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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 7992/2020 r.g.,
e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti dagli Avv.ti Pietro Rocco di Torrepadula (C.F. ) ed C.F._2
Enrico Romano (C.F. e domiciliato presso lo studio degli stessi in C.F._3
Napoli alla via Santa Lucia n. 123
-Attore
e con sede legale in Modena, alla via San Carlo n. 8/20, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Napoli alla via S. Fusco n. 16, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Izzo (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._4
-Convenuta nonché
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di Controparte_2 C.F._5 procura alle liti dall'Avv. Alessandra Fazio (C.F. ) e domiciliata C.F._6 presso lo studio della stessa in Napoli alla via Padova n. 22
-Interventrice
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva in fatto che con un Parte_1 primo contratto a rogito notarile, rep. 101632, racc. 25607 del 28.2.2002, la CP_3
concedeva a , , e
[...] Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 un mutuo ipotecario per l'importo di € 130.000,00 da estinguersi in 20 anni per 240 rate 1 mensili posticipate con un periodo di preammortamento, con garanzia ipotecaria su un bene immobile. Successivamente con un secondo contratto di mutuo fondiario a rogito notarile, rep. 109765, racc. 29261 del 28.2.2004, la concedeva a Controparte_3 [...]
e , e un mutuo ipotecario per Pt_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
l'importo di € 60.000,00 da estinguersi in 15 anni per 180 rate mensili posticipate con un periodo di preammortamento, con garanzia ipotecaria su un bene immobile.
Tanto premesso conveniva in giudizio la per sentire Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare la fondatezza dell'atto di citazione notificato, in fatto ed in diritto;
2. Accertare
e dichiarare che i contratti di mutuo per cui è causa sono affetti da usura oggettiva, e per l'effetto rielaborare
i rapporti di dare ed avere tra le parti applicando l'art. 1815 c.c. e per l'effetto, accertare e dichiarare che il mutuo di € 130.000 è già stato estinto in coincidenza della 161ma rata e condannare la alla CP_3 cancellazione delle formalità ipotecarie ed alla restituzione di quanto illegittimamente riscosso a partire dalla
152ma rata all'attualità o, in alternativa, qualora non si considerasse il mutuo come estinto, condannare la per il prosieguo del rapporto ad incassare quanto risultante dal piano di ammortamento per la sola CP_3 sorta capitale. Per il mutuo di € 60.000, estinto in regolare ammortamento, calcolare le somme dovute in ripetizione ai sensi dell'art. 1815 c.c.; 3. In via subordinata accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni dei tassi di interesse nei contratti di mutuo per cui è causa in quanto indeterminabili sia per quel che concerne la pattuizione del tasso variabile che quella del tasso floor per i motivi esposti, e per
l'effetto rielaborare l'ammortamento degli stessi ed ancora dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi di mora in quanto redatta in violazione delle norme del cd. codice del consumo per i motivi sopra esposti;
4. Accertare e dichiarare che la ha applicato in corso di rapporto interessi superiori a CP_3 quelli eventualmente pattuiti e per l'effetto in via principale dichiarare risolto per grave inadempimento della il contratto di mutuo condannando l'Istituto di credito alla restituzione di tutte le somme incassate a CP_3 titolo di sorta capitale, interessi e spese, in via subordinata rielaborare i rapporti di dare ed avere tra le parti;
5. Accertati i reali rapporti di dare ed avere tra le parti e quantificato il credito vantato dall'attore nei confronti della condannare la stessa in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_3 pagamento della somma accertata in corso di causa, oltre interessi e maggior danno ai sensi dell'art. 1224
II comma c.c., rapportabile alla rivalutazione monetaria dai singoli ratei illegittimamente versati;
6. Nel caso di avvenuto accertamento dell'estinzione delle obbligazioni, dichiarare l'estinzione dei mutui condannando la a rilasciare atto di assenso alla cancellazione delle ipoteche e quietanza liberatoria;
CP_3
7. Il tutto oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione e fino all'effettivo soddisfo, considerando in tale ipotesi anche il risarcimento del danno per comportamento anticoncorrenziale o da atto illecito legato alle vicende dell'Euribor dedotte in giudizio;
8. Condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
2 15%, CPA ed Iva nelle aliquote di legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che all'uopo si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”
L'attore rassegnava tali conclusioni all'esito della propria prospettazione in fatto e in diritto, nella quale deduceva:
1.-che nel corso di entrambi i rapporti contrattuali non era stato mai applicato il tasso corrispettivo contrattualmente pattuito secondo lo schema indicato in citazione;
2.-l'indeterminatezza dei tassi di interesse corrispettivi per entrambi i rapporti contrattuali, atteso che la parte riassuntiva dei contratti e quella analitica riporterebbero indici diversi e che solo in quest'ultima sarebbe prevista la clausola che prevede un tasso minimo contrattuale (cd. “tasso floor”), mai oggetto di trattative né di approvazioni specifiche e pertanto illegittima;
3.-l'applicazione di tassi d'interesse corrispettivi e moratori in misura usuraria per entrambi i contratti de quibus con conseguente nullità delle relative clausole;
4.- l'usurarietà della clausola di estinzione anticipata con conseguente nullità della stessa;
5.- la nullità del cd. “tasso floor” in quanto la relativa clausola per entrambi i contratti non sarebbe stata mai oggetto di trattativa né di approvazione specifica e pertanto illegittima;
6.- la nullità del tasso Euribor con conseguente nullità dei tassi di interesse ancorati a tale indice in quanto la relativa clausola si prefigurerebbe come meramente potestativa e originerebbe da una condotta anticoncorrenziale;
7.-l'anatocismo occulto insito nel piano di ammortamento alla francese ed alla capitalizzazione composta degli interessi;
Per tali ragioni si concludeva come in premessa.
Resisteva in giudizio la quale deduceva: Controparte_1
a.- la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi da parte della difesa attorea;
b.- la carenza di legittimazione attiva dell'attore in quanto si prefigurerebbe Parte_1 come soltanto uno dei quattro soggetti mutuatari;
c.- l'inammissibilità della domanda restitutoria rispetto al primo contratto di mutuo, atteso che alla data di introduzione del giudizio lo stesso era ancora in essere;
d.-l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dall'attore, atteso che il termine di prescrizione quinquennale decorrerebbe dalla data di scadenza delle singole rate che si assumono illegittime;
e.- il mancato assolvimento dell'onere della prova, atteso che l'attore non avrebbe dato prova del superamento del tasso soglia;
f.-la legittimità di tutti i tassi d'interesse pattuiti in quanto inferiori alla soglia usura;
3 g.-la legittimità in quanto inferiore alla soglia usura della clausola di estinzione anticipata;
h.-la legittimità della clausola relativa al cd. “tasso floor” in quanto la stessa non si prefigurerebbe di per sé come vessatoria in quanto chiara e comprensibile;
i.- la legittimità del tasso Euribor in quanto nient'affatto espressione di una condizione potestativa originata da un cartello anticoncorrenziale.
In ragione di quanto detto la parte convenuta concludeva per il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità del contraddittorio, concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c., esperita la ctu con successivi quesiti integrativi, con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si costituiva in giudizio deducendo Controparte_2 la propria qualità di soggetto cointestatario di entrambi i contratti di mutuo per cui è causa e assumendo di essere venuta a conoscenza del presente giudizio ricevendo la notifica dell'intimazione a comparire quale teste, qualità che non poteva assumere essendo in conflitto d'interessi.
La parte intervenuta precisava di essere titolare di reddito autonomo sin dalla stipula del primo contratto di mutuo e di avere contribuito sia al pagamento delle rate sia all'acquisto dell'immobile insieme ai propri genitori, gli stessi mediante la donazione di una cospicua somma di denaro a mezzo di assegni bancari. Pertanto, deducendo la propria legittimazione a riscuotere il 50% delle somme domandate dal sig. richiedeva la condanna Pt_1 dell'istituto di credito convenuto nella misura dedotta dalla parte attrice.
Successivamente all'udienza del 26.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare va dato atto che ha spiegato intervento nel presente Controparte_2 giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c. solo dopo avere ricevuto la notifica della intimazione a comparire in qualità di teste. Ebbene l'intervento spiegato dalla sig.ra va qualificato CP_2 come adesivo autonomo, atteso che la stessa ha aderito alle deduzioni della parte attrice relativamente alla nullità dei contratti per cui è causa ma ha fatto valere un diritto autonomo nei confronti dell'istituto di credito convenuto, deducendo la propria legittimazione a riscuotere il 50% delle somme domandate dall'attore con conseguente domanda di condanna dell'istituto di credito convenuto.
Sempre con riferimento all'intervento del terzo va altresì rilevata la tardività dello stesso, in quanto intervenuto successivamente alla scadenza dei termini ex art 183 co. 6 c.p.c., dal che deriva che non può essere presa in considerazione la documentazione depositata dal terzo atta a dimostrare che la stessa contribuiva al pagamento delle rate dei mutui per la misura del 50%.
4 Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione formulata dalla convenuta di carenza di legittimazione attiva dell'attore ad agire rispetto alla sola domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate ( e non anche alla domanda di accertamento della nullità di talune clausole) per essere egli solo uno dei soggetti mutuatari dei due contratti di mutuo oggetto di giudizio con la precisazione, tuttavia, che non potendosi la solidarietà attiva presumere la legittimazione dell'attore deve ritenersi esistente limitatamente alla ripetizione della quota ( che si presume in parti uguali in assenza di diversa determinazione contrattuale) e non alla ripetizione dell'intero posto che dal positivo accertamento dell'illegittimità dedotte dall'attore e dall'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito deriverebbe una obbligazione restitutoria a favore di tutti i soggetti mutuatari.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione formulata dalla convenuta di inammissibilità della domanda in relazione al primo contratto di mutuo per essere il rapporto ancora in essere al momento della domanda.
Ed invero alcun dubbio sussiste in ordine all'ammissibilità dell'azione di accertamento della liceità degli addebiti operati dalla banca anche qualora il rapporto sia ancora in corso al momento della domanda ( cfr Cass. Civ. 21646\2018, vedi anche Trib. Bari sezz III del
5\7\2018 n.2855, nello stesso senso Trb. Benevento sez II del 24\01\2017 n.103) avendo la parte interesse a fare accertare l'illiceità del titolo della singola clausola , diversamente non è ipotizzabile un interesse concreto ed attuale alla diversa domanda di ripetizione dell'indebito da parte del mututario, la cui ammissibilità è da escludersi in ipotesi di rapporto ancora in essere, non potendosi configurare un pagamento ripetibile in quanto da parte sua ancora non ha avuto luogo. Dunque l'attualità del rapporto di mutuo al momento dell'introduzione del giudizio preclude radicalmente al mutuatario la possibilità di agire per la ripetizione delle somme che si assumono indebitamente riscosse dalla banca, rientra invece nei margini della ammissibilità l'eventuale azione di accertamento relativa alla liceità degli addebiti operati dalla banca, tuttavia la chiusura del rapporto può avvenire di fatto anche nel corso del giudizio in tale ipotesi la condizione per l'esercizio della azione di ripetizione sopraggiunge in corso di causa rendendo ammissibile la domanda di ripetizione e la contestale eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie per il contratto di mutuo del 28.02.2002 l'ultima rata è venuta a scadere in data 28.02.2002 come da piano di ammortamento e dunque nel corso del rapporto rendendo ammissibile la relativa domanda e l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.
Sempre in via preliminare, deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, in quanto non risulta decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
5 decorrente dall'ultima rata.- 28.02.2022 per il primo contratto di mutuo e 31.07.2019 per il secondo contratto di mutuo-.
Ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato.
Ciò premesso passando al merito nel caso in esame vengono in rilievo due contratti di finanziamento ipotecario e segnatamente: contratto di mutuo ipotecario ex art 38 ess d.l.g.s.
n.385\1993 stipulato in data 28.02.2022 per notaio di Transo – rep n.101632 e Per_1 racc. 25607 con il quale la concedeva un finanziamento dell'importo di Controparte_3 euro 130.000,00 a , , e da Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 rimborsare mediante il pagamento di 240 rate mensili posticipate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi al tasso indicato all'art 4 il quale, per quello che qui rileva prevedeva “ il tasso contrattale nominale posticipato ( conteggio 360\360) per il periodo di ammortamento, sarà inizialmente del 4,70% valido per l'intera prima rata. Successivamente il tasso contrattuale sarà variabile con decorrenza inizio di ogni trimestre solare e sarà ottenuto maggiorando
1,20% la media aritmetica mensile del tasso Euribor 6 mesi pubblicata da “ Il Sole 24 ore colonna 365”
o in mancanza da altra specializzata o dalla Federazione Bancaria Europea sul circuito Reuters, arrotondata ai 5 millesimi superiori e relativa al mese che precede di uno il trimestre solare di applicazione
( a titolo esemplificativo la media dell'Euribor 6 mesi di novembre sarà utilizzata per la determinazione del tasso da applicare al trimestre gennaio\febbraio\marzo)” e per gli interessi di mora il medesimo articolo prevede “saranno calcolati al tasso contrattuale maggiorato di tre punti”; contratto di mutuo ipotecario ex art 38 ess d.l.g.s. n.385\1993 stipulato in data 22.07.2004 per notaio Per_1 di Transo – rep n.101632 e racc. 25607 con il quale la concedeva un Controparte_3 finanziamento dell'importo di euro 60.000,00 a , , Parte_1 Controparte_2 Pt_2
e da rimborsare mediante il pagamento di 180 rate mensili
[...] Parte_3 posticipate di ammortamento comprensive sia di capitale che di interessi come indicati nel successivo articolo 4 il quale in sintesi ha previsto un tasso d'interesse per le prime 17 rate fisso nella misura del 2,95% successivamente a partire dal 1.1.2006 l'opzione per il mutuatario tra un tasso fisso o variabile, nelle misura analiticamente indicata in contratto.
Quanto alla misura degli interessi moratori gli stessi venivano determinati al tasso di contratto maggiorato del 2,5%..
6 Ciò premesso l'opponente ha formulato in relazione ad entrambi i contratti di mutuo le medesime doglianze onde la disamina delle singole censure sarà unitaria e rapportata a ciascuno dei contratti:
a.1 Nullità per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo.
L'opponente assume in relazione sia al contratto di mutuo stipulato 28.02.2002 che a quello stipulato in data 22.07.2004 l'indeterminatezza della clausola relativa alla misura degli interessi corrispettivi ( e conseguentemente anche di quelli moratori costruiti avendo come base di partenza la misura dei corrispettivi) in ragione del contrasto tra la previsione contenuta in contratto ( art 4 per entrambi ) in cui le parti convenivano rispettivamente una maggiorazione di 1,20 punti la media aritmetica mensile Euribor sei mesi ed una maggiorazione del 1,40 punti la media aritmetica mensile Euribor sei mesi e quanto previsto nel documento di sintesi allegato e sottoscritto ove tale media era fissata nella misura diversa del 2,25% per il primo contratto e sino ad un massimo di 1,80 per il secondo contratto.
La censura è infondata.
Ed invero quanto al primo contratto di mutuo (2002) la discrasia denunziata è solo apparente in quanto all'articolo 1 le parti convengono espressamente che “ il mutuo si intende concesso ai patti e sotto gli obblighi risultanti dal presente contratto, nonché da quelli- qualora non derogati
o diversamente disciplinati dal contratto- risultanti dal capitolato delle condizioni generali e dal tariffario degli addebiti da applicare alla clientela che la parte finanziata dichiara di conoscere per averne già preso visione” ne consegue che la disciplina del capitolato generale può trovare applicazione solo nella ipotesi in cui non sia derogata o diversamente disciplinata dal contratto. Ebbene nel caso di specie le parti hanno evidentemente concluso un accordo negoziale più vantaggioso per i mutuatari convenendo, diversamente da quanto previsto nella condizione generale di contratto, una maggiorazione dello spread nella misura del 1,20 % in luogo di quella del
2,25% e che tale fosse la volontà delle parti e la misura concordata in contratto si desume inequivocabilmente anche dalla disamina del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo e sottoscritto sia dall'attore che dall' intervenuta in cui nello sviluppo del piano per la rata successiva alla prima è previsto espressamente la maggiorazione all'Euribor sei mesi + 1,20% indicato in contratto
Quanto al secondo contratto di mutuo (2004) l'art 1, al pari del contratto di mutuo stipulato nel 2002, prevede che “ il mutuo si intende concesso ai patti e sotto gli obblighi risultanti dal presente contratto, nonché da quelli- qualora non derogati o diversamente disciplinati dal contratto- risultanti dal capitolato delle condizioni generali e dal tariffario degli addebiti da applicare alla clientela che la parte finanziata dichiara di conoscere per averne già preso visione” ne consegue che anche per tale
7 contratto la disciplina del capitolato generale trova applicazione solo nella ipotesi in cui non sia derogata o diversamente disciplinata dal contratto. Ebbene nel caso di specie le parti hanno evidentemente concluso un accordo negoziale più vantaggioso per il mutuatario convenendo una maggiorazione dello spread (in ipotesi di opzione per il tasso variabile) nella misura fissa del 1,40 % eludendo così la possibilità prevista nel documento di sintesi e condizioni generali che la predetta maggiorazione potesse essere applicata sino ad un massimo del 1,80% .
Inoltre per entrambi i finanziamenti emergono elementi sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all'estinzione del finanziamento, risulta, inoltre, specificamente indicato il numero delle rate e la periodicità oltre ad essere allegato il piano di ammortamento che di tale costruzione costituisce lo sviluppo.
Va dunque rigettata l'eccezione di indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto.
Laddove poi la censura fosse riferita alla indeterminatezza conseguente alla previsione del tasso Euribor quale parametro di indicizzazione non può non rilevarsi come autorevolmente affermato dai giudici di legittimità che “innegabile è che, come d'altra parte riconosciuto anche dalla menzionata sentenza della Terza Sezione3, la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali le Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex articolo 1346 codice civile. In questi casi, le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forse anche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore” (cfr. Cass. Prima sez. civ., ord. n. 19900 del 18.6.2024 )
Dunque fermo restando che – come ben noto – il tasso Euribor costituisce il tasso medio applicato da primari istituti di credito per operazioni a termine effettuate sul mercato interbancario (con controparte cioè costituita da altri primari istituti di credito) e che il valore dello stesso (o, meglio, dei vari tassi) viene giornalmente fissato dalla European
Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un gruppo di banche e pubblicato a cura dell'agenzia osserva il Tribunale come il rinvio al tasso CP_4
Euribor contenuto nei contratti per cui è causa individui un criterio avente indubbiamente carattere specifico, essendo richiamato una determinata tipologia di operazioni (Euribor 6 mese) ed essendo del tutto pacifica la rilevazione e pubblicazione( di cui è indicato il riferimento Il sole 24 ore colonna 365), sicché detta clausola non è equiparabile ad un generico rinvio agli usi vigenti su piazza.
8 Il criterio individuato è inoltre conoscibile a terzi (essendo lo stesso oggetto di rilevazione e pubblicazione periodica) e sottratto soprattutto all'arbitrio del solo creditore (non avendo l'odierno istituto mutuante alcun autonomo potere nella determinazione dello stesso, trattandosi di una media dei tassi praticati da tutti gli operatori bancari).
Anche sotto tale profilo l'eccezione va rigettata.
b. Indeterminatezza del tasso di interesse conseguente all'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello pattuito, quale effetto dell'illegittima capitalizzazione degli interessi insita nel piano d'ammortamento alla francese che caratterizza entrambi i contratti.
L'attore lamenta l'applicazione di un costo occulto conseguente alla illegittima capitalizzazione degli interessi insita nel piano di ammortamento alla francese adottato in entrambi i contratti di mutuo facendo propria quella impostazione secondo la quale in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, l'interesse applicato al mutuatario non sarebbe l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito sarebbe maggiore del tasso indicato nel contratto;
tale divergenza, per un verso, importerebbe violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determinerebbe la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano di ammortamento andrebbe ricostruito con applicazione dell'interesse sostitutivo.
La tesi della illegittimità del piano di ammortamento dalla francese si può riassumere nel sillogismo per cui, poiché nel piano di ammortamento alla francese “gli interessi vengono pagati in corso di rapporto” (ma a ben vedere ciò avviene anche nell'ammortamento all'italiana), si avrebbe “un costo” per il mutuatario, in termini di matematica finanziaria, che non sarebbe “dichiarato nel contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117.4 TUB” e ciò, per alcuni, renderebbe indeterminato il tasso di interesse del contratto mentre, per altri, renderebbe “illegittima l'applicazione del maggior costo implicito nell'adozione del regime della capitalizzazione composta, non esplicitato in contratto”.
La tesi non è condivisibile.
Il predetto indirizzo risulta contraddetto e superato dalla pressoché monolitica giurisprudenza di merito, che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese sia sotto il profilo della determinatezza dei tassi in relazione agli artt.117 TUB e delle Istruzioni esplicative della Banca d'Italia, nonché dell'art
1284 c.c., sia sotto il profilo della violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283
c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
9 Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la controversa questione in materia di ammortamento alla francese, affermando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024)
In particolare la Corte nel delineare il meccanismo insito nel sistema di ammortamento alla francese ha ribadito che "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma
l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi". Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: "nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo
"composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo"" (Cass. n. 34677/2022);
"la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale); Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o
10 valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.).
Analoghe considerazioni possono essere formulate anche in relazione ai contratti di mutuo nei quali le parti hanno convenuto , come nel caso di specie un tasso variabile, in quanto ciò che rileva è che nella costruzione della rata sia consentito di individuare la quota capitale in restituzione e la quota interessi, ben potendo le parti concretamente strutturare le pattuizioni sugli interessi anche nel senso di rinviare a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimano valori oggettivi ed agevolmente accertabili, in modo tale che, ad ogni scadenza, sia chiaramente evincibile il tasso da applicarsi alla (sola) quota residua di capitale.
Se è vero che il termine piano di ammortamento alla francese, ovvero a rata costante, dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione , potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità).
La descrizione del criterio seguito per la definizione delle modalità di rimborso del capitale mutuato è invero del tutto determinata mediante l'indicazione della composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, dove l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, viene preso come base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti sulla base dei tassi applicati.
Deve pertanto concludersi che nei casi - come quello di specie - in cui i contratti di mutuo rechino l'indicazione di tutte le condizioni economiche (tassi, prezzi, spese) dell'importo
(anche variabile) e periodicità della rata e del sistema di ammortamento prescelto (nelle specie anche mediante la predisposizione di una tabella di ammortamento) non può parlarsi
11 né di indeterminatezza delle condizioni e del tasso d'interesse ai sensi dell'art. dell'art.117 e dell'art 1284 c.c. né di “costo” occulto o maggiore di quello concordato in contratto per effetto della capitalizzazione composta degli interessi e del loro pagamento in corso di rapporto.
Va infine affrontata la questione, anch'essa posta da parte attrice, della asserita violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
La questione è stata da tempo già risolta dalla giurisprudenza largamente prevalente di merito che ha, in alcuni casi, negato che l'ammortamento alla francese comporti una capitalizzazione degli interessi, in altri casi, ha tracciato una distinzione concetti di
“capitalizzazione” ad “anatocismo” evidenziando come l'ammortamento alla francese, sebbene comporti una capitalizzazione composta degli interessi non provochi alcun affetto anatocistico vietato.
Si è invero correttamente osservato che, sebbene possa dirsi in astratto che la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza), l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. App. Torino, Sez. I,
14.5.2019, n. 807; App. Torino, Sez. I, 21.5.2020 n. 544).
L'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia un fenomeno anatocistico, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La giurisprudenza si è dunque da tempo assestata (cfr. già Tribunale S. Maria Capua Vetere sez. I, 11/04/2011) nel senso che la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione delle modalità di esecuzione o una modalità di
12 espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
Se, dunque, l'ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi, non si applicano, in via generale, le prescrizioni formali imposte dall'art. 6 della delibera
CICR del 9 febbraio 2000.
Quanto, infine, alla dedotta nullità della clausola inserita in entrambi contratti con la quale è previsto “ che l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagata produce interessi nella misura indicata al comma precedente dal giorno della scadenza e sino al momento del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore della banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”, trattasi di clausola che afferisce alla fase patologica del rapporto che nel caso in esame non si è verificata in quanto entrambi i contratti non sono stati richiesti ed applicati interessi di mora come riscontrato dal CTU. In ogni caso, la pattuizione non sarebbe ex se vietata visto il disposto dell'art. 3 della delibera 9.2.2000 del
CICR (emessa in attuazione del disposto dell'art. 120, comma 2, del t.u.b. medesimo), il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento (cfr. inciso finale della sentenza n. 11400/14 della Suprema Corte di Cassazione).
Anche tale doglianza va rigettata.
a.3. Applicazione nel corso dei rapporti di tassi di interessi corrispettivi diversi da quelli pattuiti
Con riferimento alla eventuale difformità dei tassi applicati rispetto a quelli contrattualmente convenuti il CTU ha riscontrato che effettivamente, seppur lievemente, i tassi risultano divergenti da quelli pattuiti utilizzando quale strumento di raffronto per verificare il tasso in concreto applicato le stampe del piano di ammortamento aggiornato datate 28.11.2016 di cui agli allegati 3 e 28 dell'atto di citazione trasmesse dalla convenuta all'attore .
All'esito di tale esame giunge alla conclusione che per il contratto di mutuo del 28.02.2002 di € 130.000,00 sarebbero stati effettuati maggiori versamenti per € 563,02 e dunque tale importo andrebbe decurtato dal debito residuo al 31.03.2020 (data ultimo pagamento) di € 16.735,60. L'importo del residuo debito da pagare alla sarebbe pertanto di € 16.172,58; CP_3
13 ·per il contratto di mutuo del 22.07.2004 di € 60.000,00 sarebbero stati eseguiti maggiori versamenti per € 748,85 e dunque, atteso che il rapporto è stato estinto in data 31.07.2019, tale importo dovrebbe essere restituito al mutuatario;
Ebbene tali conclusioni non possono essere condivise in quanto frutto di un errata applicazione dei criteri di determinazione dei tassi come convenuti in contratto, così come puntualmente dedotto e documentato nelle osservazioni della convenuta cfr. allegato 18 della prima integrazione alla consulenza depositata in data 15.06.2022, che qui si riportano integralmente.
Errore che sebbene riconosciuto dal medesimo CTU almeno in relazione alla errata applicazione del tasso Euribor 360 in luogo del tasso Euribor 365 contrattualmente previsto non ha portato ad una rimodulazione delle conclusioni dallo stesso raggiunto.
Appare il caso evidenziare che altro errore in cui è incorso il CTU nell'affermare la diversità dei tassi attiene alla mancata applicazione del tasso floor ritualmente previsto in contratto come verrà in prosieguo esplicato.
Ebbene, appare allora opportuno evidenziare quanto dedotto dal CTP della convenuta nelle proprie osservazioni e riconosciuto dal CTU medesimo.
Nello specifico per ciò che concerne il mutuo del 28.02.2022 l'art. 4 del predetto contratto di mutuo, come anche riportato dal CTU alla pag. 2), prevedeva che il tasso nominale posticipato iniziale era pari al 4,70%, “successivamente, il tasso contrattuale sarà variabile con decorrenza inizio di ogni trimestre solare, maggiorando di 1,20 punti percentuali la media aritmetica mensile del tasso Euribor 6 (SEI) MESI' (ovvero delle analoghe quotazioni che dovessero sostituire il tasso
EURIBOR) pubblicata da ' (Colonna 365)” o, in mancanza, da altra stampa Controparte_5 specializzata o dalla Federazione Bancaria Europea sul circuito arrotondata ai cinque millesimi CP_4 superiori e relativa al mese che precede di uno il trimestre solare di applicazione”. La rate di ammortamento sarebbero state variabili sia per quota interessi che per quota capitale in conseguenza del ricalcolo del piano di ammortamento in caso di adeguamento del tasso contrattuale. Il tasso minimo contrattuale veniva fissato nella misura del 3%. La scadenza delle rate veniva fissato l'ultimo giorno di ogni mese solare. Dunque, il parametro di riferimento del tasso d'interesse corrispettivo è la Media Aritmetica Mensile del tasso
ERIBOR 6 mesi base 365 relativa al mese che precede di uno il trimestre solare di applicazione.
Dall'esame della tabella allegato 1 ove il CTU ha ricostruito i tassi che sarebbero stati convenuti si rileva:
1) per la prima rata con scadenza 31.03.2002 il CTU indica come pattuito il tasso del
4,545% a fronte del tasso applicato dalla del 4,70%. Ebbene, anche se non viene CP_3
14 chiarito dal CTU, il tasso del 4,545% presumibilmente è stato calcolato dal consulente aumentando di 1,20 p.p. il valore della media Euribor 6 mesi base 360 del mese di gennaio
2002 che era pari al 3,342%, aumentato ai 5 millesimi Ebbene, innanzitutto va evidenziato che la media Euribor da considerare è quella della colonna 365 e non 360, ma in ogni caso nel contratto veniva espressamente previsto all'art. 4 che sulla prima rata il tasso che sarebbe stato applicato era del 4,70%.Parimenti anche per la seconda rata la ha CP_3 applicato il tasso variabile del 4,52% vigente al momento della stipula del contratto già indicato in detto atto tanto è vero che il piano di ammortamento allegato veniva sviluppato con applicazione dalla seconda rata del predetto tasso sul presupposto della invarianza del tasso corrente come precisato all'art. 3 del contratto di mutuo.
2) per la terza rata con scadenza 31.05.2002 e per la quarta con scadenza 30.06.2002 il CTU indica come pattuito il tasso del 4,60% a fronte del tasso applicato dalla del 4,645% CP_3 vigente dal 30.04.2002. Il tasso del 4,60% presumibilmente è stato calcolato dal CTU aumentando di 1,20 p.p. il valore della media Euribor 6 mesi base 360 del mese di febbraio
2002 che era pari al 3,398%, aumentato ai 5 millesimisuperiori (3,40%). Ebbene, anche in questo caso si evidenzia che la media Euribor da considerare è quella con base 365 rilevata dal “ che a febbraio 2002 era pari al 3,4432% (arr. 3,445%) e dunque CP_5 aumentata di 1,20 p.p. restituisce il tasso del 4,645% come applicato dalla CP_3
3) per la quinta rata con scadenza 31.07.2002 il CTU indica un tasso convenuto del 4,83% a fronte del tasso applicato dalla del 4,645% vigente dal 30.04.2002. Il tasso del 4,83% CP_3 presumibilmente è stato calcolato dal CTU aumentando di 1,20 p.p. il valore della media
Euribor 6 mesi base 360 del mese di maggio 2002 che era pari al 3,626% (arr. 3,63%) aumentato ai 5 millesimi superiori.
La su tale rata ha applicato il tasso del 4,645% poiché il mese di luglio rientrava nel CP_3 trimestre solare (maggio/luglio).
Procedendo nella medesima maniera tutte le discordanze dei tassi riscontrate dal CTU derivano dal fatto che il consulente ha considerato la media Euribor 6 mesi con base 360, anziché quella con base 365, così come espressamente pattuito, non ha considerato la C media rilevata dal “ e non ha correttamente individuato i trimestri di CP_5 applicazione dei tassi.
Dunque confrontando il piano di ammortamento elaborato dalla ed utilizzato dal CP_3
CTU per la verifica (doc. 3 atto di citazione ) i tassi applicati corrispondono perfettamente con quelli pattuiti avuto riguardo al tasso Euribor 365 come documentati nelle predette osservazioni e non specificamente contestati ex art 115 c.p.c..
15 Per le rate dalla n. 90 alla n. 176, la ha applicato il tasso minimo del 3% previsto nel CP_3 documento di sintesi e pertanto la riscontrata divergenza dei tassi per tali rate deriva unicamente dal fatto che la ha applicato la clausola floor contrattualmente previsto. CP_3
Quanto al contratto di mutuo del 22.07.2004 l'art. 4 dello stesso prevedeva che fino alla rata n. 17 con scadenza del 31.12.2005 sarebbe stato applicato un tasso fisso del 2,95%, mentre per ogni triennio successivo il mutuatario avrebbe potuto optare, di triennio in triennio, per un tasso fisso o variabile il quale sarebbe variato mensilmente. Pertanto, a partire dalla 18ma rata con scadenza del 31.01.2006, come si evince dalla stampa del
28.11.2016 ( prodotta dall'attore allegato 3 atto di citazione) veniva applicato un tasso variabile, così come convenuto, “ottenuto maggiorando di 1,40 punti la media aritmetica mensile del tasso Euribor 6 (SEI) MESI' (ovvero delle analoghe quotazioni che dovessero sostituire il tasso
EURIBOR) pubblicata da ' (Colonna 365) arrotondata ai cinque centesimi superiori e Controparte_5 relativa al mese che precede il mese di applicazione”.
La rate di ammortamento sarebbero state variabili sia per quota interessi che per quota capitale in conseguenza del ricalcolo del piano di ammortamento in caso di adeguamento del tasso contrattuale. Il tasso minimo contrattuale veniva fissato nella misura del 2%. La scadenza delle rate veniva fissato l'ultimo giorno di ogni mese solare.
Dall'esame della tabella allegato 4 ove il CTU ha ricostruito i tassi che sarebbero stati convenuti si rileva:
1) per la 18ma rata con scadenza 31.01.2006 il CTU indica come convenuto il tasso del
4,00% a fronte del tasso applicato dalla del 4,05%. Ebbene, anche se non viene CP_3 chiarito dal CTU, il tasso del 4,00% presumibilmente è stato calcolato dal consulente aumentando di 1,40 p.p. il valore della media Euribor 6 mesi base 360 del mese di dicembre
2005 che era pari al 2,60%. La media Euribor invece con base 365 era nel mese di dicembre
2005 pari al 2,636%: Si evidenzia altresì che in base a quanto pattuito le medie aritmetiche da considerare sono quelle pubblicate da “ ”. Nel mese di dicembre 2015 la CP_5 media Euribor 6 mesi base 365 pubblicata dal predetto quotidiano era pari a 2,633% che quindi maggiorata di 1,40 p.p. restituisce un tasso del 4,033% arrotondato ai 5 centesimi superiore è pari a 4,05%.
2) per la 20ma rata con scadenza 31.03.2006 il CTU indica come convenuto il tasso del
4,15% a fronte del tasso applicato dalla Banca del 4,20%. Ebbene, il tasso del 4,15% presumibilmente è stato calcolato dal consulente aumentando di 1,40 p.p. il valore della media Euribor 6 mesi base 360 del mese di febbraio 2006 che era pari al 2,725%. La media
Euribor invece con base 365 era nel mese di febbraio 2006 pari
16 al 2,763% rilevata da sito Rivaluta è del 2,753%) che quindi maggiorata di 1,40 CP_5
p.p. restituisce un tasso del 4,163% che arrotondato ai 5 centesimi superiore è pari a 4,20%.
Procedendo nella medesima maniera tutte le discordanze dei tassi riscontrate dal CTU derivano dal fatto che il consulente ha considerato la media Euribor 6 mesi con base 360, anziché quella con base 365 così come espressamente pattuito.
E' di tutta evidenza che nel piano di ammortamento elaborato dalla ed utilizzato dal CP_3
CTU per la verifica (doc. 28) i tassi applicati corrispondono perfettamente con quelli pattuiti avuto riguardo al tasso Euribor 365 come allegato alle predette osservazioni nella tabella esplicativa la cui correttezza è in parte riconosciuta dal CTU ( per l'errata individuazione del parametro di raffronto Euribor 360 in luogo di Euribor 365) ed in parte rimesso al giudicante laddove per il tasso floor si rimette alle valutazioni dello stesso .
A ciò si aggiunga che tali tabelle rielaborate dal CTP della convenuta non risultano, su tale punto, specificatamente contestate dalle parti nel corso delle successive integrazioni e controdeduzioni .
Non sussistendo in relazione a nessuna delle censure esaminate la prospettata indeterminatezza della clausola negoziale sugli interessi, la pretesa attorea di rideterminazione del saldo contabile del rapporto con applicazione degli interessi ai tassi
BOT, di cui all'art. 117 co. 7 TUB, non può ovviamente essere condivisa.
B Nullità della clausola determinativa degli interessi collegata all'indice Euribor frutto di un accordo di cartello illecito
Anche tale eccezione risulta infondata, infatti, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudice, pur consapevole della esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ritiene di aderire nei “ contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE. “ ed ancora “ affinché possa ritenersi che, in un contratto (cd. "a valle" dell'intesa), sia fatta "applicazione" di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente "a monte", occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della
17 stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque,
l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al pa- rametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro "alterato" da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria "applicazione" di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. "a valle" di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa
Corte n. 41994 del 2021).”cfr Cass. Civ. sez III n.12007del 3\5\2024.
Ebbene è noto che le decisioni della Commissione Europea del 4/12/2013 e del
7/12/2016 hanno inteso sanzionare, in ragione della accertata natura anticoncorrenziale,
l'intesa raggiunta da alcune tra le maggiori banche operanti nel mercato europeo volta all'alterazione dell'Euribor nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio
2008.
Nel caso di specie vengono in rilievo due contratti di mutuo stipulati con la , CP_3 rispettivamente in data 28.02.2002 e 22.07.2004, dunque in un momento antecedente alla predetta intesa. e con un soggetto estraneo all'intesa sanzionata con le decisioni de quo.
Rispetto a tali contratti dunque la determinazione del tasso Euribor non potrebbe mai essere stata incisa dalla intesa anticoncorrenziale sanzionata non essendo tale intesa ancora conclusa alla data di sottoscrizione dei predetti contratti. Dunque non è proprio possibile configurare in astratto la possibilità che la Banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, sia stata consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso e che di ciò abbia inteso avvalersi .
Anche tale eccezione va rigettata
C Usura oggettiva
Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati (corrispettivi e moratori) si osserva preliminarmente che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia
18 antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta.
L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate.
Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta così come prospettato dall'attore nell'atto di citazione in cui nell'indicare i periodi di sforamento rispetto al tasso contrattualmente previsto al momento della stipulazione ( e dallo stesso riconosciuto legittimo) fa riferimento al momento del pagamento e della effettiva riscossione per giungere alla conclusione, errata, che il tasso originariamente pattuito legittimamente veniva superato illegittimamente nel corso del rapporto.
Sempre in linea generale dove essere evidenziato che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia stabilito dalla normativa antiusura non può aversi riguardo ( come erroneamente prospettato dall'attore nell'atto di citazione) alla clausola di estinzione anticipata del finanziamento non essendo questa una voce di costo, né una remunerazione,
a favore dell'istituto di credito, dipendente dalla durata dell'effettivo impiego del denaro da parte del finanziato ma un corrispettivo pattuito per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi cfr ex plurimis Cass civ, sez. I , 08/07/2024 , n. 18497.
Ancora sempre in punto di diritto e con specifico riferimento agli interessi moratori occorre tenere fermo il principio ormai cristallizzato nella giurisprudenza di legittimità e di merito per cui “La disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Corte d'Appello di Napoli sent. n. 4175/2023), va in ogni caso ribadito che “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa
19 funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per
i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. sent. n. 14472/2022), pertanto la sommatoria effettuata dalla parte attrice tra tali diverse voci di costo non può accogliersi in quanto fondata su un'interpretazione errata della natura delle stesse.
Ciò premesso in punto di diritto nel caso di specie il CTU, in applicazione dei criterio di calcolo sanciti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 19597/2020 ( che come noto ha statuito che per gli interessi moratori la rilevazione del tasso medio, anche se a fini statistici, “può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante” e dunque laddove i D.M. indicano la maggiorazione media della mora occorrerà tenerne conto nella determinazione del tasso soglia) ha escluso il superamento del tasso soglia sia in relazione agli interessi corrispettivi che in relazione agli interessi moratori e ciò in relazione ad entrambi i contratti di mutuo.
In particolare quanto alla misura degli interessi moratori di cui al contratto di mutuo del
22.07.2004, a seguito delle osservazioni del CTP della convenuta, ha concluso per il mancato superamento del tasso soglia usura facendo applicazione della maggiorazione di
2,1 % in luogo di quella originariamente applicata del 2,5% e ciò in quanto per i contratti conclusi dall'01.04.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30.06.2011, il
“tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. In particolare il D.M. del 22.06.2004
(GU Serie Generale n.149 del 28-06-2004), riguardante la rilevazione dei tassi soglia per il periodo luglio/settembre 2004, prevedeva l'indicazione della maggiorazione media di 2,10
p.p. per i casi di ritardato pagamento.
Dunque il tasso soglia da considerare è pari al 8,955% [(3,87 +2,10) + 50% ne consegue che anche il TEG di mora del 6,2678%, determinato dal CTU, non è oltre la soglia di usura.
Ad ogni buon conto giova evidenziare come alla data della domanda il contratto di mutuo del 22.07.2004 era estinto essendo stato concordato il rimborso con n. 180 rate a partire dal
31.08.2004 e dunque con scadenza finale al 31.07.2019, come ricostruito dallo stesso CTU alla pag. 19 della relazione senza che alcun interesse moratorio fosse mai stato applicato.
20 Dunque, proprio sulla base dei principi della Cassazione a SS.UU n. 19597/2020, non sussisterebbe comunque alcun interesse del mutuatario ad ottenere un eventuale accertamento in astratto di usurarietà del tasso moratorio che non potrebbe giammai trovare applicazione in futuro attesa la chiusura del rapporto e in ogni caso la riscontrata non applicazione di interessi moratori nel corso del suo svolgimento (cfr. Cassazione I sez.
n. 1818 del 28.01.2021).
Anche tale eccezione va rigettata.
D Nullità della clausola floor
La parte attrice ha altresì dedotto in relazione al contratto di mutuo del 28.02.2002 la nullità della cd. “clausola floor” applicata in quanto non prevista in contratto ma soltanto nell'allegato “C”, contenente il foglio informativo analitico, nella misura del 3%, Ne deriverebbe la necessità di sostituzione di tale tasso, ogni qualvolta applicato, con quello sostitutivo ex art. 117 TUB comma 7.
Quanto al contratto di mutuo del 28.07.2004 la nullità della c.d. clausola floor, questa volta convenuta espressamente nel corpo del contratto, deriverebbe, invece, dalla mancata doppia approvazione ritenuta necessaria in quanto clausola vessatoria in ossequio alla previsione dell'art 34 del Codice del Consumo. Ne deriverebbe la necessità, anche in questo caso, di sostituzione di tale tasso, ogni qualvolta applicato, con quello sostitutivo ex art. 117 TUB comma 7
Ebbene anche l'eccezione risulta infondata.
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. sent. 1942/2025), “La clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola
l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n.
206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti.”
In sostanza la previsione di una clausola c.d. “floor”, in virtù della quale il tasso di interesse dovuto dal cliente non può scendere al di sotto di una determinata percentuale ben definita nel suo ammontare, non può considerarsi di per sé illegittima, in quanto risponde alla necessità dell'istituto mutuante di assicurarsi un livello minimo di redditività del finanziamento, non sacrificando le esigenze di certezza e determinatezza del contenuto del contratto, in quanto il soggetto finanziato è a conoscenza, fin dall'atto della stipula, che il tasso di interesse passivo non potrà diminuire sotto una certa soglia.
21 Si tratta, pertanto, di una pattuizione che non arreca alcun vulnus alla determinatezza degli interessi pattuiti nel contratto contribuendo, al contrario, a rafforzare le esigenze di certezza del tasso pattuito.
A ben vedere nel caso di specie, con riferimento al contratto di mutuo di euro 130.000,00 le parti hanno espressamente pattuito la clausola floor fissando il relativo tasso al 3%, come riportato nell'allegato “C” del contratto (foglio informativo analitico), che costituisce pienamente parte delle condizioni del regolamento contrattuale in quanto richiamate dall'art1 a tenore del quale““ il mutuo si intende concesso ai patti e sotto gli obblighi risultanti dal presente contratto, nonché da quelli- qualora non derogati o diversamente disciplinati dal contratto- risultanti dal capitolato delle condizioni generali e dal tariffario degli addebiti da applicare alla clientela che la parte finanziata dichiara di conoscere per averne già preso visione , tali condizioni risultano sottoscritte tanto dall'attore quanto dalla intervenuta quali mutuatari con firma a tergo del capitolato.
Ne vi era necessità della c.d. doppia sottoscrizione non trattandosi di clausola vessatoria né ai sensi dell'art 1341 c.c. ( che costituisce un elencazione tassativa) né ai sensi dell'art 33 del
Codice del Consuo.
Nel caso in esame, la clausola floor è stata esplicitamente illustrata in entrambi i contratti, garantendo così la consapevolezza dei mutuatari riguardo al corrispettivo e escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile. Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, non è soggetta al vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo”.
Anche tale eccezione va rigettata
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da disposto avuto riguardo al valore delle domande formulate dall'attore e dalla intervenuta con applicazione dei compensi medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della parte attrice e della terza intervenuta in solido
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande articolate da Parte_1
- Rigetta le domande articolate da Controparte_2
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 del giudizio che si liquidano euro 9.774,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
CPA ed IVA come per legge,
22 - condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_2 Controparte_1 del giudizio che si liquidano euro 9.774,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
CPA ed IVA come per legge
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore e della terza in solido
Napoli, 24.03.2024
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
23
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 7992/2020 r.g.,
e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti dagli Avv.ti Pietro Rocco di Torrepadula (C.F. ) ed C.F._2
Enrico Romano (C.F. e domiciliato presso lo studio degli stessi in C.F._3
Napoli alla via Santa Lucia n. 123
-Attore
e con sede legale in Modena, alla via San Carlo n. 8/20, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Napoli alla via S. Fusco n. 16, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Izzo (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._4
-Convenuta nonché
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di Controparte_2 C.F._5 procura alle liti dall'Avv. Alessandra Fazio (C.F. ) e domiciliata C.F._6 presso lo studio della stessa in Napoli alla via Padova n. 22
-Interventrice
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva in fatto che con un Parte_1 primo contratto a rogito notarile, rep. 101632, racc. 25607 del 28.2.2002, la CP_3
concedeva a , , e
[...] Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 un mutuo ipotecario per l'importo di € 130.000,00 da estinguersi in 20 anni per 240 rate 1 mensili posticipate con un periodo di preammortamento, con garanzia ipotecaria su un bene immobile. Successivamente con un secondo contratto di mutuo fondiario a rogito notarile, rep. 109765, racc. 29261 del 28.2.2004, la concedeva a Controparte_3 [...]
e , e un mutuo ipotecario per Pt_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
l'importo di € 60.000,00 da estinguersi in 15 anni per 180 rate mensili posticipate con un periodo di preammortamento, con garanzia ipotecaria su un bene immobile.
Tanto premesso conveniva in giudizio la per sentire Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare la fondatezza dell'atto di citazione notificato, in fatto ed in diritto;
2. Accertare
e dichiarare che i contratti di mutuo per cui è causa sono affetti da usura oggettiva, e per l'effetto rielaborare
i rapporti di dare ed avere tra le parti applicando l'art. 1815 c.c. e per l'effetto, accertare e dichiarare che il mutuo di € 130.000 è già stato estinto in coincidenza della 161ma rata e condannare la alla CP_3 cancellazione delle formalità ipotecarie ed alla restituzione di quanto illegittimamente riscosso a partire dalla
152ma rata all'attualità o, in alternativa, qualora non si considerasse il mutuo come estinto, condannare la per il prosieguo del rapporto ad incassare quanto risultante dal piano di ammortamento per la sola CP_3 sorta capitale. Per il mutuo di € 60.000, estinto in regolare ammortamento, calcolare le somme dovute in ripetizione ai sensi dell'art. 1815 c.c.; 3. In via subordinata accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni dei tassi di interesse nei contratti di mutuo per cui è causa in quanto indeterminabili sia per quel che concerne la pattuizione del tasso variabile che quella del tasso floor per i motivi esposti, e per
l'effetto rielaborare l'ammortamento degli stessi ed ancora dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi di mora in quanto redatta in violazione delle norme del cd. codice del consumo per i motivi sopra esposti;
4. Accertare e dichiarare che la ha applicato in corso di rapporto interessi superiori a CP_3 quelli eventualmente pattuiti e per l'effetto in via principale dichiarare risolto per grave inadempimento della il contratto di mutuo condannando l'Istituto di credito alla restituzione di tutte le somme incassate a CP_3 titolo di sorta capitale, interessi e spese, in via subordinata rielaborare i rapporti di dare ed avere tra le parti;
5. Accertati i reali rapporti di dare ed avere tra le parti e quantificato il credito vantato dall'attore nei confronti della condannare la stessa in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_3 pagamento della somma accertata in corso di causa, oltre interessi e maggior danno ai sensi dell'art. 1224
II comma c.c., rapportabile alla rivalutazione monetaria dai singoli ratei illegittimamente versati;
6. Nel caso di avvenuto accertamento dell'estinzione delle obbligazioni, dichiarare l'estinzione dei mutui condannando la a rilasciare atto di assenso alla cancellazione delle ipoteche e quietanza liberatoria;
CP_3
7. Il tutto oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione e fino all'effettivo soddisfo, considerando in tale ipotesi anche il risarcimento del danno per comportamento anticoncorrenziale o da atto illecito legato alle vicende dell'Euribor dedotte in giudizio;
8. Condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
2 15%, CPA ed Iva nelle aliquote di legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che all'uopo si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”
L'attore rassegnava tali conclusioni all'esito della propria prospettazione in fatto e in diritto, nella quale deduceva:
1.-che nel corso di entrambi i rapporti contrattuali non era stato mai applicato il tasso corrispettivo contrattualmente pattuito secondo lo schema indicato in citazione;
2.-l'indeterminatezza dei tassi di interesse corrispettivi per entrambi i rapporti contrattuali, atteso che la parte riassuntiva dei contratti e quella analitica riporterebbero indici diversi e che solo in quest'ultima sarebbe prevista la clausola che prevede un tasso minimo contrattuale (cd. “tasso floor”), mai oggetto di trattative né di approvazioni specifiche e pertanto illegittima;
3.-l'applicazione di tassi d'interesse corrispettivi e moratori in misura usuraria per entrambi i contratti de quibus con conseguente nullità delle relative clausole;
4.- l'usurarietà della clausola di estinzione anticipata con conseguente nullità della stessa;
5.- la nullità del cd. “tasso floor” in quanto la relativa clausola per entrambi i contratti non sarebbe stata mai oggetto di trattativa né di approvazione specifica e pertanto illegittima;
6.- la nullità del tasso Euribor con conseguente nullità dei tassi di interesse ancorati a tale indice in quanto la relativa clausola si prefigurerebbe come meramente potestativa e originerebbe da una condotta anticoncorrenziale;
7.-l'anatocismo occulto insito nel piano di ammortamento alla francese ed alla capitalizzazione composta degli interessi;
Per tali ragioni si concludeva come in premessa.
Resisteva in giudizio la quale deduceva: Controparte_1
a.- la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi da parte della difesa attorea;
b.- la carenza di legittimazione attiva dell'attore in quanto si prefigurerebbe Parte_1 come soltanto uno dei quattro soggetti mutuatari;
c.- l'inammissibilità della domanda restitutoria rispetto al primo contratto di mutuo, atteso che alla data di introduzione del giudizio lo stesso era ancora in essere;
d.-l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dall'attore, atteso che il termine di prescrizione quinquennale decorrerebbe dalla data di scadenza delle singole rate che si assumono illegittime;
e.- il mancato assolvimento dell'onere della prova, atteso che l'attore non avrebbe dato prova del superamento del tasso soglia;
f.-la legittimità di tutti i tassi d'interesse pattuiti in quanto inferiori alla soglia usura;
3 g.-la legittimità in quanto inferiore alla soglia usura della clausola di estinzione anticipata;
h.-la legittimità della clausola relativa al cd. “tasso floor” in quanto la stessa non si prefigurerebbe di per sé come vessatoria in quanto chiara e comprensibile;
i.- la legittimità del tasso Euribor in quanto nient'affatto espressione di una condizione potestativa originata da un cartello anticoncorrenziale.
In ragione di quanto detto la parte convenuta concludeva per il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità del contraddittorio, concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c., esperita la ctu con successivi quesiti integrativi, con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si costituiva in giudizio deducendo Controparte_2 la propria qualità di soggetto cointestatario di entrambi i contratti di mutuo per cui è causa e assumendo di essere venuta a conoscenza del presente giudizio ricevendo la notifica dell'intimazione a comparire quale teste, qualità che non poteva assumere essendo in conflitto d'interessi.
La parte intervenuta precisava di essere titolare di reddito autonomo sin dalla stipula del primo contratto di mutuo e di avere contribuito sia al pagamento delle rate sia all'acquisto dell'immobile insieme ai propri genitori, gli stessi mediante la donazione di una cospicua somma di denaro a mezzo di assegni bancari. Pertanto, deducendo la propria legittimazione a riscuotere il 50% delle somme domandate dal sig. richiedeva la condanna Pt_1 dell'istituto di credito convenuto nella misura dedotta dalla parte attrice.
Successivamente all'udienza del 26.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare va dato atto che ha spiegato intervento nel presente Controparte_2 giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c. solo dopo avere ricevuto la notifica della intimazione a comparire in qualità di teste. Ebbene l'intervento spiegato dalla sig.ra va qualificato CP_2 come adesivo autonomo, atteso che la stessa ha aderito alle deduzioni della parte attrice relativamente alla nullità dei contratti per cui è causa ma ha fatto valere un diritto autonomo nei confronti dell'istituto di credito convenuto, deducendo la propria legittimazione a riscuotere il 50% delle somme domandate dall'attore con conseguente domanda di condanna dell'istituto di credito convenuto.
Sempre con riferimento all'intervento del terzo va altresì rilevata la tardività dello stesso, in quanto intervenuto successivamente alla scadenza dei termini ex art 183 co. 6 c.p.c., dal che deriva che non può essere presa in considerazione la documentazione depositata dal terzo atta a dimostrare che la stessa contribuiva al pagamento delle rate dei mutui per la misura del 50%.
4 Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione formulata dalla convenuta di carenza di legittimazione attiva dell'attore ad agire rispetto alla sola domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate ( e non anche alla domanda di accertamento della nullità di talune clausole) per essere egli solo uno dei soggetti mutuatari dei due contratti di mutuo oggetto di giudizio con la precisazione, tuttavia, che non potendosi la solidarietà attiva presumere la legittimazione dell'attore deve ritenersi esistente limitatamente alla ripetizione della quota ( che si presume in parti uguali in assenza di diversa determinazione contrattuale) e non alla ripetizione dell'intero posto che dal positivo accertamento dell'illegittimità dedotte dall'attore e dall'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito deriverebbe una obbligazione restitutoria a favore di tutti i soggetti mutuatari.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione formulata dalla convenuta di inammissibilità della domanda in relazione al primo contratto di mutuo per essere il rapporto ancora in essere al momento della domanda.
Ed invero alcun dubbio sussiste in ordine all'ammissibilità dell'azione di accertamento della liceità degli addebiti operati dalla banca anche qualora il rapporto sia ancora in corso al momento della domanda ( cfr Cass. Civ. 21646\2018, vedi anche Trib. Bari sezz III del
5\7\2018 n.2855, nello stesso senso Trb. Benevento sez II del 24\01\2017 n.103) avendo la parte interesse a fare accertare l'illiceità del titolo della singola clausola , diversamente non è ipotizzabile un interesse concreto ed attuale alla diversa domanda di ripetizione dell'indebito da parte del mututario, la cui ammissibilità è da escludersi in ipotesi di rapporto ancora in essere, non potendosi configurare un pagamento ripetibile in quanto da parte sua ancora non ha avuto luogo. Dunque l'attualità del rapporto di mutuo al momento dell'introduzione del giudizio preclude radicalmente al mutuatario la possibilità di agire per la ripetizione delle somme che si assumono indebitamente riscosse dalla banca, rientra invece nei margini della ammissibilità l'eventuale azione di accertamento relativa alla liceità degli addebiti operati dalla banca, tuttavia la chiusura del rapporto può avvenire di fatto anche nel corso del giudizio in tale ipotesi la condizione per l'esercizio della azione di ripetizione sopraggiunge in corso di causa rendendo ammissibile la domanda di ripetizione e la contestale eccezione di prescrizione.
Nel caso di specie per il contratto di mutuo del 28.02.2002 l'ultima rata è venuta a scadere in data 28.02.2002 come da piano di ammortamento e dunque nel corso del rapporto rendendo ammissibile la relativa domanda e l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta.
Sempre in via preliminare, deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, in quanto non risulta decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
5 decorrente dall'ultima rata.- 28.02.2022 per il primo contratto di mutuo e 31.07.2019 per il secondo contratto di mutuo-.
Ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato.
Ciò premesso passando al merito nel caso in esame vengono in rilievo due contratti di finanziamento ipotecario e segnatamente: contratto di mutuo ipotecario ex art 38 ess d.l.g.s.
n.385\1993 stipulato in data 28.02.2022 per notaio di Transo – rep n.101632 e Per_1 racc. 25607 con il quale la concedeva un finanziamento dell'importo di Controparte_3 euro 130.000,00 a , , e da Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 rimborsare mediante il pagamento di 240 rate mensili posticipate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi al tasso indicato all'art 4 il quale, per quello che qui rileva prevedeva “ il tasso contrattale nominale posticipato ( conteggio 360\360) per il periodo di ammortamento, sarà inizialmente del 4,70% valido per l'intera prima rata. Successivamente il tasso contrattuale sarà variabile con decorrenza inizio di ogni trimestre solare e sarà ottenuto maggiorando
1,20% la media aritmetica mensile del tasso Euribor 6 mesi pubblicata da “ Il Sole 24 ore colonna 365”
o in mancanza da altra specializzata o dalla Federazione Bancaria Europea sul circuito Reuters, arrotondata ai 5 millesimi superiori e relativa al mese che precede di uno il trimestre solare di applicazione
( a titolo esemplificativo la media dell'Euribor 6 mesi di novembre sarà utilizzata per la determinazione del tasso da applicare al trimestre gennaio\febbraio\marzo)” e per gli interessi di mora il medesimo articolo prevede “saranno calcolati al tasso contrattuale maggiorato di tre punti”; contratto di mutuo ipotecario ex art 38 ess d.l.g.s. n.385\1993 stipulato in data 22.07.2004 per notaio Per_1 di Transo – rep n.101632 e racc. 25607 con il quale la concedeva un Controparte_3 finanziamento dell'importo di euro 60.000,00 a , , Parte_1 Controparte_2 Pt_2
e da rimborsare mediante il pagamento di 180 rate mensili
[...] Parte_3 posticipate di ammortamento comprensive sia di capitale che di interessi come indicati nel successivo articolo 4 il quale in sintesi ha previsto un tasso d'interesse per le prime 17 rate fisso nella misura del 2,95% successivamente a partire dal 1.1.2006 l'opzione per il mutuatario tra un tasso fisso o variabile, nelle misura analiticamente indicata in contratto.
Quanto alla misura degli interessi moratori gli stessi venivano determinati al tasso di contratto maggiorato del 2,5%..
6 Ciò premesso l'opponente ha formulato in relazione ad entrambi i contratti di mutuo le medesime doglianze onde la disamina delle singole censure sarà unitaria e rapportata a ciascuno dei contratti:
a.1 Nullità per indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo.
L'opponente assume in relazione sia al contratto di mutuo stipulato 28.02.2002 che a quello stipulato in data 22.07.2004 l'indeterminatezza della clausola relativa alla misura degli interessi corrispettivi ( e conseguentemente anche di quelli moratori costruiti avendo come base di partenza la misura dei corrispettivi) in ragione del contrasto tra la previsione contenuta in contratto ( art 4 per entrambi ) in cui le parti convenivano rispettivamente una maggiorazione di 1,20 punti la media aritmetica mensile Euribor sei mesi ed una maggiorazione del 1,40 punti la media aritmetica mensile Euribor sei mesi e quanto previsto nel documento di sintesi allegato e sottoscritto ove tale media era fissata nella misura diversa del 2,25% per il primo contratto e sino ad un massimo di 1,80 per il secondo contratto.
La censura è infondata.
Ed invero quanto al primo contratto di mutuo (2002) la discrasia denunziata è solo apparente in quanto all'articolo 1 le parti convengono espressamente che “ il mutuo si intende concesso ai patti e sotto gli obblighi risultanti dal presente contratto, nonché da quelli- qualora non derogati
o diversamente disciplinati dal contratto- risultanti dal capitolato delle condizioni generali e dal tariffario degli addebiti da applicare alla clientela che la parte finanziata dichiara di conoscere per averne già preso visione” ne consegue che la disciplina del capitolato generale può trovare applicazione solo nella ipotesi in cui non sia derogata o diversamente disciplinata dal contratto. Ebbene nel caso di specie le parti hanno evidentemente concluso un accordo negoziale più vantaggioso per i mutuatari convenendo, diversamente da quanto previsto nella condizione generale di contratto, una maggiorazione dello spread nella misura del 1,20 % in luogo di quella del
2,25% e che tale fosse la volontà delle parti e la misura concordata in contratto si desume inequivocabilmente anche dalla disamina del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo e sottoscritto sia dall'attore che dall' intervenuta in cui nello sviluppo del piano per la rata successiva alla prima è previsto espressamente la maggiorazione all'Euribor sei mesi + 1,20% indicato in contratto
Quanto al secondo contratto di mutuo (2004) l'art 1, al pari del contratto di mutuo stipulato nel 2002, prevede che “ il mutuo si intende concesso ai patti e sotto gli obblighi risultanti dal presente contratto, nonché da quelli- qualora non derogati o diversamente disciplinati dal contratto- risultanti dal capitolato delle condizioni generali e dal tariffario degli addebiti da applicare alla clientela che la parte finanziata dichiara di conoscere per averne già preso visione” ne consegue che anche per tale
7 contratto la disciplina del capitolato generale trova applicazione solo nella ipotesi in cui non sia derogata o diversamente disciplinata dal contratto. Ebbene nel caso di specie le parti hanno evidentemente concluso un accordo negoziale più vantaggioso per il mutuatario convenendo una maggiorazione dello spread (in ipotesi di opzione per il tasso variabile) nella misura fissa del 1,40 % eludendo così la possibilità prevista nel documento di sintesi e condizioni generali che la predetta maggiorazione potesse essere applicata sino ad un massimo del 1,80% .
Inoltre per entrambi i finanziamenti emergono elementi sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari all'estinzione del finanziamento, risulta, inoltre, specificamente indicato il numero delle rate e la periodicità oltre ad essere allegato il piano di ammortamento che di tale costruzione costituisce lo sviluppo.
Va dunque rigettata l'eccezione di indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto.
Laddove poi la censura fosse riferita alla indeterminatezza conseguente alla previsione del tasso Euribor quale parametro di indicizzazione non può non rilevarsi come autorevolmente affermato dai giudici di legittimità che “innegabile è che, come d'altra parte riconosciuto anche dalla menzionata sentenza della Terza Sezione3, la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali le Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex articolo 1346 codice civile. In questi casi, le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forse anche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore” (cfr. Cass. Prima sez. civ., ord. n. 19900 del 18.6.2024 )
Dunque fermo restando che – come ben noto – il tasso Euribor costituisce il tasso medio applicato da primari istituti di credito per operazioni a termine effettuate sul mercato interbancario (con controparte cioè costituita da altri primari istituti di credito) e che il valore dello stesso (o, meglio, dei vari tassi) viene giornalmente fissato dalla European
Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un gruppo di banche e pubblicato a cura dell'agenzia osserva il Tribunale come il rinvio al tasso CP_4
Euribor contenuto nei contratti per cui è causa individui un criterio avente indubbiamente carattere specifico, essendo richiamato una determinata tipologia di operazioni (Euribor 6 mese) ed essendo del tutto pacifica la rilevazione e pubblicazione( di cui è indicato il riferimento Il sole 24 ore colonna 365), sicché detta clausola non è equiparabile ad un generico rinvio agli usi vigenti su piazza.
8 Il criterio individuato è inoltre conoscibile a terzi (essendo lo stesso oggetto di rilevazione e pubblicazione periodica) e sottratto soprattutto all'arbitrio del solo creditore (non avendo l'odierno istituto mutuante alcun autonomo potere nella determinazione dello stesso, trattandosi di una media dei tassi praticati da tutti gli operatori bancari).
Anche sotto tale profilo l'eccezione va rigettata.
b. Indeterminatezza del tasso di interesse conseguente all'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello pattuito, quale effetto dell'illegittima capitalizzazione degli interessi insita nel piano d'ammortamento alla francese che caratterizza entrambi i contratti.
L'attore lamenta l'applicazione di un costo occulto conseguente alla illegittima capitalizzazione degli interessi insita nel piano di ammortamento alla francese adottato in entrambi i contratti di mutuo facendo propria quella impostazione secondo la quale in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, l'interesse applicato al mutuatario non sarebbe l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito sarebbe maggiore del tasso indicato nel contratto;
tale divergenza, per un verso, importerebbe violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determinerebbe la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano di ammortamento andrebbe ricostruito con applicazione dell'interesse sostitutivo.
La tesi della illegittimità del piano di ammortamento dalla francese si può riassumere nel sillogismo per cui, poiché nel piano di ammortamento alla francese “gli interessi vengono pagati in corso di rapporto” (ma a ben vedere ciò avviene anche nell'ammortamento all'italiana), si avrebbe “un costo” per il mutuatario, in termini di matematica finanziaria, che non sarebbe “dichiarato nel contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117.4 TUB” e ciò, per alcuni, renderebbe indeterminato il tasso di interesse del contratto mentre, per altri, renderebbe “illegittima l'applicazione del maggior costo implicito nell'adozione del regime della capitalizzazione composta, non esplicitato in contratto”.
La tesi non è condivisibile.
Il predetto indirizzo risulta contraddetto e superato dalla pressoché monolitica giurisprudenza di merito, che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese sia sotto il profilo della determinatezza dei tassi in relazione agli artt.117 TUB e delle Istruzioni esplicative della Banca d'Italia, nonché dell'art
1284 c.c., sia sotto il profilo della violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283
c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
9 Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la controversa questione in materia di ammortamento alla francese, affermando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024)
In particolare la Corte nel delineare il meccanismo insito nel sistema di ammortamento alla francese ha ribadito che "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma
l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi". Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: "nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo
"composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo"" (Cass. n. 34677/2022);
"la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale); Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o
10 valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.).
Analoghe considerazioni possono essere formulate anche in relazione ai contratti di mutuo nei quali le parti hanno convenuto , come nel caso di specie un tasso variabile, in quanto ciò che rileva è che nella costruzione della rata sia consentito di individuare la quota capitale in restituzione e la quota interessi, ben potendo le parti concretamente strutturare le pattuizioni sugli interessi anche nel senso di rinviare a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimano valori oggettivi ed agevolmente accertabili, in modo tale che, ad ogni scadenza, sia chiaramente evincibile il tasso da applicarsi alla (sola) quota residua di capitale.
Se è vero che il termine piano di ammortamento alla francese, ovvero a rata costante, dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione , potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità).
La descrizione del criterio seguito per la definizione delle modalità di rimborso del capitale mutuato è invero del tutto determinata mediante l'indicazione della composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, dove l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, viene preso come base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti sulla base dei tassi applicati.
Deve pertanto concludersi che nei casi - come quello di specie - in cui i contratti di mutuo rechino l'indicazione di tutte le condizioni economiche (tassi, prezzi, spese) dell'importo
(anche variabile) e periodicità della rata e del sistema di ammortamento prescelto (nelle specie anche mediante la predisposizione di una tabella di ammortamento) non può parlarsi
11 né di indeterminatezza delle condizioni e del tasso d'interesse ai sensi dell'art. dell'art.117 e dell'art 1284 c.c. né di “costo” occulto o maggiore di quello concordato in contratto per effetto della capitalizzazione composta degli interessi e del loro pagamento in corso di rapporto.
Va infine affrontata la questione, anch'essa posta da parte attrice, della asserita violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
La questione è stata da tempo già risolta dalla giurisprudenza largamente prevalente di merito che ha, in alcuni casi, negato che l'ammortamento alla francese comporti una capitalizzazione degli interessi, in altri casi, ha tracciato una distinzione concetti di
“capitalizzazione” ad “anatocismo” evidenziando come l'ammortamento alla francese, sebbene comporti una capitalizzazione composta degli interessi non provochi alcun affetto anatocistico vietato.
Si è invero correttamente osservato che, sebbene possa dirsi in astratto che la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza), l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. App. Torino, Sez. I,
14.5.2019, n. 807; App. Torino, Sez. I, 21.5.2020 n. 544).
L'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia un fenomeno anatocistico, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La giurisprudenza si è dunque da tempo assestata (cfr. già Tribunale S. Maria Capua Vetere sez. I, 11/04/2011) nel senso che la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione delle modalità di esecuzione o una modalità di
12 espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
Se, dunque, l'ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi, non si applicano, in via generale, le prescrizioni formali imposte dall'art. 6 della delibera
CICR del 9 febbraio 2000.
Quanto, infine, alla dedotta nullità della clausola inserita in entrambi contratti con la quale è previsto “ che l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagata produce interessi nella misura indicata al comma precedente dal giorno della scadenza e sino al momento del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore della banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”, trattasi di clausola che afferisce alla fase patologica del rapporto che nel caso in esame non si è verificata in quanto entrambi i contratti non sono stati richiesti ed applicati interessi di mora come riscontrato dal CTU. In ogni caso, la pattuizione non sarebbe ex se vietata visto il disposto dell'art. 3 della delibera 9.2.2000 del
CICR (emessa in attuazione del disposto dell'art. 120, comma 2, del t.u.b. medesimo), il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento (cfr. inciso finale della sentenza n. 11400/14 della Suprema Corte di Cassazione).
Anche tale doglianza va rigettata.
a.3. Applicazione nel corso dei rapporti di tassi di interessi corrispettivi diversi da quelli pattuiti
Con riferimento alla eventuale difformità dei tassi applicati rispetto a quelli contrattualmente convenuti il CTU ha riscontrato che effettivamente, seppur lievemente, i tassi risultano divergenti da quelli pattuiti utilizzando quale strumento di raffronto per verificare il tasso in concreto applicato le stampe del piano di ammortamento aggiornato datate 28.11.2016 di cui agli allegati 3 e 28 dell'atto di citazione trasmesse dalla convenuta all'attore .
All'esito di tale esame giunge alla conclusione che per il contratto di mutuo del 28.02.2002 di € 130.000,00 sarebbero stati effettuati maggiori versamenti per € 563,02 e dunque tale importo andrebbe decurtato dal debito residuo al 31.03.2020 (data ultimo pagamento) di € 16.735,60. L'importo del residuo debito da pagare alla sarebbe pertanto di € 16.172,58; CP_3
13 ·per il contratto di mutuo del 22.07.2004 di € 60.000,00 sarebbero stati eseguiti maggiori versamenti per € 748,85 e dunque, atteso che il rapporto è stato estinto in data 31.07.2019, tale importo dovrebbe essere restituito al mutuatario;
Ebbene tali conclusioni non possono essere condivise in quanto frutto di un errata applicazione dei criteri di determinazione dei tassi come convenuti in contratto, così come puntualmente dedotto e documentato nelle osservazioni della convenuta cfr. allegato 18 della prima integrazione alla consulenza depositata in data 15.06.2022, che qui si riportano integralmente.
Errore che sebbene riconosciuto dal medesimo CTU almeno in relazione alla errata applicazione del tasso Euribor 360 in luogo del tasso Euribor 365 contrattualmente previsto non ha portato ad una rimodulazione delle conclusioni dallo stesso raggiunto.
Appare il caso evidenziare che altro errore in cui è incorso il CTU nell'affermare la diversità dei tassi attiene alla mancata applicazione del tasso floor ritualmente previsto in contratto come verrà in prosieguo esplicato.
Ebbene, appare allora opportuno evidenziare quanto dedotto dal CTP della convenuta nelle proprie osservazioni e riconosciuto dal CTU medesimo.
Nello specifico per ciò che concerne il mutuo del 28.02.2022 l'art. 4 del predetto contratto di mutuo, come anche riportato dal CTU alla pag. 2), prevedeva che il tasso nominale posticipato iniziale era pari al 4,70%, “successivamente, il tasso contrattuale sarà variabile con decorrenza inizio di ogni trimestre solare, maggiorando di 1,20 punti percentuali la media aritmetica mensile del tasso Euribor 6 (SEI) MESI' (ovvero delle analoghe quotazioni che dovessero sostituire il tasso
EURIBOR) pubblicata da ' (Colonna 365)” o, in mancanza, da altra stampa Controparte_5 specializzata o dalla Federazione Bancaria Europea sul circuito arrotondata ai cinque millesimi CP_4 superiori e relativa al mese che precede di uno il trimestre solare di applicazione”. La rate di ammortamento sarebbero state variabili sia per quota interessi che per quota capitale in conseguenza del ricalcolo del piano di ammortamento in caso di adeguamento del tasso contrattuale. Il tasso minimo contrattuale veniva fissato nella misura del 3%. La scadenza delle rate veniva fissato l'ultimo giorno di ogni mese solare. Dunque, il parametro di riferimento del tasso d'interesse corrispettivo è la Media Aritmetica Mensile del tasso
ERIBOR 6 mesi base 365 relativa al mese che precede di uno il trimestre solare di applicazione.
Dall'esame della tabella allegato 1 ove il CTU ha ricostruito i tassi che sarebbero stati convenuti si rileva:
1) per la prima rata con scadenza 31.03.2002 il CTU indica come pattuito il tasso del
4,545% a fronte del tasso applicato dalla del 4,70%. Ebbene, anche se non viene CP_3
14 chiarito dal CTU, il tasso del 4,545% presumibilmente è stato calcolato dal consulente aumentando di 1,20 p.p. il valore della media Euribor 6 mesi base 360 del mese di gennaio
2002 che era pari al 3,342%, aumentato ai 5 millesimi Ebbene, innanzitutto va evidenziato che la media Euribor da considerare è quella della colonna 365 e non 360, ma in ogni caso nel contratto veniva espressamente previsto all'art. 4 che sulla prima rata il tasso che sarebbe stato applicato era del 4,70%.Parimenti anche per la seconda rata la ha CP_3 applicato il tasso variabile del 4,52% vigente al momento della stipula del contratto già indicato in detto atto tanto è vero che il piano di ammortamento allegato veniva sviluppato con applicazione dalla seconda rata del predetto tasso sul presupposto della invarianza del tasso corrente come precisato all'art. 3 del contratto di mutuo.
2) per la terza rata con scadenza 31.05.2002 e per la quarta con scadenza 30.06.2002 il CTU indica come pattuito il tasso del 4,60% a fronte del tasso applicato dalla del 4,645% CP_3 vigente dal 30.04.2002. Il tasso del 4,60% presumibilmente è stato calcolato dal CTU aumentando di 1,20 p.p. il valore della media Euribor 6 mesi base 360 del mese di febbraio
2002 che era pari al 3,398%, aumentato ai 5 millesimisuperiori (3,40%). Ebbene, anche in questo caso si evidenzia che la media Euribor da considerare è quella con base 365 rilevata dal “ che a febbraio 2002 era pari al 3,4432% (arr. 3,445%) e dunque CP_5 aumentata di 1,20 p.p. restituisce il tasso del 4,645% come applicato dalla CP_3
3) per la quinta rata con scadenza 31.07.2002 il CTU indica un tasso convenuto del 4,83% a fronte del tasso applicato dalla del 4,645% vigente dal 30.04.2002. Il tasso del 4,83% CP_3 presumibilmente è stato calcolato dal CTU aumentando di 1,20 p.p. il valore della media
Euribor 6 mesi base 360 del mese di maggio 2002 che era pari al 3,626% (arr. 3,63%) aumentato ai 5 millesimi superiori.
La su tale rata ha applicato il tasso del 4,645% poiché il mese di luglio rientrava nel CP_3 trimestre solare (maggio/luglio).
Procedendo nella medesima maniera tutte le discordanze dei tassi riscontrate dal CTU derivano dal fatto che il consulente ha considerato la media Euribor 6 mesi con base 360, anziché quella con base 365, così come espressamente pattuito, non ha considerato la C media rilevata dal “ e non ha correttamente individuato i trimestri di CP_5 applicazione dei tassi.
Dunque confrontando il piano di ammortamento elaborato dalla ed utilizzato dal CP_3
CTU per la verifica (doc. 3 atto di citazione ) i tassi applicati corrispondono perfettamente con quelli pattuiti avuto riguardo al tasso Euribor 365 come documentati nelle predette osservazioni e non specificamente contestati ex art 115 c.p.c..
15 Per le rate dalla n. 90 alla n. 176, la ha applicato il tasso minimo del 3% previsto nel CP_3 documento di sintesi e pertanto la riscontrata divergenza dei tassi per tali rate deriva unicamente dal fatto che la ha applicato la clausola floor contrattualmente previsto. CP_3
Quanto al contratto di mutuo del 22.07.2004 l'art. 4 dello stesso prevedeva che fino alla rata n. 17 con scadenza del 31.12.2005 sarebbe stato applicato un tasso fisso del 2,95%, mentre per ogni triennio successivo il mutuatario avrebbe potuto optare, di triennio in triennio, per un tasso fisso o variabile il quale sarebbe variato mensilmente. Pertanto, a partire dalla 18ma rata con scadenza del 31.01.2006, come si evince dalla stampa del
28.11.2016 ( prodotta dall'attore allegato 3 atto di citazione) veniva applicato un tasso variabile, così come convenuto, “ottenuto maggiorando di 1,40 punti la media aritmetica mensile del tasso Euribor 6 (SEI) MESI' (ovvero delle analoghe quotazioni che dovessero sostituire il tasso
EURIBOR) pubblicata da ' (Colonna 365) arrotondata ai cinque centesimi superiori e Controparte_5 relativa al mese che precede il mese di applicazione”.
La rate di ammortamento sarebbero state variabili sia per quota interessi che per quota capitale in conseguenza del ricalcolo del piano di ammortamento in caso di adeguamento del tasso contrattuale. Il tasso minimo contrattuale veniva fissato nella misura del 2%. La scadenza delle rate veniva fissato l'ultimo giorno di ogni mese solare.
Dall'esame della tabella allegato 4 ove il CTU ha ricostruito i tassi che sarebbero stati convenuti si rileva:
1) per la 18ma rata con scadenza 31.01.2006 il CTU indica come convenuto il tasso del
4,00% a fronte del tasso applicato dalla del 4,05%. Ebbene, anche se non viene CP_3 chiarito dal CTU, il tasso del 4,00% presumibilmente è stato calcolato dal consulente aumentando di 1,40 p.p. il valore della media Euribor 6 mesi base 360 del mese di dicembre
2005 che era pari al 2,60%. La media Euribor invece con base 365 era nel mese di dicembre
2005 pari al 2,636%: Si evidenzia altresì che in base a quanto pattuito le medie aritmetiche da considerare sono quelle pubblicate da “ ”. Nel mese di dicembre 2015 la CP_5 media Euribor 6 mesi base 365 pubblicata dal predetto quotidiano era pari a 2,633% che quindi maggiorata di 1,40 p.p. restituisce un tasso del 4,033% arrotondato ai 5 centesimi superiore è pari a 4,05%.
2) per la 20ma rata con scadenza 31.03.2006 il CTU indica come convenuto il tasso del
4,15% a fronte del tasso applicato dalla Banca del 4,20%. Ebbene, il tasso del 4,15% presumibilmente è stato calcolato dal consulente aumentando di 1,40 p.p. il valore della media Euribor 6 mesi base 360 del mese di febbraio 2006 che era pari al 2,725%. La media
Euribor invece con base 365 era nel mese di febbraio 2006 pari
16 al 2,763% rilevata da sito Rivaluta è del 2,753%) che quindi maggiorata di 1,40 CP_5
p.p. restituisce un tasso del 4,163% che arrotondato ai 5 centesimi superiore è pari a 4,20%.
Procedendo nella medesima maniera tutte le discordanze dei tassi riscontrate dal CTU derivano dal fatto che il consulente ha considerato la media Euribor 6 mesi con base 360, anziché quella con base 365 così come espressamente pattuito.
E' di tutta evidenza che nel piano di ammortamento elaborato dalla ed utilizzato dal CP_3
CTU per la verifica (doc. 28) i tassi applicati corrispondono perfettamente con quelli pattuiti avuto riguardo al tasso Euribor 365 come allegato alle predette osservazioni nella tabella esplicativa la cui correttezza è in parte riconosciuta dal CTU ( per l'errata individuazione del parametro di raffronto Euribor 360 in luogo di Euribor 365) ed in parte rimesso al giudicante laddove per il tasso floor si rimette alle valutazioni dello stesso .
A ciò si aggiunga che tali tabelle rielaborate dal CTP della convenuta non risultano, su tale punto, specificatamente contestate dalle parti nel corso delle successive integrazioni e controdeduzioni .
Non sussistendo in relazione a nessuna delle censure esaminate la prospettata indeterminatezza della clausola negoziale sugli interessi, la pretesa attorea di rideterminazione del saldo contabile del rapporto con applicazione degli interessi ai tassi
BOT, di cui all'art. 117 co. 7 TUB, non può ovviamente essere condivisa.
B Nullità della clausola determinativa degli interessi collegata all'indice Euribor frutto di un accordo di cartello illecito
Anche tale eccezione risulta infondata, infatti, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudice, pur consapevole della esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ritiene di aderire nei “ contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE. “ ed ancora “ affinché possa ritenersi che, in un contratto (cd. "a valle" dell'intesa), sia fatta "applicazione" di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente "a monte", occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della
17 stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque,
l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al pa- rametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro "alterato" da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria "applicazione" di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. "a valle" di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa
Corte n. 41994 del 2021).”cfr Cass. Civ. sez III n.12007del 3\5\2024.
Ebbene è noto che le decisioni della Commissione Europea del 4/12/2013 e del
7/12/2016 hanno inteso sanzionare, in ragione della accertata natura anticoncorrenziale,
l'intesa raggiunta da alcune tra le maggiori banche operanti nel mercato europeo volta all'alterazione dell'Euribor nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio
2008.
Nel caso di specie vengono in rilievo due contratti di mutuo stipulati con la , CP_3 rispettivamente in data 28.02.2002 e 22.07.2004, dunque in un momento antecedente alla predetta intesa. e con un soggetto estraneo all'intesa sanzionata con le decisioni de quo.
Rispetto a tali contratti dunque la determinazione del tasso Euribor non potrebbe mai essere stata incisa dalla intesa anticoncorrenziale sanzionata non essendo tale intesa ancora conclusa alla data di sottoscrizione dei predetti contratti. Dunque non è proprio possibile configurare in astratto la possibilità che la Banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, sia stata consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso e che di ciò abbia inteso avvalersi .
Anche tale eccezione va rigettata
C Usura oggettiva
Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati (corrispettivi e moratori) si osserva preliminarmente che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia
18 antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta.
L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate.
Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta così come prospettato dall'attore nell'atto di citazione in cui nell'indicare i periodi di sforamento rispetto al tasso contrattualmente previsto al momento della stipulazione ( e dallo stesso riconosciuto legittimo) fa riferimento al momento del pagamento e della effettiva riscossione per giungere alla conclusione, errata, che il tasso originariamente pattuito legittimamente veniva superato illegittimamente nel corso del rapporto.
Sempre in linea generale dove essere evidenziato che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia stabilito dalla normativa antiusura non può aversi riguardo ( come erroneamente prospettato dall'attore nell'atto di citazione) alla clausola di estinzione anticipata del finanziamento non essendo questa una voce di costo, né una remunerazione,
a favore dell'istituto di credito, dipendente dalla durata dell'effettivo impiego del denaro da parte del finanziato ma un corrispettivo pattuito per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi cfr ex plurimis Cass civ, sez. I , 08/07/2024 , n. 18497.
Ancora sempre in punto di diritto e con specifico riferimento agli interessi moratori occorre tenere fermo il principio ormai cristallizzato nella giurisprudenza di legittimità e di merito per cui “La disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Corte d'Appello di Napoli sent. n. 4175/2023), va in ogni caso ribadito che “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa
19 funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per
i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. sent. n. 14472/2022), pertanto la sommatoria effettuata dalla parte attrice tra tali diverse voci di costo non può accogliersi in quanto fondata su un'interpretazione errata della natura delle stesse.
Ciò premesso in punto di diritto nel caso di specie il CTU, in applicazione dei criterio di calcolo sanciti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 19597/2020 ( che come noto ha statuito che per gli interessi moratori la rilevazione del tasso medio, anche se a fini statistici, “può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante” e dunque laddove i D.M. indicano la maggiorazione media della mora occorrerà tenerne conto nella determinazione del tasso soglia) ha escluso il superamento del tasso soglia sia in relazione agli interessi corrispettivi che in relazione agli interessi moratori e ciò in relazione ad entrambi i contratti di mutuo.
In particolare quanto alla misura degli interessi moratori di cui al contratto di mutuo del
22.07.2004, a seguito delle osservazioni del CTP della convenuta, ha concluso per il mancato superamento del tasso soglia usura facendo applicazione della maggiorazione di
2,1 % in luogo di quella originariamente applicata del 2,5% e ciò in quanto per i contratti conclusi dall'01.04.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30.06.2011, il
“tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. In particolare il D.M. del 22.06.2004
(GU Serie Generale n.149 del 28-06-2004), riguardante la rilevazione dei tassi soglia per il periodo luglio/settembre 2004, prevedeva l'indicazione della maggiorazione media di 2,10
p.p. per i casi di ritardato pagamento.
Dunque il tasso soglia da considerare è pari al 8,955% [(3,87 +2,10) + 50% ne consegue che anche il TEG di mora del 6,2678%, determinato dal CTU, non è oltre la soglia di usura.
Ad ogni buon conto giova evidenziare come alla data della domanda il contratto di mutuo del 22.07.2004 era estinto essendo stato concordato il rimborso con n. 180 rate a partire dal
31.08.2004 e dunque con scadenza finale al 31.07.2019, come ricostruito dallo stesso CTU alla pag. 19 della relazione senza che alcun interesse moratorio fosse mai stato applicato.
20 Dunque, proprio sulla base dei principi della Cassazione a SS.UU n. 19597/2020, non sussisterebbe comunque alcun interesse del mutuatario ad ottenere un eventuale accertamento in astratto di usurarietà del tasso moratorio che non potrebbe giammai trovare applicazione in futuro attesa la chiusura del rapporto e in ogni caso la riscontrata non applicazione di interessi moratori nel corso del suo svolgimento (cfr. Cassazione I sez.
n. 1818 del 28.01.2021).
Anche tale eccezione va rigettata.
D Nullità della clausola floor
La parte attrice ha altresì dedotto in relazione al contratto di mutuo del 28.02.2002 la nullità della cd. “clausola floor” applicata in quanto non prevista in contratto ma soltanto nell'allegato “C”, contenente il foglio informativo analitico, nella misura del 3%, Ne deriverebbe la necessità di sostituzione di tale tasso, ogni qualvolta applicato, con quello sostitutivo ex art. 117 TUB comma 7.
Quanto al contratto di mutuo del 28.07.2004 la nullità della c.d. clausola floor, questa volta convenuta espressamente nel corpo del contratto, deriverebbe, invece, dalla mancata doppia approvazione ritenuta necessaria in quanto clausola vessatoria in ossequio alla previsione dell'art 34 del Codice del Consumo. Ne deriverebbe la necessità, anche in questo caso, di sostituzione di tale tasso, ogni qualvolta applicato, con quello sostitutivo ex art. 117 TUB comma 7
Ebbene anche l'eccezione risulta infondata.
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. sent. 1942/2025), “La clausola floor, che garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, regola
l'ammontare degli interessi corrispettivi all'interno di un contratto di mutuo, senza creare flussi finanziari a favore di una parte rispetto all'altra. Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell'autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n.
206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti.”
In sostanza la previsione di una clausola c.d. “floor”, in virtù della quale il tasso di interesse dovuto dal cliente non può scendere al di sotto di una determinata percentuale ben definita nel suo ammontare, non può considerarsi di per sé illegittima, in quanto risponde alla necessità dell'istituto mutuante di assicurarsi un livello minimo di redditività del finanziamento, non sacrificando le esigenze di certezza e determinatezza del contenuto del contratto, in quanto il soggetto finanziato è a conoscenza, fin dall'atto della stipula, che il tasso di interesse passivo non potrà diminuire sotto una certa soglia.
21 Si tratta, pertanto, di una pattuizione che non arreca alcun vulnus alla determinatezza degli interessi pattuiti nel contratto contribuendo, al contrario, a rafforzare le esigenze di certezza del tasso pattuito.
A ben vedere nel caso di specie, con riferimento al contratto di mutuo di euro 130.000,00 le parti hanno espressamente pattuito la clausola floor fissando il relativo tasso al 3%, come riportato nell'allegato “C” del contratto (foglio informativo analitico), che costituisce pienamente parte delle condizioni del regolamento contrattuale in quanto richiamate dall'art1 a tenore del quale““ il mutuo si intende concesso ai patti e sotto gli obblighi risultanti dal presente contratto, nonché da quelli- qualora non derogati o diversamente disciplinati dal contratto- risultanti dal capitolato delle condizioni generali e dal tariffario degli addebiti da applicare alla clientela che la parte finanziata dichiara di conoscere per averne già preso visione , tali condizioni risultano sottoscritte tanto dall'attore quanto dalla intervenuta quali mutuatari con firma a tergo del capitolato.
Ne vi era necessità della c.d. doppia sottoscrizione non trattandosi di clausola vessatoria né ai sensi dell'art 1341 c.c. ( che costituisce un elencazione tassativa) né ai sensi dell'art 33 del
Codice del Consuo.
Nel caso in esame, la clausola floor è stata esplicitamente illustrata in entrambi i contratti, garantendo così la consapevolezza dei mutuatari riguardo al corrispettivo e escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile. Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, non è soggetta al vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo”.
Anche tale eccezione va rigettata
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da disposto avuto riguardo al valore delle domande formulate dall'attore e dalla intervenuta con applicazione dei compensi medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della parte attrice e della terza intervenuta in solido
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande articolate da Parte_1
- Rigetta le domande articolate da Controparte_2
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 del giudizio che si liquidano euro 9.774,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
CPA ed IVA come per legge,
22 - condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_2 Controparte_1 del giudizio che si liquidano euro 9.774,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
CPA ed IVA come per legge
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore e della terza in solido
Napoli, 24.03.2024
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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