Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/05/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2596/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Di Matteo, ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via del Macello n. 61 presso lo studio del medesimo difensore
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Rita Puce CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Gregorovius, n. 22 presso lo studio del medesimo difensore
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI pagina 1 di 9
“i IG.ri e come in atti rappresentati, difesi e domiciliati chiedono alla Parte_1 CP_1
S.V. Ill.ma che letto il presente accordo, in trasformazione del ricorso giudiziale per separazione tra coniugi, rubricato al n. 2596/2024, esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, omologhi la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati portandosi il mutuo reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) La sig.ra ha già lasciato il domicilio domestico Pt_1
fissando altrove la propria dimora unitamente ai due figli e 3) Il sig. Per_1 Per_2 CP_1
continuerà a vivere nella casa familiare di cui è comproprietario unitamente alle sorelle Per_3
e nella misura del 25% e alla madre comproprietaria nella
[...] Persona_4 Parte_2
misura del 75/%, per successione legittima del padre . 4) I mobili e tutti gli arredi di Persona_5
proprietà di entrambi i coniugi, che la sig.ra on ha prelevato dalla casa familiare al momento Pt_1
in cui si è allontanata dal domicilio domestico, rimarranno di proprietà esclusiva del sig. . 5) CP_1
Alla sig.ra viene assegnata in proprietaria esclusiva l'autovettura Y 10 già in uso e Pt_1
formalmente intestata al sig. . La ricorrente provvederà ad effettuare a sue spese il passaggio di CP_1
proprietà del veicolo e della conseguente polizza assicurativa a suo nome. 6) La figlia di anni 27 Per_1
ha lavorato per circa sette mesi, da gennaio 2022 a settembre 2022 e attualmente disoccupata ed è in cerca di nuova occupazione. 7) Le parti stabiliscono che entrambi si obbligano a contribuire alle spese straordinarie della figlia in misura pari al 50% per ciascuno fino a quando quest'ultima si Per_1
pagina 2 di 9 renderà economicamente indipendente. In conseguenza di ciò, quello dei due genitori che le avrà -in ipotesi- anticipate dovrà vedersene restituita la metà di spettanza dell'altro coniuge, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale e probatoria. Resta fermo ed inteso che la necessità
e/o opportunità e l'ammontare di tali spese straordinarie dovranno essere preventivamente discusse e concordate tra i genitori e dovranno, comunque, risultare compatibili con la rispettiva situazione economica-finanziaria del momento dei coniugi. I genitori dichiarano, comunque, di attenersi, per quanto concerne la natura delle spese straordinarie non pattuite espressamente nel ricorso, a quanto previsto e disciplinato dal “Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario a favore della prole economicamente non autosufficiente” stipulato tra il Tribunale di
Perugia e diverse associazioni di avvocati in data 25.05.2016, che si allega a presente atto, da intendersi tra le parti, integralmente ratificato, accettato e trascritto. Si dà atto che nessun rimborso verrà invece riconosciuto al genitore che abbia deciso ed effettuato autonomamente la spesa senza averla previamente concordata con l'altro, salvo il caso di urgenza. Stessa cosa dicasi per le spese sostenute direttamente dalla figlia , la quale avrà cura di presentare idonea documentazione Per_1
probatoria ad entrambi i genitori ricevendo da questi il rimborso pro quota dell'intera spesa sostenuta. 8) Il figlio affetto da grave patologia mentale diagnosticata in <
per tale stato di disabilità è stata riconosciuta dall' una invalidità civile pari al 100% per la quale percepisce CP_2
un' indennità di accompagnamento e pensione di invalidità per un totale complessivo pari ad €
1300,00. 9) Il sig. , in considerazione dello stato di salute del figlio lo prenderà con CP_1 Per_2
sé tre giorni infrasettimanali alternati, dalle ore 16 alle ore 21 da stabilire compatibilmente con le esigenze di entrambi. 10) Poiché il figlio non dispone di patente di guida, il padre provvederà a pagina 3 di 9 prelevarlo dall'abitazione della madre e ad accompagnarlo nei luoghi ove esercita attività Per_2
ludiche e/o ricreative e a riaccompagnarlo a casa prima o dopo cena a seconda del desiderio del figlio. 11) Il padre trascorrerà con il figlio l'intera giornata del sabato, prelevandolo dall'abitazione della madre alle ore 8 fino alle ore 17 e riaccompagnandolo la sera, e le domeniche in cui il ragazzo manifesterà il desiderio di stare con il padre. 12) Il sig. si rende disponibile ad accompagnare CP_1
alle visite mediche a cui deve sottoporsi periodicamente. 13) Durante il periodo estivo (da Per_2
Giugno ad Agosto) il IG. trascorrerà con almeno una settimana consecutiva CP_1 Per_2
tenendolo a dormire a casa sua. 14) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma CP_1 Pt_1
omnicomprensiva di € 17.000 (diciassettemila/00) a titolo di contributo una tamtum, che provvederà a versare in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del presente accordo. 14) I si Pt_3
danno reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti. Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.I. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni: 1) La casa coniugale, ubicata nel Comune di Magione in Via
Montebuono n.29 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig . 2) Le parti stabiliscono, che entrambi continuino ad obbligarsi a contribuire alle CP_1
spese straordinarie della figlia in misura pari al 50% per ciascuno fino a quando quest'ultima Per_1
non diventerà economicamente indipendente. In conseguenza di ciò, quello dei due genitori che le avrà
-in ipotesi- anticipate dovrà vedersene restituita la metà di spettanza dell'altro coniuge, dietro pagina 4 di 9 presentazione di idonea documentazione fiscale e probatoria. Resta fermo ed inteso che la necessità
e/o opportunità e l'ammontare di tali spese straordinarie dovranno essere preventivamente discusse e concordate tra i genitori e dovranno, comunque, risultare compatibili con la rispettiva situazione economica-finanziaria del momento dei coniugi. I genitori dichiarano, comunque, di attenersi, per quanto concerne la natura delle spese straordinarie non pattuite espressamente nel ricorso, a quanto previsto e disciplinato dal “Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario a favore della prole economicamente non autosufficiente” stipulato tra il Tribunale di
Perugia e diverse associazioni di avvocati in data 25.05.2016, che si allega a presente atto, da intendersi tra le parti, integralmente ratificato, accettato e trascritto . Si dà atto che nessun rimborso,
verrà invece riconosciuto al genitore che abbia deciso ed effettuato autonomamente la spesa senza averla previamente concordata con l'altro, salvo il caso di urgenza. Stessa cosa dicasi per le spese sostenute direttamente dalla figlia , la quale avrà cura di presentare idonea documentazione Per_1
probatoria ad entrambi i genitori ricevendo da questi il rimborso pro quota dell'intera spesa sostenuta. Il figlio affetto da grave patologia mentale diagnosticata in
per tale stato di disabilità è stata riconosciuta dall' una invalidità civile pari al 100% per la quale percepisce CP_2
un'indennità di accompagnamento e pensione di invalidità per un totale complessivo pari ad €
1300,00. 3) Il sig. , in considerazione dello stato di salute del figlio lo prenderà con CP_1 Per_2
sé tre giorni infrasettimanali alternati, dalle ore 16 alle ore 21 da stabilire compatibilmente con le esigenze di entrambi. 4) Poiché il figlio non dispone di patente di guida, il padre provvederà a prelevarlo dall'abitazione della madre e ad accompagnarlo nei luoghi ove esercita attività Per_2
ludiche e/o ricreative e a riaccompagnarlo a casa prima o dopo cena a seconda del desiderio del pagina 5 di 9 figlio. 5) Il padre trascorrerà con il figlio l'intera giornata del sabato, prelevandolo dall'abitazione della madre alle ore 8 fino alle ore 17 e riaccompagnandolo la sera, e le domeniche in cui il ragazzo manifesterà il desiderio di stare con il padre. 6) Il sig. si rende disponibile ad accompagnare CP_1
alle visite mediche a cui deve sottoporsi periodicamente. 7) Durante il periodo estivo (da Per_2
Giugno ad Agosto) il IG. trascorrerà con almeno una settimana consecutiva CP_1 Per_2
tenendolo a dormire a casa sua. 8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'ulteriore somma CP_1 Pt_1
omnicomprensiva di € 3000,00 (tremila/00) a titolo di contributo al mantenimento una tamtum che provvederà a versare in un'unica soluzione al momento della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti o di deposito di note scritte. 9) I coniugi, con il pagamento della predetta somma,
dichiarano di aver risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e non patrimoniale connessa al pregresso periodo di vita in comune e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o causa e/o ragione, dichiarandosi, altresì, economicamente indipendenti ed autonomi l'uno rispetto all'altro. 10) Con la sottoscrizione del presente atto le parti chiedono di comandare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Competenza, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di trascrivere, con l'urgenza del caso, la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge, ivi compresa la trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza. 11) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del P.m.: Il P.M. non ha fatto pervenire le conclusioni.
pagina 6 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La IG.ra ha depositato ricorso per la separazione giudiziale, Parte_1 convenendo in giudizio il IG. , esponendo: di aver contratto CP_1 matrimonio con il resistente secondo il rito dei Testimoni di Geova a Perugia, in data
5.1.1991, poi trascritto nel Registro di Stato Civile al n. 6 parte II serie A Ufficio 1 dell'anno 1991, adottando il regime della comunione dei beni;
che dall'unione sono nati i figli il 14.2.1993, ed , il 17.6.1997; che la convivenza con il Per_2 Per_1 coniuge è stata difficoltosa fin da subito a causa di diversità caratteriali e, progressivamente, è divenuta sempre più ostile a causa del crescente comportamento violento e possessivo del marito, esercitato tanto nei confronti della moglie che dei figli, fino ad arrivare al punto in cui la ricorrente si è vista costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale sita in Perugia, alla Via Montebuono n. 29 e di proprietà per il 75% del marito, per trasferirsi insieme ai figli in un'altra abitazione, ove attualmente risiede, pagando un canone di locazione pari a € 430,00 mensili;
che, in particolare, il comportamento del padre avrebbe influito negativamente sulla psiche del figlio la cui complicata situazione psicologica pare essere Per_2 migliorata da quando si è trasferito insieme alla madre e alla sorella nella nuova casa;
che, inoltre, l'atteggiamento patriarcale del marito ha influito anche sull'autodeterminazione economica della moglie, costretta ad occuparsi in via prevalente della casa e a prestare solo occasionalmente servizi in qualità di collaboratrice domestica in forma non regolare;
di essere, quanto agli aspetti economici, impiegata presso la catena di Supermercati EMI con contratto a tempo indeterminato e parziale e con uno stipendio di circa € 950,00, e di percepire €
200,00 di assegno unico;
che il figlio è invalido civile al 100% e percepisce Per_2 un'indennità pari a € 1.300,00 mensili;
che infine il sig. è pensionato e CP_1 percepisce un emolumento pari a circa € 1.400,00.
pagina 7 di 9 Il IG, si è costituito con comparsa del 17.1.2025 in vista della prima CP_1 udienza fissata per il 23.1.2025, rappresentando che nelle more le parti erano addivenute alla concorde volontà di separarsi e divorziare consensualmente.
All'udienza del 23.1.2025 le parti si sono riportate all'istanza congiunta depositata per la trasformazione del ricorso per separazione giudiziale in consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emerso dalle rispettive allegazioni che sussiste una crisi di coppia tale da escludere, allo stato la possibilità circa la ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e sentimenti, dovendosi per l'effetto ritenere sussistenti i requisiti dettati dall'art. 151 c. 1 c.c. per pronunciare la separazione dei coniugi.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico familiare o matrimoniale.
Giacchè nell'istanza congiunta è stata avanzata anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c., non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza di separazione sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 1 L. 898/1970.
Le spese di lite del giudizio verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
pagina 8 di 9 1) Dichiara la separazione personale tra la IG.ra , nata a [...]_1
(PG), in data 8.7.1969 e il IG. , nato a [...], il CP_1
22.10.1961 e, per l'effetto, autorizza i coniugi a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub
“Conclusioni delle parti”;
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Perugia, 19/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
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