Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 392 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Parte_1
Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio parte appellante
E
Controparte_1
contumaci
[...]
parte appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 novembre 2024 il Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento della domanda proposta da , dichiarava il diritto di Parte_1 quest'ultima di fruire, con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, con assegnazione in essa della somma di euro 1.500,00 spettante per gli anni scolastici dedotti in causa, quindi condannava l'Amministrazione convenuta alla rifusione della metà delle spese di lite, liquidate in dispositivo in misura pari ad euro 700,00.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'originaria ricorrente, lamentando l'errore del
Tribunale nel disporre la compensazione per metà delle spese di lite, pur nel totale accoglimento della pretesa attorea;
in proposito ha invocato i chiari contenuti degli artt. 91, 92, 132 c.p.c. e art.
Il appellato non si è costituito. CP_1
Allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito delle note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , non Controparte_1
costituito nel presente grado di giudizio sebbene ritualmente citato.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Ricorrono sena dubbio i presupposti di affermazione della totale soccombenza dell'amministrazione convenuta e del pieno accoglimento delle istanze attoree in primo grado, come si evince, oltre che dal chiaro tenore della motivazione della sentenza impugnata, anche dall'importo di euro 1.500,00 ivi liquidato ai titoli invocati, in misura pari al valore nominale di euro 500,00 per il numero degli anni scolastici dedotti in causa (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).
Peraltro, il vizio della statuizione in punto di spese denunciato dall'odierna appellante non sembra nemmeno rientrare nella categoria degli errori propriamente valutativi, dal momento che la decisione in parte qua non è sorretta da alcun argomento, ma solo dall'apodittica asserzione di ricorrenza di un'ipotesi di soccombenza parziale, laddove il chiaro tenore dell'intera motivazione precedentemente resa sul merito della controversia muove inequivocabilmente nella direzione del pieno riconoscimento di spettanza alla parte ricorrente del petitum come cristallizzato in ricorso.
Tanto chiarito, ed in difetto delle condizioni tassativamente imposte dall'art. 92, secondo comma, cpc - soccombenza reciproca, novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti - che possano giustificare l'adozione del criterio della compensazione parziale o integrale, il regime delle spese di lite deve seguire la regola generale imposta dall'art. 91 cpc.
Può farsi riferimento ai valori tariffari previsti dal DM n.55/2014 per i giudizi di cognizione pendenti innanzi al Tribunale di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, tenendo conto che non vi è stata attività di istruzione probatoria, vertendo la domanda giudiziale su questioni di natura squisitamente interpretativa della normativa di riferimento, e che inoltre la pronuncia chiarificatrice della Corte di Cassazione n. 29961 del 4/10/2023, intervenuta ben prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ha consentito di dipanare i dubbi interpretativi a base della res controversa, così agevolando la difesa tecnico-giuridica del docente aspirante a conseguire l'emolumento per cui è causa.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza va riformata nei termini innanzi indicati.
Anche le spese del presente grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna il al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidandole in favore di nella Parte_1
misura di euro 1.100,00, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione;
2) condanna il a rifondere alla parte appellante le Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.250,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, I.V.A. e C.A.P., con distrazione
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente