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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7736/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7736/2022 promossa da:
, in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv.to Tullio Gesuè Rizzi Ulmo
APPELLANTE
contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
e
Controparte_2
[...]
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Come da note scritte depositate ai fini dell'udienza cartolare del 16/01/2025.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c. prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è
richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note,
ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
L proponeva appello avverso la Controparte_3
sentenza nr. 3822/2022, resa dal Giudice di Pace di Nola, con cui veniva accolta la domanda, esercitata da di impugnazione della cartella di Controparte_1
pagamento n. 017 20120005362653 000, per la somma di € 7.365,52. Il Giudice
di Pace accoglieva l'opposizione in questione ed annullava la cartella impugnata.
Con il presente appello, l' chiedeva Pt_1 Controparte_3
dunque la riforma della predetta pronuncia per i motivi indicati nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio.
Restavano contumaci sia sia la Controparte_1 Controparte_2
2 Così brevemente riassunti i termini del procedimento, va rilevato che dirimente per la controversia in esame è la recente riforma in materia di autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo;
difatti in merito è da poco intervenuto il
Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n.
215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti
all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di
ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in
cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per
effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche
di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un
beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
In merito alla predetta novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26283/2022, hanno precisato che la suddetta norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche ed extratributarie;
in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è
3 disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima
disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della
natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi
della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non
contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto
impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli
impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi
l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che
inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito
trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata,
e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di
un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa
notificazione delle cartelle di pagamento”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di riscossione a mezzo
ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione
dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi
pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a
fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata […]”
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della novella legislativa in quanto “con la norma in
questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito
quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela
4 giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema
di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha,
infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli
atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del
Legislatore fino al momento della decisione […]”. Inoltre, la Corte di Cassazione
ha altresì evidenziato che “La disciplina in questione non è difatti irragionevole,
né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante
dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la
riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per
considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In
particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata
dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte
di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di
nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di
contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera" […]”.
D'altronde, “[…] Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della
cartella o dell'intimazione di pagamento […] c'è sempre un giudice chiamato a
pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo,
anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il
debitore all'adempimento […]”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si
applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del
provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è
quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come
5 conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis
D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sezione Tributaria
25/10/2022, n. 31561, secondo cui “Non è impugnabile l'estratto di ruolo che
non genera pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di
appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici
nei rapporti con la pubblica amministrazione”).
In conclusione, alla luce dei predetti principi, va rilevato che l'art. 12, co.
4-bis,
del D.P.R. n. 602/1973 trova applicazione anche al presente procedimento.
Ebbene, l'estratto di ruolo impugnato in primo grado dall'appellato CP_1
non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile,
[...]
giacché il caso di specie non rientra tra le ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero i casi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione),
tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata dall'appellato e, pertanto, nel caso in esame mancava l'interesse ad agire dello stesso in riferimento alle domande presentate dinnanzi al Giudice di pace.
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta da con accoglimento del gravame proposto dall' Controparte_1 [...]
Controparte_3
Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass.
6 Civ., 27 luglio 2017 n.18637). Ebbene, la novità legislativa e la pronuncia delle
Sezioni Unite, intervenute solo di recente, giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,
la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 05/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7736/2022 promossa da:
, in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv.to Tullio Gesuè Rizzi Ulmo
APPELLANTE
contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
e
Controparte_2
[...]
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Come da note scritte depositate ai fini dell'udienza cartolare del 16/01/2025.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c. prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è
richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note,
ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
L proponeva appello avverso la Controparte_3
sentenza nr. 3822/2022, resa dal Giudice di Pace di Nola, con cui veniva accolta la domanda, esercitata da di impugnazione della cartella di Controparte_1
pagamento n. 017 20120005362653 000, per la somma di € 7.365,52. Il Giudice
di Pace accoglieva l'opposizione in questione ed annullava la cartella impugnata.
Con il presente appello, l' chiedeva Pt_1 Controparte_3
dunque la riforma della predetta pronuncia per i motivi indicati nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio.
Restavano contumaci sia sia la Controparte_1 Controparte_2
2 Così brevemente riassunti i termini del procedimento, va rilevato che dirimente per la controversia in esame è la recente riforma in materia di autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo;
difatti in merito è da poco intervenuto il
Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n.
215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti
all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di
ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in
cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per
effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche
di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un
beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
In merito alla predetta novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26283/2022, hanno precisato che la suddetta norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche ed extratributarie;
in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è
3 disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima
disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della
natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi
della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non
contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto
impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli
impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi
l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che
inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito
trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata,
e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di
un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa
notificazione delle cartelle di pagamento”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di riscossione a mezzo
ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione
dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi
pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a
fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata […]”
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della novella legislativa in quanto “con la norma in
questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito
quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela
4 giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema
di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha,
infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli
atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del
Legislatore fino al momento della decisione […]”. Inoltre, la Corte di Cassazione
ha altresì evidenziato che “La disciplina in questione non è difatti irragionevole,
né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di
azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante
dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la
riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per
considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In
particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata
dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte
di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di
nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di
contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera" […]”.
D'altronde, “[…] Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della
cartella o dell'intimazione di pagamento […] c'è sempre un giudice chiamato a
pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo,
anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il
debitore all'adempimento […]”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si
applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del
provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è
quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come
5 conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis
D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sezione Tributaria
25/10/2022, n. 31561, secondo cui “Non è impugnabile l'estratto di ruolo che
non genera pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di
appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici
nei rapporti con la pubblica amministrazione”).
In conclusione, alla luce dei predetti principi, va rilevato che l'art. 12, co.
4-bis,
del D.P.R. n. 602/1973 trova applicazione anche al presente procedimento.
Ebbene, l'estratto di ruolo impugnato in primo grado dall'appellato CP_1
non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile,
[...]
giacché il caso di specie non rientra tra le ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero i casi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione),
tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata dall'appellato e, pertanto, nel caso in esame mancava l'interesse ad agire dello stesso in riferimento alle domande presentate dinnanzi al Giudice di pace.
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta da con accoglimento del gravame proposto dall' Controparte_1 [...]
Controparte_3
Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass.
6 Civ., 27 luglio 2017 n.18637). Ebbene, la novità legislativa e la pronuncia delle
Sezioni Unite, intervenute solo di recente, giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,
la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 05/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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