Decreto cautelare 23 maggio 2025
Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 18/12/2025, n. 22919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22919 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22919/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05973/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5973 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione delle adeguate misure cautelari, anche inaudita altera parte, dei seguenti atti:
1) il verbale n. 162 del 6 marzo 2025, notificato in data 18 marzo 2025, redatto dalla commissione medica in occasione delle visite mediche del giorno 6 marzo 2025; 2) l’allegato elenco denominato “esito del 6/3/2025”; 3) il decreto prot. m_it.Dcrisum.RegistroDecreti.R.0001174 del 14 marzo 2025, notificato in data 18 marzo 2025, con il quale è stata decretata l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva, indetta con decreto dipartimentale del 14 novembre 2018, n. 238, avente a oggetto il reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205/2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, co. 1, del d.lgs. 139/2006; 4) tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi presupposti, istruttori, interni, connessi e consequenziali, ancorché non cogniti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. DA AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, dalla quale è stato, tuttavia, escluso in occasione dell’accertamento dei requisiti psico-fisici in data 6 marzo 2025 per «Lieve deficit percettivo orecchio destro e Deep percettivo orecchio sinistro con soglia audiometrica 70 dB rilevata all’orecchio destro a 8000 Hz» , ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. f), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166 .
2. Il provvedimento di esclusione è stato, quindi, impugnato dinanzi a questo T.a.r. con un ricorso affidato ad un’unica censura, rubricata «violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del decreto dipartimentale del 14 novembre 2018, n. 238, col quale era stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205/2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 8 marzo 2006. Eccesso di potere nella valutazione e nella decisione e/o travisamento della situazione di fatto. Arbitrarietà ed indeterminatezza della valutazione medica. Eccesso di potere ed erroneità del provvedimento di esclusione. Annullabilità per vizi propri del verbale della commissione medica: annullabilità in via discendente del decreto di esclusione» , con la quale il ricorrente contesta, in sintesi, che la commissione medica che ha effettuato il test audiometrico – della quale, tra l’altro, non avrebbe fatto parte alcun medico specialista dell’udito – non avrebbe tenuto conto, in violazione dell’art. 9 del bando di concorso, del carattere transitorio della situazione di ipoacusia rilevata, come dimostrato dalla cura effettuata su prescrizione del dott. -OMISSIS- del Policlinico Umberto I di Roma in data 4 aprile 2025 e dal parziale recupero della capacità uditiva già in data 5 maggio 2025 (quando era comunque ancora in corso la terapia) attestato dal medesimo Policlinico (soglia audiometrica di 55 dB a 8000 Hz all’orecchio destro, a fronte di una soglia minima prevista dalla fonte regolamentare a quelle frequenze di 45 dB).
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 11 giugno 2025 con memoria di stile.
4. In data 12 giugno 2025 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione medica per dimostrare il pieno rientro della capacità uditiva nei limiti previsti dal d.m. 166/2019.
5. Il 16 giugno 2025 il Ministero dell’Interno ha depositato memoria per opporsi all’accoglimento del ricorso, invocando il principio di irripetibilità degli accertamenti eseguiti fuori dalla sede concorsuale e descrivendo le modalità di accertamento del requisito controverso osservate dall’Ente Rete Ferroviaria Italiana (RFI), presso il quale il sig. -OMISSIS- si è sottoposto all’esame audiometrico, al fine di dimostrarne la correttezza e l’attendibilità.
6. Con ordinanza del 18 giugno -OMISSIS- questo T.a.r. ha incaricato la Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare di Roma di eseguire una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. al fine di accertare il possesso o meno da parte del ricorrente del requisito di capacità uditiva previsto dall’art. 1, co. 1, lett. f), del d.m. 166/2019, e, quindi, la sua idoneità o meno al concorso per vigili del fuoco, nonché ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami entro 90 giorni.
