Ordinanza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3380/2024 R.G. TRIB. ;
Tribunale di Taranto – Seconda Sezione Civile
Ordinanza ex artt. 696bis e 698 cpc, art.8 ls 24/2017
Il Tribunale di Taranto – Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto Munno;
pronunciando mediante la sola consultazione telematica degli atti accessibili ex latere iudicis e senza la preventiva materiale acquisizione del fascicolo cartaceo che non deve così essere restituito;
sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza tenutasi il 21 febbraio 2025 con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc;
viste le richieste delle parti;
Osserva in fatto ed in diritto
I.- L'art. 8 della legge n. 24/2017, sotto la rubrica “tentativo obbligatorio di conciliazione”, così dispone:
“1.- Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. 2.-
La proposizione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. E' fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 04 marzo 2010 n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162.”
Come fatto palese dalla semplice lettura della norma, non esatto quanto affermato negli scritti difensivi della sig.ra sulla presunta “obbligatorietà” del presente procedimento ex art. Pt_1
692bis cpc, potendo le parti per chiaro dettato normativo scegliere in alternativa il procedimento di mediazione ex DLvo 28/2010 che non si svolge innanzi all'autorità giudiziaria e, quindi, neppure dinnanzi a codesto giudicante.
_______________ 1 Dr.Alberto Munno
Il secondo comma dell'art. 8 prosegue:
“L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.”
Come fatto palese dalla semplice lettura del testo normativo, la condizione di procedibilità si considera avverata con la semplice proposizione del ricorso (“La proposizione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.”), onde il suo rigetto da parte del giudice del procedimento ex art. 696bis cpc non determina alcun pregiudizio in quanto il procedimento si considera “espletato” con esito negativo.
La conferma proviene dal comma 3 dell'art. 8 che dispone:
“Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile……”
Ne consegue che a norma del comma 8 la domanda diviene procedibile:
a) Qualora il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso;
b) Qualora “la conciliazione non riesca”.
Quando la conciliazione “non riesce”?
L'ipotesi paradigmatica di conciliazione “non riuscita” è contenuta nell'art. 696bis cpc che nel suo comma 5 così dispone:
“5.- Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte puo' chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.”
La conciliazione quindi non riesce quando le parti non trovano accordo sul quantum.
L'art. 696bis cpc, espressamente richiamato dall'art. 8 della ls 24/2017, sotto la rubrica “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” così infatti dispone:
_______________ 2 Dr.Alberto Munno “1.- L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, puo' essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo
696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.”
E' così del tutto estraneo al procedimento ex art. 696bis cpc e, conseguenzialmente, al procedimento di conciliazione-mediazione ex art. 8 Ls 24/2017 in tema di colpa sanitaria che al primo espressamente rinvia, l'accertamento della responsabilità o, ancor più, la sua graduazione, dovendosi limitare alla “…relativa determinazione dei crediti…” di un fatto che, con tutta evidenza, non sia contestato nell'an dalla controparte
Così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
“Come fatto palese dalla semplice lettura del testo normativo, accessibile anche ad una persona priva di cultura giuridica, la Legge non prevede affatto che i procedimenti de quibus possano estendersi alla valutazione dei c.d. gradi di responsabilità quanto il fatto illecito dedotto sia astrattamente ascrivibile a più soggetti.
La risposta è semplice.
I procedimenti de quibus sono inseriti dal codice nella Sezione IV del Capo III del Titolo I con la rubrica
“dei procedimenti di istruzione preventiva”.
Rappresentano pertanto una anticipazione della fase istruttoria di un possibile ed eventuale giudizio di merito successivamente instaurando e, di conseguenza, sono limitati all'acquisizione di fonti di prova e non già ad accertare responsabilità e quanto meno a graduarne.
I procedimenti di istruzione preventiva sono così il corrispondente nel diritto processuale civile dell'incidente probatorio nel diritto processuale penale.
Agli uni ed all'altro è estranea ogni accertamento della responsabilità e, ancor più, alla sua graduazione.” (Così il giudice unico dott. Alberto Munno, con il dr. Alberto Munno relatore ed estensore a completare la formazione, nell'ordinanza monocratica emessa il 21 gennaio 2023 nel procedimento n. 2063/2022 r.g. Tribunale di Taranto).
Non consta l'esistenza di provvedimenti articolati e motivati in diritto emessi sulla problematica dal
Tribunale di Taranto in epoca anteriore al provvedimento dello scrivente.
