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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/04/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2952/2023 avente ad oggetto: ripetizione di indebito ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Luigi Verzillo, presso il cui studio in Giovinazzo, alla via Tasso n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, nel termine di 30 giorni dall'udienza del 26.03.2025 trattata con la modalità della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 19.04.2023, ha agito in giudizio al fine di Parte_1 accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 12.200,31 di cui l' ha prospettato l'indebita percezione sulla pensione INVCIV numero CP_1
03047360 per il periodo da luglio 2020 a gennaio 223 con provvedimento del
26.12.2022 comunicato il 27.01.2023.
Più specificamente, a sostegno del ricorso, dopo aver premesso che l' ha CP_1 cominciato a recuperare con 72 rate mensili l'indebito da aprile 2023 e che ha proposto ricorso amministrativo, con esito negativo, ha dedotto: che l'indebito è illegittimo e insussistente, in primo luogo, per genericità delle motivazioni del provvedimento, non indicando le relative ragioni;
che era in possesso dei requisiti reddituali per percepire la maggiorazione sociale negli anni 2021-2023 poiché nell'anno 2020 percepiva solo l'indennità NASPI per € 6.726,24 e nel 2021 dichiarava redditi per € 2.396,47.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento di ripetizioni dell'indebito, con conseguente annullamento e condanna dell' alla restituzione degli importi eventualmente già trattenuti e al CP_1 ripristino della maggiorazione sociale dal 2021 e al relativo pagamento;
con vittoria di spese.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda. CP_1
Più specificamente, dopo aver premesso che nelle azioni di accertamento negativo dell'indebito grava sul ricorrente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione ricevuto, ha eccepito: che l'indebito è sufficientemente motivato, poiché il TE08 del 26.12.2022 indica chiaramente le ragioni dell'indebito, specificando la revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L. 448/2001 per superamento dei limiti reddituali;
che non ricorre un affidamento incolpevole poiché il ricorrente non ha comunicato all'Istituto i redditi percepiti nel 2020 (€
6.726,24). Inoltre, ha eccepito che, a seguito di domanda di ricostituzione proposta dal ricorrente, l' ha proceduto a un ricalcolo della prestazione dovuta CP_1 considerando, con riferimento all'aumento ex art. 70 c. 6 L. 388/2000, lo stesso non spettante nel 2020-2021 e spettante nel 2022-2023 e, con riferimento alla maggiorazione ex art. 38 L. 448/2001, non spettante nel 2020 e spettante dal
2 2021; che, sulla base di ciò, l' ha quindi operato la compensazione del CP_1 credito liquidato di € 8.094,94 con l'indebito originario, residuando un debito di €
3.553,45.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1.1 La domanda è solo parzialmente fondata nei termini che seguono.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Tuttavia, l'art. 1886 c.c. stabilisce che le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e che solo in mancanza si applicano le norme del codice civile.
Con più specifico riferimento alla prestazione oggetto di causa (assegno sociale), deve osservarsi che essa va considerata nel novero delle prestazioni di natura assistenziale in quanto essa, non attingendo ad alcuna provvista contributiva, grava sulla fiscalità generale (Cass. n. 16088 del 2020).
Da ciò consegue, sulla scorta del più recente orientamento espresso affermato dal
Giudice di Legittimità con la sentenza del 20.05.2021 n. 13917, che non può farsi applicazione, con riguardo all'assegno sociale, della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla legge n. 88 del 1989, art. 52 e dalla legge n. 412 del
1991, art. 13, trattandosi di disposizioni volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, rispetto alle quali non sembra possibile adottare un'interpretazione analogica, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni in esame, non applicabili ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn.
28771 e 5059 del 2018).
A ciò si aggiunga che, mentre la ratio dell'assimilazione poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989, in quanto la pensione sociale istituita dall'art. 26 della legge n. 153/1969 costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del CP_1
, attualmente il quadro complessivo è mutato, in quanto Controparte_2
3 l' è soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì CP_1 di quelle assistenziali: con la logica conseguenza che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale all'art. 52 della legge n. 88/1989, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella menzionata disposizione, non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto a quello riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute.
1.2 Sempre con la citata decisione n. 1317/2021, la Corte di Cassazione ha dato atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Tale assimilazione comporta, quindi l'applicazione di principi di diritto che possono così sintetizzarsi:
- nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla legge n. 335/1995, art. 3, comma
6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
- in tema di ripetibilità della prestazione indebitamente erogata per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, quindi, il d.l. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in legge n. 29/1977, il d.l. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291/1988.
