Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 28809/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 28809/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t., elett.te dom.to in Napoli, al vico Tarsia n. 3 presso lo studio dell'Avv. TANCREDI LUIGI
(c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Ricorrente
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to presso la sede CP_1 P.IVA_2
dell'Avvocatura dell'INPS in Napoli alla via De Gasperi 55 unitamente all'Avvocato Roberto
Maisto ( ) che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti C.F._2
per notar del 23.01.2023. Persona_1
- Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato in data 7.12.2022, il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., ha impugnato Parte_2
l'Ordinanza ingiunzione emessa dall' n. OI-001531617, emessa sulla base di due avvisi CP_1
di accertamento, il prot. n. 5104.12/12/2018.0110083 del 27/12/18 ed il prot. n. CP_1
5104.12/12/2018.0110082 del 28/12/2018, con cui gli veniva ingiunto il pagamento CP_1
1
462, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n.638 e ss.mm.ii., riguardante
“l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali”.
In via preliminare, l'opponente ha rilevato la nullità dell'ordinanza ingiunzione im- pugnata, in assenza di una tempestiva notifica dell'atto di accertamento nel termine indicato dall'art. 14 della L.689/81, essendo decorsi 90 giorni dall'accertamento, ed ha riferito che il condominio ne sarebbe venuto a conoscenza soltanto con la notifica della predetta ordinanza ingiunzione.
In subordine, il ricorrente ha chiesto la rimodulazione del quantum della sanzione, rilevando che la violazione è fondata sul mancato pagamento di importi di esiguo valore relativi ad alcune mensilità evidentemente sfuggite all'attenzione del datore di lavoro.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha rilevato che, nelle more del giudizio è CP_1
stato riscontrato il pagamento delle trattenute nei termini di legge rispetto all'accertamento, e l'ordinanza ingiunzione opposta nel giudizio de quo è stata annullata.
Pertanto, ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere, anche alla luce della relazione trasmessa in ambiente informatico SISCO in data 30.06.2023, con cui il
Reparto Amministrativo dell' ha comunicato all'Avvocatura che “l'Ufficio ha provvedu- CP_1
to ad annullare l'O.I. opposta per pagamento nei termini del sotteso accertamento”.
Con le note depositate in data 14 settembre 2024, parte opponente ha preso atto della richiesta di cessazione della materia del contendere, cui ha inteso aderire, ma si è opposto alla compensazione delle spese di lite, chiedendo la condanna di controparte alla refusione delle stesse.
Con decreto del 5.02.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.02.2025, per discussione e decisione a norma dell'art. 429 c.p.c., udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
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Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, ciò alla luce della concorde richiesta proveniente dalle parti e della revoca del provvedimento impugnato.
Occorre, residualmente, statuire sul governo delle spese di lite.
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Al contempo va evidenziato come l'annullamento sia stato determinato dalla espressa valutazione di illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione da parte dell' che ha CP_1
agito in autotutela annullando l'atto opposto, circostanza che testimonia, ai fini del governo delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, la fondatezza dei motivi di opposizione fatti valere con l'atto introduttivo.
Non si rinviene nessuna incertezza interpretativa che possa, pertanto, giustificare la compensazione delle spese di lite.
Peraltro, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato integra, nel caso di spe- cie, una espressa rinunzia all'azione ed al diritto di credito azionato dall' (convenuto in CP_1
senso formale, ma attore in senso sostanziale) con l'impugnata ingiunzione di pagamento, sicchè va fatta applicazione del principio secondo cui la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.
Venendo alla quantificazione di dette spese, le stesse vanno liquidate facendo appli- cazione delle tariffe di cui al DM n. 55 del 2014 e dello scaglione tariffario corrispondente alla misura del credito azionato, facendo applicazione dei minimi tariffari relativi alle fasi di studio della controversia e di introduzione del giudizio, attesa la obiettiva semplicità delle questioni trattate e che hanno condotto all'annullamento in autotutela;
al contempo si giustifica un incremento nella misura del 10% correlato alla manifesta fondatezza della pretesa azionata giudizialmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' al pagamento in favore del di via Pacuvio n. 65 in CP_1 Parte_1
Napoli delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.500,00 per compenso, oltre CPA ed
IVA come per legge e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario, TA UI.
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Si comunichi ai difensori a norma dell'art. 430 c.p.c.
Così deciso in Napoli il 17 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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