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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Cristina Giusti , in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 7.02.2025 ha pronunciato la seguente sentenza, nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 500/2024 R.G. Lavoro a cui sono riuniti i fascicoli n. rg 3814/2024 e
3815/2024
TRA
( ; (C.F: ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 (C.F.: ) tutte rapp.te e difese dall' avv. BUONO PAOLA con cui Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliano come in atti ricorrente E
in persona del legale rapp.to e difesi ai sensi dell'art. 417 bis , Controparte_1 comma 1, c.p.c. dal dirigente dott. Vincenzo Romano
resistente
Oggetto: CARTA PROFESSIONALE DOCENTI Conclusioni: COME IN ATTI
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi depositati ricorso depositati rispettivamente in data 24/01/2024 (rg. 500/2024) e il 25/06/2024 (rgn. 3814/2024 e rgn. 3815/2024), riuniti in corso di giudizio per identità delle questioni giuridiche trattate e connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, le ricorrenti, attualmente docenti inserite nel sistema scolastico (come da documentazione depositata in produzioni di parti ricorrenti), hanno dedotto di aver lavorato in qualità di docenti precari per gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi ed hanno affermato di non aver potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
In diritto, hanno sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio ex DPCM 28/11/2016, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. ma in particolare per la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e della clausola 4 dell'Accordo quadro come recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE. Hanno pertanto richiesto che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di precariato e, per l'effetto, hanno chiesto condannarsi il resistente a provvedere all'assegnazione del bonus docenti. CP_1 Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario. Nello specifico, la ricorrente (rgn. 500/2024) ha allegato di essere stata docente precario in virtù di Parte_1 plurimi contratti a tempo determinato depositati in atti per gli anni scolastici per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, presso le istituzioni scolastiche indicate in ricorso e di essere tuttora nel sistema scolastico avendo allegato regolare domanda di iscrizione nelle Graduatorie Provinciali E Di Istituto Di Supplenza (AA.SS. 2024/25 e 2025/26), e ha chiesto riconoscersi il diritto ad ottenere la carta del docente per il periodo su indicato, per la somma totale di € 1.500,00 con vittoria di spese. La ricorrente (rg. 3814/2024), ha richiesto l'attribuzione della predetta Carta elettronica per gli anni Parte_2 scolatici di precariato 2021/2022 e 2023/2024 pari alla complessiva somma di €. 1.000,00 (mille/00). Infine, la ricorrente ha allegato di essere stata docente precario in virtù di plurimi contratti a tempo Parte_3 determinato depositati in atti per gli anni scolastici, 2018/19, 2019/20,2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, istando per il riconoscimento del beneficio in parola per l'importo complessivo somma di € 3.000,00 (tremila/00), specificando di essere attualmente in servizio presso l' (giusta contratto con decorrenza dal 13/09/2024 fino al Controparte_2 30/06/2025). Il , nonostante regolare notifica dei ricorsi introduttivi, provvedeva alla regolare Controparte_1 costituzione processuale solo nel procedimento RGN 3815/2024 deducendo in via principale la prescrizione del beneficio invocato da relativamente all' a.s. 2018/19, nel merito, sulla base di diverse argomentazioni, chiedeva Parte_3 il rigetto della domanda. Sulla base della documentazione in atti, all'esito dell'udienza cartolare del 7.02.2025, acquisite le note depositate solo dalle parti ricorrenti, la causa è stata decisa.
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati. Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Controparte_1
Ciò posto, incontestato lo svolgimento di attività di docenza per gli anni di cui al ricorso, occorre richiamare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame si inquadra.
Andando al merito, in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall' art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015 , quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
La carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i , ed è prevista dall''art. 1 Controparte_3 comma 121 della L. 107/2015.
La carta consiste quindi in un beneficio finanziario a destinazione vincolata, riconoscibile anche ai docenti a tempo determinato nonché agli educatori (Cassazione civile , sez. lav. , 31/10/2022 , n. 32104) "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
[...] ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”
Per quanto qui di stretto interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che: 1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). Va evidenziato che sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della
Carta del Docente - il Consiglio di Stato, Sezione Settima, aveva emesso la sentenza n. 1842/2022 (mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017) con cui ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente, ed ha stabilito che la norma (l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015) può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e un' uniformità di regole in materia di formazione del personale docente, senza distinzione tra quello a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, essendo la formazione finalizzata a garantire la qualità dell'insegnamento. Sul petitum oggetto di questo giudizio, investita della questione dal Tribunale di Vercelli, si è pronunciata recentemente la Corte di Giustizia Europea. Con ordinanza n. 450 del 18/05/2022 ha stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Il decreto-legge 69/23 ha esteso poi il beneficio della carta docente ai lavoratori a tempo determinato con contratto al 31 agosto (art 124 co. 1 l. 124/99), supplenza su posto vacante e disponibile o supplenza annuale. All'esito del rinvio pregiudiziale, disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, su varie questioni sorte nella trattazione dei procedimenti relativi alla carta del docente nella giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione con sentenza 29961/2023 ha stabilito i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, condividendosi le argomentazioni di cui alla recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, nonché dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte sopra riportati, ritiene questo Giudice che i ricorsi meritano accoglimento nei limiti di seguito indicati, dovendosi riconoscere anche ai docenti a tempo determinato, il beneficio della c.d. Carta del docente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio", tra le quali certamente può comprendersi la Carta del docente. Tanto chiarito, venendo all'esame della specifica posizione di ciascun ricorrente ed al servizio presso le istituzioni scolastiche statali, risulta allegato e documentato che , ha prestato servizio per gli anni scolastici Parte_1 indicati in ricorso in qualità di docente precario di scuola primaria, con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario pari o superiore alle 20 o alle 24 ore settimanali ovvero superiore al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016.
ha altresì provato di essere tuttora nel sistema scolastico avendo allegato regolare domanda di iscrizione Parte_1 nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI SUPPLENZA (AA.SS. 2024/25 e 2025/26), per cui non vi è dubbio che permanga l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa, ragion per cui deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione Parte_1 del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo complessivo di € 1.500,00. Quanto invece alla domanda azionata da va detto che risultano allegati e documentati plurimi contratti Parte_2 di supplenza in qualità di docente di scuola primaria presso il medesimo istituto scolastico (F. DATI” DI Parte_4 per l'intera annualità 2021/2022 nonché per l'anno 2023/2024, laddove ha prestato servizio presso I.C “3
[...]
DI con un impegno orario di 24 h settimanali. La stessa inoltre risulta Parte_5 Parte_4 ancora in forza presso il avendo depositato contratto stipulato con l'istituto T.ANNUNZIATA 2 C.D. SIANI CP_1 (NAEE8G801X), da cui si evince che risulta ancora inserita nelle graduatorie di istituto. Pertanto, va accolta la domanda di volta ad ottenere il beneficio in parola per l'importo di € 1.000,00. Parte_2 Infine, quanto alla ricorrente va preliminarmente va dichiarata la prescrizione dell'azione di Parte_3 adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente ex art. 2948 n. 4 c.c., con riferimento all'anno scolastico 2018/2019 in quanto il primo atto di diffida, eventualmente utile ad interrompere il decorso del termine Con quinquennale, risulta essere notificato al solo in data 10.03.2024 (vedasi raccomandata A/R allegata in atti) con conseguenziale estinzione del diritto azionato per tale annualità. Viceversa, ha allegato e prodotto che per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 ,2022/23 e Parte_3 2023/24, ha prestato servizio in qualità di docente precario di scuola secondaria, con supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario pari o superiore alle 20 o alle 24 ore settimanali ovvero superiore al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti assunti a tempo indeterminato con contratto part-time, il beneficio viene riconosciuto ai sensi del DPCM del 28.11.2016.
La stessa ha altresì provato essere attualmente in servizio presso l' , giusta contratto con decorrenza Controparte_2 dal 13/09/2024 fino al 30/06/2025, ragion per cui non vi è dubbio che persiste l'esigenza formativa posta a fondamento del beneficio per cui è causa e conseguentemente va accolta la domanda di per il riconoscimento del Parte_3 beneficio in parola limitatamente agli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22 ,2022/23 e 2023/24 per l'importo complessivo somma di €. 2.500,00.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici sopraindicati. A tal fine, si ribadisce che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.); inoltre, l'assegnazione materiale deve avvenire con le medesime modalità ed alle stesse condizioni con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata, in quanto la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, laddove accolta non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a costituire in favore della parte CP_1 ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-
2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va accolta e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare la Carta elettronica in favore di: per CP_1 Parte_1 gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo complessivo di € 1.500,00; per Parte_2 gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 per l'importo di €. 1.000,00; limitatamente agli a.s. Parte_3 2019/20, 2020/21, 2021/22 ,2022/23 e 2023/24 per l'importo complessivo somma di €. 2.500,00.
Le spese del giudizio si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della parziale soccombenza, del numero delle ricorrenti attesa la riunione dei giudizi, e della natura seriale dei giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per Parte_1
per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024; per per gli anni scolastici
[...] Parte_2 2021/2022 e 2023/2024 e per limitatamente agli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22 ,2022/23 Parte_3 e 2023/24. 2. Condanna il a costituire in favore delle ricorrenti la Carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_1 formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi € 1.500,00 per;
€ Parte_1 1.000,00 per : € 2.500,00 per oltre interessi e rivalutazione, ai sensi Parte_2 Parte_3 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Condanna il resistente e a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite, ridotte di 1/3 attesa la parziale CP_1 soccombenza, che pertanto si liquidano in complessivi euro 1.400,00 oltre spese generali, iva e cpa e accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice Cristina Giusti