CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 793/2025
La Corte d'Appello, nelle persone dei magistrati:
GI IC Presidente
Roberto Vignati Consigliere
RA TO Consigliere rel.
All'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello avverso le sentenze n. 445/2025 e n. 4380/2024 del Tribunale di
Milano, est. Palmisani, proposta da
(C.F. e P.I. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Oscar Pinna presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in
Milano, Via Freguglia n.8/A appellante contro
( ), con gli avv. Jacobo Controparte_1 C.F._1
NC OD, TE LL e TT DI il cui studio in Brescia, via Solferino,
31 è elettivamente domiciliato appellato e contro
Controparte_2
[...] appellate contumaci
Sulle conclusioni così precisate dalle parti costituite: per l'appellante:
“Nel merito
1) Previa riforma parziale delle sentenze appellate, accogliere l'impugnazione proposta da vverso (i) la sentenza n. 445/2025 pubblicata il 30/01/2025, (ii) Parte_2 la sentenza non definitiva n. 4380/2024 pubblicata il 25/11/2024, rese inter partes dal
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Eleonora Palmisani, a definizione del giudizio RG n. 12105/2023, e, per l'effetto, in accoglimento del presente atto:
2) accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione degli importi Parte_2 versati al ricorrente a titolo di integrazione dell'indennità di malattia, come congiuntamente determinati nell'importo di € 1.712,91;
3) per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore Controparte_1 di ell'importo di € 1.712,91, o quello diverso ritenuto di Giustizia, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
In ogni caso
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
In via istruttoria (…)”; per l'appellato:
“rigettare l'appello avversario;
confermare le statuizioni di cui alla sentenza di I grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe i gradi.
Con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Pronunciando in ordine al ricorso proposto da nei confronti della Controparte_1 propria datrice di lavoro nonché -ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003- nei Parte_1 confronti di e con la sentenza non Controparte_2 Controparte_2 CP_2 definitiva n. 4380/2024 il Tribunale di Milano ha così statuito: “1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5° CCNL Logistica sin dal momento di assunzione;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci previsto per il lavoro a tempo pieno;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della
13esima, 14esima mensilità e ROL sulla base del trattamento retributivo del CCNL
Logistica per il lavoro a tempo pieno;
4) accerta il diritto del ricorrente a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda sulla base di quanto previsto dall'art. 63 CCNL;
5) dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione di tali importi e provvedimenti consequenziali;
6) condanna le società
Pag. 2 di 8 resistenti in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al pagamento dei relativi importi in favore del ricorrente;
7) condanna a tenere Controparte_2 indenne per gli importi che sarà tenuta a corrispondere in Controparte_2 relazione alla presente sentenza. Spese al definitivo”.
Disposta la prosecuzione del giudizio, sulla scorta di conteggi elaborati in maniera condivisa dalle parti, il medesimo Tribunale ha definito il giudizio con la sentenza n.
445/2025, così statuendo: “1) condanna le società resistenti in solido ex art. 29 d.lgs.
276/2003 al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di €5.426,37 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi) al saldo;
” – di cui euro 1.712,91 per integrazione indennità di malattia- “2) condanna
[...]
a tenere indenne per gli importi che Controparte_2 Controparte_2 sarà tenuta a corrispondere in relazione alla presente sentenza;
3) condanna le società resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
3.500,00 oltre iva c.p.a. e 15% spese generali e contributi unificato da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Con ricorso depositato in data 23.7.2025 ha proposto appello Parte_3 avverso le due pronunce indicate in epigrafe.
L'appellante ha in particolare criticato le decisioni assunte dal Tribunale in merito alla integrazione dell'indennità di malattia.
