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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 11/2022 promossa da:
(P.I: ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. RUSSO LUCIO (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. NANNOTTI FABIO (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
03/12/2021
CONCLUSIONI
pagina 1 di 22 In data 29.05.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante come da atti e verbali di causa (Piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reictis, per le esposte motivazioni, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'ordinanza ex art 702 ter cpc del 3.12.2021, previe le declaratorie del caso, così provvedere e statuire:
1) disporre, inaudita altera parte, o, subordinatamente, alla prima udienza di comparizione delle parti o, ancora più subordinatamente, qualora la banca dovesse agire esecutivamente, previa udienza ex art. 351 cpc, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecutorietà dell'Ordinanza di condanna alle spese legali del Tribunale di Siena, oggetto della presente impugnazione;
2) nel merito, accertare e dichiarare che la , Parte_1 mediante:
a) l[e] specifiche allegazioni d'inesistenza di contratti bancari e di clausole economiche ultra legali circa i rapporti bancari per cui è causa;
b) l'omessa contestazione da parte della banca, rilevante ex art. 115 cpc, delle ridette allegazioni d'inesistenza dei contratti bancari circa i predetti c/c;
c) le diffide ex art. 119 Tub del 5.3.2014 e del 18.6.2014 (doc 1 del ricorso ex art. 702 bis cpc), rimaste inevase e prive di riscontro da parte della banca convenuta;
d) la produzione degli e/c e riassunti scalare continuativi dei c/c (cfr. allegati 2, 3 e 4 del ricorso);
e) la Ctp del Dr. A. del 1.6.2018 (cfr allegato 6 del ricorso 702 bis Per_1 cpc), ha compiutamente dimostrato l'inesistenza tra le parti di pattuizioni scritte circa gli addebiti di interessi debitori e commissioni e spese ultra legali, praticati dalla banca sui conti corrente n. 516.42, n. 38740.03 e n. 9711.16 intercorsi e del loro pagamento da parte dell'attrice;
3) = accertare e dichiarare, pertanto, l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relativi ai rapporti bancari per cui è causa intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità (artt. 1284 cc e 117 tub);
pagina 2 di 22 4) = conseguentemente, previa la doverosa nomina di Ctu contabile, ricostruire, secondo legge, per l'intero periodo documentato (relativamente al quale è circoscritta la domanda giudiziale) con eliminazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo, delle cms, delle valute fittizie e delle spese, perché non pattuite in forma scritta in violazione degli artt. 1284 cc e 117 del Tub e accertare il reale saldo finale di dare/avere tra le parti sulla scorta delle formulate allegazioni e domande;
5) = condannare la alla restituzione, in favore della CP_2 [...]
, della somma di €. 565.070,91 o di Parte_2 quella maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria, pagata e non dovuta per interessi ultralegali, cms, spese, anatocismo, valute fittizie, e girocontazione delle competenze in violazione degli artt. 1284 cc e 117 del Tub oltre interessi legali/moratori ex art. 1284 cc come novellato, e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi, respingendo l'avversa eccezione di prescrizione infondata in atto e in diritto.
6) = condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e ferma la riserva di ricorso per Cassazione formulata espressamente, ex artt. 133 disp. att. e 361 cpc, contro la sentenza non definitiva n. 2201/2023 (Rep. n. 2280/2023), pronunciata nel presente giudizio di gravame dalla Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, il 25/10/2023, pubblicata e comunicata il 31/10/2023:
A) Preliminarmente nel rito: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità nel rito, per novità ed ultratardività, delle allegazioni di fatti principali nuovi, svolti per la prima volta dalla società appellante principale a pagina 17 Parte_2 della propria comparsa conclusionale depositata il 26/09/2023 (reiterate a pagina 12 della seconda comparsa conclusionale depositata l'11/11/2024), non avendo controparte in atto di citazione in appello indicato gli elementi presuntivi da cui dedurre in via tacita l'esistenza degli affidamenti, tutti dedotti dalle risultanze della visura della Centrale
pagina 3 di 22 Rischi della Banca d'Italia, allegata alla perizia di parte (prodotta quale doc. n. 5), il tutto come eccepito dalla sin dalla prima Controparte_1 memoria conclusionale di replica depositata il 10/10/2023;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità nel rito, per novità ed ultratardività, della documentazione ('elenco spese addebitate sugli estratti conto', estratto conto al 31/03/2004 del conto n. 516,4 e due lettere del CTP al CTU del
03/06/2024 e del 25/01/2024) prodotta dalla società appellante principale
[...]
con note del 09/09/2024, come Parte_2 eccepito dalla nella seconda comparsa Controparte_1 conclusionale depositata in data 11/11/2024. B) Nel merito: I) In via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello principale, delle conclusioni, domande, eccezioni ed istanze tutte, anche in via istruttoria, proposte dalla CP_3 Parte_2 con l'atto di citazione in appello notificato il 29/12/2021, perché del tutto infondate, in fatto ed in diritto, per le eccezioni, ivi compresa quella preliminare di merito di prescrizione riproposta ex art. 346 cpc, ed i motivi tutti proposti dalla e, conseguentemente, rigettare Controparte_1 integralmente l'appello principale e le domande tutte ivi formulate;
II) In via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale dell'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla
, riformare parzialmente l'ordinanza ex art. Controparte_1
702 ter cpc emessa dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Valentina Lisi, in data 03/12/2021, pubblicata e comunicata il 10/12/2021 e notificata il 14/12/2021 e rigettare integralmente, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande proposte dalla Controparte_4 con l'atto di citazione in appello notificato il 29/12/2021. III) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 03/12/2021, il Tribunale di
Siena ha così deciso: visti gli artt. 91, 96 e 702bis e segg. c.p.c.,
pagina 4 di 22 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) in via preliminare, rigetta la richiesta di mutamento del rito avanzata dal ricorrente;
2) in via preliminare di merito, in accoglimento della relativa eccezione, dichiara prescritta ogni domanda formulata in relazione al conto corrente n. 9711.16, estinto il 28.07.1993;
3) nel merito, rigetta, per il resto, il ricorso proposto da Parte_2
[...]
4) condanna il ricorrente a rifondere in favore della resistente Controparte_1 le spese di lite che vengono liquidate nel complessivo importo di €
[...]
20.122,00, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA, se dovuti. come per legge.
