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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carlo Errico Presidente est.
Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
Dott.ssa Alessandra Ferraro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 382/2024 R.G., passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 25-02-2025
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. )), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luigia FIORENZA (C.F. )), C.F._3 elettivamente domiciliati in Parabita (Le) presso il suo studio in via Vittorio Emanuele III, n. 5
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI LECCE, che ha reso parere favorevole in data 05 novembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17-02-2024, il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Nardò-Gallipoli dichiarava la nullità del matrimonio concordatario celebrato il 14 luglio 2021, in Tuglie, tra e Parte_2 Pt_1
per “esclusione dell'indissolubilità dell'uomo e della donna”.
[...]
In data 03/09/2024 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto dava esecutività alla stessa.
Con ricorso congiunto datato 27-09-2024 (depositato in data 01-10-2024), e Parte_2 Pt_1
chiedevano la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana della sentenza citata del
[...]
Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Nardò-Gallipoli, con le conseguenti annotazioni di legge.
In data 05-11-2024, il Procuratore Generale esprimeva parere favorevole all'accoglimento della richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ritenuta, preliminarmente, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27/05/1929 n. 847), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 della l. 25/03/1985 n. 121, nel Comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato” (Cass. 27/6/1990
n. 6551 e Cass. 9/3/1995 n. 2734).
Quanto al merito deve rilevarsi che, nel caso in esame, come si evince dalla documentazione prodotta, siano stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: 1) alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
2) alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
3) all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo;
4) al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
5) alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
6) alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero;
7) alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio;
che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per
“esclusione dell'indissolubilità dell'uomo e della donna”; che sia stata decretata l'esecutività da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Ricorrono, poi, anche le altre condizioni previste dalle citate norme per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18/2/1984, ratificato con la l. 25/3/1985 n. 121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art. 123 c.c., senza che vi osti la circostanza che la predetta pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati dal secondo comma della citata norma, atteso che tale norma, “pur avendo carattere imperativo, non configura espressione di principi e regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello
Stato delineano l'istituto del matrimonio e che, pertanto, la indicata difformità non pone la pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico italiano” (per tutte Cass. Sez. UU. Sent. n. 4700 del
20-07-1988).
Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché “tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello ovvero non si opponga a tale declaratoria”. (per tutte
Cass. 7/12/2005 n. 27078).
Nel caso di specie, nessuna opposizione è stata proposta atteso che le parti hanno congiuntamente proposto la domanda nel presente giudizio.
La domanda proposta deve pertanto essere accolta.
Considerato che le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, le spese processuali, anche in considerazione della materia trattata, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sulla domanda proposta da “esclusione dell'indissolubilità dell'uomo e della donna”, così provvede:
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di
Nardò-Gallipoli del 17 febbraio 2004, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica in data 03-09-2024, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato in Tuglie tra “esclusione dell'indissolubilità dell'uomo e della donna” il 14 luglio 2021;
2) Dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dello stato civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) Spese compensate.
Lecce li, 25/2/2025.
IL PRESIDENTE est.
(Dott. Carlo ERRICO)