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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 254 del R.G.V.G. dell'anno 2025 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi vertente
TRA
(C.F ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via C.F._2
Scesa Eroi 1799 n. 23, presso lo studio dell'Avv. Maria Costa che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 10 febbraio 2025,
[...]
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2 in Catanzaro il 19 luglio 2003 in regime di separazione dei beni ed in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio, – deducevano Persona_1 che la sopravvenuta mancanza di serenità che caratterizzava il rapporto coniugale
RGVG n. 254/2025 - Pagina 1 di 6 aveva determinato la cessazione della comunione morale e materiale al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ed invero, rappresentavano che già da due anni si era allontanato dall'abitazione familiare, sicché Parte_2 da allora i coniugi vivevano separatamente.
Esponevano, altresì, che la svolgeva attività lavorativa come impiegata Pt_1 presso la Cassa Edile di Catanzaro, mentre il era dipendente della società AZ Pt_2
s.p.a.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, conservando l'obbligo del reciproco rispetto e l'obbligo di garantire al figlio una crescita serena e armoniosa;
2) Il figlio resterà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi secondo il regime dell'affido condiviso e abitando stabilmente con la madre genitore collocatario;
3) La casa coniugale intestata alla OR , su cui grava un Parte_1 mutuo di €546 mensili cointestato con il OR , verrà assegnata alla Parte_2
OR che continuerà a vivere con il figlio impegnandosi a Parte_1 pagare mensilmente il predetto mutuo, fino ad oggi pagato da entrambi i coniugi;
pertanto, in caso di vendita dell'immobile il 30% del ricavato sarà corrisposto al
OR ; Parte_2
4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di loro a tutela della figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi all'onore e alle reputazioni l'uno contro l'altro in presenza del figlio;
5) con attenzione al diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, i ricorrenti concordano che esso venga regolamentato come segue:
a) il padre potrà prelevare e tenere con sé il figlio a fine settimana Persona_1 alternati dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
b) il padre terrà con sé il figlio il lunedì, mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30, salvo diversi accordi specifici tra le parti;
ed il padre s'impegna
RGVG n. 254/2025 - Pagina 2 di 6 a garantire al minore la frequentazione delle attività extrascolastiche ricadenti nelle giornate che trascorreranno insieme, nonché un sabato ed una domenica a settimane alterne. Qualora il padre non trascorra il fine settimana con il figlio , quest'ultimo resterà a pernottare a casa del padre una notte il lunedì o il mercoledì
o il giovedì secondo i giorni liberi dal lavoro del Fruci;
pertanto, dovrà avvisare la mamma un giorno prima e dovrà portare il figlio a scuola;
C) FESTIVITÀ NATALIZIE:
Salvo diverso accordo fra i genitori che dovrà intervenire anche via e -mail entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, i genitori concordano che ad anni alterni il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e così per la vigilia di Capodanno il 1° gennaio e così pure per il
26/12 e il 06/01.
d) FESTIVITA' PASQUALI
I genitori, salvo diverso accordo che dovrà intervenire tra loro anche via e -mail entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, concordano che i minori ad anni alterni saranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì di Pasquetta con l'altro.
e) VACANZE ESTIVE
Il padre potrà tenere con sé il figlio minore in via esclusiva 7 giorni a luglio e 7 giorni a settembre da concordare via mail entro il 15 maggio secondo le esigenze lavorative dei genitori. Resta confermata l'alternanza dei fine settimana e dei pomeriggi come concordata;
f) Compleanni ed onomastici di ad anni alterni il minore trascorrerà Persona_1 il suo compleanno dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con un genitore e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 con l'altro, salvo diverso accordo tra genitori. In caso di festa organizzata fuori casa, le spese, preventivamente concordate, saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% tra loro.
g) Festa del Papà e della mamma
Il minore trascorrerà inoltre la Festa del Papà e la Festa della Mamma rispettivamente con il padre e la madre, con modalità che saranno concordate tra i genitori;
in ogni caso, in mancanza di accordo, ove la relativa festività cadrà nel
RGVG n. 254/2025 - Pagina 3 di 6 fine settimana che i bambini trascorreranno con l'altro genitore, il padre o la madre li potranno prendere alle ore 10:00 fino alle ore 20:00 della relativa festività;
h) Quanto alle altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre e 26 dicembre) il minore le trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
l) I genitori si impegnano a garantire a figlio minore la partecipazione a ricorrenze familiari, compleanni di nonni, zii, cugini, amichetti di scuola.