Tale ordinanza è stata emessa sulle domande della ricorrente
[...] volte a sentir: Parte_2
1) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente n. 9711.16, n. 516.42 e n. 38740.03, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relative ai rapporti bancari per cui è causa intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità;
2) ricostruire, secondo legge, per il periodo documentato (relativamente al quale è circoscritta la presente domanda giudiziale) e accertare il reale saldo finale di dare/avere tra le parti sulla scorta delle formulate allegazioni, domande e contestazioni (interessi ultra-legali, commissione massimo scoperto, spese, anatocismo, valute fittizie);
3) condannare la alla restituzione, Controparte_1 in proprio favore della somma pagata e non dovuta, di € 565.070,91 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si era costituita in giudizio la resistente, insistendo per il rigetto del CP_1 ricorso ed opponendosi alla trasformazione del rito e alla ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 5 di 22 Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_2
(di seguito solo o CORRENTISTA o anche APPELLANTE) ha
[...] Pt_2 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito solo o o anche APPELLATA) Controparte_1 CP_1 CP_5 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo di appello:
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1283, 1284, 2033, 2697 c.c., dell'art. 117 TUB, degli artt. 116 e 210 c.p.c. e dei principi consolidati espressi dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito in ambito bancario, a fronte della erroneità della sentenza:
• nella parte in cui ha ritenuto infondata e non provata la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla ex art. 2033 c.c., per l'asserita Pt_2 omessa produzione in giudizio dei contratti privi delle condizioni economiche dei c/c oggetto di causa e, quindi, della prova della natura indebita e ripetibile degli addebiti e dei pagamenti pacificamente effettuati cui c/c;
• nella parte in cui ha ritenuto infondata e non provata, sempre per l'asserita omessa produzione dei contratti bancari, anche la domanda di nullità e di restituzione delle somme addebitate e pagate sui c/c per la capitalizzazione trimestrale degli interessi pacificamente praticata dalla banca convenuta sui c/c e per tutta la durata documentata di loro svolgimento, laddove, se avesse considerato che l'anatocismo è nullo ex se pure in presenza di una (seppur inesistente) convenzione anatocistica formale e che, pertanto, la produzione o meno del contratto di c/c è giuridicamente irrilevante a tale specifico riguardo, all'opposto di quanto erroneamente statuito, avrebbe accolto la domanda di nullità della clausola e della prassi anatocistica e condannato la banca alla restituzione all'attrice almeno delle somme addebitate a tale illegittimo titolo sui c/c inter partes;
• nella parte in cui, respingendo la domanda, (i) ha condannato la Pt_2
al pagamento delle spese di lite, (ii) quantificandole, in ogni caso, in misura
[...] spropositata rispetto al dovuto e (iii) applicando apoditticamente l'art. 96 c.p.c. (lite temeraria), in difetto assoluto dei relativi presupposti, laddove, se avesse adeguatamente apprezzato le allegazioni e le produzioni delle parti e, in ogni pagina 6 di 22 caso, la tariffa forense applicabile, all'opposto di quanto statuito, avrebbe accolto, in tutto o almeno in parte, la domanda, ponendo a carico della banca, le spese di lite o, subordinatamente, le avrebbe compensate in ragione dell'imprescindibile accoglimento almeno dell'eccezione di nullità e ripetizione degli addebiti anatocistici o, ancora più subordinatamente, le avrebbe quantificate nella misura esatta, in doverosa aderenza alla vincolante tariffa professionale vigente e, in ogni caso, all'effettiva attività processuale concretamente svolta (alla fase introduttiva e di trattazione), con esclusione della liquidazione per le fasi istruttoria e decisionale, non effettivamente svolte.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha eccepito da un CP_1 lato, il giudicato parziale della sentenza di primo grado e l'inammissibilità delle conclusioni in contrasto con detto giudicato interno parziale e dall'altro, la rinuncia delle domande di accertamento della nullità e di ripetizione di asseriti interessi usurari ed ha riproposto, ex art. 346 c.p.c., l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione di ripetizione di meri addebiti illegittimi, in quanto questi ultimi non costituiscono pagamenti, che, comunque, non sarebbero stati provati.
Nel merito, l'APPELLATA ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma per il proposto appello incidentale condizionato articolato nel seguente motivo: Erroneo parziale rigetto dell'eccezione di prescrizione da essa proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 29/06/2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza non definitiva del 31.10.2023 questa Corte ha così provveduto:
pagina 7 di 22
1. ACCOGLIE in parte l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza impugnata, dichiara con riguardo ai conti correnti ordinari n. 516.42 e n. 38740.03, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi ed indebita la relativa applicazione avvenuta su detti c/c, nel periodo antecedente ed in quello successivo alla entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000 e cioè, rispettivamente fino 31.12.2014 ed al 20.04.2010;
2. ACCOGLIE l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza impugnata, DICHIARA prescritte e quindi non ripetibili, tutte le rimesse solutorie effettuate sui conti correnti ordinari n. 516.42 e n. 38740.03, nel periodo anteriore al 15.02.2009, riservando la loro specifica individuazione con la sentenza definitiva;
3. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'espletamento di CTU contabile, al fine di accertare il concreto addebito delle somme non dovute pagate a titolo di interessi illegittimamente capitalizzati, nel periodo successivo al 15.02.2009;
4. RISERVA ogni opportuna valutazione in ordine al terzo profilo dell'unico motivo di appello principale nonché sulle spese del presente grado di giudizio, in sede di statuizione definitiva.
Con ordinanza in data 30.10.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo, disponendo l'espletamento di CTU contabile sui seguenti quesiti:
Determini il CTU il rapporto di dare/avere tra le parti, facendo riferimento ai contratti di conto corrente sopra indicati, ed in particolare provveda:
1. a verificare, sulla base della documentazione agli atti (compresa quella già valutata in primo grado) e di quella che le parti vorranno consensualmente produrre, quale sia stata la somma trattenuta dalla per effetto della CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed a determinare, previo ricalcolo di ciascun saldo, quale sia l'effettivo rapporto dare/avere tra le parti:
• depurando il saldo, sin dal primo estratto conto disponibile di ogni conto, da ogni effetto anatocistico, senza procedere poi ad alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, previa distinzione - sulla base dei soli contratti apertura di credito stipulati per iscritto dopo l'entrata in vigore della L. n. 154/1992 e sulla base di eventuali affidamenti di fatto prima di tale normativa - delle rimesse ripristinatorie della provvista, (operanti nel limite dell'affidamento concesso alla
pagina 8 di 22 cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuate oltre tale limite o su conto comunque scoperto), facendo decorrere la prescrizione decennale dell'azione, rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti, sulla base del saldo giornaliero ricalcolato (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 9141 del 15.01.2020), considerando che la prescrizione è stata interrotta con la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 15.02.2019 e facendo quindi riferimento, ai fini della maturata prescrizione, al periodo antecedente al 15.02.2009;
2. a rideterminare, quindi il saldo di ogni rapporto alla data della sua chiusura o dell'ultimo estratto conto disponibile;
Espletata la CTU e trattenuta di nuovo la causa in decisione, in data 12.09.2024, con ordinanza in data 16.12.2024, la causa è stata nuovamente rimessa in istruttoria, per la ritenuta necessità di rinnovare l'espletata CTU, avendo la Corte ritenuto necessario che l'Ausiliario si pronunciasse compiutamente, in attuazione della sentenza non definitiva, in relazione solo al primo mandato conferitogli, col quale gli era stato chiesto di procedere - previa individuazione degli interessi passivi illegittimamente capitalizzati trimestralmente e previa individuazione delle rimesse ripristinatorie e di quelle solutorie sulla base dei documenti prodotti nel primo grado di giudizio e ritualmente riprodotti in questa sede nel rispetto dell'art. 345 c.p.c. – alla rideterminazione del saldo dei conti correnti per cui è lite, facendo applicazione del criterio del saldo rettificato giornaliero e facendo decorrere la prescrizione, tenuto conto della relativa interruzione, dal 15.02.2019.
In data 29.05.2025, la causa è stata, quindi, di nuovo trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
***
I. Ritiene il Collegio, in continuità con quanto già statuito con la sentenza non definitiva, di dover procedere all'accertamento dell'entità delle somme non pagina 9 di 22 dovute, pagate a titolo di interessi illegittimamente capitalizzati, nel periodo successivo al 15.02.2009 e poi alla individuazione delle rimesse solutorie prescritte effettuate sui conti correnti ordinari n. 516.42 e n. 38740.03, nel periodo anteriore al 15.02.2009.
Infatti, con la sentenza non definitiva, sono state, da un lato, accertate, con riguardo ai conti corrente ordinari n. 516.42 e n. 38740.03, l'illegittimità e l'indebita applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi avvenuta sui predetti conti, nel periodo antecedente ed in quello successivo alla entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000 - rispettivamente, fino 31.12.2014 ed al
20.04.2010 – e, dall'altro, dichiarate prescritte e, quindi, non ripetibili, tutte le rimesse solutorie effettuate sui medesimi conti correnti ordinari n. 516.42 e n.
38740.03, nel periodo anteriore al 15.02.2009.
II. Occorre, altresì, pronunciarsi sul terzo profilo dell'unico motivo di appello principale, [con il quale la ha criticato l'ordinanza decisoria, nella parte Pt_2 in cui il giudice di prime cure, respingendo la domanda, (i) l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, (ii) quantificandole, in ogni caso, in misura spropositata rispetto al dovuto e (iii) applicando apoditticamente l'art. 96 c.p.c.
(lite temeraria), in difetto assoluto dei relativi presupposti, laddove, se avesse adeguatamente apprezzato le allegazioni e le produzioni delle parti e, in ogni caso, la tariffa forense applicabile, all'opposto di quanto statuito, avrebbe accolto, in tutto o almeno in parte, la domanda, ponendo a carico della banca, le spese di lite o, subordinatamente, le avrebbe compensate in ragione dell'imprescindibile accoglimento almeno dell'eccezione di nullità e ripetizione degli addebiti anatocistici o, ancora più subordinatamente, le avrebbe quantificate nella misura esatta, in doverosa aderenza alla vincolante tariffa professionale vigente e, in ogni caso, all'effettiva attività processuale concretamente svolta (alla fase introduttiva e di trattazione), con esclusione della liquidazione per le fasi pagina 10 di 22 istruttoria e decisionale, non effettivamente svolte] nonché sulle spese del presente grado di giudizio.
Sub I) Giova premettere che i rapporti oggetto di causa si sono sviluppati come segue:
A) Conto corrente ordinario n.516.42 da 1° gennaio 1992 a 31 dicembre 2014;
B) Conto corrente ordinario n. 38740.03 (già 38740.77) da 31 marzo 1993 a 20 aprile 2010.
Il Collegio richiama, quindi, in primo luogo, le considerazioni svolte nella ordinanza depositata in data 16.12.2024, con cui è stata disposta la rinnovazione della CTU, ribadendo che non abbia ragion d'essere, secondo quanto previsto nella sentenza non definitiva, l'originario mandato integrativo conferito al CTU, di considerare da un lato, gli interessi in misura superiore a quelli legali, solo se pattuiti per iscritto, avendo dovuto trovare applicazione l'art. 1284 comma 3 c.c. che prevede tali interessi, sempre che l'APPELLANTE avesse dato prova di eventuali modifiche contrattuali scritte rispetto a quelle originarie rimaste sfornite di prova e, dall'altro, quali ipotesi interruttive della prescrizione, non solo la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 15.02.2019, ma anche le diffide del 5.03.2014 e del 18.06.2017 (doc. 1 attrice), facendo quindi riferimento, ai fini della maturata prescrizione, al periodo antecedente a ciascuno dei suddetti atti.
Infatti, come statuito con la pronuncia non definitiva:
• avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1284 comma 3 c.c., relativo agli interessi superiori alla misura legale solo se l'APPELLANTE avesse dato prova di eventuali modifiche contrattuali scritte rispetto a quelle originarie rimaste sfornite di prova, di talché in difetto di tale prova, non avendo la CORRENTISTA fornito prova della loro natura indebita, gli interessi da applicare devono essere, quelli effettivamente applicati ed emergenti dagli estratti conto;
pagina 11 di 22 • la capitalizzazione dei soli interessi passivi deve essere eliminata, non solo per il periodo antecedente alla delibera CICR 9.02.2000, ma anche per l'epoca successiva, posto che l'anatocismo, seppure praticato a condizioni di pari periodicità, deve ritenersi illegittimo, in difetto di prova da parte della BANCA, di avvenuto adeguamento dei contratti in forza scritta;
• la prescrizione decennale dell'azione deve decorrere, in caso di rimesse ripristinatorie, dalla estinzione dei conti ed in caso di rimesse solutorie, dai singoli versamenti, tenuto conto della sola interruzione della prescrizione avvenuta in data 15.02.2019.
Il CTU ha, quindi, proceduto, come da quesito, mantenendo inalterati i tassi applicati dalla a depurare i saldi del conto corrente ordinario n.516.42 e CP_1 del conto corrente ordinario n.38740.03 da ogni effetto anatocistico e cioè ad eliminare la capitalizzazione degli interessi su base trimestrale, contabilizzando gli interessi così determinati alla data di chiusura del rapporto o dell'ultimo estratto conto disponibile (capitalizzazione semplice).
Inoltre - tenuto conto delle osservazioni dei CTP – nella relazione peritale rinnovata ha formulato due ipotesi:
• con l'ipotesi principale, il CTU ha proceduto all'individuazione delle rimesse solutorie dei conti corrente indicati, secondo il criterio del saldo rettificato, procedendo ad escludere dal rapporto dare/avere le competenze che non sono state pagate dalle rimesse solutorie, tenuto conto delle sole aperture di credito concluse per iscritto;
• per contro, con l'ulteriore ipotesi di calcolo, l'Ausiliario, sempre ai fini della individuazione delle rimesse solutorie, ha tenuto conto degli affidamenti di fatto rinvenuti sulla base dei dati della Centrale rischi della Banca d'Italia, prodotti in giudizio.
pagina 12 di 22 L'Ausiliario ha quindi, così concluso:
Ciò posto rileva il Collegio, al riguardo, che “il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024).
Va tuttavia, precisato che l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, «non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160) e [iii], in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947)» (Cass. n. 34997 del
2023).
pagina 13 di 22 A ciò si aggiunga che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, al cui orientamento questa Corte di merito ha inteso aderire, “in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per
l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024).
Alla stregua di tali principi, ritiene il Collegio di doversi conformare alla seconda ipotesi formulata dal CTU, non avendo l'APPELLANTE inteso avvalersi della nullità di protezione, di cui all'art. 117 TUB, per l'ipotesi, come nella fattispecie, di mancata conclusione per iscritto, dei contratti di apertura di credito, per quanto concerne gli affidamenti erogati dopo l'entrata in vigore, in data 9.07.1992, della
L. n. 154/1992 per come evincibili dalla visura della Centrale dei rischi della
Banca d'Italia che si riferisce a segnalazioni decorrenti dal dicembre 1995.
Indici sintomatici dell'esistenza di una apertura di credito e del relativo limite sono rappresentati anche dai differenti tassi debitori nel caso di utilizzi intra fido oppure extrafido che consentono anche di identificare il relativo limite e dalla applicazione della CMS.
pagina 14 di 22 Il CTU, come già evidenziato, ha proceduto anche per tale ipotesi alternativa, alla rideterminazione dei saldi dei conti correnti oggetto di causa, come segue:
In merito alla individuazione delle rimesse solutorie, data l'esistenza degli affidamenti rilevati per facta concludentia, in comparsa conclusionale Pt_2 ha insistito nella richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU, affinché, procedendo nella verifica tratteggiata nella sentenza non definitiva (eliminazione del solo anatocismo verificando la prescrizione ante 15.2.2009), risponda ai seguenti ulteriori quesiti:
1) verifichi, trimestre per trimestre, se al momento dell'addebito delle competenze illegittime, il saldo del c/c depurato dal solo anatocismo, era infra fido, oppure extra fido;
2) in ipotesi di addebito di anatocismo con saldo entro fido, escluda la sussistenza di rimesse solutorie, configurandole tutte come ripristinatorie;
3) in caso d'individuazione di rimesse extra fido, configuri come solutoria solo la parte extra fido;
4) escluda di considerare come solutorie rimesse perché effettuate con saldo attivo (SC. n. 4372/18);
5) individui sulla base di tali criteri le somme ripetibili dall'attrice.
Sulla richiesta di chiarimenti sub 1) il CTU si è già pronunciando nel rispondere alle osservazioni a lui mosse dal CTP di avendo precisato “di essersi Pt_2 attenuto a quanto indicato dal Giudice Istruttore, applicando il criterio del saldo rettificato (saldo bancario rettificato dagli indebiti contabilizzati nell'arco
pagina 15 di 22 temporale considerato), in quanto “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento e il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 3858/2021)”.
Lo stesso dicasi in ordine alla proposta di quesito sub 2), avendo, come detto,
l'Ausiliario proceduto, “mantenendo i tassi applicati dalla banca, a depurare i saldi del conto corrente ordinario n.516.42 e del conto corrente ordinario n.38740.03 da ogni effetto anatocistico cioè ad eliminare la capitalizzazione degli interessi su base trimestrale ricalcolandoli con i saldi così modificati e contabilizzando gli interessi così determinati alla data di chiusura del rapporto o dell'ultimo estratto conto disponibile (capitalizzazione semplice)”.
L'Ausiliario ha, poi precisato – sempre in risposta alle osservazioni del CTP di Pt_2
- di aver individuato le rimesse solutorie “via via che si verificano gli
[...] sforamenti del saldo rettificato rispetto al fido (extra fido), e non solo, come indica il CTP, nel momento di addebito di commissioni e competenze”, aggiungendo che “il momento di addebito delle competenze (chiusura trimestrale)
è solo una data convenzionale perché gli interessi maturano “sulla base del saldo giornaliero ricalcolato”, come precisato nel quesito del giudice nell'ordinanza del
25 ottobre 2023, e sono riepilogati trimestralmente”.
Concorda la Corte con l'operato del CTU, in quanto coerente sia col mandato conferitogli in attuazione della sentenza non definitiva, che sul punto è in questa sede insindacabile, sia con i principi dettati dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime
pagina 16 di 22 applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito" (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023).
Pertanto, ritiene il collegio di dover rideterminare, i saldi dei conti corrente per cui
è lite, in ossequio alla tabella sopra riportata, redatta previa individuazione delle rimesse solutorie, in applicazione del corretto criterio del saldo giornaliero rettificato.
Del resto, non è provato che il CTU, nella individuazione delle rimesse solutorie, si sia discostato da quanto statuito con la sentenza non definitiva con la quale è stato affermato che il CTU avrebbe dovuto “rideterminare il saldo dei suddetti conti corrente tenendo conto della eccepita prescrizione, individuando le rimesse solutorie prescritte e non prescritte sulla base dei criteri sanciti con la nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 24418/2010 e quindi, previa distinzione delle rimesse ripristinatorie della provvista, (operanti nel limite dell'affidamento concesso alla cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuati oltre tale limite o su conto comunque scoperto), sulla base del saldo giornaliero ricalcolato (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 9141 del 15.01.2020), facendo decorrere la prescrizione decennale dell'azione, rispettivamente dalla estinzione dei conti o dai singoli versamenti, tenuto conto della interruzione della prescrizione avvenuta in data 15.02.2019”.
Anche le rimesse solutorie prescritte effettuate sui predetti conti correnti ordinari n. 516.42 e n. 38740.03 (già n.38740,77), nel periodo anteriore al 15.02.2009 sono state così individuate, secondo il criterio del saldo rettificato:
A) Per il conto corrente ordinario n. 516.42 come da allegato 2 alla relazione peritale del 24 aprile 2025:
pagina 17 di 22 B) Per il conto corrente ordinario n. 38740.03 (già n.38740,77) come da allegato
3 alla relazione peritale del 24 aprile 2025:
In particolare, nel conto corrente ordinario n. 516.42 gli interessi sono tutti pagati dalle rimesse solutorie, per complessivi € 43.518,34, mentre nel conto corrente ordinario n. 38740.77, gli interessi risultano pagati per € 99.083,42 e non pagati per € 9.601,04.
Le rimesse solutorie prescritte - come individuate dal CTU – sono, dunque, irripetibili, mentre le competenze che non risultano pagate dalle rimesse solutorie vanno escluse dal rapporto dare/avere.
Del resto, con la sentenza non definitiva sono state, dichiarate prescritte e quindi non ripetibili, tutte le rimesse solutorie effettuate sui conti correnti ordinari n.
516.42 e n. 38740.03, nel periodo anteriore al 15.02.2009.
Sub II) Per quanto concerne il terzo profilo dell'unico motivo di gravame, la Corte osserva quanto segue.
La sentenza di prime cure è stata impugnata da anche nella parte in Pt_2 cui, respingendo la domanda, il Tribunale l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, quantificandole, a suo dire, in misura spropositata rispetto al dovuto e applicando apoditticamente l'art. 96 c.p.c. (lite temeraria), in difetto assoluto dei relativi presupposti, laddove, se avesse adeguatamente apprezzato le allegazioni e le produzioni delle parti e, in ogni caso, la tariffa forense applicabile, all'opposto di quanto statuito, avrebbe accolto, in tutto o almeno in parte, la domanda, ponendo a carico della le spese di lite o, subordinatamente, le CP_1
pagina 18 di 22 avrebbe compensate in ragione dell'imprescindibile accoglimento almeno dell'eccezione di nullità e ripetizione degli addebiti anatocistici o, ancora più subordinatamente, le avrebbe quantificate nella misura esatta, in doverosa aderenza alla vincolante tariffa professionale vigente e, in ogni caso, all'effettiva attività processuale concretamente svolta (alla fase introduttiva e di trattazione), con esclusione della liquidazione per le fasi istruttoria e decisionale, non effettivamente svolte.
Il profilo critico è in parte fondato. aveva chiesto la condanna di al pagamento della somma di € Pt_2 CP_5
565.070,91 o di quella ritenuta di giustizia, ma come sopra evidenziato il saldo di ciascuno dei conti corrente di cui trattasi ammonta a molto meno, risultando la loro somma pari ad € 39.622,36.
Pertanto, avendo dovuto essere ritenuta vittoriosa, seppure solo in Pt_2 minima parte e vittoriosa in merito alla eccepita prescrizione, le spese del CP_5 primo grado del giudizio, in ragione di più domande proposte, avrebbero dovuto essere compensate in ragione di ¾ ed essere poste a carico di per la CP_5 residua parte nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri.
Il terzo profilo dell'unico motivo di appello principale deve, dunque, essere accolto in parte, con conseguente riforma della sentenza impugnata sul punto.
III. La domanda di volta a sentir condannare al pagamento, in Pt_2 CP_5 proprio favore della predetta somma, pagata e non dovuta per interessi ultralegali, CMS, spese, anatocismo, valute fittizie, e girocontazione delle competenze, in pretesa violazione degli artt. 1284 cc e 117 TUB oltre interessi legali/moratori ex art. 1284 cc come novellato, e rivalutazione monetaria, anche pagina 19 di 22 sugli interessi attivi, respinta in prime cure deve invece essere accolta parzialmente con condanna della al pagamento in favore dell'APPELLANTE CP_1 della somma pari ad € 39.622,36, di cui € 25.107,71, quale saldo attivo rettificato del conto corrente ordinario n.516.42 ed € 14.514,65, quale saldo attivo rettificato del conto corrente ordinario n. 38740.77.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma
4 c.c., dalla domanda al saldo effettivo.
Non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria, non potendo il maggior danno di cui all'art. 1224 comma 2 c.c. identificarsi automaticamente nella svalutazione monetaria, vertendosi in ipotesi di obbligazione di valuta.
Non è dato ravvisare l'ipotesi di responsabilità ex art. 96 c.p.c. a fronte della parziale fondatezza della domanda
IV. Per quanto concerne le spese processuali del presente grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede solo in minima parte vittoriosa e Pt_2 CP_5 vittoriosa in merito alla eccepita prescrizione) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in ragione di più domande proposte, devono essere compensate in ragione di ¾ ed essere poste a carico di per la residua parte nella CP_5 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, nel quale soltanto il procuratore dell'APPELLANTE si è dichiarato antistatario.
Le spese di CTU vanno poste, in via definitiva, per ¾ a carico dell'APPELLANTE e per 1/3 a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
pagina 20 di 22 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Controparte_1
Tribunale di Siena e pubblicata il 03/12/2021, in riforma della medesima, così provvede:
1. DICHIARA prescritte le rimesse solutorie effettuate sul conto corrente ordinario n. 516.42 come da allegato 2 alla relazione peritale del 24 aprile 2025 e quelle effettuate sul conto corrente ordinario n. 38740.03 (già n.38740,77) come da allegato 3 alla relazione peritale del 24 aprile 2025, per i rispettivi importi indicati in parte motiva e cioè € 43.518,34 per il conto corrente ordinario n.
516.42 ed € 99.083,42, per il conto corrente ordinario n. 38740.77;
2. ACCOGLIE in parte la domanda e per l'effetto ACCERTA che il saldo rettificato del conto corrente ordinario n.516.42, al 31.12.2014, è pari ad €
25.107,71 e che il saldo rettificato del conto corrente ordinario n. 38740.77 al
20.04.2010, è pari ad € 14.514,65 e per l'effetto, CONDANNA la BANCA
APPELLATA al pagamento a favore della Parte_2 Pt_2 della complessiva somma di € 39.622,36, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda al saldo effettivo;
3. ACCOGLIE in parte il terzo profilo dell'unico motivo di appello principale e per l'effetto DICHIARA compensate per ¾ le spese del primo grado del giudizio e
CONDANNA l'APPELLATA alla rifusione in favore della società APPELLANTE della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. DICHIARA compensate per ¾ le spese del presente grado del giudizio e
CONDANNA l'APPELLATA alla rifusione in favore del procuratore antistatario della società APPELLANTE della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva
e Cap come per legge;
pagina 21 di 22 5. PONE le spese di CTU, in via definitiva, per ¾ a carico dell'APPELLANTE e per 1/4 a carico della CP_6
, camera di consiglio dell'8.10.2025
[...]
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 11/2022 promossa da:
(P.I: ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. RUSSO LUCIO (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. NANNOTTI FABIO (CF ) C.F._2
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
03/12/2021
CONCLUSIONI
pagina 1 di 22 In data 29.05.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante come da atti e verbali di causa (Piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reictis, per le esposte motivazioni, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'ordinanza ex art 702 ter cpc del 3.12.2021, previe le declaratorie del caso, così provvedere e statuire:
1) disporre, inaudita altera parte, o, subordinatamente, alla prima udienza di comparizione delle parti o, ancora più subordinatamente, qualora la banca dovesse agire esecutivamente, previa udienza ex art. 351 cpc, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecutorietà dell'Ordinanza di condanna alle spese legali del Tribunale di Siena, oggetto della presente impugnazione;
2) nel merito, accertare e dichiarare che la , Parte_1 mediante:
a) l[e] specifiche allegazioni d'inesistenza di contratti bancari e di clausole economiche ultra legali circa i rapporti bancari per cui è causa;
b) l'omessa contestazione da parte della banca, rilevante ex art. 115 cpc, delle ridette allegazioni d'inesistenza dei contratti bancari circa i predetti c/c;
c) le diffide ex art. 119 Tub del 5.3.2014 e del 18.6.2014 (doc 1 del ricorso ex art. 702 bis cpc), rimaste inevase e prive di riscontro da parte della banca convenuta;
d) la produzione degli e/c e riassunti scalare continuativi dei c/c (cfr. allegati 2, 3 e 4 del ricorso);
e) la Ctp del Dr. A. del 1.6.2018 (cfr allegato 6 del ricorso 702 bis Per_1 cpc), ha compiutamente dimostrato l'inesistenza tra le parti di pattuizioni scritte circa gli addebiti di interessi debitori e commissioni e spese ultra legali, praticati dalla banca sui conti corrente n. 516.42, n. 38740.03 e n. 9711.16 intercorsi e del loro pagamento da parte dell'attrice;
3) = accertare e dichiarare, pertanto, l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relativi ai rapporti bancari per cui è causa intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità (artt. 1284 cc e 117 tub);
pagina 2 di 22 4) = conseguentemente, previa la doverosa nomina di Ctu contabile, ricostruire, secondo legge, per l'intero periodo documentato (relativamente al quale è circoscritta la domanda giudiziale) con eliminazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo, delle cms, delle valute fittizie e delle spese, perché non pattuite in forma scritta in violazione degli artt. 1284 cc e 117 del Tub e accertare il reale saldo finale di dare/avere tra le parti sulla scorta delle formulate allegazioni e domande;
5) = condannare la alla restituzione, in favore della CP_2 [...]
, della somma di €. 565.070,91 o di Parte_2 quella maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria, pagata e non dovuta per interessi ultralegali, cms, spese, anatocismo, valute fittizie, e girocontazione delle competenze in violazione degli artt. 1284 cc e 117 del Tub oltre interessi legali/moratori ex art. 1284 cc come novellato, e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi, respingendo l'avversa eccezione di prescrizione infondata in atto e in diritto.
6) = condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta e ferma la riserva di ricorso per Cassazione formulata espressamente, ex artt. 133 disp. att. e 361 cpc, contro la sentenza non definitiva n. 2201/2023 (Rep. n. 2280/2023), pronunciata nel presente giudizio di gravame dalla Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, il 25/10/2023, pubblicata e comunicata il 31/10/2023:
A) Preliminarmente nel rito: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità nel rito, per novità ed ultratardività, delle allegazioni di fatti principali nuovi, svolti per la prima volta dalla società appellante principale a pagina 17 Parte_2 della propria comparsa conclusionale depositata il 26/09/2023 (reiterate a pagina 12 della seconda comparsa conclusionale depositata l'11/11/2024), non avendo controparte in atto di citazione in appello indicato gli elementi presuntivi da cui dedurre in via tacita l'esistenza degli affidamenti, tutti dedotti dalle risultanze della visura della Centrale
pagina 3 di 22 Rischi della Banca d'Italia, allegata alla perizia di parte (prodotta quale doc. n. 5), il tutto come eccepito dalla sin dalla prima Controparte_1 memoria conclusionale di replica depositata il 10/10/2023;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità nel rito, per novità ed ultratardività, della documentazione ('elenco spese addebitate sugli estratti conto', estratto conto al 31/03/2004 del conto n. 516,4 e due lettere del CTP al CTU del
03/06/2024 e del 25/01/2024) prodotta dalla società appellante principale
[...]
con note del 09/09/2024, come Parte_2 eccepito dalla nella seconda comparsa Controparte_1 conclusionale depositata in data 11/11/2024. B) Nel merito: I) In via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello principale, delle conclusioni, domande, eccezioni ed istanze tutte, anche in via istruttoria, proposte dalla CP_3 Parte_2 con l'atto di citazione in appello notificato il 29/12/2021, perché del tutto infondate, in fatto ed in diritto, per le eccezioni, ivi compresa quella preliminare di merito di prescrizione riproposta ex art. 346 cpc, ed i motivi tutti proposti dalla e, conseguentemente, rigettare Controparte_1 integralmente l'appello principale e le domande tutte ivi formulate;
II) In via subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale dell'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla
, riformare parzialmente l'ordinanza ex art. Controparte_1
702 ter cpc emessa dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Valentina Lisi, in data 03/12/2021, pubblicata e comunicata il 10/12/2021 e notificata il 14/12/2021 e rigettare integralmente, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni e le domande proposte dalla Controparte_4 con l'atto di citazione in appello notificato il 29/12/2021. III) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 03/12/2021, il Tribunale di
Siena ha così deciso: visti gli artt. 91, 96 e 702bis e segg. c.p.c.,
pagina 4 di 22 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) in via preliminare, rigetta la richiesta di mutamento del rito avanzata dal ricorrente;
2) in via preliminare di merito, in accoglimento della relativa eccezione, dichiara prescritta ogni domanda formulata in relazione al conto corrente n. 9711.16, estinto il 28.07.1993;
3) nel merito, rigetta, per il resto, il ricorso proposto da Parte_2
[...]
4) condanna il ricorrente a rifondere in favore della resistente Controparte_1 le spese di lite che vengono liquidate nel complessivo importo di €
[...]
20.122,00, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario, oltre IVA e CPA, se dovuti. come per legge.
Tale ordinanza è stata emessa sulle domande della ricorrente
[...] volte a sentir: Parte_2
1) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente n. 9711.16, n. 516.42 e n. 38740.03, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relative ai rapporti bancari per cui è causa intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità;
2) ricostruire, secondo legge, per il periodo documentato (relativamente al quale è circoscritta la presente domanda giudiziale) e accertare il reale saldo finale di dare/avere tra le parti sulla scorta delle formulate allegazioni, domande e contestazioni (interessi ultra-legali, commissione massimo scoperto, spese, anatocismo, valute fittizie);
3) condannare la alla restituzione, Controparte_1 in proprio favore della somma pagata e non dovuta, di € 565.070,91 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si era costituita in giudizio la resistente, insistendo per il rigetto del CP_1 ricorso ed opponendosi alla trasformazione del rito e alla ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 5 di 22 Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_2
(di seguito solo o CORRENTISTA o anche APPELLANTE) ha
[...] Pt_2 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito solo o o anche APPELLATA) Controparte_1 CP_1 CP_5 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo di appello:
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1283, 1284, 2033, 2697 c.c., dell'art. 117 TUB, degli artt. 116 e 210 c.p.c. e dei principi consolidati espressi dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito in ambito bancario, a fronte della erroneità della sentenza:
• nella parte in cui ha ritenuto infondata e non provata la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla ex art. 2033 c.c., per l'asserita Pt_2 omessa produzione in giudizio dei contratti privi delle condizioni economiche dei c/c oggetto di causa e, quindi, della prova della natura indebita e ripetibile degli addebiti e dei pagamenti pacificamente effettuati cui c/c;
• nella parte in cui ha ritenuto infondata e non provata, sempre per l'asserita omessa produzione dei contratti bancari, anche la domanda di nullità e di restituzione delle somme addebitate e pagate sui c/c per la capitalizzazione trimestrale degli interessi pacificamente praticata dalla banca convenuta sui c/c e per tutta la durata documentata di loro svolgimento, laddove, se avesse considerato che l'anatocismo è nullo ex se pure in presenza di una (seppur inesistente) convenzione anatocistica formale e che, pertanto, la produzione o meno del contratto di c/c è giuridicamente irrilevante a tale specifico riguardo, all'opposto di quanto erroneamente statuito, avrebbe accolto la domanda di nullità della clausola e della prassi anatocistica e condannato la banca alla restituzione all'attrice almeno delle somme addebitate a tale illegittimo titolo sui c/c inter partes;
• nella parte in cui, respingendo la domanda, (i) ha condannato la Pt_2
al pagamento delle spese di lite, (ii) quantificandole, in ogni caso, in misura
[...] spropositata rispetto al dovuto e (iii) applicando apoditticamente l'art. 96 c.p.c. (lite temeraria), in difetto assoluto dei relativi presupposti, laddove, se avesse adeguatamente apprezzato le allegazioni e le produzioni delle parti e, in ogni pagina 6 di 22 caso, la tariffa forense applicabile, all'opposto di quanto statuito, avrebbe accolto, in tutto o almeno in parte, la domanda, ponendo a carico della banca, le spese di lite o, subordinatamente, le avrebbe compensate in ragione dell'imprescindibile accoglimento almeno dell'eccezione di nullità e ripetizione degli addebiti anatocistici o, ancora più subordinatamente, le avrebbe quantificate nella misura esatta, in doverosa aderenza alla vincolante tariffa professionale vigente e, in ogni caso, all'effettiva attività processuale concretamente svolta (alla fase introduttiva e di trattazione), con esclusione della liquidazione per le fasi istruttoria e decisionale, non effettivamente svolte.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha eccepito da un CP_1 lato, il giudicato parziale della sentenza di primo grado e l'inammissibilità delle conclusioni in contrasto con detto giudicato interno parziale e dall'altro, la rinuncia delle domande di accertamento della nullità e di ripetizione di asseriti interessi usurari ed ha riproposto, ex art. 346 c.p.c., l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione di ripetizione di meri addebiti illegittimi, in quanto questi ultimi non costituiscono pagamenti, che, comunque, non sarebbero stati provati.
Nel merito, l'APPELLATA ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma per il proposto appello incidentale condizionato articolato nel seguente motivo: Erroneo parziale rigetto dell'eccezione di prescrizione da essa proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 29/06/2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza non definitiva del 31.10.2023 questa Corte ha così provveduto:
pagina 7 di 22
1. ACCOGLIE in parte l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza impugnata, dichiara con riguardo ai conti correnti ordinari n. 516.42 e n. 38740.03, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi ed indebita la relativa applicazione avvenuta su detti c/c, nel periodo antecedente ed in quello successivo alla entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000 e cioè, rispettivamente fino 31.12.2014 ed al 20.04.2010;
2. ACCOGLIE l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza impugnata, DICHIARA prescritte e quindi non ripetibili, tutte le rimesse solutorie effettuate sui conti correnti ordinari n. 516.42 e n. 38740.03, nel periodo anteriore al 15.02.2009, riservando la loro specifica individuazione con la sentenza definitiva;
3. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'espletamento di CTU contabile, al fine di accertare il concreto addebito delle somme non dovute pagate a titolo di interessi illegittimamente capitalizzati, nel periodo successivo al 15.02.2009;
4. RISERVA ogni opportuna valutazione in ordine al terzo profilo dell'unico motivo di appello principale nonché sulle spese del presente grado di giudizio, in sede di statuizione definitiva.
Con ordinanza in data 30.10.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo, disponendo l'espletamento di CTU contabile sui seguenti quesiti:
Determini il CTU il rapporto di dare/avere tra le parti, facendo riferimento ai contratti di conto corrente sopra indicati, ed in particolare provveda:
1. a verificare, sulla base della documentazione agli atti (compresa quella già valutata in primo grado) e di quella che le parti vorranno consensualmente produrre, quale sia stata la somma trattenuta dalla per effetto della CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed a determinare, previo ricalcolo di ciascun saldo, quale sia l'effettivo rapporto dare/avere tra le parti:
• depurando il saldo, sin dal primo estratto conto disponibile di ogni conto, da ogni effetto anatocistico, senza procedere poi ad alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, previa distinzione - sulla base dei soli contratti apertura di credito stipulati per iscritto dopo l'entrata in vigore della L. n. 154/1992 e sulla base di eventuali affidamenti di fatto prima di tale normativa - delle rimesse ripristinatorie della provvista, (operanti nel limite dell'affidamento concesso alla
pagina 8 di 22 cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuate oltre tale limite o su conto comunque scoperto), facendo decorrere la prescrizione decennale dell'azione, rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti, sulla base del saldo giornaliero ricalcolato (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 9141 del 15.01.2020), considerando che la prescrizione è stata interrotta con la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 15.02.2019 e facendo quindi riferimento, ai fini della maturata prescrizione, al periodo antecedente al 15.02.2009;
2. a rideterminare, quindi il saldo di ogni rapporto alla data della sua chiusura o dell'ultimo estratto conto disponibile;
Espletata la CTU e trattenuta di nuovo la causa in decisione, in data 12.09.2024, con ordinanza in data 16.12.2024, la causa è stata nuovamente rimessa in istruttoria, per la ritenuta necessità di rinnovare l'espletata CTU, avendo la Corte ritenuto necessario che l'Ausiliario si pronunciasse compiutamente, in attuazione della sentenza non definitiva, in relazione solo al primo mandato conferitogli, col quale gli era stato chiesto di procedere - previa individuazione degli interessi passivi illegittimamente capitalizzati trimestralmente e previa individuazione delle rimesse ripristinatorie e di quelle solutorie sulla base dei documenti prodotti nel primo grado di giudizio e ritualmente riprodotti in questa sede nel rispetto dell'art. 345 c.p.c. – alla rideterminazione del saldo dei conti correnti per cui è lite, facendo applicazione del criterio del saldo rettificato giornaliero e facendo decorrere la prescrizione, tenuto conto della relativa interruzione, dal 15.02.2019.
In data 29.05.2025, la causa è stata, quindi, di nuovo trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,
***
I. Ritiene il Collegio, in continuità con quanto già statuito con la sentenza non definitiva, di dover procedere all'accertamento dell'entità delle somme non pagina 9 di 22 dovute, pagate a titolo di interessi illegittimamente capitalizzati, nel periodo successivo al 15.02.2009 e poi alla individuazione delle rimesse solutorie prescritte effettuate sui conti correnti ordinari n. 516.42 e n. 38740.03, nel periodo anteriore al 15.02.2009.
Infatti, con la sentenza non definitiva, sono state, da un lato, accertate, con riguardo ai conti corrente ordinari n. 516.42 e n. 38740.03, l'illegittimità e l'indebita applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi avvenuta sui predetti conti, nel periodo antecedente ed in quello successivo alla entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000 - rispettivamente, fino 31.12.2014 ed al
20.04.2010 – e, dall'altro, dichiarate prescritte e, quindi, non ripetibili, tutte le rimesse solutorie effettuate sui medesimi conti correnti ordinari n. 516.42 e n.
38740.03, nel periodo anteriore al 15.02.2009.
II. Occorre, altresì, pronunciarsi sul terzo profilo dell'unico motivo di appello principale, [con il quale la ha criticato l'ordinanza decisoria, nella parte Pt_2 in cui il giudice di prime cure, respingendo la domanda, (i) l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, (ii) quantificandole, in ogni caso, in misura spropositata rispetto al dovuto e (iii) applicando apoditticamente l'art. 96 c.p.c.
(lite temeraria), in difetto assoluto dei relativi presupposti, laddove, se avesse adeguatamente apprezzato le allegazioni e le produzioni delle parti e, in ogni caso, la tariffa forense applicabile, all'opposto di quanto statuito, avrebbe accolto, in tutto o almeno in parte, la domanda, ponendo a carico della banca, le spese di lite o, subordinatamente, le avrebbe compensate in ragione dell'imprescindibile accoglimento almeno dell'eccezione di nullità e ripetizione degli addebiti anatocistici o, ancora più subordinatamente, le avrebbe quantificate nella misura esatta, in doverosa aderenza alla vincolante tariffa professionale vigente e, in ogni caso, all'effettiva attività processuale concretamente svolta (alla fase introduttiva e di trattazione), con esclusione della liquidazione per le fasi pagina 10 di 22 istruttoria e decisionale, non effettivamente svolte] nonché sulle spese del presente grado di giudizio.
Sub I) Giova premettere che i rapporti oggetto di causa si sono sviluppati come segue:
A) Conto corrente ordinario n.516.42 da 1° gennaio 1992 a 31 dicembre 2014;
B) Conto corrente ordinario n. 38740.03 (già 38740.77) da 31 marzo 1993 a 20 aprile 2010.
Il Collegio richiama, quindi, in primo luogo, le considerazioni svolte nella ordinanza depositata in data 16.12.2024, con cui è stata disposta la rinnovazione della CTU, ribadendo che non abbia ragion d'essere, secondo quanto previsto nella sentenza non definitiva, l'originario mandato integrativo conferito al CTU, di considerare da un lato, gli interessi in misura superiore a quelli legali, solo se pattuiti per iscritto, avendo dovuto trovare applicazione l'art. 1284 comma 3 c.c. che prevede tali interessi, sempre che l'APPELLANTE avesse dato prova di eventuali modifiche contrattuali scritte rispetto a quelle originarie rimaste sfornite di prova e, dall'altro, quali ipotesi interruttive della prescrizione, non solo la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 15.02.2019, ma anche le diffide del 5.03.2014 e del 18.06.2017 (doc. 1 attrice), facendo quindi riferimento, ai fini della maturata prescrizione, al periodo antecedente a ciascuno dei suddetti atti.
Infatti, come statuito con la pronuncia non definitiva:
• avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1284 comma 3 c.c., relativo agli interessi superiori alla misura legale solo se l'APPELLANTE avesse dato prova di eventuali modifiche contrattuali scritte rispetto a quelle originarie rimaste sfornite di prova, di talché in difetto di tale prova, non avendo la CORRENTISTA fornito prova della loro natura indebita, gli interessi da applicare devono essere, quelli effettivamente applicati ed emergenti dagli estratti conto;
pagina 11 di 22 • la capitalizzazione dei soli interessi passivi deve essere eliminata, non solo per il periodo antecedente alla delibera CICR 9.02.2000, ma anche per l'epoca successiva, posto che l'anatocismo, seppure praticato a condizioni di pari periodicità, deve ritenersi illegittimo, in difetto di prova da parte della BANCA, di avvenuto adeguamento dei contratti in forza scritta;
• la prescrizione decennale dell'azione deve decorrere, in caso di rimesse ripristinatorie, dalla estinzione dei conti ed in caso di rimesse solutorie, dai singoli versamenti, tenuto conto della sola interruzione della prescrizione avvenuta in data 15.02.2019.
Il CTU ha, quindi, proceduto, come da quesito, mantenendo inalterati i tassi applicati dalla a depurare i saldi del conto corrente ordinario n.516.42 e CP_1 del conto corrente ordinario n.38740.03 da ogni effetto anatocistico e cioè ad eliminare la capitalizzazione degli interessi su base trimestrale, contabilizzando gli interessi così determinati alla data di chiusura del rapporto o dell'ultimo estratto conto disponibile (capitalizzazione semplice).
Inoltre - tenuto conto delle osservazioni dei CTP – nella relazione peritale rinnovata ha formulato due ipotesi:
• con l'ipotesi principale, il CTU ha proceduto all'individuazione delle rimesse solutorie dei conti corrente indicati, secondo il criterio del saldo rettificato, procedendo ad escludere dal rapporto dare/avere le competenze che non sono state pagate dalle rimesse solutorie, tenuto conto delle sole aperture di credito concluse per iscritto;
• per contro, con l'ulteriore ipotesi di calcolo, l'Ausiliario, sempre ai fini della individuazione delle rimesse solutorie, ha tenuto conto degli affidamenti di fatto rinvenuti sulla base dei dati della Centrale rischi della Banca d'Italia, prodotti in giudizio.
pagina 12 di 22 L'Ausiliario ha quindi, così concluso:
Ciò posto rileva il Collegio, al riguardo, che “il contratto di apertura di credito, se già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 29794 del 19/11/2024).
Va tuttavia, precisato che l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, «non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160) e [iii], in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947)» (Cass. n. 34997 del
2023).
pagina 13 di 22 A ciò si aggiunga che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, al cui orientamento questa Corte di merito ha inteso aderire, “in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per
l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024).
Alla stregua di tali principi, ritiene il Collegio di doversi conformare alla seconda ipotesi formulata dal CTU, non avendo l'APPELLANTE inteso avvalersi della nullità di protezione, di cui all'art. 117 TUB, per l'ipotesi, come nella fattispecie, di mancata conclusione per iscritto, dei contratti di apertura di credito, per quanto concerne gli affidamenti erogati dopo l'entrata in vigore, in data 9.07.1992, della
L. n. 154/1992 per come evincibili dalla visura della Centrale dei rischi della
Banca d'Italia che si riferisce a segnalazioni decorrenti dal dicembre 1995.
Indici sintomatici dell'esistenza di una apertura di credito e del relativo limite sono rappresentati anche dai differenti tassi debitori nel caso di utilizzi intra fido oppure extrafido che consentono anche di identificare il relativo limite e dalla applicazione della CMS.
pagina 14 di 22 Il CTU, come già evidenziato, ha proceduto anche per tale ipotesi alternativa, alla rideterminazione dei saldi dei conti correnti oggetto di causa, come segue:
In merito alla individuazione delle rimesse solutorie, data l'esistenza degli affidamenti rilevati per facta concludentia, in comparsa conclusionale Pt_2 ha insistito nella richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU, affinché, procedendo nella verifica tratteggiata nella sentenza non definitiva (eliminazione del solo anatocismo verificando la prescrizione ante 15.2.2009), risponda ai seguenti ulteriori quesiti:
1) verifichi, trimestre per trimestre, se al momento dell'addebito delle competenze illegittime, il saldo del c/c depurato dal solo anatocismo, era infra fido, oppure extra fido;
2) in ipotesi di addebito di anatocismo con saldo entro fido, escluda la sussistenza di rimesse solutorie, configurandole tutte come ripristinatorie;
3) in caso d'individuazione di rimesse extra fido, configuri come solutoria solo la parte extra fido;
4) escluda di considerare come solutorie rimesse perché effettuate con saldo attivo (SC. n. 4372/18);
5) individui sulla base di tali criteri le somme ripetibili dall'attrice.
Sulla richiesta di chiarimenti sub 1) il CTU si è già pronunciando nel rispondere alle osservazioni a lui mosse dal CTP di avendo precisato “di essersi Pt_2 attenuto a quanto indicato dal Giudice Istruttore, applicando il criterio del saldo rettificato (saldo bancario rettificato dagli indebiti contabilizzati nell'arco
pagina 15 di 22 temporale considerato), in quanto “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento e il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 3858/2021)”.
Lo stesso dicasi in ordine alla proposta di quesito sub 2), avendo, come detto,
l'Ausiliario proceduto, “mantenendo i tassi applicati dalla banca, a depurare i saldi del conto corrente ordinario n.516.42 e del conto corrente ordinario n.38740.03 da ogni effetto anatocistico cioè ad eliminare la capitalizzazione degli interessi su base trimestrale ricalcolandoli con i saldi così modificati e contabilizzando gli interessi così determinati alla data di chiusura del rapporto o dell'ultimo estratto conto disponibile (capitalizzazione semplice)”.
L'Ausiliario ha, poi precisato – sempre in risposta alle osservazioni del CTP di Pt_2
- di aver individuato le rimesse solutorie “via via che si verificano gli
[...] sforamenti del saldo rettificato rispetto al fido (extra fido), e non solo, come indica il CTP, nel momento di addebito di commissioni e competenze”, aggiungendo che “il momento di addebito delle competenze (chiusura trimestrale)
è solo una data convenzionale perché gli interessi maturano “sulla base del saldo giornaliero ricalcolato”, come precisato nel quesito del giudice nell'ordinanza del
25 ottobre 2023, e sono riepilogati trimestralmente”.
Concorda la Corte con l'operato del CTU, in quanto coerente sia col mandato conferitogli in attuazione della sentenza non definitiva, che sul punto è in questa sede insindacabile, sia con i principi dettati dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime
pagina 16 di 22 applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito" (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023).
Pertanto, ritiene il collegio di dover rideterminare, i saldi dei conti corrente per cui
è lite, in ossequio alla tabella sopra riportata, redatta previa individuazione delle rimesse solutorie, in applicazione del corretto criterio del saldo giornaliero rettificato.
Del resto, non è provato che il CTU, nella individuazione delle rimesse solutorie, si sia discostato da quanto statuito con la sentenza non definitiva con la quale è stato affermato che il CTU avrebbe dovuto “rideterminare il saldo dei suddetti conti corrente tenendo conto della eccepita prescrizione, individuando le rimesse solutorie prescritte e non prescritte sulla base dei criteri sanciti con la nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 24418/2010 e quindi, previa distinzione delle rimesse ripristinatorie della provvista, (operanti nel limite dell'affidamento concesso alla cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuati oltre tale limite o su conto comunque scoperto), sulla base del saldo giornaliero ricalcolato (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 9141 del 15.01.2020), facendo decorrere la prescrizione decennale dell'azione, rispettivamente dalla estinzione dei conti o dai singoli versamenti, tenuto conto della interruzione della prescrizione avvenuta in data 15.02.2019”.
Anche le rimesse solutorie prescritte effettuate sui predetti conti correnti ordinari n. 516.42 e n. 38740.03 (già n.38740,77), nel periodo anteriore al 15.02.2009 sono state così individuate, secondo il criterio del saldo rettificato:
A) Per il conto corrente ordinario n. 516.42 come da allegato 2 alla relazione peritale del 24 aprile 2025:
pagina 17 di 22 B) Per il conto corrente ordinario n. 38740.03 (già n.38740,77) come da allegato
3 alla relazione peritale del 24 aprile 2025:
In particolare, nel conto corrente ordinario n. 516.42 gli interessi sono tutti pagati dalle rimesse solutorie, per complessivi € 43.518,34, mentre nel conto corrente ordinario n. 38740.77, gli interessi risultano pagati per € 99.083,42 e non pagati per € 9.601,04.
Le rimesse solutorie prescritte - come individuate dal CTU – sono, dunque, irripetibili, mentre le competenze che non risultano pagate dalle rimesse solutorie vanno escluse dal rapporto dare/avere.
Del resto, con la sentenza non definitiva sono state, dichiarate prescritte e quindi non ripetibili, tutte le rimesse solutorie effettuate sui conti correnti ordinari n.
516.42 e n. 38740.03, nel periodo anteriore al 15.02.2009.
Sub II) Per quanto concerne il terzo profilo dell'unico motivo di gravame, la Corte osserva quanto segue.
La sentenza di prime cure è stata impugnata da anche nella parte in Pt_2 cui, respingendo la domanda, il Tribunale l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, quantificandole, a suo dire, in misura spropositata rispetto al dovuto e applicando apoditticamente l'art. 96 c.p.c. (lite temeraria), in difetto assoluto dei relativi presupposti, laddove, se avesse adeguatamente apprezzato le allegazioni e le produzioni delle parti e, in ogni caso, la tariffa forense applicabile, all'opposto di quanto statuito, avrebbe accolto, in tutto o almeno in parte, la domanda, ponendo a carico della le spese di lite o, subordinatamente, le CP_1
pagina 18 di 22 avrebbe compensate in ragione dell'imprescindibile accoglimento almeno dell'eccezione di nullità e ripetizione degli addebiti anatocistici o, ancora più subordinatamente, le avrebbe quantificate nella misura esatta, in doverosa aderenza alla vincolante tariffa professionale vigente e, in ogni caso, all'effettiva attività processuale concretamente svolta (alla fase introduttiva e di trattazione), con esclusione della liquidazione per le fasi istruttoria e decisionale, non effettivamente svolte.
Il profilo critico è in parte fondato. aveva chiesto la condanna di al pagamento della somma di € Pt_2 CP_5
565.070,91 o di quella ritenuta di giustizia, ma come sopra evidenziato il saldo di ciascuno dei conti corrente di cui trattasi ammonta a molto meno, risultando la loro somma pari ad € 39.622,36.
Pertanto, avendo dovuto essere ritenuta vittoriosa, seppure solo in Pt_2 minima parte e vittoriosa in merito alla eccepita prescrizione, le spese del CP_5 primo grado del giudizio, in ragione di più domande proposte, avrebbero dovuto essere compensate in ragione di ¾ ed essere poste a carico di per la CP_5 residua parte nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri.
Il terzo profilo dell'unico motivo di appello principale deve, dunque, essere accolto in parte, con conseguente riforma della sentenza impugnata sul punto.
III. La domanda di volta a sentir condannare al pagamento, in Pt_2 CP_5 proprio favore della predetta somma, pagata e non dovuta per interessi ultralegali, CMS, spese, anatocismo, valute fittizie, e girocontazione delle competenze, in pretesa violazione degli artt. 1284 cc e 117 TUB oltre interessi legali/moratori ex art. 1284 cc come novellato, e rivalutazione monetaria, anche pagina 19 di 22 sugli interessi attivi, respinta in prime cure deve invece essere accolta parzialmente con condanna della al pagamento in favore dell'APPELLANTE CP_1 della somma pari ad € 39.622,36, di cui € 25.107,71, quale saldo attivo rettificato del conto corrente ordinario n.516.42 ed € 14.514,65, quale saldo attivo rettificato del conto corrente ordinario n. 38740.77.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma
4 c.c., dalla domanda al saldo effettivo.
Non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria, non potendo il maggior danno di cui all'art. 1224 comma 2 c.c. identificarsi automaticamente nella svalutazione monetaria, vertendosi in ipotesi di obbligazione di valuta.
Non è dato ravvisare l'ipotesi di responsabilità ex art. 96 c.p.c. a fronte della parziale fondatezza della domanda
IV. Per quanto concerne le spese processuali del presente grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede solo in minima parte vittoriosa e Pt_2 CP_5 vittoriosa in merito alla eccepita prescrizione) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in ragione di più domande proposte, devono essere compensate in ragione di ¾ ed essere poste a carico di per la residua parte nella CP_5 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, nel quale soltanto il procuratore dell'APPELLANTE si è dichiarato antistatario.
Le spese di CTU vanno poste, in via definitiva, per ¾ a carico dell'APPELLANTE e per 1/3 a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
pagina 20 di 22 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Controparte_1
Tribunale di Siena e pubblicata il 03/12/2021, in riforma della medesima, così provvede:
1. DICHIARA prescritte le rimesse solutorie effettuate sul conto corrente ordinario n. 516.42 come da allegato 2 alla relazione peritale del 24 aprile 2025 e quelle effettuate sul conto corrente ordinario n. 38740.03 (già n.38740,77) come da allegato 3 alla relazione peritale del 24 aprile 2025, per i rispettivi importi indicati in parte motiva e cioè € 43.518,34 per il conto corrente ordinario n.
516.42 ed € 99.083,42, per il conto corrente ordinario n. 38740.77;
2. ACCOGLIE in parte la domanda e per l'effetto ACCERTA che il saldo rettificato del conto corrente ordinario n.516.42, al 31.12.2014, è pari ad €
25.107,71 e che il saldo rettificato del conto corrente ordinario n. 38740.77 al
20.04.2010, è pari ad € 14.514,65 e per l'effetto, CONDANNA la BANCA
APPELLATA al pagamento a favore della Parte_2 Pt_2 della complessiva somma di € 39.622,36, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda al saldo effettivo;
3. ACCOGLIE in parte il terzo profilo dell'unico motivo di appello principale e per l'effetto DICHIARA compensate per ¾ le spese del primo grado del giudizio e
CONDANNA l'APPELLATA alla rifusione in favore della società APPELLANTE della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. DICHIARA compensate per ¾ le spese del presente grado del giudizio e
CONDANNA l'APPELLATA alla rifusione in favore del procuratore antistatario della società APPELLANTE della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva
e Cap come per legge;
pagina 21 di 22 5. PONE le spese di CTU, in via definitiva, per ¾ a carico dell'APPELLANTE e per 1/4 a carico della CP_6
, camera di consiglio dell'8.10.2025
[...]
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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