Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1932 /2024 Rg
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 24/03/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. Eugenio Caruso in sostituzione dell'avv. BASILE MARIA Parte_1
Per l'avv. AVENA GILDA. CP_1
L'avv. Caruso discute la causa riportandosi alle note autorizzate depositate dall'avv. Basile insistendo nelle conclusioni rassegnate nei relativi atti e scritti difensivi.
L'avv. Avena la causa riportandosi agli atti di causa e alle note autorizzate, richiamando le conclusioni rassegnate.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:50, assenti le parti, il giudice decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice
Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1932 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
(già n. 3521/2022 R. Lav.), vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cosenza, viale Mancini Pal. presso lo studio dell'avv. Maria Parte_2
Basile, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato a margine del ricorso per ingiunzione del 23.9.2005 e poi di mandato depositato in data 26.2.2025
- ATTORE -
E
(cf Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Gilda Avena in forza di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore
- CONVENUTO –
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Come da contestuale verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso inizialmente depositato dinanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale,
, premesso: Parte_1
- Che con ordinanza del 9.3.2009, emessa nell'ambito di procedura di pignoramento presso terzi da lui instaurata nei confronti di , Persona_1
2 il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Cosenza gli assegnava in pagamento e salva esazione le somme dovute al debitore dal terzo pignorato –
Provincia di Cosenza – nei limiti di 1/5 per quanto riguarda lo stipendio mensile e nei limiti di 1/5 per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
- Che la Provincia di Cosenza in data 20.5.2015 e a seguito del collocamento in pensione del comunicava gli atti della procedura esecutiva di cui sopra Per_1 all' di Cosenza, avvertendolo del fatto che i pagamenti futuri sarebbero stati CP_1 fatti direttamente dall' ; CP_1
- Che, tuttavia, l' alcuna somma corrispondeva all'avente diritto, sul CP_1
presupposto di non rivestire qualifica di terzo pignorato;
- Che ciò costringeva l'odierno attore alla notifica di atto di precetto in danno dell' e della Provincia di Cosenza, a cui faceva seguito pignoramento presso CP_1
terzi prima sospeso in sede di opposizione, poi annullato dal Tribunale con sentenza n. 575/2022, sul presupposto del venir meno della qualifica di debitor debitoris della Provincia a seguito del collocamento in pensione del e Per_1 dell'adempimento ai propri obblighi attraverso la trasmissione all' degli atti CP_1 dell'originario pignoramento;
- Che ricorreva, pertanto, per come evidenziato anche nella sentenza da ultimo menzionata, una responsabilità aquiliana dell' , per violazione dei generali CP_1
doveri di buona fede e correttezza;
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del comportamento dell' e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno, CP_1
nella misura di euro 14.445,13 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
Resisteva l' , deducendo l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria ed CP_1 eccependo, comunque, l'intervenuta prescrizione del relativo diritto.
La causa, previo mutamento del rito in ordinario, è stata istruita solo documentalmente.
Con ordinanza del 12.2.2025 le parti sono state invitate ad interloquire in ordine all'esistenza del mandato alle liti dichiarato dalla parte ricorrente e alle sue conseguenze in punto di procedibilità della domanda.
2. La domanda va dichiarata improcedibile.
Il difensore dell'originaria parte ricorrente (poi parte attrice) ha dichiarato, infatti, di agire in forza di “procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n. 180/2005,
3 n. 4593/2005 Rg, Tribunale di Cosenza”, ma tale documento, pur essendosene riscontrata la sussistenza nel fascicolo originariamente depositato dinanzi alla
Sezione Lavoro di questo Tribunale, appare del tutto inidoneo a giustificare la rappresentanza processuale del difensore nel presente giudizio, posto che quest'ultimo ha ad oggetto pretesa risarcitoria completamente autonoma e distinta – soggettivamente e oggettivamente - rispetto al giudizio che contrapponeva Pt_1
e , costituente solo una premessa in fatto della causa
[...] Persona_1
petendi della domanda oggi all'esame del Tribunale. Non può condividersi la tesi della nullità della procura, sostenuta da parte attrice nelle note del 26.2.2025, posto che il mandato esibito, come detto, in alcun modo può riferirsi all'oggetto del presente giudizio, in quanto limitato ad ogni fase e grado del procedimento di ingiunzione (e successiva opposizione) e all'eventuale fase esecutiva. Pacifico è,
d'altra parte, che il mandato "ad litem" attribuisca al difensore la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all'oggetto della causa, con esclusione, tuttavia, delle domande con cui si introduce una nuova e distinta controversia, eccedente l'ambito della lite originaria (Cass. 14070/2023; Cass.10168/2018; Cass. 15619/2005), come all'evidenza è nel caso di specie. Il vizio rilevato comporta l'improcedibilità della domanda, non potendosi fare applicazione dell'art. 182 cpc che, nella formulazione ratione temporis vigente rispetto alla data di deposito del ricorso (introdotta, quindi, dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009 antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022), non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (per come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 37434/2022), con conseguente impossibilità di tenere conto della produzione documentale del
26.2.2025.
3. Il rilievo officioso del vizio importante l'improcedibilità della domanda legittima l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, originariamente iscritta dinanzi alla Sezione Lavoro di questo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la domanda improcedibile;
2. Dichiara compensate le spese di lite;
1) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
4 Cosenza, 24/03/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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