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24 settembre 2015
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17 marzo 2020
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19 maggio 2020
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Art. 20. Patto di servizio personalizzato 1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';
b) la definizione del profilo personale di occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; (11) ((12)) b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.
-------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che, ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto 17 marzo 2020, n. 18 i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all' articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 . -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto [...] i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all' articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ".
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';
b) la definizione del profilo personale di occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; (11) ((12)) b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23.
-------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che, ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto 17 marzo 2020, n. 18 i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all' articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 . -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto [...] i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all' articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ".
Commentari • 32
- 1. La condizionalità nelle prestazioni di sostegno del redditoMilani Roberto · https://www.lavoroediritti.com/ · 21 marzo 2016 · 19.75797
[…] L'art. 21, comma 6, del D.Lgs 150/2015 specifica inoltre che il beneficiario della NASpI deve mantenere i contatti con il responsabile delle attività come previsto dal patto di servizio personalizzato (vedi art.20, comma 2, lettera d, del D.Lgs 150/2015) e rendersi disponibile ad eventuali convocazioni da parte dei servizi competenti nei giorni feriali con un preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo le modalità concordate nel patto di servizio personalizzato. […] Vanno poi rispettate le condizioni previste dal patto descritte nell'art. 20 del D.lgs 150/2015 come riportato sopra per la NASpI. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 130
- 1. Trib. Civitavecchia, sentenza 25/02/2021, n. 145Provvedimento: […] L'interessato deve, però, rispettare i vincoli di condizionalità previsti dalla legislazione italiana, consistenti nell'obbligo di presentarsi al Centro per l'impiego per la profilazione e la sottoscrizione del patto di servizio e nella partecipazione alle iniziative proposte (artt. 20 e 21 D.Lgs. 150/2015), pena l'applicazione delle relative sanzioni […] l'eventuale verificarsi di un fatto estintivo successivo (mancato rispetto dei vincoli previsti dagli art. 20 e ss D.Lgs. 150/2015), con conseguente decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.Leggi di più...
- decadenza dalla prestazione·
- indebito previdenziale·
- ripetizione indebito·
- giurisdizione giudice del lavoro·
- art. 20 e 21 D.Lgs. 150/2015·
- spese di lite·
- illegittimità provvedimento amministrativo·
- vincoli di condizionalità·
- onere della prova