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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 14/10/2021, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/10/2021
N. 00312/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 20-OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Luigi Da Porto 4;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello -OMISSIS-, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento fasc. nr.-OMISSIS-, con cui il -OMISSIS-ha informato i ricorrenti di essere -OMISSIS- ai sensi degli artt. 84, co. 4 e 91, comma 6 del D.lgs. n. 159 del 2011, ed ha disposto il diniego dell'iscrizione nella -OMISSIS-., nonché di ogni atto presupposto nonché della nota della -OMISSIS-con cui è stato trasmesso il provvedimento oscurato, dell'avviso orale nr. -OMISSIS-^/-OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS- del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'avviso orale n. -OMISSIS-^/-OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS--OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-:
- del provvedimento-OMISSIS-1, con cui il -OMISSIS-ha informato i ricorrenti di essere -OMISSIS- ai sensi degli artt. 84, co. 4 e 91, co. 6 del D. L.vo 159/2011, ed ha disposto il diniego dell'iscrizione nella -OMISSIS-della -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto nonché della nota della -OMISSIS-con cui è stato trasmesso il provvedimento oscurato, dell'avviso orale nr. -OMISSIS-^/-OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS- del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'avviso orale n. -OMISSIS-^/-OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di accesso presentata in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2,cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di -OMISSIS-;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 20-OMISSIS- il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La Società ricorrente, destinataria di un’-OMISSIS- antimafia ai sensi dell’art. 84, comma 4 e dell’art. 91, comma 6, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con istanza del -OMISSIS-ha chiesto alla -OMISSIS- di -OMISSIS- l’accesso a tutti gli atti del fascicolo relativo alla predetta -OMISSIS-.
La -OMISSIS- in data -OMISSIS-ha consentito l’accesso al provvedimento di -OMISSIS- con alcune parti oscurate.
I ricorrenti con nota del -OMISSIS-hanno rappresentato alla -OMISSIS- l’insufficienza della documentazione resa accessibile insistendo per il rilascio del provvedimento senza alcuna omissione del suo contenuto motivazionale e di tutti gli atti istruttori in esso richiamati.
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, oltre ad impugnare il provvedimento di -OMISSIS-, hanno proposto un’istanza in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., depositata agli atti in data -OMISSIS- chiedendo l’ostensione integrale del provvedimento di -OMISSIS- e degli atti istruttori dallo stesso richiamati.
La -OMISSIS- in data -OMISSIS-ha depositato in giudizio molteplici documenti riferibili agli atti istruttori richiamati dal provvedimento di -OMISSIS-.
I ricorrenti nella memoria di replica depositata in giudizio il -OMISSIS-, hanno chiesto che il ricorso sia in parte dichiarato improcedibile a fronte degli atti prodotti in giudizio in data -OMISSIS-dalla -OMISSIS-, ed in parte venga accolto con riguardo agli atti istruttori non depositati, al fine di consentire una effettiva tutela giurisdizionale. Tale istanza tuttavia non specifica quali sono gli atti istruttori non depositati in giudizio il -OMISSIS-dall’Amministrazione per i quali i ricorrenti conservavano interesse all’accesso.
Con -OMISSIS-, è stata pertanto disposta l’acquisizione di chiarimenti da parte dei ricorrenti i quali, con memoria depositata in giudizio il -OMISSIS-, hanno affermato di avere interesse all’accesso ai seguenti documenti richiamati dall’-OMISSIS-:
“ 01. Verbale elaborazione dello -OMISSIS-(pag. 1);
02. -OMISSIS- -OMISSIS- (pag. 3);
03. Nota n. -OMISSIS-/-OMISSIS- (vedi nota a pié di pagina n. 10);
04. Decreto n. -OMISSIS-(pag. 4);
05. Verbale consultazione dello -OMISSIS-(pag. 6);
06. Nota -OMISSIS-(vedi nota a pié di pagina n. 15 a pag. 6);
07. Nota Cat. -OMISSIS-/-OMISSIS- della -OMISSIS-(acquisita in relazione ad altra istruttoria) (vedi nota a pié di pagina n. 15 a pag. 6);
-OMISSIS-. -OMISSIS- -OMISSIS-(pag. 13);
09. Nota della -OMISSIS-(pag. 14);
10. Nota -OMISSIS-(vedi nota pié di pagina n. 58 a pag. 14);
11. Verbale-OMISSIS-(rif. nota n.-OMISSIS-) (pag. 15);
