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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Rigatti, Ettore Bonaccorsi e RT_1
Arturo Noviello, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Milano, via Mazzini
n. 9, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore dr.
[...]
, rappresentato e difeso dagli elettivamente avvocati Gianpiero Belligoli, Pio Maria CP_2
Germano Bonetti e Stefano Alberto Brambilla, presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Corso di Porta Vittoria 50, elettivamente domiciliato, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
pagina 1 di 22 della sentenza n. 5879/2024, pronunciata, nel procedimento rg n. 11795/2018, in data
8.6.2024 dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 10.6.2024;
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Le parti, all'esito dell'udienza del 13.5.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
In riforma integrale della sentenza di primo grado, Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento da parte dello dell'Accordo di Collaborazione Controparte_1 stipulato tra quest'ultimo e il dottor il 29 maggio 2013, e condannare la convenuta RT_1 medesima al pagamento delle somme dovute a in base all'Accordo di Collaborazione, RT_1 nella misura minima pari a € 1.012.882,00, destinati ad aumentare per effetto delle ulteriori pratiche di cui al doc. n. 77, scoperte solo successivamente per via dell'assenza di produzione da parte dello
[...]
, come indicato in narrativa, oltre agli accessori (cassa e IVA), alle spese RT_2 vive richieste, e agli interessi moratori o compensativi nella misura stabilita dalla legge 231/2002 da computarsi dalla fine del trimestre in cui è avvenuto l'incasso delle fatture su cui sono stati conteggiate le percentuali di spettanza dell'Attore, o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta.
In via istruttoria: ordinare allo , ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c., l'esibizione della Controparte_1 seguente documentazione: (i) tutte le email del dottor dall'inizio del rapporto (o per lo meno dal Pt_1
1° gennaio 2015); (ii) le lettere di incarico relative alle pratiche professionali alle quali il dottor Pt_1 ha collaborato, o che egli ha generato o delle quali egli è stato responsabile;
(iii) i modelli di voluntary disclosure iniziali e quelli integrativi, nonché le relazioni di accompagnamento firmate e acquisite dall'Agenzia delle Entrate, anche in bozza;
(iv)le carte di lavoro riferibili al dottor (anche se Pt_1 compilate da altri componenti dello ) predisposte in esecuzione delle pratiche di Controparte_1 voluntary disclosure;
(v) i relativi avvisi di parcella, le fatture e gli incassi e, in generale, la documentazione contabile inerente le pratiche di voluntary disclosure trattate;
quanto sopra in relazione alle seguenti pratiche 17481, 17735, 17447, 17734, 18483, 19062, 19076,
19153, 19158, 19160, 19162, 19169, 19181, 19183, 19186, 19194, 19217, 19229, 19230, 19239,
19241, 19242, 19281, 19294, 19297, 19298, 29299, 19336, 19347, 19348, 19350, 19351, 19352, 19353, 19356, 19357, 19358, 19361, 19366, 19367, 19368, 19422, 19425, 19431, 19432, 19435,
19437, 19458, 19464, 19472, 19478, 19479, 19480, 19499.
In caso di sentenza parziale con remissione della causa in istruttoria in primo grado, o nell'eventuale fase di appello, ammettere occorrendo i seguenti capitoli di prova testimoniale:
pagina 2 di 22 1. “Vero è che, dal novembre 2013 all'agosto 2015 lo ha affidato a Controparte_1 RT_1 l'attività di consulenza tecnica relativa alla procedura di Voluntary diclosure da prestare in favore del cliente e delle società collegate?”; CP_3
2. “Vero è che nel 2014 lo ha affidato a il compito di procedere alla Controparte_1 RT_1 riorganizzazione internazionale del gruppo e di curare i rapporti con i professionisti, CP_3 anche esteri, compreso il Trustee del predetto ”; CP_3
3. “Vero è che dal novembre 2013 all'agosto 2015 ha rivestito un ruolo per lo RT_1 [...]
, nel contesto del essendo essenziale l'apporto tecnico di per CP_1 CP_3 RT_1 la sistemazione della procedura VD e della correlata riorganizzazione?”. Si indicano come testi sui suestesi capitoli di prova l'avvocato studio Uckmar, Testimone_1 domiciliato presso lo DI Uckmar, in via Agnello 5 a Milano e il dottor , Testimone_2 professionista Delstar, domiciliato presso Avvocati d'Impresa in Via della Moscova 16 a Milano. 4. “Vero è che dal 2014 al 2015 fosse il vostro referente tecnico, per lo DI RT_1
, nell'ambito della procedura VD del gruppo ?”; CP_1 CP_3
5. “Vero è che nel 2015 sia stata la persona a cui l' aveva chiesto un contributo, RT_1 CP_4 poi apportato, per la risoluzione della sovrapposizione del controllo della GdF, della AD SpA, potenzialmente idoneo a compromettere il perfezionamento della procedura VD?”;
6. “Vero è che nel 2015 attivando il “nuovo” ravvedimento del 2015 per l'adesione al RT_1
PVC notificato a AD (specificare società o pratica) aveva compresso il costo delle sanzioni, facendo altresì accettare dall'Agenzia delle Entrate il concetto di CFC “netta”, tenuto conto della deduzione dei costi sostenuti con il ravvedimento di AD SpA?”. Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova la dottoressa , funzionario Tes_3 CP_4 domiciliata presso l'Agenzia delle Entrate, DP di Marghera, via De Marchi n.16 a Marghera (VE). 7. “Vero è che dal 2014 al 2015 incluso, ha fatto emergere quale referente tecnico per RT_1 lo DI i profili di natura ricostruttiva delle violazioni e delle sanzioni ascrivibili al gruppo CP_1
”; CP_3 8. “Vero è che lei, dal 2014 al 2015 incluso, dialogasse con , nella definizione della RT_1 fattispecie di tutto il Gruppo e anche degli eredi legittimi di per quanto concerneva lo Persona_1
? (pratica 16231 e collegate)”; Controparte_1
Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor funzionario domiciliato Tes_4 CP_4 presso l'Agenzia delle Entrate, DP di Marghera, via De Marchi n.16 a Marghera (VE). 9. “Vero è che il 13 gennaio 2015 e nel corso del 2015 Lei abbia conosciuto e talvolta frequentato RT
, nell'ambito della promozione di all'adesione alla VD, in eventi organizzati RT_1 congiuntamente a Italia Oggi e Milano Finanza?”;
10. “Vero è che lei ha conosciuto in data 13 gennaio 2015, e il 26 RT_1 CP_2 marzo 2015 a pranzo con il dottor , presso il ristorante “Terrazza” in via Palestro 2?”; Pt_1
11. “Vero è che dal 13 gennaio 2015, e poi ancora dal 17 febbraio 2015, il dottor ha RT_1 promosso, portando a compimento, l'accreditamento dello quale external service Controparte_1 RT provider (“ESP”) di ”. RT Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor , dirigente Testimone_5 domiciliato presso la UBS Life Insurance, Birmensdorferstrasse 123, Zurich, cap 8003, Svizzera.
12. “Vero è che il 17 marzo 2015 lei conobbe a Lugano durante un convegno tenuto RT_1 RT da ivi unitamente a Italia Oggi?”;
13. “Vero è che, a seguito di tale occasione, (responsabile della procedura VD in Testimone_5 RT Italia per le abbia indicato quale possibile referente dello per le RT_1 Controparte_1 RT procedure VD dei clienti ”;
14. “Vero è che in data 29 maggio 2015 lei ha presentato al Suo team Wealth management a Lugano il dottor , per lo DI , quale possibile referente per le procedure VD?”. Pt_1 CP_1
pagina 3 di 22 RT Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor dirigente (Head of Testimone_6 RT Wealth Planning Italy International), domiciliato presso la banca in Corso Pestalozzi 9, Ch-6900,
Lugano, Svizzera.
15. “Vero è che lei abbia conosciuto in occasione dei numerosi convegni organizzati RT_1 RT da ove lo stesso era relatore?”; Pt_1
16. “Vero è che, nel novembre 2015, abbia partecipato a riunioni tra professionisti RT_1 RT operanti nel settore del wealth advisory, presso la sede a Milano, essendo stato invitato da
[...]
, per fare “brainstorming” e individuare soluzioni condivise, nella consulenza agli High net wealth CP_5 individuals?”. Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor all'epoca Dirigente UBS Testimone_7 RT RT Fiduciaria Italia, oggi responsabile di filiale a Roma, domiciliato presso via Lombardia 43,
Roma.
17. “Vero è che nel 2015 fosse stato ad accreditare lo quale External RT_1 Controparte_1 RT Service Provider di perfezionandosi perciò l'on boarding?”. Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor , ex funzionario , Testimone_8 CP_5 oggi Director in domiciliato presso via Filodrammatici 5, Milano. RT_4 RT_4
18. “Vero è che la tabella di cui all'allegato 2 di cui all'accordo siglato con lo e Lei, Controparte_1 rifletteva i valori di mercato ai fini delle attività di calcolo delle VD?”;
19. “Vero è che l'onorario da Lei praticato per le operazioni di calcolo su una singola procedura VD di tipo analitico, quindi più complicata, sia stato pari a € 1250 per ogni periodo di imposta rilevante ai fini VD?”;
20. “Vero è che nel 2015 fosse il referente tecnico dello delle RT_1 Controparte_1 pratiche VD?”. Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor commercialista e provider Testimone_9
OC, domiciliato in Milano, Via S. Vittore al Teatro 3, DI CP_6
21. “Vero è che lei nel novembre 2015 abbia incontrato , nella sua funzione di RT_1 responsabile “tecnico” dello , della procedura VD concernente la Nuti S.p.A.?”; Controparte_1
22. “Vero è che nel 2015 ha gestito le problematiche tecniche della procedura VD per RT_1 lo DI , coordinando il dottor ”; CP_1 Pt_5
23. “Vero è che Lei nel 2015 ha incontrato per discutere anche solo di tematiche CP_2 tecniche e/o eventuali criticità?”. Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor commercialista di Nuti Testimone_10
S.p.A., domiciliato in via Porrettana n.363, Sasso Marconi, Bologna. 24. “Vero è che dal 2014 al 2015 il suo referente tecnico per lo fosse Controparte_1 RT_1
”;
[...] 25. “Vero è che tra il 2014 e il 2015 il dottor ha curato la riorganizzazione del gruppo Pt_1 CP_3
e in particolare di Delstar, per le questioni tecniche, concernenti Stati Uniti, Lussemburgo e
[...] Italia?”; 26. “Vero è che agli inizi del 2015, nella problematica sorta con AD S.p.A., in merito alla notifica di un PVC riguardante le royalties corrisposte da quest'ultima, il tecnico dello fosse Controparte_1
?”. RT_1 Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova l'avvocato , (professionista di un Testimone_11 socio Delstar), domiciliato presso lo DI Legale associato , Corso Garibaldi RT_6
5, Padova e il dottore commercialista domiciliato in Via Alessandro Manzoni, 23 a Testimone_12
Rovigo. 27. “Vero è che dal 2014 al 2015, sia stato referente tecnico dello , RT_1 Controparte_1 con riferimento ai profili VD della sig.ra e dei di lei figli, quali eredi legittimi di Persona_2
relativamente al gruppo del ”. Persona_1 CP_3
pagina 4 di 22 Si indica come teste sul suesteso capitolo di prova l'avvocato legale della Signora Testimone_13
domiciliato presso , Cappelli & Partners, in Piazza Persona_2 RT_7
Belgioioso 2, Milano.
28. “Vero è che nella sua permanenza occorsa nel 2015 presso lo , Controparte_1 CP_2 avesse affidato la responsabilità tecnica delle procedure VD a ?”; RT_1
29. “Vero è che nel 2015 la procedura Vd interna allo e la pratica quotidiana Controparte_1 indirizzava i professionisti dello a individuare in , il tecnico cui Controparte_1 RT_1 chiedere la risoluzione di criticità delle procedure Vd dei clienti?”;
30. “Vero è che nel 2015 lo stesso Managing Partner chiedesse nella stanza condivisa, CP_2 chiarimenti tecnici a ?”; RT_1
31. “Vero è che nel 2015, durante la sua permanenza nello DI , abbia CP_1 RT_1 assolto il ruolo di responsabile tecnico di ciascuna pratica VD?”;
32. “Diversamente, quale sarebbe stata la funzione altrimenti demandata a , per quanto RT_1 le è dato sapere?”.
Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova la dottoressa nel 2015 Testimone_14 professionista dello , oggi domiciliata presso in Via Controparte_1 Controparte_7
Vincenzo Monti, 15, Milano.
33. “Vero è che nel settembre 2015, lei e suo padre , sceglieste lo studio perché a ciò CP_8 CP_1 indotti dalla serietà professionale di ?”; RT_1
34. “Vero che prima di affidare l'incarico allo , Lei e suo padre abbiate incontrato i Controparte_1 professionisti dello ”; Controparte_9
35. “Vero è che nel 2015 il professionista dello con cui avete interagito per il Controparte_1 perfezionamento della VD fosse ?”. RT_1
Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor della Munguzzi S.n.c., Testimone_15 cliente dello , domiciliato presso la , in Via RT_8 Controparte_10
Spreafico n.10, a Monza.
36. “Vero è che nell'aprile 2015 Lei e sua madre , sceglieste lo studio Controparte_11 CP_1 perché a ciò indotti dalla serietà professionale di ?”; RT_1
37. “Vero è che prima di affidare l'incarico allo abbiate contattato dei professionisti Controparte_1 localizzati in Lugano, dai quali si recò per l'acquisizione della documentazione RT_1 rilevante ai fini VD, avendo optato per lo ?”. Controparte_1
Si indica come teste sul suesteso capitolo di prova il dottor , cliente VD dello Tes_16 [...]
, domiciliato in Milano, Via Luca Beltrami, n.2. CP_1
38. “Vero è che decise di affidare l'incarico della sua procedura VD allo studio , perché aveva CP_1 RT incontrato a Lugano in il dottor che le aveva trasmesso fiducia e serietà RT_1 professionale?”;
39. “Vero che Lei ha conosciuto e incontrato ?”; CP_2
40. “Vero è che il contributo di nel perfezionamento della sua VD ha comportato RT_1 grazie alla soluzione individuata in relazione di accompagnamento, un rilevante risparmio rispetto a quanto altrimenti dovuto?”. Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il Sig. cliente VD dello Testimone_17 [...]
, domiciliato presso la D'IA US & C. Srl, al Km 4,500 Dtrada provinciale Andria CP_1
Trani, ad Andria (BT). Cont 41. “Vero è che nel 2015, lei e sua mamma, pur introdotti da , sceglieste lo per Controparte_1 via della presenza di ?”. RT_1
Si indica come teste sul suesteso capitolo di prova la dottoressa cliente VD dello Tes_18 [...]
, domiciliata presso lo DI Esseffe, Via Matteotti, 22, Gaggiano (MI). CP_1 42. “Vero è che sia stato , in data 29 dicembre 2015, a individuare la soluzione tecnica RT_1 per cui le disponibilità finanziarie da regolarizzare fossero da ascrivere alla sua società, perciò
pagina 5 di 22 riducendo il costo della sua procedura, ribaltando la posizione originariamente a lei prospettata da
?”. CP_2
Si indica come teste sul suesteso capitolo di prova il dottor , legale rappresentante Testimone_19 della società cliente VD dello , domiciliato in via Antonio Gramsci, 61, CP_13 Controparte_1
Gaggiano (MI). 43. “Vero è che nell'agosto 2016 Lei contattò , per la pratica del suo cliente RT_1 PE
, che si era lamentato del fatto che il dottor non avesse fornito puntuale contezza
[...] CP_2 dell'evoluzione dei contraddittori con la Direzione Provinciale di Bari e delle correlate rilevanti criticità?” A teste . Testimone_20 44. “Vero è che il perimetro della VD di tracciato dal dottor avrebbe PE CP_2 comportato dei costi della procedura superiori a quelli inizialmente prospettati al cliente dallo stesso
?” CP_1
45. “Vero che il suo cliente, signor , le riferì che il dottor non gli aveva dato PE CP_2 alcuna indicazione dei rischi di natura penale che la strategia di deposito della VD, come da CP_1 determinata, avrebbe comportato?” A teste, . Testimone_20
46. “Vero è che fu a eliminare l'insidia del raddoppio dei termini di accertamento che RT_1 avrebbe altrimenti coinvolto anche l'azienda di ?”. A testi e . PE Testimone_20 Tes_3
47. “Vero è che era stato da indotto a perfezionare la VD, senza essere stato PE CP_2 informato delle ripercussioni di natura penal-tributaria sottese a tale procedura?” A teste Avv. Tes_21
.
[...] 48. “Vero è che fu a coinvolgere il Trust Forte nella procedura?” A teste Avv. CP_1 Tes_21
.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, comprensivo del giudizio di primo grado e dei giudizi del sequestro giudiziario e relativo reclamo ex art. 670, n. 2, c.p.c. (R.G. 44013/2017 e
774/2018) avanti il Tribunale di Milano, Quinta Sezione Civile, con rimborso forfettario delle spese generali, CPA, IVA e successive occorrende come per legge.
* * *
Milano, 10 marzo 2025
Avv. Diego Rigatti
Avv. Ettore Bonaccorsi Avv. Arturo Noviello
PARTE APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: In via principale: respingere le domande tutte ex adverso introdotte per le ragioni esposte in atti, poiché inammissibili, improponibili e/o comunque infondate, confermando la sentenza n. 5879/2024 emessa dal Tribunale di Milano.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA e CPA delle fasi cautelari e di entrambi i gradi di giudizio a cognizione piena. In via subordinata istruttoria: in denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dei mezzi istruttori dedotti nuovamente dall'appellante, si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'appellante, nonché della prova testimoniale sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183 – VI comma n. 2 – c.p.c. e su capitoli a prova contraria formulati nella memoria ex art. 183 – VI comma n. 3 – c.p.c. Si chiede che la Corte d'Appello adita voglia ordinare all'appellante, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di tutti gli avvisi di parcella, le fatture emesse e gli incassi e, in generale, la documentazione contabile inerente le pratiche dei clienti del dott. (scritture contabili, libro giornale o Pt_1
pagina 6 di 22 documentazione fiscale equivalente), dallo stesso gestiti dal 01.06.2013 al 27.05.2018, in prima persona o attraverso società allo stesso riconducibili. Si ribadisce l'opposizione al richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. riformulato da parte appellante, come già tempestivamente contestato nella memoria ex art. 183 – VI comma n. 2 – c.p.c., attesa la già intervenuta acquisizione dell'intero archivio informatico della convenuta. Verona – Milano, lì 13 marzo 2025
Avv. Gianpiero Belligoli
Avv. Stefano Brambilla
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il dott. , di professione dottore RT_1
commercialista, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, lo
[...]
chiedendo di accertare l'inadempimento Controparte_14
di parte convenuta al contratto concluso tra le parti in data 29.5.2013 e di condannare la stessa al pagamento, a titolo di compenso residuo per l'attività professionale svolta nel 2015, di una somma non minore di euro 1.012.882,00, oltre accessori e spese, con conferma del sequestro giudiziario già ottenuto ante causam per disporre della documentazione necessaria a determinare le proprie spettanze.
Il dott. deduceva di aver sottoscritto in data 29.5.2013 con un contratto Pt_1 Controparte_1
di collaborazione professionale e di aver svolto a favore dello DI, dalla fine del 2014 in avanti, un ruolo di primo piano nella gestione delle pratiche relative al rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero, in forza della legge n. 186/2014 -c.d. “Voluntary Disclosure”- ciò sino al recesso dal contratto operato dalla in data 2.2.2016. Controparte_1
L'attore evidenziava che il contratto concluso prevedeva una remunerazione in parte fissa e in parte variabile, dipendente quest'ultima dal verificarsi di talune condizioni, come l'aver procurato il cliente o l'incarico oppure l'aver svolto il ruolo di “Responsabile” -“R”- di una pratica.
Quanto al lavoro straordinario connesso alle pratiche di Voluntary Disclosure l'attore deduceva che la responsabilità e il ruolo di coordinamento assunti dal medesimo avevano determinato la sua nomina a “Super Responsabile” –“Super R”- di tali procedure, posizione apicale che, di fatto, lo parificava, in tale settore, al Managing Partner.
L'attore assumeva che le prestazioni dallo stesso svolte in qualità di “Responsabile” (R) e di
“Super Responsabile” (Super R) avevano determinato per lo un fatturato non Controparte_1
inferiore a cinque milioni di euro nel 2015 e 2016 e richiedeva, a titolo di compenso per le prestazioni rese nel 2015, sulla scorta delle percentuali previste contrattualmente, la metà dei profitti dello DI,
pagina 7 di 22 al netto dei costi, per un totale di euro 1.197.882, da cui dedursi l'acconto già percepito di euro
185.000, per l'anno 2015.
Proseguiva il dott. allegando di aver procurato allo DI un nuovo rilevantissimo Pt_1
Cont cliente, ossia UBS AG, oltre a , per cui rivendicava la relativa percentuale prevista contrattualmente, c.d. origination fee, pari al 10%.
Infine rappresentava che lo stesso dott. partner dello DI, aveva riconosciuto Persona_4
il debito, quanto meno nella misura di 500.000-600.000 euro, come risultava dalla registrazione di una discussione con l'attore avvenuta in data 3.12.2015.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la conferma del sequestro giudiziario disposto ante causam e, nel merito, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte dello , Controparte_1 la condanna dello stesso al pagamento dell'importo di euro 1.012.882,00, oltre accessori e spese, con richiesta, in via subordinata, di ctu contabile per determinare le spettanze dovutegli, con vittoria di spese.
Si costituiva lo contestando le avverse pretese e chiedendone l'integrale Controparte_1
rigetto. In particolare parte convenuta evidenziava che il dott. percepiva mensilmente, a titolo Pt_1
di acconto, un importo inizialmente di 4.500,00 euro mensili, che già a fine 2013 era stato portato a
10.000,00 euro, mentre il contratto, per il compenso, distingueva a seconda che, per la singola pratica, il professionista fosse inquadrato come “Responsabile” (R) o come “Collaboratore” (C), prevedendo nel primo caso dei compensi a percentuale e nel secondo un compenso orario in base alle ore lavorate, come risultanti dal gestionale utilizzato dallo studio.
RT convenuta deduceva che il ruolo di “Super Responsabile” assunto dal dott. Pt_1 nell'ambito delle pratiche di Voluntary Disclosure non influiva sul compenso spettante al medesimo secondo i meccanismi contrattuali, essendo il ruolo di “Responsabile” della singola pratica diverso da quello di “Super Responsabile”; quest'ultimo, in sostanza, era solo un responsabile della gestione professionale del team Voluntary Disclosure, ossia uno dei supporti professionali messi a disposizione del “Responsabile” della pratica. A detta di parte convenuta, la figura di riferimento, anche per la gestione delle pratiche di Voluntary Disclosure, era unicamente il dott. , a cui l'attore CP_2
doveva in ogni caso riportare.
Lo DI convenuto assumeva che il dott. era stato nominato “Responsabile” solo per Pt_1
17 pratiche e che il compenso di euro 225.000, come onorario professionale, già dal medesimo incassato nel 2015 doveva ritenersi satisfattivo, anche tenuto conto che la lavorazione di tali pratiche pagina 8 di 22 era proseguita nel 2016 e, per talune, anche nel 2017, mentre l'attore aveva, di fatto, cessato di lavorare per lo studio già a fine 2015, per cui il relativo compenso andava decurtato per l'attività non svolta nel periodo successivo. Quanto alle ulteriori pratiche nelle quali il dott. aveva assunto un Pt_1 ruolo di mero “Collaboratore” (C), incombeva allo stesso dare evidenza delle ore di attività svolte, ai fini della determinazione del compenso preteso.
Cont Lo proseguiva contestando che i clienti UBS AG e fossero stati Controparte_1 procurati dall'attore e allegava dei profili di inadempimento dello stesso, dipendenti da sue inefficienze professionali, che avevano determinato il venir meno del ruolo inizialmente affidatogli per le pratiche di Voluntary Disclosure (VD); a detta di parte convenuta, infatti, a poco più di un mese dell'avvio della procedura di “VD”, a fine giugno/inizio luglio 2015, si erano manifestate numerose criticità di natura professionale, riconducibili al dott. , che aveva palesato importanti limiti Pt_1
manageriali, gestionali, oltre che di efficienza ed efficacia del medesimo;
in particolare, risultava problematico per i vari collaboratori relazionarsi col dott. per il supporto professionale;
proprio Pt_1 tali profili critici, connessi al ruolo di coordinamento che avrebbe dovuto svolgere l'attore, avevano indotto il dott. a fine luglio 2015, a non acquisire ulteriori clienti per le pratiche di “VD”, al Per_4
fine di rispettare gli impegni già assunti, con perdita, pertanto, di opportunità di guadagno.
La convenuta deduceva, inoltre, che, contrattualmente, l'attore aveva assunto un obbligo di non concorrenza per i due anni successivi alla chiusura del rapporto, nonché quello di corrispondere una percentuale del 15% a sui suoi clienti e chiedeva al Controparte_15 giudice di ordinare a controparte l'esibizione ex art. 210 cpc della documentazione necessaria ad effettuare le relative verifiche.
Lo concludeva, dunque, chiedendo il rigetto delle domande attoree, negando Controparte_1
valenza di riconoscimento di debito alle dichiarazioni rese dal dott. nel corso della CP_2 discussione del 3.12.2014, registrata dall'attore; la cifra ivi indicata, a detta di parte convenuta, aveva valenza meramente indicativa e andava intesa come una mera previsione relativa al completamento dell'intera fase delle procedure di Voluntary Disclosure che ha impegnato lo studio professionale anche per tutto il 2016 e parte del 2017.
Il Tribunale di Milano concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'articolo
183, sesto comma, c.p.c. e, ammesse parzialmente le prove orali offerte dalle parti, assumeva alcune testimonianze.
In esito all'istruttoria faceva precisare le conclusioni, in modalità cartolare, rimettendo la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.. All'esito, si pronunciava nei seguenti termini: pagina 9 di 22 “ 1) rigetta la domanda;
2) per effetto di quanto statuito al capo 1) che precede, revoca il sequestro giudiziario autorizzato con ordinanza datata 21/12/2017 e depositata il 27/12/2017 nel procedimento iscritto al n. 44013/2017 R.G., condannando l'attore a restituire al convenuto tutto quanto acquisito in esecuzione del sequestro;
3) condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali che liquida anche per la fase cautelare in complessivi Euro 42.000,00, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile”.
Il Tribunale, in sintesi, riteneva che l'attore -sul quale gravava l'onere probatorio per il conseguimento di un compenso maggiore rispetto a quanto già incassato- in forza del contratto di collaborazione concluso con lo DI , avesse diritto al richiesto compenso a percentuale solo CP_1 per le pratiche in cui era stato formalmente nominato “Responsabile” (R) nel gestionale dello DI;
negli altri casi, quale mero “Collaboratore” (C), aveva diritto solo al compenso orario di 300 euro, restando, invece, irrilevante la nomina a “Super Responsabile” (Super R) per le pratiche di Voluntary
Disclosure. Esclusa valenza di riconoscimento di debito alle dichiarazioni rese dal titolare dello studio dott. nel corso della conversazione -registrata dall'attore- intervenuta il 3.12.2015, il primo Per_4
giudice concludeva, sulla scorta dei conteggi di parte convenuta, non contestati dall'attore, che, avendo il dott. incassato per il 2015 il compenso di 185.000,00, oltre il rimborso spese, per un totale di Pt_1 euro 228.779,56, l'accordo era stato più che rispettato. Infine, riteneva indimostrato l'assunto attoreo di aver procurato il cliente UBS AG allo DI convenuto, respingendo, pertanto, anche detta domanda.
Il dott. ha impugnato la sentenza chiedendone l'integrale riforma formulando cinque motivi Pt_1
di appello deducendo:
1) che il Tribunale di Milano ha errato a qualificare il contratto in termini di mera collaborazione;
2) che il primo giudice erroneamente ha ritenuto che l'appellante avrebbe dovuto essere nominato
“Responsabile” delle singole pratiche per beneficiare del corrispettivo variabile;
3) che la sentenza ha errato nell'indicare come unico rimedio a disposizione del dott. il Pt_1
recesso dal rapporto di collaborazione;
4) che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere le richieste probatorie dell'attore, il cui accoglimento era indispensabile per l'esatta quantificazione del credito dello stesso;
5) che il primo giudice non ha valorizzato correttamente le origination fee spettanti al dott. Pt_1
per i clienti dal medesimo procurati allo , in particolare UBS AG. Controparte_1
Si è costituito l'appellato, contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il rigetto.
pagina 10 di 22 All'esito della prima udienza del 21.1.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c, fissava, davanti a sé, l'udienza del 13.5.2025, per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 13.5.2025 e decisa nella camera di consiglio del
21.5.2025.
