CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/11/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Rosario Murgida Presidente relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera dott. Ilario Nasso Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 421 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1034 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano) Pt_1 appellante
E
(avv. Giovanna Fragomele) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Accertamento negativo dell'indebito pensionistico.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L' ha erogato a la pensione di vecchiaia ordinaria Pt_1 Controparte_1 commercianti: in via provvisoria dall'agosto 2013 e, dal settembre 2018, in via definitiva.
2. Nel 2022 egli ha fatto domanda di supplemento di pensione e l' , in Pt_1 quell'occasione, ha accertato che negli anni 2002 e 2003 aveva percepito redditi di
Pag. 1 di 5 impresa superiori al minimale che non aveva denunciato a fini contributivi nell'apposito riquadro RR del modulo di dichiarazione dei redditi.
3. Ciò ha comportato: a) la rideterminazione della contribuzione utile ai fini di pensione;
b) il differimento a luglio 2014 della decorrenza del trattamento pensionistico;
c) la richiesta restitutoria, da parte dell' , dei ratei di pensione che Pt_1 aveva erogato prima di allora e del maggior importo dei ratei erogati in seguito, per complessivi 3.448,08 euro.
4. Il pensionato ha adito, con ricorso del 5.6.2023, il tribunale di Catanzaro per contestare tale richiesta e il tribunale, accogliendo il ricorso, ha dichiarato irripetibile l'indebito e ha condannato l' a restituirgli quanto eventualmente Pt_1 trattenuto. Ha infatti ritenuto applicabile la disciplina dettata in materia dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991, avendo riscontrato, in particolare, i requisiti relativi: 1) all'incontestato errore che l' aveva commesso nell'erogare un importo Pt_1 pensionistico maggiore di quello dovuto, in ragione di una base di calcolo della contribuzione e di una decorrenza della prestazione diverse da quelle spettanti;
2) all'assenza di dolo del contribuente che, pur non avendo compilato il quadro RR delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2002 e 2003 (riservato agli importi dei contributi previdenziali calcolati sulla base del reddito da lavoro autonomo), aveva compilato il quadro RH di quelle stesse dichiarazioni e, così, aveva denunciato al fisco il suo reddito di impresa che, pertanto, era conosciuto o comunque era conoscibile dall' ai sensi Pt_1 dell'art. 13, c. 2, della l. n. 412/1991.
5. L' appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma. Censura Pt_1 entrambe le anzidette statuizioni perché, al contrario, sostiene che: 1) l'errore dell' non era incontestato, ma è stato indotto dall'omessa comunicazione, da CP_2 parte del commerciante, dei dati relativi alla base contributiva rilevante a fini pensionistici;
2) l'omessa comunicazione di quei dati integra, ai fini della disciplina legislativa applicata dal tribunale, il dolo ostativo all'irripetibilità dell'indebito che invece è stata riconosciuta in sentenza;
3) l' non avrebbe dovuto sottoporre a CP_2 verifica, prima di erogare la pensione di vecchiaia, i dati reddituali che il contribuente aveva denunciato al fisco, perché siffatta verifica si impone solo per le prestazioni pensionistiche previdenziali collegate al reddito nelle quali non rientra la pensione di vecchiaia.
Pag. 2 di 5 6. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello è fondato.
8. A ragione, l'ente previdenziale appellante denuncia l'erronea applicazione della disciplina che assicura l'irripetibilità dell'indebito pensionistico.
9. Ed invero, ai fini dell'art. 13 della l. n. 412 del 1991, l'irripetibilità è condizionata dall'assenza di dolo del pensionato e al dolo, a questi particolari fini, è parificata l'omessa o incompleta segnalazione, da parte sua, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione (Cass. 10337/2003).
