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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/08/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 308/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 308/2019 R.G. vertente tra
(P.I. Parte_1 Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Filippo Ferrara;
appellante
e
Controparte_1
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Giovanni Giuseppe Capparelli;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 624/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 06.07.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Espressamente e formalmente si insiste per tutto quanto esposto nella domanda riconvenzionale come già proposta in primo grado nell'atto
1 di citazione e nell'atto di citazione in appello (pag.39) che viene qui ritrascritta, ribadita e riproposta: la opponente Parte_3
[... in persona del legale rappresentante pro-tempore, espressamente e formalmente, con il presente atto propone, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della per ottenere Controparte_1
l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del rapporto commerciale eseguito
a far data dal 24/05/2009, per grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla e per l'effetto Controparte_1 propone, altresì, domanda riconvenzionale per l'accertamento, la dichiarazione dei danni causati dal grave inadempimento degli obblighi contrattuali, con condanna al pagamento degli stessi nella misura di € 100.000,00 o quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU e/o sarà ritenuta di giustizia;
nonché domanda per l'accertamento e la dichiarazione del credito della della somma di € 21.018,13 per i Parte_3 titoli e le causali innanzi indicati nonché indicati negli atti di primo grado e nell'atto di appello con condanna della Controparte_1
l pagamento della detta somma di € 21.018,13 che, ad ogni modo si oppone,
[...] ove occorra anche in via d'eccezione, in compensazione del credito azionato dalla in via monitoria sino alla Controparte_1 concorrenza della somma pretesa di € 17.310,832. Espressamente e formalmente si insiste, previa revoca dell'ordinanza della Corte del 5/06/2019 sul punto, nella richiesta di ammissione della CTU così come avanzata in primo grado con la memoria n. 2 ex art. 183 6° comma c.p.c. del 28/04/2011 che qui viene trascritta, ribadita e riproposta. Si insiste, infine, nell'ammissione della richiesta CTU contabile per l'accertamento dei danni rivenienti dallo sviamento della clientela, lucro cessante e mancato guadagno sulla scorta della documentazione in atti e con
l'autorizzazione all'acquisizione di ogni altra documentazione che si dovesse rendere necessaria. Tanto precisato, in fatto ed in diritto, la deducente
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore Sig. come sopra rappresentata e difesa, richiamato ogni altro Parte_5 argomento, tesi ed istanza, anche probatoria, di primo grado contenuti negli scritti di primo grado, non accolti dal Tribunale, da aversi qui per riportati e trascritti, formula le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel giudicare la presente controversia, adversis reiectis, così provvedere: - accogliere
2 il presente gravame, per i motivi esposti, nell'atto di appello, sub I, II, III in relazione ai capi segnati sub lettere a), b), c), d), e), f), e per l'effetto riformare la sentenza n.
624/2018 del Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, emessa dal
Giudice onorario Dott.ssa Di Maio Maria Francesca in data 02/07/2018, pubblicata il 06/07/2018, non notificata, pronunciata a definizione della causa civile iscritta al
n. 931/2010 R.G.; - in riforma della sentenza gravata accogliere integralmente tutte le deduzioni ed eccezioni dedotte e sollevate negli atti e nei verbali di causa del giudizio di primo grado nonché nell'atto di appello le conclusioni che qui vengono ribadite: 1) accertare e dichiarare la sussistenza del dedotto inadempimento contrattuale posto in essere dalla Controparte_1 in persona del legale rappresentante e amministratore p.t., Sig.
[...]
, con conseguenziale dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del CP_1 rapporto commerciale de quo per inadempimento;
2) accertare e dichiarare la sussistenza dei danni causati dal grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della in persona Controparte_1 Controparte_1 del legale rappresentante ed amministratore pro-tempore, Sig. , con CP_1 condanna della stessa al pagamento dei detti danni nella misura di Euro 100.000,00
e/o quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di C.T.U., e/o sarà ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare il credito della per la somma di Parte_3
Euro 21.018,13, per i titoli e le causali innanzi indicati nonché come indicati nell'atto di appello, con condanna della Controparte_1 al pagamento della detta somma di Euro 21.018,13; 4) comunque,
[...] accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione della pretesa creditoria della società opposta per Euro 17.310,93 con il credito di Euro 21.018,13 della società opponente, naturalmente sino alla concorrenza di Euro 17.310,93 laddove dovesse essere ritenuto come dovuto;
5) in ogni caso, revocare, annullare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio oltre iva, cap e spese generali come per legge”.
Per l'appellata: “Impugna e contesta quanto dedotto, eccepito e chiesto dalla controparte nell'atto di appello poichè destituito di fondamento in punto di fatto e in punto di diritto. Si riporta alla comparsa di costituzione e risposta depositata chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni ivi rassegnate: Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello adita: A) Rigettare l'appello proposto perchè infondato in fatto ed
3 in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza appellata;
B) Condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3
(di seguito per brevità proponeva
[...] Parte_3 opposizione con domanda riconvenzionale avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2010 emesso dal Tribunale di Castrovillari l'01.03.2010, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare in favore della Controparte_1 di seguito per brevità , la complessiva somma di euro
[...] CP_1
17.310,93 (di cui alle fatture n. 568 del 31/10/2009, n. 630 del 30/11/2009 e n. 884 del 31/12/2009) oltre interessi e spese.
A fondamento della spiegata opposizione deduceva che: la e la Parte_3 nel mese di maggio 2009 davano vita ad un rapporto commerciale in CP_1 forza del quale essa opponente predisponeva e metteva a disposizione della società opposta, all'interno dei locali del proprio Centro Commerciale, denominato Santa
Maria, sito in Villapiana (CS) alla Contrada Santa Maria del Monte, il locale-reparto per l'installazione di un panificio per la produzione e vendita di pane e dolciumi nel
Centro Commerciale;
in forza del predetto accordo i guadagni, rivenienti dalla vendita dei detti prodotti, dovevano essere ripartiti per il 65% a favore della CP_1
e per il 35% in favore della;
l'attività di produzione e vendita
[...] Parte_3 iniziava il 24/05/2009; dopo un primo periodo regolare, il rapporto si incrinava a causa e per effetto dei gravi inadempimenti posti in essere dalla società opposta con grave pregiudizio e nocumento della società opponente;
invero, sin dal 30/12/2009, la lamentava i gravi inadempimenti posti in essere dalla Parte_3 CP_1
censurandone i comportamenti tenuti, da ultimo, in data 26 e 27/12/2009,
[...] allorchè, senza alcuna previa comunicazione, la arbitrariamente CP_1 teneva chiuso il reparto panificio con notevoli disagi e disservizi per i clienti e danni per il Centro Commerciale;
già in tale occasione, la deducente censurava, altresì, la circostanza che il banco di esposizione in legno e lo stesso banco pasticceria venivano tenuti sempre vuoti, mentre avrebbero meritato un ricco allestimento ed un'esposizione diversificata;
a fronte delle puntuali contestazioni della
[...]
, l' nulla faceva per rimediare ed, anzi, inopinatamente, Parte_3 CP_1 accampava la nullità del rapporto commerciale per difetto di forma (per non essere
4 regolamentato da alcun atto scritto) e comunicava la cessazione della produzione del
; la , ritenendo le giustificazioni della meri Parte_6 Parte_3 CP_1 pretesti ed illazioni, a fronte dei gravi inadempimenti posti in essere con una gestione assolutamente inidonea e non in linea con le esigenze e gli interessi del Centro
Commerciale Santa Maria, si vedeva costretta a ribadire come i clienti si lamentassero quotidianamente del servizio di panetteria dal momento che lo trovavano sempre sfornito di tutti i prodotti di quotidiano consumo;
ed a ribadire le conseguenze patite a causa della chiusura ingiustificata della panetteria, rendendosi indispensabile la risoluzione di ogni rapporto, stante la perdita di immagine del
Centro Commerciale e dello sviamento della clientela per la mancanza del servizio di panetteria;
venuto meno ogni tentativo esperito per il componimento bonario delle insorte questioni, la provvedeva a smantellare e a trasferite tutte le CP_1 attrezzature del forno dal Centro Commerciale (con gravi disagi per il Centro
Commerciale e per i clienti), lasciando i locali inutilizzabili, senza ripristinare il muro che era stato tolto per consentire la realizzazione del forno e senza preoccuparsi di ripristinare i danni prodotti al locale;
anziché preoccuparsi dei danni prodotti al per il disservizio e per lo sviamento della clientela, del Parte_7 pagamento delle somme dovute per i lavori di preparazione del locale per l'installazione del forno, pari ad € 6.800,00, nonché della somma di € 2.776,80 anticipata dalla per l'acquisto della bilancia, della somma di € Parte_3
4.241,33 dovuta per gli acquisti effettuati presso il Centro Commerciale e del pagamento delle spese sostenute dalla per la riparazione dei danni Parte_3 provocati durante lo smontaggio e l'asporto del forno e delle attrezzature e per il ripristino del locale pari ad € 7.200,00, la procedeva inopinatamente CP_1
a richiedere e ad ottenere Decreto Ingiuntivo per la somma di € 17.310,83, sostenendo che non sarebbero state pagate le fatture relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009; era evidente come l' fosse debitrice della CP_1
della somma di € 21.018,13 (di cui € 6.800,00 per lavori di Parte_3 preparazione locale, € 2.776,80 per l'acquisto della bilancia, € 4.241,33 per gli acquisti effettuati nel Centro Commerciale, € 7.200,00 per la riparazione dei danni ed il ripristino del locale) che superava di gran lunga la pretesa creditoria azionata in via monitoria;
a detta somma, comunque, doveva aggiungersi l'ulteriore somma di €
100.000,00 (o l'altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, anche a seguito di CTU) a titolo di risarcimento dei danni per il disservizio e lo sviamento
5 della clientela e la risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del rapporto commerciale a far data dal 24/05/2009, per grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla e la Controparte_1 condanna della predetta società al risarcimento dei danni causati quantificati in €
100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, nonché l'accertamento del proprio credito nella misura di €21.018,13, per i titoli e le causali innanzi indicati, con condanna della al Controparte_1 pagamento della detta somma di Euro 21.018,13 e comunque la dichiarazione dell'avvenuta compensazione della pretesa creditoria della società opposta per Euro
17.310,93 con il credito di Euro 21.018,13 della società opponente, sino alla concorrenza di Euro 17.310,93; con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la società opposta con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.11.2010, contestando ed impugnando la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, insistendo nelle proprie pretese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti e prova testimoniale, con sentenza n. 624/2018 il
Tribunale così statuiva: “rigetta l'opposizione; rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, qui liquidate in euro 2.500,00 per compensi oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge. Dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo N. 97/2010”.
