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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 21/05/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1447/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1447/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], CP_1 con l'avv. Patriarca Lucetta
RICORRENTE
(C.F. CP_2 C.F._1 con l'avv. Astori Anna
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio de
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento di figlio minore
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo all'udienza del 20.5.2025: affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre in Alagna Valsesia;
salvo accordi migliorativi, il minore starà con il padre il mercoledì, con weekend alterni dal venerdì alla domenica sera (il mercoledì con pernotto); contributo al mantenimento indiretto a carico del padre 240 euro mensili, assegno unico 235 euro, di cui 50 euro accantonati per (investiti in buoni postali) e Per_1
il resto sarà versato/percepito alla madre (circa 185 euro). Le parti danno atto che il libretto in essere sarà chiuso e le somme investite dalle parti in buoni fruttiferi/titoli di stato.
Le parti concordano che una parte degli arretrati dell'assegno unico, e cioè la differenza tra l'assegno unico precedentemente percepito di euro 50 e quello che verrà percepito in seguito alla domanda amministrativa presentata dalle parti nell'aprile 2025, parte pari alla somma di euro 500 complessivi, sarà corrisposta dal convenuto alla ricorrente entro il mese di giugno 2025. Inoltre il convenuto corrisponderà alla ricorrente a titolo di arretrati rivalutazione ISTAT la somma complessiva di euro
883,20, con tre rate di euro 294,40 ciascuna, con termine nel mese di agosto 2025. Spese di lite compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono genitori del minore , nato a [...] il [...], residente in Persona_2
Alagna Valsesia, fraz. Piane 4/b.
Le parti hanno convissuto in Alagna Valsesia, fraz. Piane n. 4/B, fino al 2020; dopodichè con ricorso congiunto hanno chiesto al Tribunale di RC (procedimento n. 2056/2020 R.G.) di disciplinare l'affidamento di , il suo collocamento, i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore e i Per_1
correlati diritti di mantenimento, sulla base degli accordi tra loro intercorsi. Con decreto del 14.10.2020 il Tribunale di RC ha provveduto in conformità all'accordo delle parti, prevedendo che sia Per_1
affidato a entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre in Alagna Valsesia, con facoltà per il padre di tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica e il mercoledì pomeriggio dalla fine della scuola al giovedì mattina riportandolo dalla madre, prima dell'inizio delle lezioni.
pagina 2 di 5 In considerazione delle condizioni economiche dei genitori all'epoca vigenti (in periodo di pandemia entrambi erano impegnati in attività legata allo sci), il provvedimento del Tribunale, in conformità con la domanda congiunta delle parti, ha previsto che il padre versasse alla madre quale contributo al mantenimento di , la somma di euro 200,00 mensili e rimborsasse la metà delle spese Per_1 straordinarie affrontate per lo stesso;
l'assegno unico universale, all'epoca di circa 58 euro, veniva percepito interamente dal padre, che versava l'intero importo su un libretto intestato al figlio.
Con i rispettivi atti introduttivi le parti hanno chiesto la modifica della regolamentazione dell'affido del figlio minore e le correlate questioni economiche.
Alla prima udienza di comparizione le parti, raggiunto un accordo parziale, hanno chiesto un rinvio onde poter accertare l'importo rivalutato dell'assegno unico familiare;
alla successiva udienza del
20.5.2025 hanno infine raggiunto un accordo sull'intera controversia, e la causa è stata rimessa in decisione.
Sull'affidamento della prole e sulle modalità dell'esercizio del diritto di visita
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, il figlio minore rimane affidato a entrambi i genitori ed avrà collocazione stabile Per_1
presso la madre in Alagna Valsesia. Salvi accordi migliorativi tra le parti, sarà rispettato il seguente calendario di permanenza: il minore starà con il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica e il mercoledì pomeriggio dalla fine della scuola al giovedì mattina riportandolo dalla madre, prima dell'inizio delle lezioni;
per il resto viene confermato il calendario vigente.
Sul contributo al mantenimento della prole e sulle altre questioni economiche
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che disporre che CP_2
versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a favore di a titolo di concorso nel
[...] Parte_1
mantenimento indiretto del figlio minore , la somma di euro 240,00, rivalutabili annualmente Per_1
pagina 3 di 5 secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, in applicazione del
Protocollo in uso presso il Tribunale di RC, purché condivise e preventivamente concordate tra le parti. Parte dell'assegno unico di 235 euro, 50 euro, verrà accantonata per (investiti in buoni Per_1
postali) e il resto sarà versato/percepito dalla madre (circa 185 euro). Le parti hanno dato atto che il libretto in essere sarà chiuso e le somme investite dalle parti in buoni fruttiferi/titoli di stato.
Le parti hanno concordato che una parte degli arretrati dell'assegno unico, e cioè la differenza tra l'assegno unico precedentemente percepito di euro 50 e quello che verrà percepito in seguito alla domanda amministrativa presentata dalle parti nell'aprile 2025, parte pari alla somma di euro 500 complessivi, sarà corrisposta dal convenuto alla ricorrente entro il mese di giugno 2025. Inoltre, il convenuto corrisponderà alla ricorrente a titolo di arretrati rivalutazione ISTAT la somma complessiva di euro 883,20, con tre rate di euro 294,40 ciascuna, con termine nel mese di agosto 2025.
Sulle spese processuali
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1447/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica delle condizoni contenute nel decreto del Tribunale di RC del 14.10.2020,
1) CONFERMA l'affido condiviso del figlio minore e la collocazione prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso la madre in Alagna Valsesia;
2) DISPONE che sia rispettato il calendario di permanenza del minore indicato in parte motiva;
3) DISPONE che il padre, , versi, entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, CP_2 Pt_1
a titolo di concorso nel mantenimento indiretto del figlio minore , la somma di
[...] Per_1
euro 240,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di RC;
DISPONE che il convenuto corrisponda alla ricorrente la somma complessiva di € 883,20, suddivisi in tre pagina 4 di 5 rate mensili dell'importo cadauna di € 294,40, con termine nel mese di agosto 2025; DISPONE che il convenuto corrisponda la somma complessiva di € 500,00 alla ricorrente entro il mese di giugno 2025; DISPONE che parte dell'assegno unico universale, pari a euro 50, sia destinata all'acquisto di buoni postali/titoli di stato in favore del figlio minore , mentre la restante Per_1
parte (185 euro) verrà percepita/versata alla ricorrente.
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in RC, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1447/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], CP_1 con l'avv. Patriarca Lucetta
RICORRENTE
(C.F. CP_2 C.F._1 con l'avv. Astori Anna
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio de
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento di figlio minore
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo all'udienza del 20.5.2025: affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre in Alagna Valsesia;
salvo accordi migliorativi, il minore starà con il padre il mercoledì, con weekend alterni dal venerdì alla domenica sera (il mercoledì con pernotto); contributo al mantenimento indiretto a carico del padre 240 euro mensili, assegno unico 235 euro, di cui 50 euro accantonati per (investiti in buoni postali) e Per_1
il resto sarà versato/percepito alla madre (circa 185 euro). Le parti danno atto che il libretto in essere sarà chiuso e le somme investite dalle parti in buoni fruttiferi/titoli di stato.
Le parti concordano che una parte degli arretrati dell'assegno unico, e cioè la differenza tra l'assegno unico precedentemente percepito di euro 50 e quello che verrà percepito in seguito alla domanda amministrativa presentata dalle parti nell'aprile 2025, parte pari alla somma di euro 500 complessivi, sarà corrisposta dal convenuto alla ricorrente entro il mese di giugno 2025. Inoltre il convenuto corrisponderà alla ricorrente a titolo di arretrati rivalutazione ISTAT la somma complessiva di euro
883,20, con tre rate di euro 294,40 ciascuna, con termine nel mese di agosto 2025. Spese di lite compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono genitori del minore , nato a [...] il [...], residente in Persona_2
Alagna Valsesia, fraz. Piane 4/b.
Le parti hanno convissuto in Alagna Valsesia, fraz. Piane n. 4/B, fino al 2020; dopodichè con ricorso congiunto hanno chiesto al Tribunale di RC (procedimento n. 2056/2020 R.G.) di disciplinare l'affidamento di , il suo collocamento, i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore e i Per_1
correlati diritti di mantenimento, sulla base degli accordi tra loro intercorsi. Con decreto del 14.10.2020 il Tribunale di RC ha provveduto in conformità all'accordo delle parti, prevedendo che sia Per_1
affidato a entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre in Alagna Valsesia, con facoltà per il padre di tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica e il mercoledì pomeriggio dalla fine della scuola al giovedì mattina riportandolo dalla madre, prima dell'inizio delle lezioni.
pagina 2 di 5 In considerazione delle condizioni economiche dei genitori all'epoca vigenti (in periodo di pandemia entrambi erano impegnati in attività legata allo sci), il provvedimento del Tribunale, in conformità con la domanda congiunta delle parti, ha previsto che il padre versasse alla madre quale contributo al mantenimento di , la somma di euro 200,00 mensili e rimborsasse la metà delle spese Per_1 straordinarie affrontate per lo stesso;
l'assegno unico universale, all'epoca di circa 58 euro, veniva percepito interamente dal padre, che versava l'intero importo su un libretto intestato al figlio.
