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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/10/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1033 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il 25 Parte_1 C.F._1 gennaio 1972, residente a [...] e Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il 23 gennaio
[...] C.F._2
1931, residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati a Silvi (TE), in via Piave n. 42, presso e nello studio dell'Avv.
Mauro D'Amico, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a San Donato Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b, in qualità di procuratrice di
[...]
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale a Conegliano (TV), in via V. Alfieri n. 1, elettivamente domiciliata a Teramo, in via Stazio n. 22, presso e nello studio dell'Avv.
GA CC, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
- parte opposta -
1 OGGETTO: opposizione a precetto in materia contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data
24 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio, davanti all'intestato Tribunale,
[...] [...]
quale mandataria di CP_2 Controparte_1 proponendo opposizione avverso gli atti di precetto, notificati in data 26 marzo 2020, con i quali è stato loro intimato il pagamento della somma di €
229.863,79, in forza del contratto di mutuo fondiario concesso da Banca delle
Marche S.p.A. in favore dell'impresa individuale “ , in Parte_1 persona dell'omonimo titolare (cancellata dal Registro delle Imprese in data 6 luglio 2016), di cui si era costituito fideiussore e terzo datore Parte_2 di ipoteca.
Più nel dettaglio, con il summenzionato atto di citazione, gli opponenti hanno invocato, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutivo del titolo e del precetto, nonché la improcedibilità dell'azione esecutiva e, nel merito, l'accertamento dell'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere a esecuzione forzata, con condanna alla restituzione di tutte le somme richieste
(interessi, spese, competenze) ex art. 2041 c.c. ed alla cancellazione dell'ipoteca concessa dal mutuatario. Inoltre, in via subordinata, gli opponenti hanno invocato, previa riqualificazione del contratto di mutuo in contratto di credito al consumo, la condanna a corrispondere solo quanto risultante dalla
Consulenza Tecnica d'Ufficio, con accertamento della nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto in parola. Da ultimo, gli opponenti hanno chiesto al Tribunale di nominare un professionista per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante la conclusione di un accordo di composizione della crisi o di un piano del consumatore.
Con comparsa del 23 dicembre 2021, si è costituita in giudizio CP_2
mediante la mandataria contestando
[...] Controparte_1 integralmente la domanda avanzata nei propri confronti ed invocando, in via subordinata rispetto all'integrale reiezione della domanda attorea, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 229.863,79, oltre
2 interessi, e la conversione del mutuo fondiario in ipotecario, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 17-19 novembre 2020, resa nell'ambito del sub procedimento allibrato al R.G. n. 1033-1/2020, il Tribunale ha rigetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dagli opponenti.
Con comparsa depositata telematicamente in data 20 dicembre 2022,
e per essa, quale procuratrice, la Controparte_2 Controparte_1 si è nuovamente costituita in giudizio, insistendo per l'accoglimento di
[...] tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese anteriormente formulate.
Istruita in via esclusivamente documentale, a seguito di una serie di rinvii, all'udienza del 24 giugno 2025 (l'unica celebrata avanti allo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento in data 12 marzo 2024), la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, corre l'obbligo al Tribunale evidenziare che, in data 19 settembre 2025 (quindi successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata il 24 giugno 2025), l'Avv. Mauro D'Amico ha depositato
“Istanza rimessione in termini e deposito rinuncia al mandato professionale”, rappresentando in sintesi che: (i) ha nuovamente comunicato, via raccomandata, in data 1 luglio 2025, al convenuto la rinuncia Parte_1 al mandato professionale nella procedura de qua, come già avvenuto
“precedentemente, un anno prima, ovvero in data 14/05/2024 e 06/06/2024 con ben due lettere raccomandate” non ritirate;
(ii) “dal fascicolo telematico e dal tenore della procura si riscontra che il sig. ha conferito mandato ad litem ad altro Parte_1 legale, che ha anche effettuato due istanze di visibilità ; che a tutt'oggi, da un controllo eseguito sul fascicolo telematico – si evince che non è stata ancora depositata la comparsa conclusionale” e che (iii) “a tutt'oggi, da un controllo eseguito sul fascicolo telematico – si evince che non è stata ancora depositata la comparsa conclusionale”, per il cui deposito ha chiesto un congruo termine formulando quindi apposita istanza di rimessione in termini, che è stata rigettata dal Tribunale con provvedimento del 22 settembre 2025, non ricorrendo i presupposti di cui
3 all'art. 153 c.p.c., considerata anche l'udienza del 24 giugno 2025 (alla quale infatti il difensore – affermatosi ora rinunciatario da oltre un anno – ben avrebbe potuto chiedere un rinvio dell'udienza onde consentire alla parte patrocinata di provvedere alla nomina di un nuovo procuratore in sostituzione), con conseguente operatività del principio di ultra attività del mandato difensivo consacrato dall'art. 85 c.p.c., che testualmente dispone che
“La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.”.
Ciò chiarito, l'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
Sul punto, giova anzitutto rammentare che gli opponenti hanno eccepito l'improcedibilità dell'azione esecutiva, nonché, in subordine, la nullità degli atti di precetto per l'inidoneità del contratto di mutuo sottoscritto in data 28 novembre 2007 a valere quale titolo esecutivo, in ragione (i) dell'omessa notificazione ex art. 41, comma I d.lgs. 385/1993 del contratto di mutuo e del successivo atto di rinegoziazione, (ii) della mancanza dell'atto di erogazione e quietanza in forma pubblica notarile e (iii) della necessaria riqualificazione del contratto di mutuo in contratto di credito al consumo.
Gli opponenti, inoltre, hanno contestato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata, asserendo che il rapporto di mutuo, sul quale si fonda la pretesa creditoria avversaria, è connotato da un serie di illegittimità afferenti, in particolare, all'addebito di interessi ultra-legali non pattuiti e interessi dal carattere usurario, a illegittime pratiche anatocistiche e a plurime violazioni della disciplina consumeristica di cui al d.lgs. 206/2005.
Pertanto, gli opponenti hanno rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono: “IN VIA PRELIMINARE − dichiarare l'improcedibilità dell'azione del convenuto opposto, per difetto di esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con vittoria di spese e onorari e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE: NEL MERITO: Nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto:
• accertare e dichiarare l'inammissibilità del precetto per difetto dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della banca convenuta a procedere ad esecuzione forzata per difetto del titolo esecutivo;
• accertare
4 e dichiarare che il contratto di mutuo de quo è viziato da usura pattizia ex art. 644, 3° comma c.p., e per l'effetto dichiarare l'erroneità degli addebiti operati dall'istituto di credito intimante, per interessi usurari non dovuti;
) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto per violazione degli artt.
117, 4° comma TUB, 1284 c.c. e 1346 c.c. e per violazione degli artt. 2-3-6 Delibera
CICR 09/02/2000; ) accertare e dichiarare il superamento del limite di finanziabilità
e la conseguente nullità del contratto di mutuo fondiario de quo e per l'effetto, condannare il creditore procedente a restituire al mutuatario tutte le somme (interessi, spese, competenze) eccepite a titolo di arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.; ) ordinare la cancellazione dell'ipoteca concessa dal mutuatario;
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di improcedibilità e di merito: • previa riqualificazione della fattispecie in contratto di credito al consumo, dichiarare nullo il precetto ex art. 480 c.p.c., per difetto di notifica;
• condannare gli opponenti a corrispondere solo quanto dovuto ed in particolare quanto risulterà dalla rideterminazione del quantum elaborata alla redigenda CTU. • accertare e dichiarare la sussistenza delle clausole vessatorie indicate e per l'effetto dichiararle nulle ai sensi degli artt. 33 e ss. Codice del Consumo IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: • disporre la riqualificazione giuridica del contratto di mutuo fondiario condizionato, in contratto di credito al consumo e per
l'effetto dichiarare nullo il precetto per difetto di notifica ex art. 41 TUB;
• nominare un professionista ex art. 13 D.L. n. 83/15 affinché possa porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del consumatore” (cfr. atto di opposizione a precetto).
Costituitasi in giudizio, l'opposta mediante la Controparte_2 mandataria contestando integralmente la Controparte_1 domanda avanzata nei propri confronti, ha concluso nei seguenti termini:
“CONCLUDE affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: A) nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni, deduzioni, istanze e conclusioni con essa formulate dall'opponente o che dovessero essere formulate e/o precisate dalla medesima, anche eventualmente in via riconvenzionale, in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte dalla
Banca opposta nella superiore narrativa e per quelle che saranno illustrate anche in
5 corso di causa, e, per l'effetto, dichiarare la legittimità, validità ed efficacia del contratto di mutuo del 28.11.2007 a costituire titolo esecutivo idoneo a consentire alla opposta l'esercizio del diritto di agire in executivis nei confronti degli opponenti;
B) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte le domande di parte opponente: − in punto di inidoneità del contratto di mutuo del
28.11.2007 a fungere quale valido titolo esecutivo, previo accertamento dell'inadempimento della parte mutuataria alle obbligazioni contrattuali assunte relativamente al rimborso del mutuo del 28.11.2007, sia in linea capitale che a titolo di interessi e dell'ammontare del credito vantato dalla Banca pari ad Euro 229.863,79, di cui Euro 405,00 per competenze legali per la redazione del precetto ex D.M.
