Art. 7. Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne 1. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , il comma 937 e' sostituito dai seguenti:
«937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti.
937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, e' impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attivita' professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
Note all' art. 7:
- La legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O., n. 49.
- Si riporta il comma 200, dell'articolo 1, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 :
«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
«937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti.
937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, e' impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attivita' professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
Note all' art. 7:
- La legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O., n. 49.
- Si riporta il comma 200, dell'articolo 1, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 :
«200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».