In caso di malattia del minore il padre, nei tempi di sua spettanza, potrà fare visita ai figli presso la casa materna, previo accordo telefonico o SMS;
Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con il figlio ogni giorno, preferibilmente dalle ore 19:00 alle ore 20:00;
I genitori si impegnano a comunicare preventivamente e tempestivamente gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli saranno presso ciascuno di loro;
6) essendo i coniugi economicamente autonomi nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno all'altro;
7) quanto al mantenimento ordinario e straordinario del minore, il padre contribuirà al mantenimento ordinario versando entro il 15 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario (IBAN), un assegno mensile (rivalutato ex lege) di
€250,00, la OR percepirà tutto l'assegno unico, mentre le Parte_1 spese straordinarie per istruzione, ed attività sportive, extrascolastiche ed eventuali spese mediche non comprese fra quelle fornite dal SSN, saranno preventivamente concordate e documentate e sostenute in ragione del 50% dai genitori, e comunque secondo il protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di familiare sottoscritto dal Tribunale Civile di Catanzaro
e dall'ordine degli avvocati di Catanzaro in data 16/05/2019 prot. N. 1766 da ritenersi applicabile.
8) i coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano al rilascio del passaporto;
RGVG n. 254/2025 - Pagina 4 di 6 9) i coniugi si impegnano a risolvere la situazione debitoria pendente con un giudizio di sovraindebitamento e alle risultanze della detta procedura, provvederanno ad accordarsi sulle modalità di pagamento;
10) i coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano a richiedere ed ottenere la carta d'identità del figlio minore valida per l'espatrio;
11) I coniugi concordemente dichiarano che rispetteranno i predetti accordi fin dalla data di sottoscrizione”.
1.1. Differita l'udienza del 9 luglio 2025, alla successiva del 15 luglio 2025– la cui celebrazione veniva sostituita dal deposito di note scritte di trattazione - il Giudice
Delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, con provvedimento del 7 agosto 2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti
RGVG n. 254/2025 - Pagina 5 di 6 alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
2.2. Il Tribunale prende, altresì, atto delle pattuizioni dei coniugi afferenti alle ulteriori disposizioni di carattere patrimoniale.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e Parte_1 [...]
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_2
1. pronuncia la separazione personale tra , nata in [...] il Parte_1
30 maggio 1976 e , nato in [...] il [...], i quali hanno Parte_2 matrimonio in Catanzaro il 19 luglio 2003 (Atto n. 26, Parte II, Serie B, Anno 2003,
Ufficio 3), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2. omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3. prende atto delle ulteriori disposizioni patrimoniali;
4. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 123 8,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
12 settembre 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 254/2025 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 254 del R.G.V.G. dell'anno 2025 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi vertente
TRA
(C.F ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via C.F._2
Scesa Eroi 1799 n. 23, presso lo studio dell'Avv. Maria Costa che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 10 febbraio 2025,
[...]
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2 in Catanzaro il 19 luglio 2003 in regime di separazione dei beni ed in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio, – deducevano Persona_1 che la sopravvenuta mancanza di serenità che caratterizzava il rapporto coniugale
RGVG n. 254/2025 - Pagina 1 di 6 aveva determinato la cessazione della comunione morale e materiale al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ed invero, rappresentavano che già da due anni si era allontanato dall'abitazione familiare, sicché Parte_2 da allora i coniugi vivevano separatamente.
Esponevano, altresì, che la svolgeva attività lavorativa come impiegata Pt_1 presso la Cassa Edile di Catanzaro, mentre il era dipendente della società AZ Pt_2
s.p.a.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, conservando l'obbligo del reciproco rispetto e l'obbligo di garantire al figlio una crescita serena e armoniosa;
2) Il figlio resterà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi secondo il regime dell'affido condiviso e abitando stabilmente con la madre genitore collocatario;
3) La casa coniugale intestata alla OR , su cui grava un Parte_1 mutuo di €546 mensili cointestato con il OR , verrà assegnata alla Parte_2
OR che continuerà a vivere con il figlio impegnandosi a Parte_1 pagare mensilmente il predetto mutuo, fino ad oggi pagato da entrambi i coniugi;
pertanto, in caso di vendita dell'immobile il 30% del ricavato sarà corrisposto al
OR ; Parte_2
4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di loro a tutela della figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi all'onore e alle reputazioni l'uno contro l'altro in presenza del figlio;
5) con attenzione al diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, i ricorrenti concordano che esso venga regolamentato come segue:
a) il padre potrà prelevare e tenere con sé il figlio a fine settimana Persona_1 alternati dall'uscita di scuola del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
b) il padre terrà con sé il figlio il lunedì, mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30, salvo diversi accordi specifici tra le parti;
ed il padre s'impegna
RGVG n. 254/2025 - Pagina 2 di 6 a garantire al minore la frequentazione delle attività extrascolastiche ricadenti nelle giornate che trascorreranno insieme, nonché un sabato ed una domenica a settimane alterne. Qualora il padre non trascorra il fine settimana con il figlio , quest'ultimo resterà a pernottare a casa del padre una notte il lunedì o il mercoledì
o il giovedì secondo i giorni liberi dal lavoro del Fruci;
pertanto, dovrà avvisare la mamma un giorno prima e dovrà portare il figlio a scuola;
C) FESTIVITÀ NATALIZIE:
Salvo diverso accordo fra i genitori che dovrà intervenire anche via e -mail entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, i genitori concordano che ad anni alterni il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e così per la vigilia di Capodanno il 1° gennaio e così pure per il
26/12 e il 06/01.
