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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 842/2020
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 842/2020 R.G.L., e vertente
TRA (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Marina di Gioiosa CA (RC), via C. Alvaro n. 12, presso lo studio dell'avv. Stefano Commisso che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
E
(P. IVA e CF ), in persona del L.R.P.T. Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti del
21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Notaio in Roma Persona_1
resistente
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.03.2020, deduceva: - di Parte_1
aver lavorato, durante il periodo dal 24.06.2019 al 17.08.2019, alle dipendenze della
- di aver svolto le funzioni di capo operaio, sotto la direzione di Controparte_1
con la qualifica di O.v.1, per n. 380 ore, comprensive di straordinari Parte_2
e di festivi, per come di seguito meglio specificato: prima settimana: 1. 24.06.2019, sedi Palmi e Catanzaro, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 per un totale di 8 ore giornaliere;
2. 27.06.2019, sedi Catanzaro e Palmi, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 per un totale di 8 ore giornaliere;
3. 30.06.2019, sede Isca, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 per un totale di
8 ore giornaliere festive – domenica -; seconda settimana: 1. 01.07.2019, sedi Isca, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per un totale di 10 ore giornaliere (di cui 2 di straordinario eccedente le 48 oro settimanali); 2. 02.07.2019, sedi Reggio Calabria,
Vibo Valentia, Palmi e Siderno, dalle ore 7:30 alle ore 15:40 per un totale di 8 ore giornaliere;
3. 04.07.2019, sede Montepaone, dalle ore 7:00 alle ore 20:00 per un totale di 13 ore giornaliere (di cui 5 di straordinario eccedente le 48 ore settimanali);
4. 05.07.2019, sede Montepaone, dalle ore 7:00 alle ore 21:30 per un totale di 14 ore e 30 minuti (di cui 6 ore e 0,30 minuti di straordinario eccedente le 48 ore settimanali); 5. 06.07.2018, sedi Palmi, Aspromonte, Vibo Valentia, Gioiosa Jonica,
Siderno, Marina di Gioiosa CA e Reggio Calabria, dalle ore 5:00 alle ore 18:30 per un totale di 13 ore e 30 minuti (di cui 1 ora di notturno e 4 ore e 30 minuti di straordinario eccedente le 48 oro settimanali); 6. 07.07.2019, sedi Gioiosa CA e
Vibo Valentia, dalle ore 1:10 alle ore 4:30 per un totale di 3 ore e 20 minuti giornaliere festive (domenica) notturne;
terza settimana: 1. 08.07.2019, sedi Gioiosa Jonica,
Montepaone e Siderno, dalle ore 7:40 alle ore 1:40 per un totale di 18 ore giornaliere
(di cui 6 ore e 20 minuti di straordinario e 3 ore e 40 minuti di notturno); quarta settimana: 1. 18.07.2019, sedi Isca e Siderno, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 per un totale di 8 ore giornaliere;
2. 20.07.2019, sedi Isca e Siderno, dalle ore 8:00 alle ore
16:00 per un totale di 8 ore giornaliere;
quinta settimana: 1. 25.07.2019, sedi Isca e dalle ore 7:00 alle ore 21:30 per un totale di 14 ore e 30 minuti giornaliere Per_2
(di cui 6 ore e 30 minuti di straordinario); 2. 28.07.2019, sede di dalle ore Per_2
5:00 alle ore 13:00 per un totale di 8 ore giornaliere festive – domenica – (di cui 1 ora notturno); sesta settimana: 1. 29.07.2019, sedi di Isca, Soverato e Marina di
Gioiosa CA, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 per un totale di 8 ore giornaliere;
2.
30.07.2019, sedi Reggio Calabria ed Isca, dalle ore 6:00 alle ore 14:00 per un totale di 8 ore giornaliere;
3. 31.07.2019, sedi Reggio Calabria, Isca e Marina di Gioiosa
CA, dalle ore 7:00 alle ore 17:30 per un totale di 10 ore e 30 minuti giornaliere (di cui 2 ore e 30 minuti di straordinario eccedente le 48 oro settimanali); 4. 02.08.2019, sedi RO CA, Siderno, RG e Soverato, dalle ore 8:00 alle ore 19:30 per un totale di 11 ore e 30 minuti (di cui 3 ore e 30 minuti di straordinario eccedente le 48 ore settimanali); 5. 03.08.2019, sede RO, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per un totale di 12 ore (di cui 4 di straordinario eccedente le 48 ore settimanali) 6.
04.08.2019, sede RO, dalle ore 8:00 alle ore 23:00 per un totale di ore 15 ore giornaliere festive – domenica - (di cui 6 ore di straordinario eccedente le 48 ore settimanali e 1 ora di notturno); settima settimana: 1. 05.08.2019, sede RO, dalle ore 8:00 alle ore 22:00 per un totale di 14 ore giornaliere (di cui 6 ore di straordinario eccedente le 48 ore settimanali); 2. 06.08.2019 sede RO, dalle ore 8:00 alle ore
20:00, per un totale di 12 ore (di cui 4 ore di straordinario eccedente le 48 ore settimanali); 3. 07.08.2019 sede RO, dalle ore 8:00 alle ore 20:30, per un totale di 12 ore e 30 minuti (di cui 4 ore e 30 minuti di straordinario eccedente le 48 ore settimanali); 4. 08.08.20190, sede RO, dalle ore 8:00 alle ore 23:00 per un totale di ore 15 ore giornaliere (di cui 6 ore di straordinario eccedente le 48 ore settimanali e 1 ora di notturno) 5. 09.08.2019, sede RO, dalle ore 7:00 alle ore 20:30 per un totale di 13 ore e 30 minuti (di cui 5 ore e 30 minuti di straordinario eccedente le 48 ore settimanali); 6. 10.10.2019, sedi Gioiosa Tauro, Soverato, Caulonia Marina, dalle ore 6:45 alle ore 14:00 per un totale di 8 ore giornaliere;
7. 11.08.2019, dalle ore 8.00 alle ore 19:00, per un totale di 11 ore giornaliere festive – domenica - (di cui 3 ore di straordinario eccedente le 48 ore settimanali); ottava settimana: 1. 12.08.2019, sedi
Rossano e Cittanova, dalle ore 5:30 alle ore 21:30 per un totale di 16 ore (di cui 30 minuti di notturno e 7 ore e 30 minuti di straordinario eccedente le 48 ore settimanali);
2. 13.08.2019, sedi Tarzia, Rossano, Soverato e Cittanova, dalle ore 7:30 alle ore
20:00 per un totale di 13 ore (di cui 5 di straordinario eccedente le 48 ore settimanali),
3. 14.08.2019, sedi Cittanova, Melito Porto Salvo, Rossano e Caulonia, dalle ore 7:00 alle ore 20:00 per un totale di 13 ore (di cui 5 di straordinario eccedente le 48 oro settimanali), 4. 16.08.2019, sedi Melito Porto Salvo, Marina di Gioiosa CA e
Caulonia Superiore dalle ore 6:00 alle ore 22:30 per un totale di 16 ore e 30 minuti
(di cui 8 di straordinario eccedente le 48 ore settimanali e 30 minuti di notturno); 5.
17.08.2019, sedi e Palmi dalle ore 5:00 alle ore 1:30 per un Parte_3
totale di 20 ore e 30 minuti (di cui 8 di straordinario eccedente le 48 ore settimanali e 4 ore e 30 minuti di notturno); - di aver complessivamente effettuato: 216 ore di lavoro ordinario;
20 ore di lavoro straordinario espletato tra le 41 e le 48 ore settimanali;
86 ore di lavoro straordinario espletato oltre le 48 ore settimanali;
32 ore di lavoro festivo (domenica); 9 ore di lavoro straordinario espletato oltre le 48 ore settimanali in giorni festivi;
11 ore di lavoro notturno;
6 ore di lavoro notturno espletato in giorni festivi;
- che, tenuto conto delle previsioni del CCNL commercio, terziario, distribuzione e servizi, ha maturato il diritto a percepire la somma non inferiore ad € 3.959,17 così determinata: 1. € 2.008,80 per le 216 ore di lavoro ordinario;
2. € 214,00 per le 20 ore di lavoro straordinario espletato tra le 41 e le 48 ore settimanali;
3. € 959,76 per le 86 ore di lavoro straordinario espletato oltre le 48 ore settimanali;
4. € 386,88 per le 32 ore di lavoro festivo espletato durante la domenica;
5. € 130,50 per le 9 ore di lavoro straordinario espletato oltre le 48 ore settimanali durante giorni festivi;
6. € 153,45 per le 11 ore di lavoro notturno;
7. €
108,78 per le 6 ore di lavoro notturno espletato durante giorni festivi;
- di aver messo a disposizione della il proprio autoveicolo Fiat Ducato, tg. ED338NS, CP_1
concordando l'anticipo delle spese verso un indennizzo/rimborso pari ad 1.500,00; - che durante l'utilizzo il proprio automezzo subiva ingenti danni, trovandosi costretto a sostenere l'ulteriore spesa pari ad € 286,99 per ripararlo;
- che l'attività svolta è indicata negli ordini di servizio redatti dallo stesso su disposizione del datore di lavoro, nonché provata da reperti fotografici reperibili sui social e da conversazioni whatsapp e messanger;
