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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1204/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alberto Arrigoni e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Nicola Ricigliano, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, piazza Diaz n. 5
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1
(C.F. ), in persona del direttore pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesco Oddo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, viale XX settembre n. 43
CONVENUTI
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 8 maggio 2024, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07920229003070481000 del 8.7.2022 chiedendo al
Tribunale di Monza di dichiarare la nullità, l'inesattezza e l'infondatezza di essa e della presupposta cartella di pagamento n. 07920020004269448000 in ragione della intervenuta prescrizione degli importi iscritti a ruolo nel 2002 per il valore complessivo €13.253,62 e richiesti in pagamento nel 2022; con vittoria delle spese di lite.
Pagina 1 di 6 A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto che l'intimazione di pagamento notificata nel 2022 afferisce a cartella esattoriale notificata nel 2002 emessa per richiedere il pagamento di contributi relativi all'anno 1998; ha evidenziato come la pretesa di pagamento formulata dal concessionario della riscossione sia stata effettuata quando era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
CP_ Ritualmente costituitisi in giudizio, e hanno Controparte_2
contestato le domande attoree e ne hanno chiesto il rigetto.
In particolare, il in via preliminare ha contestato Controparte_3
l'ammissibilità del ricorso poiché presentato avverso estratto di ruolo in difetto di interesse ad agire del ricorrente, nel merito ha dedotto sia di aver tempestivamente e correttamente notificato la cartella esattoriale presupposta rispetto alla intimazione gravata e numerosi atti intermedi idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione. CP_ da suo canto ha contestato la tempestività dell'impugnazione, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo rimessa al solo concessionario la fase della riscossione, ha comunque confutato la pretesa attorea deducendo la tardività dell'opposizione e la mancata contestazione nel merito delle pretese contributive e assicurative.
Istruita la causa su mera base documentale, in seguito all'udienza di discussione celebrata ex art. 127bis c.p.c. il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed all'esito della camera di consiglio – assenti le parti – ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
Occorre innanzi tutto rilevare che lo stesso ricorrente dà atto che l'intimazione di pagamento n. 07920229003070481000 è stata emessa in data 8.7.2022. Il concessionario della riscossione ha poi fornito la prova che essa è stata notificata all'istante in data 2.1.2023 in seguito al perfezionamento della procedura di notifica mediante deposito presso la casa comunale (cfr. doc. 8 fasc. ). CP_4
A fronte della notifica della predetta intimazione in data 2.1.2023, il ricorso è stato depositato solo in data 8.5.2024, quindi ben oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999.
CP_ In ragione dell'avvenuto superamento di tale termine decadenziale, e il concessionario della riscossione hanno espressamente eccepito la tardività dell'opposizione. Il ricorrente ha contestato l'eccezione sostenendo che, nel caso di specie, l'azione deve essere qualificata
Pagina 2 di 6 come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. volta a far valere l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Pur risultando incontestabile che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. costituisce azione imprescrittibile, deve rilevarsi che – come sapientemente enucleato dalla
Corte di appello di Milano – la previsione di termini decadenziali per l'impugnazione di atti impositivi e di riscossione non può regredire fino ad essere annullata nella sua portata.
La conciliazione tra la disciplina di cui all'art. 617 c.p.c. e l'art. 24, comma 5, D.Lgs.
46/1999 da un lato e l'art. 615 c.p.c. dall'altro, allora, deve avvenire in maniera tale che l'applicazione della seconda disposizione codicistica non si traduca in una interpretatio abrogans delle prime. Ne discende che, quando – come nel caso di specie – il ricorrente abbia allegato di non aver a suo tempo ricevuto le cartelle esattoriale presupposte rispetto alla intimazione di pagamento e ai ruoli qui gravati, «a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere “recuperatorio”, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art.
615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore – che non le abbia impugnate nel termine decadenziale – non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)» (Corte di appello di Milano, sentenza n.
1632 del 5.11.2018).
L'applicazione del principio sopradetto comporta altresì che, una volta che il concessionario della riscossione dimostri l'avvenuta notificazione di un atto di riscossione successivo alla notifica degli avvisi di addebito o della cartella esattoriale, il debitore non potrà più eccepire l'intervenuta prescrizione maturata tra l'anno di debenza dei contributi e il momento di notifica del primo atto impositivo, ma potrà rilevare la sola prescrizione “sopravvenuta”, ossia quella maturata tra un atto interruttivo e la notifica del successivo atto interruttivo. E ciò perché, diversamente argomentando, la disciplina del termine decadenziale verrebbe di fatto resa irrilevante, poiché il contribuente che abbia omesso di impugnare tempestivamente un atto ritualmente notificatogli, si troverebbe ciò nondimeno a poter aggirare i termini decadenziali previsti ex lege facendo retroagire gli effetti dell'impugnazione ex art. 615 c.p.c.
