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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/11/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RI UG PA Presidente
LA PA Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto in data 24.07.2024 al N. R. G. 2810/2024 da
(C.F. ) con l'Avv. MARA VIVIANA COPPI Parte_1 C.F._1
e l'Avv. FRANCESCO SADA del foro di Milano, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. BARBARA GIOIA CP_1 C.F._2
INTAGLIATA e l'Avv. GIOVANNI LUIGI PETRÒ del foro di Milano, con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO e l'intervento dell'avv. RI
AZ TT nella qualità di Curatrice speciale di (C.F. Parte_2
), giusta comparsa di costituzione depositata in data 21.03.20251. C.F._3
Conclusioni: come precisate dal ricorrente e dalla Curatrice speciale di a mezzo dei Pt_2
fogli depositati in data 26.09.2025 e dalla resistente a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 30.07.2025, di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Busto Arsizio adìto, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così ritenere e giudicare:
I – In via principale:
1) rigettare tutte le domande formulate dalla OR in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1 2) pronunciare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio contratto dal Signor Parte_1
e dalla OR in data 3.10.2009 in San Vittore Olona (MI) e trascritto dei registri
[...] CP_1
dello Stato Civile al nr. 7, parte 1, anno 2009, mandando richiesta alla cancelleria di effettuare le comunicazioni ed annotazioni di legge;
3) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e pertanto disporre che nessun contributo a titolo di assegno divorzile sia previsto da uno nei confronti dell'altro;
4) disporre l'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori;
5) disporre il collocamento della prole presso il padre, nella casa coniugale, sita in San Vittore Olona (MI), Via
Dell'Acqua Piero nr. 10, e, per l'effetto, disporre l'assegnazione della casa coniugale al Signor Parte_1
[...]
6) regolamentare il diritto di visita madre/figli secondo le seguenti modalità, fatta salva la possibilità di migliori accordi tra genitori:
a) a weekend alternati, dal venerdì sera, dall'uscita da scuola, fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
b) un giorno infrasettimanale nei weekend che terminano con il weekend di spettanza materna, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola, fino al giorno seguente, con riaccompagnamento a scuola;
due giorni infrasettimanali nei weekend che terminano con il weekend di spettanza paterna, preferibilmente il mercoledì e giovedì, dall'uscita da scuola fino al giorno seguente, con riaccompagnamento a scuola;
c) per le vacanze natalizie, i genitori si alterneranno per il periodo dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del
31 dicembre e il periodo dalla mattina del 31 dicembre alla mattina del 6 gennaio, restando inteso che il genitore che non trascorrerà con i figli il giorno di Natale, vi trascorrerà quello della Vigilia;
d) per le vacanze estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto (da concordare con il padre entro il giorno 31 maggio di ogni anno);
e) per i Ponti e le altre festività, secondo il regime dell'alternanza e, se possibile, verranno accorpati ai weekend di spettanza di ciascun genitore;
7) disporre che le spese straordinarie siano poste ad integrale carico del Signor così come Parte_1
previste dal Protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale e che ivi si intende qui integralmente richiamato;
I.II – In via meramente subordinata:
8) fatti salvi i punti 1), 2) e 3) e 4) che si intendono qui richiamati, disporre che la residenza anagrafica dei minori venga fissata nella casa coniugale, sita in San Vittore Olona (MI), Via dell'Acqua Piero nr. 10, assegnando la medesima abitazione alla madre, OR , con esclusione del box e della cantina di CP_1
Pag. 2 di 14 pertinenza in quanto essenziali per il lavoro del Signor e comunque non utilizzati e non necessari per la Pt_1
OR ; CP_1
9) disporre il collocamento paritetico dei minori presso ciascun genitore, secondo il seguente calendario:
a) con il padre: il lunedì e il martedì nelle settimane che terminano con il weekend di propria spettanza, dall'uscita da scuola fino al giorno seguente con riaccompagnamento a scuola, nonché a weekend alterni, dal venerdì, all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
infine, il mercoledì e il giovedì nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna;
b) con la madre: il lunedì e il martedì nelle settimane che terminano con il weekend di propria spettanza, dall'uscita da scuola fino al giorno seguente con riaccompagnamento a scuola, nonché a weekend alterni, dal venerdì, all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
infine, il mercoledì e il giovedì nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna;
c) per le vacanze di Natale, si rinvia al punto 6c);
d) per le vacanze estive, due settimane consecutive per ciascun genitore (ad anni alterni i primi quindici giorni);
e) per i Ponti e le altre festività, si rinvia al punto 6e);
10) disporre il mantenimento diretto dei minori durante la permanenza presso ciascun genitore;
11) disporre che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% tra ciascun genitore, così come previste dal
Protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale e che ivi si intende qui integralmente richiamato.
I.III – In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse stabilito un assegno di mantenimento a carico del Signor a favore dei figli, disporre che il Signor versi l'importo a Pt_1 Pt_1
favore di direttamente al figlio in ragione della raggiunta maggiore età; Pt_3
II. In via istruttoria:
12) disporre l'ascolto di sui fatti di cui in narrativa;
Testimone_1
III. In ogni caso:
13) con vittoria di spese di lite”.
Per la resistente:
“In ossequio a quanto disposto da Codesto Ill.mo Giudice nel provvedimento di fissazione di udienza del
15.7.20252, la Sig.ra – previa rinuncia dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. –, insistendo CP_1 per il rigetto di tutte le domande proposte dal Sig. e per la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio, accetta la regolamentazione proposta dal Giudice nel provvedimento sopra indicato”.
Per la CS di Pt_2
“Voglia il Tribunale così giudicare:
Confermare l'affido condiviso di e la sua collocazione prevalente presso la madre alla quale resta Pt_2
assegnata la casa coniugale.
Confermare la regolamentazione degli incontri padre/figlia come da sentenza (con l'estensione del fine settimana al lunedì mattina e del giorno infrasettimanale con pernotto fino alla mattina successiva in entrambi i casi con accompagnamento di a scuola) ivi compresa la divisione in due tranches delle festività natalizie, le Pt_2
vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore e 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze estive.
Disporre che il calendario degli incontri padre/figlia possa essere ampliato in base ai desideri e bisogni della minore.
Disporre che i Servizi Sociali:
- proseguano l'attività di monitoraggio e di supporto del nucleo familiare;
- assicurino la prosecuzione del percorso avviato per presso il Consultorio Familiare di Legnano e l'avvio Pt_2
di ogni altro percorso ritenuto utile favorendo lo scambio di informazioni fra i genitori e l'assunzione di decisioni conformi al superiore interesse della minore;
- segnalino alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore;
Invitare i genitori ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente, ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei Servizi Sociali e a garantire la regolare frequenza scolastica di . Pt_2
Adottare i provvedimenti economici ritenuti congrui per la minore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno allegato di avere contratto matrimonio civile in data 03.10.2009 Parte_4
in San Vittore Olona (MI) adottando il regime della separazione dei beni, che dalla loro unione percorso avviato per presso il Consultorio e l'avvio di ogni altro percorso utile e a favorire lo scambio delle informazioni tra i genitori e l'assunzione Pt_2 delle decisioni conformi al superiore interesse di e segnaleranno alla PR presso il TM di Milano eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore); 3) Pt_2 revoca del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di a partire dall'01.01.2027 se entro il 31.12.2026 il figlio non avrà iniziato un Pt_3 percorso di studi o di formazione professionale;
nel predetto caso, il ricorrente verserà alla resistente per il mantenimento ordinario indiretto di il Pt_2 maggiore importo mensile di € 350,00 (di cui l'importo di € 275,00 rivalutato come per legge dall'08.06.2023); 4) assegnazione alla resistente della casa coniugale quale genitore collocatario in via prevalente;
5) rinuncia da parte della resistente all'assegno divorzile richiesto;
6) assunzione da parte di entrambi i genitori dell'impegno ad avviare, senza ritardo, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS;
7) compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”
Pag. 4 di 14 sono nati i figli , a Milano il 12.11.2006 (maggiorenne dal 12.11.2024) e Testimone_1
, a Legnano il 26.02.2010, che sono separati in forza della sentenza n. Parte_2
677/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 08.05.2023, che non hanno mai ripreso la convivenza e che non sono intenzionati a riconciliarsi.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno e che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
***
L'odierno thema decidendum investe il collocamento prevalente della figlia minorenne delle parti
(essendo il figlio primogenito divenuto maggiorenne in corso di causa), la consequenziale assegnazione della casa coniugale di cui il ricorrente è proprietario pieno ed esclusivo, i tempi e le modalità di esercizio del diritto di visita di da parte del genitore non collocatario e il Pt_2
quantum del contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole proporzionalmente dovuto da ciascun genitore.