55/2014, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo e comunque sempre contenuti entro i limiti massimi stabiliti dalla legge 108/96 e successivi DD.MM., ed oltre alle spese di notifica e competenze successive occorrende, come verrà, si opus sit, meglio illustrato in corso di causa, condannare la parte opponente al pagamento in favore della opposta della predetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, anche a seguito della espletanda istruzione probatoria;
− in punto di nullità del mutuo fondiario del 28.11.2007 per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, dichiarare la conversione del predetto mutuo fondiario in mutuo ipotecario, ricorrendone tutti i presupposti di legge per come illustrato nella superiore narrativa e per le ragioni che saranno illustrate anche in corso di causa;
C) condannare sempre ed in ogni caso gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge” (cfr. comparsa di costituzione e risposta del 23 dicembre 2021).
Così riassunti i fatti controversi, occorre anzitutto rilevare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva articolata dagli opponenti per aver l'opposta provveduto alla notifica degli atti di precetto senza previo esperimento del tentativo di mediazione.
Sul punto, infatti, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 5 comma II d.lgs.
n. 28/2010 ratione temporis applicabile, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità “della domanda giudiziale” nelle materie previste dall'art. 5 del citato decreto legislativo.
Pertanto, atteso che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce un “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda
6 giudiziale, ma un atto preliminare stragiudiziale, deve ritenersi che esso non soggiaccia alla condizione di procedibilità di cui al citato art. 5.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, in ragione del disposto di cui all'art. 5 comma VI, lett. e) d.lgs. n. 28/2010, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale “nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”, sicché, anche nel successivo (presente) giudizio di opposizione a precetto, il previo esperimento della mediazione deve essere escluso ai fini della procedibilità
(cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 8 giugno 2022, n. 998).
Pertanto, l'eccezione sollevata dagli opponenti sul punto è infondata.
Procedendo allora allo scrutinio delle diverse censure sollevate dagli opponenti nel merito della lite, deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza di tutte le contestazioni di invalidità degli atti di precetto notificati.
In particolare, non merita accoglimento la doglianza di nullità per l'omessa notificazione del titolo esecutivo, atteso che, come è noto, ai sensi dell'art. 41, comma I T.U.B., “
1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”: dunque, costituendo il contratto di mutuo fondiario ab origine titolo esecutivo ed essendo, come espressamente indicato dall'art. 41, comma I, T.U.B., esente dalla notificazione al debitore, non può ritenersi illegittima nel caso per cui è processo l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva da parte dell'opposta.
Ciò è avallato, ove ve ne fosse il bisogno, anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha a chiare lettere affermato che “Il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare
l'apposizione della formula esecutiva sull'atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art.
654, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., sez. III - , ordinanza n. 11242 del 6 aprile
2022, che, per tale ragione, ha cassato con rinvio la sentenza emessa dal
Tribunale di Siena all'esito del giudizio di opposizione a precetto).
Quanto alla mancata specifica menzione, nell'atto di precetto, della rinegoziazione del 26 marzo 2012, inoltre, occorre evidenziare che siffatta circostanza non ha cagionato e non cagiona alcuna incertezza nella individuazione del credito per cui è causa, atteso che il precetto contiene la specifica indicazione degli estremi del contratto di mutuo cui la
7 rinegoziazione afferisce, la puntuale indicazione dell'importo per il quale si agisce in via esecutiva, l'indicazione del titolo di addebito dei singoli importi ripartiti (capitale residuo, interessi di mora ante e post risoluzione).
D'altronde, si rammenta che “anche nell'eventualità - peraltro - in cui per la peculiarità della procedura (nella specie: processo esecutivo per la realizzazione di credito fondiario, ex art. 41 D.lgs. n. 385 del 1993) il creditore non ha l'obbligo di notificare il titolo, il precetto deve contenere oltre all'intimazione ad adempiere il credito, l'indicazione del titolo esecutivo da cui il credito è assistito. Qualora non sorga incertezza al debitore sul diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, la erronea indicazione degli estremi del titolo - in linea di massima - dà luogo a un vizio privo di rilevanza (cfr. Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2009, n. 6426).
Né gli opponenti hanno manifestato difficoltà nella esatta individuazione del titolo contrattuale al quale gli atti di precetto si riferiscono, anzi avendo provveduto alla produzione documentale dei relativi contratti ed articolato numerose eccezioni nel merito.
Sotto altro profilo, poi, deve essere rigettata l'eccezione afferente la nullità del precetto “per mancanza dell'atto di erogazione e quietanza notarile ex art. 474
n. 3 c.p.c.”.
Nello specifico, sul punto, gli opponenti hanno rappresentato che la somma mutuata non è mai stata immessa in toto nella disponibilità del mutuatario, posto che tale somma avrebbe potuto essere concretamente utilizzata solo al verificarsi di alcune condizioni, essendo stato infatti costituito un deposito cauzionale infruttifero e vincolato, con la conseguenza per cui, al momento della stipula, non poteva ritenersi verificata la condizione fondamentale per la conclusione del contratto di mutuo, ossia la traditio del denaro;
quindi, gli odierni opponenti hanno sottolineato che, dall'esame del regolamento contrattuale, emerge come, nonostante la somma fosse stata dichiarata come erogata, essa non era né materialmente né giuridicamente disponibile per il mutuatario, difettando quindi l'elemento fondamentale della traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica.
Ebbene, al fine di accertare se il contratto di mutuo, posto a fondamento dell'azione esecutiva, possa essere validamente utilizzato quale titolo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre preliminarmente verificare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere effettivamente la disponibilità giuridica della
8 somma mutuata (come noto, infatti, la realità del mutuo non si configura esclusivamente mediante la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore); pertanto, la consegna si atteggia quale creazione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario.
Ora, nel caso per cui è processo, dalla documentazione versata in atti, risulta che, con atto pubblico del 28 novembre 2007 per Notar dott.ssa
(n. Rep. 4514; n. Racc. 2462), Banca delle Marche S.p.A. Persona_1 ha concesso a mutuo all'impresa individuale “ , in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, la somma di € 180.000,00 e che, ai sensi dell'art. 1 del regolamento contrattuale, “La parte mutuataria, dichiara e ne rilascia ampia quietanza, di ricevere dalla Banca a titolo di mutuo la somma di euro 180.000,00
(centottantamila virgola zero zero), mediante l'accredito di pari importo, al netto delle spese e delle imposte di cui al successivo art. 10, effettuato in suo favore dalla Banca sul “conto creditori” n. 4439, alla stessa parte mutuataria intestato presso la Filiale di Ascoli Piceno della Banca medesima “ (cfr. pag. 3, doc. 2 fasc. parte opponente).
Al successivo art. 2, inoltre, “La parte mutuataria dichiara di voler costituire la somma come sopra accreditatale in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e dai relativi allegati. Allo scopo, la parte mutuataria riconsegna alla Banca la somma in questione autorizzando la Banca stessa a prelevarla dal suddetto “conto creditori”, estinguendolo, e a versarla in apposito deposito cauzionale intestato alla parte mutuataria. Detto deposito verrà svincolato, salvo il diritto di ritenzione che viene esplicitamente riconosciuto alla Banca a rivalsa di ogni suo avere, a condizione che la parte mutuataria provveda entro trenta giorni da oggi (...)” (cfr. pag. 3, doc. 2 fasc. parte opponente).
Orbene, con specifico riguardo alla possibilità di vincolare la somma mutuata in deposito infruttifero intestato al mutuatario, è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione che, “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme
9 sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”, per cui “il contratto di mutuo stipulato nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata può reputarsi da solo idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c., sebbene all'erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e alla sua costituzione in deposito destinato ad essere svincolato in favore del mutuatario al verificarsi di determinate condizioni”(cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, n. 9229/2022;
Cass. civ., sez. III, n. 5654/2023; Cass. civ., sez. I, n. 38331/2021; Cass. civ., sez.
I, n. 25632/2017).
Quindi, il momento perfezionativo del mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la cosiddetta traditio – ossia la consegna del denaro o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà
– ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.