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva non contestato il credito portato dal decreto ingiuntivo e non provati i fatti addotti a sostegno della domanda riconvenzionale.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
05.02.2019, la sulla base dei seguenti motivi: 1) nullità della Parte_3 sentenza nella parte in cui aveva confermato il decreto ingiuntivo per difetto assoluto di motivazione nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere il giudice tenuto conto in alcun modo dei motivi di opposizione, delle eccezioni e delle contestazioni dell'opponente e ancor più delle risultanze istruttorie sia documentali che testimoniali e, ancor prima, della confessione resa sui fatti di causa dall'opposto in sede di interrogatorio. Deduceva l'appellante che la pretesa creditoria della somma di euro 17.310,93, rinveniente dalle fatture n. 568 del 31/10/2009, n. 630 del
6 30/11/2009 e n. 884 del 31/12/2009 poste a base del decreto ingiuntivo opposto, era stata espressamente contestata allorché era stato dedotto che “ …..il rapporto ben presto si incrinò a causa e per effetto dei gravi inadempimenti posti in essere dalla società opposta…….. contestati sin dal 30/12/2009 e relativi ai fatti del 26-
27/12/2009……allorché senza alcuna previa comunicazione, la CP_1 arbitrariamente teneva chiuso il reparto panificio con notevoli disagi e disservizi per
i clienti e danni per il Centro Commerciale”; nonché la circostanza che “….. il banco di esposizione in legno e lo stesso banco pasticceria venivano tenuti sempre vuoti…..”, nonché la circostanza che “……oramai da tempo i clienti si lamentavano quotidianamente del servizio di panetteria dal momento che lo trovavano sempre sfornito di tutti i prodotti di quotidiano consumo”; nonché la circostanza che “….la smantellava e trasferiva tutte le attrezzature del forno dal Centro CP_1 commerciale lasciando i locali inutilizzabili, senza rispristinare il muro che era stato tolto per consentire la realizzazione del forno e senza preoccuparsi di ripristinare i danni prodotti al locali;
nonché la circostanza del mancato pagamento delle somme dovute per i lavori di preparazione del locale per l'installazione del forno pari a euro 6.800,00; nonché della somma di euro 2.776,80 anticipata dalla
[...] per l'acquisto della bilancia;
della somma di € 4.241,33 dovuta per Parte_3 gli acquisti effettuati presso il Centro Commerciale;
e del mancato pagamento delle spese sostenute dalla per la riparazione dei danni provocati Parte_3 durante lo smontaggio e l'asporto del forno e delle attrezzature e per il ripristino del locale pari ad € 7.200,00”; ed ancora che altro motivo di inadempimento prontamente contestato era stata la mancata comunicazione “della relativa contabilità e i relativi scontrini per la verifica delle vendite effettuate e la determinazione delle somme spettanti”; evidenziava che non solo la pretesa era stata contestata, come documentalmente provata dai documenti allegati sub nn. 1) raccomandata del 30/12/2009; 2) raccomandata del 30/01/2001; 3) raccomandata del
20/02/2010; 4) raccomandata del 02/03/2010; 5) prova scritta della spesa di €
6.800,00; 6) prova scritta dell'importo di € 2.776,80; 7) prova scritta dell'importo di
€ 4.241,33; 8) prova scritta dell'importo di € 7.200,00; 9) relazione contabile dei danni nonché subb nn. 11) fattura del 24.02.2010 della ditta Gattabria Luigi;
12) n.
11 fotografie dello stato dei luoghi, prima del giudizio e puntualmente anche in atto di citazione, ma era stata anche sollevata una formale eccezione di inadempimento contrattuale di parte opposta;
inoltre i testi escussi avevano confermato gli indicati
7 fatti e lo stesso sig. , in sede di interrogatorio formale, aveva reso CP_1 dichiarazioni confessorie confermando le circostanze dedotte da parte opponente;
2) nullità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale per motivazione assente ovvero insufficiente, incongrua, contraddittoria ed erronea in violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 161 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., oltre che ingiusta e in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Deduceva l'appellante di aver dimostrato documentalmente ed anche a mezzo dei testi di aver effettuato i lavori di preparazione del locale per l'installazione del forno pari ad euro 6.800,00; di aver anticipato la somma di euro 2.776,0 per l'acquisto della bilancia;
di aver provveduto alla riparazione dei danni provocati durante lo smontaggio e l'asporto del forno e delle attrezzature ed al rispristino del locale per un costo di euro 7.200,00; di essere creditore per la somma di euro 4.241,33 per gli acquisti effettuati da controparte presso il Centro Commerciale e non pagati e dunque di vantare nei confronti di un credito di euro 21.018,13 oltre ai danni per il disservizio e lo CP_1 sviamento della clientela e la risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti che, laddove fosse stata ammessa la richiesta c.t.u., potevano ben essere determinati nell'effettivo ammontare. Pertanto, ad avviso dell'appellante, si imponeva l'accoglimento della domanda riconvenzionale nei confronti di parte opposta sia con riferimento alla risoluzione del rapporto commerciale per inadempimento di quest'ultima, sia in ordine all'accertamento dei danni provocati nei confronti di parte opponente, sia in ordine all'accertamento dei crediti da quest'ultima vantati e dedotti nei confronti di parte opposta, con conseguenziale condanna di quest'ultima sia al pagamento dei danni che dei crediti. Quanto alle pretese creditorie di parte opposta, la sentenza di primo grado doveva essere riformata in quanto parte opposta non aveva fornito la prova dei propri crediti nell'ambito del giudizio di opposizione, ove non possono essere utilizzate come prova le fatture addotte unilateralmente per ottenere il decreto ingiuntivo, anche perché detti crediti erano stati contestati da parte opponente mediante l'eccezione di inadempimento contrattuale e mediante specifici motivi ostativi al pagamento, come emerso dalle risultanze istruttorie documentali e testimoniali. E comunque, ove anche fossero ritenute provate le pretese creditorie di parte opposta, si imponeva la riforma della sentenza di primo grado sul punto, nel senso che le dette pretese dovevano essere compensate con i crediti vantati da
[...] come provati e accertati in corso di causa. In ogni caso, si imponeva Parte_3 la riforma della sentenza di primo grado anche in relazione alla regolamentazione
8 delle spese e competenze di causa che dovevano essere riconosciute in favore di parte opponete – odierna appellante, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
Si costituiva in data 27.04.2019 la chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 05.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.05.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettava la richiesta di c.t.u. formulata dall'appellante e fissava l'udienza del 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 05.03.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appellante denuncia innanzitutto la carenza di motivazione della sentenza impugnata avendo il giudice di prime cure completamente omesso di indicare gli elementi in base ai quali è pervenuto al rigetto tanto dell'opposizione quanto della domanda riconvenzionale. Rileva l'appellante che le emergenze istruttorie deponevano in maniera inequivoca per la fondatezza delle domande da essa avanzate.
Giova premettere che “Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In altri termini, al fine di non incorrere nella motivazione apparente, equiparabile a difetto assoluto di motivazione, il contenuto della stessa deve comprendere il racconto sia del processo dinamico di formazione dell'atteggiamento psicologico del giudicante espresso nella decisione assunta, sia del risultato del passaggio logico dall'ignoranza, quale iniziale
9 posizione statica, alla conoscenza sotto la specie del giudizio, quale posizione statica finale di approdo a seguito dell'attività di acquisizione della conoscenza intorno all'oggetto. Nello spiegare questi argomenti, il giudice del merito deve compiere e illustrare due distinte attività nel processo di formazione del proprio convincimento enunciando in modo esaustivo l'iter logico giuridico che conduce alla decisione adottata: un'attività di scienza, intesa quale conoscenza dei fatti e delle circostanze della causa, e una di giudizio, manifestando il ragionamento e la valutazione dei fatti prospettati dalle parti, nonché l'idoneità, o meno, dei medesimi a fungere da elementi a sostegno della corretta risoluzione della controversia dedotta in giudizio.