Da ciò consegue, quindi, che, qualora venga accertata la mancanza del requisito reddituale, andranno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
E con l'ulteriore conseguenza che, qualora l'indebito risulta essersi determinato in conseguenza dei maggiori redditi percepiti, ostativi all'assegno sociale erogato
4 ex lege n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, in conformità con quanto affermato da Cass. n. 16088/2020, Cass. n. 26036/2019 e Cass. n. 28771/2018, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”.
2.1 Ciò posto in termini di disciplina generale, nel caso di specie il ricorrente ha chiesto che si accerti e dichiari l'insussistenza del diritto dell alla ripetizione CP_1 della somma oggetto di causa, indebitamente corrisposta da luglio 2020 a gennaio 2023 sulla prestazione erogata (maggiorazione sociale ex art. 38 legge n.
448/2001), per assenza del dolo e contestando la legittimità dell'indebito perché generico.
In primo luogo, con riferimento a tale ultimo profilo, deve osservarsi che la comunicazione di indebito del 26.12.2022 è sufficientemente specifica.
Si legge, infatti, a pagina 1 del provvedimento in questione che “(…) la sua pensione numero 03047360 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio
2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)”.
Il provvedimento, quindi, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, risulta sufficientemente specifico, contenendo l'indicazione delle ragioni dell'indebito (la comunicazione dei redditi anno 2020) e l'oggetto dell'indebito (maggiorazione sociale e maggiorazione sociale ex art. 38 legge n. 448/01.
Con riferimento, poi, al profilo concernente la sussistenza o meno di una condizione di legittimo affidamento della parte ricorrente nel periodo in cui la prestazione percepita non era dovuta per venir meno delle condizioni reddituali., tale condizione deve escludersi perché, come osserva l' , in realtà non risulta CP_1 comunicata all'Istituto la percezione di redditi, e in particolare di redditi da NASPI nel 2020, redditi per € 6.726,24, come riconosce peraltro lo stesso ricorrente (cfr. pag. 4 del ricorso).
5 Ciò implica, quindi, che correttamente l' , una volta acquisita la notizia CP_1 della percezione del suddetto reddito, ha proceduto a ricostruire l'entità della prestazione dovuta, revocando quindi le maggiorazioni sociali di cui ha chiesto la ripetizione.
Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo
a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione
(come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio)” (cfr. Cass. n.
28771/2018).
Nel caso di specie, l'incremento reddituale, di oltre € 6.000,00, risulta certamente rilevante e, come tale, avrebbe dovuto essere comunicato specificamente all' . Ne consegue, quindi, che sotto questo profilo l'indebito risulta CP_1 legittimo.
2.2 Inoltre deve osservarsi che, come risulta dalla memoria dell' e dagli CP_1 scritti difensivi del ricorrente, quest'ultimo, in data 8.05.2023, ha presentato domanda per la ricostituzione della pensione, chiarendo la propria situazione reddituale anche con riferimento agli anni dal 2021 al 2023, anch'essi oggetto del preteso indebito (cfr. domanda di ricostituzione allegata alla memoria difensiva dell' ). CP_1
Proprio in conseguenza di ciò l' ha quindi proceduto al ricalcolo CP_1 dell'indebito, compensando l'importo originariamente preteso (€ 12.200,31) con quello di € 8.094,94, ritenuto dallo stesso invece dovuto al ricorrente CP_1 poiché negli anni successivi al 2020 si erano rideterminate le condizioni reddituali per percepire le maggiorazioni sociali poi revocate;
tant'è che sia l' che il ricorrente concordano nell'affermare che, allo stato, il residuo CP_1 importo dell'indebito è pari ad € 3.553,45.
Sulla base di ciò, deve, quindi, in primo luogo, dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere in relazione all'importo di € 8.094,94, che lo stesso ha riconosciuto non dovuto dal ricorrente, tant'è che lo ha detratto in CP_1 compensazione da quello maggiormente preteso.
6 Diversamente, con riferimento alla restante parte, pari ad € 3.553,45, la domanda, alla luce di quanto innanzi osservato, va respinta, risultando l'indebito legittimo perché conseguente alla mancata comunicazione di redditi percepiti dal ricorrente nel 2020.
Spese processuali
In considerazione del fatto che in realtà l'indebito è stato riconosciuto per un importo notevolmente inferiore (oltre 1/3) di quello inizialmente preteso, e dovendosi, al contempo, rispettare i limiti affermati dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con la decisione n. 32061/2011 in tema di compensazione, secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92, comma 2, c.p.c.”, - il che esclude la possibilità di porre le spese sia pure in parte a carico del resistente, risultato comunque vittorioso sia pure per un credito più ridotto rispetto di quello inizialmente preteso -, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2952/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione all'importo di € 8.094,94 di cui all'indebito del 26.12.2022;
2. rigetta il ricorso per il residuo importo di € 3.553,45 di cui all'indebito del
26.12.2022;
3. compensa le spese processuali tra le parti.
Trani, 8.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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