Pagina 3 di 6 anche a data antecedente rispetto agli effetti degli atti di interruzione della prescrizione già notificatigli e non impugnati, con ciò comportando altresì una definizione compressione del principio di certezza degli atti amministrativi.
In altri termini – con segnato riferimento al caso di specie – laddove al ricorrente, che ha ricevuto l'intimazione di pagamento gravata in data 2.1.2023, si consentisse di contestare la prescrizione verificatasi prima della notificazione del precedente atto interruttivo (ossia, con segnato riferimento al caso di specie, la prescrizione verificatasi tra il 2009 ed il 2017 per non aver il concessionario fornito valida prova dell'avvenuta notificazione della intimazione di pagamento n. 07920079000096174 asseritamente consegnata in data 17.3.2012), il dato della omessa tempestiva impugnazione delle successive intimazioni di pagamento (n.
07920169004200545 notificata in data 23.2.17, n. 07920189003394845 notificata il
12.11.2018 e quella qui opposta n. 07920229003070481 notificata il 2.1.2023 di cui ai docc. 6,
7 e 8 fasc ) - ricevute le quali parte attorea ben avrebbe potuto rilevare l'intervenuta CP_4
prescrizione mediante tempestiva impugnazione - si tradurrebbe nell'attribuzione al contribuente della possibilità di una diuturna contestazione degli atti impositivi in spregio alla portata delle soprarichiamate disposizioni che regolano i termini decadenziali.
Nel senso prospettato depone anche la più recente giurisprudenza della Corte di legittimità, la quale – chiamata a pronunciarsi su un caso del tutto speculare – ha evidenziato che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione è assimilabile all'avviso di mora, sicché essa - in base all'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73 - è un atto riconducibile tra gli atti tipizzati impugnabili in via autonoma di cui all'art. 19 D.Lgs 546/92).
Ne discende che, se alla ricezione dell'intimazione, il contribuente non contesta tempestivamente l'intervenuta prescrizione del debito, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile: “le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito
«sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n.
546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n.
23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa
Pagina 4 di 6 denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
[…] Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del
2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da
Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere
l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini
l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere” (cfr. Cass., sentenza n. 6436 del 11.3.2025).
Da quanto detto discende che, non avendo il ricorrente tempestivamente impugnato né l'intimazione di pagamento gravata, pacificamente notificata il 2.1.2023, né le precedenti intimazioni di pagamento n. 07920169004200545 e n. 07920189003394845 (docc. 6 e 7 fasc
), l'unica prescrizione che il giudice avrebbe potuto rilevare è quella eventualmente CP_4
decorsa tra la notificazione della detta intimazione di pagamento e la data di deposito del ricorso;
è di tutta evidenza che tra la notifica della intimazione di pagamento del 2.1.2023 (che avrebbe potuto essere impugnata entro il 1.3.2023) e la data di deposito del ricorso (8.5.2024) non sia affatto decorso il termine di prescrizione quinquennale.
In senso contrario rispetto a quanto rilevato non può validamente ritenersi che la pronuncia della Corte di legittimità richiamata riguardi solo la materia tributaria e non quella previdenziale, poiché essa individua e specifica la natura giuridica della intimazione di pagamento, che è strumento del concessionario della riscossione disciplinato dal D.P.R.
602/1973 anche per la materia contributiva.
Pagina 5 di 6 Parimenti irrilevante resta il fatto che in altro contenzioso, incardinato presso altro Tribunale, CP_ le ragioni di doglianza del ricorrente circa l'intervenuta prescrizione del credito di (relativo a diverse pretese) per la mancata dimostrazione della notifica nel 2012 della intimazione di pagamento n. 07920079000096174 siano state accolte, non potendo quella pronuncia fare stato per il presente contenzioso.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Tenuto conto della infondatezza delle ragioni di ricorso e altresì dell'orientamento già espresso sul tema dalla Corte di Appello di Milano e dalla Corte di legittimità, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura solo documentale della controversia. Il
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
CP_
- Condanna a rifondere ad e ad le Parte_1 Controparte_2
spese di lite, liquidate in complessivi in € 3.000,00 oltre accessori di legge nei confronti
CP_ di ed in ulteriori € 3.000,00 oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge nei confronti di , disponendo per Controparte_2
quest'ultima la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 3 giugno 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1204/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alberto Arrigoni e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Nicola Ricigliano, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, piazza Diaz n. 5
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1
(C.F. ), in persona del direttore pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Francesco Oddo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, viale XX settembre n. 43
CONVENUTI
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 8 maggio 2024, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07920229003070481000 del 8.7.2022 chiedendo al
Tribunale di Monza di dichiarare la nullità, l'inesattezza e l'infondatezza di essa e della presupposta cartella di pagamento n. 07920020004269448000 in ragione della intervenuta prescrizione degli importi iscritti a ruolo nel 2002 per il valore complessivo €13.253,62 e richiesti in pagamento nel 2022; con vittoria delle spese di lite.
Pagina 1 di 6 A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto che l'intimazione di pagamento notificata nel 2022 afferisce a cartella esattoriale notificata nel 2002 emessa per richiedere il pagamento di contributi relativi all'anno 1998; ha evidenziato come la pretesa di pagamento formulata dal concessionario della riscossione sia stata effettuata quando era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
CP_ Ritualmente costituitisi in giudizio, e hanno Controparte_2
contestato le domande attoree e ne hanno chiesto il rigetto.
In particolare, il in via preliminare ha contestato Controparte_3
l'ammissibilità del ricorso poiché presentato avverso estratto di ruolo in difetto di interesse ad agire del ricorrente, nel merito ha dedotto sia di aver tempestivamente e correttamente notificato la cartella esattoriale presupposta rispetto alla intimazione gravata e numerosi atti intermedi idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione. CP_ da suo canto ha contestato la tempestività dell'impugnazione, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo rimessa al solo concessionario la fase della riscossione, ha comunque confutato la pretesa attorea deducendo la tardività dell'opposizione e la mancata contestazione nel merito delle pretese contributive e assicurative.
Istruita la causa su mera base documentale, in seguito all'udienza di discussione celebrata ex art. 127bis c.p.c. il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed all'esito della camera di consiglio – assenti le parti – ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
Occorre innanzi tutto rilevare che lo stesso ricorrente dà atto che l'intimazione di pagamento n. 07920229003070481000 è stata emessa in data 8.7.2022. Il concessionario della riscossione ha poi fornito la prova che essa è stata notificata all'istante in data 2.1.2023 in seguito al perfezionamento della procedura di notifica mediante deposito presso la casa comunale (cfr. doc. 8 fasc. ). CP_4
A fronte della notifica della predetta intimazione in data 2.1.2023, il ricorso è stato depositato solo in data 8.5.2024, quindi ben oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999.
CP_ In ragione dell'avvenuto superamento di tale termine decadenziale, e il concessionario della riscossione hanno espressamente eccepito la tardività dell'opposizione. Il ricorrente ha contestato l'eccezione sostenendo che, nel caso di specie, l'azione deve essere qualificata
Pagina 2 di 6 come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. volta a far valere l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Pur risultando incontestabile che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. costituisce azione imprescrittibile, deve rilevarsi che – come sapientemente enucleato dalla
Corte di appello di Milano – la previsione di termini decadenziali per l'impugnazione di atti impositivi e di riscossione non può regredire fino ad essere annullata nella sua portata.
La conciliazione tra la disciplina di cui all'art. 617 c.p.c. e l'art. 24, comma 5, D.Lgs.
46/1999 da un lato e l'art. 615 c.p.c. dall'altro, allora, deve avvenire in maniera tale che l'applicazione della seconda disposizione codicistica non si traduca in una interpretatio abrogans delle prime. Ne discende che, quando – come nel caso di specie – il ricorrente abbia allegato di non aver a suo tempo ricevuto le cartelle esattoriale presupposte rispetto alla intimazione di pagamento e ai ruoli qui gravati, «a fronte della prova della regolare notificazione delle cartelle, l'impugnazione del ruolo non può avere carattere “recuperatorio”, non potendo l'opponente essere rimesso in termini per impugnare nel merito le cartelle esattoriali (ex art. 24 D.Lgs 46/99). Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art.
615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo. Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore – che non le abbia impugnate nel termine decadenziale – non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella. Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo)» (Corte di appello di Milano, sentenza n.
1632 del 5.11.2018).
L'applicazione del principio sopradetto comporta altresì che, una volta che il concessionario della riscossione dimostri l'avvenuta notificazione di un atto di riscossione successivo alla notifica degli avvisi di addebito o della cartella esattoriale, il debitore non potrà più eccepire l'intervenuta prescrizione maturata tra l'anno di debenza dei contributi e il momento di notifica del primo atto impositivo, ma potrà rilevare la sola prescrizione “sopravvenuta”, ossia quella maturata tra un atto interruttivo e la notifica del successivo atto interruttivo. E ciò perché, diversamente argomentando, la disciplina del termine decadenziale verrebbe di fatto resa irrilevante, poiché il contribuente che abbia omesso di impugnare tempestivamente un atto ritualmente notificatogli, si troverebbe ciò nondimeno a poter aggirare i termini decadenziali previsti ex lege facendo retroagire gli effetti dell'impugnazione ex art. 615 c.p.c.