10. Orbene, l'aver omesso di compilare, nella dichiarazione dei redditi degli anni 2002 e 2003, il riquadro destinato alla segnalazione dei dati contributivi di interesse dell'ente previdenziale si è tradotto nella mancata comunicazione di quegli stessi dati che ha indotto l'ente a determinare erroneamente, nel 2013, l'importo e la decorrenza del trattamento pensionistico che ha iniziato ad erogare.
11. Inoltre, diversamente da quanto affermato dal tribunale, non può ritenersi che quei dati contributivi sarebbero stati comunque conoscibili dall'ente attraverso il controllo delle dichiarazioni dei redditi presentate, nel corso dell'intera sua vita lavorativa, dal soggetto richiedente la pensione.
11.1. L'obbligo di un tale controllo non scaturisce dall'art. 13, c. 2, della l. n. 412 del 1991 che all'ente affida la verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. Ciò perché:
a) da un canto, quella verifica con cadenza annuale si impone con riferimento alle prestazioni pensionistiche in godimento e soggette a variazioni collegate al reddito del percettore, mentre nel caso di specie non viene in rilievo alcuna variazione di reddito che sia sopravvenuta all'erogazione del trattamento pensionistico e che, come tale, avrebbe dovuto formare oggetto di quella successiva verifica;
b) d'altro canto, la ripetizione per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, contemplata dalla norma applicata dal tribunale, prescinde dal dolo del pensionato ed
è condizionata soltanto dalla tempestività della richiesta restitutoria rispetto alla
Pag. 3 di 5 comunicazione, da parte del medesimo pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni che legittimano l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. 15039/2019); comunicazione che, però, nel caso di specie è mancata perché, come si è già rilevato, il contribuente ha omesso di formulare, mediante la compilazione del riquadro della dichiarazione dei redditi a ciò destinato, la denuncia contributiva rilevante.
11.2. Il medesimo obbligo di controllo dei dati reddituali denunciati al fisco, al fine di desumere dai essi i dati contributivi rilevanti, non può postularsi in capo all' , in termini più generali, con riferimento al momento in cui ha accolto la Pt_1 domanda di pensione dell'odierno appellato, in assenza di disposizioni normative che tanto prescrivano. Se un obbligo dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica i dati contributivi prima di procedere all'erogazione della prestazione non è configurabile nel caso in cui essi gli siano stati trasmessi dal datore di lavoro1, allo stesso modo quell'obbligo è da escludere qualora sia stato il contribuente medesimo, in quanto lavoratore autonomo, a trasmettere quegli stessi dati all'ente previdenziale e, a fortiori, qualora abbia trasmesso al fisco i diversi dati reddituali senza però contrassegnare, nell'apposita modulistica, quelli di rilievo contributivo che interessano l'ente previdenziale.
11.3. Né può giovare all'appellato l'equiparazione, postulata anche nelle note di discussione, con quanto la giurisprudenza di legittimità afferma in merito all'inidoneità della mancata compilazione del ridetto riquadro RR del modulo fiscale ad integrare il dolo che, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, del codice civile, rileva ai fini della sospensione della prescrizione2. Alla postulata equiparazione osta, invero, la specificità della
Pag. 4 di 5 disciplina legislativa dell'indebito pensionistico e, in particolare, della disposizione che al dolo dell'interessato parifica anche l'omessa o incompleta segnalazione, da parte sua, dei fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione erogatagli: com'è accaduto nel caso in esame3.
12. Ne consegue, in riforma della gravata sentenza, il rigetto della domanda di accertamento negativo dell'indebito che il tribunale ha invece accolto.
13. Le spese di lite si compensano tra le parti perché l'appellato ha reso la rituale declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalla soccombenza in favore dei non abbienti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1 depositato il 25/03/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 212/24, pubblicata in data 10/03/2024 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 10/11/2025.