Da ciò consegue che “il meccanismo negoziale in forza del quale il mutuante ed il mutuatario, ceduta la somma, o la costituiscano in deposito infruttifero vincolato in ragione dell'adempimento delle successive obbligazioni del mutuatario in ordine alla costituzione delle garanzie, o, ai medesimi fini, prevedano un impegno della parte mutuataria, temporalmente circoscritto, a non disporne non deve essere considerato di per sé indice di una mancata traditio rei, in quanto implica, comunque, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario. Se tale momento, quindi, si realizza, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, invece che limiti ad una successiva effettiva erogazione.” (cfr. in questi esatti termini la recente sentenza del Tribunale di Grosseto, n. 82/2025 del 28 gennaio 2025).
Infatti, come argomentato dalla giurisprudenza di merito, “è vero che, nelle operazioni bancarie, il denaro ha una valenza contabile, sicché nella fattispecie non è avvenuta una consegna materiale della somma, ma questa è stata messa a disposizione
10 del mutuatario in senso giuridico. Avutane la giuridica disponibilità, il mutuatario ha concordato con la banca il trattenimento della somma, fino al momento in cui è stata iscritta ipoteca. Tale accordo tra la mutuante ed il mutuatario costituisce necessariamente un posterius rispetto all'acquisto della disponibilità giuridica della somma da parte del secondo. Non a caso le parti utilizzano una forma verbale riferita al passato, allorquando si riferiscono al momento dell'erogazione della somma, ed al futuro per riferirsi al momento dello svincolo delle somme a seguito dell'iscrizione di ipoteca”. (cfr. sentenza del Tribunale di Catania, n. 4540/2023 del 7 novembre
2023).
A ciò si aggiunga che, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno chiarito che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (così, Cass. civ., sez. un., sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025).
Dunque, in ordine a tale specifico profilo, il Tribunale adito ritiene di dare continuità a quanto affermato, e sopra riportato, dalla giurisprudenza di legittimità ed anche di merito, dal momento che il vincolo apposto alla somma mutuata, contrattualmente pattuita in funzione della produzione delle garanzie, implica una precisa disposizione dell'importo da parte del mutuatario, già divenutone titolare.
Alla luce dell'acquisita immediata disponibilità giuridica della somma mutuata, pertanto, il contratto reale di mutuo fra la Banca delle Marche S.p.A.
e l'impresa individuale “ deve ritenersi validamente Parte_1 perfezionato in data 28 novembre 2007, con conseguente esclusione della dedotta natura condizionata dello stesso.
Tanto chiarito, è ora possibile procedere al vaglio della domanda attorea concernente la nullità del precetto in ragione dell'omessa notifica ex art. 480
c.p.c. del contratto, il quale sarebbe stato concluso esclusivamente al fine di
11 ripianare pregresse esposizioni debitorie e, quindi, da riqualificare – secondo la prospettiva di parte opponente – in contratto di credito al consumo.
Sul punto, giova anzitutto rammentare che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti (“il mutuo fondiario è previsto unicamente per
l'acquisto di un immobile a scopo abitativo o per la ristrutturazione dello stesso. Il mutuo fondiario è quindi vincolato, dalla legge, dalla limitazione d'uso in quanto può essere concesso per l'acquisto o per la costruzione di una abitazione destinata ad uso privato, o la ristrutturazione della prima casa”, pag. 11 atto di opposizione), come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dall'adito Tribunale, il contratto di mutuo fondiario non è e non può essere qualificato come mutuo di scopo (cfr. anche Corte Cost. n. 175/2004), e ciò in quanto, non è strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 9839 del 14 aprile 2021), con il corollario per cui il mutuatario è libero di scegliere come destinare le somme erogate, e quindi anche eventualmente per ripianare i propri debiti, essendo tale scelta lecita ed insindacabile da parte del giudice (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre
2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20896; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 25 gennaio 2021, n. 1517).
Quindi, quand'anche l'utilizzo del finanziamento concesso dalla Banca convenuta sia finalizzato a ripianare le pregresse esposizioni debitorie della parte mutuataria, in ogni caso, un consolidato indirizzo della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, è nel senso di ritenere valido e perfettamente lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario ai sensi dell'art. 38 TUB per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante o per ripianare i debiti del mutuatario, sempre che la somma venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario medesimo, peraltro anche attraverso accredito su di un conto corrente con saldo passivo (cfr., ex multis, da ultimo Cass. Civ. n. ordinanza 11 gennaio 2023, n. 544; Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23149; Cass. Civ., ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29644; Cass.
12 Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 27 dicembre
2013, n. 28663; Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 3,
27 agosto 2015, n. 17194; Corte d'Appello Bologna, 9 giugno 2020 n. 1585).
Ebbene, questo Tribunale, nel condividere l'esposta prevalente opzione ermeneutica, ritiene che non meritino accoglimento le censure articolate dagli opponenti in punto di nullità del precetto in forza della necessaria riqualificazione del contratto di mutuo in contratto di credito al consumo.
Risulta per tabulas, fra l'altro, che la parte mutuataria del contratto di cui si discorre sia “l'impresa individuale “ , corrente in San Parte_1
Benedetto del Tronto (AP), via L. Paolucci n. 34, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: , numero di C.F._1 iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo: 160173”.
Deve escludersi, pertanto, che si tratti di una persona fisica agente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ex art. 3 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
A scanso di equivoci, inoltre, nelle premesse del contratto di mutuo del 28 novembre 2007, sono gli stessi paciscenti a chiarire espressamente che “la parte mutuataria non riveste la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.
206 del 06/09/2005” (cfr. pagina 2, doc. 2, fascicolo di parte opponente).
Ciò posto, dunque, non sussistono i presupposti per l'allegata riqualificazione del contratto ai sensi del Capo II, Titolo VII, T.U.B. (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), né meritano accoglimento le censure connesse alla asserita violazione della disciplina consumeristica di cui al d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.
Da ultimo, non può essere accolta neppure l'ulteriore censura afferente alla nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B..
Come è noto, infatti, il Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), all'art. 38, comma I, fornisce la nozione di credito fondiario, che è quello avente per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
Il successivo comma II della citata disposizione normativa dispone che la
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del C.I.C.R., determina
13 l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.
Quindi, sulla base della disposizione normativa in esame, il C.I.C.R., con delibera del 22 aprile 1995 recepita dalla con aggiornamento del 26 giugno
1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1998, ha stabilito che “L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi”, ammontare suscettibile di essere innalzato al 100 per cento in presenza di garanzie integrative.
Con riguardo alle conseguenze giuridiche e quindi alla sorte del contratto di mutuo fondiario stipulato in violazione del predetto limite di finanziabilità posto dall'art. 38, co. II T.U.B., era sorto un annoso contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, che è stato da ultimo risolto con la sentenza n.
33719 del 16 novembre 2022 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha espressamente escluso la possibilità di configurare, in siffatta ipotesi, la nullità virtuale ex art. 1418 c.c. della figura negoziale in parola.
Nello specifico, le Sezioni Unite, disattendendo tanto l'opzione ermeneutica della nullità radicale (ancorché suscettibile di conversione), quanto quella tesa a perorare la possibilità di riqualificare giuridicamente il contratto, hanno anzitutto escluso la natura di norma imperativa, ai fini dell'art. 1418 c.c., dell'art. 38 T.U.B., dal momento che la stessa non disciplina direttamente e chiaramente il contenuto specifico ed essenziale del contratto, concernendo infatti tale norma “il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari, con la conseguenza che non è consentito trasferire automaticamente sul piano degli effetti con questi ultimi le conseguenze delle condotte difformi delle banche al fine di provocare il travolgimento del contratto che si assume viziato per eccesso di finanziamento.”
Inoltre, la Sezioni Unite hanno rilevato come, anche a voler ritenere imperativa la norma di cui all'art. 38, co. II T.U.B., la circostanza di far discendere la sanzione della nullità del mutuo ormai erogato con conseguente caducazione della relativa ipoteca condurrebbe a conseguenze paradossali,
14 posto che pregiudicherebbe “ancor di più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere”, condurrebbe ad un
“vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario che, per il sol fatto di aver ricevuto dall'istituto una somma superiore a quella consentita dal cd. scarto di garanzia, realizzerebbe la completa liberazione dell'immobile dall'ipoteca”; inoltre, la pretesa dell'istituto bancario mutuante svaluterebbe “a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito soggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta
a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di esecuzione forzata”
e sarebbe frustrato altresì l'interesse del mutuatario, “costretto a restituire immediatamente le somme prese in prestito, con tutte le conseguenze sul proprio patrimonio ed eventualmente sull'attività di impresa”.
Alla luce di quanto sopra, quindi, le Sezioni Unite hanno enunciato allora il seguente principio di diritto: “il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 co. 2
Tub non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa dello stesso o posta a presidio della sua validità ma di un elemento specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto e non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale (artt. 51ss e 53 Tub) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.”
Alteris verbis, il contratto di mutuo fondiario esorbitante il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, co. II T.U.B. non è nullo e, aggiungono le Sezioni
Unite, non è consentito al giudice intervenire d'ufficio sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, seppure appartenente al medesimo genus contrattuale;
più precisamente, nella pronuncia de qua, il massimo consesso della Corte di Cassazione ha affermato che “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello
15 legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del 14 tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.”
Tanto rilevato, inoltre, a fronte un'ipoteca dal valore di € 360.000,00 (come emerge documentalmente dal regolamento contrattuale in atti;
cfr. pag. 7 doc.
n. 2 fasc. opponenti) non appare neppure dimostrato dagli opponenti l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità ad opera della Banca mutuante, la quale - invero - ha provveduto alla concessione a mutuo della somma di € 180.000,00, pari al 50% del valore del bene su cui è stata iscritta ipoteca.
Né gli opponenti hanno dimostrato l'asserita fraudolenta sopravvalutazione dell'immobile ipotecato ad opera della mutuante. Sul punto, infatti, gli opponenti si sono limitati a richiamare gli esiti di una consulenza tecnica di parte, redatta dall'ing. mai Persona_2 depositata in atti (cfr. pag. 8 memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte opponente).
Di conseguenza, anche il motivo di opposizione in esame deve essere respinto.
Sempre in ordine al contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, la difesa attorea ha inoltre lamentato: (i) la violazione degli artt. 1283 e 1346 c.c.;
(ii) l'indebito esercizio dello ius variandi e l'applicazione di tassi diversi da quelli convenuti, anche per effetto del fenomeno anatocistico;
(iii) l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla convenuta.
Procedendo con ordine, giova evidenziare che le censure relative alla determinazione dell'interesse ultra-legale ex art. 1283 c.c. sono infondate, dovendosene rilevare l'estrema genericità, dal momento che parte opponente non ha prodotto in atti tutti gli atti di rinegoziazione del mutuo (in tesi plurimi, cfr. pag. 2 atto di citazione) e non ha fornito alcuna indicazione
16 specifica e aderente al caso de quo, con conseguente impossibilità per il giudicante di accertare l'eventuale violazione dell'art. 118 T.U.B..
Parimenti, con riferimento alle ulteriori censure relative all'illegittimo addebito di interessi anatocistici, chiarito prima di tutto che il contratto di mutuo prevede espressamente che “Su detti interessi (di mora) non è consentita la capitalizzazione periodica” (art. 5 del contratto di mutuo, cfr. pag. 7 doc. n. 2 fasc. opponenti), deve rilevarsi come gli opponenti, ancora una volta, si siano limitati a coltivare difese generiche e non calate nel caso concreto, eccependo semplicisticamente che l'istituto bancario avrebbe capitalizzato gli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché riscosso somme non previste da contratto.
Pertanto, ritiene il Tribunale che gli opponenti non abbiano adempiuto all'onere di allegazione e prova sulle medesime gravanti.
A ciò si aggiunga che gli opponenti hanno censurato la legittimità del contratto di mutuo, con particolare riguardo alla pattuizione di interessi usurari post rinegoziazione del 26 marzo 2012, nonché alla difformità fra il
TAEG/ISC previsto in contratto e quello realmente applicato.
Nessuna delle due censure coglie nel segno.
Segnatamente, deve rilevarsi che le affermazioni attoree sul punto sono basate sugli esisti della perizia econometrica di parte redatta dal dott.
(cfr. doc. 6 fascicolo opponenti), che giunge alle predette Persona_3 conclusioni senza indicare in maniera analitica, a ben vedere, le modalità di calcolo che condurrebbero al superamento del tasso soglia usura e alla determinazione di un TAEG differente da quello indicato nel contratto, in violazione dell'onere di specifica allegazione dei fatti.
Giova inoltre rammentare, in ordine alla c.d. usura soggettiva, pur invocata dagli opponenti, che la parte che ne eccepisce l'esistenza deve provare tutti gli elementi della fattispecie, in particolare l'unilateralità del vantaggio conseguito dal finanziatore e la situazione di propria oggettiva difficoltà economica, rappresentata non solo dai debiti pregressi, ma anche dall'impossibilità di ottenere le somme necessarie al ripianamento della propria esposizione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate dal finanziatore (cfr. Tribunale Cassino sez. I, 15 giugno 2022,
n. 844; Corte di Appello di Torino, sez. I, 2 dicembre 2021, n. 1319).
17 A ciò si aggiunga che, come è noto, il TAEG costituisce uno strumento che il legislatore mette a disposizione del cliente affinché lo stesso operi con una buona consapevolezza e discernimento nella scelta dei prodotti finanziari;
in sostanza, tale indice corrisponde, secondo degli schemi matematici elaborati dalla Banca d'Italia, al costo sintetico approssimativo espresso in percentuale del finanziamento, una volta sommate al capitale tutte le spese accessorie derivanti dall'erogazione della somma;
si tratta, in altri termini, di un indice
– e non di un tasso – che esprime in via approssimativa il costo dell'intera operazione espresso in rapporto al capitale erogato.
Di conseguenza, deve essere rilevato come tale indice non sia suscettibile di declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 117 T.U.B., e ciò in quanto tale disposizione normativa fa riferimento espressamente ed esclusivamente ai
“tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali”, senza quindi richiamare esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono, per l'effetto, riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelli che riguardano le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Osserva sul punto la Corte di Cassazione, infatti, che, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. da ultimo ex multis Cass. civ., n. 39169 del 9 dicembre 2021).
In altri termini, il TAEG non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge una funzione meramente informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi: da ciò discende che l'erronea o l'omessa indicazione di esso non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto
18 piuttosto un'erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo e, soprattutto, non comporta alcuna nullità.
Deve inoltre rilevarsi che, in caso di non corretta indicazione del TAEG (o
ISC), a ben vedere, l'unica disposizione normativa che prevede espressamente la sanzione della nullità della singola clausola è rappresentata dall'art. 125 bis, comma VI T.U.B., il cui ambito applicativo è tuttavia limitato al solo contratto concluso dal consumatore, con la rilevante specificazione, peraltro, che il legislatore sembra aver previsto una nullità che non coinvolge la differenza fra l'indice sintetico di costo applicato al contratto e quello effettivo, bensì la Par divergenza tra l' pattuito e quello pubblicizzato dalla banca, disponendo infatti ed in particolare che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, le generiche contestazioni elevate da e in ordine ai Parte_1 Parte_2 dedotti profili di illegittimità del contratto di mutuo oggetto di giudizio devono essere tutte disattese, in quanto prive di riscontro probatorio.
Da ultimo, non merita accoglimento la domanda subordinata formulata dagli opponenti ai fini della nomina di “un professionista ex art. 13 D.L. n. 83/15 affinché possa porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del consumatore” (cfr. pag. 23 atto di citazione).
Come evidenziato da un orientamento consolidato di codesto Tribunale
(cfr. R.G. n. 1041/2021 V.G. decreto del 17 giugno 2021; R.G. n. 783/2019 V.G. decreto del 17 maggio 2019; R.G. n. 1058/2019 V.G. decreto del 20 giugno
2019), infatti, “Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'organismo di composizione della crisi disciplinato dall'articolo 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore,
19 desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il comma 9 del citato articolo 15. Va da sé che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso «Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3», contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall'articolo 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto «con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15», che abbiano «sede nel circondario del tribunale competente», ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato articolo 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato.” (cfr. Cass., ord. sez. VI, n.
19740/2017).
Pertanto, a fronte della costituzione, nell'ambito di codesto circondario, dell'Organismo di Composizione di Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti, iscritto al n. 23 del Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia, deve ritenersi non vi siano i presupposti per provvedere all'invocata nomina.
Giova rammentare, in ogni caso, che l'esame della predetta richiesta esula dalla competenza di codesto Tribunale in sede di giudizio di opposizione a precetto, atteso che l'istanza di nomina del professionista per la composizione delle crisi da sovraindebitamento deve inquadrarsi fra i procedimenti di volontaria giurisdizione (per il quale infatti deve essere versato il contributo unificato indicato dall'art. 13, comma I, lettera b), prima parte, del D.P.R. n.
115 del 2002 e l'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico), come chiarito dalla “Circolare 20 dicembre 2017 - Legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – Risposta a quesiti”.
Ne consegue, in definitiva, l'integrale rigetto dell'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
20 Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, seguendo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., con valore della domanda ricompreso nello scaglione € 52.001,00 a € 260.000,00, in rapporto, peraltro, al valore minimo in relazione alla fase istruttoria, che si giustifica in virtù del fatto che la causa è stata istruita in via eminentemente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado contraddistinta dal numero di R.G. 1033/2020 tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA integralmente l'opposizione spiegata da e Parte_1
Parte_2
2. CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese della presente procedura, che si liquidano nella complessiva somma di € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 14 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1033 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il 25 Parte_1 C.F._1 gennaio 1972, residente a [...] e Parte_2
(C.F.: ), nato a [...] il 23 gennaio
[...] C.F._2
1931, residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati a Silvi (TE), in via Piave n. 42, presso e nello studio dell'Avv.
