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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5886/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 11/06/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
In sostituzione del difensore dell'attore è comparso l'avv. Caterina Valle e in sostituzione del difensore della convenuta è comparso l'avv. Maria Rita Contini.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11 N. R.G. 5886/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5886/2018 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità per attività pericolose, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Alessandro Zotti, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Bonn n.
8 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE contro
(C.F. ) già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Contini, elettivamente domiciliata in viale Europa n. 37 - Lanusei, presso lo studio del difensore, giusta procura generale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.06.2018, ha citato Parte_1 Controparte_2
davanti a questo Tribunale per chiedere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incendio sviluppatosi nell'immobile di sua proprietà.
A sostegno della domanda, ha esposto in sintesi che: Parte_1
- nel fondo di sua proprietà sito in via Filia n. 52 a Quartu Sant'Elena (CA), accanto alla propria abitazione, aveva costruito un magazzino di 50 mq. in lamiera grecata, coibentato con schiuma poliuretanica e chiusura in legno su due lati;
- all'interno del magazzino vi era un bancone da lavoro di circa 5 metri, armadi e ripiani in legno contenenti attrezzature professionali per hobbistica e giardinaggio;
- la fornitura di energia elettrica dell'immobile avveniva attraverso una cassetta di derivazione posta nella parte alta di un palo della luce della società convenuta, sito all'altezza del civico n. 52 di via Filia,
immediatamente sovrastante la copertura del magazzino;
- in data 10 ottobre 2014, alle ore 05,00, a seguito di corto circuito nella cassetta di derivazione, i cavi posizionati esternamente al palo si erano fusi con conseguente scioglimento della guaina isolante degli stessi e la caduta dei residui al di sopra della tettoia del magazzino;
- dalla fusione dell'alluminio della guaina isolante dei cavi dell era scaturito un incendio che, CP_2
tramite il fogliame presente sul tetto del magazzino, si era propagato sia all'esterno che all'interno del medesimo box, che aveva immediatamente preso fuoco in quanto era stato realizzato prevalentemente in legno;
- i danni erano stati calcolati dal perito di parte ing. nella misura di complessivi 20.549,20 Per_1
euro (pari a 6.419,00 euro per i danni al fabbricato, 18.632,00 euro per danni all'attrezzatura, 540,00
pagina 3 di 11 euro per danni alla proprietà confinante di e 1.917,00 euro per spese di perizia di Persona_2
parte);
- aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno asserendo che dal CP_2 Controparte_2
verbale dei VV.FF. intervenuti non era emersa alcuna responsabilità della società elettrica.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“a. accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta, in persona
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore nella causazione del fatto illecito e dei danni
ingiusti subiti dall'attore a seguito degli eventi sopra descritti;
b. per l'effetto condannare in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro CP_2
tempore, a risarcire a parte attrice i danni subiti per un importo di € 20.549,20, o da determinarsi nel
quantum in caso di contestazione in corso di causa con l'espletanda CTU o quella diversa maggiore o
minor somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta d'equità”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.11.2018, si è costituita in giudizio
[...]
contestando la ricostruzione del fatto di parte attrice e le avverse pretese. Controparte_2
La convenuta ha esposto in sintesi che:
- i VV.FF. erano giunti sul posto alle 6,25, quando l'incendio era ormai divampato ed aveva coinvolto il palo della linea elettrica;
- la cassetta di derivazione, presente a ridosso del palo, non aveva preso fuoco perché l'incendio era scaturito dalla proprietà dell'attore e si era propagato al palo nel quale era situata la cassetta di derivazione;
- i VV.FF. avevano provveduto allo spegnimento dell'incendio avendo cura di non utilizzare acqua in prossimità dell'impianto elettrico “poiché le fiamme interessavano il cavo verticale esterno adeso al
palo”;
pagina 4 di 11 - sul luogo di causa erano intervenuti anche i Carabinieri, i quali avevano raccolto la dichiarazione di residente nella via Filia, sulla presenza di un'autovettura che era andata via a forte Testimone_1
velocità pochi minuti prima dello svilupparsi dell'incendio;
- gli addetti della convenuta avevano dichiarato che gli impianti di via Filia n. 56 erano stati manomessi da ignoti, causando pertanto l'interruzione della linea elettrica;
- dopo avere effettuato le riparazioni degli apparecchi e degli impianti, era stata presentata denuncia dell alla competente Stazione dei Carabinieri di Quartu Sant'Elena; CP_2
- l'incendio non era stato causato dagli impianti della convenuta poiché la cassetta di derivazione non aveva preso fuoco, ma era stato il cavo adeso al palo ad essere interessato dall'incendio a causa dell'alta temperatura proveniente dal magazzino.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“in via principale: rigettando le domande proposte dall'attrice nei confronti dell' Controparte_1
di Roma, siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e per l'effetto mandare
[...]
assolta la convenuta;
sempre con vittoria di spese ed onorari, con accessori;
con ampia riserva in ordine alla prova”.
Con ordinanza del 02.04.2025, il Giudice ha proposto di definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni: cessazione della materia del contendere con parziale rimborso da parte dell'attore alla convenuta delle spese di lite pari ad euro 2.000,00.
La proposta del Giudice così formulata non è stata accettata dall'attore né dalla convenuta.
La causa, istruita documentalmente, con prove orali e CTU, è stata rimessa all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive.
pagina 5 di 11 La domanda proposta da è infondata e deve essere rigettata, non essendo stata provata Parte_1
la responsabilità di per il sinistro per cui è causa. CP_2 Controparte_2
Deve premettersi che, in tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, l'art. 2050 c.c.
dispone: “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura
o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno”.
Insegna in proposito la Suprema Corte che la responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l'attività svolta e il danno patito dal terzo, a tal fine dovendo ricorrere la duplice condizione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento,
nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé
idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato (Sez. 3, Sentenza n. 15113 del 22/07/2016 Rv. 641278 - 01).
Applicando il principio al caso di specie, i fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo non hanno avuto alcun riscontro nell'istruttoria, con particolare riferimento alla prova del nesso causale tra la cassetta di derivazione di proprietà della convenuta ed il danneggiamento del magazzino del . Pt_1
In proposito, l'attore si è limitato a produrre il verbale redatto in data 10.10.2014 dai VV.FF., che erano intervenuti sul posto quando l'incendio si era già propagato, il quale non indica circostanze di fatto da cui dedurre la responsabilità della convenuta per i danni di cui alla presente causa.
Infatti, i VV.FF. hanno certificato che “all'interno del cortile di un'abitazione, una struttura
adiacente il muro perimetrale […] era interessata da un incendio in fase generalizzata con
coinvolgimento di un palo della linea elettrica in metallo sito nella pubblica via” e che “le CP_2
fiamme interessavano il cavo verticale esterno adeso al palo” e hanno concluso che “da una verifica
pagina 6 di 11 dello stato dei luoghi e degli elementi a disposizione non sono emersi elementi utili che possono
ricondurre a precise cause dell'incendio, che rimangono pertanto da accertare” (doc. 4 di parte attrice).
Dalla lettura del verbale dei VV.FF. non emerge una ricostruzione dei fatti conforme alle pretese di parte attrice, apparendo al contrario più verosimile che l'incendio sia stato provocato dalla combustione generatasi nel locale appartenente all'attore, che aveva determinato lo scioglimento della guaina del cavo elettrico della convenuta con la conseguente propagazione al palo.
Neppure all'esito dell'espletamento della prova testimoniale è stato provato il nesso di causalità tra la linea elettrica soggetta alla custodia della convenuta e l'incendio per cui è causa.
All'udienza del 15.10.2021, è stato esaminato il teste , proprietario di una abitazione Persona_2
adiacente a quella dell'attore, che era stata interessata dall'incendio nel muro di confine.
Il teste ha dichiarato che “è vero ho assistito perché svegliato dal rumore. Ho visto che dalla
cassetta dell' uscivano delle scintille e successivamente si sviluppava un incendio” (capo a CP_2
memorie n. 3 ex art. 183 c.p.c. IV comma).
Peraltro, deve essere accolta l'eccezione di incapacità del teste sollevata dalla parte convenuta in quanto il è portatore di un interesse concreto e attuale alla partecipazione al giudizio ai sensi Per_2
dell'art. 246 c.p.c., (v. la CTP depositata dall'attore a firma dell'ing. del 30.11.2017: doc. 1 Per_1
allegato all'atto introduttivo).
Le dichiarazioni rese dagli altri testi indicati dalla parte attrice sono invece irrilevanti al fine di accertare la causa del sinistro.
All'udienza del 15.10.2021, il teste ha dichiarato che “sono stata svegliata alle 5,15 Testimone_2
dal rumore di scoppi continui che provenivano da fuori. Non conosco da dove sia partito l'incendio ma
pagina 7 di 11 da casa mia ho visto il palo che scoppiettava, scintille e fuoco e che il palo bruciava in alto” (capo a.
memorie n. 3 ex art. 183 c.p.c. IV comma).
Il teste ha dichiarato che “mi sono svegliato per lo scoppio che pareva fuochi Testimone_3
d'artificio, mi affaccio in cortile e vedo il palo che si trova a circa 100 metri da casa mia: alla sommità
vi erano scintille e si sentivano gli scoppi” (capo a. delle memorie n. 3 ex art. 183 c.p.c. IV comma).
Pertanto, dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dall'attore non si evince che l'incendio sia scaturito dalla cassetta di derivazione dell che al contrario non era stata interessata dall'incendio. CP_2
Ciò ha trovato conferma dalle dichiarazioni rese all'udienza del 05.11.2021 dal teste
[...]
, dipendente di che aveva eseguito le riparazioni successive Tes_4 Controparte_2
all'incendio: “[…] l'intervento riguardò la parte alta del palo, ovvero quella parte subito dopo la
cassetta” (capo 1 delle memorie 183 VI comma di parte convenuta).
Inoltre, il teste anch'egli intervenuto alle riparazioni, ha dichiarato che “la cassetta Testimone_5
non è stata sostituita” e che “sì è vero, la cassetta era integra e funzionante” (capo 4 e 5 delle memorie 183 VI comma di parte convenuta).
Tanto premesso, la ricostruzione fattuale dell'attore è sfornita di prova e tali considerazioni sarebbero di per sé sufficienti a fondare la pronuncia di rigetto della domanda.
Tuttavia, su richiesta della parte attrice è stata espletata una CTU al fine di acclarare le cause dell'incendio nonché a stimare i danni subiti nell'immobile di sua proprietà.
Il CTU incaricato, ing. ha preliminarmente osservato che “è ancora presente il palo Persona_3
coinvolto dall'incendio, su cui è posizionata una scatola di derivazione destinata alla derivazione di
utenza. La stessa non risulta essere stata sostituita a seguito dell'incendio”.
Il CTU ha precisato: “nella situazione di incendio diffuso, si osserva la presenza di due elementi
significativi: una forte produzione di luce e di materiale fuso incandescente dalla calata verticale della
pagina 8 di 11 linea E-Distribuzione posta sul palo in prossimità del cortile esterno dell'abitazione ; una forte Pt_1
produzione di fumo e fiamme dal cortile interno dell'abitazione , nella zona in cui si trovava il Pt_1
box degli attrezzi. Stante la scarsità di informazioni disponibili, escludendo la possibilità di
individuare i profili di responsabilità per l'evento incendio, si potranno formulare, a parere dello
scrivente, tre ipotesi circa le possibili cause dello stesso incendio, o perlomeno il luogo del suo
possibile innesco”.
Pertanto, dagli accertamenti peritali demandati all'ing. appare confermato che l'incendio non Per_3
avesse interessato dalla cassetta di derivazione e deve pertanto ritenersi che esso fosse scaturito dalla proprietà dell'attore.
Infatti, il CTU incaricato ha formulato tre ipotesi circa le possibili cause dell'innesco dell'incendio:
“
1. causa elettrica esterna;
2. causa elettrica interna;
3. causa dolosa”.
Quanto alla prima ipotesi, il CTU ha ipotizzato che “lo scintillamento della linea elettrica di E-
Distribuzione, e successivo innesco dell'incendio nella proprietà , potrebbero essere state Pt_1
causate da un cedimento dell'isolamento elettrico della linea discendente dal palo, e successivo
cortocircuito non prontamente interrotto dalle protezioni a monte;
tale cedimento potrebbe essere
dovuto ad azione meccanica degli alberi presenti nel confinante terreno, associato ad una non ottimale
ancoraggio e protezione meccanica della stessa linea elettrica”.
In merito alla causa elettrica interna, il CTU ha affermato che può essersi verificato “un incendio
per malfunzionamento dell'impianto elettrico, che, in presenza di una buona ventilazione, si
caratterizza con un rapido sviluppo e forte produzione di calore, il successivo collasso della copertura
di tipo precario, ed irraggiamento della linea elettrica esterna con cedimento del suo isolante ed
inevitabile cortocircuito”.
pagina 9 di 11 Riguardo alla causa dolosa, il CTU ha ipotizzato che “un malintenzionato, avrebbe potuto agire
appiccando l'incendio all'interno del box di proprietà , tramite la proiezione di un innesco Pt_1
dall'esterno, sfruttando le aperture presenti nello stesso, vista la sua precaria tecnica costruttiva;
la
dinamica di sviluppo dell'incendio sarebbe poi stata quella descritta all'ipotesi 2”.
Infine, a pag. 5 dell'elaborato peritale, il CTU ha concluso che “non si ritiene di poter individuare
la causa più probabile tra le tre ritenute possibili”.
Pertanto, neppure dalla CTU possono desumersi elementi a favore delle pretese dell'attore, poiché il perito nominato dal Tribunale - anche in ragione del tempo trascorso dal fatto e del conseguente mutamento dello stato dei luoghi - non è stato in grado di individuare con assoluta certezza le cause dell'incendio.
Peraltro, si deve ritenere che il mancato interessamento della scatola di derivazione - puntualmente rilevato dal perito - induce a ritenere come fortemente improbabile che l'incendio fosse scaturito dagli impianti di pertinenza dell essendo al contrario più verosimile che esso si fosse generato proprio CP_2
dal magazzino dell'attore.
Tanto premesso, si deve concludere che l'attore non ha assolto l'onere della prova posto a suo carico, non avendo provato il fatto descritto nell'atto introduttivo e la conseguente responsabilità di
Controparte_2
Le spese del giudizio liquidate in dispositivo in misura media, oltre a quelle per la CTU
separatamente liquidate, seguono la regola della soccombenza.
Sotto questo profilo si deve tenere conto anche della mancata adesione dell'attore alla favorevole proposta di conciliazione del giudice, con il conseguente addebito di spese anche per le fasi successive.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA
e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU separatamente liquidate.
Cagliari, 11.06.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 11/06/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
In sostituzione del difensore dell'attore è comparso l'avv. Caterina Valle e in sostituzione del difensore della convenuta è comparso l'avv. Maria Rita Contini.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11 N. R.G. 5886/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5886/2018 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità per attività pericolose, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Alessandro Zotti, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Bonn n.
8 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE contro
(C.F. ) già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Contini, elettivamente domiciliata in viale Europa n. 37 - Lanusei, presso lo studio del difensore, giusta procura generale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.06.2018, ha citato Parte_1 Controparte_2
davanti a questo Tribunale per chiedere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incendio sviluppatosi nell'immobile di sua proprietà.
A sostegno della domanda, ha esposto in sintesi che: Parte_1
- nel fondo di sua proprietà sito in via Filia n. 52 a Quartu Sant'Elena (CA), accanto alla propria abitazione, aveva costruito un magazzino di 50 mq. in lamiera grecata, coibentato con schiuma poliuretanica e chiusura in legno su due lati;
- all'interno del magazzino vi era un bancone da lavoro di circa 5 metri, armadi e ripiani in legno contenenti attrezzature professionali per hobbistica e giardinaggio;
- la fornitura di energia elettrica dell'immobile avveniva attraverso una cassetta di derivazione posta nella parte alta di un palo della luce della società convenuta, sito all'altezza del civico n. 52 di via Filia,
immediatamente sovrastante la copertura del magazzino;
- in data 10 ottobre 2014, alle ore 05,00, a seguito di corto circuito nella cassetta di derivazione, i cavi posizionati esternamente al palo si erano fusi con conseguente scioglimento della guaina isolante degli stessi e la caduta dei residui al di sopra della tettoia del magazzino;
- dalla fusione dell'alluminio della guaina isolante dei cavi dell era scaturito un incendio che, CP_2
tramite il fogliame presente sul tetto del magazzino, si era propagato sia all'esterno che all'interno del medesimo box, che aveva immediatamente preso fuoco in quanto era stato realizzato prevalentemente in legno;
- i danni erano stati calcolati dal perito di parte ing. nella misura di complessivi 20.549,20 Per_1
euro (pari a 6.419,00 euro per i danni al fabbricato, 18.632,00 euro per danni all'attrezzatura, 540,00
pagina 3 di 11 euro per danni alla proprietà confinante di e 1.917,00 euro per spese di perizia di Persona_2
parte);
- aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno asserendo che dal CP_2 Controparte_2
verbale dei VV.FF. intervenuti non era emersa alcuna responsabilità della società elettrica.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“a. accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta, in persona
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore nella causazione del fatto illecito e dei danni
ingiusti subiti dall'attore a seguito degli eventi sopra descritti;
b. per l'effetto condannare in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro CP_2
tempore, a risarcire a parte attrice i danni subiti per un importo di € 20.549,20, o da determinarsi nel
quantum in caso di contestazione in corso di causa con l'espletanda CTU o quella diversa maggiore o
minor somma che sarà determinata in corso di causa o ritenuta d'equità”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.11.2018, si è costituita in giudizio
[...]
contestando la ricostruzione del fatto di parte attrice e le avverse pretese. Controparte_2
La convenuta ha esposto in sintesi che:
- i VV.FF. erano giunti sul posto alle 6,25, quando l'incendio era ormai divampato ed aveva coinvolto il palo della linea elettrica;
- la cassetta di derivazione, presente a ridosso del palo, non aveva preso fuoco perché l'incendio era scaturito dalla proprietà dell'attore e si era propagato al palo nel quale era situata la cassetta di derivazione;
- i VV.FF. avevano provveduto allo spegnimento dell'incendio avendo cura di non utilizzare acqua in prossimità dell'impianto elettrico “poiché le fiamme interessavano il cavo verticale esterno adeso al
palo”;
pagina 4 di 11 - sul luogo di causa erano intervenuti anche i Carabinieri, i quali avevano raccolto la dichiarazione di residente nella via Filia, sulla presenza di un'autovettura che era andata via a forte Testimone_1
velocità pochi minuti prima dello svilupparsi dell'incendio;
- gli addetti della convenuta avevano dichiarato che gli impianti di via Filia n. 56 erano stati manomessi da ignoti, causando pertanto l'interruzione della linea elettrica;
- dopo avere effettuato le riparazioni degli apparecchi e degli impianti, era stata presentata denuncia dell alla competente Stazione dei Carabinieri di Quartu Sant'Elena; CP_2
- l'incendio non era stato causato dagli impianti della convenuta poiché la cassetta di derivazione non aveva preso fuoco, ma era stato il cavo adeso al palo ad essere interessato dall'incendio a causa dell'alta temperatura proveniente dal magazzino.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“in via principale: rigettando le domande proposte dall'attrice nei confronti dell' Controparte_1
di Roma, siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e per l'effetto mandare
[...]
assolta la convenuta;
sempre con vittoria di spese ed onorari, con accessori;
con ampia riserva in ordine alla prova”.
Con ordinanza del 02.04.2025, il Giudice ha proposto di definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni: cessazione della materia del contendere con parziale rimborso da parte dell'attore alla convenuta delle spese di lite pari ad euro 2.000,00.
La proposta del Giudice così formulata non è stata accettata dall'attore né dalla convenuta.
La causa, istruita documentalmente, con prove orali e CTU, è stata rimessa all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive.
pagina 5 di 11 La domanda proposta da è infondata e deve essere rigettata, non essendo stata provata Parte_1
la responsabilità di per il sinistro per cui è causa. CP_2 Controparte_2
Deve premettersi che, in tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, l'art. 2050 c.c.
dispone: “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura
o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno”.
Insegna in proposito la Suprema Corte che la responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l'attività svolta e il danno patito dal terzo, a tal fine dovendo ricorrere la duplice condizione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento,
nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé
idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato (Sez. 3, Sentenza n. 15113 del 22/07/2016 Rv. 641278 - 01).
Applicando il principio al caso di specie, i fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo non hanno avuto alcun riscontro nell'istruttoria, con particolare riferimento alla prova del nesso causale tra la cassetta di derivazione di proprietà della convenuta ed il danneggiamento del magazzino del . Pt_1
In proposito, l'attore si è limitato a produrre il verbale redatto in data 10.10.2014 dai VV.FF., che erano intervenuti sul posto quando l'incendio si era già propagato, il quale non indica circostanze di fatto da cui dedurre la responsabilità della convenuta per i danni di cui alla presente causa.
Infatti, i VV.FF. hanno certificato che “all'interno del cortile di un'abitazione, una struttura
adiacente il muro perimetrale […] era interessata da un incendio in fase generalizzata con
coinvolgimento di un palo della linea elettrica in metallo sito nella pubblica via” e che “le CP_2
fiamme interessavano il cavo verticale esterno adeso al palo” e hanno concluso che “da una verifica
pagina 6 di 11 dello stato dei luoghi e degli elementi a disposizione non sono emersi elementi utili che possono
ricondurre a precise cause dell'incendio, che rimangono pertanto da accertare” (doc. 4 di parte attrice).
Dalla lettura del verbale dei VV.FF. non emerge una ricostruzione dei fatti conforme alle pretese di parte attrice, apparendo al contrario più verosimile che l'incendio sia stato provocato dalla combustione generatasi nel locale appartenente all'attore, che aveva determinato lo scioglimento della guaina del cavo elettrico della convenuta con la conseguente propagazione al palo.
Neppure all'esito dell'espletamento della prova testimoniale è stato provato il nesso di causalità tra la linea elettrica soggetta alla custodia della convenuta e l'incendio per cui è causa.
All'udienza del 15.10.2021, è stato esaminato il teste , proprietario di una abitazione Persona_2
adiacente a quella dell'attore, che era stata interessata dall'incendio nel muro di confine.
Il teste ha dichiarato che “è vero ho assistito perché svegliato dal rumore. Ho visto che dalla
cassetta dell' uscivano delle scintille e successivamente si sviluppava un incendio” (capo a CP_2
memorie n. 3 ex art. 183 c.p.c. IV comma).
Peraltro, deve essere accolta l'eccezione di incapacità del teste sollevata dalla parte convenuta in quanto il è portatore di un interesse concreto e attuale alla partecipazione al giudizio ai sensi Per_2
dell'art. 246 c.p.c., (v. la CTP depositata dall'attore a firma dell'ing. del 30.11.2017: doc. 1 Per_1
allegato all'atto introduttivo).
Le dichiarazioni rese dagli altri testi indicati dalla parte attrice sono invece irrilevanti al fine di accertare la causa del sinistro.
All'udienza del 15.10.2021, il teste ha dichiarato che “sono stata svegliata alle 5,15 Testimone_2
dal rumore di scoppi continui che provenivano da fuori. Non conosco da dove sia partito l'incendio ma
pagina 7 di 11 da casa mia ho visto il palo che scoppiettava, scintille e fuoco e che il palo bruciava in alto” (capo a.
memorie n. 3 ex art. 183 c.p.c. IV comma).
Il teste ha dichiarato che “mi sono svegliato per lo scoppio che pareva fuochi Testimone_3
d'artificio, mi affaccio in cortile e vedo il palo che si trova a circa 100 metri da casa mia: alla sommità
vi erano scintille e si sentivano gli scoppi” (capo a. delle memorie n. 3 ex art. 183 c.p.c. IV comma).
Pertanto, dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dall'attore non si evince che l'incendio sia scaturito dalla cassetta di derivazione dell che al contrario non era stata interessata dall'incendio. CP_2
Ciò ha trovato conferma dalle dichiarazioni rese all'udienza del 05.11.2021 dal teste
[...]
, dipendente di che aveva eseguito le riparazioni successive Tes_4 Controparte_2
all'incendio: “[…] l'intervento riguardò la parte alta del palo, ovvero quella parte subito dopo la
cassetta” (capo 1 delle memorie 183 VI comma di parte convenuta).
Inoltre, il teste anch'egli intervenuto alle riparazioni, ha dichiarato che “la cassetta Testimone_5
non è stata sostituita” e che “sì è vero, la cassetta era integra e funzionante” (capo 4 e 5 delle memorie 183 VI comma di parte convenuta).
Tanto premesso, la ricostruzione fattuale dell'attore è sfornita di prova e tali considerazioni sarebbero di per sé sufficienti a fondare la pronuncia di rigetto della domanda.
Tuttavia, su richiesta della parte attrice è stata espletata una CTU al fine di acclarare le cause dell'incendio nonché a stimare i danni subiti nell'immobile di sua proprietà.
Il CTU incaricato, ing. ha preliminarmente osservato che “è ancora presente il palo Persona_3
coinvolto dall'incendio, su cui è posizionata una scatola di derivazione destinata alla derivazione di
utenza. La stessa non risulta essere stata sostituita a seguito dell'incendio”.
Il CTU ha precisato: “nella situazione di incendio diffuso, si osserva la presenza di due elementi
significativi: una forte produzione di luce e di materiale fuso incandescente dalla calata verticale della
pagina 8 di 11 linea E-Distribuzione posta sul palo in prossimità del cortile esterno dell'abitazione ; una forte Pt_1
produzione di fumo e fiamme dal cortile interno dell'abitazione , nella zona in cui si trovava il Pt_1
box degli attrezzi. Stante la scarsità di informazioni disponibili, escludendo la possibilità di
individuare i profili di responsabilità per l'evento incendio, si potranno formulare, a parere dello
scrivente, tre ipotesi circa le possibili cause dello stesso incendio, o perlomeno il luogo del suo
possibile innesco”.
Pertanto, dagli accertamenti peritali demandati all'ing. appare confermato che l'incendio non Per_3
avesse interessato dalla cassetta di derivazione e deve pertanto ritenersi che esso fosse scaturito dalla proprietà dell'attore.
Infatti, il CTU incaricato ha formulato tre ipotesi circa le possibili cause dell'innesco dell'incendio:
“
1. causa elettrica esterna;
2. causa elettrica interna;
3. causa dolosa”.
Quanto alla prima ipotesi, il CTU ha ipotizzato che “lo scintillamento della linea elettrica di E-
Distribuzione, e successivo innesco dell'incendio nella proprietà , potrebbero essere state Pt_1
causate da un cedimento dell'isolamento elettrico della linea discendente dal palo, e successivo
cortocircuito non prontamente interrotto dalle protezioni a monte;
tale cedimento potrebbe essere
dovuto ad azione meccanica degli alberi presenti nel confinante terreno, associato ad una non ottimale
ancoraggio e protezione meccanica della stessa linea elettrica”.
In merito alla causa elettrica interna, il CTU ha affermato che può essersi verificato “un incendio
per malfunzionamento dell'impianto elettrico, che, in presenza di una buona ventilazione, si
caratterizza con un rapido sviluppo e forte produzione di calore, il successivo collasso della copertura
di tipo precario, ed irraggiamento della linea elettrica esterna con cedimento del suo isolante ed
inevitabile cortocircuito”.
pagina 9 di 11 Riguardo alla causa dolosa, il CTU ha ipotizzato che “un malintenzionato, avrebbe potuto agire
appiccando l'incendio all'interno del box di proprietà , tramite la proiezione di un innesco Pt_1
dall'esterno, sfruttando le aperture presenti nello stesso, vista la sua precaria tecnica costruttiva;
la
dinamica di sviluppo dell'incendio sarebbe poi stata quella descritta all'ipotesi 2”.
Infine, a pag. 5 dell'elaborato peritale, il CTU ha concluso che “non si ritiene di poter individuare
la causa più probabile tra le tre ritenute possibili”.
Pertanto, neppure dalla CTU possono desumersi elementi a favore delle pretese dell'attore, poiché il perito nominato dal Tribunale - anche in ragione del tempo trascorso dal fatto e del conseguente mutamento dello stato dei luoghi - non è stato in grado di individuare con assoluta certezza le cause dell'incendio.
Peraltro, si deve ritenere che il mancato interessamento della scatola di derivazione - puntualmente rilevato dal perito - induce a ritenere come fortemente improbabile che l'incendio fosse scaturito dagli impianti di pertinenza dell essendo al contrario più verosimile che esso si fosse generato proprio CP_2
dal magazzino dell'attore.
Tanto premesso, si deve concludere che l'attore non ha assolto l'onere della prova posto a suo carico, non avendo provato il fatto descritto nell'atto introduttivo e la conseguente responsabilità di
Controparte_2
Le spese del giudizio liquidate in dispositivo in misura media, oltre a quelle per la CTU
separatamente liquidate, seguono la regola della soccombenza.
Sotto questo profilo si deve tenere conto anche della mancata adesione dell'attore alla favorevole proposta di conciliazione del giudice, con il conseguente addebito di spese anche per le fasi successive.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA
e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU separatamente liquidate.
Cagliari, 11.06.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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