L'appellante ha così argomentato: «La decisione della Giudice del Tribunale di accogliere le richieste avanzate dal ricorrente relative a presunte differenze retributive per indennità di malattia, è carente e non condivisile. La Giudice - richiamato l'art. 63, commi 12 e ss, CCNL applicato - ha motivato la sussistenza di differenze retributive in punto, affermando, semplicisticamente, che la avrebbe applicato il Parte_1
Regolamento Interno prodotto sub doc. 29 della memoria di primo grado, il quale prevederebbe “a partire dal 4° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto disposto dall' fino al raggiungimento del 65% del minimo tabellare Pt_4 previsto, con esclusione della quota relativa agli istituti contrattuali” nonché gli accordi di 2° livello (doc. 15, doc. 16 e doc. 30) che legittimerebbero l'erogazione “dal mese di luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, a partire dal 4° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto disposto dall' fino al raggiungimento del Pt_4
Pag. 3 di 8 75% del minimo tabellare previsto, con esclusione della quota relativa agli istituti contrattuali (Sezione terza Cooperazione - Art. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo)”. Poiché tali disposizioni, derogando in peius rispetto alle previsioni di cui all'art. 63 CCNL si pongono in contrasto con l'art. 3 della l. 142/2001, le stesse andrebbero disapplicate, con conseguente diritto del ricorrente all'integrale pagamento dell'integrazione di malattia da parte del datore di lavoro, secondo le previsioni del CCNL. La Giudice di primo grado ha completamente travisato le motivazioni della difesa di la quale ha argomentato dimostrando di avere Pt_2 applicato la contrattazione collettiva di riferimento che, nella PARTE SPECIALE
SEZIONE TERZA – COOPERAZIONE, richiamava le norme del D.P.R. n. 602/1970, come modificato dal D.lgs. 6 novembre 2001, n. 423, e non invece di avere applicato, come erroneamente statuito dalla Giudice, le disposizioni del proprio Regolamento interno. Nella memoria difensiva, alle pagine 25 e 26, aveva espressamente Pt_2 dichiarato di riferirsi alla Sezione terza Cooperazione - Art. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo). Il mancato pagamento dei primi tre giorni di carenza per malattia risulta infatti pienamente conforme al quadro normativo e contrattuale specifico delle società cooperative operanti nel settore della logistica, trasporto merci e facchinaggio, ratione temporis applicabile. (…) La Sezione Speciale
Terza - Cooperazione del CCNL Logistica del CCNL di settore applicabile, come detto, prevedeva esplicitamente che per tali cooperative il trattamento economico dovuto ai lavoratori soci in caso di malattia sia disciplinato esclusivamente dalle norme del
D.P.R. 602/701, come modificato dal D.lgs. 423/2001, e dalle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza e assicurativi. Tale disciplina contrattuale escludeva pertanto l'obbligo di integrazione economica da parte del datore di lavoro durante il periodo di carenza, in quanto rinviava direttamente alla normativa vigente, la quale non prevedeva alcuna indennità per i primi tre giorni di malattia (cosiddetta "carenza").Si trattava, in sostanza, di regole ad hoc per particolari categorie di soggetti, come le cooperative che svolgono attività di facchinaggio o di movimentazione merci, che non sono ricomprese nel campo di applicazione della sezione prima e degli artt. 63 e 64.
(…) La correttezza di tale impostazione risulta ulteriormente confermata dalla condotta costante e dall'interpretazione univoca delle Parti Sociali firmatarie del contratto
Pag. 4 di 8 collettivo nazionale. Tali soggetti erano pienamente consapevoli del fatto che il CCNL non prevedeva alcuna integrazione economica in caso di malattia ed hanno, quindi, ritenuto opportuno intervenire mediante la sottoscrizione di accordi di secondo livello – aziendali e territoriali – che introducessero trattamenti migliorativi rispetto al dettato contrattuale. All'opposto la contrattazione di secondo livello in punto, non avrebbe avuto alcun senso. (…) Infine, si osserva che tale assetto è stato recepito e reso esplicito nel recente rinnovo del CCNL Logistica 2025 (doc. c), che ha di fatto confermato la possibilità di differenziare il trattamento economico in caso di malattia secondo criteri progressivi, legati al numero di eventi annuali, consolidando così quello standard già affermatosi nella contrattazione di secondo livello. Nel corpo del nuovo CCNL, quindi, le parti firmatarie hanno espressamente sancito che, per il futuro, la disciplina della carenza di malattia per le Cooperative si uniformerà a quella delle altre attività
d'impresa, sugellando la circostanza che la disciplina di cui all'art. 63 derogava la
Parte Generale».
Assumendo di avere rispettato le previsioni del CCNL di settore e degli accordi di secondo livello, la ha ribadito di nulla dovere a titolo di integrazione Parte_1 dell'indennità di malattia e ha pertanto chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 27.10.2025 si è Controparte_1 costituito per il gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
Pur ritualmente citate in giudizio, sono invece rimaste contumaci le società
[...]
e Controparte_2 Controparte_2
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello deve essere respinto.
Questa Corte si è già reiteratamente pronunciata in merito alla questione oggetto di causa (in alcune sentenze, tra l'altro, parti del processo erano le medesime società resistenti in primo grado nel presente giudizio).
