Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 21/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4515/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: ripetizione indebito;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Domenico Pezzella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Arpino (CE), via
Tenente Leone D'Anna, n. 24;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accogliere il ricorso proposto ed 2) accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità degli atti impugnati per carenza di motivazione, infondatezza e tardività degli stessi;
3) accertare e dichiarare l'assoluta irripetibilità delle somme contenute nelle note nei CP_1 confronti del ricorrente;
4) PER L'EFFETTO dichiarare nulli ed illegittimi gli atti impugnati e condannare il convenuto alla refusione delle spese processuali con attribuzione al CP_2 sottoscritto procuratore;
5) condannare l' alla restituzione delle somme illegittimamente CP_1 trattenute, nelle more del presente procedimento, per gli indebiti oggetto di impugnativa;
… Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
PER L' : dichiarare l'infondatezza dell'avversa domanda e rigettarla. Con vittoria delle CP_1 spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.09.2022, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- che, in data 12.03.2021 ed in data 16.04.2021, l' gli aveva notificato due note di recupero CP_1 indebito, rispettivamente: 1) di € 6.854,88, relativo al periodo dal 01.01.2018 - 30.11.2019, motivando che “Sono state riscosse rate di assegno non spettanti”; 2) € 2.328,76, relativo al periodo 01.02.2017 - 30.11.2019, motivando che “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”;
- che, con le predette note, l' aveva preannunciato che avrebbe proceduto al recupero delle CP_1 somme mediante trattenuta sulla pensione di vecchiaia in godimento;
- che il ricorso amministrativo presentato avverso tali provvedimenti era rimasto inevaso.
Deduceva, preliminarmente, la nullità/illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto privi di motivazione, non avendo mai ricevuto precedentemente alcuna nota di rettifica delle prestazioni.
Eccepiva, inoltre, l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione ai sensi dell'art. 52 L. n.
88/1989, come autenticamente interpretato dall'art. 13 comma 1 L. n. 412/1991, nonché della decadenza in cui era incorso l' ex art. 13 comma 2 L. n. 412/1991. CP_1
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 deducendo che “1) il primo indebito concerne somme pagate a titolo di assegno sociale;
2) il secondo indebito riguarda somme pagate a titolo di integrazione al trattamento minimo sulla pensione Cat. VO. Alla base delle richieste dell' di restituzione delle somme per cui è causa CP_1 vi sono motivi reddituali, trattandosi di prestazioni legate al reddito. In particolare, rilevano ai fini degli indebiti i REDDITI DEL CONIUGE, sig.ra la quale nell'anno di Parte_2 imposta 2017 dichiarava redditi pari ad euro 693.323,00, mentre nell'anno di imposta 2018 ricopriva la carica di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore di S.r.l. ed effettuava acquisti di quote per euro 80.000,00 …. Nel caso di specie, il ricorrente non ha né dedotto (né tantomeno dimostrato) di aver provveduto alla comunicazione dei dati reddituali coniugali nei confronti dell'Istituto, che peraltro, considerati nel loro significativo importo, dimostrano l'assoluta mancanza del legittimo affidamento del pensionato”.
Concludeva per il rigetto della domanda.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che è necessario che l' convenuto, “nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, le note dell' oggetto di discussione si limitano genericamente a motivare, CP_1 rispettivamente, per l'assegno sociale “Sono state riscosse rate di assegno non spettanti” e per l'integrazione al minimo, “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
Risultano, dunque, del tutto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado il destinatario di verificare se si CP_1 trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente, stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci.
È evidente, dunque, il destinatario della richiesta non è stato posto in grado di disporre, fin dalla ricezione della lettera dell'Istituto, di tutti i dati necessari per comprendere le ragioni per le quali si riteneva essersi formato l'indebito.
Tuttavia, la mancanza di una motivazione chiara e comprensibile del provvedimento di recupero dell' non determina la nullità (o altra forma di invalidità o inefficacia) del provvedimento di CP_1 recupero, posto che in materia previdenziale non si applica la L. n. 241/1990, ma ha come conseguenza quella di addossare all' l'onere di provare le ragioni poste a base dell'azione di CP_1 ripetizione.
Nel caso di specie, tale onere è stato assolto.
In primo luogo, si rileva che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l' ha dedotto e CP_1 documentato che le due note di recupero erano state precedute da due contestazioni di indebito: una, notificata il 21.11.2019, di rideterminazione dell'assegno cat. AS n. 04208416 “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2017”; un'altra, notificata il 27.11.2019, di rideterminazione della pensione cat. VO n. 13461110, “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno
2017. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo”.
È evidente, dunque, che il pensionato era stato edotto che gli indebiti erano scaturiti da motivi reddituali.