_______________ 3 Dr.Alberto Munno “Il procedimento di A.T.P. è così semplicemente una possibile anticipazione di uno specifico atto di una fase del giudizio di merito a cui è preordinato e, segnatamente, la fase istruttoria del giudizio di merito ( artt. 191 e ss cpc:
Tutto è quindi rimesso al successivo giudizio di merito di cui l' A.T.P. rappresenta la possibile anticipazione di uno dei suoi atti relativi alla cd fase istruttoria, destinato ad essere convogliato nella valutazione complessiva che il giudice è chiamato a svolgere ai sensi dell' art. 116 del cpc: <il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento salvo che la legge disponga altrimenti.>
Così come la Legge non prevede il regolamento delle spese di lite per i singoli atti della fase istruttoria e non autorizza a chiedere distinte e differenti liquidazioni per una singola prova testimoniale, per un singolo interrogatorio formale, per la produzione di un singolo documento, per l'esame di un singolo documento prodotto dalle altre parti e così via, ugualmente la Legge non autorizza la richiesta di liquidazione dei compensi per la prova “anticipata” nella forma dell' A.T.P.
Si spiega agevolmente perché nessuna disposizione di legge o di atto avente forza ed efficacia di legge preveda il regolamento delle spese di lite per il procedimento di A.T.P. e neppure nel procedimento ex art. 445bis cpc…..- omissis -………...E così l'art. 696bis cpc si conclude con l'ultimo comma che recita: <si applicano gli articoli da a in quanto compatibili>, e l'art. 698 cpc si apre con il primo comma che dispone: <nell preventiva dei mezzi di prova si applicano in quanto possibile gli artt. ss.>” (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nell'ordinanza monocratica emessa il 07 marzo 2022 nel procedimento n. 6531/2021 r.g. Tribunale di Taranto).
Non consta l'esistenza di provvedimenti articolati e motivati in diritto emessi sulla problematica dal
Tribunale di Taranto in epoca anteriore al provvedimento dello scrivente.
“Il Tribunale ritiene tuttavia che l'incidente probatorio, essendo una anticipazione del dibattimento svoltasi nella fase delle indagini preliminari, proprio come l'accertamento tecnico preventivo di cui agli artt. 696 e ss cpc è una anticipazione della fase istruttoria di un giudizio civile ancora da
_______________ 4 Dr.Alberto Munno introdurre e che la legge consente sia effettuata prima in presenza di determinati presupposti, onde l'attività prestata in sede di incidente probatorio debba confluire nella fase istruttoria del giudizio di merito successivamente instaurato.”(Così il giudice unico dott. Alberto Munno, con il dr. Alberto
Munno relatore ed estensore a completare la formazione, nella ordinanza monocratica emessa il 05 novembre 2022 nel procedimento n. 1810/2022 r.g. Tribunale di Taranto).
Non consta l'esistenza di provvedimenti articolati e motivati in diritto emessi sulla problematica dal
Tribunale di Taranto in epoca anteriore al provvedimento dello scrivente.
Ma se la “conciliazione non riesce” ( comma 5 dell'art. 696bis cpc e comma 3 dell'art. 8 lls 24/2017) quando le parti non si accordano sul quantum, ovverosia sulla “…determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito…”, a fortiori la conciliazione non riesce quando le parti non si accordano, e anzi controvertono, sul presupposto logico-giuridico di quella, ovverosia sulla stessa configurabilità di un “fatto illecito” quale fondamento di quei crediti la cui determinazione e quantificazione costituisce ex lege l'oggetto specifico del procedimento ex art. 696bis cpc e art.8 ls 24/2017, essendo il primo ( il quantum debeatur ) un minus rispetto al secondo ( l'an debeatur).
Diversamente infatti verrebbe snaturata la funzione del procedimento ex art. 696bis cpc e art. 8 ls
24/2017, come rilevato dalla giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
“L'accertamento tecnico è richiesto al fine di tentare la conciliazione della lite ex art. 696bis c.p.c. e, in tal senso, non è subordinato alla sussistenza di una urgenza. Tuttavia la richiesta proposta contro la …- omissis -…… presuppone implicitamente che gli evocati siano giuridicamente responsabili del danno alla persona di cui si dichiara portatore il ricorrente, circostanza che, stante la recisa opposizione dispiegata dai convenuti, è rimessa esclusivamente al giudizio di merito. Inoltre la richiesta di consulenza appare palesemente diretta ad accertare le cause della responsabilità del convenuto…- omissis -……….nella sua qualità di medico ortopedico componente della equipe autrice dell'intervento chirurgico di riduzione della frattura pluriframmentaria dell' omero e dalla cui pretesa imperizia secondo la prospettazione del ricorrente avrebbe riportato danno alla persona, così trasformando il procedimento di ATP da strumento per l'accertamento dello stato di cose o persone, oppure per la definizione di una insorgenda controversia in una forma semplificata di procedimento ordinario di cognizione. Il thema decidendi appare infatti essere proprio l'esistenza di un fatto illecito che viene negata dai convenuti.” (Così il giudice unico dott. Alberto Munno, con il dr. Alberto Munno relatore ed estensore a completare la formazione, nella ordinanza monocratica emessa il 26