Mauro D'Amico, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a San Donato Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b, in qualità di procuratrice di
[...]
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale a Conegliano (TV), in via V. Alfieri n. 1, elettivamente domiciliata a Teramo, in via Stazio n. 22, presso e nello studio dell'Avv.
GA CC, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
- parte opposta -
1 OGGETTO: opposizione a precetto in materia contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data
24 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio, davanti all'intestato Tribunale,
[...] [...]
quale mandataria di CP_2 Controparte_1 proponendo opposizione avverso gli atti di precetto, notificati in data 26 marzo 2020, con i quali è stato loro intimato il pagamento della somma di €
229.863,79, in forza del contratto di mutuo fondiario concesso da Banca delle
Marche S.p.A. in favore dell'impresa individuale “ , in Parte_1 persona dell'omonimo titolare (cancellata dal Registro delle Imprese in data 6 luglio 2016), di cui si era costituito fideiussore e terzo datore Parte_2 di ipoteca.
Più nel dettaglio, con il summenzionato atto di citazione, gli opponenti hanno invocato, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutivo del titolo e del precetto, nonché la improcedibilità dell'azione esecutiva e, nel merito, l'accertamento dell'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere a esecuzione forzata, con condanna alla restituzione di tutte le somme richieste
(interessi, spese, competenze) ex art. 2041 c.c. ed alla cancellazione dell'ipoteca concessa dal mutuatario. Inoltre, in via subordinata, gli opponenti hanno invocato, previa riqualificazione del contratto di mutuo in contratto di credito al consumo, la condanna a corrispondere solo quanto risultante dalla
Consulenza Tecnica d'Ufficio, con accertamento della nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto in parola. Da ultimo, gli opponenti hanno chiesto al Tribunale di nominare un professionista per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante la conclusione di un accordo di composizione della crisi o di un piano del consumatore.
Con comparsa del 23 dicembre 2021, si è costituita in giudizio CP_2
mediante la mandataria contestando
[...] Controparte_1 integralmente la domanda avanzata nei propri confronti ed invocando, in via subordinata rispetto all'integrale reiezione della domanda attorea, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di € 229.863,79, oltre
2 interessi, e la conversione del mutuo fondiario in ipotecario, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 17-19 novembre 2020, resa nell'ambito del sub procedimento allibrato al R.G. n. 1033-1/2020, il Tribunale ha rigetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dagli opponenti.
Con comparsa depositata telematicamente in data 20 dicembre 2022,
e per essa, quale procuratrice, la Controparte_2 Controparte_1 si è nuovamente costituita in giudizio, insistendo per l'accoglimento di
[...] tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese anteriormente formulate.
Istruita in via esclusivamente documentale, a seguito di una serie di rinvii, all'udienza del 24 giugno 2025 (l'unica celebrata avanti allo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento in data 12 marzo 2024), la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, corre l'obbligo al Tribunale evidenziare che, in data 19 settembre 2025 (quindi successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata il 24 giugno 2025), l'Avv. Mauro D'Amico ha depositato
“Istanza rimessione in termini e deposito rinuncia al mandato professionale”, rappresentando in sintesi che: (i) ha nuovamente comunicato, via raccomandata, in data 1 luglio 2025, al convenuto la rinuncia Parte_1 al mandato professionale nella procedura de qua, come già avvenuto
“precedentemente, un anno prima, ovvero in data 14/05/2024 e 06/06/2024 con ben due lettere raccomandate” non ritirate;
(ii) “dal fascicolo telematico e dal tenore della procura si riscontra che il sig. ha conferito mandato ad litem ad altro Parte_1 legale, che ha anche effettuato due istanze di visibilità ; che a tutt'oggi, da un controllo eseguito sul fascicolo telematico – si evince che non è stata ancora depositata la comparsa conclusionale” e che (iii) “a tutt'oggi, da un controllo eseguito sul fascicolo telematico – si evince che non è stata ancora depositata la comparsa conclusionale”, per il cui deposito ha chiesto un congruo termine formulando quindi apposita istanza di rimessione in termini, che è stata rigettata dal Tribunale con provvedimento del 22 settembre 2025, non ricorrendo i presupposti di cui
3 all'art. 153 c.p.c., considerata anche l'udienza del 24 giugno 2025 (alla quale infatti il difensore – affermatosi ora rinunciatario da oltre un anno – ben avrebbe potuto chiedere un rinvio dell'udienza onde consentire alla parte patrocinata di provvedere alla nomina di un nuovo procuratore in sostituzione), con conseguente operatività del principio di ultra attività del mandato difensivo consacrato dall'art. 85 c.p.c., che testualmente dispone che
“La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.”.
Ciò chiarito, l'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
Sul punto, giova anzitutto rammentare che gli opponenti hanno eccepito l'improcedibilità dell'azione esecutiva, nonché, in subordine, la nullità degli atti di precetto per l'inidoneità del contratto di mutuo sottoscritto in data 28 novembre 2007 a valere quale titolo esecutivo, in ragione (i) dell'omessa notificazione ex art. 41, comma I d.lgs. 385/1993 del contratto di mutuo e del successivo atto di rinegoziazione, (ii) della mancanza dell'atto di erogazione e quietanza in forma pubblica notarile e (iii) della necessaria riqualificazione del contratto di mutuo in contratto di credito al consumo.
Gli opponenti, inoltre, hanno contestato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata, asserendo che il rapporto di mutuo, sul quale si fonda la pretesa creditoria avversaria, è connotato da un serie di illegittimità afferenti, in particolare, all'addebito di interessi ultra-legali non pattuiti e interessi dal carattere usurario, a illegittime pratiche anatocistiche e a plurime violazioni della disciplina consumeristica di cui al d.lgs. 206/2005.
Pertanto, gli opponenti hanno rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono: “IN VIA PRELIMINARE − dichiarare l'improcedibilità dell'azione del convenuto opposto, per difetto di esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con vittoria di spese e onorari e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE: NEL MERITO: Nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto:
• accertare e dichiarare l'inammissibilità del precetto per difetto dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della banca convenuta a procedere ad esecuzione forzata per difetto del titolo esecutivo;
• accertare
4 e dichiarare che il contratto di mutuo de quo è viziato da usura pattizia ex art. 644, 3° comma c.p., e per l'effetto dichiarare l'erroneità degli addebiti operati dall'istituto di credito intimante, per interessi usurari non dovuti;
) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto per violazione degli artt.
117, 4° comma TUB, 1284 c.c. e 1346 c.c. e per violazione degli artt. 2-3-6 Delibera
CICR 09/02/2000; ) accertare e dichiarare il superamento del limite di finanziabilità
e la conseguente nullità del contratto di mutuo fondiario de quo e per l'effetto, condannare il creditore procedente a restituire al mutuatario tutte le somme (interessi, spese, competenze) eccepite a titolo di arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.; ) ordinare la cancellazione dell'ipoteca concessa dal mutuatario;
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di improcedibilità e di merito: • previa riqualificazione della fattispecie in contratto di credito al consumo, dichiarare nullo il precetto ex art. 480 c.p.c., per difetto di notifica;
• condannare gli opponenti a corrispondere solo quanto dovuto ed in particolare quanto risulterà dalla rideterminazione del quantum elaborata alla redigenda CTU. • accertare e dichiarare la sussistenza delle clausole vessatorie indicate e per l'effetto dichiararle nulle ai sensi degli artt. 33 e ss. Codice del Consumo IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: • disporre la riqualificazione giuridica del contratto di mutuo fondiario condizionato, in contratto di credito al consumo e per
l'effetto dichiarare nullo il precetto per difetto di notifica ex art. 41 TUB;
• nominare un professionista ex art. 13 D.L. n. 83/15 affinché possa porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del consumatore” (cfr. atto di opposizione a precetto).
Costituitasi in giudizio, l'opposta mediante la Controparte_2 mandataria contestando integralmente la Controparte_1 domanda avanzata nei propri confronti, ha concluso nei seguenti termini:
“CONCLUDE affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: A) nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni, deduzioni, istanze e conclusioni con essa formulate dall'opponente o che dovessero essere formulate e/o precisate dalla medesima, anche eventualmente in via riconvenzionale, in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte dalla
Banca opposta nella superiore narrativa e per quelle che saranno illustrate anche in
5 corso di causa, e, per l'effetto, dichiarare la legittimità, validità ed efficacia del contratto di mutuo del 28.11.2007 a costituire titolo esecutivo idoneo a consentire alla opposta l'esercizio del diritto di agire in executivis nei confronti degli opponenti;
B) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte le domande di parte opponente: − in punto di inidoneità del contratto di mutuo del
28.11.2007 a fungere quale valido titolo esecutivo, previo accertamento dell'inadempimento della parte mutuataria alle obbligazioni contrattuali assunte relativamente al rimborso del mutuo del 28.11.2007, sia in linea capitale che a titolo di interessi e dell'ammontare del credito vantato dalla Banca pari ad Euro 229.863,79, di cui Euro 405,00 per competenze legali per la redazione del precetto ex D.M.
55/2014, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo e comunque sempre contenuti entro i limiti massimi stabiliti dalla legge 108/96 e successivi DD.MM., ed oltre alle spese di notifica e competenze successive occorrende, come verrà, si opus sit, meglio illustrato in corso di causa, condannare la parte opponente al pagamento in favore della opposta della predetta somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, anche a seguito della espletanda istruzione probatoria;
− in punto di nullità del mutuo fondiario del 28.11.2007 per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, dichiarare la conversione del predetto mutuo fondiario in mutuo ipotecario, ricorrendone tutti i presupposti di legge per come illustrato nella superiore narrativa e per le ragioni che saranno illustrate anche in corso di causa;
C) condannare sempre ed in ogni caso gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge” (cfr. comparsa di costituzione e risposta del 23 dicembre 2021).
Così riassunti i fatti controversi, occorre anzitutto rilevare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva articolata dagli opponenti per aver l'opposta provveduto alla notifica degli atti di precetto senza previo esperimento del tentativo di mediazione.
Sul punto, infatti, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 5 comma II d.lgs.
n. 28/2010 ratione temporis applicabile, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità “della domanda giudiziale” nelle materie previste dall'art. 5 del citato decreto legislativo.
Pertanto, atteso che il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce un “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda
6 giudiziale, ma un atto preliminare stragiudiziale, deve ritenersi che esso non soggiaccia alla condizione di procedibilità di cui al citato art. 5.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, in ragione del disposto di cui all'art. 5 comma VI, lett. e) d.lgs. n. 28/2010, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale “nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”, sicché, anche nel successivo (presente) giudizio di opposizione a precetto, il previo esperimento della mediazione deve essere escluso ai fini della procedibilità
(cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 8 giugno 2022, n. 998).
Pertanto, l'eccezione sollevata dagli opponenti sul punto è infondata.
Procedendo allora allo scrutinio delle diverse censure sollevate dagli opponenti nel merito della lite, deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza di tutte le contestazioni di invalidità degli atti di precetto notificati.
In particolare, non merita accoglimento la doglianza di nullità per l'omessa notificazione del titolo esecutivo, atteso che, come è noto, ai sensi dell'art. 41, comma I T.U.B., “
1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”: dunque, costituendo il contratto di mutuo fondiario ab origine titolo esecutivo ed essendo, come espressamente indicato dall'art. 41, comma I, T.U.B., esente dalla notificazione al debitore, non può ritenersi illegittima nel caso per cui è processo l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva da parte dell'opposta.
Ciò è avallato, ove ve ne fosse il bisogno, anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha a chiare lettere affermato che “Il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare
l'apposizione della formula esecutiva sull'atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art.
654, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., sez. III - , ordinanza n. 11242 del 6 aprile
2022, che, per tale ragione, ha cassato con rinvio la sentenza emessa dal
Tribunale di Siena all'esito del giudizio di opposizione a precetto).
Quanto alla mancata specifica menzione, nell'atto di precetto, della rinegoziazione del 26 marzo 2012, inoltre, occorre evidenziare che siffatta circostanza non ha cagionato e non cagiona alcuna incertezza nella individuazione del credito per cui è causa, atteso che il precetto contiene la specifica indicazione degli estremi del contratto di mutuo cui la
7 rinegoziazione afferisce, la puntuale indicazione dell'importo per il quale si agisce in via esecutiva, l'indicazione del titolo di addebito dei singoli importi ripartiti (capitale residuo, interessi di mora ante e post risoluzione).
D'altronde, si rammenta che “anche nell'eventualità - peraltro - in cui per la peculiarità della procedura (nella specie: processo esecutivo per la realizzazione di credito fondiario, ex art. 41 D.lgs. n. 385 del 1993) il creditore non ha l'obbligo di notificare il titolo, il precetto deve contenere oltre all'intimazione ad adempiere il credito, l'indicazione del titolo esecutivo da cui il credito è assistito. Qualora non sorga incertezza al debitore sul diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, la erronea indicazione degli estremi del titolo - in linea di massima - dà luogo a un vizio privo di rilevanza (cfr. Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2009, n. 6426).
Né gli opponenti hanno manifestato difficoltà nella esatta individuazione del titolo contrattuale al quale gli atti di precetto si riferiscono, anzi avendo provveduto alla produzione documentale dei relativi contratti ed articolato numerose eccezioni nel merito.
Sotto altro profilo, poi, deve essere rigettata l'eccezione afferente la nullità del precetto “per mancanza dell'atto di erogazione e quietanza notarile ex art. 474
n. 3 c.p.c.”.
Nello specifico, sul punto, gli opponenti hanno rappresentato che la somma mutuata non è mai stata immessa in toto nella disponibilità del mutuatario, posto che tale somma avrebbe potuto essere concretamente utilizzata solo al verificarsi di alcune condizioni, essendo stato infatti costituito un deposito cauzionale infruttifero e vincolato, con la conseguenza per cui, al momento della stipula, non poteva ritenersi verificata la condizione fondamentale per la conclusione del contratto di mutuo, ossia la traditio del denaro;
quindi, gli odierni opponenti hanno sottolineato che, dall'esame del regolamento contrattuale, emerge come, nonostante la somma fosse stata dichiarata come erogata, essa non era né materialmente né giuridicamente disponibile per il mutuatario, difettando quindi l'elemento fondamentale della traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica.
Ebbene, al fine di accertare se il contratto di mutuo, posto a fondamento dell'azione esecutiva, possa essere validamente utilizzato quale titolo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre preliminarmente verificare se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere effettivamente la disponibilità giuridica della
8 somma mutuata (come noto, infatti, la realità del mutuo non si configura esclusivamente mediante la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore); pertanto, la consegna si atteggia quale creazione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario.
Ora, nel caso per cui è processo, dalla documentazione versata in atti, risulta che, con atto pubblico del 28 novembre 2007 per Notar dott.ssa
(n. Rep. 4514; n. Racc. 2462), Banca delle Marche S.p.A. Persona_1 ha concesso a mutuo all'impresa individuale “ , in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, la somma di € 180.000,00 e che, ai sensi dell'art. 1 del regolamento contrattuale, “La parte mutuataria, dichiara e ne rilascia ampia quietanza, di ricevere dalla Banca a titolo di mutuo la somma di euro 180.000,00
(centottantamila virgola zero zero), mediante l'accredito di pari importo, al netto delle spese e delle imposte di cui al successivo art. 10, effettuato in suo favore dalla Banca sul “conto creditori” n. 4439, alla stessa parte mutuataria intestato presso la Filiale di Ascoli Piceno della Banca medesima “ (cfr. pag. 3, doc. 2 fasc. parte opponente).
Al successivo art. 2, inoltre, “La parte mutuataria dichiara di voler costituire la somma come sopra accreditatale in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e dai relativi allegati. Allo scopo, la parte mutuataria riconsegna alla Banca la somma in questione autorizzando la Banca stessa a prelevarla dal suddetto “conto creditori”, estinguendolo, e a versarla in apposito deposito cauzionale intestato alla parte mutuataria. Detto deposito verrà svincolato, salvo il diritto di ritenzione che viene esplicitamente riconosciuto alla Banca a rivalsa di ogni suo avere, a condizione che la parte mutuataria provveda entro trenta giorni da oggi (...)” (cfr. pag. 3, doc. 2 fasc. parte opponente).
Orbene, con specifico riguardo alla possibilità di vincolare la somma mutuata in deposito infruttifero intestato al mutuatario, è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione che, “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme
9 sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”, per cui “il contratto di mutuo stipulato nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata può reputarsi da solo idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c., sebbene all'erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e alla sua costituzione in deposito destinato ad essere svincolato in favore del mutuatario al verificarsi di determinate condizioni”(cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, n. 9229/2022;
Cass. civ., sez. III, n. 5654/2023; Cass. civ., sez. I, n. 38331/2021; Cass. civ., sez.
I, n. 25632/2017).
Quindi, il momento perfezionativo del mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, coincide, di regola, con la cosiddetta traditio – ossia la consegna del denaro o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà
– ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte di quest'ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.
Da ciò consegue che “il meccanismo negoziale in forza del quale il mutuante ed il mutuatario, ceduta la somma, o la costituiscano in deposito infruttifero vincolato in ragione dell'adempimento delle successive obbligazioni del mutuatario in ordine alla costituzione delle garanzie, o, ai medesimi fini, prevedano un impegno della parte mutuataria, temporalmente circoscritto, a non disporne non deve essere considerato di per sé indice di una mancata traditio rei, in quanto implica, comunque, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario. Se tale momento, quindi, si realizza, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, invece che limiti ad una successiva effettiva erogazione.” (cfr. in questi esatti termini la recente sentenza del Tribunale di Grosseto, n. 82/2025 del 28 gennaio 2025).
Infatti, come argomentato dalla giurisprudenza di merito, “è vero che, nelle operazioni bancarie, il denaro ha una valenza contabile, sicché nella fattispecie non è avvenuta una consegna materiale della somma, ma questa è stata messa a disposizione
10 del mutuatario in senso giuridico. Avutane la giuridica disponibilità, il mutuatario ha concordato con la banca il trattenimento della somma, fino al momento in cui è stata iscritta ipoteca. Tale accordo tra la mutuante ed il mutuatario costituisce necessariamente un posterius rispetto all'acquisto della disponibilità giuridica della somma da parte del secondo. Non a caso le parti utilizzano una forma verbale riferita al passato, allorquando si riferiscono al momento dell'erogazione della somma, ed al futuro per riferirsi al momento dello svincolo delle somme a seguito dell'iscrizione di ipoteca”. (cfr. sentenza del Tribunale di Catania, n. 4540/2023 del 7 novembre
2023).
A ciò si aggiunga che, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno chiarito che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (così, Cass. civ., sez. un., sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025).
Dunque, in ordine a tale specifico profilo, il Tribunale adito ritiene di dare continuità a quanto affermato, e sopra riportato, dalla giurisprudenza di legittimità ed anche di merito, dal momento che il vincolo apposto alla somma mutuata, contrattualmente pattuita in funzione della produzione delle garanzie, implica una precisa disposizione dell'importo da parte del mutuatario, già divenutone titolare.
Alla luce dell'acquisita immediata disponibilità giuridica della somma mutuata, pertanto, il contratto reale di mutuo fra la Banca delle Marche S.p.A.
e l'impresa individuale “ deve ritenersi validamente Parte_1 perfezionato in data 28 novembre 2007, con conseguente esclusione della dedotta natura condizionata dello stesso.
Tanto chiarito, è ora possibile procedere al vaglio della domanda attorea concernente la nullità del precetto in ragione dell'omessa notifica ex art. 480
c.p.c. del contratto, il quale sarebbe stato concluso esclusivamente al fine di
11 ripianare pregresse esposizioni debitorie e, quindi, da riqualificare – secondo la prospettiva di parte opponente – in contratto di credito al consumo.
Sul punto, giova anzitutto rammentare che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti (“il mutuo fondiario è previsto unicamente per
l'acquisto di un immobile a scopo abitativo o per la ristrutturazione dello stesso. Il mutuo fondiario è quindi vincolato, dalla legge, dalla limitazione d'uso in quanto può essere concesso per l'acquisto o per la costruzione di una abitazione destinata ad uso privato, o la ristrutturazione della prima casa”, pag. 11 atto di opposizione), come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dall'adito Tribunale, il contratto di mutuo fondiario non è e non può essere qualificato come mutuo di scopo (cfr. anche Corte Cost. n. 175/2004), e ciò in quanto, non è strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 9839 del 14 aprile 2021), con il corollario per cui il mutuatario è libero di scegliere come destinare le somme erogate, e quindi anche eventualmente per ripianare i propri debiti, essendo tale scelta lecita ed insindacabile da parte del giudice (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre
2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20896; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 25 gennaio 2021, n. 1517).
Quindi, quand'anche l'utilizzo del finanziamento concesso dalla Banca convenuta sia finalizzato a ripianare le pregresse esposizioni debitorie della parte mutuataria, in ogni caso, un consolidato indirizzo della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, è nel senso di ritenere valido e perfettamente lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario ai sensi dell'art. 38 TUB per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante o per ripianare i debiti del mutuatario, sempre che la somma venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario medesimo, peraltro anche attraverso accredito su di un conto corrente con saldo passivo (cfr., ex multis, da ultimo Cass. Civ. n. ordinanza 11 gennaio 2023, n. 544; Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022, n. 23149; Cass. Civ., ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29644; Cass.
12 Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 27 dicembre
2013, n. 28663; Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 3,
27 agosto 2015, n. 17194; Corte d'Appello Bologna, 9 giugno 2020 n. 1585).
Ebbene, questo Tribunale, nel condividere l'esposta prevalente opzione ermeneutica, ritiene che non meritino accoglimento le censure articolate dagli opponenti in punto di nullità del precetto in forza della necessaria riqualificazione del contratto di mutuo in contratto di credito al consumo.
Risulta per tabulas, fra l'altro, che la parte mutuataria del contratto di cui si discorre sia “l'impresa individuale “ , corrente in San Parte_1
Benedetto del Tronto (AP), via L. Paolucci n. 34, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: , numero di C.F._1 iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo: 160173”.
Deve escludersi, pertanto, che si tratti di una persona fisica agente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ex art. 3 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
A scanso di equivoci, inoltre, nelle premesse del contratto di mutuo del 28 novembre 2007, sono gli stessi paciscenti a chiarire espressamente che “la parte mutuataria non riveste la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.
206 del 06/09/2005” (cfr. pagina 2, doc. 2, fascicolo di parte opponente).
Ciò posto, dunque, non sussistono i presupposti per l'allegata riqualificazione del contratto ai sensi del Capo II, Titolo VII, T.U.B. (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), né meritano accoglimento le censure connesse alla asserita violazione della disciplina consumeristica di cui al d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.
Da ultimo, non può essere accolta neppure l'ulteriore censura afferente alla nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B..
Come è noto, infatti, il Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), all'art. 38, comma I, fornisce la nozione di credito fondiario, che è quello avente per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
Il successivo comma II della citata disposizione normativa dispone che la
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del C.I.C.R., determina
13 l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.
Quindi, sulla base della disposizione normativa in esame, il C.I.C.R., con delibera del 22 aprile 1995 recepita dalla con aggiornamento del 26 giugno
1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1998, ha stabilito che “L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi”, ammontare suscettibile di essere innalzato al 100 per cento in presenza di garanzie integrative.
Con riguardo alle conseguenze giuridiche e quindi alla sorte del contratto di mutuo fondiario stipulato in violazione del predetto limite di finanziabilità posto dall'art. 38, co. II T.U.B., era sorto un annoso contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, che è stato da ultimo risolto con la sentenza n.
33719 del 16 novembre 2022 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha espressamente escluso la possibilità di configurare, in siffatta ipotesi, la nullità virtuale ex art. 1418 c.c. della figura negoziale in parola.
Nello specifico, le Sezioni Unite, disattendendo tanto l'opzione ermeneutica della nullità radicale (ancorché suscettibile di conversione), quanto quella tesa a perorare la possibilità di riqualificare giuridicamente il contratto, hanno anzitutto escluso la natura di norma imperativa, ai fini dell'art. 1418 c.c., dell'art. 38 T.U.B., dal momento che la stessa non disciplina direttamente e chiaramente il contenuto specifico ed essenziale del contratto, concernendo infatti tale norma “il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari, con la conseguenza che non è consentito trasferire automaticamente sul piano degli effetti con questi ultimi le conseguenze delle condotte difformi delle banche al fine di provocare il travolgimento del contratto che si assume viziato per eccesso di finanziamento.”
Inoltre, la Sezioni Unite hanno rilevato come, anche a voler ritenere imperativa la norma di cui all'art. 38, co. II T.U.B., la circostanza di far discendere la sanzione della nullità del mutuo ormai erogato con conseguente caducazione della relativa ipoteca condurrebbe a conseguenze paradossali,
14 posto che pregiudicherebbe “ancor di più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere”, condurrebbe ad un
“vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario che, per il sol fatto di aver ricevuto dall'istituto una somma superiore a quella consentita dal cd. scarto di garanzia, realizzerebbe la completa liberazione dell'immobile dall'ipoteca”; inoltre, la pretesa dell'istituto bancario mutuante svaluterebbe “a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito soggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta
a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di esecuzione forzata”
e sarebbe frustrato altresì l'interesse del mutuatario, “costretto a restituire immediatamente le somme prese in prestito, con tutte le conseguenze sul proprio patrimonio ed eventualmente sull'attività di impresa”.
Alla luce di quanto sopra, quindi, le Sezioni Unite hanno enunciato allora il seguente principio di diritto: “il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 co. 2
Tub non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa dello stesso o posta a presidio della sua validità ma di un elemento specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto e non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale (artt. 51ss e 53 Tub) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.”
Alteris verbis, il contratto di mutuo fondiario esorbitante il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, co. II T.U.B. non è nullo e, aggiungono le Sezioni
Unite, non è consentito al giudice intervenire d'ufficio sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti, seppure appartenente al medesimo genus contrattuale;
più precisamente, nella pronuncia de qua, il massimo consesso della Corte di Cassazione ha affermato che “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello
15 legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del 14 tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.”
Tanto rilevato, inoltre, a fronte un'ipoteca dal valore di € 360.000,00 (come emerge documentalmente dal regolamento contrattuale in atti;
cfr. pag. 7 doc.
n. 2 fasc. opponenti) non appare neppure dimostrato dagli opponenti l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità ad opera della Banca mutuante, la quale - invero - ha provveduto alla concessione a mutuo della somma di € 180.000,00, pari al 50% del valore del bene su cui è stata iscritta ipoteca.
Né gli opponenti hanno dimostrato l'asserita fraudolenta sopravvalutazione dell'immobile ipotecato ad opera della mutuante. Sul punto, infatti, gli opponenti si sono limitati a richiamare gli esiti di una consulenza tecnica di parte, redatta dall'ing. mai Persona_2 depositata in atti (cfr. pag. 8 memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte opponente).
Di conseguenza, anche il motivo di opposizione in esame deve essere respinto.
Sempre in ordine al contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, la difesa attorea ha inoltre lamentato: (i) la violazione degli artt. 1283 e 1346 c.c.;
(ii) l'indebito esercizio dello ius variandi e l'applicazione di tassi diversi da quelli convenuti, anche per effetto del fenomeno anatocistico;
(iii) l'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla convenuta.
Procedendo con ordine, giova evidenziare che le censure relative alla determinazione dell'interesse ultra-legale ex art. 1283 c.c. sono infondate, dovendosene rilevare l'estrema genericità, dal momento che parte opponente non ha prodotto in atti tutti gli atti di rinegoziazione del mutuo (in tesi plurimi, cfr. pag. 2 atto di citazione) e non ha fornito alcuna indicazione
16 specifica e aderente al caso de quo, con conseguente impossibilità per il giudicante di accertare l'eventuale violazione dell'art. 118 T.U.B..
Parimenti, con riferimento alle ulteriori censure relative all'illegittimo addebito di interessi anatocistici, chiarito prima di tutto che il contratto di mutuo prevede espressamente che “Su detti interessi (di mora) non è consentita la capitalizzazione periodica” (art. 5 del contratto di mutuo, cfr. pag. 7 doc. n. 2 fasc. opponenti), deve rilevarsi come gli opponenti, ancora una volta, si siano limitati a coltivare difese generiche e non calate nel caso concreto, eccependo semplicisticamente che l'istituto bancario avrebbe capitalizzato gli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., nonché riscosso somme non previste da contratto.
Pertanto, ritiene il Tribunale che gli opponenti non abbiano adempiuto all'onere di allegazione e prova sulle medesime gravanti.
A ciò si aggiunga che gli opponenti hanno censurato la legittimità del contratto di mutuo, con particolare riguardo alla pattuizione di interessi usurari post rinegoziazione del 26 marzo 2012, nonché alla difformità fra il
TAEG/ISC previsto in contratto e quello realmente applicato.
Nessuna delle due censure coglie nel segno.
Segnatamente, deve rilevarsi che le affermazioni attoree sul punto sono basate sugli esisti della perizia econometrica di parte redatta dal dott.
(cfr. doc. 6 fascicolo opponenti), che giunge alle predette Persona_3 conclusioni senza indicare in maniera analitica, a ben vedere, le modalità di calcolo che condurrebbero al superamento del tasso soglia usura e alla determinazione di un TAEG differente da quello indicato nel contratto, in violazione dell'onere di specifica allegazione dei fatti.
Giova inoltre rammentare, in ordine alla c.d. usura soggettiva, pur invocata dagli opponenti, che la parte che ne eccepisce l'esistenza deve provare tutti gli elementi della fattispecie, in particolare l'unilateralità del vantaggio conseguito dal finanziatore e la situazione di propria oggettiva difficoltà economica, rappresentata non solo dai debiti pregressi, ma anche dall'impossibilità di ottenere le somme necessarie al ripianamento della propria esposizione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate dal finanziatore (cfr. Tribunale Cassino sez. I, 15 giugno 2022,
n. 844; Corte di Appello di Torino, sez. I, 2 dicembre 2021, n. 1319).
17 A ciò si aggiunga che, come è noto, il TAEG costituisce uno strumento che il legislatore mette a disposizione del cliente affinché lo stesso operi con una buona consapevolezza e discernimento nella scelta dei prodotti finanziari;
in sostanza, tale indice corrisponde, secondo degli schemi matematici elaborati dalla Banca d'Italia, al costo sintetico approssimativo espresso in percentuale del finanziamento, una volta sommate al capitale tutte le spese accessorie derivanti dall'erogazione della somma;
si tratta, in altri termini, di un indice
– e non di un tasso – che esprime in via approssimativa il costo dell'intera operazione espresso in rapporto al capitale erogato.
Di conseguenza, deve essere rilevato come tale indice non sia suscettibile di declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 117 T.U.B., e ciò in quanto tale disposizione normativa fa riferimento espressamente ed esclusivamente ai
“tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali”, senza quindi richiamare esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono, per l'effetto, riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelli che riguardano le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Osserva sul punto la Corte di Cassazione, infatti, che, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. da ultimo ex multis Cass. civ., n. 39169 del 9 dicembre 2021).
In altri termini, il TAEG non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma svolge una funzione meramente informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi: da ciò discende che l'erronea o l'omessa indicazione di esso non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto
18 piuttosto un'erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo e, soprattutto, non comporta alcuna nullità.
Deve inoltre rilevarsi che, in caso di non corretta indicazione del TAEG (o
ISC), a ben vedere, l'unica disposizione normativa che prevede espressamente la sanzione della nullità della singola clausola è rappresentata dall'art. 125 bis, comma VI T.U.B., il cui ambito applicativo è tuttavia limitato al solo contratto concluso dal consumatore, con la rilevante specificazione, peraltro, che il legislatore sembra aver previsto una nullità che non coinvolge la differenza fra l'indice sintetico di costo applicato al contratto e quello effettivo, bensì la Par divergenza tra l' pattuito e quello pubblicizzato dalla banca, disponendo infatti ed in particolare che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, le generiche contestazioni elevate da e in ordine ai Parte_1 Parte_2 dedotti profili di illegittimità del contratto di mutuo oggetto di giudizio devono essere tutte disattese, in quanto prive di riscontro probatorio.
Da ultimo, non merita accoglimento la domanda subordinata formulata dagli opponenti ai fini della nomina di “un professionista ex art. 13 D.L. n. 83/15 affinché possa porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del consumatore” (cfr. pag. 23 atto di citazione).
Come evidenziato da un orientamento consolidato di codesto Tribunale
(cfr. R.G. n. 1041/2021 V.G. decreto del 17 giugno 2021; R.G. n. 783/2019 V.G. decreto del 17 maggio 2019; R.G. n. 1058/2019 V.G. decreto del 20 giugno
2019), infatti, “Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'organismo di composizione della crisi disciplinato dall'articolo 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore,
19 desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il comma 9 del citato articolo 15. Va da sé che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso «Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3», contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall'articolo 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto «con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15», che abbiano «sede nel circondario del tribunale competente», ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato articolo 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato.” (cfr. Cass., ord. sez. VI, n.
19740/2017).
Pertanto, a fronte della costituzione, nell'ambito di codesto circondario, dell'Organismo di Composizione di Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti, iscritto al n. 23 del Registro tenuto presso il Ministero di Giustizia, deve ritenersi non vi siano i presupposti per provvedere all'invocata nomina.
Giova rammentare, in ogni caso, che l'esame della predetta richiesta esula dalla competenza di codesto Tribunale in sede di giudizio di opposizione a precetto, atteso che l'istanza di nomina del professionista per la composizione delle crisi da sovraindebitamento deve inquadrarsi fra i procedimenti di volontaria giurisdizione (per il quale infatti deve essere versato il contributo unificato indicato dall'art. 13, comma I, lettera b), prima parte, del D.P.R. n.
115 del 2002 e l'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico), come chiarito dalla “Circolare 20 dicembre 2017 - Legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – Risposta a quesiti”.
Ne consegue, in definitiva, l'integrale rigetto dell'opposizione spiegata da e Parte_1 Parte_2
20 Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate come in dispositivo, seguendo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., con valore della domanda ricompreso nello scaglione € 52.001,00 a € 260.000,00, in rapporto, peraltro, al valore minimo in relazione alla fase istruttoria, che si giustifica in virtù del fatto che la causa è stata istruita in via eminentemente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado contraddistinta dal numero di R.G. 1033/2020 tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA integralmente l'opposizione spiegata da e Parte_1
Parte_2
2. CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese della presente procedura, che si liquidano nella complessiva somma di € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 14 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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