Art. 9. Fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dallo Stato - Conguaglio
In deroga all' articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni, il contributo liquidabile per i fabbricati di civile abitazione, riparati direttamente dagli uffici del genio civile, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il conguaglio previsto dal primo comma dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955 , viene fissato in misura pari alla spesa sostenuta dallo Stato per i lavori di ripristino, per cui non si fa luogo ad alcun conguaglio.
Tra i fabbricati suddetti, sono compresi quelli riparati direttamente dall'ufficio del genio civile nel territorio libero di Trieste a spese dello Stato o, in precedenza, dal Governo militare alleato.
Sono abrogati i commi quarto , quinto e sesto dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955 .
In deroga all' articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni, il contributo liquidabile per i fabbricati di civile abitazione, riparati direttamente dagli uffici del genio civile, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il conguaglio previsto dal primo comma dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955 , viene fissato in misura pari alla spesa sostenuta dallo Stato per i lavori di ripristino, per cui non si fa luogo ad alcun conguaglio.
Tra i fabbricati suddetti, sono compresi quelli riparati direttamente dall'ufficio del genio civile nel territorio libero di Trieste a spese dello Stato o, in precedenza, dal Governo militare alleato.
Sono abrogati i commi quarto , quinto e sesto dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955 .