Il Presidente estensore
dott. Rosario Murgida
(impedendo l'azione del creditore), sia un accertamento specifico dell'elemento psicologico dell'inadempiente, che non si può desumere dalla mera omissione dichiarativa”. 3 Cfr. Cass. 25309/2009: “… quando la indebita erogazione derivi dalla "omessa o incompleta segnalazione" di fatti che l'interessato ha l'onere di comunicare all'ente previdenziale, venendo meno il presupposto dell'errore imputabile all , questo può procedere al recupero dell'indebito senza CP_2 alcuna limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, che consente in ogni caso la recuperabilità. Invece, nel caso sia l ad omettere di valutare dati di CP_2 cui già disponga, si configura una ipotesi di errore imputabile all medesimo e quindi non potrà CP_2 pretendere la restituzione del non dovuto. Quello che rileva non è la natura dell'errore, ma la sua fonte: se provocato dall'assicurato, o proprio dell'ente. Si deve pertanto ritenere tuttora operante - come in analoghe occasioni ha posto in evidenza questa Corte - la identificazione autentica della nozione di dolo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma 1, secondo cui la omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Tale disposizione si deve ritenere quindi costituire principio generale di settore”.
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 17417/2016 che, in motivazione, afferma: “Il preteso onere di controllo dell'ente previdenziale sui dati trasmessi dai soggetti del rapporto assicurativo in punto di posizione contributiva dell'assicurato non trova fondamento nella disciplina dell'indebito previdenziale” e aggiunge: “Del resto avendo riguardo al criterio generale, sopra esposto, della disponibilità dei dati rilevanti, l'onere di verifica della esattezza della posizione contributiva aperta presso l'ente previdenziale dovrebbe essere posto a carico a carico dell'assicurato, a diretta conoscenza del periodo assicurabile e delle retribuzioni percepite, piuttosto che dell'istituto previdenziale”. 2 Cfr., tra le tante, Cass. 5353/2025: “Va escluso qualsiasi automatismo tra la mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo ai fini della sospensione del decorso della prescrizione: infatti affinché si possa configurare una condotta dolosa è necessario sia un comportamento intenzionalmente vòlto a nascondere l'esistenza dell'obbligazione
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Rosario Murgida Presidente relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera dott. Ilario Nasso Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 421 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1034 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano) Pt_1 appellante
E
(avv. Giovanna Fragomele) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Accertamento negativo dell'indebito pensionistico.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. L' ha erogato a la pensione di vecchiaia ordinaria Pt_1 Controparte_1 commercianti: in via provvisoria dall'agosto 2013 e, dal settembre 2018, in via definitiva.
2. Nel 2022 egli ha fatto domanda di supplemento di pensione e l' , in Pt_1 quell'occasione, ha accertato che negli anni 2002 e 2003 aveva percepito redditi di
Pag. 1 di 5 impresa superiori al minimale che non aveva denunciato a fini contributivi nell'apposito riquadro RR del modulo di dichiarazione dei redditi.
3. Ciò ha comportato: a) la rideterminazione della contribuzione utile ai fini di pensione;
b) il differimento a luglio 2014 della decorrenza del trattamento pensionistico;
c) la richiesta restitutoria, da parte dell' , dei ratei di pensione che Pt_1 aveva erogato prima di allora e del maggior importo dei ratei erogati in seguito, per complessivi 3.448,08 euro.
4. Il pensionato ha adito, con ricorso del 5.6.2023, il tribunale di Catanzaro per contestare tale richiesta e il tribunale, accogliendo il ricorso, ha dichiarato irripetibile l'indebito e ha condannato l' a restituirgli quanto eventualmente Pt_1 trattenuto. Ha infatti ritenuto applicabile la disciplina dettata in materia dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991, avendo riscontrato, in particolare, i requisiti relativi: 1) all'incontestato errore che l' aveva commesso nell'erogare un importo Pt_1 pensionistico maggiore di quello dovuto, in ragione di una base di calcolo della contribuzione e di una decorrenza della prestazione diverse da quelle spettanti;
2) all'assenza di dolo del contribuente che, pur non avendo compilato il quadro RR delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2002 e 2003 (riservato agli importi dei contributi previdenziali calcolati sulla base del reddito da lavoro autonomo), aveva compilato il quadro RH di quelle stesse dichiarazioni e, così, aveva denunciato al fisco il suo reddito di impresa che, pertanto, era conosciuto o comunque era conoscibile dall' ai sensi Pt_1 dell'art. 13, c. 2, della l. n. 412/1991.
5. L' appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma. Censura Pt_1 entrambe le anzidette statuizioni perché, al contrario, sostiene che: 1) l'errore dell' non era incontestato, ma è stato indotto dall'omessa comunicazione, da CP_2 parte del commerciante, dei dati relativi alla base contributiva rilevante a fini pensionistici;
2) l'omessa comunicazione di quei dati integra, ai fini della disciplina legislativa applicata dal tribunale, il dolo ostativo all'irripetibilità dell'indebito che invece è stata riconosciuta in sentenza;
3) l' non avrebbe dovuto sottoporre a CP_2 verifica, prima di erogare la pensione di vecchiaia, i dati reddituali che il contribuente aveva denunciato al fisco, perché siffatta verifica si impone solo per le prestazioni pensionistiche previdenziali collegate al reddito nelle quali non rientra la pensione di vecchiaia.
Pag. 2 di 5 6. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello è fondato.
8. A ragione, l'ente previdenziale appellante denuncia l'erronea applicazione della disciplina che assicura l'irripetibilità dell'indebito pensionistico.
9. Ed invero, ai fini dell'art. 13 della l. n. 412 del 1991, l'irripetibilità è condizionata dall'assenza di dolo del pensionato e al dolo, a questi particolari fini, è parificata l'omessa o incompleta segnalazione, da parte sua, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione (Cass. 10337/2003).
10. Orbene, l'aver omesso di compilare, nella dichiarazione dei redditi degli anni 2002 e 2003, il riquadro destinato alla segnalazione dei dati contributivi di interesse dell'ente previdenziale si è tradotto nella mancata comunicazione di quegli stessi dati che ha indotto l'ente a determinare erroneamente, nel 2013, l'importo e la decorrenza del trattamento pensionistico che ha iniziato ad erogare.
11. Inoltre, diversamente da quanto affermato dal tribunale, non può ritenersi che quei dati contributivi sarebbero stati comunque conoscibili dall'ente attraverso il controllo delle dichiarazioni dei redditi presentate, nel corso dell'intera sua vita lavorativa, dal soggetto richiedente la pensione.
11.1. L'obbligo di un tale controllo non scaturisce dall'art. 13, c. 2, della l. n. 412 del 1991 che all'ente affida la verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. Ciò perché:
a) da un canto, quella verifica con cadenza annuale si impone con riferimento alle prestazioni pensionistiche in godimento e soggette a variazioni collegate al reddito del percettore, mentre nel caso di specie non viene in rilievo alcuna variazione di reddito che sia sopravvenuta all'erogazione del trattamento pensionistico e che, come tale, avrebbe dovuto formare oggetto di quella successiva verifica;
b) d'altro canto, la ripetizione per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, contemplata dalla norma applicata dal tribunale, prescinde dal dolo del pensionato ed
è condizionata soltanto dalla tempestività della richiesta restitutoria rispetto alla
Pag. 3 di 5 comunicazione, da parte del medesimo pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni che legittimano l'erogazione del trattamento pensionistico (Cass. 15039/2019); comunicazione che, però, nel caso di specie è mancata perché, come si è già rilevato, il contribuente ha omesso di formulare, mediante la compilazione del riquadro della dichiarazione dei redditi a ciò destinato, la denuncia contributiva rilevante.
