Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 8304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 10/06/2025 nella causa n. 8304/2024 RGL, promossa da:
(CF ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torino, Via San Pio V 20, presso lo studio dell'avv. ROBERTO CARAPELLE, che la rappresenta e difende, per procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dai dott. TECLA RIVERSO e ANGELO MAURIZIO RAGUSA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: carta elettronica del docente
1. la ricorrente afferma di aver lavorato come docente Parte_1 in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di €
500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. afferma esservi stata violazione del principio Parte_1 eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € CP_1
2.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
1
3. il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione CP_1 relativamente alla domanda per l'a.s. 2019/2020 e chiedendo il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
4. all'udienza del 15/04/2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda per l'a.s. 2019/20 riconoscendo la fondatezza dell'eccezione di prescrizione;
5. l'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
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individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
6. le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016;
7. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
8. la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1,
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comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
9. la ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 01/09/2020 al 31/08/2021, nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 01/09/2021 al 31/08/2022, nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 01/09/2022 al 31/08/2023: si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta Docente;
10. è provato che sia rimasta interna al sistema Parte_1 delle docenze scolastiche, perché incaricata di una supplenza;
alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
11. l'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere CP_1 disponibile a nelle forme di cui al DPCM 28 Parte_1 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 1.500,00 corrispondente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
12. debbono ritenersi sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, posto che tra le stesse parti era intercorso il giudizio n. 5359/2023 RGL, introdotto il
24/07/2023 e definito con sentenza il 04/04/2024, avente ad oggetto differenze retributive relative ai medesimi contratti a tempo determinato posti a base del presente giudizio, il cui ricorso introduttivo è stato depositato in data 09/10/2024;
13. nell'esercizio del potere affidato al giudice dall'art. 92 comma 1
c.p.c. di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
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vincitrice, se le ritiene superflue, e di valorizzare la trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. (presupposto che consente, indipendentemente dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese così causate all'altra parte e dunque, a maggior ragione, di giustificare la riduzione delle spese liquidate in favore della parte vincitrice o la compensazione parziale o totale delle spese), va infatti considerato che nel caso di specie parte ricorrente ha depositato distinti ricorsi per azionare domande che avrebbero potuto formare oggetto di un unico atto, in quanto tutte già proponibili alla data di deposito del primo ricorso, ormai definito;
ciò ha prodotto un'inutile moltiplicazione di attività processuali a discapito del principio costituzionale del giusto processo, ribadito da ultimo dalla Corte di
Cassazione nella sentenza SS.UU. 19/03/2025 n. 7299 (e già evidenziato per l'ambito lavoristico nella sentenza Cass. SS.UU. 16/02/2017 n.
4090); si osserva infatti che non è stato allegato alcun concreto interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione:
- accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
- condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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