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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 9251/2024 R.G.
* * *
Oggi 03/06/2025 h. 14.45 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. AZZURRA DEVITO in sost avv. LEONE GABRIELE e dott.ssa
FRANCESCA FONTANA ai fini della pratica forense per parte convenuta: avv. CASTAGNA PIERGIORGIO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte attrice ribadisce che controparte non ha assolto all'onere probatorio e nel caso in cui si ipotizzasse un debito solidale si chiede di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore. Insta per la sospensione del presente giudizio;
parte convenuta si oppone e chiede la condanna anche della fase di mediazione e non si comprende la ragione dell'estensione del contraddittorio perché la morosità richiesta è solo a lui imputabile. Ribadisce che non è stato notificata l'opposizione a d.i. innanzi al Giudice di Pace e precisa che non sta neppure pagando le spese successive a quello dell'acquisto. La sentenza Corte di Appello citata alla scorsa udienza non è conferente.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 9251/2024 di R.G., promossa da:
avv. Gabriele Leone elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.;
Parte opponente contro
in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_1
rag. titolare e l.r. dello elettivamente domiciliato CP_2 Controparte_3
in al Corso Alessandro Tassoni n. 25 presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Castagna CP_1
che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo in materia condominiale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente: “nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché esso si riferisce a spese, prima che l'opponente divenisse proprietario dell'unità immobiliare, ossia in data 16.01.2023 (data del decreto di trasferimento), e comunque, sospendere, per la medesima ragione, la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Con il favore delle spese di lite”.
* * *
Per parte opposta: “respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo Tribunale Ordinario di
Torino n. 1937/2024 del 04.04.2024 depositato in Cancelleria in pari data e notificato a mezzo PEC in data 05.04.2024 unitamente al pedissequo atto di precetto, perché infondata in fatto ed in diritto, ivi compresa la domanda riconvenzionale avversaria ed ogni avversaria domanda, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni di cui in narrativa e, in ogni caso, dichiarare comunque tenuto e condannare l'Avv. Gabriele
Leone al pagamento a favore del , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, della somma capitale di €. 11.403,19=, o di quella somma veriore accertanda in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla messa in mora alla domanda ed interessi ex art. 1284, comma IV cod. civ. dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese di lite”.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili atteso l'esperimento, senza esito positivo, della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2020.
2. Giurisprudenza in tema di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad oneri condominiali.
Con riferimento alle obbligazioni aventi titolo in deliberazioni dell'assemblea condominiale, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'amministrazione può riscuotere le quote degli oneri condominiali in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato” (Cass. civ., Sez. II, 29 settembre 2008,
n. 24299).
In particolare, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass civ., Sez. Unite, 14 aprile 2021, n. 9839).
Per quanto attiene alla distinzione tra i due istituti, il Collegio precisa che “l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137
c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".
Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”.
3. Tesi delle parti.
Parte opponente contesta la debenza della somma richiesta nella fase monitoria allegando di “essere divenuto proprietario soltanto in data 16 gennaio 2023” e di non dover pertanto corrispondere gli oneri accessori relativi “ai debiti precedenti”, ed in particolare cita una decisione della Suprema Corte in tema di lavori di straordinaria amministrazione.
Parte opposta si costituzione per confutare l'avversa tesi evidenziando che il Decreto di
Trasferimento è stato depositato in data 14 dicembre 2022 e che l'acquirente è tenuto a corrisponde ex art. 63 disp. att. c.c. gli oneri condominiali “per l'anno in corso e per quello precedente”.
4. Istanza di sospensione.
Sulla base dei principi di diritto sopra richiamati non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio in attesa di quello asseritamente instaurato presso il Giudice di Pace e di cui non è stata fornita adeguata prova attesa la contestazione di parte convenuta.
5. Istanza di chiamata del terzo.
L'istanza è stata tardivamente dedotta e comunque il terzo venditore non è un litisconsorte necessario.
6. Considerazioni conclusive.
La difesa del debitore allega di aver impugnato – con separato giudizio - la deliberazione assembleare del 18 dicembre 2023 di approvazione dei riparti relativi ai costi richiesti nella fase monitoria;
a prescindere dalla contestazione di tale circostanza da parte della difesa del che dichiara di non aver ricevuto alcuna impugnazione, la legittimità di tale CP_1
deliberazione non può essere valutata in questo giudizio e, del resto, la domanda di annullamento non è stata neppure proposta e sarebbe stata comunque tardivamente esperita atteso il decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.
Riassumendo, l'amministratore ha agito in sede monitoria (e quindi nel presente giudizio) per la richiesta di pagamento di oneri condominiali ed ha correttamente prodotto il verbale di approvazione dei rendiconti relativi alle spese richieste (di cui allega la natura di spese ordinarie e di riscaldamento, con esclusione di “spese straordinarie”, relative all'anno in corso ed al precedente rispetto alla data di acquisto dell'immobile, ossia il 14 dicembre
2022). Tale verbale non risulta ad oggi essere stato annullato nell'ambito del giudizio asseritamente introdotto ex art. 1137 c.c. e la legittimità delle deliberazioni ivi assunte non può essere valutata nel presente giudizio ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il credito ivi indicato deve ritenersi sussistente ed esigibile.
Per questi motivi
si rigetta l'opposizione.
7. Spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. avuto riguardo al tenore delle difese svolte ed alla non elevata difficoltà della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00; tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti attesa l'assenza di istruttoria orale e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.).
La domanda di condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96, comma terzo, c.p.c. merita accoglimento attesa la natura meramente defatigatoria dell'opposizione proposta nella quale sono state avanzate tesi contrarie alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr
Cass. civ., Sez. III, 30 dicembre 2023, n. 36591, secondo cui “il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo”). Pare equo disporre la condanna al pagamento della metà delle spese di lite liquidate a favore della parte vittoriosa (Cass. civ., Sez. VI-III, 18 marzo 2022, n. 8943).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visto l'art. 281 sexies c.p.c.;
- rigetta l'opposizione;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento a favore di parte convenuta opposta delle spese processuali che liquida in € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 48,80 per esposti per fase di mediazione obbligatoria, oltre accessori di legge come richiesti.
visto l'art. 96, comma terzo, c.p.c.
dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento a favore di parte convenuta opposta della somma di € 1.600,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di responsabilità aggravata.
Torino, 3 giugno 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Nel procedimento iscritto al n. 9251/2024 R.G.
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Oggi 03/06/2025 h. 14.45 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. AZZURRA DEVITO in sost avv. LEONE GABRIELE e dott.ssa
FRANCESCA FONTANA ai fini della pratica forense per parte convenuta: avv. CASTAGNA PIERGIORGIO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte attrice ribadisce che controparte non ha assolto all'onere probatorio e nel caso in cui si ipotizzasse un debito solidale si chiede di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore. Insta per la sospensione del presente giudizio;
parte convenuta si oppone e chiede la condanna anche della fase di mediazione e non si comprende la ragione dell'estensione del contraddittorio perché la morosità richiesta è solo a lui imputabile. Ribadisce che non è stato notificata l'opposizione a d.i. innanzi al Giudice di Pace e precisa che non sta neppure pagando le spese successive a quello dell'acquisto. La sentenza Corte di Appello citata alla scorsa udienza non è conferente.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
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Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 9251/2024 di R.G., promossa da:
avv. Gabriele Leone elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.;
Parte opponente contro
in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_1
rag. titolare e l.r. dello elettivamente domiciliato CP_2 Controparte_3
in al Corso Alessandro Tassoni n. 25 presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Castagna CP_1
che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo in materia condominiale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente: “nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché esso si riferisce a spese, prima che l'opponente divenisse proprietario dell'unità immobiliare, ossia in data 16.01.2023 (data del decreto di trasferimento), e comunque, sospendere, per la medesima ragione, la provvisoria esecuzione del decreto opposto. Con il favore delle spese di lite”.
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Per parte opposta: “respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo Tribunale Ordinario di
Torino n. 1937/2024 del 04.04.2024 depositato in Cancelleria in pari data e notificato a mezzo PEC in data 05.04.2024 unitamente al pedissequo atto di precetto, perché infondata in fatto ed in diritto, ivi compresa la domanda riconvenzionale avversaria ed ogni avversaria domanda, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni di cui in narrativa e, in ogni caso, dichiarare comunque tenuto e condannare l'Avv. Gabriele
Leone al pagamento a favore del , in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, della somma capitale di €. 11.403,19=, o di quella somma veriore accertanda in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla messa in mora alla domanda ed interessi ex art. 1284, comma IV cod. civ. dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese di lite”.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
Le domande sono procedibili atteso l'esperimento, senza esito positivo, della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma primo bis, del d.lgs n. 28 del 2020.
