Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 28/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
(prosegue dal verbale udienza 28.5.2025)
Il Giudice, Dott.ssa Patrizia Baici, al termine della discussione in assenza del difensore pronuncia la seguente
102 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
Nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Parte_1
Mazziotti ( ) e Patrizia D'Onofrio Email_1
( ) entrambi del Foro di Torino, e presso lo Email_2 studio di quest'ultima in Torino, Corso Francesco Ferrucci n. 66, elettivamente domiciliato dell'avv. Patrizia D'Onofrio giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_1
in Lignana (VC), via Ronsecco 5
- resistente contumace -
Oggetto: Nullità patto di prova e pagamento retribuzioni.
All'odierna udienza il difensore ha concluso come riportato nel verbale che precede.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto il giorno 11 febbraio 2025 il signor ha convenuto Parte_1
A sostegno delle domande il ricorrente deduce:
- di essere stato assunto alle dipendenze della corrente in Lignana (VC), in Controparte_1
forza di contratto a tempo determinato dal 7/10/2024 al 6/4/2025 con mansioni di autista di mezzi pesanti, con inquadramento nel livello B3 del ccnl Trasporto, Spedizione Merci e
Logistica;
- che detto contratto prevedeva un patto di prova di tre mesi;
- di aver consegnato, quale addetto ai trasporti, merci di tipologia varia ai supermercati
Famila dislocati a Vercelli e provincia, a Piacenza, a Milano e provincia, a Domodossola, a
Cremona, ad Aosta e ad Alessandria eseguendo due viaggi al giorno, dal lunedì al sabato, con partenza dalla sede operativa in Vercelli, Via Cantieri Vari snc, osservando un orario lavorativo medio di oltre 12 ore al giorno, comprese tra le ore 02,00 e le ore 18,00, facendo poi rientro in sede ove lasciava il camion;
- di aver ricevuto la sera 20/11/2024 la telefonata del sig. amministratore Persona_1
unico della convenuta, che gli comunicava il licenziamento per mancato superamento della prova e che avrebbe ricevuto a mezzo posta il relativo provvedimento;
- di aver ricevuto sul proprio contatto whatsapp (connesso alla rete mediante l'utenza telefonica contraddistinta dal numero 3279879038) il 25/11/2024, alle ore 18,35, dalla sig.ra , moglie del sig. e socia al 50% della società Persona_2 Persona_1 convenuta, il seguente messaggio: “ Si invia preventivo riparazione mezzo che verrà trattenuto da ultima custodia paga” con allegato il preventivo spese redatto dal Gruppo
Selini, datato 21/11/2024, dell'importo di Euro 828,50, per le riparazioni di carrozzeria occorrenti per il ripristino del mezzo Iveco Stralis FM 465 WY ( doc 3 - screenshot messaggio 25 novembre 2024 con allegato preventivo.pdf ) ;
- di aver ricevuto sul proprio contatto whatsapp il 26/11/2024 sempre dalla sig.ra Per_2
la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto, indicante, quale data
[...]
di cessazione, quella del 20/11/2024 e, quale causa della stessa, il mancato superamento del periodo di prova ( doc 4 - screenshot messaggio whatsapp 26 novembre 2024 e allegata comunicazione obbligatoria cessazione.pdf);
- di aver ricevuto sul proprio contatto whatsapp in data 2/12/2024 sempre dalla sig.ra
: Persona_2 * alle ore 18,20, il seguente messaggio: “Buona sera, questo il preventivo dei danni causati al punto vendita di ” con allegato il preventivo spese della Nuova Edilizia Parte_2 srl, datato 29/11/2024, dell'importo di Euro 1.120,00 + Iva, per le opere di ripristino della colonna
* alle ore 20,54 le seguenti contestazioni disciplinari:
a) lettera datata 22/11/2024, del seguente tenore letterale: “ Con la presente le contestiamo quanto segue: Il Giorno 13/11 e il giorno 14/11 ha rotto il fanale dello stop del mezzo targato FM465WY e del mezzo targato FN568VF. Verranno quantificati i danni al mezzo e trattenuti dalla busta paga.