- che con PEC del 15.01.2020 diffidava la società al pagamento del dovuto senza ottenere alcun riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: «Accertare e dichiarare che 1. il Sig. ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 Controparte_1
durante il periodo dal 24.06.2019 al 17.08.2019 ed ivi ha svolto le funzioni di capo operaio, con la qualifica di O.v.1, per n. 380 ore di cui 216 ore di lavoro ordinario;
20 ore di lavoro straordinario espletato tra le 41 e le 48 ore settimanali;
86 ore di lavoro straordinario espletato oltre le 48 ore settimanali;
32 ore di lavoro festivo
(domenica); 9 ore di lavoro straordinario espletato durante i giorni festivi delle settimane eccedenti le 48 ore;
11 ore di lavoro notturno e 6 ore di lavoro espletato nei giorni festivi durante le ore notturne;
2. nel suddetto periodo la Controparte_1 ha utilizzato per l'esecuzione dei propri lavori l'autoveicolo Fiat Ducato, tg.
ED338NS, di proprietà del lavoratore;
3. a causa dell'uso/usura derivante dall'esecuzione dei suddetti lavori il veicolo presentava la rottura completa della frizione ed il ricorrente era costretto a ripararlo sopportando, all'uopo, la somma pari ad € 286,99 e, per l'effetto 4. Condannare la con sede in Controparte_1
Siderno (RC) alla Via Circonvallazione Nord n. 163/A, P. IVA e CF , P.IVA_1
e/o chi sarà ritenuto di giustizia, a corrispondere al Sig. la Parte_1 somma non inferiore ad € 5.746,16, di cui € 3.959,17 ed € 1786,99 a titolo di indennizzo/rimborso/risarcimento per l'uso/usura/danni subiti all'autoveicolo Fiat
Ducato, tg. ED338NS, di proprietà del lavoratore a causa dell'esecuzione dei lavori di cui in narrativa, ovvero la somma determinanda in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del credito fino al saldo, come per legge;
5. Condannare l' ed il datore di lavoro ad CP_3
aggiornare la posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale del lavoratore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_3
l'inammissibilità della domanda di condanna diretta dell' , la cui posizione CP_2 nell'ambito del rapporto contributivo non è quella di debitore, ma di creditore;
rassegnando le seguenti conclusioni: «1) dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna dell' ad aggiornare la posizione contributiva del ricorrente;
2) CP_3
respingere il ricorso, ovvero, se accertata la sussistenza del presupposto di legge, condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi, delle sanzioni e degli interessi dovuti per legge, eventualmente da quantificare anche a mezzo CTU. Con condanna alle spese della parte che risulterà soccombente».
La invece, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si Controparte_1
costituiva e con provvedimento del 21.06.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 20.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
…
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte, che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Ciò posto, il ricorrente agisce in giudizio rivendicando la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra lo stesso e la società CP_1 CP_1
Sussiste un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., quando si ha:
1) lo svolgimento di una prestazione in favore del datore di lavoro, 2) l'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo 3) l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Nel caso in esame, il ricorrente chiede l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro subordinato per come svoltosi dal 24.06.2019 al 17.08.2019, con ogni conseguenza sul piano degli oneri retributivi e contributivi.
In particolare, parte ricorrente deduce di aver svolto attività lavorativa non retribuita, svolgendo mansioni di capo operaio per la società resistente che si occupa, come da visura allegata in atti, del noleggio di strutture per spettacoli.
Nel ricorso introduttivo del giudizio vengono dettagliatamente indicati i giorni, gli orari ed i luoghi in cui l'attività sarebbe stata svolta.
La domanda viene inoltre estesa al rimborso delle spese scaturite dal dedotto utilizzo del Fiat Ducato tg. ED338NS, di proprietà del ricorrente, nonché per il ristoro dei danni subiti dal mezzo in questione a causa dell'attività lavorativa svolta.
Preme innanzitutto evidenziare che parte ricorrente non risulta aver pienamente soddisfatto l'onere di puntuale allegazione dei fatti posti alla base della domanda, non risultando specificamente dedotto in cosa sia consistita l'attività in concreto svolta da
, non potendosi ritenere sufficiente la mera indicazione della qualifica Parte_1
di capo operaio ed il richiamo al CCNL commercio, terziario, distribuzione e servizi.
Fermo quanto sopra, all'esito dell'attività istruttoria svolta deve comunque evidenziarsi che nella vicenda che occupa non risulta assolto altresì l'onere probatorio.
Il ricorrente, in particolare, intendendo riscontrare quanto allegato nel ricorso, ha prodotto vari screenshot relativi a scambi di messaggi intervenuti mediante l'applicazione Whatsapp, tra lui ed altro soggetto indicato come il datore di lavoro messaggi il cui contenuto è estremamente generico e non Parte_2
esclusivamente afferente quanto oggetto di causa (v. docc. 3 e 4 ricorso).
Parte ricorrente ha inoltre allegato una ripresa video e numerose immagini fotografiche dalle quali però non risulta possibile evincere alcun riferimento certo in ordine allo svolgimento di attività lavorativa e nello specifico a quella espressamente riferibile al ricorrente, agli orari e ai luoghi di interesse, comparendo peraltro una pluralità di soggetti di cui non risulta possibile evincere l'identità (v. docc. 5 e 6 ricorso).
Le allegazioni di parte ricorrente non hanno inoltre trovato specifico riscontro neppure a seguito della prova orale svolta, all'esito della quale nessun riferimento è emerso in ordine all'attività lavorativa che avrebbe svolto nel corso Parte_1
dei mesi di giungo e luglio 2019.
Anche con riferimento al mese di agosto 2019, durante il quale sarebbe stata prestata attività lavorativa sino al 17.08.20219, nei giorni, nei luoghi e negli orari di cui al ricorso, quanto emerso dagli esami testimoniali non può ritenersi sufficiente a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la
Controparte_1 In particolare, il teste sentito all'udienza del 13.02.2024 così riferiva: Testimone_1
“Sono stato dipendente della per venti giorni tra agosto e settembre 2019. CP_1
Ho conosciuto il ricorrente in quella occasione, lui guidava il furgone quando andavamo a prendere le attrezzature. Io mi occupavo di montare le attrezzature per gli spettacoli. Il SI prendeva le presenze degli impiegati o trasportava le Pt_1
attrezzature con il furgone che poi ho saputo essere di proprietà sua come mi ha riferito lui stesso. Quando io ho iniziato a lavorare per la società lui già lavorava li.
Ricordo che nel mese di agosto 2019 il ricorrente ha lavorato presso RO CA,
Siderno, RG e Soverato dalle 7 fino a mezzanotte o oltre, dipendeva a che ora finiva lo spettacolo. Non so se in questo arco di tempo facesse delle pause o meno.
Non ricordo con esattezza fino a quando ha lavorato nel mese di agosto, è possibile che abbia lavorato fino al 17 di agosto. Ricordo poi che ha lavorato a Caulonia
Marina. Ricordo che ha lavorato anche la domenica ed il 15 di agosto. Eravamo nel pieno della costruzione del . Gli orari di lavoro erano gli stessi che Parte_4
ho già detto. Il giudice dà atto che viene esibito al teste il doc. 7 allegato al ricorso
e lo stesso riferisce che le firme ivi riportate si riferiscono agli orari di entrata e uscita dal lavoro e precisamente è stato predisposto in occasione del Parte_4
, nelle altre occasioni non si prendevano le presenze. Non so dire se tra il
[...] ricorrente e la società resistente esistesse un accordo in ordine all'utilizzo del Fiat
Ducato di cui non ricordo la targa. Ricordo che quando lavoravamo per lo spettacolo di il mezzo era rimasto bloccato nella sabbia, si era bruciato qualcosa e il Parte_4
ricorrente lo ha dovuto portare in riparazione. Non so quanto ha speso. Penso che il ricorrente non sia stato pagato per il lavoro fatto perché anche noi abbiamo avuto difficoltà a riscuotere. Io poi sono stato saldato. Ho avuto occasione di vedere
, il proprietario della ditta dare disposizioni sul lavoro da fare al Parte_2
ricorrente.”.
Il teste in questione ha potuto riferire circa un tempo estremamente limitato rispetto a quello d'interesse, in quanto ha lavorato per la società resistente per un totale di 20 giorni, distribuiti tra agosto e settembre 2019, mentre il ricorrente, nel mese di agosto ha allegato di aver lavorato sino al 17.08.2019. Con riferimento al circoscritto arco temporale, le dichiarazioni del teste devono ritenersi generiche in quanto l'attività richiamata non è stata puntualmente collocata né nel tempo né nello spazio, venendo menzionate località solo parzialmente coincidenti con quelle riportate nel ricorso per il corrispondente periodo. Quanto al Fiat Ducato bianco, quanto genericamente esposto dal teste è riconducibile a quanto allo stesso raccontato direttamente dal ricorrente. Sul punto deve anche essere considerato che in atti è presente una fattura relativa al Fiat Ducato di proprietà del ricorrente che però è datata gennaio 2020 ed è quindi considerevolmente successiva ai mesi in cui il ricorrente deduce di aver lavorato per la , non essendo quindi dimostrata la connessione tra gli CP_1
importi versati come da fattura e i danni attribuiti alla predetta attività (v. doc. 11 ricorso). Nessun elemento di riscontro è emerso poi dalla testimonianza resa da che alla medesima udienza ha riferito quanto di seguito: “conosco Testimone_2
il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per la , nel 2019, nel mese CP_1 di agosto per il Jova beach party. Io facevo l'arrampichino, cioè montavo le attrezzature. Non ricordo di cosa si occupasse il SI . Ho lavorato Parte_1
solo per una settimana. Ricordo di averlo visto sulla spiaggia di RO. Non so dire che orari facesse. L'ho visto guidare un mezzo ma non so dire di chi fosse. Non so se è stato pagato o meno per il lavoro svolto. Per le presenze c'era una scheda dove dovevamo annotare l'orario di entrata e di uscita. Non ricordo se all'ora in cui iniziavo a lavorare lui fosse già lì.”. Anche detta testimonianza si riferisce ad un arco temporale estremamente ridotto e non precisato, nulla il teste ha saputo riferire circa le mansioni concretamente svolte dal ricorrente, né circa gli orari osservati dal medesimo, le direttive eventualmente impartite ed i soggetti a ciò preposti.
Gli stessi limiti si riscontrano altresì nella testimonianza resa da , il Testimone_3
quale così riferisce: “ho lavorato per 4/5 giorni per la nel mese di agosto CP_1
2019 e poi ho lavorato per circa 2 giorni allo smontaggio in occasione del Jova
Beach party. Conosco di vista il SI , l'ho visto che arrivava sul Parte_1
posto di lavoro ma non ho avuto occasione di parlarci. Io mi occupavo del montaggio delle strutture. Non so esattamente di cosa si occupasse il SI , l'ho Parte_1 visto arrivare con un furgone bianco. Io l'ho visto per un paio di giorni a RO.
C'era un addetto che faceva l'appello e ci suddivideva in gruppo dicendoci cosa fare.
Lui annotava i nomi e noi se non ricordo male firmavamo. Non so dire se il SI sia stato pagato o meno per il lavoro svolto. Io sono stato pagato.”. Pt_1
Alle stesse conclusioni si perviene tenendo conto delle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del giorno 08.05.2024: “non conosco personalmente il Testimone_4 ricorrente, abbiamo condiviso l'esperienza lavorativa del Jova Beach party. Ci siamo incontrati in quella occasione però non so se oggi lo riconoscerei. La CP_1
è la società per cui abbiamo lavorato per questa occasione. Non so esattamente
[...] indicare il periodo in cui il ricorrente ha lavorato per la società, mi sembra estate
2019, un paio di settimane di luglio o agosto, non ricordo precisamente. Non so quale fosse la sua specifica mansione ma per noi era una sorta di coordinatore. Eravamo coordinati da diverse persone. Non so dire se ha svolto la sua attività anche fuori da
. Non so dire che orari di lavoro facesse. Non so dire se ha lavorato Controparte_4
nei giorni festivi. Avevamo orari differenti, non lavoravamo sempre nello stesso punto. C'era chi faceva orari notturni, io non li ho fatti e non so dire se il ricorrente li abbia fatti”. Il Giudice dà atto che viene esibito al teste il doc. 7 allegato al ricorso nel quale il teste riconosce un prospetto relativo alle presenze dei lavoratori. “penso che il prospetto lo abbia portato e poi non so in mano di chi fosse. Non Parte_5 so dire se il ricorrente utilizzasse un Fiat Ducato per svolgere l'attività lavorativa.