2. Giurisprudenza in tema di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad oneri condominiali.
Con riferimento alle obbligazioni aventi titolo in deliberazioni dell'assemblea condominiale, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'amministrazione può riscuotere le quote degli oneri condominiali in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato” (Cass. civ., Sez. II, 29 settembre 2008,
n. 24299).
In particolare, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cass civ., Sez. Unite, 14 aprile 2021, n. 9839).
Per quanto attiene alla distinzione tra i due istituti, il Collegio precisa che “l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137
c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".
Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”.
3. Tesi delle parti.
Parte opponente contesta la debenza della somma richiesta nella fase monitoria allegando di “essere divenuto proprietario soltanto in data 16 gennaio 2023” e di non dover pertanto corrispondere gli oneri accessori relativi “ai debiti precedenti”, ed in particolare cita una decisione della Suprema Corte in tema di lavori di straordinaria amministrazione.
Parte opposta si costituzione per confutare l'avversa tesi evidenziando che il Decreto di
Trasferimento è stato depositato in data 14 dicembre 2022 e che l'acquirente è tenuto a corrisponde ex art. 63 disp. att. c.c. gli oneri condominiali “per l'anno in corso e per quello precedente”.
4. Istanza di sospensione.
Sulla base dei principi di diritto sopra richiamati non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio in attesa di quello asseritamente instaurato presso il Giudice di Pace e di cui non è stata fornita adeguata prova attesa la contestazione di parte convenuta.
5. Istanza di chiamata del terzo.
L'istanza è stata tardivamente dedotta e comunque il terzo venditore non è un litisconsorte necessario.
6. Considerazioni conclusive.
La difesa del debitore allega di aver impugnato – con separato giudizio - la deliberazione assembleare del 18 dicembre 2023 di approvazione dei riparti relativi ai costi richiesti nella fase monitoria;
a prescindere dalla contestazione di tale circostanza da parte della difesa del che dichiara di non aver ricevuto alcuna impugnazione, la legittimità di tale CP_1
deliberazione non può essere valutata in questo giudizio e, del resto, la domanda di annullamento non è stata neppure proposta e sarebbe stata comunque tardivamente esperita atteso il decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.
Riassumendo, l'amministratore ha agito in sede monitoria (e quindi nel presente giudizio) per la richiesta di pagamento di oneri condominiali ed ha correttamente prodotto il verbale di approvazione dei rendiconti relativi alle spese richieste (di cui allega la natura di spese ordinarie e di riscaldamento, con esclusione di “spese straordinarie”, relative all'anno in corso ed al precedente rispetto alla data di acquisto dell'immobile, ossia il 14 dicembre
2022). Tale verbale non risulta ad oggi essere stato annullato nell'ambito del giudizio asseritamente introdotto ex art. 1137 c.c. e la legittimità delle deliberazioni ivi assunte non può essere valutata nel presente giudizio ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il credito ivi indicato deve ritenersi sussistente ed esigibile.
Per questi motivi
si rigetta l'opposizione.
7. Spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. avuto riguardo al tenore delle difese svolte ed alla non elevata difficoltà della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00; tariffa media per le prime due fasi e minima per le restanti attesa l'assenza di istruttoria orale e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.).
La domanda di condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96, comma terzo, c.p.c. merita accoglimento attesa la natura meramente defatigatoria dell'opposizione proposta nella quale sono state avanzate tesi contrarie alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr
Cass. civ., Sez. III, 30 dicembre 2023, n. 36591, secondo cui “il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo”). Pare equo disporre la condanna al pagamento della metà delle spese di lite liquidate a favore della parte vittoriosa (Cass. civ., Sez. VI-III, 18 marzo 2022, n. 8943).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visto l'art. 281 sexies c.p.c.;
- rigetta l'opposizione;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento a favore di parte convenuta opposta delle spese processuali che liquida in € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 48,80 per esposti per fase di mediazione obbligatoria, oltre accessori di legge come richiesti.
visto l'art. 96, comma terzo, c.p.c.
dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento a favore di parte convenuta opposta della somma di € 1.600,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di responsabilità aggravata.
Torino, 3 giugno 2025.
Il giudice unico
Ivana Peila