Nonostante le critiche esposte nell'atto di appello, questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento già espresso e pertanto richiama ex art. 118 disp. att.
Pag. 5 di 8 c.p.c.- condividendole e facendole pertanto proprie- le motivazioni della sentenza n.
624/2025 di questa Corte (est. Dossi).
Premesso che non è contestata l'applicazione al rapporto di lavoro in esame del CCNL
Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, va considerato infatti che «La parte speciale – sezione terza cooperazione del CCNL anzidetto, applicabile al rapporto di lavoro di cui
è causa, stabilisce in Premessa che “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente” (cfr. CCNL 2013 e 2023, rispettivamente allegati sub …). Nella medesima sezione cooperazione del CCNL è disposto, per quanto qui rileva, ciò che segue: “Artt. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo 1. Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei
DPR 602/70 come modificato dal DIgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli isti tuti di previdenza ed assicurativi”. Ritiene il Collegio - in linea con condivisi precedenti di questa Corte pronunciatisi su clausole contrattuali di analogo contenuto, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 285/2020, est. , pres. Bianchini;
sentenza n. 293/2025, est. TO, pres. Per_1
- che la disciplina del trattamento di malattia previsto dalla richiamata CP_3 disposizione della sezione cooperazione del CCNL Logistica non escluda l'integrazione,
a carico del datore di lavoro, dell'indennità di malattia erogata dall' così come Pt_4 previsto dall'art. 63 del medesimo CCNL, a mente del quale “12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lett. A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per
3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni (…); 2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi (da
0 a 150 gg) e della metà di essa per altri 7 (da 150 a 350 gg), se aventi anzianità superiore a 5 anni. 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall e dall' ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli Pt_4 CP_4 periodi di retribuzione mensile”. Al riguardo si richiamano, in particolare, le argomentazioni della citata sentenza n. 285/2020 di questa Corte, che ha così statuito:
Pag. 6 di 8 “non è affatto vero […] che la disciplina del trattamento di malattia previsto dall'art. 63 della sezione cooperazione escluda l'integrazione a carico del datore di lavoro, atteso che il citato art. 63, limitandosi a richiamare le norme del DPR 602/70, non deroga affatto alla regolamentazione generale dettata dall'art. 61, c. 15 (“Malattia”), dello stesso CCNL logistica, secondo cui la società deve corrispondere la retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione e, quindi, anche per i primi tre giorni di assenza dal lavoro a causa di malattia (“In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l' )”.In altri termini, la Pt_4 disposizione della sezione cooperazione del CCNL in esame, nel fare riferimento al d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 (recante norme in tema di riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi) e alle leggi vigenti in materia, integra l'art. 63 del CCNL senza in alcun modo derogare ad esso. Quest'ultima previsione contrattuale, pertanto, deve ritenersi applicabile anche ai rapporti di lavoro dei soci di cooperativa, alla luce dei criteri ermeneutici e di coordinamento tra le disposizioni del contratto collettivo fissati nella richiamata
Premessa della sezione cooperazione, secondo cui “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL”. Si ritiene, perciò, fondata nell'an la pretesa dell'appellante avente ad oggetto l'integrazione dell'indennità di malattia a carico della datrice di lavoro, ai sensi del citato art. 63 del CCNL applicato».
Correttamente pertanto il Tribunale, facendo piana applicazione dell'art. 63 CCNL , ha riconosciuto la spettanza a di differenze retributive relative all'integrazione del CP_1 trattamento di malattia.
Non dirimenti in senso contrario, nemmeno a livello interpretativo, le previsioni della contrattazione di secondo livello invocate dall'appellante. Trattasi infatti di accordi siglati da soggetti diversi dalle parti stipulanti il CCNL (la cui condotta, quindi, non può assumere rilievo ex art. 1362 c.c.) e comunque inidonei ad introdurre deroghe peggiorative della disciplina prevista a livello nazionale per il lavoratore.
Pag. 7 di 8 Nemmeno assume rilievo, ai fini del decidere, il CCNL siglato il 6.12.2024 (doc. c appellante), non applicabile ratione temporis alla controversia in esame.
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e le sentenze impugnate confermate.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso le sentenze n. 445/2025 e n. 4380/2024 del Tribunale di
Milano; condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 oltre 15% per spese Controparte_1 generali, I.V.A e C.P.A., con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 18/12/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
GI IC RA TO
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 793/2025
La Corte d'Appello, nelle persone dei magistrati:
GI IC Presidente
Roberto Vignati Consigliere
RA TO Consigliere rel.
All'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello avverso le sentenze n. 445/2025 e n. 4380/2024 del Tribunale di
Milano, est. Palmisani, proposta da
(C.F. e P.I. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Oscar Pinna presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in
Milano, Via Freguglia n.8/A appellante contro
( ), con gli avv. Jacobo Controparte_1 C.F._1
NC OD, TE LL e TT DI il cui studio in Brescia, via Solferino,
31 è elettivamente domiciliato appellato e contro
Controparte_2
[...] appellate contumaci
Sulle conclusioni così precisate dalle parti costituite: per l'appellante:
“Nel merito
1) Previa riforma parziale delle sentenze appellate, accogliere l'impugnazione proposta da vverso (i) la sentenza n. 445/2025 pubblicata il 30/01/2025, (ii) Parte_2 la sentenza non definitiva n. 4380/2024 pubblicata il 25/11/2024, rese inter partes dal
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Eleonora Palmisani, a definizione del giudizio RG n. 12105/2023, e, per l'effetto, in accoglimento del presente atto:
2) accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione degli importi Parte_2 versati al ricorrente a titolo di integrazione dell'indennità di malattia, come congiuntamente determinati nell'importo di € 1.712,91;
3) per l'effetto, condannare il sig. al pagamento in favore Controparte_1 di ell'importo di € 1.712,91, o quello diverso ritenuto di Giustizia, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
In ogni caso
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
In via istruttoria (…)”; per l'appellato:
“rigettare l'appello avversario;
confermare le statuizioni di cui alla sentenza di I grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe i gradi.
Con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Pronunciando in ordine al ricorso proposto da nei confronti della Controparte_1 propria datrice di lavoro nonché -ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003- nei Parte_1 confronti di e con la sentenza non Controparte_2 Controparte_2 CP_2 definitiva n. 4380/2024 il Tribunale di Milano ha così statuito: “1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5° CCNL Logistica sin dal momento di assunzione;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci previsto per il lavoro a tempo pieno;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della
13esima, 14esima mensilità e ROL sulla base del trattamento retributivo del CCNL
Logistica per il lavoro a tempo pieno;
4) accerta il diritto del ricorrente a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda sulla base di quanto previsto dall'art. 63 CCNL;
5) dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione di tali importi e provvedimenti consequenziali;
6) condanna le società
Pag. 2 di 8 resistenti in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al pagamento dei relativi importi in favore del ricorrente;
7) condanna a tenere Controparte_2 indenne per gli importi che sarà tenuta a corrispondere in Controparte_2 relazione alla presente sentenza. Spese al definitivo”.
Disposta la prosecuzione del giudizio, sulla scorta di conteggi elaborati in maniera condivisa dalle parti, il medesimo Tribunale ha definito il giudizio con la sentenza n.
445/2025, così statuendo: “1) condanna le società resistenti in solido ex art. 29 d.lgs.
276/2003 al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di €5.426,37 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi) al saldo;
” – di cui euro 1.712,91 per integrazione indennità di malattia- “2) condanna
[...]
a tenere indenne per gli importi che Controparte_2 Controparte_2 sarà tenuta a corrispondere in relazione alla presente sentenza;
3) condanna le società resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
3.500,00 oltre iva c.p.a. e 15% spese generali e contributi unificato da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Con ricorso depositato in data 23.7.2025 ha proposto appello Parte_3 avverso le due pronunce indicate in epigrafe.
L'appellante ha in particolare criticato le decisioni assunte dal Tribunale in merito alla integrazione dell'indennità di malattia.
