Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2010, n. 7380
CASS
Sentenza 26 marzo 2010

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In tema di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative (art. 22 del t.u. immigrazione) poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126 cod. civ.), sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l'obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate del regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull'immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione.

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  • 1Prima Pagina [Pag. 262]
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 2Prima Pagina [Pag. 254]
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 3Il datore deve versare i contributi per lo straniero irregolare?
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 23 gennaio 2011

    Pubblicato in: Lavoro e previdenza La Cassazione ha affermato l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi anche se il lavoratore è uno straniero senza permesso di soggiorno. Il contratto di lavoro stipulato con un extracomunitario privo di permesso di soggiorno è nullo in quanto viola una norma imperativa, ossia l'articolo 22[1] del Decreto Legislativo n. 286/98. Il datore di lavoro, tuttavia, ha comunque l'obbligo di retribuire il lavoratore che di fatto ha svolto attività lavorativa nonchè l'obbligo di versare i contributi. Tale principio è stato affermato dalla Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto da un datore di lavoro che era stato raggiunto da un …

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  • 4Cassazione: imprenditore obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per gli immigrati clandestini
    Redazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 15 novembre 2010

    REPUBBLICA ITALIANA Ud. 06/10/10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 10218/2007 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente – Dott. LA TERZA Maura – Consigliere – Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere – Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere – Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 10218-2007 proposto da: R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OPPIDO MAMERTINA 4, presso lo studio dell'avvocato NEGRETTI GIANDOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINO GIORGIO, giusta delega a margine del ricorso; – ricorrete – contro I.N.P.S. – ISTITUTO …

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  • 5| Filodiritto
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 13 aprile 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2010, n. 7380
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7380
Data del deposito : 26 marzo 2010

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