L' ha dedotto e documentato che “1) Indebito n. 15349978 di importo iniziale pari ad euro CP_1
9.613,80, scaturito da ricostituzione batch del 24.10.2019. In atti, indicato il Te08 titolato indebito originale AS Castiglione. Si precisa che il ricorrente contesta quanto residuale, a seguito di un conguaglio lavorato in data 04.06.2020. L'importo dell'indebito impugnato è di euro 6.854,88.
Orbene, l'accipiens risulta titolare della prestazione economica, erogata a domanda, rivolta alle persone in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, sostitutiva della pensione sociale. L'indebito ha origine nella omessa trasmissione delle informazioni reddituali all'Ente erogatore. … Nella fattispecie in esame, la prestazione gravata dall'indebito (AS), è legata al reddito nella determinazione del diritto e del quantum. Il reddito di riferimento è quello coniugale. L'istante odierno è coniugato con la signora
[...]
. La debenza del 2018 è suffragata dai redditi della signora per il 2017, pari Parte_2 Pt_2 ad euro 693.323,00, per una ditta individuale che cessa la sua attività nel dicembre 2017 con chiusura della partita iva, pur se, iscritta al Registro delle imprese sino al 2020. Si precisa che quanto indicato costituisce ricavo effettivo (determinato dalla sottrazione dal totale delle componenti positive 767.006,00 di euro 73.683,00 per costi). Giusto obbligo restitutorio per l'anno
2018, per esubero del limite di euro 11.778,00 previsti per l'ottenimento dell'assegno sociale (id est
Tabella di perequazione Circolare 122 del 27.12.2018). Per la quota indebita per l'anno 2019 con riferimento ai proventi 2018, si precisa che il signor ha proventi per euro 6.563,44 da Parte_1 pensione VO. Ben più complessa appare la determinazione dei proventi per la signora : la Pt_2 stessa ha rivestito la carica di Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
(come da Punto Fisco) della Società Polimeri srl., definitivamente liquidata alla fine del 2020. Nel
2018 acquista azioni per un totale di 80.000 euro, trattasi in realtà di conferimento. Inoltre, nel
2021 cede delle quote azionarie per un valore di 10.000 euro, quote che la stessa ha mantenuto dal
2018 al 2021. Si specifica che la liquidazione della società Polimeri si è conclusa a 0. Preme rilevare che il capitale sociale della Polimeri srl era di 2860 euro. Da carteggio con la collega dell'UO nucleo base che ha curato differenti provvedimenti di reiezione per l'assegno sociale, si è rilevato che per “le quote azionarie così ingenti di 80.000 euro devono riferirsi ad altra società, si
è ipotizzato la DIGI GRAPHIC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE volontaria, in cui lei è ancora una volta il liquidatore, come da Punto Fisco.” L'ufficio competente ha, indi, prodotto provvedimenti di reiezione sulla scorta della valutazione dell'assenza di riscontri su utili e proventi delle società, rectius sin dall'anno 2018 (successivo alla liquidazione della prima società) non si rinviene traccia negli ISEE dei proventi della liquidazione (euro 693.323,00), stante la necessaria presenza delle giacenze bancarie.
2) n.15282476 di importo pari ad euro 2.328,76 sulla pensione VO n. 001-510213461110 con riferimento all'integrazione al minimo. …. Giusta obbligazione restitutoria per l'anno 2018, per esubero del limite di euro 13.559,78 per l'ottenimento dell'integrazione al minimo (id est Tabella di perequazione H Circolare 122 del 27.12.2018). Si rimanda a quanto surriferito per il 2019 per i redditi coniugali.”.
Sul punto non vi sono contestazioni, non avendo parte ricorrente allegato e provato il possesso dei presupposti per il mantenimento né dell'assegno sociale né del diritto all'integrazione al minimo della sua pensione di vecchiaia.
3. Ciò posto, parte ricorrente, come visto, non contesta il merito della pretesa restitutoria (affermando e dimostrando il possesso del requisito reddituale per il mantenimento dei benefici), limitandosi ad affermare, in prima battuta, l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione ex art. 52 L. n. 88/1989 in ragione della propria buona fede, nonché la decadenza ex art. 13 co. 2 L. n. 412/1991 dall'azione recuperatoria dell'indebito.
3.1. Così definito il thema decidendum, va preliminarmente chiarito che, nella fattispecie, si discute sia di un indebito previdenziale, con conseguente applicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 e all'art. 13 L. n. 412/1991, che di un indebito assistenziale, al quale, invece, non si applica “la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale” (cfr. Cass civ., sez. lav., 30/06/2020, n. 13223; Cass civ., sez. lav.,
28/07/2020, n. 16088; Cass civ., sez. lav., 20/05/2021, n. 13915; Cass. civ., sez. lav., 23/02/2023, n.
5606).
Come chiarito dalla Suprema Corte “la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21)” (Cass. civ., sez. lav., 09/01/2024, n. 847).
Nella fattispecie, l'integrazione al minimo – di cui alla nota del 16.04.2021 – era stata corrisposta pacificamente su una pensione di vecchiaia, dalla quale ne mutua la natura previdenziale.
Diversamente è a dirsi per l'assegno sociale - di cui alla nota del 12.03.2021 – che è indiscutibilmente una prestazione di natura assistenziale (cfr. Cass civ., sez. lav., 30/06/2020, n.
13223; Cass civ., sez. lav., 28/07/2020, n. 16088; Cass civ., sez. lav., 20/05/2021, n. 13915; Cass. civ., sez. lav., 23/02/2023, n. 5606).
4. Ciò posto, muovendo dall'indebito afferente all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia in godimento del ricorrente, occorre valutare, preliminarmente, la tempestività, ai sensi dell'art. 13 comma 2 L. n. 412/1991, dell'azione recuperatoria dell' . CP_1
L'art. 13, comma 2 L. n. 412/1991 stabilisce che l' proceda annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Nell'interpretazione della norma, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 3802/2019, Cass. n.
13915/2021) ha precisato che l' ha un anno civile per procedere alle verifiche reddituali e CP_1 dalla scadenza dell'anno civile decorre il dies a quo dell'ulteriore anno entro cui procedere al recupero, precisandosi che entro tale anno non deve provvedersi all'incasso, ma solo deve essere avviato il procedimento di recupero (Cass. n. 13915/2021).
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato “che "l'obbligo dell di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
10. Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. CP_1
52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2.
11. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del
1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.).
Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.
12. Dunque, come già affermato da questa Corte (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
13. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero.
Il significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
14. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
15. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass. n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
16. Inoltre, la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
17. All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione del comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l' "(...) provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto CP_1 eventualmente pagato in eccedenza".
Il termine "recupero" non può essere inteso … nel senso che entro l'anno (civile1) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' ma va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la CP_1 CP_1 richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato.
In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n.
23031 del 2020.
Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l' finendo per affidare il CP_1 prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento (l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato”
(così Cass. civ., sez. lav., 20/05/2021, n. 13918)
4. Ciò posto e venendo al caso di specie, è pacifico che il ricorrente non abbia provveduto a comunicare all' il reddito del proprio coniuge per gli anni di riferimento;
inoltre, dalla CP_1 produzione documentale dell' si evince che la coniuge del ricorrente, con riferimento CP_1 all'anno di imposta 2017, aveva effettuato la relativa dichiarazione dei redditi in data 16.10.2018
(cfr. mod. Unico 2018); è, altresì, comprovata, come detto, la comunicazione al ricorrente di rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione cat. VO n. 13461110 notificata, a mezzo raccomandata a/r, in data 27.11.2019 (cfr. allegati alla memoria).
È evidente, pertanto, come l' si sia attivato tempestivamente per il recupero dell'indebito. CP_1 Avendo, pertanto, l' contestato nei termini di cui al comma 2 dell'art. 13 L. n. 412/1991 CP_1
l'indebito in discussione, diviene irrilevante lo stato di buona fede del percipiente, con conseguente diritto dell'ente previdenziale a ripetere o, in questo caso, a trattenere le somme indebitamente percepite dal dante causa dell'odierna ricorrente.
Invero, “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione CP_1 del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (cfr. Cass., sez. lav., 31/05/2019, n. 15039).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda in parte qua si rivela infondata e come tale va rigettata.
5. Venendo al secondo degli indebiti contestati, ossia quello concernente l'assegno sociale di cui alla nota del 12.03.2021, si è già detto che esso è sottratto alla disciplina speciale di cui alle L. n.
88/1989 e L. n. 412/1991.
La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che “se è vero che, come sostiene l' in materia di CP_1 indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall ”, CP_1 essendo le prestazioni assistenziali (ivi compreso l'assegno sociale) normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Più nel dettaglio, è stato affermato: “8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"…
13. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
(…)” (così Cass. civ., sez. VI, 30/06/2020, n.13223; in termini Cass. civ., sez. lav. 20/05/2021,
n.13915 “con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla maggiorazione della pensione sociale erogata L. n. 118 del 1971, ex art. 19, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n.
16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n. 28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens”).
6. Ciò posto e venendo al caso di specie, si osserva che è comprovato dalla documentazione versata in atti dall' che il reddito del coniuge del ricorrente dichiarato per CP_1
l'anno 2017 era costituito da un reddito d'impresa pari ad € 693.323,00 (cfr. modello unico 2018); trattasi di un importo rilevantissimo tale da escludere ogni affidamento del ricorrente in ordine alla sussistenza dei presupposti del beneficio assistenziale in godimento.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
7. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 21/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1° gennaio – 31 dicembre.