L'appellante ha così argomentato: «La decisione della Giudice del Tribunale di accogliere le richieste avanzate dal ricorrente relative a presunte differenze retributive per indennità di malattia, è carente e non condivisile. La Giudice - richiamato l'art. 63, commi 12 e ss, CCNL applicato - ha motivato la sussistenza di differenze retributive in punto, affermando, semplicisticamente, che la avrebbe applicato il Parte_1
Regolamento Interno prodotto sub doc. 29 della memoria di primo grado, il quale prevederebbe “a partire dal 4° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto disposto dall' fino al raggiungimento del 65% del minimo tabellare Pt_4 previsto, con esclusione della quota relativa agli istituti contrattuali” nonché gli accordi di 2° livello (doc. 15, doc. 16 e doc. 30) che legittimerebbero l'erogazione “dal mese di luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, a partire dal 4° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto disposto dall' fino al raggiungimento del Pt_4
Pag. 3 di 8 75% del minimo tabellare previsto, con esclusione della quota relativa agli istituti contrattuali (Sezione terza Cooperazione - Art. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo)”. Poiché tali disposizioni, derogando in peius rispetto alle previsioni di cui all'art. 63 CCNL si pongono in contrasto con l'art. 3 della l. 142/2001, le stesse andrebbero disapplicate, con conseguente diritto del ricorrente all'integrale pagamento dell'integrazione di malattia da parte del datore di lavoro, secondo le previsioni del CCNL. La Giudice di primo grado ha completamente travisato le motivazioni della difesa di la quale ha argomentato dimostrando di avere Pt_2 applicato la contrattazione collettiva di riferimento che, nella PARTE SPECIALE
SEZIONE TERZA – COOPERAZIONE, richiamava le norme del D.P.R. n. 602/1970, come modificato dal D.lgs. 6 novembre 2001, n. 423, e non invece di avere applicato, come erroneamente statuito dalla Giudice, le disposizioni del proprio Regolamento interno. Nella memoria difensiva, alle pagine 25 e 26, aveva espressamente Pt_2 dichiarato di riferirsi alla Sezione terza Cooperazione - Art. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo). Il mancato pagamento dei primi tre giorni di carenza per malattia risulta infatti pienamente conforme al quadro normativo e contrattuale specifico delle società cooperative operanti nel settore della logistica, trasporto merci e facchinaggio, ratione temporis applicabile. (…) La Sezione Speciale
Terza - Cooperazione del CCNL Logistica del CCNL di settore applicabile, come detto, prevedeva esplicitamente che per tali cooperative il trattamento economico dovuto ai lavoratori soci in caso di malattia sia disciplinato esclusivamente dalle norme del
D.P.R. 602/701, come modificato dal D.lgs. 423/2001, e dalle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza e assicurativi. Tale disciplina contrattuale escludeva pertanto l'obbligo di integrazione economica da parte del datore di lavoro durante il periodo di carenza, in quanto rinviava direttamente alla normativa vigente, la quale non prevedeva alcuna indennità per i primi tre giorni di malattia (cosiddetta "carenza").Si trattava, in sostanza, di regole ad hoc per particolari categorie di soggetti, come le cooperative che svolgono attività di facchinaggio o di movimentazione merci, che non sono ricomprese nel campo di applicazione della sezione prima e degli artt. 63 e 64.
(…) La correttezza di tale impostazione risulta ulteriormente confermata dalla condotta costante e dall'interpretazione univoca delle Parti Sociali firmatarie del contratto
Pag. 4 di 8 collettivo nazionale. Tali soggetti erano pienamente consapevoli del fatto che il CCNL non prevedeva alcuna integrazione economica in caso di malattia ed hanno, quindi, ritenuto opportuno intervenire mediante la sottoscrizione di accordi di secondo livello – aziendali e territoriali – che introducessero trattamenti migliorativi rispetto al dettato contrattuale. All'opposto la contrattazione di secondo livello in punto, non avrebbe avuto alcun senso. (…) Infine, si osserva che tale assetto è stato recepito e reso esplicito nel recente rinnovo del CCNL Logistica 2025 (doc. c), che ha di fatto confermato la possibilità di differenziare il trattamento economico in caso di malattia secondo criteri progressivi, legati al numero di eventi annuali, consolidando così quello standard già affermatosi nella contrattazione di secondo livello. Nel corpo del nuovo CCNL, quindi, le parti firmatarie hanno espressamente sancito che, per il futuro, la disciplina della carenza di malattia per le Cooperative si uniformerà a quella delle altre attività
d'impresa, sugellando la circostanza che la disciplina di cui all'art. 63 derogava la
Parte Generale».
Assumendo di avere rispettato le previsioni del CCNL di settore e degli accordi di secondo livello, la ha ribadito di nulla dovere a titolo di integrazione Parte_1 dell'indennità di malattia e ha pertanto chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 27.10.2025 si è Controparte_1 costituito per il gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
Pur ritualmente citate in giudizio, sono invece rimaste contumaci le società
[...]
e Controparte_2 Controparte_2
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello deve essere respinto.
Questa Corte si è già reiteratamente pronunciata in merito alla questione oggetto di causa (in alcune sentenze, tra l'altro, parti del processo erano le medesime società resistenti in primo grado nel presente giudizio).
