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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 412/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 30 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato BARACCANI CHIARA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la dott.ssa i fini della pratica forense;
Persona_1
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato NASSO MARIATERESA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 3 N. R.G. 412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 412/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. BARACCANI CHIARA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proponeva tempestiva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione notificatagli da in data 22 aprile 2024 n. OI-001587905 CP_1
(per € 3.199,50), lamentando tra l'altro la decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981.
pagina 2 di 3 resisteva al ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato sulla più liquida eccezione di decadenza ex art. 14, 2° comma L. n.
689/1981 (“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”), posto che, nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è fondata su una violazione oggetto di accertamento ispettivo del 2018, con la conseguenza che il termine di 90 giorni è più che abbondantemente trascorso, essendo stata l'ordinanza- ingiunzione notificata nel 2024.
Ordinanza annullata e spese rifuse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione per cui è causa;
2) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
43,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 30 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato BARACCANI CHIARA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la dott.ssa i fini della pratica forense;
Persona_1
è presente la parte personalmente;
Per la parte resistente compare l'avvocato NASSO MARIATERESA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 3 N. R.G. 412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 412/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. BARACCANI CHIARA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proponeva tempestiva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione notificatagli da in data 22 aprile 2024 n. OI-001587905 CP_1
(per € 3.199,50), lamentando tra l'altro la decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981.
pagina 2 di 3 resisteva al ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato sulla più liquida eccezione di decadenza ex art. 14, 2° comma L. n.
689/1981 (“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”), posto che, nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è fondata su una violazione oggetto di accertamento ispettivo del 2018, con la conseguenza che il termine di 90 giorni è più che abbondantemente trascorso, essendo stata l'ordinanza- ingiunzione notificata nel 2024.
Ordinanza annullata e spese rifuse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione per cui è causa;
2) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
43,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 3 di 3