7. Nella relazione depositata il 9 settembre 2025 il verificatore ha attestato di aver visitato in pari data il sig. -OMISSIS- e di aver rilevato che la soglia audiometrica sulle basse frequenze (500-1000-2000-3000 hz) «è risultata non superiore a 25 decibel sia a destra che a sinistra (valori conformi); mentre le soglie audiometriche rilevate per ciascun orecchio sulle frequenze di 4000, 6000 e 8000 Hz, sono rispettivamente a destra pari a 40, 45 e 45 decibel e a sinistra sono pari a 20, 30 e 25 decibel (valori conformi)» , concludendo, quindi, per l’idoneità del ricorrente.
8. Il ricorrente ha depositato in data 16 settembre 2025 l’attestazione rilasciata dalla p.a. dell’avvenuta pubblicazione in pari data sul proprio sito internet del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati quale prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio.
9. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, in vista della quale il ricorrente ha depositato ulteriore memoria chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, che gli sia riconosciuta la retrodatazione della nomina al 6 marzo 2025, la causa, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, è passata in decisione.
10. Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo l’art. 1, c. 1, lett. f), del d.m. 166/2019 l’assunzione nei ruoli dei vigili del fuoco è subordinata all’accertamento del possesso della seguente capacità uditiva: «soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l'uso delle protesi acustiche» .
La documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente e la verificazione hanno dimostrato che la condizione di ipoacusia rilevata dagli organi sanitari in data 6 marzo 2025 – «soglia audiometrica 70 dB rilevata all’orecchio destro a 8000 Hz» – era effettivamente transitoria, tant’è che il sig. -OMISSIS-, per effetto della terapia intrapresa, ha avuto un discreto recupero della capacità uditiva all’orecchio destro, rientrata nei limiti previsti dalla disposizione regolamentare (soglia audiometrica di 45 dB).
L’art. 9 del bando di concorso adottato con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018 prevede che «Nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la Commissione fissa il termine entro il quale sottoporre detti candidati al previsto accertamento sanitario, per verificare la sussistenza dell’idoneità fisica» , sicché l’amministrazione, in attuazione delle clausole della lex specialis , avrebbe dovuto approfondire se la condizione di ipoacusia nella quale si trovava il ricorrente avesse o meno carattere transitorio, come poi è stato univocamente acclarato, e convocarlo ad una nuova visita medica; ove si fosse determinata in tal senso – sospendendo il procedimento di selezione nei suoi confronti per il tempo che la commissione stessa avrebbe dovuto coerentemente stabilire in coerenza con il suo quadro clinico e le esigenze di una comunque celere definizione della sua posizione concorsuale – avrebbe potuto accertare il rientro, entro un termine ragionevole, della sua capacità uditiva nei limiti previsti dal regolamento.
Secondo la giurisprudenza prevalente, «a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice può assumere rilievo, qualora sia acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o che sia palesemente inattendibile (ad es. per l’inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti); in tal caso la verificazione disposta in sede giurisdizionale può essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall'Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta, potendo formare oggetto di approfondimento istruttorio proprio l'attendibilità del giudizio. Se, dunque, il giudizio espresso in sede di verificazione non può sostituirsi a quello proprio e di spettanza esclusiva dell'Amministrazione, può disvelare in via sintomatica l'inattendibilità di quello reso dalla Commissione in sede di concorso ovvero il vizio della funzione ravvisabile nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione (Cons. Stato Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4989; id. 11 giugno 2021, n. 4518; id. 12 maggio n. 3675» (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2023, n. 9514).
Nel presente giudizio, pertanto, la verificazione corrobora la tesi, che trova già ampio riscontro nella produzione documentale di parte, di una frettolosa valutazione dei parametri fisici del ricorrente da parte della commissione, in violazione dell’art. 9 del bando di concorso.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione e definitiva ammissione del ricorrente, ora per allora, alle successive fasi, anche addestrative, della procedura.
11. Le spese, considerata la natura della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato da parte dell’amministrazione a favore del ricorrente. Le spese di verificazione, liquidate come in dispositivo, vanno poste, invece, a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatte salve le spese di verificazione, quantificate in € 500,00 e da liquidare come da documentazione depositata in atti, da porre a carico dell’amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA BE, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
DA AG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA AG | RA BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.