In riferimento a quanto sopra esposto, la invitiamo a voler presentare, nel termine di cinque (n.5) giorni dal ricevimento della presente, eventuali sue giustificazioni.
Ci riserviamo di adottare nei suoi confronti, ai sensi della L.300/70 art. 7 e art. 30 e art.32 del ccnl Trasporto e Spedizione Merci, il provvedimento disciplinare che riterremo più opportuno”;
b) lettera datata 22/11/2024, del seguente tenore letterale: “Con la presente le contestiamo quanto segue: Il giorno 20/11/2024 ha urtato la colonna portante del cancello presso il punto vendita di Pontiglione. Verranno quantificati i danni al mezzo e trattenuti dalla busta paga.
In riferimento a quanto sopra esposto, la invitiamo a voler presentare, nel termine di cinque (n.5) giorni dal ricevimento della presente, eventuali sue giustificazioni.
Ci riserviamo di adottare nei suoi confronti, ai sensi della L.300/70 art. 7 e art. 30 e art.32 del ccnl Trasporto e Spedizione Merci, il provvedimento disciplinare che riterremo più opportuno” (doc 5 - screenshot messaggi whatsapp 2 dicembre 2024 con allegati preventivo e 2 contestazioni.pdf )
-di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari;
- di non aver ricevuto il pagamento delle spettanze di fine rapporto;
- che dal prodotto prospetto paga di novembre 2024 risultano le trattenute di Euro 828,50
e di Euro 1.120,00 per danni ( doc 6 - prospetto paga novembre 2024 );
- di aver maturato sino alla cessazione del rapporto in data 20.11.2024 la somma lorda di
€ 2.273,94, comprensiva di TFR
- di aver in data 27/12/2024 richiesto il pagamento delle spettanze retributive maturate, di cui al prodotto prospetto paga di novembre 2024, ed illegittimamente trattenute, impugnato, in quanto nullo, il patto di prova apposto al contratto di lavoro, ed il recesso ante tempus, in quanto nullo e/o illegittimo, ( doc 7 - lettera 27 dicembre 2024 trasmessa a mezzo pec e con raccomandata rr.pdf);
Parte resistente non si è costituita in giudizio ed il Giudice verificata la regolarità della notifica, eseguita regolarmente presso la sede della società, ha dichiarato la sua contumacia.
Sul recesso ante tempus.
Come ricordato nella parte espositiva, il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato il 7/10/2024 con scadenza al 6/4/2025.
Il licenziamento è stato intimato per mancato superamento del periodo di prova in data
20.11.2024.
Orbene, il periodo di prova risulta indicato nel contratto prodotto al doc. 1 e limitato a mesi tre.
Parte ricorrente lamenta la nullità del patto di prova per sproporzione rispetto alla durata semestrale del contratto stesso, in quanto pari alla metà della durata del rapporto di lavoro, anche in considerazione del fatto che la durata massima prevista per il lavoratori inquadrati nel livello B3, come il ricorrente, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è di 4 mesi ( art 5- ccnl Trasporto, Spedizione Merci e Logistica).
L'argomentazione difensiva è, a parere di chi scrive, fondata.
Come evidenziato in ricorso l'art. 8 della Direttiva Europea 1152/2019 stabilisce che nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la durata della prova deve essere proporzionale alla durata del contratto a temine.
La Direttiva 1152/2019 è stata recepita nel D.Lgs 104/2022, c.d. Decreto Trasparenza, in vigore dal 13 agosto 2022, il cui art. 7, comma 2 stabilisce che nei contratti a tempo determinato il periodo di prova deve avere una durata proporzionale correlata alla durata del contratto ed alle mansioni da svolgere.
Tale normativa già vigente all'epoca dei fatti di causa, è stata ulteriormente specificata ed integrata con l'art. 13 della legge 203/2024, c.d. Collegato Lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, che ha previsto una durata predeterminata ex lege dei limiti minimi e massimi del periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato.
L'articolo 13 L. 203/2024 integra l'art. 7, comma 2, specificando: “Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”.
Vero è che l'art. 13 non è applicabile al caso in esame, ma va considerato che il patto di prova indicato in tre mesi si appalesa comunque sproporzionato rispetto ad un contratto della durata di sei mesi giusto quanto stabilito dall'art. 8 della Direttiva Europea 1152/2019 in combinato disposto con la previsione di cui al comma 2 art. 7 D.Lgs 104/2022.
Il patto di prova apposto va pertanto dichiarato nullo.
In base al dettato di cui all'art 2119 c.c., il recesso anticipato dal contratto a temine è consentito soltanto in presenza di una giusta causa, ossia di un fatto di una gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame la motivazione del recesso è “per mancato superamento della prova” e non per giusta causa.
Va considerato, infatti, che in presenza di un patto di prova nullo il licenziamento intimato per mancato superamento della prova non può essere assimilato al licenziamento per giusta causa, di cui sia stata dimostrata l'insussistenza del fatto materiale, poiché detto recesso è meramente ingiustificato, al pari di un licenziamento intimato in assenza di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo o soggettivo.
Conseguenze dell'illegittimità del licenziamento.
Nel caso in esame, essendo il licenziamento come sopra detto privo di giustificazione devono trovare applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. 23/15 agli artt. 3 e ss.
Accertata pertanto l'illegittimità del provvedimento espuIsivo, dichiarata la risoluzione del rapporto alla data del licenziamento, il ricorrente ha diritto ad un indennizzo economico
(non assoggettato a contribuzione previdenziale) di importo pari a una mensilità per ogni anno di servizio, compreso ogni caso, tra 2 a 6 mensilità.
Nel caso in esame, avendo il ricorrente lavorato per la società resistente dal 7.10.2024 al
20.11.2024, l'indennizzo può essere contenuto nel minimo delle due mensilità previste dalla legge, anche in considerazione del breve periodo svolto, sulla base di una retribuzione globale di fatto pari a Euro 2.147,10, e così Euro 4.294,20 oltre alla relativa incidenza sul TFR.
Sulle trattenute operate sulla busta paga di novembre 2024.
Dal prospetto paga di novembre 2024 (doc 6 - prospetto paga novembre 2024.pdf ) risulta la trattenuta delle somme di Euro 828,50 e di Euro 1.120,00 per danni.
Tale trattenuta è illegittima poiché i danni sono stati contestati al ricorrente dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 20/11/2024. La previsione contrattuale CCNL prevede all'art. 32, 2 comma che: “L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.”
La società datoriale non ha adottato il richiesto provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore contestando i danni all'automezzo solo in data 2/12/2024 quanto il rapporto era già cessato.
La domanda proposta è fondata e come tale merita pieno accoglimento.
Ritiene, pertanto, questo Giudice che il ricorso debba essere accolto secondo le statuizione di cui al dispositivo.
In punto spese non vi sono motivi per derogare al principio di cui all'art. 91 cpc e parte resistente, soccombente nella presente causa, va condannata alla rifusione delle stesse, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2015, nello scaglione di valore della domanda azionata.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente, dichiara risolto il rapporto di lavoro tra le parti alla data del 20 novembre 2024.
CONDANNA la società resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità pari a due mensilità, 4.294,20 oltre alla relativa incidenza sul TFR ex art. 3 e ss 23/2015.
CONDANNA la società resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 2.273,94, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulla somma rivalutata dal sorgere del credito al saldo effettivo.
CONDANNA la società resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 3.600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari.
Vercelli, 28.5.2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI