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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 2664 dell'anno 2023 vertente
TRA
difesa dall'Avv. NASO DOMENICO, Parte_1
ricorrente
E
, difeso, ai sensi dell'art. 417 bis Controparte_1
c.p.c., dalle dott.sse LUCIDI CLAUDIA e LUPPI MARIA GRAZIA
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/08/2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Condannare il Controparte_1
all'assegnazione al ricorrente della somma di € 1.500,00 per gli a.s. 2020/2023.
[...]
1 Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso CP_1
formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
1. Il ricorso non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esplicate.
2. Deve prioritariamente essere affermata la giurisdizione dell'intestato Tribunale, atteso che parte ricorrente agisce non per ottenere l'annullamento di atti di macro- organizzazione, bensì per conseguire riconoscimento di un diritto soggettivo che assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.
3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, nonostante le ripetute richieste da parte dell'Ufficio (cfr. ordinanza del 01.10.2024, del 17.12.2024, del 04.02.2025) non abbia documentato di non essere fuoriuscita dal sistema scolastico, limitandosi a dichiarare che “le graduatorie GPS per il conferimento degli incarichi di supplenza sono biennali e scadranno solo alla data del 31 agosto 2026, avendo presentato domanda per il biennio 24-26”, senza, tra l'altro, allegare nemmeno tale domanda.
In tal guisa non si ravvede prospettabile un concreto ed attuale pregiudizio alla propria professionalità laddove perduri l'inibizione alla fruizione della carta, circostanza, questa, che radica l'interesse attoreo a coltivare il presente giudizio.
4. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 29961/2023 ha avuto modo di chiarire che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento
2 estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta
Docente”.
Sulla scorta di tale argomentazione, considerato che non v'è prova della permanenza all'interno del sistema scolastico di parte ricorrente - non essendo in alcun modo sufficiente la generica deduzione di parte ricorrente - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, e dell'esiguità dell'attività processuale.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle CP_1 spese di lite che si liquidano in € 640,00 (in considerazione della riduzione del 20% prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.), oltre accessori di legge, se dovuti.
Latina, 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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