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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2896/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/03/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Paganuzzi e Carmen Schettini presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato Copertino il 18/08/1961 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marina Negri, come da delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato allegata, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 18/12/1993 in Milano (MI) con atto trascritto nei Registri degli Atti del predetto comune dell'anno 1993, atto n. 816, reg. 06, parte 2 – serie A.; separati consensualmente con verbale del 25/05/2017, omologato con decreto del 10 luglio 2017
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli e entrambi maggiorenni, vivono con la madre presso l'abitazione di Via Per_1 Per_2
Cesarotti 2;
2) Pertanto la casa coniugale resta assegnata alla RA;
Pt_1
3) Stante l'età dei figli e considerato che gli stessi lavorano (seppur non continuativamente) i coniugi dichiarano di volere cessare la corresponsione del contributo al mantenimento dei figli a carico del NO , così come previsto in sede di separazione;
Parte_2
4) Il NO si obbliga a trasferire, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a Parte_2 titolo di liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'immobile di cui al successivi punti;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
5) Ai fini di cui al punto 4 che precede il NO , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 residente in [...], trasferisce alla C.F._2 RA , che accetta, la propria quota del 50% del diritto di proprietà sull'abitazione Pt_1 coniugale e relativo box come di seguito descritti.
6) Si dà atto che l'abitazione coniugale deriva dalla fusione di due unità immobiliari definita con variazioni n. 85832.1/2006 del 20/12/2006 (variazione di classamento protocollo n. M10793655) e n. 135901.1/2005 del 21/12/2005 (dichiarazione di porzione di unità immobiliare protocollo n.
M10850262). I due immobili oggetto di fusione sono pervenuti ai coniugi in forza di due diversi atti di compravendita. In particolare:
a) atto Notaio Repertorio N. 67665 (sottoscritto a Milano in data 3/12/1991 e registrato Persona_3 in data 05/12/1991) relativo a locale ad uso abitazione al piano quinto sottotetto con annessi due spazi ad uso solaio e antistante porzione di pianerottolo. Il tutto distinto al NCEU del Comune di
Milano come segue: Partita;
foglio 149, mappale 390, sub 146 e 147 variato con scheda P.IVA_1 registrata il 25 ottobre 1991 al n. 120819 Porzione “A” (nuovo sub 501 del mappale 390) Coerenze in corpo e contorno: via Padova;
sub 97; corridoio comune;
solaio annesso al sub 97; cortile al
Mappale 389; servizio annesso al nuovo sub 502; corridoio comune;
nuovo sub. 502;
b) atto Notaio Rep. N. 87439/7582 di raccolta (sottoscritto a Milano in data 11/7/2002 Persona_3
e registrato 22/07/2002) elativo ad appartamento al piano quinto sottotetto composto da due locali e da porzione di sottotetto con annesso servizio esterno e porzione di ballatoio. Il tutto distinto al
NCEU del Comune di Milano come segue: foglio 149, mappale 390, sub 502, via via Cesarotti n.
2 p5, zc 3 Cat. A/4 classe 2 vani 2,5, RC 193,67 Coerenze: sub 501; cortile comune;
proprietà di terzi;
passaggio comune;
proprietà di terzi;
via Padova. (in contorno da nord in senso orario) dell'appartamento: cortile comune, vano scala, pianerottolo e vano ascensore comune, appartamento di proprietà di terzi, giardino comune su due lati;
del box-garage: box – garage di proprietà di terzi su due lati, passaggio comune da cui si accede, locale immondezzaio e box-garage di proprietà di terzi;
c) Quanto al box, atto Notaio , n. REP 35846, raccolta n. 14558: box piano terzo Persona_4 seminterrato n. 177. Trattasi di box pertinenziale sul quale sussiste diritto d'uso su beni di proprietà comunale in regime di subconcessione amministrativa;
7) I coniugi danno atto che le opere murarie dirette alla ristrutturazione e unificazione dei due distinti appartamenti sono state tutte regolarmente denunciate;
8) L'atto notarile per adempiere ai suddetti trasferimenti e all'unificazione anche catastale degli immobili verrà stipulato (compatibilmente con l'appuntamento dato dallo studio notarile) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
9) Le spese notarili delle suddette operazioni saranno a carico della RA;
Pt_1
10) Si dà atto che il suddetto trasferimento immobiliare avviene in adempimento degli accordi relativi allo scioglimento del matrimonio;
11) A ulteriore definizione dei rapporti economici tra coniugi la RA si impegna a Pt_1 corrispondere al NO l'importo di euro 10.000,00 (diecimila). Tale importo verrà Parte_2 corrisposto a mezzo assegno circolare o bonifico istantaneo al momento del rogito notarile, in adempimento degli accordi assunti in questa sede;
12) Gli arredi dell'immobile di via Cesarotti resteranno nell'abitazione ed in proprietà della RA
; Pt_1
13) I coniugi sono economicamente autonomi e dunque rinunciano reciprocamente al mantenimento;
14) I coniugi con l'adempimento di quanto previsto dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione patrimoniale anche connessa ad eventuali arretrati di mantenimento asseritamente non corrisposti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 18/12/1993 in Milano (MI) con atto trascritto nei Registri degli Atti del predetto comune dell'anno 1993, atto n. 816, reg.
06, parte 2 – serie A. tra i NOi e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) In merito alle spese, si dà atto che per il NO , ammesso al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato, si procederà con separato decreto di liquidazione.
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/03/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Paganuzzi e Carmen Schettini presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato Copertino il 18/08/1961 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marina Negri, come da delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato allegata, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 18/12/1993 in Milano (MI) con atto trascritto nei Registri degli Atti del predetto comune dell'anno 1993, atto n. 816, reg. 06, parte 2 – serie A.; separati consensualmente con verbale del 25/05/2017, omologato con decreto del 10 luglio 2017
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli e entrambi maggiorenni, vivono con la madre presso l'abitazione di Via Per_1 Per_2
Cesarotti 2;
2) Pertanto la casa coniugale resta assegnata alla RA;
Pt_1
3) Stante l'età dei figli e considerato che gli stessi lavorano (seppur non continuativamente) i coniugi dichiarano di volere cessare la corresponsione del contributo al mantenimento dei figli a carico del NO , così come previsto in sede di separazione;
Parte_2
4) Il NO si obbliga a trasferire, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a Parte_2 titolo di liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'immobile di cui al successivi punti;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
5) Ai fini di cui al punto 4 che precede il NO , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 residente in [...], trasferisce alla C.F._2 RA , che accetta, la propria quota del 50% del diritto di proprietà sull'abitazione Pt_1 coniugale e relativo box come di seguito descritti.
6) Si dà atto che l'abitazione coniugale deriva dalla fusione di due unità immobiliari definita con variazioni n. 85832.1/2006 del 20/12/2006 (variazione di classamento protocollo n. M10793655) e n. 135901.1/2005 del 21/12/2005 (dichiarazione di porzione di unità immobiliare protocollo n.
M10850262). I due immobili oggetto di fusione sono pervenuti ai coniugi in forza di due diversi atti di compravendita. In particolare:
a) atto Notaio Repertorio N. 67665 (sottoscritto a Milano in data 3/12/1991 e registrato Persona_3 in data 05/12/1991) relativo a locale ad uso abitazione al piano quinto sottotetto con annessi due spazi ad uso solaio e antistante porzione di pianerottolo. Il tutto distinto al NCEU del Comune di
Milano come segue: Partita;
foglio 149, mappale 390, sub 146 e 147 variato con scheda P.IVA_1 registrata il 25 ottobre 1991 al n. 120819 Porzione “A” (nuovo sub 501 del mappale 390) Coerenze in corpo e contorno: via Padova;
sub 97; corridoio comune;
solaio annesso al sub 97; cortile al
Mappale 389; servizio annesso al nuovo sub 502; corridoio comune;
nuovo sub. 502;
b) atto Notaio Rep. N. 87439/7582 di raccolta (sottoscritto a Milano in data 11/7/2002 Persona_3
e registrato 22/07/2002) elativo ad appartamento al piano quinto sottotetto composto da due locali e da porzione di sottotetto con annesso servizio esterno e porzione di ballatoio. Il tutto distinto al
NCEU del Comune di Milano come segue: foglio 149, mappale 390, sub 502, via via Cesarotti n.
2 p5, zc 3 Cat. A/4 classe 2 vani 2,5, RC 193,67 Coerenze: sub 501; cortile comune;
proprietà di terzi;
passaggio comune;
proprietà di terzi;
via Padova. (in contorno da nord in senso orario) dell'appartamento: cortile comune, vano scala, pianerottolo e vano ascensore comune, appartamento di proprietà di terzi, giardino comune su due lati;
del box-garage: box – garage di proprietà di terzi su due lati, passaggio comune da cui si accede, locale immondezzaio e box-garage di proprietà di terzi;
c) Quanto al box, atto Notaio , n. REP 35846, raccolta n. 14558: box piano terzo Persona_4 seminterrato n. 177. Trattasi di box pertinenziale sul quale sussiste diritto d'uso su beni di proprietà comunale in regime di subconcessione amministrativa;
7) I coniugi danno atto che le opere murarie dirette alla ristrutturazione e unificazione dei due distinti appartamenti sono state tutte regolarmente denunciate;
8) L'atto notarile per adempiere ai suddetti trasferimenti e all'unificazione anche catastale degli immobili verrà stipulato (compatibilmente con l'appuntamento dato dallo studio notarile) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
9) Le spese notarili delle suddette operazioni saranno a carico della RA;
Pt_1
10) Si dà atto che il suddetto trasferimento immobiliare avviene in adempimento degli accordi relativi allo scioglimento del matrimonio;
11) A ulteriore definizione dei rapporti economici tra coniugi la RA si impegna a Pt_1 corrispondere al NO l'importo di euro 10.000,00 (diecimila). Tale importo verrà Parte_2 corrisposto a mezzo assegno circolare o bonifico istantaneo al momento del rogito notarile, in adempimento degli accordi assunti in questa sede;
12) Gli arredi dell'immobile di via Cesarotti resteranno nell'abitazione ed in proprietà della RA
; Pt_1
13) I coniugi sono economicamente autonomi e dunque rinunciano reciprocamente al mantenimento;
14) I coniugi con l'adempimento di quanto previsto dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione patrimoniale anche connessa ad eventuali arretrati di mantenimento asseritamente non corrisposti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 18/12/1993 in Milano (MI) con atto trascritto nei Registri degli Atti del predetto comune dell'anno 1993, atto n. 816, reg.
06, parte 2 – serie A. tra i NOi e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) In merito alle spese, si dà atto che per il NO , ammesso al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato, si procederà con separato decreto di liquidazione.
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG