Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1975, il fondo di cui all' articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337 , destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e' elevato a lire 300 milioni.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1975, il fondo di cui all' articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337 , destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e' elevato a lire 300 milioni.