d) FESTIVITA' PASQUALI
I genitori, salvo diverso accordo che dovrà intervenire tra loro anche via e -mail entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, concordano che i minori ad anni alterni saranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì di Pasquetta con l'altro.
e) VACANZE ESTIVE
Il padre potrà tenere con sé il figlio minore in via esclusiva 7 giorni a luglio e 7 giorni a settembre da concordare via mail entro il 15 maggio secondo le esigenze lavorative dei genitori. Resta confermata l'alternanza dei fine settimana e dei pomeriggi come concordata;
f) Compleanni ed onomastici di ad anni alterni il minore trascorrerà Persona_1 il suo compleanno dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con un genitore e dalle ore 16:00 alle ore 21:00 con l'altro, salvo diverso accordo tra genitori. In caso di festa organizzata fuori casa, le spese, preventivamente concordate, saranno ripartite tra i genitori in misura del 50% tra loro.
g) Festa del Papà e della mamma
Il minore trascorrerà inoltre la Festa del Papà e la Festa della Mamma rispettivamente con il padre e la madre, con modalità che saranno concordate tra i genitori;
in ogni caso, in mancanza di accordo, ove la relativa festività cadrà nel
RGVG n. 254/2025 - Pagina 3 di 6 fine settimana che i bambini trascorreranno con l'altro genitore, il padre o la madre li potranno prendere alle ore 10:00 fino alle ore 20:00 della relativa festività;
h) Quanto alle altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre e 26 dicembre) il minore le trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
l) I genitori si impegnano a garantire a figlio minore la partecipazione a ricorrenze familiari, compleanni di nonni, zii, cugini, amichetti di scuola.
In caso di malattia del minore il padre, nei tempi di sua spettanza, potrà fare visita ai figli presso la casa materna, previo accordo telefonico o SMS;
Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con il figlio ogni giorno, preferibilmente dalle ore 19:00 alle ore 20:00;
I genitori si impegnano a comunicare preventivamente e tempestivamente gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi nei quali i figli saranno presso ciascuno di loro;
6) essendo i coniugi economicamente autonomi nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno all'altro;
7) quanto al mantenimento ordinario e straordinario del minore, il padre contribuirà al mantenimento ordinario versando entro il 15 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario (IBAN), un assegno mensile (rivalutato ex lege) di
€250,00, la OR percepirà tutto l'assegno unico, mentre le Parte_1 spese straordinarie per istruzione, ed attività sportive, extrascolastiche ed eventuali spese mediche non comprese fra quelle fornite dal SSN, saranno preventivamente concordate e documentate e sostenute in ragione del 50% dai genitori, e comunque secondo il protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di familiare sottoscritto dal Tribunale Civile di Catanzaro
e dall'ordine degli avvocati di Catanzaro in data 16/05/2019 prot. N. 1766 da ritenersi applicabile.
8) i coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano al rilascio del passaporto;
RGVG n. 254/2025 - Pagina 4 di 6 9) i coniugi si impegnano a risolvere la situazione debitoria pendente con un giudizio di sovraindebitamento e alle risultanze della detta procedura, provvederanno ad accordarsi sulle modalità di pagamento;
10) i coniugi fin d'ora reciprocamente si autorizzano a richiedere ed ottenere la carta d'identità del figlio minore valida per l'espatrio;
11) I coniugi concordemente dichiarano che rispetteranno i predetti accordi fin dalla data di sottoscrizione”.
1.1. Differita l'udienza del 9 luglio 2025, alla successiva del 15 luglio 2025– la cui celebrazione veniva sostituita dal deposito di note scritte di trattazione - il Giudice
Delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, con provvedimento del 7 agosto 2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti
RGVG n. 254/2025 - Pagina 5 di 6 alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
2.2. Il Tribunale prende, altresì, atto delle pattuizioni dei coniugi afferenti alle ulteriori disposizioni di carattere patrimoniale.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e Parte_1 [...]
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_2
1. pronuncia la separazione personale tra , nata in [...] il Parte_1
30 maggio 1976 e , nato in [...] il [...], i quali hanno Parte_2 matrimonio in Catanzaro il 19 luglio 2003 (Atto n. 26, Parte II, Serie B, Anno 2003,
Ufficio 3), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2. omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3. prende atto delle ulteriori disposizioni patrimoniali;
4. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 123 8,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
12 settembre 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 254/2025 - Pagina 6 di 6