Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 1071
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Applicazione del CCNL e degli accordi di secondo livello

    La Corte ritiene che la disciplina della sezione cooperazione del CCNL integri l'art. 63 del CCNL senza derogare ad esso, rendendo applicabile anche ai soci di cooperativa la previsione di integrazione dell'indennità di malattia a carico del datore di lavoro. Gli accordi di secondo livello e il nuovo CCNL non sono ritenuti dirimenti o applicabili ratione temporis.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 1071
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 1071
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo