Articolo 13 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203
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12 gennaio 2025
Art. 13. Durata del periodo di prova 1. All' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 , dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova e' stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non puo' essere inferiore a due giorni ne' superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' articolo 7 del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 , relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Durata massima del periodo di prova). - 1.
Nei casi in cui e' previsto il periodo di prova, questo non puo' essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi.
2. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova e' stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non puo' essere soggetto ad un nuovo periodo di prova. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova e' stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non puo' essere inferiore a due giorni ne' superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
3. In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternita' o paternita' obbligatori, il periodo di prova e' prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.
4. Per le pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi l' articolo 17 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 .».
Entrata in vigore il 12 gennaio 2025
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