Con i rispettivi atti introduttivi le parti hanno chiesto la modifica della regolamentazione dell'affido del figlio minore e le correlate questioni economiche.
Alla prima udienza di comparizione le parti, raggiunto un accordo parziale, hanno chiesto un rinvio onde poter accertare l'importo rivalutato dell'assegno unico familiare;
alla successiva udienza del
20.5.2025 hanno infine raggiunto un accordo sull'intera controversia, e la causa è stata rimessa in decisione.
Sull'affidamento della prole e sulle modalità dell'esercizio del diritto di visita
Le conclusioni rassegnate dalle parti sul punto devono essere pienamente accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
Tali conclusioni inoltre non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anzi paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti.
In particolare, il figlio minore rimane affidato a entrambi i genitori ed avrà collocazione stabile Per_1
presso la madre in Alagna Valsesia. Salvi accordi migliorativi tra le parti, sarà rispettato il seguente calendario di permanenza: il minore starà con il padre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica e il mercoledì pomeriggio dalla fine della scuola al giovedì mattina riportandolo dalla madre, prima dell'inizio delle lezioni;
per il resto viene confermato il calendario vigente.
Sul contributo al mantenimento della prole e sulle altre questioni economiche
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, considerata la condizione economica delle parti come dalle stesse documentata, ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiunte delle parti deve disporsi che disporre che CP_2
versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a favore di a titolo di concorso nel
[...] Parte_1
mantenimento indiretto del figlio minore , la somma di euro 240,00, rivalutabili annualmente Per_1
pagina 3 di 5 secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, in applicazione del
Protocollo in uso presso il Tribunale di RC, purché condivise e preventivamente concordate tra le parti. Parte dell'assegno unico di 235 euro, 50 euro, verrà accantonata per (investiti in buoni Per_1
postali) e il resto sarà versato/percepito dalla madre (circa 185 euro). Le parti hanno dato atto che il libretto in essere sarà chiuso e le somme investite dalle parti in buoni fruttiferi/titoli di stato.
Le parti hanno concordato che una parte degli arretrati dell'assegno unico, e cioè la differenza tra l'assegno unico precedentemente percepito di euro 50 e quello che verrà percepito in seguito alla domanda amministrativa presentata dalle parti nell'aprile 2025, parte pari alla somma di euro 500 complessivi, sarà corrisposta dal convenuto alla ricorrente entro il mese di giugno 2025. Inoltre, il convenuto corrisponderà alla ricorrente a titolo di arretrati rivalutazione ISTAT la somma complessiva di euro 883,20, con tre rate di euro 294,40 ciascuna, con termine nel mese di agosto 2025.
Sulle spese processuali
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 1447/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica delle condizoni contenute nel decreto del Tribunale di RC del 14.10.2020,
1) CONFERMA l'affido condiviso del figlio minore e la collocazione prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso la madre in Alagna Valsesia;
2) DISPONE che sia rispettato il calendario di permanenza del minore indicato in parte motiva;
3) DISPONE che il padre, , versi, entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, CP_2 Pt_1
a titolo di concorso nel mantenimento indiretto del figlio minore , la somma di
[...] Per_1
euro 240,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Protocollo del Tribunale di RC;
DISPONE che il convenuto corrisponda alla ricorrente la somma complessiva di € 883,20, suddivisi in tre pagina 4 di 5 rate mensili dell'importo cadauna di € 294,40, con termine nel mese di agosto 2025; DISPONE che il convenuto corrisponda la somma complessiva di € 500,00 alla ricorrente entro il mese di giugno 2025; DISPONE che parte dell'assegno unico universale, pari a euro 50, sia destinata all'acquisto di buoni postali/titoli di stato in favore del figlio minore , mentre la restante Per_1
parte (185 euro) verrà percepita/versata alla ricorrente.
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in RC, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
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