Articolo 1 della Legge 26 luglio 1975, n. 375
Articolo 2
Versione
2 settembre 1975
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1975, il fondo di cui all' articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337 , destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e' elevato a lire 300 milioni.
Entrata in vigore il 2 settembre 1975