11.2. Il medesimo obbligo di controllo dei dati reddituali denunciati al fisco, al fine di desumere dai essi i dati contributivi rilevanti, non può postularsi in capo all' , in termini più generali, con riferimento al momento in cui ha accolto la Pt_1 domanda di pensione dell'odierno appellato, in assenza di disposizioni normative che tanto prescrivano. Se un obbligo dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica i dati contributivi prima di procedere all'erogazione della prestazione non è configurabile nel caso in cui essi gli siano stati trasmessi dal datore di lavoro1, allo stesso modo quell'obbligo è da escludere qualora sia stato il contribuente medesimo, in quanto lavoratore autonomo, a trasmettere quegli stessi dati all'ente previdenziale e, a fortiori, qualora abbia trasmesso al fisco i diversi dati reddituali senza però contrassegnare, nell'apposita modulistica, quelli di rilievo contributivo che interessano l'ente previdenziale.
11.3. Né può giovare all'appellato l'equiparazione, postulata anche nelle note di discussione, con quanto la giurisprudenza di legittimità afferma in merito all'inidoneità della mancata compilazione del ridetto riquadro RR del modulo fiscale ad integrare il dolo che, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, del codice civile, rileva ai fini della sospensione della prescrizione2. Alla postulata equiparazione osta, invero, la specificità della
Pag. 4 di 5 disciplina legislativa dell'indebito pensionistico e, in particolare, della disposizione che al dolo dell'interessato parifica anche l'omessa o incompleta segnalazione, da parte sua, dei fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione erogatagli: com'è accaduto nel caso in esame3.
12. Ne consegue, in riforma della gravata sentenza, il rigetto della domanda di accertamento negativo dell'indebito che il tribunale ha invece accolto.
13. Le spese di lite si compensano tra le parti perché l'appellato ha reso la rituale declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalla soccombenza in favore dei non abbienti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1 depositato il 25/03/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 212/24, pubblicata in data 10/03/2024 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 10/11/2025.
Il Presidente estensore
dott. Rosario Murgida
(impedendo l'azione del creditore), sia un accertamento specifico dell'elemento psicologico dell'inadempiente, che non si può desumere dalla mera omissione dichiarativa”. 3 Cfr. Cass. 25309/2009: “… quando la indebita erogazione derivi dalla "omessa o incompleta segnalazione" di fatti che l'interessato ha l'onere di comunicare all'ente previdenziale, venendo meno il presupposto dell'errore imputabile all , questo può procedere al recupero dell'indebito senza CP_2 alcuna limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, che consente in ogni caso la recuperabilità. Invece, nel caso sia l ad omettere di valutare dati di CP_2 cui già disponga, si configura una ipotesi di errore imputabile all medesimo e quindi non potrà CP_2 pretendere la restituzione del non dovuto. Quello che rileva non è la natura dell'errore, ma la sua fonte: se provocato dall'assicurato, o proprio dell'ente. Si deve pertanto ritenere tuttora operante - come in analoghe occasioni ha posto in evidenza questa Corte - la identificazione autentica della nozione di dolo contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma 1, secondo cui la omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Tale disposizione si deve ritenere quindi costituire principio generale di settore”.
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 17417/2016 che, in motivazione, afferma: “Il preteso onere di controllo dell'ente previdenziale sui dati trasmessi dai soggetti del rapporto assicurativo in punto di posizione contributiva dell'assicurato non trova fondamento nella disciplina dell'indebito previdenziale” e aggiunge: “Del resto avendo riguardo al criterio generale, sopra esposto, della disponibilità dei dati rilevanti, l'onere di verifica della esattezza della posizione contributiva aperta presso l'ente previdenziale dovrebbe essere posto a carico a carico dell'assicurato, a diretta conoscenza del periodo assicurabile e delle retribuzioni percepite, piuttosto che dell'istituto previdenziale”. 2 Cfr., tra le tante, Cass. 5353/2025: “Va escluso qualsiasi automatismo tra la mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo ai fini della sospensione del decorso della prescrizione: infatti affinché si possa configurare una condotta dolosa è necessario sia un comportamento intenzionalmente vòlto a nascondere l'esistenza dell'obbligazione