L'appellante con il primo motivo di gravame lamenta che il Tribunale di Milano ha qualificato il rapporto tra il dott. e lo come una mera collaborazione, intendendo così un Pt_1 Controparte_1 rapporto caratterizzato da profili di dipendenza e subordinazione dell'appellante allo DI.
Premesso che il dott. già in precedenza svolgeva l'attività professionale in modo autonomo e Pt_1
con propria struttura e rappresentava una vera e propria eccellenza nel relativo settore di riferimento,
l'appellante assume di essere stato, in realtà, un partner/socio dello , come Controparte_1
ripetutamente ammesso da -Managing Partner di detto DI- nella corrispondenza CP_2
versata in atti e come risulterebbe dallo stesso contratto firmato dalle parti.
In sostanza, secondo la prospettazione dell'appellante, l'accordo non sarebbe stato limitato ad una mera collaborazione, ma avrebbe dato avvio ad un rapporto caratterizzato da una sostanziale parità di ruoli o, comunque, certamente non di subordinazione del dott. rispetto allo . Pt_1 Controparte_1
Il motivo non può essere accolto.
In realtà il primo giudice non ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di subordinazione dell'appellante allo . Ha piuttosto, correttamente, affermato che il dott. era uno Controparte_1 Pt_1 dei collaboratori dello , il cui ruolo preminente era confermato dall'elevato compenso al CP_1
medesimo riconosciuto, di gran lunga superiore a quello attribuito a tutti gli altri.
Tale rilievo del Tribunale appare sicuramente condivisibile alla luce degli accordi scritti intervenuti tra le parti.
Il contratto sottoscritto in data 29.5.2013 è intitolato “Accordo di collaborazione professionale” e, come indicato al punto 2 di pagina 2, “regola l'attività di cooperazione professionale tra DI e
Professionista”, ove per “DI” si intende lo e per “Professionista” il dott. . Controparte_1 Pt_1
pagina 11 di 22 Per quanto non altrimenti regolato dal contratto, detto punto 2 espressamente rimanda agli artt. 2229 e ss. c.c. in materia di prestazione d'opera intellettuale (doc. 1, atto citazione ). Pt_1
Si tratta, dunque, di un contratto di collaborazione, inquadrabile nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale. Come tale, l'accordo non prevedeva né dipendenza, né subordinazione, come invece è caratteristico dei rapporti di lavoro dipendente.
Tale precisazione si rinviene, del resto, nel punto 2 del contratto, laddove, con riferimento alla
“prima fase”, quella dall' 1.6.2013 al 31.12.2013, stabiliva che il dott. avrebbe agito Pt_1
“autonomamente, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti dello DI, salvo il necessario coordinamento con l'attività e l'organizzazione dello stesso, nonché la necessità di doversi coordinare con gli altri professionisti e –più in generale- con la struttura dello DI”.
Non risulta che abbia avuto attuazione la “fase successiva”, quella post 31.12.2013, rispetto alla quale le parti così dichiaravano: “E' sin d'ora preventivabile una fase successiva dove Professionista in costanza di rapporto alla data dell' 1.1.2014 […] assumerà il ruolo di Partner, secondo le forme e le caratteristiche che saranno valutate dalle parti, anche alla luce della riforma sulle società professionali”.
Evidentemente l'associazione del dott. allo come partner/socio avrebbe Pt_1 Controparte_1
richiesto la stipulazione di apposito contratto, che non è poi intervenuta, come è chiaramente desumibile dal rinvio “alle forme e caratteristiche” che sarebbero stato “valutate dalle parti”, anche alla luce della nuova normativa relativa alle società professionali.
Anche nella mail del 10.5.2015 del dott. –citata dall'appellante a riprova della sua Persona_4
qualifica di partner dello DI- in realtà si legge che le parti, discutendo delle varie problematiche nel frattempo sorte, stavano ancora valutando le modalità di futura collaborazione dello DI col dott.
, tanto che in chiusura della mail il dott. scriveva: “Ad ogni buon conto continuerò nei Pt_1 Per_4
prossimi mesi a confrontarmi anche con te sui costi e sul futuro, indipendentemente che tu scelga un sistema di retribuzione come % degli incassi o come partecipazione agli utili, secondo la soluzione che andremo a definire a prima convenienza. Sperando poi che nei prossimi mesi di chiariscano anche tutti
i punti e tu possa essere pienamente uno dei partner di (doc. 3 atto citazione Controparte_1
). Pt_1
Ancor più chiaramente, nella registrazione in atti dell'incontro del 3.12.2015 tra il partner dello dott. e il dott. emerge che il primo, in tale sede, proponeva al secondo CP_1 Persona_4 Pt_1
l'associazione allo studio professionale nella misura del 10%. Tale circostanza, richiamata da entrambe le difese, conferma quanto sopra evidenziato, ossia che le parti non erano mai concretamente passate pagina 12 di 22 alla seconda fase contrattuale, tanto che dell'eventuale associazione del dott. allo DI Pt_1 se ne parlava nel dicembre 2015 come di un'ipotesi ancora da discutere. Per_4
Entrambe le parti, del resto, per la regolazione del compenso dovuto all'appellante richiamano l'Allegato Economico Finanziario del contratto, che, in teoria, è riferito unicamente alla prima fase dello stesso, ossia al periodo sino al 31.12.2013 (cfr let. A) “Compenso”).
Di fatto, dunque, deve ritenersi che, in difetto di conclusione di un accordo per l'associazione del dott. allo o comunque di un nuovo accordo disciplinante gli aspetti economici, Pt_1 Controparte_1 le parti abbiano prolungato, oltre l'originaria scadenza, la c.d. “prima fase” del contratto, proseguendo ad applicare le previsioni economiche previste nell' ”Allegato Economico Finanziario” anche dopo il
31.12.2013.
La situazione sopra descritta non appare smentita dal punto 8 del contratto, secondo cui “Da un punto di vista organizzativo interno il Professionista è considerato Partner, mentre all'esterno (ad es. sul biglietto da visita) nel corso della prima fase sarà riportata la sua sola qualifica professionale
“dottore commercialista”. L'espressa limitazione di tale previsione al piano “organizzativo interno” consente di riferire la precisazione ai rapporti interpersonali e alle mansioni di primo piano assunte nell'organizzazione, appunto interna, dello studio, nell'ambito dei teams di lavoro, mentre non consente di superare la necessità di un apposito momento contrattuale per l'eventuale associazione allo
. Tant'è che non è mai stata pattuita la quota per l'associazione RT_9 dell'appellante allo DI e le conseguenze economiche della stessa e le condizioni relative al compenso dell'appellante sono rimaste quelle indicate nel già citato ”Allegato Economico
Finanziario”.
Esclusa, dunque, la qualifica di “partner/socio” dello DI in capo all'appellante, deve CP_9
evidenziarsi che la collaborazione dello stesso allo DI, se non inficiava l'autonomia professionale del dott. , comportava, comunque, il dovere dello stesso di coordinarsi con gli altri professionisti Pt_1
e con la struttura dello DI, con impegno del medesimo a rispettarne le procedure gestionali e di sicurezza, come espressamente stabilito al punto 2, let. (i), pagina 2 del contratto.
Inoltre al punto 4 del contratto, relativo al compenso dovuto al dott. per l'attività prestata a Pt_1
favore dello DI, si legge:_“quando è previsto un coinvolgimento di Professionista a chiamata nelle pratiche verso i clienti”. Tale riferimento al coinvolgimento “a chiamata” implica che fosse lo
[...]
a decidere in quali pratiche coinvolgere il dott. e, di conseguenza, anche le relative CP_16 Pt_1
modalità di coinvolgimento erano rimesse ai partners dello convenuto. CP_1
pagina 13 di 22 Il punto 10 del contratto stabiliva, poi, che le Parti facevano riferimento al gestionale DI Time/
EasyLex per regolare l'attività di ciascuno sulle specifiche pratiche o sull'attività generale, con particolare evidenza delle ore lavorate e di quelle fatturate, nonché incassate.
Pur in assenza di vincolo di subordinazione, incompatibile con il rapporto di collaborazione e di prestazione d'opera intellettuale stipulato dalle parti, emergeva pertanto, da un lato, un dovere del dott.
di coordinarsi con la struttura dello DI professionale e di rispettarne le procedure, con Pt_1
richiamo specifico al programma gestionale utilizzato dallo stesso, dall'altro un coinvolgimento dell'appellante nelle pratiche verso i clienti “a chiamata” da parte dello DI e dunque secondo le indicazioni dei partners dello stesso.
Il primo motivo di appello è, dunque, infondato nella misura in cui assume una parità di ruoli tra il dott. e lo mentre l'assenza di un vincolo di subordinazione del primo al secondo Pt_1 CP_16 non è in discussione, salvo quanto sopra precisato in ordine agli obblighi incombenti all'appellante in punto coordinamento con la struttura e il gestionale dello e con riferimento al coinvolgimento “a CP_1 chiamata” del dott. nelle pratiche relative ai clienti. Pt_1
Col secondo motivo di appello la difesa del dott. censura la sentenza impugnata nella parte in Pt_1 cui afferma che lo stesso avrebbe dovuto essere nominato come “Responsabile” della singola pratica dallo per beneficiare del corrispettivo variabile. Evidenzia l'appellante che le parti Controparte_1
nulla avevano previsto circa le regole per il conferimento degli incarichi e non risulta che, in mancanza di una nomina formale, al dottor sarebbe stata preclusa la possibilità di beneficiare della Pt_1 componente variabile del proprio compenso. A giudizio dell'appellante, il dott. avrebbe avuto Pt_1
diritto a detta componente variabile per il sol fatto di avere assunto la responsabilità dei relativi incarichi e la sostanza avrebbe dovuto prevalere sulla forma: non l'investitura formale da parte del
, ma l'effettivo ruolo svolto dal dott. , dava diritto a RT_10 Controparte_1 Pt_1 quest'ultimo di conseguire la componente variabile contrattualmente prevista, secondo una interpretazione di buona fede dell'accordo.
Prosegue l'appellante censurando la sentenza del Tribunale di Milano nella parte in cui disconosce rilievo alla nomina, anche formale, del dott. come “Super Responsabile” nell'ambito delle Pt_1 pratiche di Voluntary Disclosure, posto che l'aggettivo “Super” in corrispondenza della “R” di
Responsabile rafforzerebbe il ruolo di responsabilità svolto. D'altra parte, osserva la difesa del dott.
, il dott. , Managing Partner dello DI, nel corso della discussione in data Pt_1 CP_2
3.12.2014, registrata dall'appellante, ha comunque offerto al dott. una somma compresa tra i Pt_1
pagina 14 di 22 cinquecentomila e i seicentomila euro, in aggiunta a quanto già versato in acconto, e tali somme considerevoli presuppongono il riconoscimento del compenso variabile richiesto dall'appellante.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Il contratto sottoscritto dalle parti in data 29.5.2013 rinviava all'”Allegato Economico Finanziario”, sottoscritto in pari data ed unito al contratto, il quale, con riferimento alla fase uno del contratto -
l'unica mai attuata- stabiliva per i clienti diversi da quelli personali del dott. , indicati in apposito Pt_1 elenco allegato al contratto, che quest'ultimo poteva essere, per i clienti procacciati con lo DI o dallo DI, o “Responsabile” della Pratica “R” o “Collaboratore” della pratica “C”. Nel primo caso avrebbe avuto diritto a un compenso a percentuale, mentre nel secondo a un compenso orario.
In particolare, alla lettera b) dell'Allegato Economico Finanziario si legge: “… è sin d'ora previsto che Professionista potrà essere Responsabile della Pratica (“R”) o Collaboratore della pratica (“C”).
i. Nel primo caso (R) avrà la responsabilità del coordinamento della stessa e avrà diritto alla metà del profitto generato” […] “ii. Nel secondo caso (“C”), Professionista sarà Collaboratore della pratica.
Professionista ha un ricavo standard di euro 300 all'ora, che sarà considerato come riferimento, salvo diverso specifico accordo”.
A fronte di tale chiaro disposto contrattuale, non può essere condivisa la prospettazione della difesa del dott. secondo la quale il ruolo di “Super Responsabile” svolto dal medesimo per le pratiche Pt_1
di Voluntary Disclosure comporterebbe il riconoscimento a favore dell'appellante delle percentuali di profitto indicate in contratto come spettanti al “Responsabile” (R).
In primo luogo, come sopra rilevato, il punto 4 del contratto sottoscritto tra le parti prevedeva che il coinvolgimento del dott. nelle pratiche dello DI era “a chiamata”, quindi su iniziativa dei Pt_1
partners dello . Controparte_1
Inoltre, il contratto, al punto 10, impegnava le parti a far riferimento al programma gestionale in uso nello studio per regolare l'attività di ciascuno e nel predetto gestionale era indicato, per ogni pratica, il ruolo del professionista come “Responsabile - R” o come “Collaboratore - C”.
Infine, deve evidenziarsi che, anche qualora si volesse far riferimento al ruolo concretamente assunto nella singola pratica dal dott. rispetto alla sua nomina formale e alla relativa indicazione Pt_1 nel programma gestionale dello studio, è indubitabile che la funzione di “Responsabile - R” della singola pratica era diversa dal ruolo di “Super Responsabile” del team relativo alle pratiche di
Voluntary Disclusure.
Tale conclusione è agevolmente ricavabile dall'esame della procedura interna elaborata dallo
[...]
per la gestione delle pratiche di Voluntary Disclosure (di seguito VD), a cui entrambe le parti CP_16
hanno fatto riferimento (doc. 5 primo grado, doc. 4 dott. primo grado). CP_16 Pt_1
pagina 15 di 22 Il Protocollo interno disciplinante la gestione delle pratiche di VD, infatti, distingue chiaramente il ruolo di “Responsabile R” da quello, pur di grande rilievo, assunto dal dott. nell'ambito del Pt_1
settore in esame.
Esaminando la “struttura del team” si evince che i “Responsabili - R” delle pratiche potevano essere in concreto diversi professionisti, tra cui lo stesso dott. , indicato con l'acronimo “FSQ”. Pt_1
Così si legge a pag. 3 di tale Protocollo:
Dalle previsioni in esame si ricava, pertanto, che il dott. (FSQ) era, per ogni pratica di Pt_1
Voluntary Disclosure, “Responsabile del Team”, mentre per le singole pratiche poteva essere, di volta pagina 16 di 22 in volta, nominato o meno anche “Responsabile R”, essendo prevista una pluralità di soggetti che poteva concretamente assumere il ruolo di Responsabile della pratica.
Nelle pagine successive la procedura interna di VD spiega compiutamente, fase per fase, quali erano i compiti assegnati ai “Responsabile - R” lungo l'iter di lavorazione della pratica, nonché quelli rimessi ai “Collaboratori - C”.
A prescindere dalla nomina o meno nella singola pratica come “Responsabile R”, al dott. la Pt_1
procedura interna riconnetteva altri compiti;
in particolare lo stesso aveva la Responsabilità del Team
Voluntary Disclosure e il coordinamento delle relative pratiche;
si occupava della supervisione e del controllo complessivo delle pratiche dal punto di vista professionale, curandone in particolare l'impostazione, in fase di predisposizione della prima relazione. Inoltre il passaggio da una fase alla successiva era sovente subordinato al benestare alternativo o del dott. o del partner dott. Pt_1 [...]
. CP_2
Il Protocollo interno, al punto 4, di pagina 7, per le pratiche di VD prevedeva l'assegnazione a ciascuna di un codice indicante una complessità crescente: se il codice era verde, il modulo di apertura pratica poteva essere firmato da “R”; se era giallo, occorreva, oltre alla firma di “R” anche quella del dott. oppure solo quella del dott. se il codice era rosso, erano necessarie le firme Pt_1 Persona_4
sia del dott. che del dott. . Per le pratiche con codice giallo o rosso la procedura Persona_4 Pt_1
prevedeva obbligatoriamente il supporto (diretto o indiretto) del dott. o del dott. CP_2 Pt_1
in occasione del secondo incontro col cliente.
Effettuato tale secondo incontro, era previsto che “R” raccogliesse la documentazione necessaria e procedesse ad elaborare il calcolo fiscale, le cui risultanze andavano discusse con il dott. Persona_4
o col dott. , per ottenerne l'approvazione. Dopodichè “R” doveva fissare altro incontro col Pt_1
cliente, raccoglierne la firma, redigere la bozza di relazione di accompagnamento e predisporre la documentazione necessaria per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate.
Il Protocollo VD prevedeva in vari punti l' “OK” del dott. o del dott. per il passaggio Pt_1 Per_4
alla fase successiva e prevedeva in diversi momenti delle riunioni dei “Responsabili R” delle pratiche col dott. Pt_1
Dall'esame delle regole operative dello DI relative alle pratiche di VD si ricava dunque, senz'altro, un ruolo di primo piano dell'appellante di supporto professionale ai singoli “Responsabili
R” delle pratiche, ma al contempo si evince che il ruolo dell'appellante non coincideva in tali procedure col ruolo di “Responsabile” delle singole pratiche: i compiti assegnati al dott. erano Pt_1
diversi da quelli assunti dal singolo “Responsabile” della pratica.
pagina 17 di 22 L'Allegato Economico del Contratto sottoscritto dalle parti in data 29.5.2013, come detto, determinava diversamente il compenso a seconda che nella singola pratica il dott. assumesse il Pt_1 ruolo di “Responsabile” o di “Collaboratore”, in conformità al gestionale dello DI, così impostato.
Come emerge dall'esame del Protocollo disciplinante le procedure di VD, il ruolo svolto dal dott.
nelle stesse era di “Responsabile del Team” dedicato e non di “Responsabile - R” della singola Pt_1
pratica, salvo che in uno specifico caso intervenisse anche quest'ultima nomina.
Alla pagina 2, punto (ii), della procedura interna di VD, del resto, si legge che il “Responsabile R” veniva individuato secondo la procedura ordinaria, così come i “Collaboratori C” sulla pratica. Al punto (i) è scritto che il coordinamento della pratica è affidato al dott. Pt_1
Chiarita l'evidente differenza tra il ruolo del dott. nelle procedure di VD e quello del Pt_1
“Responsabile R” della pratica e preso atto che il contratto sottoscritto tra le parti per il compenso si rifaceva alla distinzione tra “Responsabile R” e “Collaboratore C”, deve concludersi che l'appellante, per la determinazione delle proprie spettanze, non può invocare la diversa qualifica di “Super
Responsabile” e in generale il ruolo, pur importante, dal medesimo svolto nell'ambito delle procedure di VD.
Se è vero, infatti, che il ruolo del dott. era stato effettivamente centrale in tali procedure, resta Pt_1
fermo che il criterio contrattuale era ancorato a criteri diversi e che l'attività svolta dal “Responsabile
R” differiva per contenuto dal ruolo assunto dall'appellante come Responsabile del team dedicato.
Spettava, pertanto, al dott. tenere evidenza delle ore lavorate e segnalare allo DI il diritto Pt_1
ad un compenso maggiore rispetto a quello conteggiato in acconto nella misura di euro 10.000 mensili o a quello comunque già corrispostogli per l'attività professionale svolta nel 2015.
Si è visto, infatti, che, nel caso in cui non fosse nominato “Responsabile” (“R”), il compenso spettante al dott. era di 300 euro all'ora, “salvo diverso specifico accordo”, che tuttavia Pt_1
l'appellante non ha dimostrato di aver raggiunto, se non nei limiti dell'importo di euro 10.000,00 mensili, oltre al rimborso spese.
Del resto, come osservato dalla pronuncia impugnata, lo stesso dott. era perfettamente Pt_1 consapevole che la qualifica di “Super R” non aveva alcuna rilevanza ai fini della determinazione del suo compenso, ancorato invece contrattualmente alla nomina come “Responsabile” (R). Infatti,
l'appellante, nella mail inviata al dott. in data 2.5.2015, si doleva di tale aspetto così CP_1 scrivendo: “…sei R di quasi tutte le pratiche o, quanto meno, io lo sono di pochissime (anche in termini quantitativi), salvo essere stato nominato “super R” che non significa nulla”. E' evidente che la doglianza va letta in relazione al meccanismo contrattuale di determinazione del compenso.
pagina 18 di 22 Né può riconnettersi alle dichiarazioni del dott. , rese nel corso della discussione del CP_2
3.12.2015, un valore di riconoscimento di debito o comunque di elemento indiziario a favore della tesi dell'appellante. Se è vero che in tale sede il partner dello DI, incalzato da controparte, ha indicato una cifra di 500-600.000 euro per il dott. , dal tenore delle dichiarazioni non emerge che tale Pt_1
importo avrebbe dovuto aggiungersi a quanto già corrisposto all'appellante e, più in generale, come ritenuto dal primo giudice, pare che la cifra facesse riferimento al guadagno complessivo ricavabile dalle pratiche di VD in corso, che hanno impegnato parte convenuta anche per tutto il 2016 e parte del
2017; sotto tale profilo, se l'attore avesse proseguito la propria attività professionale con lo
[...]
, completando il lavoro di coordinamento delle pratiche incamerate, senz'altro avrebbe CP_1
incassato un compenso ben superiore a quello maturato sino alla fine del 2015, quando, di fatto, è cessata la sua collaborazione.
Col terzo motivo di appello il dott. contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui, a Pt_1 fronte del mancato riconoscimento degli acconti pretesi, l'unico rimedio a disposizione del medesimo era il recesso dal rapporto di collaborazione. L'appellante sostiene, invece, che, a fronte dell'inadempimento di , il dott. ben poteva pretendere la piena esecuzione degli Controparte_1 Pt_1
impegni contrattuali assunti da parte convenuta ovvero ottenere il risarcimento dei danni cagionati.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Sicuramente, in linea generale, in caso di inadempimento, la parte adempiente ha a disposizione il rimedio della condanna della controparte all'esatto adempimento, con eventuale risarcimento del danno.
Tuttavia, nel caso di specie, il primo giudice ha condivisibilmente affermato che, a fronte del tenore delle previsioni contrattuali, l'appellante non poteva pretendere di essere nominato “Responsabile” delle pratiche e che, se riteneva non adeguata la remunerazione prevista rispetto al ruolo centrale assunto per le procedure di VD -consistente peraltro in un acconto di 10.000 euro mensili oltre a possibili bonus- l'unico rimedio era cessare di collaborare con lo CP_16
D'altra parte il contratto concluso nel 2013 non contemplava un compenso specifico per il ruolo del dott. nelle procedure di VD perché la legge relativa al rientro dai capitali dall'estero era entrata Pt_1
in vigore solo a fine 2014.
Il contratto concluso, pertanto, era rimasto ancorato alla distinzione tra “Responsabile R” e
“Collaboratore C” in punto compenso, senza nulla prevedere per lo specifico ruolo assunto dal dott.
nell'ambito del team dedicato alle pratiche di Voluntary Disclosure. Pt_1
pagina 19 di 22 Le parti, senz'altro, avrebbero potuto pattuire qualcosa di specifico sul punto, ad integrazione dell'accordo del 2013, ma così non è stato.
La questione che si è posta, pertanto, non è di inadempimento degli accordi contrattuali già sottoscritti nel 2013, ma di mancata modifica degli stessi con la previsione eventuale di un compenso ad hoc per il ruolo svolto dal dott. nell'ambito delle procedure di VD. Posto che detta modifica Pt_1
degli accordi vigenti non poteva essere unilateralmente imposta dall'appellante, il primo giudice ha correttamente affermato che allo stesso, a fronte del rifiuto sul punto espresso dallo CP_16
non rimaneva che recedere dalla collaborazione professionale in essere.
D'altra parte, sempre come osservato dal Tribunale, l'acconto di 10.000 euro mensili riconosciuto al dott. già dalla fine del 2013 non poteva dirsi irrisorio e tale da svilire la sua elevata Pt_1 professionalità; tra l'altro il contratto prevedeva anche la possibilità di bonus annuali.
L'appellante col quarto motivo di impugnazione deduce che il primo giudice ha errato nel non accogliere le istanze di esibizione proposte in primo grado, posto che la documentazione richiesta è indispensabile per quantificare con esattezza il suo credito risalendo ai compensi incassati dallo
[...]
sulle pratiche indicate dall'attore. In particolare il dott. ha chiesto l'esibizione delle sue CP_1 Pt_1
mails quanto meno dall' 1.1.2015, delle lettere di incarico delle pratiche a cui ha collaborato, dei modelli di voluntary disclosure, delle relazioni di accompagnamento inviate all'agenzia delle Entrate, delle carte di lavoro relative alle pratiche di VD, dei relativi avvisi di parcella, fatture, incassi e in genere la documentazione contabile inerente le pratiche di voluntary disclosure trattate in relazione alle pratiche elencate in atto di appello (atto di appello p. 22).
Il motivo non merita accoglimento. La richiesta istruttoria è correlata, infatti, al calcolo del compenso a percentuale del dott. , mentre, come detto, lo stesso è risultato “Responsabile” (R) di Pt_1
sole 17 pratiche, mentre per le altre, come “Collaboratore” (C) avrebbe dovuto tenere evidenza delle ore lavorate, per l'applicazione del compenso contrattualmente previsto.
Col quinto motivo di appello il dott. lamenta che il primo giudice non ha correttamente Pt_1
valorizzato le origination fee al medesimo spettanti, a termine di contratto, pari al 10%, per i nuovi clienti procurati allo , tra cui UBS AG. In particolare il Tribunale non avrebbe tenuto Controparte_1
conto delle emails intercorse tra il dott. , e , di cui al doc. 74 di Tes_5 CP_2 RT_1
RT parte attrice, da cui emergeva chiaramente come il rapporto tra e lo fosse stato Controparte_1 generato dall'appellante. Precisava, infatti, quest'ultimo che non conosceva il dott. CP_2
pagina 20 di 22 Valiante, che invece il dott. aveva in più occasioni incontrato in vari convegni sulla Voluntary Pt_1
Disclosure. L'appellante chiede, pertanto, che gli sia riconosciuta la origination fee anche in relazione al cliente UBS AG.
Il motivo è infondato.
Gli elementi offerti dall'appellante non consentono di ritenere provato, a fronte della tempestiva contestazione di controparte, che il cliente UBS Svizzera sia stato procurato dal dott. . Pt_1
Dallo scambio di mails prodotto dall'appellante sub doc. 74 emerge che, sin da subito, la corrispondenza è intercorsa tra il dott. dello e UBS Svizzera,; si tratta di una Per_4 CP_16
serie di mails che vanno dal 16.2.2015 al 2.4.2015 e nessuna risulta spedita o inviata al dott. se Pt_1
non per conoscenza (“Cc”). Quest'ultimo viene, invece, indicato nella mail del 16.2.2015 in cui
[...]
RT
di parla di un primo incontro con il dott. , tenutosi tuttavia presso gli uffici Testimone_5 Pt_1
di Milano dello per cui la circostanza non è dirimente sulla genesi del contatto con CP_16
UBS Svizzera.
Il dott. invece compare come mittente e destinatario nelle mails prodotte dall'appellante sub Pt_1
doc. 76, che tuttavia sono relative al periodo successivo dal 30.4.2015 al 19.11.2015, quando il cliente
UBS Svizzera era già stato acquisito.
Sul punto deve, inoltre, osservarsi che, nonostante la copiosa documentazione acquisita ante causam grazie al sequestro giudiziario ottenuto, l'appellante non ha analiticamente dedotto come si determinerebbe il suo credito connesso all'origination fee relativo al cliente UBS AG, come era invece suo onere.
SPESE DI LITE
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riferimento al valore indeterminabile della causa, dichiarato ai fini del contributo unificato, in rapporto ai valori medi previsti in relazione alla media complessità del procedimento, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
pagina 21 di 22
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano n. 5879/2024, emessa l'8.6.2024, pubblicata in data 10.6.2024 - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in complessivi € 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per fase di studio, euro
1.665,00 per fase introduttiva ed euro 4.287,00 per fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1, co 17, D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Cesira D'Anella
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Rigatti, Ettore Bonaccorsi e RT_1
Arturo Noviello, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Milano, via Mazzini
n. 9, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore dr.
[...]
, rappresentato e difeso dagli elettivamente avvocati Gianpiero Belligoli, Pio Maria CP_2
Germano Bonetti e Stefano Alberto Brambilla, presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Corso di Porta Vittoria 50, elettivamente domiciliato, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
pagina 1 di 22 della sentenza n. 5879/2024, pronunciata, nel procedimento rg n. 11795/2018, in data
8.6.2024 dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 10.6.2024;
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Le parti, all'esito dell'udienza del 13.5.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
In riforma integrale della sentenza di primo grado, Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento da parte dello dell'Accordo di Collaborazione Controparte_1 stipulato tra quest'ultimo e il dottor il 29 maggio 2013, e condannare la convenuta RT_1 medesima al pagamento delle somme dovute a in base all'Accordo di Collaborazione, RT_1 nella misura minima pari a € 1.012.882,00, destinati ad aumentare per effetto delle ulteriori pratiche di cui al doc. n. 77, scoperte solo successivamente per via dell'assenza di produzione da parte dello
[...]
, come indicato in narrativa, oltre agli accessori (cassa e IVA), alle spese RT_2 vive richieste, e agli interessi moratori o compensativi nella misura stabilita dalla legge 231/2002 da computarsi dalla fine del trimestre in cui è avvenuto l'incasso delle fatture su cui sono stati conteggiate le percentuali di spettanza dell'Attore, o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta.
In via istruttoria: ordinare allo , ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c., l'esibizione della Controparte_1 seguente documentazione: (i) tutte le email del dottor dall'inizio del rapporto (o per lo meno dal Pt_1
1° gennaio 2015); (ii) le lettere di incarico relative alle pratiche professionali alle quali il dottor Pt_1 ha collaborato, o che egli ha generato o delle quali egli è stato responsabile;
(iii) i modelli di voluntary disclosure iniziali e quelli integrativi, nonché le relazioni di accompagnamento firmate e acquisite dall'Agenzia delle Entrate, anche in bozza;
(iv)le carte di lavoro riferibili al dottor (anche se Pt_1 compilate da altri componenti dello ) predisposte in esecuzione delle pratiche di Controparte_1 voluntary disclosure;
(v) i relativi avvisi di parcella, le fatture e gli incassi e, in generale, la documentazione contabile inerente le pratiche di voluntary disclosure trattate;
quanto sopra in relazione alle seguenti pratiche 17481, 17735, 17447, 17734, 18483, 19062, 19076,
19153, 19158, 19160, 19162, 19169, 19181, 19183, 19186, 19194, 19217, 19229, 19230, 19239,
19241, 19242, 19281, 19294, 19297, 19298, 29299, 19336, 19347, 19348, 19350, 19351, 19352, 19353, 19356, 19357, 19358, 19361, 19366, 19367, 19368, 19422, 19425, 19431, 19432, 19435,
19437, 19458, 19464, 19472, 19478, 19479, 19480, 19499.
In caso di sentenza parziale con remissione della causa in istruttoria in primo grado, o nell'eventuale fase di appello, ammettere occorrendo i seguenti capitoli di prova testimoniale:
pagina 2 di 22 1. “Vero è che, dal novembre 2013 all'agosto 2015 lo ha affidato a Controparte_1 RT_1 l'attività di consulenza tecnica relativa alla procedura di Voluntary diclosure da prestare in favore del cliente e delle società collegate?”; CP_3
2. “Vero è che nel 2014 lo ha affidato a il compito di procedere alla Controparte_1 RT_1 riorganizzazione internazionale del gruppo e di curare i rapporti con i professionisti, CP_3 anche esteri, compreso il Trustee del predetto ”; CP_3
3. “Vero è che dal novembre 2013 all'agosto 2015 ha rivestito un ruolo per lo RT_1 [...]
, nel contesto del essendo essenziale l'apporto tecnico di per CP_1 CP_3 RT_1 la sistemazione della procedura VD e della correlata riorganizzazione?”. Si indicano come testi sui suestesi capitoli di prova l'avvocato studio Uckmar, Testimone_1 domiciliato presso lo DI Uckmar, in via Agnello 5 a Milano e il dottor , Testimone_2 professionista Delstar, domiciliato presso Avvocati d'Impresa in Via della Moscova 16 a Milano. 4. “Vero è che dal 2014 al 2015 fosse il vostro referente tecnico, per lo DI RT_1
, nell'ambito della procedura VD del gruppo ?”; CP_1 CP_3
5. “Vero è che nel 2015 sia stata la persona a cui l' aveva chiesto un contributo, RT_1 CP_4 poi apportato, per la risoluzione della sovrapposizione del controllo della GdF, della AD SpA, potenzialmente idoneo a compromettere il perfezionamento della procedura VD?”;
6. “Vero è che nel 2015 attivando il “nuovo” ravvedimento del 2015 per l'adesione al RT_1
PVC notificato a AD (specificare società o pratica) aveva compresso il costo delle sanzioni, facendo altresì accettare dall'Agenzia delle Entrate il concetto di CFC “netta”, tenuto conto della deduzione dei costi sostenuti con il ravvedimento di AD SpA?”. Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova la dottoressa , funzionario Tes_3 CP_4 domiciliata presso l'Agenzia delle Entrate, DP di Marghera, via De Marchi n.16 a Marghera (VE). 7. “Vero è che dal 2014 al 2015 incluso, ha fatto emergere quale referente tecnico per RT_1 lo DI i profili di natura ricostruttiva delle violazioni e delle sanzioni ascrivibili al gruppo CP_1
”; CP_3 8. “Vero è che lei, dal 2014 al 2015 incluso, dialogasse con , nella definizione della RT_1 fattispecie di tutto il Gruppo e anche degli eredi legittimi di per quanto concerneva lo Persona_1
? (pratica 16231 e collegate)”; Controparte_1
Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor funzionario domiciliato Tes_4 CP_4 presso l'Agenzia delle Entrate, DP di Marghera, via De Marchi n.16 a Marghera (VE). 9. “Vero è che il 13 gennaio 2015 e nel corso del 2015 Lei abbia conosciuto e talvolta frequentato RT
, nell'ambito della promozione di all'adesione alla VD, in eventi organizzati RT_1 congiuntamente a Italia Oggi e Milano Finanza?”;
10. “Vero è che lei ha conosciuto in data 13 gennaio 2015, e il 26 RT_1 CP_2 marzo 2015 a pranzo con il dottor , presso il ristorante “Terrazza” in via Palestro 2?”; Pt_1
11. “Vero è che dal 13 gennaio 2015, e poi ancora dal 17 febbraio 2015, il dottor ha RT_1 promosso, portando a compimento, l'accreditamento dello quale external service Controparte_1 RT provider (“ESP”) di ”. RT Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor , dirigente Testimone_5 domiciliato presso la UBS Life Insurance, Birmensdorferstrasse 123, Zurich, cap 8003, Svizzera.
12. “Vero è che il 17 marzo 2015 lei conobbe a Lugano durante un convegno tenuto RT_1 RT da ivi unitamente a Italia Oggi?”;
13. “Vero è che, a seguito di tale occasione, (responsabile della procedura VD in Testimone_5 RT Italia per le abbia indicato quale possibile referente dello per le RT_1 Controparte_1 RT procedure VD dei clienti ”;
14. “Vero è che in data 29 maggio 2015 lei ha presentato al Suo team Wealth management a Lugano il dottor , per lo DI , quale possibile referente per le procedure VD?”. Pt_1 CP_1
pagina 3 di 22 RT Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor dirigente (Head of Testimone_6 RT Wealth Planning Italy International), domiciliato presso la banca in Corso Pestalozzi 9, Ch-6900,
Lugano, Svizzera.
15. “Vero è che lei abbia conosciuto in occasione dei numerosi convegni organizzati RT_1 RT da ove lo stesso era relatore?”; Pt_1
16. “Vero è che, nel novembre 2015, abbia partecipato a riunioni tra professionisti RT_1 RT operanti nel settore del wealth advisory, presso la sede a Milano, essendo stato invitato da
[...]
, per fare “brainstorming” e individuare soluzioni condivise, nella consulenza agli High net wealth CP_5 individuals?”. Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor all'epoca Dirigente UBS Testimone_7 RT RT Fiduciaria Italia, oggi responsabile di filiale a Roma, domiciliato presso via Lombardia 43,
Roma.
17. “Vero è che nel 2015 fosse stato ad accreditare lo quale External RT_1 Controparte_1 RT Service Provider di perfezionandosi perciò l'on boarding?”. Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor , ex funzionario , Testimone_8 CP_5 oggi Director in domiciliato presso via Filodrammatici 5, Milano. RT_4 RT_4
18. “Vero è che la tabella di cui all'allegato 2 di cui all'accordo siglato con lo e Lei, Controparte_1 rifletteva i valori di mercato ai fini delle attività di calcolo delle VD?”;
19. “Vero è che l'onorario da Lei praticato per le operazioni di calcolo su una singola procedura VD di tipo analitico, quindi più complicata, sia stato pari a € 1250 per ogni periodo di imposta rilevante ai fini VD?”;
20. “Vero è che nel 2015 fosse il referente tecnico dello delle RT_1 Controparte_1 pratiche VD?”. Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor commercialista e provider Testimone_9
OC, domiciliato in Milano, Via S. Vittore al Teatro 3, DI CP_6
21. “Vero è che lei nel novembre 2015 abbia incontrato , nella sua funzione di RT_1 responsabile “tecnico” dello , della procedura VD concernente la Nuti S.p.A.?”; Controparte_1
22. “Vero è che nel 2015 ha gestito le problematiche tecniche della procedura VD per RT_1 lo DI , coordinando il dottor ”; CP_1 Pt_5
23. “Vero è che Lei nel 2015 ha incontrato per discutere anche solo di tematiche CP_2 tecniche e/o eventuali criticità?”. Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor commercialista di Nuti Testimone_10
S.p.A., domiciliato in via Porrettana n.363, Sasso Marconi, Bologna. 24. “Vero è che dal 2014 al 2015 il suo referente tecnico per lo fosse Controparte_1 RT_1
”;
[...] 25. “Vero è che tra il 2014 e il 2015 il dottor ha curato la riorganizzazione del gruppo Pt_1 CP_3
e in particolare di Delstar, per le questioni tecniche, concernenti Stati Uniti, Lussemburgo e
[...] Italia?”; 26. “Vero è che agli inizi del 2015, nella problematica sorta con AD S.p.A., in merito alla notifica di un PVC riguardante le royalties corrisposte da quest'ultima, il tecnico dello fosse Controparte_1
?”. RT_1 Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova l'avvocato , (professionista di un Testimone_11 socio Delstar), domiciliato presso lo DI Legale associato , Corso Garibaldi RT_6
5, Padova e il dottore commercialista domiciliato in Via Alessandro Manzoni, 23 a Testimone_12
Rovigo. 27. “Vero è che dal 2014 al 2015, sia stato referente tecnico dello , RT_1 Controparte_1 con riferimento ai profili VD della sig.ra e dei di lei figli, quali eredi legittimi di Persona_2
relativamente al gruppo del ”. Persona_1 CP_3
pagina 4 di 22 Si indica come teste sul suesteso capitolo di prova l'avvocato legale della Signora Testimone_13
domiciliato presso , Cappelli & Partners, in Piazza Persona_2 RT_7
Belgioioso 2, Milano.
28. “Vero è che nella sua permanenza occorsa nel 2015 presso lo , Controparte_1 CP_2 avesse affidato la responsabilità tecnica delle procedure VD a ?”; RT_1
29. “Vero è che nel 2015 la procedura Vd interna allo e la pratica quotidiana Controparte_1 indirizzava i professionisti dello a individuare in , il tecnico cui Controparte_1 RT_1 chiedere la risoluzione di criticità delle procedure Vd dei clienti?”;
30. “Vero è che nel 2015 lo stesso Managing Partner chiedesse nella stanza condivisa, CP_2 chiarimenti tecnici a ?”; RT_1
31. “Vero è che nel 2015, durante la sua permanenza nello DI , abbia CP_1 RT_1 assolto il ruolo di responsabile tecnico di ciascuna pratica VD?”;
32. “Diversamente, quale sarebbe stata la funzione altrimenti demandata a , per quanto RT_1 le è dato sapere?”.
Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova la dottoressa nel 2015 Testimone_14 professionista dello , oggi domiciliata presso in Via Controparte_1 Controparte_7
Vincenzo Monti, 15, Milano.
33. “Vero è che nel settembre 2015, lei e suo padre , sceglieste lo studio perché a ciò CP_8 CP_1 indotti dalla serietà professionale di ?”; RT_1
34. “Vero che prima di affidare l'incarico allo , Lei e suo padre abbiate incontrato i Controparte_1 professionisti dello ”; Controparte_9
35. “Vero è che nel 2015 il professionista dello con cui avete interagito per il Controparte_1 perfezionamento della VD fosse ?”. RT_1
Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il dottor della Munguzzi S.n.c., Testimone_15 cliente dello , domiciliato presso la , in Via RT_8 Controparte_10
Spreafico n.10, a Monza.
36. “Vero è che nell'aprile 2015 Lei e sua madre , sceglieste lo studio Controparte_11 CP_1 perché a ciò indotti dalla serietà professionale di ?”; RT_1
37. “Vero è che prima di affidare l'incarico allo abbiate contattato dei professionisti Controparte_1 localizzati in Lugano, dai quali si recò per l'acquisizione della documentazione RT_1 rilevante ai fini VD, avendo optato per lo ?”. Controparte_1
Si indica come teste sul suesteso capitolo di prova il dottor , cliente VD dello Tes_16 [...]
, domiciliato in Milano, Via Luca Beltrami, n.2. CP_1
38. “Vero è che decise di affidare l'incarico della sua procedura VD allo studio , perché aveva CP_1 RT incontrato a Lugano in il dottor che le aveva trasmesso fiducia e serietà RT_1 professionale?”;
39. “Vero che Lei ha conosciuto e incontrato ?”; CP_2
40. “Vero è che il contributo di nel perfezionamento della sua VD ha comportato RT_1 grazie alla soluzione individuata in relazione di accompagnamento, un rilevante risparmio rispetto a quanto altrimenti dovuto?”. Si indica come teste sui suestesi capitoli di prova il Sig. cliente VD dello Testimone_17 [...]
, domiciliato presso la D'IA US & C. Srl, al Km 4,500 Dtrada provinciale Andria CP_1
Trani, ad Andria (BT). Cont 41. “Vero è che nel 2015, lei e sua mamma, pur introdotti da , sceglieste lo per Controparte_1 via della presenza di ?”. RT_1
Si indica come teste sul suesteso capitolo di prova la dottoressa cliente VD dello Tes_18 [...]
, domiciliata presso lo DI Esseffe, Via Matteotti, 22, Gaggiano (MI). CP_1 42. “Vero è che sia stato , in data 29 dicembre 2015, a individuare la soluzione tecnica RT_1 per cui le disponibilità finanziarie da regolarizzare fossero da ascrivere alla sua società, perciò
pagina 5 di 22 riducendo il costo della sua procedura, ribaltando la posizione originariamente a lei prospettata da
?”. CP_2
Si indica come teste sul suesteso capitolo di prova il dottor , legale rappresentante Testimone_19 della società cliente VD dello , domiciliato in via Antonio Gramsci, 61, CP_13 Controparte_1
Gaggiano (MI). 43. “Vero è che nell'agosto 2016 Lei contattò , per la pratica del suo cliente RT_1 PE
, che si era lamentato del fatto che il dottor non avesse fornito puntuale contezza
[...] CP_2 dell'evoluzione dei contraddittori con la Direzione Provinciale di Bari e delle correlate rilevanti criticità?” A teste . Testimone_20 44. “Vero è che il perimetro della VD di tracciato dal dottor avrebbe PE CP_2 comportato dei costi della procedura superiori a quelli inizialmente prospettati al cliente dallo stesso
?” CP_1
45. “Vero che il suo cliente, signor , le riferì che il dottor non gli aveva dato PE CP_2 alcuna indicazione dei rischi di natura penale che la strategia di deposito della VD, come da CP_1 determinata, avrebbe comportato?” A teste, . Testimone_20
46. “Vero è che fu a eliminare l'insidia del raddoppio dei termini di accertamento che RT_1 avrebbe altrimenti coinvolto anche l'azienda di ?”. A testi e . PE Testimone_20 Tes_3
47. “Vero è che era stato da indotto a perfezionare la VD, senza essere stato PE CP_2 informato delle ripercussioni di natura penal-tributaria sottese a tale procedura?” A teste Avv. Tes_21
.
[...] 48. “Vero è che fu a coinvolgere il Trust Forte nella procedura?” A teste Avv. CP_1 Tes_21
.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, comprensivo del giudizio di primo grado e dei giudizi del sequestro giudiziario e relativo reclamo ex art. 670, n. 2, c.p.c. (R.G. 44013/2017 e
774/2018) avanti il Tribunale di Milano, Quinta Sezione Civile, con rimborso forfettario delle spese generali, CPA, IVA e successive occorrende come per legge.
* * *
Milano, 10 marzo 2025
Avv. Diego Rigatti
Avv. Ettore Bonaccorsi Avv. Arturo Noviello
PARTE APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: In via principale: respingere le domande tutte ex adverso introdotte per le ragioni esposte in atti, poiché inammissibili, improponibili e/o comunque infondate, confermando la sentenza n. 5879/2024 emessa dal Tribunale di Milano.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA e CPA delle fasi cautelari e di entrambi i gradi di giudizio a cognizione piena. In via subordinata istruttoria: in denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dei mezzi istruttori dedotti nuovamente dall'appellante, si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'appellante, nonché della prova testimoniale sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183 – VI comma n. 2 – c.p.c. e su capitoli a prova contraria formulati nella memoria ex art. 183 – VI comma n. 3 – c.p.c. Si chiede che la Corte d'Appello adita voglia ordinare all'appellante, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di tutti gli avvisi di parcella, le fatture emesse e gli incassi e, in generale, la documentazione contabile inerente le pratiche dei clienti del dott. (scritture contabili, libro giornale o Pt_1
pagina 6 di 22 documentazione fiscale equivalente), dallo stesso gestiti dal 01.06.2013 al 27.05.2018, in prima persona o attraverso società allo stesso riconducibili. Si ribadisce l'opposizione al richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. riformulato da parte appellante, come già tempestivamente contestato nella memoria ex art. 183 – VI comma n. 2 – c.p.c., attesa la già intervenuta acquisizione dell'intero archivio informatico della convenuta. Verona – Milano, lì 13 marzo 2025
Avv. Gianpiero Belligoli
Avv. Stefano Brambilla
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il dott. , di professione dottore RT_1
commercialista, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, lo
[...]
chiedendo di accertare l'inadempimento Controparte_14
di parte convenuta al contratto concluso tra le parti in data 29.5.2013 e di condannare la stessa al pagamento, a titolo di compenso residuo per l'attività professionale svolta nel 2015, di una somma non minore di euro 1.012.882,00, oltre accessori e spese, con conferma del sequestro giudiziario già ottenuto ante causam per disporre della documentazione necessaria a determinare le proprie spettanze.
Il dott. deduceva di aver sottoscritto in data 29.5.2013 con un contratto Pt_1 Controparte_1
di collaborazione professionale e di aver svolto a favore dello DI, dalla fine del 2014 in avanti, un ruolo di primo piano nella gestione delle pratiche relative al rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero, in forza della legge n. 186/2014 -c.d. “Voluntary Disclosure”- ciò sino al recesso dal contratto operato dalla in data 2.2.2016. Controparte_1
L'attore evidenziava che il contratto concluso prevedeva una remunerazione in parte fissa e in parte variabile, dipendente quest'ultima dal verificarsi di talune condizioni, come l'aver procurato il cliente o l'incarico oppure l'aver svolto il ruolo di “Responsabile” -“R”- di una pratica.
Quanto al lavoro straordinario connesso alle pratiche di Voluntary Disclosure l'attore deduceva che la responsabilità e il ruolo di coordinamento assunti dal medesimo avevano determinato la sua nomina a “Super Responsabile” –“Super R”- di tali procedure, posizione apicale che, di fatto, lo parificava, in tale settore, al Managing Partner.
L'attore assumeva che le prestazioni dallo stesso svolte in qualità di “Responsabile” (R) e di
“Super Responsabile” (Super R) avevano determinato per lo un fatturato non Controparte_1
inferiore a cinque milioni di euro nel 2015 e 2016 e richiedeva, a titolo di compenso per le prestazioni rese nel 2015, sulla scorta delle percentuali previste contrattualmente, la metà dei profitti dello DI,
pagina 7 di 22 al netto dei costi, per un totale di euro 1.197.882, da cui dedursi l'acconto già percepito di euro
185.000, per l'anno 2015.
Proseguiva il dott. allegando di aver procurato allo DI un nuovo rilevantissimo Pt_1
Cont cliente, ossia UBS AG, oltre a , per cui rivendicava la relativa percentuale prevista contrattualmente, c.d. origination fee, pari al 10%.
Infine rappresentava che lo stesso dott. partner dello DI, aveva riconosciuto Persona_4
il debito, quanto meno nella misura di 500.000-600.000 euro, come risultava dalla registrazione di una discussione con l'attore avvenuta in data 3.12.2015.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la conferma del sequestro giudiziario disposto ante causam e, nel merito, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte dello , Controparte_1 la condanna dello stesso al pagamento dell'importo di euro 1.012.882,00, oltre accessori e spese, con richiesta, in via subordinata, di ctu contabile per determinare le spettanze dovutegli, con vittoria di spese.
Si costituiva lo contestando le avverse pretese e chiedendone l'integrale Controparte_1
rigetto. In particolare parte convenuta evidenziava che il dott. percepiva mensilmente, a titolo Pt_1
di acconto, un importo inizialmente di 4.500,00 euro mensili, che già a fine 2013 era stato portato a
10.000,00 euro, mentre il contratto, per il compenso, distingueva a seconda che, per la singola pratica, il professionista fosse inquadrato come “Responsabile” (R) o come “Collaboratore” (C), prevedendo nel primo caso dei compensi a percentuale e nel secondo un compenso orario in base alle ore lavorate, come risultanti dal gestionale utilizzato dallo studio.
RT convenuta deduceva che il ruolo di “Super Responsabile” assunto dal dott. Pt_1 nell'ambito delle pratiche di Voluntary Disclosure non influiva sul compenso spettante al medesimo secondo i meccanismi contrattuali, essendo il ruolo di “Responsabile” della singola pratica diverso da quello di “Super Responsabile”; quest'ultimo, in sostanza, era solo un responsabile della gestione professionale del team Voluntary Disclosure, ossia uno dei supporti professionali messi a disposizione del “Responsabile” della pratica. A detta di parte convenuta, la figura di riferimento, anche per la gestione delle pratiche di Voluntary Disclosure, era unicamente il dott. , a cui l'attore CP_2
doveva in ogni caso riportare.
Lo DI convenuto assumeva che il dott. era stato nominato “Responsabile” solo per Pt_1
17 pratiche e che il compenso di euro 225.000, come onorario professionale, già dal medesimo incassato nel 2015 doveva ritenersi satisfattivo, anche tenuto conto che la lavorazione di tali pratiche pagina 8 di 22 era proseguita nel 2016 e, per talune, anche nel 2017, mentre l'attore aveva, di fatto, cessato di lavorare per lo studio già a fine 2015, per cui il relativo compenso andava decurtato per l'attività non svolta nel periodo successivo. Quanto alle ulteriori pratiche nelle quali il dott. aveva assunto un Pt_1 ruolo di mero “Collaboratore” (C), incombeva allo stesso dare evidenza delle ore di attività svolte, ai fini della determinazione del compenso preteso.
Cont Lo proseguiva contestando che i clienti UBS AG e fossero stati Controparte_1 procurati dall'attore e allegava dei profili di inadempimento dello stesso, dipendenti da sue inefficienze professionali, che avevano determinato il venir meno del ruolo inizialmente affidatogli per le pratiche di Voluntary Disclosure (VD); a detta di parte convenuta, infatti, a poco più di un mese dell'avvio della procedura di “VD”, a fine giugno/inizio luglio 2015, si erano manifestate numerose criticità di natura professionale, riconducibili al dott. , che aveva palesato importanti limiti Pt_1
manageriali, gestionali, oltre che di efficienza ed efficacia del medesimo;
in particolare, risultava problematico per i vari collaboratori relazionarsi col dott. per il supporto professionale;
proprio Pt_1 tali profili critici, connessi al ruolo di coordinamento che avrebbe dovuto svolgere l'attore, avevano indotto il dott. a fine luglio 2015, a non acquisire ulteriori clienti per le pratiche di “VD”, al Per_4
fine di rispettare gli impegni già assunti, con perdita, pertanto, di opportunità di guadagno.
La convenuta deduceva, inoltre, che, contrattualmente, l'attore aveva assunto un obbligo di non concorrenza per i due anni successivi alla chiusura del rapporto, nonché quello di corrispondere una percentuale del 15% a sui suoi clienti e chiedeva al Controparte_15 giudice di ordinare a controparte l'esibizione ex art. 210 cpc della documentazione necessaria ad effettuare le relative verifiche.
Lo concludeva, dunque, chiedendo il rigetto delle domande attoree, negando Controparte_1
valenza di riconoscimento di debito alle dichiarazioni rese dal dott. nel corso della CP_2 discussione del 3.12.2014, registrata dall'attore; la cifra ivi indicata, a detta di parte convenuta, aveva valenza meramente indicativa e andava intesa come una mera previsione relativa al completamento dell'intera fase delle procedure di Voluntary Disclosure che ha impegnato lo studio professionale anche per tutto il 2016 e parte del 2017.
Il Tribunale di Milano concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'articolo
183, sesto comma, c.p.c. e, ammesse parzialmente le prove orali offerte dalle parti, assumeva alcune testimonianze.
In esito all'istruttoria faceva precisare le conclusioni, in modalità cartolare, rimettendo la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.. All'esito, si pronunciava nei seguenti termini: pagina 9 di 22 “ 1) rigetta la domanda;
2) per effetto di quanto statuito al capo 1) che precede, revoca il sequestro giudiziario autorizzato con ordinanza datata 21/12/2017 e depositata il 27/12/2017 nel procedimento iscritto al n. 44013/2017 R.G., condannando l'attore a restituire al convenuto tutto quanto acquisito in esecuzione del sequestro;
3) condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali che liquida anche per la fase cautelare in complessivi Euro 42.000,00, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile”.
Il Tribunale, in sintesi, riteneva che l'attore -sul quale gravava l'onere probatorio per il conseguimento di un compenso maggiore rispetto a quanto già incassato- in forza del contratto di collaborazione concluso con lo DI , avesse diritto al richiesto compenso a percentuale solo CP_1 per le pratiche in cui era stato formalmente nominato “Responsabile” (R) nel gestionale dello DI;
negli altri casi, quale mero “Collaboratore” (C), aveva diritto solo al compenso orario di 300 euro, restando, invece, irrilevante la nomina a “Super Responsabile” (Super R) per le pratiche di Voluntary
Disclosure. Esclusa valenza di riconoscimento di debito alle dichiarazioni rese dal titolare dello studio dott. nel corso della conversazione -registrata dall'attore- intervenuta il 3.12.2015, il primo Per_4
giudice concludeva, sulla scorta dei conteggi di parte convenuta, non contestati dall'attore, che, avendo il dott. incassato per il 2015 il compenso di 185.000,00, oltre il rimborso spese, per un totale di Pt_1 euro 228.779,56, l'accordo era stato più che rispettato. Infine, riteneva indimostrato l'assunto attoreo di aver procurato il cliente UBS AG allo DI convenuto, respingendo, pertanto, anche detta domanda.
Il dott. ha impugnato la sentenza chiedendone l'integrale riforma formulando cinque motivi Pt_1
di appello deducendo:
1) che il Tribunale di Milano ha errato a qualificare il contratto in termini di mera collaborazione;
2) che il primo giudice erroneamente ha ritenuto che l'appellante avrebbe dovuto essere nominato
“Responsabile” delle singole pratiche per beneficiare del corrispettivo variabile;
3) che la sentenza ha errato nell'indicare come unico rimedio a disposizione del dott. il Pt_1
recesso dal rapporto di collaborazione;
4) che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere le richieste probatorie dell'attore, il cui accoglimento era indispensabile per l'esatta quantificazione del credito dello stesso;
5) che il primo giudice non ha valorizzato correttamente le origination fee spettanti al dott. Pt_1
per i clienti dal medesimo procurati allo , in particolare UBS AG. Controparte_1
Si è costituito l'appellato, contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il rigetto.
pagina 10 di 22 All'esito della prima udienza del 21.1.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c, fissava, davanti a sé, l'udienza del 13.5.2025, per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 13.5.2025 e decisa nella camera di consiglio del
21.5.2025.
L'appellante con il primo motivo di gravame lamenta che il Tribunale di Milano ha qualificato il rapporto tra il dott. e lo come una mera collaborazione, intendendo così un Pt_1 Controparte_1 rapporto caratterizzato da profili di dipendenza e subordinazione dell'appellante allo DI.
Premesso che il dott. già in precedenza svolgeva l'attività professionale in modo autonomo e Pt_1
con propria struttura e rappresentava una vera e propria eccellenza nel relativo settore di riferimento,
l'appellante assume di essere stato, in realtà, un partner/socio dello , come Controparte_1
ripetutamente ammesso da -Managing Partner di detto DI- nella corrispondenza CP_2
versata in atti e come risulterebbe dallo stesso contratto firmato dalle parti.
In sostanza, secondo la prospettazione dell'appellante, l'accordo non sarebbe stato limitato ad una mera collaborazione, ma avrebbe dato avvio ad un rapporto caratterizzato da una sostanziale parità di ruoli o, comunque, certamente non di subordinazione del dott. rispetto allo . Pt_1 Controparte_1
Il motivo non può essere accolto.
In realtà il primo giudice non ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di subordinazione dell'appellante allo . Ha piuttosto, correttamente, affermato che il dott. era uno Controparte_1 Pt_1 dei collaboratori dello , il cui ruolo preminente era confermato dall'elevato compenso al CP_1
medesimo riconosciuto, di gran lunga superiore a quello attribuito a tutti gli altri.
Tale rilievo del Tribunale appare sicuramente condivisibile alla luce degli accordi scritti intervenuti tra le parti.
Il contratto sottoscritto in data 29.5.2013 è intitolato “Accordo di collaborazione professionale” e, come indicato al punto 2 di pagina 2, “regola l'attività di cooperazione professionale tra DI e
Professionista”, ove per “DI” si intende lo e per “Professionista” il dott. . Controparte_1 Pt_1
pagina 11 di 22 Per quanto non altrimenti regolato dal contratto, detto punto 2 espressamente rimanda agli artt. 2229 e ss. c.c. in materia di prestazione d'opera intellettuale (doc. 1, atto citazione ). Pt_1
Si tratta, dunque, di un contratto di collaborazione, inquadrabile nell'ambito dei contratti di prestazione d'opera intellettuale. Come tale, l'accordo non prevedeva né dipendenza, né subordinazione, come invece è caratteristico dei rapporti di lavoro dipendente.
Tale precisazione si rinviene, del resto, nel punto 2 del contratto, laddove, con riferimento alla
“prima fase”, quella dall' 1.6.2013 al 31.12.2013, stabiliva che il dott. avrebbe agito Pt_1
“autonomamente, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti dello DI, salvo il necessario coordinamento con l'attività e l'organizzazione dello stesso, nonché la necessità di doversi coordinare con gli altri professionisti e –più in generale- con la struttura dello DI”.
Non risulta che abbia avuto attuazione la “fase successiva”, quella post 31.12.2013, rispetto alla quale le parti così dichiaravano: “E' sin d'ora preventivabile una fase successiva dove Professionista in costanza di rapporto alla data dell' 1.1.2014 […] assumerà il ruolo di Partner, secondo le forme e le caratteristiche che saranno valutate dalle parti, anche alla luce della riforma sulle società professionali”.
Evidentemente l'associazione del dott. allo come partner/socio avrebbe Pt_1 Controparte_1
richiesto la stipulazione di apposito contratto, che non è poi intervenuta, come è chiaramente desumibile dal rinvio “alle forme e caratteristiche” che sarebbero stato “valutate dalle parti”, anche alla luce della nuova normativa relativa alle società professionali.
Anche nella mail del 10.5.2015 del dott. –citata dall'appellante a riprova della sua Persona_4
qualifica di partner dello DI- in realtà si legge che le parti, discutendo delle varie problematiche nel frattempo sorte, stavano ancora valutando le modalità di futura collaborazione dello DI col dott.
, tanto che in chiusura della mail il dott. scriveva: “Ad ogni buon conto continuerò nei Pt_1 Per_4
prossimi mesi a confrontarmi anche con te sui costi e sul futuro, indipendentemente che tu scelga un sistema di retribuzione come % degli incassi o come partecipazione agli utili, secondo la soluzione che andremo a definire a prima convenienza. Sperando poi che nei prossimi mesi di chiariscano anche tutti
i punti e tu possa essere pienamente uno dei partner di (doc. 3 atto citazione Controparte_1
). Pt_1
Ancor più chiaramente, nella registrazione in atti dell'incontro del 3.12.2015 tra il partner dello dott. e il dott. emerge che il primo, in tale sede, proponeva al secondo CP_1 Persona_4 Pt_1
l'associazione allo studio professionale nella misura del 10%. Tale circostanza, richiamata da entrambe le difese, conferma quanto sopra evidenziato, ossia che le parti non erano mai concretamente passate pagina 12 di 22 alla seconda fase contrattuale, tanto che dell'eventuale associazione del dott. allo DI Pt_1 se ne parlava nel dicembre 2015 come di un'ipotesi ancora da discutere. Per_4
Entrambe le parti, del resto, per la regolazione del compenso dovuto all'appellante richiamano l'Allegato Economico Finanziario del contratto, che, in teoria, è riferito unicamente alla prima fase dello stesso, ossia al periodo sino al 31.12.2013 (cfr let. A) “Compenso”).
Di fatto, dunque, deve ritenersi che, in difetto di conclusione di un accordo per l'associazione del dott. allo o comunque di un nuovo accordo disciplinante gli aspetti economici, Pt_1 Controparte_1 le parti abbiano prolungato, oltre l'originaria scadenza, la c.d. “prima fase” del contratto, proseguendo ad applicare le previsioni economiche previste nell' ”Allegato Economico Finanziario” anche dopo il
31.12.2013.
La situazione sopra descritta non appare smentita dal punto 8 del contratto, secondo cui “Da un punto di vista organizzativo interno il Professionista è considerato Partner, mentre all'esterno (ad es. sul biglietto da visita) nel corso della prima fase sarà riportata la sua sola qualifica professionale
“dottore commercialista”. L'espressa limitazione di tale previsione al piano “organizzativo interno” consente di riferire la precisazione ai rapporti interpersonali e alle mansioni di primo piano assunte nell'organizzazione, appunto interna, dello studio, nell'ambito dei teams di lavoro, mentre non consente di superare la necessità di un apposito momento contrattuale per l'eventuale associazione allo
. Tant'è che non è mai stata pattuita la quota per l'associazione RT_9 dell'appellante allo DI e le conseguenze economiche della stessa e le condizioni relative al compenso dell'appellante sono rimaste quelle indicate nel già citato ”Allegato Economico
Finanziario”.
Esclusa, dunque, la qualifica di “partner/socio” dello DI in capo all'appellante, deve CP_9
evidenziarsi che la collaborazione dello stesso allo DI, se non inficiava l'autonomia professionale del dott. , comportava, comunque, il dovere dello stesso di coordinarsi con gli altri professionisti Pt_1
e con la struttura dello DI, con impegno del medesimo a rispettarne le procedure gestionali e di sicurezza, come espressamente stabilito al punto 2, let. (i), pagina 2 del contratto.
Inoltre al punto 4 del contratto, relativo al compenso dovuto al dott. per l'attività prestata a Pt_1
favore dello DI, si legge:_“quando è previsto un coinvolgimento di Professionista a chiamata nelle pratiche verso i clienti”. Tale riferimento al coinvolgimento “a chiamata” implica che fosse lo
[...]
a decidere in quali pratiche coinvolgere il dott. e, di conseguenza, anche le relative CP_16 Pt_1
modalità di coinvolgimento erano rimesse ai partners dello convenuto. CP_1
pagina 13 di 22 Il punto 10 del contratto stabiliva, poi, che le Parti facevano riferimento al gestionale DI Time/
EasyLex per regolare l'attività di ciascuno sulle specifiche pratiche o sull'attività generale, con particolare evidenza delle ore lavorate e di quelle fatturate, nonché incassate.
Pur in assenza di vincolo di subordinazione, incompatibile con il rapporto di collaborazione e di prestazione d'opera intellettuale stipulato dalle parti, emergeva pertanto, da un lato, un dovere del dott.
di coordinarsi con la struttura dello DI professionale e di rispettarne le procedure, con Pt_1
richiamo specifico al programma gestionale utilizzato dallo stesso, dall'altro un coinvolgimento dell'appellante nelle pratiche verso i clienti “a chiamata” da parte dello DI e dunque secondo le indicazioni dei partners dello stesso.
Il primo motivo di appello è, dunque, infondato nella misura in cui assume una parità di ruoli tra il dott. e lo mentre l'assenza di un vincolo di subordinazione del primo al secondo Pt_1 CP_16 non è in discussione, salvo quanto sopra precisato in ordine agli obblighi incombenti all'appellante in punto coordinamento con la struttura e il gestionale dello e con riferimento al coinvolgimento “a CP_1 chiamata” del dott. nelle pratiche relative ai clienti. Pt_1
Col secondo motivo di appello la difesa del dott. censura la sentenza impugnata nella parte in Pt_1 cui afferma che lo stesso avrebbe dovuto essere nominato come “Responsabile” della singola pratica dallo per beneficiare del corrispettivo variabile. Evidenzia l'appellante che le parti Controparte_1
nulla avevano previsto circa le regole per il conferimento degli incarichi e non risulta che, in mancanza di una nomina formale, al dottor sarebbe stata preclusa la possibilità di beneficiare della Pt_1 componente variabile del proprio compenso. A giudizio dell'appellante, il dott. avrebbe avuto Pt_1
diritto a detta componente variabile per il sol fatto di avere assunto la responsabilità dei relativi incarichi e la sostanza avrebbe dovuto prevalere sulla forma: non l'investitura formale da parte del
, ma l'effettivo ruolo svolto dal dott. , dava diritto a RT_10 Controparte_1 Pt_1 quest'ultimo di conseguire la componente variabile contrattualmente prevista, secondo una interpretazione di buona fede dell'accordo.
Prosegue l'appellante censurando la sentenza del Tribunale di Milano nella parte in cui disconosce rilievo alla nomina, anche formale, del dott. come “Super Responsabile” nell'ambito delle Pt_1 pratiche di Voluntary Disclosure, posto che l'aggettivo “Super” in corrispondenza della “R” di
Responsabile rafforzerebbe il ruolo di responsabilità svolto. D'altra parte, osserva la difesa del dott.
, il dott. , Managing Partner dello DI, nel corso della discussione in data Pt_1 CP_2
3.12.2014, registrata dall'appellante, ha comunque offerto al dott. una somma compresa tra i Pt_1
pagina 14 di 22 cinquecentomila e i seicentomila euro, in aggiunta a quanto già versato in acconto, e tali somme considerevoli presuppongono il riconoscimento del compenso variabile richiesto dall'appellante.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Il contratto sottoscritto dalle parti in data 29.5.2013 rinviava all'”Allegato Economico Finanziario”, sottoscritto in pari data ed unito al contratto, il quale, con riferimento alla fase uno del contratto -
l'unica mai attuata- stabiliva per i clienti diversi da quelli personali del dott. , indicati in apposito Pt_1 elenco allegato al contratto, che quest'ultimo poteva essere, per i clienti procacciati con lo DI o dallo DI, o “Responsabile” della Pratica “R” o “Collaboratore” della pratica “C”. Nel primo caso avrebbe avuto diritto a un compenso a percentuale, mentre nel secondo a un compenso orario.
In particolare, alla lettera b) dell'Allegato Economico Finanziario si legge: “… è sin d'ora previsto che Professionista potrà essere Responsabile della Pratica (“R”) o Collaboratore della pratica (“C”).
i. Nel primo caso (R) avrà la responsabilità del coordinamento della stessa e avrà diritto alla metà del profitto generato” […] “ii. Nel secondo caso (“C”), Professionista sarà Collaboratore della pratica.
Professionista ha un ricavo standard di euro 300 all'ora, che sarà considerato come riferimento, salvo diverso specifico accordo”.
A fronte di tale chiaro disposto contrattuale, non può essere condivisa la prospettazione della difesa del dott. secondo la quale il ruolo di “Super Responsabile” svolto dal medesimo per le pratiche Pt_1
di Voluntary Disclosure comporterebbe il riconoscimento a favore dell'appellante delle percentuali di profitto indicate in contratto come spettanti al “Responsabile” (R).
In primo luogo, come sopra rilevato, il punto 4 del contratto sottoscritto tra le parti prevedeva che il coinvolgimento del dott. nelle pratiche dello DI era “a chiamata”, quindi su iniziativa dei Pt_1
partners dello . Controparte_1
Inoltre, il contratto, al punto 10, impegnava le parti a far riferimento al programma gestionale in uso nello studio per regolare l'attività di ciascuno e nel predetto gestionale era indicato, per ogni pratica, il ruolo del professionista come “Responsabile - R” o come “Collaboratore - C”.
Infine, deve evidenziarsi che, anche qualora si volesse far riferimento al ruolo concretamente assunto nella singola pratica dal dott. rispetto alla sua nomina formale e alla relativa indicazione Pt_1 nel programma gestionale dello studio, è indubitabile che la funzione di “Responsabile - R” della singola pratica era diversa dal ruolo di “Super Responsabile” del team relativo alle pratiche di
Voluntary Disclusure.
Tale conclusione è agevolmente ricavabile dall'esame della procedura interna elaborata dallo
[...]
per la gestione delle pratiche di Voluntary Disclosure (di seguito VD), a cui entrambe le parti CP_16
hanno fatto riferimento (doc. 5 primo grado, doc. 4 dott. primo grado). CP_16 Pt_1
pagina 15 di 22 Il Protocollo interno disciplinante la gestione delle pratiche di VD, infatti, distingue chiaramente il ruolo di “Responsabile R” da quello, pur di grande rilievo, assunto dal dott. nell'ambito del Pt_1
settore in esame.