***
La coppia genitoriale e la curatrice speciale di hanno concordemente chiesto Pt_2
confermarne l'affido condiviso ai genitori che potranno assumere disgiuntamente le scelte ordinarie durante i tempi di permanenza della figlia minorenne presso di sé e dovranno assumere congiuntamente le scelte straordinarie tenuto conto delle inclinazioni, dei desideri e delle aspirazioni di (ormai quindicenne). Pt_2
Tuttavia, come richiesto dalla curatrice speciale di e proposto dal giudice istruttore in Pt_2
data 15.07.2025, i SS del Comune di San Vittore Olona continueranno a svolgere l'incarico loro affidato di monitorare e supportare il nucleo familiare assicurando la prosecuzione del percorso avviato per presso il Consultorio e l'avvio di ogni altro percorso utile alla stessa e, come Pt_2
da relazione depositata in data 14.11.2025, favoriranno, attraverso incontri e colloqui congiunti periodici, il dialogo, la comunicazione e lo scambio delle informazioni tra i genitori e l'assunzione delle decisioni conformi al superiore interesse di , impregiudicato il Pt_2
potere/dovere di segnalare al GT e/o alla PR presso il TM territorialmente competenti eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore.
Pag. 5 di 14 I SS relazioneranno semestralmente l'esito delle attività/osservazioni/indagini compite al GT di questo Tribunale dinnanzi al quale deve essere aperto un procedimento di vigilanza a favore di
(depositando la prima relazione entro e non oltre il 31.05.2026, fatta slava l'urgenza). Pt_2
I genitori di devono essere nuovamente invitati a garantire la regolare frequenza Pt_2
scolastica della minore, segnalare ai SS le criticità sul punto riscontrate, ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente (partecipandovi con costanza, impegno e serietà) e ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali vigenti e alle indicazioni dei referenti dei Servizi
Sociali con cui collaboreranno massimamente nel superiore interesse della figlia minorenne a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
***
A mezzo della sentenza di separazione n. 677/2023 pubblicata da questo Tribunale in data
08.05.2023, per quello che qui rileva, è stato disposto il collocamento prevalente della prole presso la madre cui, per l'effetto, è stata assegnata la casa coniugale sita in San Vittore Olona,
Via Dell'Acqua Piero n. 10, di cui il ricorrente è proprietario pieno ed esclusivo, per l'acquisto della quale (in data 11.10.2006) ha contratto mutuo ipotecario avente la durata di venticinque anni, scadenza “fisiologica” in data 12.10.2031 e rata mensile dell'importo di € 600,00 circa.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 27.11.2024 le predette condizioni sono state confermate.
In data 23.07.2024 il ricorrente ha sostenuto che “Nel corso dell'ultimo anno, inoltre, e Pt_2
hanno più volte chiesto al padre di poter trascorrere con lui ancora più tempo, financo a trasferirsi Pt_3
presso lo stesso in via definitiva” e in data 06.11.2024 che “le difficoltà che sta attraversando a Pt_2
livello di disturbi alimentari potrebbero trovare miglioramento dalla vicinanza paterna”.
Alla prima udienza celebrata in data 27.11.2024, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato che “ Pt_2
non frequenta la sua casa da 2/3 settimane e ha dichiarato che non va più d'accordo con la compagna”.
In data 04.12.2024 ha confermato di avere interrotto la frequentazione della casa Pt_2
paterna perché “ultimamente” non si trovava più bene con la compagna convivente del ricorrente (“Il papà non si accorgeva che io piangevo tutte le sere”).
In data 14.02.2025 è stato ritualmente acquisito in causa che dal 25.12.2024 ha ripreso a Pt_2
frequentare il padre a weekend alternati e infrasettimanalmente senza pernotto e rischiava di perdere l'anno scolastico a causa delle numerosissime assenze comunicate dal dirigente scolastico.
Pag. 6 di 14 Costituendosi in giudizio in data 21.03.2025 la CS di ha riferito che “era rimasta Pt_2 Pt_2
ferita da alcuni interventi della fidanzata del papà dai quali non aveva saputo difendersi […] che il papà è permaloso, ma che anche lei lo è con la differenza che il papà reagisce arrabbiandosi e lei invece cerca di passare oltre soffrendo però nell'intimo. , orgogliosa, ha mostrato le foto dei bellissimi lavori che il papà, Pt_2
abilissimo artigiano, ha fatto in casa realizzando una stella sul soffitto del soggiorno e rivestendo le pareti dei servizi con tessere di mosaico;
mi ha inoltre parlato della casa avita di San Vito sullo Ionio precisando che a lei piace molto andarci anche se non è tanto bello l'edificio, ma è bellissimo l'appezzamento, seppur trascurato, su cui sorge. ha parlato anche della mamma dicendo che in Romania aveva fatto una scuola per diventare sarta Pt_2
e che ogni tanto le prepara un piatto rumeno che a lei piace tanto. Interrogata sulla scuola ha spiegato che la sua materia preferita è tedesco e che il suo progetto è quello di diventare una hostess per poter girare il mondo. Circa le assenze scolastiche non si è giustificata ed è parsa sottovalutare il problema in quanto, secondo lei, ha soltanto cumulato il massimo di assenze per i mesi da settembre a gennaio e non il massimo in senso assoluto pregiudicante l'anno. La minore ha spiegato che attualmente sta andando dalla dietologa mentre invece non sta più andando all'Ospedale di Cuggiono dove una sola volta ha incontrato il dott. psicologo psicoterapeuta CP_2
dell'Ambulatorio Disturbi del Comportamento Alimentare. invece non ha parlato, forse per Pt_2
riservatezza innata sui suoi sentimenti, del cane che la mamma le ha preso, circostanza emersa soltanto al momento in cui la scrivente ha accompagnato la minore in sala d'aspetto dove la sig.ra le ha ricordato CP_1
appunto che dovevano andare a casa dal cane: soltanto in quel momento si è rianimata, ha mostrato la Pt_2
foto del cagnolino che adora, ma anche quella del gatto del papà, un gatto bianco al quale però non è altrettanto affezionata. […] La scuola ancor prima di convocare i genitori aveva segnalato ripetutamente il problema delle assenze, dei ritardi nelle entrate (anche di oltre due ore) e delle uscite anzitempo variamente giustificate. La convocazione dei genitori è avvenuta separatamente. Prima è stato sentito il padre che ha dichiarato di non avere dimestichezza con la tecnologia per cui non aveva mai controllato il registro elettronico né era stato informato delle assenze già molto vistose sin dagli inizi dell'anno scolastico. Nell'apprendere la situazione il sig. si è Pt_1
molto arrabbiato ed ha spiegato di non sapere nulla in quanto la figlia non pernotta più da lui infrasettimanalmente e comunque lui non potrebbe neppure controllarla in quanto per lavoro esce prestissimo la mattina. […] Nonostante la convocazione dei genitori non sembra che la situazione sia cambiata: Pt_2
continua a collezionare assenze o uscite anticipate senza che i genitori siano in grado di intervenire in una situazione che peraltro non è nuova come risulta dalle relazioni depositate dai servizi sociali nella causa di separazione e prodotte dalla difesa del ricorrente con il ricorso introduttivo (doc. 6) e come la nota depositata in data 31.1.2025 (doc. 19, 20 e 21). È evidente che la madre non è in grado di gestire adeguatamente la situazione e di garantire la frequenza scolastica lasciando che la figlia stia a casa o entri in ritardo o esca anzi
Pag. 7 di 14 tempo. Anche il padre non sembra essere in grado di assicurare e verificare che la figlia tutte le mattine vada a scuola in orario e non esca anzitempo […] è da presumere che la problematica di sia da imputare più Pt_2
ad una sottostima del problema da parte dei genitori che non ad una loro carenza educativa”.
