Ordinanza cautelare 13 luglio 2022
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/05/2025, n. 10544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10544 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05116/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5116 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via Atellana 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero dell'Interno n. K -OMISSIS- del 1° marzo 2022, recante diniego di concessione della cittadinanza Italiana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. - La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 in data 6 ottobre 2017.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato sulla scorta della seguente motivazione: “…CONSIDERATO che, nel corso dell’attività istruttoria svolta dalle competenti Autorità, sono emersi i seguenti pregiudizi penali a carico del coniuge convivente della suindicata, sig. -OMISSIS- alias -OMISSIS-, nato il [...] in [...], dal 2003 al 2008 annovera precedenti per i reati di cui agli articoli 73 comma 5 DPR 309/90, 337, 385, 648, 494 e 495 c.p. con interdizione dai pubblici uffici comminata dalla Corte d’Appello in data 28.09.2011; CONSIDERATO che la concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell’art. 9, citata legge n. 91/92, comporta l’esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell’Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l’interesse pubblico da tutelare e quello provato dell’istante, mediante una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria che possano dare fondamento all’opportunità della concessione medesima e siano tali da evitare che l’inserimento stabile dell’interessato nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa…VISTA la nota ministeriale, inserita in Cives in data 10.01.2022 utilizzando le medesime modalità informatiche previste per l’accettazione dell’istanza, con la quale è stato comunicato alla straniera, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il preavviso di diniego per le motivazioni sopra riportate; CONSIDERATO che l’istante non ha provveduto ad inoltrare all’Amministrazione scrivente alcuna osservazione utile ad una conclusione favorevole del procedimento ed è ampiamente decorso il termine di legge assegnato; PRESO ATTO dei pareri contrari espressi in tal senso rispettivamente dalla Questura e dalla Prefettura di Caserta…CONSIDERATO che le segnalazioni ed i comportamenti rilevanti tenuti dai familiari di primo grado conviventi, quali ad esempio il coniuge, i figli, possono essere presi in esame ai fini del diniego dell’istanza di cittadinanza dell’interessato, dal momento che sono indice del livello di integrazione del nucleo familiare in cui quest’ultimo vive… DECRETA l’istanza della sopra nominata Sig.ra -OMISSIS- … è respinta…”.
III. – Avverso il suddetto provvedimento di diniego, la ricorrente insorge con l’odierno gravame, chiedendone l’annullamento, per i ) eccesso di potere- Violazione di legge art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, carenza della motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione; ii ) irragionevolezza e manifesta infondatezza del provvedimento impugnato - eccesso di potere e carenza di istruttoria, in quanto i precedenti penali del coniuge sono vecchissimi, risalenti ad oltre 15 anni fa, e risultano superati da un percorso riabilitativo e da un comprovato reinserimento, come testimoniato dal rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo da parte delle autorità italiane, segno evidente della cessazione di ogni presunta pericolosità.
Inoltre, non risulta che il marito della ricorrente sia stato condannato per reati ostativi, né che il nucleo familiare tragga mezzi di sostentamento da attività illecite, né tantomeno che l’odierna ricorrente abbia mai avuto alcuna pendenza penale o amministrativa.
IV. - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha depositato tutta la pertinente documentazione e ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
V. Giusta ordinanza cautelare n. 2204410, del 13/07/2022, è stata respinta l’istanza cautelare preliminarmente formulata.
V.1 - All’udienza ex art. 87, comma 4- bis , indicata in epigrafe, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
VI. - Il ricorso è infondato.
VII. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, T.a.r. per il Lazio, sez. V-bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione.
Ciò si desume, ictu oculi, dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “può” - e non “deve” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“il sacro dovere di difendere la Patria” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell’adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, Ad. gen., n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; Ta.r. per il Lazio, sez. II- quater , n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l’interesse dell’istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
VII.1. - In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, T.a.r. per il Lazio, sez. II- quater , sent. n. 621/2016: “concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis, Ta.r. per il Lazio, sez. I- ter , n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II- quater , n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
VIII. - Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; sez. IV, n. 6473/2021; sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.a.r. per il Lazio, sez. I-ter, n. 3226/2021, sez. II- quater , n. 5665/2012).
IX. – Tanto premesso, i motivi articolati sono infondati.
Invero, il Collegio ritiene che, nella specie, l’Amministrazione abbia valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante, dando rilievo alle numerose condanne riportate dal coniuge, che denotano senza dubbio lo scarso inserimento del nucleo familiare nel contesto sociale, con conseguente infondatezza delle censure proposte.
In particolare, il provvedimento impugnato evidenzia che, dall’istruttoria espletata (e, segnatamente, da rapporto informativo redatto dalla Questura di Caserta), è emerso che, a carico del marito della richiedente, risultano precedenti per i seguenti reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, 337, 385, 648, 494 e 495 del c.p., con "interdizione dai pubblici uffici" inflittagli dalla Corte di Appello il 28.09.2011.
Sotto tale profilo, dunque, alla luce dei principi sopra enunciati appare legittima la motivazione del provvedimento impugnato volta al rigetto dell’istanza avanzata dall’interessata, in quanto ai fini della concessione della cittadinanza, correttamente l’Amministrazione ha considerato il livello di inserimento del nucleo familiare nel contesto sociale, nell’ambito della valutazione ampiamente discrezionale che le è demandata in tale materia, alla luce dei benefici che indirettamente l'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l'impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado come disposto dall'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr., TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, 30 agosto 2023, n. 13480; Id., 21 giugno 2022 n. 8307), nonché della considerazione che il comportamento penalmente rilevante di familiari di primo grado può essere preso in considerazione in quanto esso è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive (T.a.r. Lazio Roma, sez. Quinta bis, n. 9815, del 22/05/2025¸ T.a.r. Lazio Roma, sez. Prima ter, n. 4161, del 28/03/2019).
Le ragioni del diniego sono state, dunque, ampiamente esplicitate dall’Amministrazione in relazione agli elementi emersi dall’istruttoria.
Alla luce delle argomentazioni svolte, il provvedimento impugnato si fonda su un robusto sostrato istruttorio e motivazionale.
Quindi, il ricorso deve essere respinto.
X. - Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, stante la peculiarità della vicenda e la delicatezza degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.