Nulla so circa il rimborso spese per l'utilizzo di questo mezzo né se si siano rese necessarie riparazioni. Nono saprei dire se è stato retribuito per Parte_1
l'attività svolta. Non so dire chi ha affidato i lavori collegati al Jova Beach Party alla . Abbiamo visto vari mezzi utilizzati per lo spostamento del materiale CP_1 dall'esterno al cantiere e all'interno dello stesso, non saprei dire quali”.
Le pretese di parte ricorrente non possono trovare accoglimento neppure alla luce di quanto dichiarato dalla teste , moglie di la ha anche Testimone_5 Parte_1
rappresentato di essere in comunione dei beni con il suddetto, conseguentemente non potendosi ritenere la stessa terza rispetto agli esiti della causa.
Fermo quanto sopra, in particolare, la suddetta ha dichiarato: “conosco il ricorrente perché è mio marito. Ricordo che mio marito ha lavorato per la società resistente nel
2019 non lavorava tutti i giorni ma quando avevano bisogno. Lui si occupava del montaggio e smontaggio di palchi, attività della ditta. Ha lavorato dal 24.06 al 17.08, ricordo bene le date perché vivevamo un periodo di difficoltà economica. Non ricordo i giorni precisi in cui è andato nei vari luoghi, però ricordo che è andato
Reggio Calabria, a Soverato, a Vibo Valentia, a Melito, Siderno e RO. So che non ha mai lavorato meno di 8 ore ma è arrivato anche a 20 ore. Lo so perché vedevo
a che ora usciva e a che ora rientrava a casa, a volte poi mi mandava delle foto, qualche volta, se era vicino, mi sono recata sul luogo di lavoro. Ha lavorato sia in giorni festivi che di domenica, in particolare dal 2 al 17 agosto, quando a RO
c'era il concerto di Sono in regime di comunione di beni con mio marito. Parte_4
Spesso ha lavorato anche fino alle 23/24. Si recava a lavoro con il suo furgone che utilizzava anche per loro, ha avuto anche un incidente in quel periodo e non è stato rimborsato neppure dll spese di riparazione. Il furgone è bianco non ricordo la targa ed i modello, mi pare sia un Fiat Ducato. La riparazione era costata 250/300 euro circa. Non ricordo il tipo di lavoro resosi necessario. Non so quale società ha affidato alla lo svolgimento dell'attività per il Jova Beach Party. Il 17 agosto è uscito CP_1
di casa alle 5 ed è rientrato verso le 24. Per una parte della giornata sono stata presente anch'io nelle vicinanze. Nel periodo 2/17 agosto usciva intorno alle 8 e non rientrava prima delle 23.”. Ad ogni buon conto, le dichiarazioni rese dalla stessa non sono in grado di provare né le mansioni in concreto svolte dal ricorrente né gli orari dallo stesso seguiti, non potendosi ritenere offerto un riscontro sul punto dal mero raffronto con gli orari di uscita e di rientro presso l'abitazione.
Considerato quanto sin qui esposto, deve ritenersi che il ricorrente non abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, non essendo stata fornita idonea prova dell'attività in concreto svolta, della soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, della necessità di rispettare orari indicati dallo stesso. Non è emersa, in buona sostanza, la natura subordinata del rapporto di lavoro in questione, presupposto dell'accoglimento anche di ogni ulteriore domanda avanzata da parte ricorrente, da ritenersi pertanto assorbita (v. sul punto Tribunale di Teramo sez. lav n. 146/2023 –
Corte d'Appello di Roma sez. lav. n. 4984/2023 – Cass. Civ. sez. lav. n. 16720/2021
– Tribunale di Roma sez. lav.n. 1291/2020).
Alla luce delle suddette risultanze istruttorie, non ha potuto trovare accoglimento neppure la richiesta di ammissione delle consulenze tecniche indicate nel ricorso in quanto le stesse avrebbero avuto natura meramente esplorativa.
Tutto ciò premesso il ricorso deve essere respinto.
Stante la contumacia della resistente nulla si dispone sulle spese di lite con riferimento alla stessa, mentre alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, sussistono i presupposti per un'integrale compensazione delle spese nei confronti dell' , litisconsorte necessario nelle cause in cui è chiesta anche la CP_3
regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore.
P.Q.M
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 842/2020, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- rigetta ilo ricorso;
- compensa le spese di lite.
Locri, 04.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli