Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 10426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 23/05/2025 nella causa n. 10426/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
BARBARA SCHIAVO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni
1. il ricorrente agisce per ottenere la condanna dell' al Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 15.236,00 e dei ratei di pensione decorrenti dal marzo 2022, a titolo di risarcimento del danno per aver confidato nella correttezza dell'operato dell' che aveva erroneamente accolto la CP_1 domanda di riduzione dei contributi previdenziali presentata il 05/04/2015 pur difettandone i presupposti;
riferisce di aver presentato domande di pensione di vecchiaia in data 15/03/2022 e 21/04/2022 rispettivamente nella gestione cumulo e nel fondo gestione privata, confidando di aver maturato la contribuzione piena utile alla pensione, come attestato dall'estratto conto contributivo;
che le domande erano state respinte avendo l' riconosciuto che non spettava la riduzione contributiva, e – CP_1 pur riconosciuti validi i contributi effettivamente versati – il ricorrente non
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godeva di contribuzione sufficiente per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
2. l' si è costituito resistendo al ricorso, in quanto a seguito della revoca CP_1 dell'autorizzazione alla contribuzione ridotta il ricorrente non aveva provveduto ad integrare i versamenti necessari per accedere alla pensione;
l' contesta altresì la carenza di nesso causale e la prova CP_2 dell'asserito danno patito;
3. all'udienza del 09/05/2025 è stata effettuata l'audizione a chiarimenti del funzionario Controparte_3
4. a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di questo Tribunale n.
326/2024 del 07/02/2024 è incontroverso tra le parti che la revoca del beneficio della riduzione contributiva, avvenuta nel 2022, fosse pienamente legittima, e che l'avvenuto pagamento di contribuzione in misura ridotta sin dal 2015 sia stato erroneamente autorizzato dall' CP_1 in conseguenza della erronea autorizzazione, il ricorrente ha versato contributi che – pur definitivamente acquisiti dall'Ente in via amministrativa – non gli consentono l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia;
5. come chiarito dalla funzionaria il diritto del ricorrente ad CP_3 accedere al trattamento pensionistico è condizionato alla necessità per il ricorrente di provvedere al versamento dell'ulteriore somma di €
14.652,00, portata dal prospetto prodotto dal ricorrente quale doc. 14, corrispondente alla differenza tra quanto dovuto a seguito della revoca del beneficio della riduzione contributiva, ed i contributi effettivamente versati;
tale importo, maggiorato delle sanzioni per € 584,44 (riportate nel prospetto, ma non indicate come dovute dalla funzionaria , è CP_3 chiesto dal ricorrente all' quale risarcimento del danno sofferto per CP_1 aver confidato nella legittimità della riduzione contributiva, e pertanto nella effettiva sussistenza dei presupposti per accedere alla pensione nel marzo 2022; quale ulteriore risarcimento è chiesto il pagamento di tutti i ratei di pensione che il ricorrente avrebbe percepito ove gli fosse stato consentito l'accesso alla pensione;
2 RGL n. 10426/2024
6. va precisato che il danno di cui il ricorrente chiede il risarcimento è di natura patrimoniale, e – seppure possa convenirsi che l' abbia errato CP_1 nel richiedere i contributi ridotti anziché quelli integrali, inducendo il ricorrente alla convinzione di aver maturato la contribuzione sufficiente per l'accesso alla pensione di vecchiaia – quanto allegato dal ricorrente non costituisce un danno ingiusto di cui possa vantare il risarcimento;
7. a seguito dell'errore è infatti accaduto che il ricorrente abbia versato contribuzione inferiore a quella dovuta: la somma di € 14.652,00 che l' CP_1 richiede al ricorrente per integrare la contribuzione sino alla sufficienza per l'accesso alla pensione non è una perdita patrimoniale del ricorrente, ma corrisponde a quanto il sig. avrebbe dovuto pagare nel corso Parte_1 degli anni a titolo contributivo e non ha pagato a causa dell'errore dell' l'errore ha quindi determinato unicamente una minor CP_1 corresponsione di importi comunque dovuti, in quanto in assenza dell'errore dell' il ricorrente avrebbe dovuto pagare la contribuzione CP_1 piena;
8. neppure è un danno patrimoniale risarcibile la perdita dei ratei di pensione: il ricorrente non li ha percepiti perché non aveva diritto ad accedere alla pensione in mancanza del versamento della contribuzione dovuta, e non li avrebbe comunque percepiti in assenza dell'errore se non dopo aver versato la contribuzione piena;
9. l'affidamento sul comportamento legittimo dell' poi risultato fallace, CP_1 non ha quindi cagionato i danni patrimoniali di cui è chiesto il ristoro nel presente giudizio, nel quale non vi sono allegazioni di altre conseguenze derivate dalla illegittima autorizzazione al versamento contributivo in misura ridotta, poi revocata prima dell'accesso del ricorrente alla pensione;
10. il ricorso non merita pertanto accoglimento, con quanto consegue alla soccombenza in punto spese di lite;
P.Q.M.
3 RGL n. 10426/2024
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione alla convenuta delle spese di lite, liquidate in € 2.697,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre accessori di legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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