12. Ordinanza di applicazione di misure cautelari -OMISSIS-(pag. 16);
13. -OMISSIS-della -OMISSIS- di -OMISSIS- del -OMISSIS-.12.-OMISSIS- (pag. 17);
14. Nulla osta della -OMISSIS- (vedi nota a pié di pagina n. 85 a pag. 17);
15. Nota prot. n. -OMISSIS-(vedi nota a pié di pagina n. 86 a pag. 17);
16. Verifiche effettuate presso la -OMISSIS-di -OMISSIS-(vedi pag. 19);
17. Nota n.-OMISSIS-/-OMISSIS- della -OMISSIS-(vedi nota a pié di pagina n. 95 a pag. 19);
18. Verbale delle informazioni contenute nella -OMISSIS- (vedi pag. 20);
19. Nota del 31/07/-OMISSIS- del -OMISSIS-(vedi nota a pié di pagina n. 101 a pag. 20);
20. Verbale di accesso avvenuto il -OMISSIS-(pag. -OMISSIS-);
-OMISSIS-. Nota del 31/07/-OMISSIS- del -OMISSIS-di -OMISSIS- contenente la relazione di servizio
redatta dal personale della -OMISSIS- di -OMISSIS- (vedi nota a piè di pagina n. 102 a pag. -OMISSIS-);
22. Nota n.-OMISSIS-/-OMISSIS- di protocollo del -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS- del -OMISSIS-per la -OMISSIS- del -OMISSIS-, -OMISSIS-di -OMISSIS- (vedi nota a piè di pagina n. 103 a pag. -OMISSIS-);
23. Verbale di consultazione della -OMISSIS-delle “-OMISSIS-” del Ministero del -OMISSIS-relativo (vedi pag. 22);
24. -OMISSIS-UTG del -OMISSIS-(vedi pag. 22) a carico di -OMISSIS-;
25. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- (vedi punto 5, pag. 22) a carico di -OMISSIS-;
26. Decreto di sequestro n. -OMISSIS-Del -OMISSIS-, eseguito dalla -OMISSIS- di -OMISSIS- il -OMISSIS-(vedi pag. 22-23);
27. -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS- del -OMISSIS-(pag. 24);
28. Verbale della riunione -OMISSIS-(vedi pag. 30).
Inoltre, al fine di valutare la reale esistenza di impedimenti all’ostensione, è necessario conoscere il:
29. provvedimento -OMISSIS-segnalante che ha ritenuto di non concedere il nullaosta all’ostensibilità menzionato senza riferimenti nella nota prefettizia -OMISSIS-(doc. 6 di parte ricorrente) ”.
Con-OMISSIS-, è stato chiesto alla -OMISSIS- di replicare se, a suo giudizio, sussistono ragioni per negare l’accessibilità di tali documenti.
Con un’articolata relazione depositata in giudizio il -OMISSIS-, l’Amministrazione ha preso posizione su ciascun documento evidenziando le ragioni per le quali ritiene tali atti non ostensibili.
Alla camera di consiglio del 22 settembre 20-OMISSIS-, il difensore dei ricorrenti ha replicato oralmente a tali motivazioni, insistendo per l’illegittimità del diniego e richiamandosi alla prevalenza del diritto di difesa sancito dall’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n 241, e a dei precedenti giurisprudenziali in cui questo principio è stato affermato anche in questa materia.
La controversia è stata quindi trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di tardività della domanda di accesso sollevata dall’Amministrazione.
L’eccezione è solo parzialmente fondata.
Con domanda del -OMISSIS-i ricorrenti hanno chiesto alla -OMISSIS- di -OMISSIS- l’accesso al provvedimento di -OMISSIS- e a tutti gli atti del fascicolo istruttorio.
La -OMISSIS- in data -OMISSIS-ha consentito l’accesso solamente al provvedimento di -OMISSIS- con alcune parti oscurate motivando l’oscuramento in relazione alla mancata concessione del nulla osta all’ostensibilità opposto dall’organo di -OMISSIS- segnalante.
L’Amministrazione sostiene che tale ostensione limitata deve essere qualificata come un diniego espresso e che pertanto l’istanza di accesso proposta in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., notificata il -OMISSIS--OMISSIS-, è tardiva.
Il Collegio ritiene fondata solo in parte l’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione.
Infatti solo l’oscuramento è stato motivato e può essere qualificato come un diniego espresso, mentre rispetto ai documenti del fascicolo istruttorio richiamati dal provvedimento di -OMISSIS- parimenti oggetto della domanda di accesso, l’Amministrazione non si è espressa assumendo una condotta inerte.
Rispetto ai documenti del fascicolo istruttorio richiamati dal provvedimento di -OMISSIS- l’istanza di accesso proposta in pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., notificata il -OMISSIS--OMISSIS-, può pertanto considerarsi tempestiva in quanto la domanda di accesso è stata presentata alla -OMISSIS- di-OMISSIS-, il diniego tacito ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si è formato decorsi trenta giorni dalla richiesta, e l’istanza di accesso proposta in pendenza di giudizio notificata il -OMISSIS--OMISSIS- deve conseguentemente ritenersi tempestiva.