_______________ 5 Dr.Alberto Munno novembre 2021 nel proc.6126/2021 r.g.Tribunale di Taranto).
Non consta l'esistenza di provvedimenti articolati e motivati in diritto che siano stati emessi sulla problematica dal Tribunale di Taranto in epoca anteriore al provvedimento dello scrivente.
Ne consegue che quando la “conciliazione non riesca” perché vi è contrasto sull'an debeatur, ovverosia sulla sussistenza stessa del fatto illecito da cui le obbligazioni dovessero derivare, il giudizio di merito diviene procedibile ai sensi dell'art. 8 comma 3 della ls 24/2017:
“Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile….”
Diversamente sarebbe sufficiente al convenuto negare la propria responsabilità nel procedimento ex art. 696bis cpc ed ex art. 8 ls 24/2017 ed assicurarsi così l'improcedibilità nell'eventuale successivo giudizio di merito con la conseguenziale impunità, se colpevole, interpretazione questa estranea ad ogni logica giuridica, oltre che ai principi del sistema ed ancor prima al buon senso del quisque de populo.
Diversamente ancora sarebbe incongruo ritenere che il procedimento ex art. 696bis cpc sia un “atto dovuto” e che la sua sola proposizione comporterebbe la “conversione” dell'oggetto da mera determinazione del quantum debeatur in una ipotesi conciliativa recepita dalle parti ad accertamento contenzioso dell'an debeatur, così capovolgendo letteralmente l'intera tradizione plurisecolare del diritto processuale civile e non solamente italiano.
Diversamente ancora sarebbe palesemente contraddittorio col dettato normativo dell'art. 8 comma
2 della ls 24/2017 che prevede espressamente l'equipollenza tra il procedimento ex art. 692bis cpc ed il procedimento di mediazione ex DLvo 28/2010, sancendone la predetta norma l'alternatività, atteso che nel secondo ( repetita iuvant: completamente parificato al primo quoad effectum ) neppure è configurabile un accertamento di responsabilità o l'obbligatorietà di un accordo conciliativo.
II.- Con ordinanza emessa il 19 ottobre 2024 il Tribunale aveva così stabilito:
[Rilevato: che appare necessario invitare le parti a proseguire la trattazione su questioni rilevabili d'ufficio ed in ogni caso già introdotte dalle parti nella fase assertiva, essendo il processo civile retto dal principio dispositivo iudex iuxta alligata et probata iudicare debet;
che l'accertamento tecnico preventivo, costituendo una mera anticipazione della fase istruttoria di un successivo ed eventuale giudizio di merito, non si sottrae
_______________ 6 Dr.Alberto Munno all'applicazione dei principi generali dettati dal codice di rito per il processo civile, né tantomeno costituisce una deroga al divieto di una attività sostitutiva e surrogatoria del CTU nei confronti degli oneri propri della parte processuale;
p.q.m.
1) visto ed applicato l' art. 127 c.p.c. (“Il giudice…regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”) dispone che le parti proseguano la trattazione del ricorso e discutano in contraddittorio:
a) sulla individuazione e specificazione in concreto della azione od omissione colposa che sarebbe stata compiuta dal personale sanitario con effetto etiologico causale sull'evento dannoso dedotto in causa, e che costituisce l'oggetto della condotta che si assume commessa in dispregio del divieto dettato dall'articolo
2043 del codice civile;
]
Con successiva ordinanza emessa in data 19 gennaio 2025 il Tribunale aveva così stabilito:
[Rilevato: che le allegazioni della ricorrente, anche alla luce del comportamento processuale degli evocati,
debbono essere integrate;
p..q.m.
