Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 453/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del
29/10/24
promossa da
unipersonale rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Ermenegildo Andrini ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Via Teodorico 7 come da mandato in atti Pt_1
– appellante –
contro rappresentata e difesa dall'avv. Luca Baj ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, pass.
Canonici Lateranensi 12 come da mandato in atti - appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 494/22 emessa il
12.9.2022 e pubblicata il 13.9.2022
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
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opponeva il decreto ingiuntivo n. 358/2020, emesso dal CP_1 tribunale di Ravenna ed ottenuto da di pagamento della somma Pt_1 di euro 170.352,42 oltre accessori quale prezzo per la fornitura di beni necessari al completamento di un “filtro pressa” richiesta da un cliente
Kazako della opponente.
Eccepiva l'erroneità ed il ritardo dell'opposta nell'esecuzione della fornitura con spese di ripristino dei difetti ed applicazioni di penali da parte del cliente finale per euro 45.300,00 e perdita di nuovo ordine da parte dello stesso.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese e Pt_1 chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'esito, il Tribunale, accertava la mancata contestazione dell'ammontare del credito e la prova dell'esistenza dei danni lamentati dall'opponente. Respingeva quindi la domanda in merito alla difettosità della merce non avendo provveduto l'opponente ad avanzare istanze istruttorie neppure depositando la memoria istruttoria ex art. 183 co.VI n.2 c.p.c..
Accertava invece il ritardo nella consegna come risultante dai doc. 4 e 5 del fascicolo di parte opponente e l'esistenza della prova di solleciti da parte dell'opponente per la consegna ritardata dei componenti oggetto della fornitura.
Nella mail del 4 novembre 2019 (doc.9 fascicolo monitorio) risultava poi la prova dell'ammontare del credito vantato da ma si Parte_1 evidenziava altresì l'esistenza di contro crediti derivanti dai ritardi nelle consegne.
Secondo il Tribunale la consegna al cliente finale era prevista, con termine essenziale, al 30.11.19 mentre veniva portata a termine dall'opposta solo il 14 gennaio 2020 “con conseguente addebito a della penale per il ritardo contrattualmente pattuita CP_1
(doc.6 e 9 fasc. opponente) per € 45.300,00” (pag. 3 sentenza).
Sulla base di tale documentazione il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente a versare all'opposta la minor somma di euro 125.052,42 oltre interessi, compensando le spese di lite.
Appellava la sentenza chiedendone la riforma e si costituiva in Pt_1 giudizio la appellata chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 29.10.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta violazione dell'articolo 183 sesto comma c.p.c. e del suo diritto di difesa.
Pagina 2 di 5 A suo dire l'opponente aveva rinunciato al deposito della memoria ex art. 183, VI co n. 2 c.p.c., per poi introdurre in giudizio, con la terza memoria, una email in lingua inglese, indicata come doc. 9, e sulla quale il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione.
Oltretutto il termine per il deposito della seconda memoria istruttoria era spirato il 3 Febbraio 2021 ed il doc.9 recherebbe la data del 14 gennaio 2020.
Il documento quindi non solo sarebbe dovuto essere espunto dal fascicolo ma, in difetto, non sarebbe comunque potuto essere stato utilizzato quale prova dei fatti.
Non si tratterebbe di una prova contraria ma di una prova diretta dovendo “provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio” (pag. 4 appello). In aggiunta la tardiva produzione avrebbe leso il diritto di difesa dell'opposta poiché, ove prodotto nei termini, avrebbe consentito la controprova mediante testimoni volti a dimostrare il reale motivo dell'applicazione delle penali da parte del committente finale nei confronti dell'opponente.
Secondo l'appellata il doc.9 sarebbe esclusivamente la conferma di quanto da essa già provato mediante altra produzione documentale, ovverosia il ritardo nella consegna e l'applicazione delle penali. Si
“qualifica chiaramente quale prova contraria ai sensi dell'art. 183.6 n. 3 c.p.c.” (pag. 4 appello), dal momento che l'opposta “nella propria seconda memoria istruttoria aveva affermato che con la comunicazione del 4/11/2019 (si veda doc.9 fascicolo monitorio, corrispondente al doc.8 fascicolo di parte attrice opponente) le Parti avessero risolto ogni qualsiasi contestazione inerente ritardi e difformità” (pag. 4 comparsa).
Al solo fine di smentire detta errata affermazione avrebbe prodotto il documento n.
9. Il motivo è fondato.
Non è contestato che vi sia stato ritardo nella consegna. Quello che rileva è la mancata prova dell'applicazione della penale. E' onere probatorio di chi asserisca vantare un diritto provarne il fondamento. L'opponente aveva dichiarato, nel proprio atto di citazione in opposizione, di essere creditrice della somma di euro 45.300,00, circostanza della quale doveva provare l'asserzione, soprattutto in relazione all' applicazione della penale da parte del cliente finale, in presenza della contestazione della debenza da parte dell'opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Non v'è dubbio che il Tribunale abbia fondato la propria decisione sui docc. n.6, contratto tra l'opponente ed il cliente finale, e n.9, mail con cui il cliente finale dichiarava dover addebitare la somma di € 45.300,00. Orbene il doc. 6 costituisce unicamente elemento di prova per valutare l'esistenza di una clausola penale, mentre il doc.9 dovrebbe costituire prova che la clausola penale era stata applicata dal cliente finale, diversamente non potendosi richiedere la somma all'opposta. Trattasi quindi di documento costituente prova diretta perché volto a dimostrare un preteso diritto e, come tale, soggetto al termine ultimo per il deposito quello della memoria ex art. 183, VI n. 2 c.p.c., non potendolo considerarsi in alcun modo prova contraria come prospettato dall'appellata. Siccome il documento reca la data del 14 gennaio 2020 ed
Pagina 3 di 5 il termine ultimo per la memoria istruttoria citata scadeva nel Febbraio del 2021 l'opposta ne aveva già la disponibilità e, pertanto, poteva produrlo.
La mancata produzione nei termini comporta l'inutilizzabilità dello stesso, diversamente violando il diritto di difesa della controparte.
La mancata utilizzazione del documento porta alla reiezione della domanda relativa al pagamento della somma di euro 45.300,00 da compensare con quanto dovuto.
Solo per completezza si evidenzia comunque che, contrariamente a quanto accertato dal Tribunale, questa Corte ritiene che anche la produzione del citato documento non sarebbe sufficiente a veder accolta la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 45.300,00.
Non è credibile che l'opponente, in possesso di un documento datato 14 gennaio 2020 nel quale esplicitamente il cliente finale dichiara di dover addebitare la somma di euro 45.300,00 quale penale, ometta non solo di allegarlo nell'atto di citazione in opposizione datato 18 giugno 2020, ma anche di menzionarlo, addentrandosi in calcoli per quantificare la penale che, evidentemente, le erano già noti.
Ma vi è di più.
Non vi è agli atti alcun documento fiscale, fattura, nota di addebito, di accredito, o altro comprovante l'avvenuto addebito della penale sopra citata;
tantomeno vi è la prova del minor incasso, da provare evidentemente con estratti conti o bonifici di minor importo rispetto al dovuto, o della restituzione della citata somma da parte dell'opponente al cliente finale, anch'essa da provarsi con idonea documentazione.
Il doc. 9 di provenienza di terzi, estranei al giudizio, non può certo costituire prova dell'avvenuto addebito della penale e del pagamento della stessa da parte dell'opponente, con conseguente diritto di ripetizione da parte dell'opposta.
Le spese di lite della causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
per il presente grado sul valore di € 45.300,00 e tenuto conto della minima attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da unipersonale contro Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 494/22 emessa il
[...]
12.9.2022 e pubblicata il 13.9.2022
In totale riforma della appellata sentenza
1) respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 358/2020 emesso dal tribunale di Ravenna nella procedura iscritta al n. 697/20 RG in data 15-
3-4.4.20;
2) conferma il sopracitato decreto di ingiunzione;
Pagina 4 di 5 3) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite che liquida, quanto al giudizio di primo grado in € 12.900,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge e quanto al presente grado in € 1.138,50 per spese ed € 8.300,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.1.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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