Ne deriva che è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui, pur essendo la stessa graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice” (Cass. n. 392/21; Cass.
7050/24).
Orbene, nella sentenza impugnata il giudice, dopo essersi diffusamente soffermato sulle regole che governano la distribuzione dell'onere della prova in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e sull'onere di contestazione, sulla fondatezza del credito azionato in monitorio afferma che “La non contestazione si appalesa altresì dalla corrispondenza epistolare versata in atti. Si evidenzia inoltre che il rapporto commerciale tra le due società, con le relative percentuali di divisione degli utili, emerge dalle dichiarazioni testimoniali assunte nella espletata istruttoria”.
Quanto alla domanda riconvenzionale, dopo aver richiamato la regola sancita dall'art. 2697 c.c., così motiva la decisione: “Conseguentemente la regola di giudizio, strettamente legata a quella disciplinante l'onere della prova, diventa criterio per regolare la decisione del giudice: questi è tenuto a ritenere non vero il fatto non provato. Segue l'esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione”.
Appare evidente come il Tribunale abbia completamente omesso di indicare gli elementi di prova a sostegno della decisione sicchè non è ricostruibile
10 l'"iter" logico attraverso cui si è formato il suo convincimento, nè, quindi, è esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono.
2.2. Appurato il vizio che inficia la sentenza impugnata, può procedersi all'esame nel merito della domanda proposta dall'attrice-appellante, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Appare opportuno, per ragioni di priorità logica, prendere le mosse dalla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento della che, ove fondata, imporrebbe la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 opposto.
L'appellante contesta i seguenti inadempimenti: nei giorni 26 e 27 dicembre 2009, senza alcuna previa comunicazione, la arbitrariamente teneva chiuso CP_1 il reparto panificio con notevoli disagi e disservizi per i clienti e danni per il Centro
Commerciale; i banchi panetteria e pasticceria venivano tenuti sempre vuoti e i clienti si lamentavano quotidianamente del servizio di panetteria dal momento che lo trovavano sempre sfornito di tutti i prodotti di quotidiano consumo;
la CP_1 smantellava e trasferiva tutte le attrezzature del forno dal Centro commerciale
[...] lasciando i locali inutilizzabili, senza rispristinare il muro che era stato tolto per consentire la realizzazione del forno e senza preoccuparsi di ripristinare i danni prodotti al locali;
la non aveva pagato: le somme dovute per i lavori CP_1 di preparazione del locale per l'installazione del forno pari a euro 6.800,00; la somma di euro 2.776,80 anticipata dalla per l'acquisto della bilancia;
Parte_3 la somma di € 4.241,33 dovuta per gli acquisti effettuati presso il Centro
Commerciale; le spese sostenute dalla per la riparazione dei danni Parte_3 provocati durante lo smontaggio e l'asporto del forno e delle attrezzature e per il ripristino del locale pari ad €7.200,00; la non aveva comunicato la CP_1 contabilità e gli scontrini per la verifica delle vendite effettuate e la determinazione delle somme spettanti.
Assume, di contro, l'appellata che fino al mese di settembre il rapporto si era svolto più o meno regolarmente, poi, improvvisamente, e senza alcuna motivazione,
l'una, la aveva continuato a produrre e a porre in vendita i suoi CP_1 prodotti, ad emettere fattura per come stabilito, mentre l'altra, la , Parte_3 forniva mensilmente la contabilità ma non aveva più pagato nulla alla CP_1
e ciò era accaduto per i mesi di ottobre, novembre, dicembre del 2009 e gennaio del
2010; che a nulla erano valse le richieste bonarie di pagamento avanzate dalla Pt_8
[...]
[...] sicchè quest'ultima con nota dell'11-01-2010, dava atto che ancora non erano
[...] state pagate le fatture di ottobre, novembre e dicembre 2009 ed, inoltre, scriveva alla controparte testualmente: «... il sottoscritto nella qualità di amministratore della di RO (CS), è disposto a superare le Controparte_1 incomprensioni degli ultimi mesi e a rinegoziare con la il Parte_3 rapporto commerciale formalizzando un contratto scritto con patti chiari che devono essere rispettati con puntualità e correttezza da ambo le parti. A tal fine attende una risposta positiva entro 10 giorni dalla ricezione della presente, in caso contrario il sottoscritto prenderà atto che non esistono più le condizioni per proseguire nel rapporto commerciale e si riterrà libero di dismettere il panificio esistente all'interno del di Villapiana.»; che a fronte di detta richiesta, la Parte_3 [...]
non rispondeva affatto e il 29-01-2010, persistendo il mancato pagamento Parte_3
e non avendo più la possibilità di affrontare ulteriori spese, la con un CP_1 telegramma, comunicava alla di non poter più proseguire nella Parte_3 produzione in quanto non aveva più risorse per pagare la fornitura del gas esaurito;
per tutta risposta la con nota del 30-01-2010, sostenendo Parte_3 motivazioni assolutamente pretestuose, dichiarava la definitiva risoluzione di ogni rapporto;
che già prima di ricevere la lettera della l'amministratore Parte_3 della unitamente al proprio padre, si recava presso il centro CP_1 commerciale «Santa Maria» di Villapiana, ma non riusciva ad entrare nel reparto panificio e di cui loro soltanto avevano l'accesso, perchè era stata sostituita la serratura della porta di ingresso;
più volte l'amministratore della o CP_1 suoi incaricati, nei giorni seguenti avevano chiesto la chiave per poter entrare e controllare l'attrezzatura del forno, ma senza risultato;
che infine l'8 febbraio 2010 veniva chiesto l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Villapiana i quali cercavano di convincere il sig. legale rappresentante della Parte_5 [...]
, ad aprire la porta del panificio, ma senza riuscirci;
che con nota del 16-02- Parte_3
2010, la diffidava controparte a versare la somma di €. 17.310,93 CP_1 relativa alle fatture n. 568 del 31-10-2009 di €. 6.240,12, n.630 del 30-11-2009 di €.
5.545,76 e n. 684 del 31-12-2009 di €. 5.525,05; la riscontrava la Parte_3 diffida con nota del 20-02-2010 minacciando di adire l'autorità giudiziaria per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno, in alternativa il procuratore della affermava: «... comunico che la mia assistita assicurerà alla Parte_3 propria clientela il servizio di panetteria con altro personale qualificato ed
12 autorizzato, mediante l'utilizzo delle Vs attrezzature»; con nota del 27-02-2010 la diffidava la di non utilizzare le attrezzature del CP_1 Parte_3 panificio, comunicando che le stesse non erano state prelevate perchè era stata sostituita la serratura della porta d'ingresso del panificio e per ripristinare la legalità stava per essere introdotta apposita azione giudiziaria;
la con nota Parte_3 del 02-03-2010 così scriveva: «... invitiamo Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante a liberare i locali occupati
[...] entro e non oltre tre giorni dalla presente, in mancanza dovrà provvedere in tal senso la mia assistita, con spese a carico della;
infine, Controparte_1 con nota del 06-03-2010, la comunicava che si sarebbe recata CP_1 immediatamente presso il centro commerciale «Santa Maria» per prelevare i beni di sua proprietà. La stessa società comunicava che: «Durante i lavori, gli operai utilizzeranno un martello pneumatico e, ovviamente, faranno rumore e polvere. In ogni caso verranno adottate tutte le misure per ridurre al minimo i fastidi per la proprietà del centro commerciale e per i clienti.», così come era stato effettivamente fatto.
Così riassunte le posizioni delle parti, va innanzitutto osservato che in caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto (Cass. 4134 del 2025; Cass. n. 36295 del 2023; Cass. n. n. 22626 del 2016; Cass. n. 22626 del
2013; Cass. n. 15796 del 2009; Cass. n. 11430 del 2006; Cass. n. 8880 del 2000). La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale. L'art.1460 c.c. consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse
13 dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto (art. 1375).
Nel caso di specie, dalle risultanze processuali e dalla stessa corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che la non ha corrisposto alla Parte_3 CP_1 le somme dovute per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009, nonché
[...] gennaio 2010 (ma per detta mensilità non vi è stata richiesta di decreto ingiuntivo), in base all'accordo commerciale tra le due società che prevedeva che i guadagni conseguenti alla vendita dei prodotti sarebbero stati ripartiti nei seguenti termini: il
65% alla e il 35% alla . CP_1 Parte_3
In ordine alle modalità di contabilizzazione delle predette somme si evidenzia che nessuna specifica contestazione è stata sollevata dall'appellante la quale si è limitata ad affermare che la avrebbe dovuto far tenere alla , CP_1 Parte_3 mensilmente, la relativa contabilità e i relativi scontrini per la verifica delle vendite effettuate e la determinazione delle somme spettanti, ciò che nella specie non era avvenuto. Tale rilievo non coglie nel segno ove si consideri che i clienti pagavano la merce alle casse del centro commerciale e dunque gli scontrini li aveva la
[...]
, quale proprietaria del centro, e dunque essa registrava i guadagni derivanti Parte_3 dalla vendita di pane e dolciumi prodotti dalla D'altra parte, se fosse CP_1 vero l'assunto dell'appellante, non si comprenderebbe il motivo per cui, per stessa ammissione della era quest'ultima società a trasmettere alla Parte_3
i prospetti contabili con l'indicazione delle somme spettanti. CP_1
Peraltro lo stesso teste di parte opponente , se in un primo Testimone_1 momento ha affermato che la doveva restituire gli scontrini fiscali, CP_1 subito dopo ha dichiarato che “I conteggi mensili avvenivano così come specificati nella domanda n. 1 della memoria istruttoria di replica di parte opposta depositata il 3 giugno 2011” e la predetta domanda era così articolata: “Vero che i conteggi mensili tra la e la Controparte_1 [...]
avvenivano così come segue: a) la Parte_9
attraverso le casse del Parte_9 centro commerciale incassava il prezzo di tutti i prodotti che la CP_1 produceva e poneva in vendita;
b) la Parte_9
alla fine del mese faceva la contabilità di tutti i prodotti della Antichi
[...] venduti;
c) scomputava l'iva, che nel caso di specie è del 4%; d) dal totale CP_1 netto (senza iva) calcolava il 35% che le spettava secondo gli accordi;
e) al restante
14 65% aggiungeva l'iva al 4% ed era la parte spettante alla quindi f) CP_1 sottraeva mensilmente quanto la aveva speso nel centro commerciale CP_1 risultante dagli scontrini fiscali in possesso della stessa
[...]
; il totale finale era quanto doveva essere fatturato dalla Parte_9
e versato alla stessa dalla ”. CP_1 Parte_3
Ancora, ed in via assorbente, deve evidenziarsi che la stessa ha Parte_3 prodotto in primo grado gli scontrini fiscali relativi agli acquisti effettuati dalla presso il centro commerciale nei mesi di ottobre, novembre e CP_1 dicembre 2009, così confermando che gli stessi erano nella sua diretta disponibilità.
Il mancato pagamento delle predette somme non può poi ritenersi giustificato in ragione degli inadempimenti contestati alla CP_1
Ed invero, la chiusura del panificio è avvenuta nei giorni 26 e 27 dicembre 2009, sicchè tale circostanza non poteva sicuramente legittimare il rifiuto di pagare il dovuto per i mesi di ottobre e novembre.
Quanto alla censura relativa al fatto che il banco di esposizione in legno e il banco pasticceria venivano tenuti sempre vuoti, l'unico teste escusso sul punto, sig. Tes_2
, ha riferito che nel mese di novembre la teneva il banco
[...] CP_1 vuoto e che i clienti si lamentavano. Orbene tale testimonianza non appare idonea a circostanziare in modo sufficientemente dettagliato il contestato inadempimento e peraltro non appare compatibile con i guadagni registrati nel mese di novembre la cui misura non si discosta tanto da quelli del mese di ottobre.
E comunque è verosimile che la si sia trovata costretta a rallentare CP_1 la produzione proprio a causa dei mancati pagamenti da parte della . Parte_3
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e ritenuto che le ulteriori condotte lamentate dalla non rilevano quale inadempimento agli obblighi Parte_3 derivanti dal contratto ma piuttosto quale fonte del controcredito opposto in compensazione, non può pronunciarsi la risoluzione per grave inadempimento della richiesta da parte appellante. CP_1
Ne deriva che la società appellata ha diritto al pagamento della somma portata dalle fatture azionate in monitorio rispetto alla quale, si ribadisce, la Parte_3 non ha avanzato contestazioni sub specie di erronea determinazione della stessa (ed era nelle condizioni di farlo poiché gli acquisiti e le vendite nel centro commerciale avvenivano sotto il suo diretto controllo). D'altra parte le fatture in questione sono state emesse sulla scorta dei prospetti contabili forniti dalla stessa appellante,
15 secondo il meccanismo sopra descritto, sicchè ragionevolmente la Parte_3 non ne ha confutato l'importo.
La somma dovuta alla comprensiva di interessi moratori al tasso CP_1 legale dal primo atto di costituzione in mora (11.01.2010) alla data odierna, è pari ad
€20.820,49 (di cui €3.509,56 per interessi).
2.3. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato dalla , va innanzitutto esclusa la Parte_3 voce relativa ai costi sostenuti per i lavori di preparazione del locale per l'installazione del forno, pari ad € 6.800,00, trattandosi di spesa funzionale all'apertura del panificio e dunque rispondente anche ad un interesse dell'appellante.
Parimenti va esclusa la somma di € 4.241,33 dovuta per gli acquisti effettuati dalla presso il Centro Commerciale in quanto i prospetti contabili forniti CP_1 dalla relativi alle somme che dovevano essere fatturate dalla prima Parte_3 erano, per quanto sopra detto, al netto degli importi corrispondenti agli acquisti effettuati dalla predetta società.
Risulta, invece, dovuta la somma di €2.776,80, trattandosi di spesa pacificamente anticipata dalla per l'acquisto della bilancia di proprietà della Parte_3
(per come ammesso dallo stesso legale rappresentante di quest'ultima CP_1 in sede di interrogatorio formale), senza che i difetti del bene possano escludere il diritto alla ripetizione, dovendo semmai essere fatti valere dall'appellata-acquirente nei rapporti con il venditore. Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali a titolo di mora che calcolati dalla notifica della citazione in primo grado alla data odierna ammontano ad €552,00, così pervenendosi ad un totale di €3.328,80.
Infine risulta dovuta anche la somma di €7.200,00 corrispondente alle spese sostenute dall'odierna appellante per il ripristino dei danni causati dalla CP_1 in sede di smontaggio delle attrezzature.
[...]
Sul punto il teste ha confermato che la provvedeva a Pt_3 CP_1 smantellare e a trasferite tutte le attrezzature del forno dal Centro Commerciale senza ripristinare il muro che era stato tolto per consentire la realizzazione del forno e senza preoccuparsi di ripristinare i danni prodotti al locale specificando “che la CP_1 portò via l'attrezzatura senza rispristinare il locale e il muro che era stato
[...] abbattuto. Al posto del forno asportato dalla è stato installato un altro CP_1 forno, benché più piccolo, dopo che sono stati effettuati lavori di sistemazione degli
16 impianti elettrici e lavori di sistemazione delle pareti. Riconosco il posto e le condizioni che sono riportate sulle foto in copie che mi vengono mostrate”.
Il teste interrogato sulla circostanza n. 12 della memoria Testimone_3 ex art. 183 n. 2 6° comma c.p.c. di parte opponente e cioè “Vero è che per la riparazione dei danni provocati durante lo smontaggio e l'asporto del forno e delle attrezzature e per il ripristino del locale la effettuava i Controparte_2 seguenti lavori: a) ripristino muratura per smontaggio forno già installato, b) ripristino muratura interna al reparto panetteria dovuto allo scriteriato montaggio degli impianti, c) rifacimento totale dell'impianto elettrico e dell'impianto idrico, d) pitturazione per un costo di € 7.200,00, come da documentazione che le viene mostrata allegato sub doc. 8 del fascicolo di parte dell'opponente” ha dichiarato:
“…posso dire che i lavori ivi elencati sono stati fatti da me come da preventivo che mi viene mostrato ed allegato sub n. 8 della memoria ex art. 183 n. 2 6° comma c.p.c. di parte opponente. Preciso che il nuovo forno è stato installato esattamente dove era posizionato il forno precedente dopo il ripristino del muro e della base. Preciso che l'impianto elettrico di cui al preventivo n. 5 non è lo stesso di quello riportato nel preventivo di cui al n. 8 essendo lavori diversi. Il materiale per il rispristino mi
è stato fornito dall'azienda. I preventivi li ho firmati io”.
La ha, dunque, diritto al risarcimento dei danni corrispondenti Parte_3 alle spese sostenute per il ripristino del locale pari ad €7.200,00, somma che con il calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato (trattandosi di debito di valore) in base agli indici istat anno per anno come da Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712, fino alla data odierna, risulta pari ad €11.060,12.
L'esclusione dell'inadempimento della comporta il rigetto della CP_1 domanda di risarcimento dei danni asseritamente causati da detto preteso inadempimento.
Il credito vantato dalla ammonta, quindi, complessivamente ad Parte_3
€14.388,92.
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione, la somma che deve essere corrisposta alla parte opposta odierna appellata ammonta ad € 6.431,57
(€20.820,49 - €14.388,92).
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente- appellante al pagamento in favore della società opposta della predetta somma, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
17 In tal senso va riformata l'impugnata decisione.
§3. Le spese processuali.
3.1. La riforma della sentenza comporta la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'esito complessivo del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione proposta dalla , giustifica la compensazione delle Parte_3 spese di lite nella misura della metà, ponendosi la restante metà a carico dell'opponente-appellante. Spese che vengono liquidate tenendo conto dello scaglione applicabile secondo il credito effettivamente accertato e in base ai parametri minimi in ragione della natura della causa e della modesta difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore, con citazione notificata il 05.02.2019, nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, avverso la sentenza n. 624/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il
06.07.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previa revoca del D.I. n. 97/2010 emesso dal Tribunale di
Castrovillari, condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di € 6.431,57, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in €1.369,00
e per l'appello in €1.453,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, compensando la restante metà.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
18 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 308/2019 R.G. vertente tra
(P.I. Parte_1 Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Filippo Ferrara;
appellante
e
Controparte_1
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Giovanni Giuseppe Capparelli;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 624/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il 06.07.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Espressamente e formalmente si insiste per tutto quanto esposto nella domanda riconvenzionale come già proposta in primo grado nell'atto
1 di citazione e nell'atto di citazione in appello (pag.39) che viene qui ritrascritta, ribadita e riproposta: la opponente Parte_3
[... in persona del legale rappresentante pro-tempore, espressamente e formalmente, con il presente atto propone, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della per ottenere Controparte_1
l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del rapporto commerciale eseguito
a far data dal 24/05/2009, per grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla e per l'effetto Controparte_1 propone, altresì, domanda riconvenzionale per l'accertamento, la dichiarazione dei danni causati dal grave inadempimento degli obblighi contrattuali, con condanna al pagamento degli stessi nella misura di € 100.000,00 o quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU e/o sarà ritenuta di giustizia;
nonché domanda per l'accertamento e la dichiarazione del credito della della somma di € 21.018,13 per i Parte_3 titoli e le causali innanzi indicati nonché indicati negli atti di primo grado e nell'atto di appello con condanna della Controparte_1
l pagamento della detta somma di € 21.018,13 che, ad ogni modo si oppone,
[...] ove occorra anche in via d'eccezione, in compensazione del credito azionato dalla in via monitoria sino alla Controparte_1 concorrenza della somma pretesa di € 17.310,832. Espressamente e formalmente si insiste, previa revoca dell'ordinanza della Corte del 5/06/2019 sul punto, nella richiesta di ammissione della CTU così come avanzata in primo grado con la memoria n. 2 ex art. 183 6° comma c.p.c. del 28/04/2011 che qui viene trascritta, ribadita e riproposta. Si insiste, infine, nell'ammissione della richiesta CTU contabile per l'accertamento dei danni rivenienti dallo sviamento della clientela, lucro cessante e mancato guadagno sulla scorta della documentazione in atti e con
l'autorizzazione all'acquisizione di ogni altra documentazione che si dovesse rendere necessaria. Tanto precisato, in fatto ed in diritto, la deducente
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_4 tempore Sig. come sopra rappresentata e difesa, richiamato ogni altro Parte_5 argomento, tesi ed istanza, anche probatoria, di primo grado contenuti negli scritti di primo grado, non accolti dal Tribunale, da aversi qui per riportati e trascritti, formula le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel giudicare la presente controversia, adversis reiectis, così provvedere: - accogliere
2 il presente gravame, per i motivi esposti, nell'atto di appello, sub I, II, III in relazione ai capi segnati sub lettere a), b), c), d), e), f), e per l'effetto riformare la sentenza n.
624/2018 del Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, emessa dal
Giudice onorario Dott.ssa Di Maio Maria Francesca in data 02/07/2018, pubblicata il 06/07/2018, non notificata, pronunciata a definizione della causa civile iscritta al
n. 931/2010 R.G.; - in riforma della sentenza gravata accogliere integralmente tutte le deduzioni ed eccezioni dedotte e sollevate negli atti e nei verbali di causa del giudizio di primo grado nonché nell'atto di appello le conclusioni che qui vengono ribadite: 1) accertare e dichiarare la sussistenza del dedotto inadempimento contrattuale posto in essere dalla Controparte_1 in persona del legale rappresentante e amministratore p.t., Sig.
[...]
, con conseguenziale dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del CP_1 rapporto commerciale de quo per inadempimento;
2) accertare e dichiarare la sussistenza dei danni causati dal grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della in persona Controparte_1 Controparte_1 del legale rappresentante ed amministratore pro-tempore, Sig. , con CP_1 condanna della stessa al pagamento dei detti danni nella misura di Euro 100.000,00
e/o quell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di C.T.U., e/o sarà ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare il credito della per la somma di Parte_3
Euro 21.018,13, per i titoli e le causali innanzi indicati nonché come indicati nell'atto di appello, con condanna della Controparte_1 al pagamento della detta somma di Euro 21.018,13; 4) comunque,
[...] accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione della pretesa creditoria della società opposta per Euro 17.310,93 con il credito di Euro 21.018,13 della società opponente, naturalmente sino alla concorrenza di Euro 17.310,93 laddove dovesse essere ritenuto come dovuto;
5) in ogni caso, revocare, annullare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio oltre iva, cap e spese generali come per legge”.
Per l'appellata: “Impugna e contesta quanto dedotto, eccepito e chiesto dalla controparte nell'atto di appello poichè destituito di fondamento in punto di fatto e in punto di diritto. Si riporta alla comparsa di costituzione e risposta depositata chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni ivi rassegnate: Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello adita: A) Rigettare l'appello proposto perchè infondato in fatto ed
3 in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza appellata;
B) Condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_3
(di seguito per brevità proponeva
[...] Parte_3 opposizione con domanda riconvenzionale avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2010 emesso dal Tribunale di Castrovillari l'01.03.2010, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare in favore della Controparte_1 di seguito per brevità , la complessiva somma di euro
[...] CP_1
17.310,93 (di cui alle fatture n. 568 del 31/10/2009, n. 630 del 30/11/2009 e n. 884 del 31/12/2009) oltre interessi e spese.
A fondamento della spiegata opposizione deduceva che: la e la Parte_3 nel mese di maggio 2009 davano vita ad un rapporto commerciale in CP_1 forza del quale essa opponente predisponeva e metteva a disposizione della società opposta, all'interno dei locali del proprio Centro Commerciale, denominato Santa
Maria, sito in Villapiana (CS) alla Contrada Santa Maria del Monte, il locale-reparto per l'installazione di un panificio per la produzione e vendita di pane e dolciumi nel
Centro Commerciale;
in forza del predetto accordo i guadagni, rivenienti dalla vendita dei detti prodotti, dovevano essere ripartiti per il 65% a favore della CP_1
e per il 35% in favore della;
l'attività di produzione e vendita
[...] Parte_3 iniziava il 24/05/2009; dopo un primo periodo regolare, il rapporto si incrinava a causa e per effetto dei gravi inadempimenti posti in essere dalla società opposta con grave pregiudizio e nocumento della società opponente;
invero, sin dal 30/12/2009, la lamentava i gravi inadempimenti posti in essere dalla Parte_3 CP_1
censurandone i comportamenti tenuti, da ultimo, in data 26 e 27/12/2009,
[...] allorchè, senza alcuna previa comunicazione, la arbitrariamente CP_1 teneva chiuso il reparto panificio con notevoli disagi e disservizi per i clienti e danni per il Centro Commerciale;
già in tale occasione, la deducente censurava, altresì, la circostanza che il banco di esposizione in legno e lo stesso banco pasticceria venivano tenuti sempre vuoti, mentre avrebbero meritato un ricco allestimento ed un'esposizione diversificata;
a fronte delle puntuali contestazioni della
[...]
, l' nulla faceva per rimediare ed, anzi, inopinatamente, Parte_3 CP_1 accampava la nullità del rapporto commerciale per difetto di forma (per non essere
4 regolamentato da alcun atto scritto) e comunicava la cessazione della produzione del
; la , ritenendo le giustificazioni della meri Parte_6 Parte_3 CP_1 pretesti ed illazioni, a fronte dei gravi inadempimenti posti in essere con una gestione assolutamente inidonea e non in linea con le esigenze e gli interessi del Centro
Commerciale Santa Maria, si vedeva costretta a ribadire come i clienti si lamentassero quotidianamente del servizio di panetteria dal momento che lo trovavano sempre sfornito di tutti i prodotti di quotidiano consumo;
ed a ribadire le conseguenze patite a causa della chiusura ingiustificata della panetteria, rendendosi indispensabile la risoluzione di ogni rapporto, stante la perdita di immagine del
Centro Commerciale e dello sviamento della clientela per la mancanza del servizio di panetteria;
venuto meno ogni tentativo esperito per il componimento bonario delle insorte questioni, la provvedeva a smantellare e a trasferite tutte le CP_1 attrezzature del forno dal Centro Commerciale (con gravi disagi per il Centro
Commerciale e per i clienti), lasciando i locali inutilizzabili, senza ripristinare il muro che era stato tolto per consentire la realizzazione del forno e senza preoccuparsi di ripristinare i danni prodotti al locale;
anziché preoccuparsi dei danni prodotti al per il disservizio e per lo sviamento della clientela, del Parte_7 pagamento delle somme dovute per i lavori di preparazione del locale per l'installazione del forno, pari ad € 6.800,00, nonché della somma di € 2.776,80 anticipata dalla per l'acquisto della bilancia, della somma di € Parte_3
4.241,33 dovuta per gli acquisti effettuati presso il Centro Commerciale e del pagamento delle spese sostenute dalla per la riparazione dei danni Parte_3 provocati durante lo smontaggio e l'asporto del forno e delle attrezzature e per il ripristino del locale pari ad € 7.200,00, la procedeva inopinatamente CP_1
a richiedere e ad ottenere Decreto Ingiuntivo per la somma di € 17.310,83, sostenendo che non sarebbero state pagate le fatture relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009; era evidente come l' fosse debitrice della CP_1
della somma di € 21.018,13 (di cui € 6.800,00 per lavori di Parte_3 preparazione locale, € 2.776,80 per l'acquisto della bilancia, € 4.241,33 per gli acquisti effettuati nel Centro Commerciale, € 7.200,00 per la riparazione dei danni ed il ripristino del locale) che superava di gran lunga la pretesa creditoria azionata in via monitoria;
a detta somma, comunque, doveva aggiungersi l'ulteriore somma di €
100.000,00 (o l'altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, anche a seguito di CTU) a titolo di risarcimento dei danni per il disservizio e lo sviamento
5 della clientela e la risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del rapporto commerciale a far data dal 24/05/2009, per grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla e la Controparte_1 condanna della predetta società al risarcimento dei danni causati quantificati in €
100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, nonché l'accertamento del proprio credito nella misura di €21.018,13, per i titoli e le causali innanzi indicati, con condanna della al Controparte_1 pagamento della detta somma di Euro 21.018,13 e comunque la dichiarazione dell'avvenuta compensazione della pretesa creditoria della società opposta per Euro
17.310,93 con il credito di Euro 21.018,13 della società opponente, sino alla concorrenza di Euro 17.310,93; con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la società opposta con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.11.2010, contestando ed impugnando la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, insistendo nelle proprie pretese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti e prova testimoniale, con sentenza n. 624/2018 il
Tribunale così statuiva: “rigetta l'opposizione; rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, qui liquidate in euro 2.500,00 per compensi oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge. Dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo N. 97/2010”.
Segnatamente, il giudice di primo grado riteneva non contestato il credito portato dal decreto ingiuntivo e non provati i fatti addotti a sostegno della domanda riconvenzionale.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
05.02.2019, la sulla base dei seguenti motivi: 1) nullità della Parte_3 sentenza nella parte in cui aveva confermato il decreto ingiuntivo per difetto assoluto di motivazione nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere il giudice tenuto conto in alcun modo dei motivi di opposizione, delle eccezioni e delle contestazioni dell'opponente e ancor più delle risultanze istruttorie sia documentali che testimoniali e, ancor prima, della confessione resa sui fatti di causa dall'opposto in sede di interrogatorio. Deduceva l'appellante che la pretesa creditoria della somma di euro 17.310,93, rinveniente dalle fatture n. 568 del 31/10/2009, n. 630 del
6 30/11/2009 e n. 884 del 31/12/2009 poste a base del decreto ingiuntivo opposto, era stata espressamente contestata allorché era stato dedotto che “ …..il rapporto ben presto si incrinò a causa e per effetto dei gravi inadempimenti posti in essere dalla società opposta…….. contestati sin dal 30/12/2009 e relativi ai fatti del 26-
27/12/2009……allorché senza alcuna previa comunicazione, la CP_1 arbitrariamente teneva chiuso il reparto panificio con notevoli disagi e disservizi per
i clienti e danni per il Centro Commerciale”; nonché la circostanza che “….. il banco di esposizione in legno e lo stesso banco pasticceria venivano tenuti sempre vuoti…..”, nonché la circostanza che “……oramai da tempo i clienti si lamentavano quotidianamente del servizio di panetteria dal momento che lo trovavano sempre sfornito di tutti i prodotti di quotidiano consumo”; nonché la circostanza che “….la smantellava e trasferiva tutte le attrezzature del forno dal Centro CP_1 commerciale lasciando i locali inutilizzabili, senza rispristinare il muro che era stato tolto per consentire la realizzazione del forno e senza preoccuparsi di ripristinare i danni prodotti al locali;
nonché la circostanza del mancato pagamento delle somme dovute per i lavori di preparazione del locale per l'installazione del forno pari a euro 6.800,00; nonché della somma di euro 2.776,80 anticipata dalla
[...] per l'acquisto della bilancia;
della somma di € 4.241,33 dovuta per Parte_3 gli acquisti effettuati presso il Centro Commerciale;
e del mancato pagamento delle spese sostenute dalla per la riparazione dei danni provocati Parte_3 durante lo smontaggio e l'asporto del forno e delle attrezzature e per il ripristino del locale pari ad € 7.200,00”; ed ancora che altro motivo di inadempimento prontamente contestato era stata la mancata comunicazione “della relativa contabilità e i relativi scontrini per la verifica delle vendite effettuate e la determinazione delle somme spettanti”; evidenziava che non solo la pretesa era stata contestata, come documentalmente provata dai documenti allegati sub nn. 1) raccomandata del 30/12/2009; 2) raccomandata del 30/01/2001; 3) raccomandata del
20/02/2010; 4) raccomandata del 02/03/2010; 5) prova scritta della spesa di €
6.800,00; 6) prova scritta dell'importo di € 2.776,80; 7) prova scritta dell'importo di
€ 4.241,33; 8) prova scritta dell'importo di € 7.200,00; 9) relazione contabile dei danni nonché subb nn. 11) fattura del 24.02.2010 della ditta Gattabria Luigi;
12) n.
11 fotografie dello stato dei luoghi, prima del giudizio e puntualmente anche in atto di citazione, ma era stata anche sollevata una formale eccezione di inadempimento contrattuale di parte opposta;
inoltre i testi escussi avevano confermato gli indicati
7 fatti e lo stesso sig. , in sede di interrogatorio formale, aveva reso CP_1 dichiarazioni confessorie confermando le circostanze dedotte da parte opponente;
2) nullità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale per motivazione assente ovvero insufficiente, incongrua, contraddittoria ed erronea in violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 161 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., oltre che ingiusta e in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Deduceva l'appellante di aver dimostrato documentalmente ed anche a mezzo dei testi di aver effettuato i lavori di preparazione del locale per l'installazione del forno pari ad euro 6.800,00; di aver anticipato la somma di euro 2.776,0 per l'acquisto della bilancia;
di aver provveduto alla riparazione dei danni provocati durante lo smontaggio e l'asporto del forno e delle attrezzature ed al rispristino del locale per un costo di euro 7.200,00; di essere creditore per la somma di euro 4.241,33 per gli acquisti effettuati da controparte presso il Centro Commerciale e non pagati e dunque di vantare nei confronti di un credito di euro 21.018,13 oltre ai danni per il disservizio e lo CP_1 sviamento della clientela e la risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti che, laddove fosse stata ammessa la richiesta c.t.u., potevano ben essere determinati nell'effettivo ammontare. Pertanto, ad avviso dell'appellante, si imponeva l'accoglimento della domanda riconvenzionale nei confronti di parte opposta sia con riferimento alla risoluzione del rapporto commerciale per inadempimento di quest'ultima, sia in ordine all'accertamento dei danni provocati nei confronti di parte opponente, sia in ordine all'accertamento dei crediti da quest'ultima vantati e dedotti nei confronti di parte opposta, con conseguenziale condanna di quest'ultima sia al pagamento dei danni che dei crediti. Quanto alle pretese creditorie di parte opposta, la sentenza di primo grado doveva essere riformata in quanto parte opposta non aveva fornito la prova dei propri crediti nell'ambito del giudizio di opposizione, ove non possono essere utilizzate come prova le fatture addotte unilateralmente per ottenere il decreto ingiuntivo, anche perché detti crediti erano stati contestati da parte opponente mediante l'eccezione di inadempimento contrattuale e mediante specifici motivi ostativi al pagamento, come emerso dalle risultanze istruttorie documentali e testimoniali. E comunque, ove anche fossero ritenute provate le pretese creditorie di parte opposta, si imponeva la riforma della sentenza di primo grado sul punto, nel senso che le dette pretese dovevano essere compensate con i crediti vantati da
[...] come provati e accertati in corso di causa. In ogni caso, si imponeva Parte_3 la riforma della sentenza di primo grado anche in relazione alla regolamentazione
8 delle spese e competenze di causa che dovevano essere riconosciute in favore di parte opponete – odierna appellante, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
Si costituiva in data 27.04.2019 la chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 05.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.05.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettava la richiesta di c.t.u. formulata dall'appellante e fissava l'udienza del 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 05.03.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'08.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appellante denuncia innanzitutto la carenza di motivazione della sentenza impugnata avendo il giudice di prime cure completamente omesso di indicare gli elementi in base ai quali è pervenuto al rigetto tanto dell'opposizione quanto della domanda riconvenzionale. Rileva l'appellante che le emergenze istruttorie deponevano in maniera inequivoca per la fondatezza delle domande da essa avanzate.
Giova premettere che “Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In altri termini, al fine di non incorrere nella motivazione apparente, equiparabile a difetto assoluto di motivazione, il contenuto della stessa deve comprendere il racconto sia del processo dinamico di formazione dell'atteggiamento psicologico del giudicante espresso nella decisione assunta, sia del risultato del passaggio logico dall'ignoranza, quale iniziale
9 posizione statica, alla conoscenza sotto la specie del giudizio, quale posizione statica finale di approdo a seguito dell'attività di acquisizione della conoscenza intorno all'oggetto. Nello spiegare questi argomenti, il giudice del merito deve compiere e illustrare due distinte attività nel processo di formazione del proprio convincimento enunciando in modo esaustivo l'iter logico giuridico che conduce alla decisione adottata: un'attività di scienza, intesa quale conoscenza dei fatti e delle circostanze della causa, e una di giudizio, manifestando il ragionamento e la valutazione dei fatti prospettati dalle parti, nonché l'idoneità, o meno, dei medesimi a fungere da elementi a sostegno della corretta risoluzione della controversia dedotta in giudizio.
Ne deriva che è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui, pur essendo la stessa graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice” (Cass. n. 392/21; Cass.
7050/24).
Orbene, nella sentenza impugnata il giudice, dopo essersi diffusamente soffermato sulle regole che governano la distribuzione dell'onere della prova in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e sull'onere di contestazione, sulla fondatezza del credito azionato in monitorio afferma che “La non contestazione si appalesa altresì dalla corrispondenza epistolare versata in atti. Si evidenzia inoltre che il rapporto commerciale tra le due società, con le relative percentuali di divisione degli utili, emerge dalle dichiarazioni testimoniali assunte nella espletata istruttoria”.
Quanto alla domanda riconvenzionale, dopo aver richiamato la regola sancita dall'art. 2697 c.c., così motiva la decisione: “Conseguentemente la regola di giudizio, strettamente legata a quella disciplinante l'onere della prova, diventa criterio per regolare la decisione del giudice: questi è tenuto a ritenere non vero il fatto non provato. Segue l'esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione”.
Appare evidente come il Tribunale abbia completamente omesso di indicare gli elementi di prova a sostegno della decisione sicchè non è ricostruibile
10 l'"iter" logico attraverso cui si è formato il suo convincimento, nè, quindi, è esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono.
2.2. Appurato il vizio che inficia la sentenza impugnata, può procedersi all'esame nel merito della domanda proposta dall'attrice-appellante, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Appare opportuno, per ragioni di priorità logica, prendere le mosse dalla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento della che, ove fondata, imporrebbe la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 opposto.
L'appellante contesta i seguenti inadempimenti: nei giorni 26 e 27 dicembre 2009, senza alcuna previa comunicazione, la arbitrariamente teneva chiuso CP_1 il reparto panificio con notevoli disagi e disservizi per i clienti e danni per il Centro
Commerciale; i banchi panetteria e pasticceria venivano tenuti sempre vuoti e i clienti si lamentavano quotidianamente del servizio di panetteria dal momento che lo trovavano sempre sfornito di tutti i prodotti di quotidiano consumo;
la CP_1 smantellava e trasferiva tutte le attrezzature del forno dal Centro commerciale
[...] lasciando i locali inutilizzabili, senza rispristinare il muro che era stato tolto per consentire la realizzazione del forno e senza preoccuparsi di ripristinare i danni prodotti al locali;
la non aveva pagato: le somme dovute per i lavori CP_1 di preparazione del locale per l'installazione del forno pari a euro 6.800,00; la somma di euro 2.776,80 anticipata dalla per l'acquisto della bilancia;
Parte_3 la somma di € 4.241,33 dovuta per gli acquisti effettuati presso il Centro
Commerciale; le spese sostenute dalla per la riparazione dei danni Parte_3 provocati durante lo smontaggio e l'asporto del forno e delle attrezzature e per il ripristino del locale pari ad €7.200,00; la non aveva comunicato la CP_1 contabilità e gli scontrini per la verifica delle vendite effettuate e la determinazione delle somme spettanti.
Assume, di contro, l'appellata che fino al mese di settembre il rapporto si era svolto più o meno regolarmente, poi, improvvisamente, e senza alcuna motivazione,
l'una, la aveva continuato a produrre e a porre in vendita i suoi CP_1 prodotti, ad emettere fattura per come stabilito, mentre l'altra, la , Parte_3 forniva mensilmente la contabilità ma non aveva più pagato nulla alla CP_1
e ciò era accaduto per i mesi di ottobre, novembre, dicembre del 2009 e gennaio del
2010; che a nulla erano valse le richieste bonarie di pagamento avanzate dalla Pt_8
[...]
[...] sicchè quest'ultima con nota dell'11-01-2010, dava atto che ancora non erano
[...] state pagate le fatture di ottobre, novembre e dicembre 2009 ed, inoltre, scriveva alla controparte testualmente: «... il sottoscritto nella qualità di amministratore della di RO (CS), è disposto a superare le Controparte_1 incomprensioni degli ultimi mesi e a rinegoziare con la il Parte_3 rapporto commerciale formalizzando un contratto scritto con patti chiari che devono essere rispettati con puntualità e correttezza da ambo le parti. A tal fine attende una risposta positiva entro 10 giorni dalla ricezione della presente, in caso contrario il sottoscritto prenderà atto che non esistono più le condizioni per proseguire nel rapporto commerciale e si riterrà libero di dismettere il panificio esistente all'interno del di Villapiana.»; che a fronte di detta richiesta, la Parte_3 [...]
non rispondeva affatto e il 29-01-2010, persistendo il mancato pagamento Parte_3
e non avendo più la possibilità di affrontare ulteriori spese, la con un CP_1 telegramma, comunicava alla di non poter più proseguire nella Parte_3 produzione in quanto non aveva più risorse per pagare la fornitura del gas esaurito;
per tutta risposta la con nota del 30-01-2010, sostenendo Parte_3 motivazioni assolutamente pretestuose, dichiarava la definitiva risoluzione di ogni rapporto;
che già prima di ricevere la lettera della l'amministratore Parte_3 della unitamente al proprio padre, si recava presso il centro CP_1 commerciale «Santa Maria» di Villapiana, ma non riusciva ad entrare nel reparto panificio e di cui loro soltanto avevano l'accesso, perchè era stata sostituita la serratura della porta di ingresso;
più volte l'amministratore della o CP_1 suoi incaricati, nei giorni seguenti avevano chiesto la chiave per poter entrare e controllare l'attrezzatura del forno, ma senza risultato;
che infine l'8 febbraio 2010 veniva chiesto l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Villapiana i quali cercavano di convincere il sig. legale rappresentante della Parte_5 [...]
, ad aprire la porta del panificio, ma senza riuscirci;
che con nota del 16-02- Parte_3
2010, la diffidava controparte a versare la somma di €. 17.310,93 CP_1 relativa alle fatture n. 568 del 31-10-2009 di €. 6.240,12, n.630 del 30-11-2009 di €.
5.545,76 e n. 684 del 31-12-2009 di €. 5.525,05; la riscontrava la Parte_3 diffida con nota del 20-02-2010 minacciando di adire l'autorità giudiziaria per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno, in alternativa il procuratore della affermava: «... comunico che la mia assistita assicurerà alla Parte_3 propria clientela il servizio di panetteria con altro personale qualificato ed
12 autorizzato, mediante l'utilizzo delle Vs attrezzature»; con nota del 27-02-2010 la diffidava la di non utilizzare le attrezzature del CP_1 Parte_3 panificio, comunicando che le stesse non erano state prelevate perchè era stata sostituita la serratura della porta d'ingresso del panificio e per ripristinare la legalità stava per essere introdotta apposita azione giudiziaria;
la con nota Parte_3 del 02-03-2010 così scriveva: «... invitiamo Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante a liberare i locali occupati
[...] entro e non oltre tre giorni dalla presente, in mancanza dovrà provvedere in tal senso la mia assistita, con spese a carico della;
infine, Controparte_1 con nota del 06-03-2010, la comunicava che si sarebbe recata CP_1 immediatamente presso il centro commerciale «Santa Maria» per prelevare i beni di sua proprietà. La stessa società comunicava che: «Durante i lavori, gli operai utilizzeranno un martello pneumatico e, ovviamente, faranno rumore e polvere. In ogni caso verranno adottate tutte le misure per ridurre al minimo i fastidi per la proprietà del centro commerciale e per i clienti.», così come era stato effettivamente fatto.
Così riassunte le posizioni delle parti, va innanzitutto osservato che in caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto (Cass. 4134 del 2025; Cass. n. 36295 del 2023; Cass. n. n. 22626 del 2016; Cass. n. 22626 del
2013; Cass. n. 15796 del 2009; Cass. n. 11430 del 2006; Cass. n. 8880 del 2000). La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale. L'art.1460 c.c. consente invero alla parte di rifiutare di eseguire la propria prestazione a fronte dell'inadempimento dell'altra, ma richiede che tale rifiuto debba essere conforme al principio di buona fede, il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse
13 dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto (art. 1375).
Nel caso di specie, dalle risultanze processuali e dalla stessa corrispondenza intercorsa tra le parti emerge che la non ha corrisposto alla Parte_3 CP_1 le somme dovute per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009, nonché
[...] gennaio 2010 (ma per detta mensilità non vi è stata richiesta di decreto ingiuntivo), in base all'accordo commerciale tra le due società che prevedeva che i guadagni conseguenti alla vendita dei prodotti sarebbero stati ripartiti nei seguenti termini: il
65% alla e il 35% alla . CP_1 Parte_3
In ordine alle modalità di contabilizzazione delle predette somme si evidenzia che nessuna specifica contestazione è stata sollevata dall'appellante la quale si è limitata ad affermare che la avrebbe dovuto far tenere alla , CP_1 Parte_3 mensilmente, la relativa contabilità e i relativi scontrini per la verifica delle vendite effettuate e la determinazione delle somme spettanti, ciò che nella specie non era avvenuto. Tale rilievo non coglie nel segno ove si consideri che i clienti pagavano la merce alle casse del centro commerciale e dunque gli scontrini li aveva la
[...]
, quale proprietaria del centro, e dunque essa registrava i guadagni derivanti Parte_3 dalla vendita di pane e dolciumi prodotti dalla D'altra parte, se fosse CP_1 vero l'assunto dell'appellante, non si comprenderebbe il motivo per cui, per stessa ammissione della era quest'ultima società a trasmettere alla Parte_3
i prospetti contabili con l'indicazione delle somme spettanti. CP_1
Peraltro lo stesso teste di parte opponente , se in un primo Testimone_1 momento ha affermato che la doveva restituire gli scontrini fiscali, CP_1 subito dopo ha dichiarato che “I conteggi mensili avvenivano così come specificati nella domanda n. 1 della memoria istruttoria di replica di parte opposta depositata il 3 giugno 2011” e la predetta domanda era così articolata: “Vero che i conteggi mensili tra la e la Controparte_1 [...]
avvenivano così come segue: a) la Parte_9
attraverso le casse del Parte_9 centro commerciale incassava il prezzo di tutti i prodotti che la CP_1 produceva e poneva in vendita;
b) la Parte_9
alla fine del mese faceva la contabilità di tutti i prodotti della Antichi
[...] venduti;
c) scomputava l'iva, che nel caso di specie è del 4%; d) dal totale CP_1 netto (senza iva) calcolava il 35% che le spettava secondo gli accordi;
e) al restante
14 65% aggiungeva l'iva al 4% ed era la parte spettante alla quindi f) CP_1 sottraeva mensilmente quanto la aveva speso nel centro commerciale CP_1 risultante dagli scontrini fiscali in possesso della stessa
[...]
; il totale finale era quanto doveva essere fatturato dalla Parte_9
e versato alla stessa dalla ”. CP_1 Parte_3
Ancora, ed in via assorbente, deve evidenziarsi che la stessa ha Parte_3 prodotto in primo grado gli scontrini fiscali relativi agli acquisti effettuati dalla presso il centro commerciale nei mesi di ottobre, novembre e CP_1 dicembre 2009, così confermando che gli stessi erano nella sua diretta disponibilità.
Il mancato pagamento delle predette somme non può poi ritenersi giustificato in ragione degli inadempimenti contestati alla CP_1
Ed invero, la chiusura del panificio è avvenuta nei giorni 26 e 27 dicembre 2009, sicchè tale circostanza non poteva sicuramente legittimare il rifiuto di pagare il dovuto per i mesi di ottobre e novembre.
Quanto alla censura relativa al fatto che il banco di esposizione in legno e il banco pasticceria venivano tenuti sempre vuoti, l'unico teste escusso sul punto, sig. Tes_2
, ha riferito che nel mese di novembre la teneva il banco
[...] CP_1 vuoto e che i clienti si lamentavano. Orbene tale testimonianza non appare idonea a circostanziare in modo sufficientemente dettagliato il contestato inadempimento e peraltro non appare compatibile con i guadagni registrati nel mese di novembre la cui misura non si discosta tanto da quelli del mese di ottobre.
E comunque è verosimile che la si sia trovata costretta a rallentare CP_1 la produzione proprio a causa dei mancati pagamenti da parte della . Parte_3
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e ritenuto che le ulteriori condotte lamentate dalla non rilevano quale inadempimento agli obblighi Parte_3 derivanti dal contratto ma piuttosto quale fonte del controcredito opposto in compensazione, non può pronunciarsi la risoluzione per grave inadempimento della richiesta da parte appellante. CP_1
Ne deriva che la società appellata ha diritto al pagamento della somma portata dalle fatture azionate in monitorio rispetto alla quale, si ribadisce, la Parte_3 non ha avanzato contestazioni sub specie di erronea determinazione della stessa (ed era nelle condizioni di farlo poiché gli acquisiti e le vendite nel centro commerciale avvenivano sotto il suo diretto controllo). D'altra parte le fatture in questione sono state emesse sulla scorta dei prospetti contabili forniti dalla stessa appellante,
15 secondo il meccanismo sopra descritto, sicchè ragionevolmente la Parte_3 non ne ha confutato l'importo.
La somma dovuta alla comprensiva di interessi moratori al tasso CP_1 legale dal primo atto di costituzione in mora (11.01.2010) alla data odierna, è pari ad
€20.820,49 (di cui €3.509,56 per interessi).
2.3. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento del credito vantato dalla , va innanzitutto esclusa la Parte_3 voce relativa ai costi sostenuti per i lavori di preparazione del locale per l'installazione del forno, pari ad € 6.800,00, trattandosi di spesa funzionale all'apertura del panificio e dunque rispondente anche ad un interesse dell'appellante.
Parimenti va esclusa la somma di € 4.241,33 dovuta per gli acquisti effettuati dalla presso il Centro Commerciale in quanto i prospetti contabili forniti CP_1 dalla relativi alle somme che dovevano essere fatturate dalla prima Parte_3 erano, per quanto sopra detto, al netto degli importi corrispondenti agli acquisti effettuati dalla predetta società.
Risulta, invece, dovuta la somma di €2.776,80, trattandosi di spesa pacificamente anticipata dalla per l'acquisto della bilancia di proprietà della Parte_3
(per come ammesso dallo stesso legale rappresentante di quest'ultima CP_1 in sede di interrogatorio formale), senza che i difetti del bene possano escludere il diritto alla ripetizione, dovendo semmai essere fatti valere dall'appellata-acquirente nei rapporti con il venditore. Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali a titolo di mora che calcolati dalla notifica della citazione in primo grado alla data odierna ammontano ad €552,00, così pervenendosi ad un totale di €3.328,80.
Infine risulta dovuta anche la somma di €7.200,00 corrispondente alle spese sostenute dall'odierna appellante per il ripristino dei danni causati dalla CP_1 in sede di smontaggio delle attrezzature.
[...]
Sul punto il teste ha confermato che la provvedeva a Pt_3 CP_1 smantellare e a trasferite tutte le attrezzature del forno dal Centro Commerciale senza ripristinare il muro che era stato tolto per consentire la realizzazione del forno e senza preoccuparsi di ripristinare i danni prodotti al locale specificando “che la CP_1 portò via l'attrezzatura senza rispristinare il locale e il muro che era stato
[...] abbattuto. Al posto del forno asportato dalla è stato installato un altro CP_1 forno, benché più piccolo, dopo che sono stati effettuati lavori di sistemazione degli
16 impianti elettrici e lavori di sistemazione delle pareti. Riconosco il posto e le condizioni che sono riportate sulle foto in copie che mi vengono mostrate”.
Il teste interrogato sulla circostanza n. 12 della memoria Testimone_3 ex art. 183 n. 2 6° comma c.p.c. di parte opponente e cioè “Vero è che per la riparazione dei danni provocati durante lo smontaggio e l'asporto del forno e delle attrezzature e per il ripristino del locale la effettuava i Controparte_2 seguenti lavori: a) ripristino muratura per smontaggio forno già installato, b) ripristino muratura interna al reparto panetteria dovuto allo scriteriato montaggio degli impianti, c) rifacimento totale dell'impianto elettrico e dell'impianto idrico, d) pitturazione per un costo di € 7.200,00, come da documentazione che le viene mostrata allegato sub doc. 8 del fascicolo di parte dell'opponente” ha dichiarato:
“…posso dire che i lavori ivi elencati sono stati fatti da me come da preventivo che mi viene mostrato ed allegato sub n. 8 della memoria ex art. 183 n. 2 6° comma c.p.c. di parte opponente. Preciso che il nuovo forno è stato installato esattamente dove era posizionato il forno precedente dopo il ripristino del muro e della base. Preciso che l'impianto elettrico di cui al preventivo n. 5 non è lo stesso di quello riportato nel preventivo di cui al n. 8 essendo lavori diversi. Il materiale per il rispristino mi
è stato fornito dall'azienda. I preventivi li ho firmati io”.
La ha, dunque, diritto al risarcimento dei danni corrispondenti Parte_3 alle spese sostenute per il ripristino del locale pari ad €7.200,00, somma che con il calcolo degli interessi legali sul capitale rivalutato (trattandosi di debito di valore) in base agli indici istat anno per anno come da Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712, fino alla data odierna, risulta pari ad €11.060,12.
L'esclusione dell'inadempimento della comporta il rigetto della CP_1 domanda di risarcimento dei danni asseritamente causati da detto preteso inadempimento.
Il credito vantato dalla ammonta, quindi, complessivamente ad Parte_3
€14.388,92.
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione, la somma che deve essere corrisposta alla parte opposta odierna appellata ammonta ad € 6.431,57
(€20.820,49 - €14.388,92).
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente- appellante al pagamento in favore della società opposta della predetta somma, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
17 In tal senso va riformata l'impugnata decisione.
§3. Le spese processuali.
3.1. La riforma della sentenza comporta la decisione sulla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'esito complessivo del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione proposta dalla , giustifica la compensazione delle Parte_3 spese di lite nella misura della metà, ponendosi la restante metà a carico dell'opponente-appellante. Spese che vengono liquidate tenendo conto dello scaglione applicabile secondo il credito effettivamente accertato e in base ai parametri minimi in ragione della natura della causa e della modesta difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore, con citazione notificata il 05.02.2019, nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, avverso la sentenza n. 624/2018 del Tribunale di Castrovillari pubblicata il
06.07.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previa revoca del D.I. n. 97/2010 emesso dal Tribunale di
Castrovillari, condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di € 6.431,57, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, della metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in €1.369,00
e per l'appello in €1.453,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, compensando la restante metà.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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