Nel merito va osservato che il Collegio ritiene di poter valutare in concreto le ragioni del diniego ai documenti di cui è chiesta l’ostensione, nonostante siano state acquisite in giudizio in via istruttoria e non siano state indicate fin dal principio nel diniego. Va osservato che il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto proposto contro l'atto di diniego o avverso il silenzio - diniego formatosi sulla relativa istanza, è sostanzialmente volto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla presenza di una motivazione o di una maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificarne il diniego. Il giudizio proposto, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm., avverso il diniego ha infatti per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, e non la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato ( ex pluribus cfr. Consiglio di -OMISSIS-, Sez. -OMISSIS-I, 5 marzo 2018, n.1396; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13 luglio 2018, n. 7840).
La giurisprudenza ha rimarcato la centralità della motivazione del diniego in questa materia perché il diniego di accesso alla documentazione connessa -OMISSIS-deve ritenersi illegittimo ove non motivato con riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione di tale documentazione.
L’art. 3 comma 1 lett. b) del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 (recante il regolamento del Ministero dell’Interno per la disciplina delle categorie di documenti sottratti all'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 6, della L. n. 241 del 1990), prevede che siano sottratte all’accesso “ le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità ”.
E’ stato chiarito in giurisprudenza che l’inaccessibilità generalizzata delle categorie di atti di cui alla norma citata, a prescindere dalla verifica, in concreto, dell'incompatibilità dell'accesso con la tutela della riservatezza prevista dalle norme sovraordinate, risulterebbe in insanabile contrasto con queste ultime e imporrebbe la disapplicazione della disciplina ministeriale ove interpretata in senso letterale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 2 aprile 20-OMISSIS- n. 3973; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 19 ottobre 2018, n. -OMISSIS-22 confermata in appello dal C.G.A. 24 gennaio 2019, n. 56; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 5 giugno 2018, n. 315; id . 11 gennaio 2018, n.11; T.A.R. Toscana sez. -OMISSIS-, n. 23 dicembre 2014, n. -OMISSIS-22).
E’ pertanto necessario valutare le singole motivazioni del diniego.
Nel caso in esame, valutate le puntuali indicazioni che rispetto ad ogni documento di cui è chiesta l’ostensione sono state formulate dall’Amministrazione, la domanda di accesso deve essere respinta in quanto effettivamente risulta che tutte le notizie dichiarate ostensibili perché pertinenti al procedimento amministrativo di cui sono destinatari i ricorrenti, strettamente necessarie all’esercizio del diritto di difesa, sono già contenute nel provvedimento interdittivo impugnato o sono state depositate in giudizio, ed in tal modo sono state rese fruibili, mentre ciascuno degli ulteriori documenti di cui i ricorrenti chiedono l’ostensione non sono resi accessibili:
- perché riguardano soggetti terzi o interdittive relative a soggetti terzi (per il primo caso si tratta dei documenti rubricati dai ricorrenti come 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, -OMISSIS-, 23, 27; per il secondo caso si tratta dei documenti -OMISSIS-, 13, 24 e 25) e per tali documenti prevalgono pertanto le esigenze di riservatezza nei loro confronti o le esigenze di riservatezza connesse allo svolgimento di attività istruttorie ed investigative che rischierebbero di risultare compromesse ove i relativi dati venissero resi noti;
- perché si tratta di dati inseriti nel -OMISSIS-, strumento di attività investigativa e di intelligence , sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 1-OMISSIS-, il quale prevede che la loro consultazione è riservata solo agli ufficiali di polizia giudiziaria e alle altre categorie di soggetti ivi menzionati (è il caso dei documenti rubricati dai ricorrenti come 01, 03 e 05);
- perché si tratta di atti che si riferiscono direttamente all’attività strumentalmente e strettamente collegata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e di prevenzione e repressione della criminalità (è il caso dei documenti rubricati dai ricorrenti come 04, 20, 28 e 29);
- perché si tratta di documenti che sono già in possesso dei ricorrenti in quanto agli stessi notificati o comunque altrimenti accessibili (è il caso dei documenti 02, 12, 16, e 22);
- perché si tratta di documenti che non sono direttamente in possesso della -OMISSIS- e che costituiscono relazione di servizio della -OMISSIS- di -OMISSIS- e sono sottratti all’accesso in quanto presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (è il caso del documento 26).
Il diniego di accesso nel caso di specie risulta pertanto congruamente motivato.
In definitiva l’istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., deve essere dichiarata irricevibile in relazione alle parti oscurate -OMISSIS-, deve essere dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione ai documenti depositati in giudizio dall’Amministrazione, mentre deve essere respinta per la parte in cui è riferita agli ulteriori atti e documenti, specificamente indicati in giudizio dai ricorrenti, richiamati dall’-OMISSIS-.
Le spese del giudizio verranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), in parte dichiara irricevibile, in parte improcedibile ed in parte respinge l’stanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., nel senso precisato in motivazione.
Spese al definitivo
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 20-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.