Nonostante le critiche esposte nell'atto di appello, questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dall'orientamento già espresso e pertanto richiama ex art. 118 disp. att.
Pag. 5 di 8 c.p.c.- condividendole e facendole pertanto proprie- le motivazioni della sentenza n.
624/2025 di questa Corte (est. Dossi).
Premesso che non è contestata l'applicazione al rapporto di lavoro in esame del CCNL
Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, va considerato infatti che «La parte speciale – sezione terza cooperazione del CCNL anzidetto, applicabile al rapporto di lavoro di cui
è causa, stabilisce in Premessa che “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente” (cfr. CCNL 2013 e 2023, rispettivamente allegati sub …). Nella medesima sezione cooperazione del CCNL è disposto, per quanto qui rileva, ciò che segue: “Artt. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo 1. Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei
DPR 602/70 come modificato dal DIgs. 6 novembre 2001, n° 423, e comunque alle leggi vigenti in materia ed alle condizioni stabilite dagli isti tuti di previdenza ed assicurativi”. Ritiene il Collegio - in linea con condivisi precedenti di questa Corte pronunciatisi su clausole contrattuali di analogo contenuto, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 285/2020, est. , pres. Bianchini;
sentenza n. 293/2025, est. TO, pres. Per_1
- che la disciplina del trattamento di malattia previsto dalla richiamata CP_3 disposizione della sezione cooperazione del CCNL Logistica non escluda l'integrazione,
a carico del datore di lavoro, dell'indennità di malattia erogata dall' così come Pt_4 previsto dall'art. 63 del medesimo CCNL, a mente del quale “12. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lett. A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per
3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni (…); 2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi (da
0 a 150 gg) e della metà di essa per altri 7 (da 150 a 350 gg), se aventi anzianità superiore a 5 anni. 13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall e dall' ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli Pt_4 CP_4 periodi di retribuzione mensile”. Al riguardo si richiamano, in particolare, le argomentazioni della citata sentenza n. 285/2020 di questa Corte, che ha così statuito:
Pag. 6 di 8 “non è affatto vero […] che la disciplina del trattamento di malattia previsto dall'art. 63 della sezione cooperazione escluda l'integrazione a carico del datore di lavoro, atteso che il citato art. 63, limitandosi a richiamare le norme del DPR 602/70, non deroga affatto alla regolamentazione generale dettata dall'art. 61, c. 15 (“Malattia”), dello stesso CCNL logistica, secondo cui la società deve corrispondere la retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione e, quindi, anche per i primi tre giorni di assenza dal lavoro a causa di malattia (“In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l' )”.In altri termini, la Pt_4 disposizione della sezione cooperazione del CCNL in esame, nel fare riferimento al d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 (recante norme in tema di riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi) e alle leggi vigenti in materia, integra l'art. 63 del CCNL senza in alcun modo derogare ad esso. Quest'ultima previsione contrattuale, pertanto, deve ritenersi applicabile anche ai rapporti di lavoro dei soci di cooperativa, alla luce dei criteri ermeneutici e di coordinamento tra le disposizioni del contratto collettivo fissati nella richiamata
Premessa della sezione cooperazione, secondo cui “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL”. Si ritiene, perciò, fondata nell'an la pretesa dell'appellante avente ad oggetto l'integrazione dell'indennità di malattia a carico della datrice di lavoro, ai sensi del citato art. 63 del CCNL applicato».
Correttamente pertanto il Tribunale, facendo piana applicazione dell'art. 63 CCNL , ha riconosciuto la spettanza a di differenze retributive relative all'integrazione del CP_1 trattamento di malattia.
Non dirimenti in senso contrario, nemmeno a livello interpretativo, le previsioni della contrattazione di secondo livello invocate dall'appellante. Trattasi infatti di accordi siglati da soggetti diversi dalle parti stipulanti il CCNL (la cui condotta, quindi, non può assumere rilievo ex art. 1362 c.c.) e comunque inidonei ad introdurre deroghe peggiorative della disciplina prevista a livello nazionale per il lavoratore.
Pag. 7 di 8 Nemmeno assume rilievo, ai fini del decidere, il CCNL siglato il 6.12.2024 (doc. c appellante), non applicabile ratione temporis alla controversia in esame.
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e le sentenze impugnate confermate.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso le sentenze n. 445/2025 e n. 4380/2024 del Tribunale di
Milano; condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 oltre 15% per spese Controparte_1 generali, I.V.A e C.P.A., con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 18/12/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
GI IC RA TO
Pag. 8 di 8