Pagina 3 di 6 anche a data antecedente rispetto agli effetti degli atti di interruzione della prescrizione già notificatigli e non impugnati, con ciò comportando altresì una definizione compressione del principio di certezza degli atti amministrativi.
In altri termini – con segnato riferimento al caso di specie – laddove al ricorrente, che ha ricevuto l'intimazione di pagamento gravata in data 2.1.2023, si consentisse di contestare la prescrizione verificatasi prima della notificazione del precedente atto interruttivo (ossia, con segnato riferimento al caso di specie, la prescrizione verificatasi tra il 2009 ed il 2017 per non aver il concessionario fornito valida prova dell'avvenuta notificazione della intimazione di pagamento n. 07920079000096174 asseritamente consegnata in data 17.3.2012), il dato della omessa tempestiva impugnazione delle successive intimazioni di pagamento (n.
07920169004200545 notificata in data 23.2.17, n. 07920189003394845 notificata il
12.11.2018 e quella qui opposta n. 07920229003070481 notificata il 2.1.2023 di cui ai docc. 6,
7 e 8 fasc ) - ricevute le quali parte attorea ben avrebbe potuto rilevare l'intervenuta CP_4
prescrizione mediante tempestiva impugnazione - si tradurrebbe nell'attribuzione al contribuente della possibilità di una diuturna contestazione degli atti impositivi in spregio alla portata delle soprarichiamate disposizioni che regolano i termini decadenziali.
Nel senso prospettato depone anche la più recente giurisprudenza della Corte di legittimità, la quale – chiamata a pronunciarsi su un caso del tutto speculare – ha evidenziato che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione è assimilabile all'avviso di mora, sicché essa - in base all'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73 - è un atto riconducibile tra gli atti tipizzati impugnabili in via autonoma di cui all'art. 19 D.Lgs 546/92).
Ne discende che, se alla ricezione dell'intimazione, il contribuente non contesta tempestivamente l'intervenuta prescrizione del debito, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile: “le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito
«sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n.
546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n.
23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa
Pagina 4 di 6 denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
[…] Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del
2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da
Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere
l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini
l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere” (cfr. Cass., sentenza n. 6436 del 11.3.2025).
Da quanto detto discende che, non avendo il ricorrente tempestivamente impugnato né l'intimazione di pagamento gravata, pacificamente notificata il 2.1.2023, né le precedenti intimazioni di pagamento n. 07920169004200545 e n. 07920189003394845 (docc. 6 e 7 fasc
), l'unica prescrizione che il giudice avrebbe potuto rilevare è quella eventualmente CP_4
decorsa tra la notificazione della detta intimazione di pagamento e la data di deposito del ricorso;
è di tutta evidenza che tra la notifica della intimazione di pagamento del 2.1.2023 (che avrebbe potuto essere impugnata entro il 1.3.2023) e la data di deposito del ricorso (8.5.2024) non sia affatto decorso il termine di prescrizione quinquennale.
In senso contrario rispetto a quanto rilevato non può validamente ritenersi che la pronuncia della Corte di legittimità richiamata riguardi solo la materia tributaria e non quella previdenziale, poiché essa individua e specifica la natura giuridica della intimazione di pagamento, che è strumento del concessionario della riscossione disciplinato dal D.P.R.
602/1973 anche per la materia contributiva.
Pagina 5 di 6 Parimenti irrilevante resta il fatto che in altro contenzioso, incardinato presso altro Tribunale, CP_ le ragioni di doglianza del ricorrente circa l'intervenuta prescrizione del credito di (relativo a diverse pretese) per la mancata dimostrazione della notifica nel 2012 della intimazione di pagamento n. 07920079000096174 siano state accolte, non potendo quella pronuncia fare stato per il presente contenzioso.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Tenuto conto della infondatezza delle ragioni di ricorso e altresì dell'orientamento già espresso sul tema dalla Corte di Appello di Milano e dalla Corte di legittimità, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura solo documentale della controversia. Il
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso;
CP_
- Condanna a rifondere ad e ad le Parte_1 Controparte_2
spese di lite, liquidate in complessivi in € 3.000,00 oltre accessori di legge nei confronti
CP_ di ed in ulteriori € 3.000,00 oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge nei confronti di , disponendo per Controparte_2
quest'ultima la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Monza, 3 giugno 2025
Il Giudice
Elena Greco
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