Articolo 2 della Legge 29 luglio 1949, n. 472
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 agosto 1949
Art. 2.
Per conseguire l'assegno previsto dal precedente articolo, i superinvalidi devono presentare apposita domanda all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la loro partita di pensione.
Nella predetta domanda il superinvalido deve dichiarare che non svolge comunque un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e tale condizione deve essere comprovata da una dichiarazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. La domanda e la dichiarazione sono esenti da bollo.
Qualora da successivi accertamenti risulti che la dichiarazione di disoccupazione non corrisponde a verita', la somma indebitamente riscossa verra' ricuperata sul trattamento di pensione, salva restando l'applicazione dalle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.
Entrata in vigore il 7 agosto 1949