Esaminando la “struttura del team” si evince che i “Responsabili - R” delle pratiche potevano essere in concreto diversi professionisti, tra cui lo stesso dott. , indicato con l'acronimo “FSQ”. Pt_1
Così si legge a pag. 3 di tale Protocollo:
Dalle previsioni in esame si ricava, pertanto, che il dott. (FSQ) era, per ogni pratica di Pt_1
Voluntary Disclosure, “Responsabile del Team”, mentre per le singole pratiche poteva essere, di volta pagina 16 di 22 in volta, nominato o meno anche “Responsabile R”, essendo prevista una pluralità di soggetti che poteva concretamente assumere il ruolo di Responsabile della pratica.
Nelle pagine successive la procedura interna di VD spiega compiutamente, fase per fase, quali erano i compiti assegnati ai “Responsabile - R” lungo l'iter di lavorazione della pratica, nonché quelli rimessi ai “Collaboratori - C”.
A prescindere dalla nomina o meno nella singola pratica come “Responsabile R”, al dott. la Pt_1
procedura interna riconnetteva altri compiti;
in particolare lo stesso aveva la Responsabilità del Team
Voluntary Disclosure e il coordinamento delle relative pratiche;
si occupava della supervisione e del controllo complessivo delle pratiche dal punto di vista professionale, curandone in particolare l'impostazione, in fase di predisposizione della prima relazione. Inoltre il passaggio da una fase alla successiva era sovente subordinato al benestare alternativo o del dott. o del partner dott. Pt_1 [...]
. CP_2
Il Protocollo interno, al punto 4, di pagina 7, per le pratiche di VD prevedeva l'assegnazione a ciascuna di un codice indicante una complessità crescente: se il codice era verde, il modulo di apertura pratica poteva essere firmato da “R”; se era giallo, occorreva, oltre alla firma di “R” anche quella del dott. oppure solo quella del dott. se il codice era rosso, erano necessarie le firme Pt_1 Persona_4
sia del dott. che del dott. . Per le pratiche con codice giallo o rosso la procedura Persona_4 Pt_1
prevedeva obbligatoriamente il supporto (diretto o indiretto) del dott. o del dott. CP_2 Pt_1
in occasione del secondo incontro col cliente.
Effettuato tale secondo incontro, era previsto che “R” raccogliesse la documentazione necessaria e procedesse ad elaborare il calcolo fiscale, le cui risultanze andavano discusse con il dott. Persona_4
o col dott. , per ottenerne l'approvazione. Dopodichè “R” doveva fissare altro incontro col Pt_1
cliente, raccoglierne la firma, redigere la bozza di relazione di accompagnamento e predisporre la documentazione necessaria per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate.
Il Protocollo VD prevedeva in vari punti l' “OK” del dott. o del dott. per il passaggio Pt_1 Per_4
alla fase successiva e prevedeva in diversi momenti delle riunioni dei “Responsabili R” delle pratiche col dott. Pt_1
Dall'esame delle regole operative dello DI relative alle pratiche di VD si ricava dunque, senz'altro, un ruolo di primo piano dell'appellante di supporto professionale ai singoli “Responsabili
R” delle pratiche, ma al contempo si evince che il ruolo dell'appellante non coincideva in tali procedure col ruolo di “Responsabile” delle singole pratiche: i compiti assegnati al dott. erano Pt_1
diversi da quelli assunti dal singolo “Responsabile” della pratica.
pagina 17 di 22 L'Allegato Economico del Contratto sottoscritto dalle parti in data 29.5.2013, come detto, determinava diversamente il compenso a seconda che nella singola pratica il dott. assumesse il Pt_1 ruolo di “Responsabile” o di “Collaboratore”, in conformità al gestionale dello DI, così impostato.
Come emerge dall'esame del Protocollo disciplinante le procedure di VD, il ruolo svolto dal dott.
nelle stesse era di “Responsabile del Team” dedicato e non di “Responsabile - R” della singola Pt_1
pratica, salvo che in uno specifico caso intervenisse anche quest'ultima nomina.
Alla pagina 2, punto (ii), della procedura interna di VD, del resto, si legge che il “Responsabile R” veniva individuato secondo la procedura ordinaria, così come i “Collaboratori C” sulla pratica. Al punto (i) è scritto che il coordinamento della pratica è affidato al dott. Pt_1
Chiarita l'evidente differenza tra il ruolo del dott. nelle procedure di VD e quello del Pt_1
“Responsabile R” della pratica e preso atto che il contratto sottoscritto tra le parti per il compenso si rifaceva alla distinzione tra “Responsabile R” e “Collaboratore C”, deve concludersi che l'appellante, per la determinazione delle proprie spettanze, non può invocare la diversa qualifica di “Super
Responsabile” e in generale il ruolo, pur importante, dal medesimo svolto nell'ambito delle procedure di VD.
Se è vero, infatti, che il ruolo del dott. era stato effettivamente centrale in tali procedure, resta Pt_1
fermo che il criterio contrattuale era ancorato a criteri diversi e che l'attività svolta dal “Responsabile
R” differiva per contenuto dal ruolo assunto dall'appellante come Responsabile del team dedicato.
Spettava, pertanto, al dott. tenere evidenza delle ore lavorate e segnalare allo DI il diritto Pt_1
ad un compenso maggiore rispetto a quello conteggiato in acconto nella misura di euro 10.000 mensili o a quello comunque già corrispostogli per l'attività professionale svolta nel 2015.
Si è visto, infatti, che, nel caso in cui non fosse nominato “Responsabile” (“R”), il compenso spettante al dott. era di 300 euro all'ora, “salvo diverso specifico accordo”, che tuttavia Pt_1
l'appellante non ha dimostrato di aver raggiunto, se non nei limiti dell'importo di euro 10.000,00 mensili, oltre al rimborso spese.
Del resto, come osservato dalla pronuncia impugnata, lo stesso dott. era perfettamente Pt_1 consapevole che la qualifica di “Super R” non aveva alcuna rilevanza ai fini della determinazione del suo compenso, ancorato invece contrattualmente alla nomina come “Responsabile” (R). Infatti,
l'appellante, nella mail inviata al dott. in data 2.5.2015, si doleva di tale aspetto così CP_1 scrivendo: “…sei R di quasi tutte le pratiche o, quanto meno, io lo sono di pochissime (anche in termini quantitativi), salvo essere stato nominato “super R” che non significa nulla”. E' evidente che la doglianza va letta in relazione al meccanismo contrattuale di determinazione del compenso.
pagina 18 di 22 Né può riconnettersi alle dichiarazioni del dott. , rese nel corso della discussione del CP_2
3.12.2015, un valore di riconoscimento di debito o comunque di elemento indiziario a favore della tesi dell'appellante. Se è vero che in tale sede il partner dello DI, incalzato da controparte, ha indicato una cifra di 500-600.000 euro per il dott. , dal tenore delle dichiarazioni non emerge che tale Pt_1
importo avrebbe dovuto aggiungersi a quanto già corrisposto all'appellante e, più in generale, come ritenuto dal primo giudice, pare che la cifra facesse riferimento al guadagno complessivo ricavabile dalle pratiche di VD in corso, che hanno impegnato parte convenuta anche per tutto il 2016 e parte del
2017; sotto tale profilo, se l'attore avesse proseguito la propria attività professionale con lo
[...]
, completando il lavoro di coordinamento delle pratiche incamerate, senz'altro avrebbe CP_1
incassato un compenso ben superiore a quello maturato sino alla fine del 2015, quando, di fatto, è cessata la sua collaborazione.
Col terzo motivo di appello il dott. contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui, a Pt_1 fronte del mancato riconoscimento degli acconti pretesi, l'unico rimedio a disposizione del medesimo era il recesso dal rapporto di collaborazione. L'appellante sostiene, invece, che, a fronte dell'inadempimento di , il dott. ben poteva pretendere la piena esecuzione degli Controparte_1 Pt_1
impegni contrattuali assunti da parte convenuta ovvero ottenere il risarcimento dei danni cagionati.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Sicuramente, in linea generale, in caso di inadempimento, la parte adempiente ha a disposizione il rimedio della condanna della controparte all'esatto adempimento, con eventuale risarcimento del danno.
Tuttavia, nel caso di specie, il primo giudice ha condivisibilmente affermato che, a fronte del tenore delle previsioni contrattuali, l'appellante non poteva pretendere di essere nominato “Responsabile” delle pratiche e che, se riteneva non adeguata la remunerazione prevista rispetto al ruolo centrale assunto per le procedure di VD -consistente peraltro in un acconto di 10.000 euro mensili oltre a possibili bonus- l'unico rimedio era cessare di collaborare con lo CP_16
D'altra parte il contratto concluso nel 2013 non contemplava un compenso specifico per il ruolo del dott. nelle procedure di VD perché la legge relativa al rientro dai capitali dall'estero era entrata Pt_1
in vigore solo a fine 2014.
Il contratto concluso, pertanto, era rimasto ancorato alla distinzione tra “Responsabile R” e
“Collaboratore C” in punto compenso, senza nulla prevedere per lo specifico ruolo assunto dal dott.
nell'ambito del team dedicato alle pratiche di Voluntary Disclosure. Pt_1
pagina 19 di 22 Le parti, senz'altro, avrebbero potuto pattuire qualcosa di specifico sul punto, ad integrazione dell'accordo del 2013, ma così non è stato.
La questione che si è posta, pertanto, non è di inadempimento degli accordi contrattuali già sottoscritti nel 2013, ma di mancata modifica degli stessi con la previsione eventuale di un compenso ad hoc per il ruolo svolto dal dott. nell'ambito delle procedure di VD. Posto che detta modifica Pt_1
degli accordi vigenti non poteva essere unilateralmente imposta dall'appellante, il primo giudice ha correttamente affermato che allo stesso, a fronte del rifiuto sul punto espresso dallo CP_16
non rimaneva che recedere dalla collaborazione professionale in essere.
D'altra parte, sempre come osservato dal Tribunale, l'acconto di 10.000 euro mensili riconosciuto al dott. già dalla fine del 2013 non poteva dirsi irrisorio e tale da svilire la sua elevata Pt_1 professionalità; tra l'altro il contratto prevedeva anche la possibilità di bonus annuali.
L'appellante col quarto motivo di impugnazione deduce che il primo giudice ha errato nel non accogliere le istanze di esibizione proposte in primo grado, posto che la documentazione richiesta è indispensabile per quantificare con esattezza il suo credito risalendo ai compensi incassati dallo
[...]
sulle pratiche indicate dall'attore. In particolare il dott. ha chiesto l'esibizione delle sue CP_1 Pt_1
mails quanto meno dall' 1.1.2015, delle lettere di incarico delle pratiche a cui ha collaborato, dei modelli di voluntary disclosure, delle relazioni di accompagnamento inviate all'agenzia delle Entrate, delle carte di lavoro relative alle pratiche di VD, dei relativi avvisi di parcella, fatture, incassi e in genere la documentazione contabile inerente le pratiche di voluntary disclosure trattate in relazione alle pratiche elencate in atto di appello (atto di appello p. 22).
Il motivo non merita accoglimento. La richiesta istruttoria è correlata, infatti, al calcolo del compenso a percentuale del dott. , mentre, come detto, lo stesso è risultato “Responsabile” (R) di Pt_1
sole 17 pratiche, mentre per le altre, come “Collaboratore” (C) avrebbe dovuto tenere evidenza delle ore lavorate, per l'applicazione del compenso contrattualmente previsto.
Col quinto motivo di appello il dott. lamenta che il primo giudice non ha correttamente Pt_1
valorizzato le origination fee al medesimo spettanti, a termine di contratto, pari al 10%, per i nuovi clienti procurati allo , tra cui UBS AG. In particolare il Tribunale non avrebbe tenuto Controparte_1
conto delle emails intercorse tra il dott. , e , di cui al doc. 74 di Tes_5 CP_2 RT_1
RT parte attrice, da cui emergeva chiaramente come il rapporto tra e lo fosse stato Controparte_1 generato dall'appellante. Precisava, infatti, quest'ultimo che non conosceva il dott. CP_2
pagina 20 di 22 Valiante, che invece il dott. aveva in più occasioni incontrato in vari convegni sulla Voluntary Pt_1
Disclosure. L'appellante chiede, pertanto, che gli sia riconosciuta la origination fee anche in relazione al cliente UBS AG.
Il motivo è infondato.
Gli elementi offerti dall'appellante non consentono di ritenere provato, a fronte della tempestiva contestazione di controparte, che il cliente UBS Svizzera sia stato procurato dal dott. . Pt_1
Dallo scambio di mails prodotto dall'appellante sub doc. 74 emerge che, sin da subito, la corrispondenza è intercorsa tra il dott. dello e UBS Svizzera,; si tratta di una Per_4 CP_16
serie di mails che vanno dal 16.2.2015 al 2.4.2015 e nessuna risulta spedita o inviata al dott. se Pt_1
non per conoscenza (“Cc”). Quest'ultimo viene, invece, indicato nella mail del 16.2.2015 in cui
[...]
RT
di parla di un primo incontro con il dott. , tenutosi tuttavia presso gli uffici Testimone_5 Pt_1
di Milano dello per cui la circostanza non è dirimente sulla genesi del contatto con CP_16
UBS Svizzera.
Il dott. invece compare come mittente e destinatario nelle mails prodotte dall'appellante sub Pt_1
doc. 76, che tuttavia sono relative al periodo successivo dal 30.4.2015 al 19.11.2015, quando il cliente
UBS Svizzera era già stato acquisito.
Sul punto deve, inoltre, osservarsi che, nonostante la copiosa documentazione acquisita ante causam grazie al sequestro giudiziario ottenuto, l'appellante non ha analiticamente dedotto come si determinerebbe il suo credito connesso all'origination fee relativo al cliente UBS AG, come era invece suo onere.
SPESE DI LITE
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91
c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riferimento al valore indeterminabile della causa, dichiarato ai fini del contributo unificato, in rapporto ai valori medi previsti in relazione alla media complessità del procedimento, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano n. 5879/2024, emessa l'8.6.2024, pubblicata in data 10.6.2024 - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in complessivi € 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per fase di studio, euro
1.665,00 per fase introduttiva ed euro 4.287,00 per fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1, co 17, D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Cesira D'Anella
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