1) visto ed applicato l'art. 127 cpc dispone che le parti proseguano la discussione sui temi indicati dal Tribunale colla sua ordinanza del 19 ottobre 2024 e, in particolare:
a) indichino dati statistici attinti da fonti ufficiali dai quali si evinca la percentuale di successo che presentano interventi similari eseguiti con la tecnica “smile”; b) indichino, secondo i rispettivi interessi, la presenza di controindicazioni e/o circostanze ostative che rendessero recessiva la predetta opzione chirurgica,
evidenziandone l'eventuale presenza nella condizione clinica della sig.ra ] Pt_1
All'esito della discussione delle parti è emersa da parte ricorrente una contestazione generica dell'intera attività svolta presso il senza esclusione alcuna. Parte_2
Difettano la specificità e concretezza richieste espressamente dall'art. 7 della legge 24/2017 dell'08 marzo
2017 e sollecitata dal Tribunale con le proprie ordinanze del 19 ottobre 2024 e 19 gennaio 2024.
Ancor prima difettano i necessari riscontri numerico statistici.
Ciò rileva anche nella ipotesi di responsabilità contrattuale delle parti convenute in quanto l'art. 1218 cc, sotto la rubrica “responsabilità del debitore”, così dispone: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
_______________ 7 Dr.Alberto Munno L'inadempimento presuppone l'individuazione della regola giuridica, del patto negoziale, della lex artis che sarebbe stata trasgredita dal debitore e della efficacia etiologica nella produzione di un evento dannoso, essendo teoricamente possibile che all'inadempimento non faccia seguito alcun danno stante l'autonomia ed indipendenza dell'azione risarcitoria rispetto sia all'azione di adempimento coattivo sia all'azione di risoluzione per inadempimento sancita dall'art. 1453 cc che, sotto la rubrica “Risolubilità del contratto per inadempimento” così dispone: “1.- Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.”
Al debitore incombe la prova della non imputabilità dell'inadempimento o dalla sua ascrivibilità ad impossibilità della prestazione per causa ad esso debitore non imputabile.
Da tanto deriva l'essenzialità in tema di colpa medica dei riscontri clinici statistico-epidemiologici, soli a poter coonestare il giudizio di affidabilità di una opzione terapeutica rispetto ad altre concorrenziali e, conseguenzialmente, a divenire elemento normativo della più ampia fattispecie di responsabilità professionale.
Codesto giudicante rileva che alla critica massiva della ricorrente non hanno fatto seguito indicazioni statistiche munite di pubblica fede capaci di evidenziare:
1) La percentuale di successo, totale o parziale, delle “cure alternative”;
2) La percentuale di successo, totale o parziale, della tecnica di intervento “smile”;
3) Le peculiarità integranti le “specificità del caso concreto” espressamente richiamate nell''art 5 comma 1 della ls 24/2017 che abbiano caratterizzato la casistica ufficiale “alternativa”, ricordando che i meri dati numerici non esprimono la complessità della cornice nosogràfica.
L'inclusione nelle “linee guida” è infatti insufficiente a fondare un giudizio o anche una sola valutazione di imperizia per le condotte terapeutiche divergenti qualora la validità ed efficacia del comportamento alternativo corretto (id est: tratto dalle cd linee guida) non siano acclarate con dati statistici ed epidemiologici estratti da fonti degne di pubblica fede.
III.- Il ricorso deve così essere rigettato, verificandosi di conseguenza ai sensi dell'art. 8 comma 3 della ls
24/2017 la procedibilità della domanda di merito per “conciliazione non riuscita”.
IV.- Per effetto del rinvio disposto espressamente dall' art. 669quaterdecies ultima parte del c.p.c.
(“L'art. 669septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione
IV di questo capo”) trova applicazione l'art. 669septies c.p.c. che nel suo comma secondo dispone:
“Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna
_______________ 8 Dr.Alberto Munno alle spese è immediatamente esecutiva”.
L'art. 669septies cpc, applicabile al procedimento di conciliazione dettato in tema di responsabilità sanitaria per l'espresso richiamo dell'art. 696bis cpc effettuato dall'art. 8 della ls 24/2017, dimostra univocamente che il procedimento de quo non è affatto un “atto dovuto” che vincola il giudice a darvi luogo, ma è suscettibile di valutazione giudiziaria e di eventuale reiezione.
In concreto il Tribunale ritiene di dover compensare le spese per giusti motivi derivanti dalla particolare complessità della vicenda sottoposta a giudizio.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso proposto da contro il e le Parte_3 Parte_2
altre parti convenute nel procedimento n. 3380/2024 r.g.trib.;
b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
c) manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni, autorizzandola ad avvalersi dell'Ufficio Unep in caso di disservizi del sistema telematico-informatico e/o dei domicili digitali e/o altre difficoltà.
Così deciso in Monopoli il 22 marzo 2025;
Il giudice
Dott. Alberto Munno
_______________ 9 Dr.Alberto Munno