Dalla relazione depositata in data 02.07.2025 dai S.S. è emerso che “entrambi i genitori hanno riferito di un miglioramento della situazione familiare, con particolare riferimento allo stato emotivo della figlia Pt_2
che avrebbe ad oggi ripreso la frequenza scolastica e ripristinato una regolare frequenza del contesto paterno […] entrambi i genitori hanno riportato alla scrivente la prosecuzione di un percorso terapeutico e di cura per i disturbi alimentari vissuti dalla ragazza presso lo specialistico ambulatorio dell'ospedale di Cuggiono. Entrambi hanno riferito che tale percorso clinico è stato successivamente interrotto vista l'individuazione di un differente nutrizionista con cui avrebbe avviato un nuovo percorso di cura, nonostante al contempo la ragazza Pt_2
avesse espresso un positivo aggancio con lo psicologo di riferimento dell'equipe dell'ambulatorio ospedaliero […] si
è potuto rilevare il permanere di un clima relazionale e comunicativo tra i genitori denotato da tensione e da un pressoché assente canale di comunicazione, scambio e confronto, anche relativamente a tali delicati aspetti di cura e fragilità della figlia […] entrambi i genitori hanno però al contempo espresso il loro accordo relativamente all'avvio di un percorso di supporto psicologico a favore della figlia, fornendo le relative autorizzazioni e consensi alla presa di contatti da parte della scrivente con il Consultorio familiare di Legnano. […] L'assistente sociale del
Consultorio familiare di riferimento per la situazione ha riportato di aver avviato un percorso di supporto improntato prioritariamente a fornire alla ragazza uno spazio di ascolto dei propri bisogni e tematiche che la stessa intende portare in tale contesto, aspetto quest'ultimo esplicitamente richiesto dalla ragazza nel momento di avvio della presa in carico. […] Alla data attuale si sono svolti due colloqui con la ragazza per lo più incentrati sulla condivisone di aspetti e tematiche relative alle relazioni interpersonali e ad aspetti prettamente connessi all'età e fase adolescenziale della ragazza ed è stato concordato con un successivo colloquio per il mese di Pt_2
settembre u.s., riferendo al contempo alla ragazza la possibilità di contattare il Servizio per concordare tempi differenti per la programmazione di tale spazio di colloquio”.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 15.07.2025 il giudice istruttore, tra l'altro, per quello che qui rileva, ha proposto alle parti di confermare il collocamento prevalente di presso Pt_2
la madre e l'assegnazione alla stessa della casa coniugale (come da sentenza di separazione personale dei coniugi in atti).
La resistente e la CS di hanno accettato la predetta proposta che il ricorrente non ha Pt_2
accettato.
In data 24.11.2025 i SS hanno riferito che “sia il signor che la signora hanno descritto una Pt_1 CP_1
positiva interazione e dinamica relazionale, denotata da sincero affetto, vicinanza emotiva e dialogo. Gli stessi
Pag. 8 di 14 hanno inoltre descritto come una ragazza molto sensibile ed introversa, aspetti questi ultimi che, in Pt_2
alcune circostanze, avrebbero contribuito ad una maggiore difficoltà e fatica da parte della stessa nella sfera relazionale e della socializzazione con i pari. Accanto a ciò, i genitori hanno però al contempo riferito di una buona condivisione ed apertura della ragazza nei confronti sia della madre che del padre, a cui farebbe riferimento anche condividendo e raccontando dinamiche relative alla propria cerchia amicale e di relazioni con i pari […] entrambi i genitori hanno inoltre riportato una positiva e buona adesione della figlia al percorso di supporto psicologico avviato presso il Consultorio Familiare, a cui la stessa dunque accederebbe con entusiasmo e percezione di una propria utilità per sé e per il proprio percorso di crescita, motivo per cui entrambi i genitori hanno espresso il proprio accordo alla sua prosecuzione. […] Con riferimento a , la scrivente ha provveduto ad effettuare Pt_2
un momento di colloquio con la ragazza presso il Servizio, al fine di poter ricevere, dalla stessa, aggiornamenti in merito al proprio stato emotivo, oltre che quotidianità e situazione familiare. In evoluzione a quanto riscontrato in passato, si è relazionata all'operatore in modo positivo e sereno, mostrando disponibilità al dialogo e un Pt_2
buon livello di apertura. Ha condiviso spontaneamente aspetti riguardanti la propria quotidianità, interessi e progettualità future, oltre che delle proprie amicizie e dinamiche interne al gruppo dei pari, anche accennando al proprio vissuto e stato emotivo presenti e sottese in esse.
Con riferimento alla situazione familiare, ha riferito di mantenere un rapporto significativo e Pt_2
continuativo con entrambi i genitori, che frequenta con regolarità. Appare al contempo molto consapevole delle fatiche relazionali e dialogiche tra i genitori, che descrive come presente da lungo tempo;
tale consapevolezza sembrerebbe accompagnarsi ad un atteggiamento disilluso rispetto alla reale possibilità che possa instaurarsi tra i due un dialogo realmente collaborativo, a fronte del permanere di tale loro conflittuale relazione da tempo. La minore sembrerebbe infatti aver sviluppato una sorta di abitudine alla situazione conflittuale tra i genitori, manifestando un atteggiamento come di rassegnata accettazione, all'interno della quale sembrerebbe aver elaborato proprie modalità e strategie personali per convivere con tale dinamica familiare. ha inoltre riportato di Pt_2
partecipare con continuità ed entusiasmo al percorso di supporto psicologico presso il consultorio familiare, contesto quest'ultimo da lei descritto come utile e nel quale sente di potersi esprimere liberamente rispetto a diversi ambiti e temi della propria quotidianità. In tale quadro, il percorso di supporto psicologico intrapreso da presso il Pt_2
consultorio costituisce, a parere della scrivente, un contesto significativamente protettivo per la stessa, offrendo uno spazio strutturato dedicato all'ascolto dei bisogni della ragazza oltre che di accompagnamento ad una conoscenza ed elaborazione del proprio vissuto e stato emotivo”.
A fronte dell'evidente fragilità emotiva della minore – esposta, a oggi, a un'accesa conflittualità genitoriale (anche e/o, segnatamente, economica) – e degli interventi attivati e, ancora, da attivare (con l'autentica collaborazione della coppia genitoriale) per salvaguardarne il benessere
Pag. 9 di 14 psicologico ed evolutivo, appare del tutto inopportuno e destabilizzante per il cambio Pt_2
del contesto abitativo (e delle consuetudini di vita) richiesto dal padre.
***
Rispetto all'esercizio del diritto di visita paterno, valga ricordare che nella presente sede può e deve essere regolamentata soltanto la frequentazione padre/figlia minorenne (essendo Pt_3
divenuto maggiorenne in corso di causa e, per l'effetto, libero di autodeterminarsi sul punto come meglio crede).
In data 27.10.2025 il ricorrente ha chiesto strutturare il calendario come segue: “con il padre: il lunedì e il martedì nelle settimane che terminano con il weekend di propria spettanza, dall'uscita da scuola fino al giorno seguente con riaccompagnamento a scuola, nonché a weekend alterni, dal venerdì, all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
infine, il mercoledì e il giovedì nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna;
- con la madre: il lunedì e il martedì nelle settimane che terminano con il weekend di propria spettanza, dall'uscita da scuola fino al giorno seguente con riaccompagnamento a scuola, nonché a weekend alterni, dal venerdì, all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
infine, il mercoledì e il giovedì nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna”.
Dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza celebrata in data 03.07.2025, pare evincersi che post 28.03.2025 la minore abbia ripreso a pernottare presso il padre anche infrasettimanalmente e che il padre si sia fatto/si stia facendo carico degli accompagnamenti della figlia a scuola (risultando, per contro, che sino al 28.03.2025 la minore avesse sì ripreso la frequentazione dell'abitazione paterna nelle Vacanze di Natale 2024 ma senza pernottamento infrasettimanale anche perché il padre “per lavoro esce prestissimo la mattina”).
Ne consegue che, sul punto, deve essere confermato quanto già disposto in data 28.03.2025, fatto salvo quanto proposto in data 15.07.2025.
***
Per quanto riguarda il mantenimento indiretto della prole da parte del genitore non collocatario
(minorenni e/o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) deve guardarsi al disposto dell'art. 337-ter, comma 4, c.c. – che prevede che, “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
Pag. 10 di 14 genitore” – e deve considerarsi che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni. Da una parte, vi è il rapporto tra genitori e figlio e, dall'altra, vi è il rapporto tra genitori obbligati. Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (art. 315-bis, comma 1, c.c.). È per questo che l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nell'ambito dei giudizi disciplinati dall'art. 337-bis c.c., pone subito come parametro da apprezzare le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, comma 4, n. 1 e 2, c.c.). I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme. Nei rapporti interni tra i genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma 3, c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo. In generale, l'art. 316-bis, comma 1, c.c. prevede, poi, che i genitori
(anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, comma 4 n. 4, c.c.), i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, comma 4, n. 3 e 5, c.c.) che, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
In tale quadro si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo
Collegio, la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, minorenne o maggiorenne
Pag. 11 di 14 ma non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi (netti) di entrambi i genitori3.
La declinazione dei predetti principi nella fattispecie che qui ci occupa impone considerare che:
- a oggi, vigono le condizioni n. 4 e 5 della sentenza di separazione n. 677/2023 in forza delle quali a) il ricorrente (genitore non collocatario) soddisfa direttamente e in via esclusiva le esigenze prettamente abitative dei figli (sostenendo all'uopo l'esborso mensile dell'importo complessivo di € 1.150,00 per il versamento sia della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, sia del canone di locazione della casa sita in Cerro Maggiore, Via Don Minzoni 9, dove, peraltro, convive stabilmente con la compagna percettrice di redditi da Controparte_3
lavoro autonomo – quanto meno – dall'anno 2023), versa alla resistente l'importo mensile di €
550,00, rivalutato come per legge, per il mantenimento ordinario indiretto di e Pt_3
e partecipa alle spese straordinarie da sostenere per i medesimi nella misura dell'80% e Pt_2
b) la madre percepisce il 100% dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
- a oggi, la resistente non paga le spese condominiali ordinarie della casa coniugale assegnatale che, viceversa, paga il resistente che, peraltro, a oggi, gode del box e della cantina pertinenziali della stessa definite “essenziali” per il suo lavoro;
è verosimile o altamente probabile che il reperimento sul mercato di spazi analoghi alle pertinenze della casa coniugale comporterebbe a un esborso mensile certamente non inferiore all'importo di € 350,00 che, Parte_1
peraltro, il ricorrente ha dichiarato esborsare per il pagamento sia delle “spese condominiali dell'abitazione coniugale [che] di quella in locazione (350,00 Euro al mese)”;
- anche nella presente sede, come già nel giudizio di separazione, la resistente ha fornito dichiarazioni inesatte e documentazione parziale rispetto alla sua effettiva situazione reddituale e patrimoniale e, tuttavia, ha (quanto meno) rinunciato (in data 30.07.2025) sia al riconoscimento di un assegno divorzile, sia alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della prole nell'importo mensile complessivo di € 900,00;
- i redditi dichiarati dal ricorrente (e dalla sua compagna convivente) nei modelli disclosure in atti versati sono del tutto compatibili con gli oneri contributivi vigenti a carico del primo tenuto anche conto di quanto dichiarato dal figlio primogenito in data 05.10.2025; infatti, come allegato dal ricorrente,
- nel mese di ottobre 2025 ha intrapreso un rapporto di lavoro con Pt_3 [...]
CP_4 Ne consegue che, tenuto anche conto dell'età anagrafica della resistente che, certamente non ne agevola il proficuo inserimento nel mondo del lavoro, devono essere confermati i provvedimenti vigenti sino al mese di settembre 2025 compreso;
dal mese di ottobre 2025 deve essere certamente revocato il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del figlio primogenito (che ha intrapreso un rapporto di lavoro con e, per contro, Controparte_4
aumentato all'importo mensile di € 350,00 quello previsto per il mantenimento ordinario di
Pt_2
***
Le spese di lite sostenute dalle parti per le fasi n. 1, 2 e 3 del presente giudizio meritano di essere integralmente compensate (tenuto conto delle domande rinunciate dalla resistente soltanto in data 30.07.2025); il mancato deposito degli scritti conclusivi da parte di impone la CP_1
condanna del ricorrente a rifondere alla controparte i minimi tabellari previsti per la fase n. 4 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
La coppia genitoriale rifonderà, in via solidale, alla le spese di lite sostenute, CP_5 Pt_2
liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità, dell'attività espletata e del mancato deposito di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dal ricorrente e dalla resistente in data 03.10.2009 in San Vittore Olona (MI);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA l'affido condiviso ai genitori della figlia minorenne con le Pt_2
precisazioni di cui in parte motiva;
4) CONFERMA l'incarico conferito ai SS del Comune di San Vittore Olona come meglio precisato in parte motiva;
5) REITERA gli inviti già rivolti alla coppia genitoriale richiamati in parte motiva;
6) CONFERMA il collocamento prevalente di presso la madre e, per l'effetto, Pt_2
7) CONFERMA l'assegnazione alla resistente della casa coniugale sita in San Vittore
Olona, Via Dell'Acqua Piero n. 10, di cui il ricorrente è proprietario pieno ed esclusivo;
Pag. 13 di 14 8) CONFERMA il calendario della frequentazione padre/figlia vigente dal 28.03.2025
(impregiudicata la facoltà di ampliare il diritto di visita paterno nel rispetto dei desideri e dei bisogni di;
Pt_2
9) CONFERMA i provvedimenti economici vigenti fino al mese di settembre 2025 compreso (ivi compreso il diritto della resistente a percepire dall' l'intero importo CP_6
dell'assegno unico e universale spettante per la prole);
10) REVOCA il contributo paterno al mantenimento indiretto di a partire dal mese Pt_3
di ottobre 2025;
11) DISPONE CHE dal mese di ottobre 2025 il ricorrente versi alla resistente il maggiore importo mensile di € 350,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di Pt_2
12) COMPENSA tra le parti le spese delle prime tre fasi del giudizio;
13) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese della quarta fase del giudizio liquidate in complessivi € 1.453,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
14) CONDANNA il ricorrente e la resistente, in via solidale tra loro, a rifondere all'avv.
RI AZ TT le spese di lite liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
15) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di , nata Parte_2
a Legnano il 26.02.2010, dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
16) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di San Vittore
Olona e al GT di questo Tribunale per quanto di rispettiva competenza.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LA PA RI UG PA
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La cui istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 21.07.2025 è stata dichiarata inammissibile dal COA di Busto Arsizio in data 06/10.11.2025 2 “tenuto conto della scarsa trasparenza dimostrata dalla resistente nell'offrire tutta la documentazione reddituale/patrimoniale dovuta ex lege, dell'indubbia valenza economica del godimento della casa coniugale da parte del coniuge che non è n'è neppure il comproprietario e del mancato pagamento da parte della resistente delle spese condominiali (ordinarie) dell'immobile dove vive con i figli e (pagate ratealmente dal ricorrente che, peraltro, sta Pt_3 Pt_2 continuando a utilizzarne il box e la cantina e che “difficilmente” potrà recuperare il credito maturato), ricordato che non è questa la sede ove definire le controversie insorte tra le parti (per il mancato rilascio delle pertinenze della casa coniugale da parte del ricorrente e per il mancato pagamento da parte della resistente delle spese condominiali ordinarie), letto e applicato l'art. 185-bis codice di rito, PROPONE alle parti di regolamentare consensualmente i loro rapporti post divorzio come segue: 1) conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 27.11.2024 ovvero le condizioni n. 2, 3, 4 e 5 della sentenza n. 677/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 08.05.2023 (impregiudicata la facoltà di ampliare il diritto di visita paterno nel rispetto dei desideri e dei bisogni di;
2) prosecuzione del monitoraggio e del supporto del nucleo familiare da parte dei SS (che assicureranno la prosecuzione del Pt_2 Pag. 3 di 14 3 Cfr. Cass. n. 2536 del 26/01/2024 e n. 4145 del 10/02/2023
Pag. 12 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RI UG PA Presidente
LA PA Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto in data 24.07.2024 al N. R. G. 2810/2024 da
(C.F. ) con l'Avv. MARA VIVIANA COPPI Parte_1 C.F._1
e l'Avv. FRANCESCO SADA del foro di Milano, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. BARBARA GIOIA CP_1 C.F._2
INTAGLIATA e l'Avv. GIOVANNI LUIGI PETRÒ del foro di Milano, con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO e l'intervento dell'avv. RI
AZ TT nella qualità di Curatrice speciale di (C.F. Parte_2
), giusta comparsa di costituzione depositata in data 21.03.20251. C.F._3
Conclusioni: come precisate dal ricorrente e dalla Curatrice speciale di a mezzo dei Pt_2
fogli depositati in data 26.09.2025 e dalla resistente a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 30.07.2025, di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Busto Arsizio adìto, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così ritenere e giudicare:
I – In via principale:
1) rigettare tutte le domande formulate dalla OR in quanto infondate in fatto e in diritto;
CP_1 2) pronunciare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio contratto dal Signor Parte_1
e dalla OR in data 3.10.2009 in San Vittore Olona (MI) e trascritto dei registri
[...] CP_1
dello Stato Civile al nr. 7, parte 1, anno 2009, mandando richiesta alla cancelleria di effettuare le comunicazioni ed annotazioni di legge;
3) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e pertanto disporre che nessun contributo a titolo di assegno divorzile sia previsto da uno nei confronti dell'altro;
4) disporre l'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori;
5) disporre il collocamento della prole presso il padre, nella casa coniugale, sita in San Vittore Olona (MI), Via
Dell'Acqua Piero nr. 10, e, per l'effetto, disporre l'assegnazione della casa coniugale al Signor Parte_1
[...]
6) regolamentare il diritto di visita madre/figli secondo le seguenti modalità, fatta salva la possibilità di migliori accordi tra genitori:
a) a weekend alternati, dal venerdì sera, dall'uscita da scuola, fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
b) un giorno infrasettimanale nei weekend che terminano con il weekend di spettanza materna, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola, fino al giorno seguente, con riaccompagnamento a scuola;
due giorni infrasettimanali nei weekend che terminano con il weekend di spettanza paterna, preferibilmente il mercoledì e giovedì, dall'uscita da scuola fino al giorno seguente, con riaccompagnamento a scuola;
c) per le vacanze natalizie, i genitori si alterneranno per il periodo dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del
31 dicembre e il periodo dalla mattina del 31 dicembre alla mattina del 6 gennaio, restando inteso che il genitore che non trascorrerà con i figli il giorno di Natale, vi trascorrerà quello della Vigilia;
d) per le vacanze estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto (da concordare con il padre entro il giorno 31 maggio di ogni anno);
e) per i Ponti e le altre festività, secondo il regime dell'alternanza e, se possibile, verranno accorpati ai weekend di spettanza di ciascun genitore;
7) disporre che le spese straordinarie siano poste ad integrale carico del Signor così come Parte_1
previste dal Protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale e che ivi si intende qui integralmente richiamato;
I.II – In via meramente subordinata:
8) fatti salvi i punti 1), 2) e 3) e 4) che si intendono qui richiamati, disporre che la residenza anagrafica dei minori venga fissata nella casa coniugale, sita in San Vittore Olona (MI), Via dell'Acqua Piero nr. 10, assegnando la medesima abitazione alla madre, OR , con esclusione del box e della cantina di CP_1
Pag. 2 di 14 pertinenza in quanto essenziali per il lavoro del Signor e comunque non utilizzati e non necessari per la Pt_1
OR ; CP_1
9) disporre il collocamento paritetico dei minori presso ciascun genitore, secondo il seguente calendario:
a) con il padre: il lunedì e il martedì nelle settimane che terminano con il weekend di propria spettanza, dall'uscita da scuola fino al giorno seguente con riaccompagnamento a scuola, nonché a weekend alterni, dal venerdì, all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
infine, il mercoledì e il giovedì nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna;
b) con la madre: il lunedì e il martedì nelle settimane che terminano con il weekend di propria spettanza, dall'uscita da scuola fino al giorno seguente con riaccompagnamento a scuola, nonché a weekend alterni, dal venerdì, all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
infine, il mercoledì e il giovedì nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna;
c) per le vacanze di Natale, si rinvia al punto 6c);
d) per le vacanze estive, due settimane consecutive per ciascun genitore (ad anni alterni i primi quindici giorni);
e) per i Ponti e le altre festività, si rinvia al punto 6e);
10) disporre il mantenimento diretto dei minori durante la permanenza presso ciascun genitore;
11) disporre che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% tra ciascun genitore, così come previste dal
Protocollo in uso presso Codesto Ill.mo Tribunale e che ivi si intende qui integralmente richiamato.
I.III – In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse stabilito un assegno di mantenimento a carico del Signor a favore dei figli, disporre che il Signor versi l'importo a Pt_1 Pt_1
favore di direttamente al figlio in ragione della raggiunta maggiore età; Pt_3
II. In via istruttoria:
12) disporre l'ascolto di sui fatti di cui in narrativa;
Testimone_1
III. In ogni caso:
13) con vittoria di spese di lite”.
Per la resistente:
“In ossequio a quanto disposto da Codesto Ill.mo Giudice nel provvedimento di fissazione di udienza del
15.7.20252, la Sig.ra – previa rinuncia dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c. –, insistendo CP_1 per il rigetto di tutte le domande proposte dal Sig. e per la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio, accetta la regolamentazione proposta dal Giudice nel provvedimento sopra indicato”.
Per la CS di Pt_2
“Voglia il Tribunale così giudicare:
Confermare l'affido condiviso di e la sua collocazione prevalente presso la madre alla quale resta Pt_2
assegnata la casa coniugale.
Confermare la regolamentazione degli incontri padre/figlia come da sentenza (con l'estensione del fine settimana al lunedì mattina e del giorno infrasettimanale con pernotto fino alla mattina successiva in entrambi i casi con accompagnamento di a scuola) ivi compresa la divisione in due tranches delle festività natalizie, le Pt_2
vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore e 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore durante le vacanze estive.
Disporre che il calendario degli incontri padre/figlia possa essere ampliato in base ai desideri e bisogni della minore.
Disporre che i Servizi Sociali:
- proseguano l'attività di monitoraggio e di supporto del nucleo familiare;
- assicurino la prosecuzione del percorso avviato per presso il Consultorio Familiare di Legnano e l'avvio Pt_2
di ogni altro percorso ritenuto utile favorendo lo scambio di informazioni fra i genitori e l'assunzione di decisioni conformi al superiore interesse della minore;
- segnalino alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore;
Invitare i genitori ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente, ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei Servizi Sociali e a garantire la regolare frequenza scolastica di . Pt_2
Adottare i provvedimenti economici ritenuti congrui per la minore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno allegato di avere contratto matrimonio civile in data 03.10.2009 Parte_4
in San Vittore Olona (MI) adottando il regime della separazione dei beni, che dalla loro unione percorso avviato per presso il Consultorio e l'avvio di ogni altro percorso utile e a favorire lo scambio delle informazioni tra i genitori e l'assunzione Pt_2 delle decisioni conformi al superiore interesse di e segnaleranno alla PR presso il TM di Milano eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore); 3) Pt_2 revoca del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di a partire dall'01.01.2027 se entro il 31.12.2026 il figlio non avrà iniziato un Pt_3 percorso di studi o di formazione professionale;
nel predetto caso, il ricorrente verserà alla resistente per il mantenimento ordinario indiretto di il Pt_2 maggiore importo mensile di € 350,00 (di cui l'importo di € 275,00 rivalutato come per legge dall'08.06.2023); 4) assegnazione alla resistente della casa coniugale quale genitore collocatario in via prevalente;
5) rinuncia da parte della resistente all'assegno divorzile richiesto;
6) assunzione da parte di entrambi i genitori dell'impegno ad avviare, senza ritardo, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS;
7) compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”
Pag. 4 di 14 sono nati i figli , a Milano il 12.11.2006 (maggiorenne dal 12.11.2024) e Testimone_1
, a Legnano il 26.02.2010, che sono separati in forza della sentenza n. Parte_2
677/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 08.05.2023, che non hanno mai ripreso la convivenza e che non sono intenzionati a riconciliarsi.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno e che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
***
L'odierno thema decidendum investe il collocamento prevalente della figlia minorenne delle parti
(essendo il figlio primogenito divenuto maggiorenne in corso di causa), la consequenziale assegnazione della casa coniugale di cui il ricorrente è proprietario pieno ed esclusivo, i tempi e le modalità di esercizio del diritto di visita di da parte del genitore non collocatario e il Pt_2
quantum del contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole proporzionalmente dovuto da ciascun genitore.
***
La coppia genitoriale e la curatrice speciale di hanno concordemente chiesto Pt_2
confermarne l'affido condiviso ai genitori che potranno assumere disgiuntamente le scelte ordinarie durante i tempi di permanenza della figlia minorenne presso di sé e dovranno assumere congiuntamente le scelte straordinarie tenuto conto delle inclinazioni, dei desideri e delle aspirazioni di (ormai quindicenne). Pt_2
Tuttavia, come richiesto dalla curatrice speciale di e proposto dal giudice istruttore in Pt_2
data 15.07.2025, i SS del Comune di San Vittore Olona continueranno a svolgere l'incarico loro affidato di monitorare e supportare il nucleo familiare assicurando la prosecuzione del percorso avviato per presso il Consultorio e l'avvio di ogni altro percorso utile alla stessa e, come Pt_2
da relazione depositata in data 14.11.2025, favoriranno, attraverso incontri e colloqui congiunti periodici, il dialogo, la comunicazione e lo scambio delle informazioni tra i genitori e l'assunzione delle decisioni conformi al superiore interesse di , impregiudicato il Pt_2
potere/dovere di segnalare al GT e/o alla PR presso il TM territorialmente competenti eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore.
Pag. 5 di 14 I SS relazioneranno semestralmente l'esito delle attività/osservazioni/indagini compite al GT di questo Tribunale dinnanzi al quale deve essere aperto un procedimento di vigilanza a favore di
(depositando la prima relazione entro e non oltre il 31.05.2026, fatta slava l'urgenza). Pt_2
I genitori di devono essere nuovamente invitati a garantire la regolare frequenza Pt_2
scolastica della minore, segnalare ai SS le criticità sul punto riscontrate, ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio familiare territorialmente competente (partecipandovi con costanza, impegno e serietà) e ad attenersi scrupolosamente ai provvedimenti giudiziali vigenti e alle indicazioni dei referenti dei Servizi
Sociali con cui collaboreranno massimamente nel superiore interesse della figlia minorenne a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare.
***
A mezzo della sentenza di separazione n. 677/2023 pubblicata da questo Tribunale in data
08.05.2023, per quello che qui rileva, è stato disposto il collocamento prevalente della prole presso la madre cui, per l'effetto, è stata assegnata la casa coniugale sita in San Vittore Olona,
Via Dell'Acqua Piero n. 10, di cui il ricorrente è proprietario pieno ed esclusivo, per l'acquisto della quale (in data 11.10.2006) ha contratto mutuo ipotecario avente la durata di venticinque anni, scadenza “fisiologica” in data 12.10.2031 e rata mensile dell'importo di € 600,00 circa.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 27.11.2024 le predette condizioni sono state confermate.
In data 23.07.2024 il ricorrente ha sostenuto che “Nel corso dell'ultimo anno, inoltre, e Pt_2
hanno più volte chiesto al padre di poter trascorrere con lui ancora più tempo, financo a trasferirsi Pt_3
presso lo stesso in via definitiva” e in data 06.11.2024 che “le difficoltà che sta attraversando a Pt_2
livello di disturbi alimentari potrebbero trovare miglioramento dalla vicinanza paterna”.
Alla prima udienza celebrata in data 27.11.2024, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato che “ Pt_2
non frequenta la sua casa da 2/3 settimane e ha dichiarato che non va più d'accordo con la compagna”.
In data 04.12.2024 ha confermato di avere interrotto la frequentazione della casa Pt_2
paterna perché “ultimamente” non si trovava più bene con la compagna convivente del ricorrente (“Il papà non si accorgeva che io piangevo tutte le sere”).
In data 14.02.2025 è stato ritualmente acquisito in causa che dal 25.12.2024 ha ripreso a Pt_2
frequentare il padre a weekend alternati e infrasettimanalmente senza pernotto e rischiava di perdere l'anno scolastico a causa delle numerosissime assenze comunicate dal dirigente scolastico.
Pag. 6 di 14 Costituendosi in giudizio in data 21.03.2025 la CS di ha riferito che “era rimasta Pt_2 Pt_2
ferita da alcuni interventi della fidanzata del papà dai quali non aveva saputo difendersi […] che il papà è permaloso, ma che anche lei lo è con la differenza che il papà reagisce arrabbiandosi e lei invece cerca di passare oltre soffrendo però nell'intimo. , orgogliosa, ha mostrato le foto dei bellissimi lavori che il papà, Pt_2
abilissimo artigiano, ha fatto in casa realizzando una stella sul soffitto del soggiorno e rivestendo le pareti dei servizi con tessere di mosaico;
mi ha inoltre parlato della casa avita di San Vito sullo Ionio precisando che a lei piace molto andarci anche se non è tanto bello l'edificio, ma è bellissimo l'appezzamento, seppur trascurato, su cui sorge. ha parlato anche della mamma dicendo che in Romania aveva fatto una scuola per diventare sarta Pt_2
e che ogni tanto le prepara un piatto rumeno che a lei piace tanto. Interrogata sulla scuola ha spiegato che la sua materia preferita è tedesco e che il suo progetto è quello di diventare una hostess per poter girare il mondo. Circa le assenze scolastiche non si è giustificata ed è parsa sottovalutare il problema in quanto, secondo lei, ha soltanto cumulato il massimo di assenze per i mesi da settembre a gennaio e non il massimo in senso assoluto pregiudicante l'anno. La minore ha spiegato che attualmente sta andando dalla dietologa mentre invece non sta più andando all'Ospedale di Cuggiono dove una sola volta ha incontrato il dott. psicologo psicoterapeuta CP_2
dell'Ambulatorio Disturbi del Comportamento Alimentare. invece non ha parlato, forse per Pt_2
riservatezza innata sui suoi sentimenti, del cane che la mamma le ha preso, circostanza emersa soltanto al momento in cui la scrivente ha accompagnato la minore in sala d'aspetto dove la sig.ra le ha ricordato CP_1
appunto che dovevano andare a casa dal cane: soltanto in quel momento si è rianimata, ha mostrato la Pt_2
foto del cagnolino che adora, ma anche quella del gatto del papà, un gatto bianco al quale però non è altrettanto affezionata. […] La scuola ancor prima di convocare i genitori aveva segnalato ripetutamente il problema delle assenze, dei ritardi nelle entrate (anche di oltre due ore) e delle uscite anzitempo variamente giustificate. La convocazione dei genitori è avvenuta separatamente. Prima è stato sentito il padre che ha dichiarato di non avere dimestichezza con la tecnologia per cui non aveva mai controllato il registro elettronico né era stato informato delle assenze già molto vistose sin dagli inizi dell'anno scolastico. Nell'apprendere la situazione il sig. si è Pt_1
molto arrabbiato ed ha spiegato di non sapere nulla in quanto la figlia non pernotta più da lui infrasettimanalmente e comunque lui non potrebbe neppure controllarla in quanto per lavoro esce prestissimo la mattina. […] Nonostante la convocazione dei genitori non sembra che la situazione sia cambiata: Pt_2
continua a collezionare assenze o uscite anticipate senza che i genitori siano in grado di intervenire in una situazione che peraltro non è nuova come risulta dalle relazioni depositate dai servizi sociali nella causa di separazione e prodotte dalla difesa del ricorrente con il ricorso introduttivo (doc. 6) e come la nota depositata in data 31.1.2025 (doc. 19, 20 e 21). È evidente che la madre non è in grado di gestire adeguatamente la situazione e di garantire la frequenza scolastica lasciando che la figlia stia a casa o entri in ritardo o esca anzi
Pag. 7 di 14 tempo. Anche il padre non sembra essere in grado di assicurare e verificare che la figlia tutte le mattine vada a scuola in orario e non esca anzitempo […] è da presumere che la problematica di sia da imputare più Pt_2
ad una sottostima del problema da parte dei genitori che non ad una loro carenza educativa”.
Dalla relazione depositata in data 02.07.2025 dai S.S. è emerso che “entrambi i genitori hanno riferito di un miglioramento della situazione familiare, con particolare riferimento allo stato emotivo della figlia Pt_2
che avrebbe ad oggi ripreso la frequenza scolastica e ripristinato una regolare frequenza del contesto paterno […] entrambi i genitori hanno riportato alla scrivente la prosecuzione di un percorso terapeutico e di cura per i disturbi alimentari vissuti dalla ragazza presso lo specialistico ambulatorio dell'ospedale di Cuggiono. Entrambi hanno riferito che tale percorso clinico è stato successivamente interrotto vista l'individuazione di un differente nutrizionista con cui avrebbe avviato un nuovo percorso di cura, nonostante al contempo la ragazza Pt_2
avesse espresso un positivo aggancio con lo psicologo di riferimento dell'equipe dell'ambulatorio ospedaliero […] si
è potuto rilevare il permanere di un clima relazionale e comunicativo tra i genitori denotato da tensione e da un pressoché assente canale di comunicazione, scambio e confronto, anche relativamente a tali delicati aspetti di cura e fragilità della figlia […] entrambi i genitori hanno però al contempo espresso il loro accordo relativamente all'avvio di un percorso di supporto psicologico a favore della figlia, fornendo le relative autorizzazioni e consensi alla presa di contatti da parte della scrivente con il Consultorio familiare di Legnano. […] L'assistente sociale del
Consultorio familiare di riferimento per la situazione ha riportato di aver avviato un percorso di supporto improntato prioritariamente a fornire alla ragazza uno spazio di ascolto dei propri bisogni e tematiche che la stessa intende portare in tale contesto, aspetto quest'ultimo esplicitamente richiesto dalla ragazza nel momento di avvio della presa in carico. […] Alla data attuale si sono svolti due colloqui con la ragazza per lo più incentrati sulla condivisone di aspetti e tematiche relative alle relazioni interpersonali e ad aspetti prettamente connessi all'età e fase adolescenziale della ragazza ed è stato concordato con un successivo colloquio per il mese di Pt_2
settembre u.s., riferendo al contempo alla ragazza la possibilità di contattare il Servizio per concordare tempi differenti per la programmazione di tale spazio di colloquio”.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 15.07.2025 il giudice istruttore, tra l'altro, per quello che qui rileva, ha proposto alle parti di confermare il collocamento prevalente di presso Pt_2
la madre e l'assegnazione alla stessa della casa coniugale (come da sentenza di separazione personale dei coniugi in atti).
La resistente e la CS di hanno accettato la predetta proposta che il ricorrente non ha Pt_2
accettato.
In data 24.11.2025 i SS hanno riferito che “sia il signor che la signora hanno descritto una Pt_1 CP_1
positiva interazione e dinamica relazionale, denotata da sincero affetto, vicinanza emotiva e dialogo. Gli stessi
Pag. 8 di 14 hanno inoltre descritto come una ragazza molto sensibile ed introversa, aspetti questi ultimi che, in Pt_2
alcune circostanze, avrebbero contribuito ad una maggiore difficoltà e fatica da parte della stessa nella sfera relazionale e della socializzazione con i pari. Accanto a ciò, i genitori hanno però al contempo riferito di una buona condivisione ed apertura della ragazza nei confronti sia della madre che del padre, a cui farebbe riferimento anche condividendo e raccontando dinamiche relative alla propria cerchia amicale e di relazioni con i pari […] entrambi i genitori hanno inoltre riportato una positiva e buona adesione della figlia al percorso di supporto psicologico avviato presso il Consultorio Familiare, a cui la stessa dunque accederebbe con entusiasmo e percezione di una propria utilità per sé e per il proprio percorso di crescita, motivo per cui entrambi i genitori hanno espresso il proprio accordo alla sua prosecuzione. […] Con riferimento a , la scrivente ha provveduto ad effettuare Pt_2
un momento di colloquio con la ragazza presso il Servizio, al fine di poter ricevere, dalla stessa, aggiornamenti in merito al proprio stato emotivo, oltre che quotidianità e situazione familiare. In evoluzione a quanto riscontrato in passato, si è relazionata all'operatore in modo positivo e sereno, mostrando disponibilità al dialogo e un Pt_2
buon livello di apertura. Ha condiviso spontaneamente aspetti riguardanti la propria quotidianità, interessi e progettualità future, oltre che delle proprie amicizie e dinamiche interne al gruppo dei pari, anche accennando al proprio vissuto e stato emotivo presenti e sottese in esse.
Con riferimento alla situazione familiare, ha riferito di mantenere un rapporto significativo e Pt_2
continuativo con entrambi i genitori, che frequenta con regolarità. Appare al contempo molto consapevole delle fatiche relazionali e dialogiche tra i genitori, che descrive come presente da lungo tempo;
tale consapevolezza sembrerebbe accompagnarsi ad un atteggiamento disilluso rispetto alla reale possibilità che possa instaurarsi tra i due un dialogo realmente collaborativo, a fronte del permanere di tale loro conflittuale relazione da tempo. La minore sembrerebbe infatti aver sviluppato una sorta di abitudine alla situazione conflittuale tra i genitori, manifestando un atteggiamento come di rassegnata accettazione, all'interno della quale sembrerebbe aver elaborato proprie modalità e strategie personali per convivere con tale dinamica familiare. ha inoltre riportato di Pt_2
partecipare con continuità ed entusiasmo al percorso di supporto psicologico presso il consultorio familiare, contesto quest'ultimo da lei descritto come utile e nel quale sente di potersi esprimere liberamente rispetto a diversi ambiti e temi della propria quotidianità. In tale quadro, il percorso di supporto psicologico intrapreso da presso il Pt_2
consultorio costituisce, a parere della scrivente, un contesto significativamente protettivo per la stessa, offrendo uno spazio strutturato dedicato all'ascolto dei bisogni della ragazza oltre che di accompagnamento ad una conoscenza ed elaborazione del proprio vissuto e stato emotivo”.
A fronte dell'evidente fragilità emotiva della minore – esposta, a oggi, a un'accesa conflittualità genitoriale (anche e/o, segnatamente, economica) – e degli interventi attivati e, ancora, da attivare (con l'autentica collaborazione della coppia genitoriale) per salvaguardarne il benessere
Pag. 9 di 14 psicologico ed evolutivo, appare del tutto inopportuno e destabilizzante per il cambio Pt_2
del contesto abitativo (e delle consuetudini di vita) richiesto dal padre.
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Rispetto all'esercizio del diritto di visita paterno, valga ricordare che nella presente sede può e deve essere regolamentata soltanto la frequentazione padre/figlia minorenne (essendo Pt_3
divenuto maggiorenne in corso di causa e, per l'effetto, libero di autodeterminarsi sul punto come meglio crede).
In data 27.10.2025 il ricorrente ha chiesto strutturare il calendario come segue: “con il padre: il lunedì e il martedì nelle settimane che terminano con il weekend di propria spettanza, dall'uscita da scuola fino al giorno seguente con riaccompagnamento a scuola, nonché a weekend alterni, dal venerdì, all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
infine, il mercoledì e il giovedì nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza materna;
- con la madre: il lunedì e il martedì nelle settimane che terminano con il weekend di propria spettanza, dall'uscita da scuola fino al giorno seguente con riaccompagnamento a scuola, nonché a weekend alterni, dal venerdì, all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
infine, il mercoledì e il giovedì nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna”.
Dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza celebrata in data 03.07.2025, pare evincersi che post 28.03.2025 la minore abbia ripreso a pernottare presso il padre anche infrasettimanalmente e che il padre si sia fatto/si stia facendo carico degli accompagnamenti della figlia a scuola (risultando, per contro, che sino al 28.03.2025 la minore avesse sì ripreso la frequentazione dell'abitazione paterna nelle Vacanze di Natale 2024 ma senza pernottamento infrasettimanale anche perché il padre “per lavoro esce prestissimo la mattina”).
Ne consegue che, sul punto, deve essere confermato quanto già disposto in data 28.03.2025, fatto salvo quanto proposto in data 15.07.2025.
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Per quanto riguarda il mantenimento indiretto della prole da parte del genitore non collocatario
(minorenni e/o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) deve guardarsi al disposto dell'art. 337-ter, comma 4, c.c. – che prevede che, “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
Pag. 10 di 14 genitore” – e deve considerarsi che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni. Da una parte, vi è il rapporto tra genitori e figlio e, dall'altra, vi è il rapporto tra genitori obbligati. Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (art. 315-bis, comma 1, c.c.). È per questo che l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nell'ambito dei giudizi disciplinati dall'art. 337-bis c.c., pone subito come parametro da apprezzare le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, comma 4, n. 1 e 2, c.c.). I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme. Nei rapporti interni tra i genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma 3, c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo. In generale, l'art. 316-bis, comma 1, c.c. prevede, poi, che i genitori
(anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, comma 4 n. 4, c.c.), i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, comma 4, n. 3 e 5, c.c.) che, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
In tale quadro si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo
Collegio, la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, minorenne o maggiorenne
Pag. 11 di 14 ma non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi (netti) di entrambi i genitori3.
La declinazione dei predetti principi nella fattispecie che qui ci occupa impone considerare che:
- a oggi, vigono le condizioni n. 4 e 5 della sentenza di separazione n. 677/2023 in forza delle quali a) il ricorrente (genitore non collocatario) soddisfa direttamente e in via esclusiva le esigenze prettamente abitative dei figli (sostenendo all'uopo l'esborso mensile dell'importo complessivo di € 1.150,00 per il versamento sia della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, sia del canone di locazione della casa sita in Cerro Maggiore, Via Don Minzoni 9, dove, peraltro, convive stabilmente con la compagna percettrice di redditi da Controparte_3
lavoro autonomo – quanto meno – dall'anno 2023), versa alla resistente l'importo mensile di €
550,00, rivalutato come per legge, per il mantenimento ordinario indiretto di e Pt_3
e partecipa alle spese straordinarie da sostenere per i medesimi nella misura dell'80% e Pt_2
b) la madre percepisce il 100% dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
- a oggi, la resistente non paga le spese condominiali ordinarie della casa coniugale assegnatale che, viceversa, paga il resistente che, peraltro, a oggi, gode del box e della cantina pertinenziali della stessa definite “essenziali” per il suo lavoro;
è verosimile o altamente probabile che il reperimento sul mercato di spazi analoghi alle pertinenze della casa coniugale comporterebbe a un esborso mensile certamente non inferiore all'importo di € 350,00 che, Parte_1
peraltro, il ricorrente ha dichiarato esborsare per il pagamento sia delle “spese condominiali dell'abitazione coniugale [che] di quella in locazione (350,00 Euro al mese)”;
- anche nella presente sede, come già nel giudizio di separazione, la resistente ha fornito dichiarazioni inesatte e documentazione parziale rispetto alla sua effettiva situazione reddituale e patrimoniale e, tuttavia, ha (quanto meno) rinunciato (in data 30.07.2025) sia al riconoscimento di un assegno divorzile, sia alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della prole nell'importo mensile complessivo di € 900,00;
- i redditi dichiarati dal ricorrente (e dalla sua compagna convivente) nei modelli disclosure in atti versati sono del tutto compatibili con gli oneri contributivi vigenti a carico del primo tenuto anche conto di quanto dichiarato dal figlio primogenito in data 05.10.2025; infatti, come allegato dal ricorrente,
- nel mese di ottobre 2025 ha intrapreso un rapporto di lavoro con Pt_3 [...]
CP_4 Ne consegue che, tenuto anche conto dell'età anagrafica della resistente che, certamente non ne agevola il proficuo inserimento nel mondo del lavoro, devono essere confermati i provvedimenti vigenti sino al mese di settembre 2025 compreso;
dal mese di ottobre 2025 deve essere certamente revocato il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto del figlio primogenito (che ha intrapreso un rapporto di lavoro con e, per contro, Controparte_4
aumentato all'importo mensile di € 350,00 quello previsto per il mantenimento ordinario di
Pt_2
***
Le spese di lite sostenute dalle parti per le fasi n. 1, 2 e 3 del presente giudizio meritano di essere integralmente compensate (tenuto conto delle domande rinunciate dalla resistente soltanto in data 30.07.2025); il mancato deposito degli scritti conclusivi da parte di impone la CP_1
condanna del ricorrente a rifondere alla controparte i minimi tabellari previsti per la fase n. 4 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
La coppia genitoriale rifonderà, in via solidale, alla le spese di lite sostenute, CP_5 Pt_2
liquidate come da dispositivo ex D. M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità, dell'attività espletata e del mancato deposito di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dal ricorrente e dalla resistente in data 03.10.2009 in San Vittore Olona (MI);
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA l'affido condiviso ai genitori della figlia minorenne con le Pt_2
precisazioni di cui in parte motiva;
4) CONFERMA l'incarico conferito ai SS del Comune di San Vittore Olona come meglio precisato in parte motiva;
5) REITERA gli inviti già rivolti alla coppia genitoriale richiamati in parte motiva;
6) CONFERMA il collocamento prevalente di presso la madre e, per l'effetto, Pt_2
7) CONFERMA l'assegnazione alla resistente della casa coniugale sita in San Vittore
Olona, Via Dell'Acqua Piero n. 10, di cui il ricorrente è proprietario pieno ed esclusivo;
Pag. 13 di 14 8) CONFERMA il calendario della frequentazione padre/figlia vigente dal 28.03.2025
(impregiudicata la facoltà di ampliare il diritto di visita paterno nel rispetto dei desideri e dei bisogni di;
Pt_2
9) CONFERMA i provvedimenti economici vigenti fino al mese di settembre 2025 compreso (ivi compreso il diritto della resistente a percepire dall' l'intero importo CP_6
dell'assegno unico e universale spettante per la prole);
10) REVOCA il contributo paterno al mantenimento indiretto di a partire dal mese Pt_3
di ottobre 2025;
11) DISPONE CHE dal mese di ottobre 2025 il ricorrente versi alla resistente il maggiore importo mensile di € 350,00, rivalutato come per legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di Pt_2
12) COMPENSA tra le parti le spese delle prime tre fasi del giudizio;
13) CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese della quarta fase del giudizio liquidate in complessivi € 1.453,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
14) CONDANNA il ricorrente e la resistente, in via solidale tra loro, a rifondere all'avv.
RI AZ TT le spese di lite liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
15) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di , nata Parte_2
a Legnano il 26.02.2010, dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno come in parte motiva;
16) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di San Vittore
Olona e al GT di questo Tribunale per quanto di rispettiva competenza.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LA PA RI UG PA
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La cui istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 21.07.2025 è stata dichiarata inammissibile dal COA di Busto Arsizio in data 06/10.11.2025 2 “tenuto conto della scarsa trasparenza dimostrata dalla resistente nell'offrire tutta la documentazione reddituale/patrimoniale dovuta ex lege, dell'indubbia valenza economica del godimento della casa coniugale da parte del coniuge che non è n'è neppure il comproprietario e del mancato pagamento da parte della resistente delle spese condominiali (ordinarie) dell'immobile dove vive con i figli e (pagate ratealmente dal ricorrente che, peraltro, sta Pt_3 Pt_2 continuando a utilizzarne il box e la cantina e che “difficilmente” potrà recuperare il credito maturato), ricordato che non è questa la sede ove definire le controversie insorte tra le parti (per il mancato rilascio delle pertinenze della casa coniugale da parte del ricorrente e per il mancato pagamento da parte della resistente delle spese condominiali ordinarie), letto e applicato l'art. 185-bis codice di rito, PROPONE alle parti di regolamentare consensualmente i loro rapporti post divorzio come segue: 1) conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in data 27.11.2024 ovvero le condizioni n. 2, 3, 4 e 5 della sentenza n. 677/2023 pubblicata da questo Tribunale in data 08.05.2023 (impregiudicata la facoltà di ampliare il diritto di visita paterno nel rispetto dei desideri e dei bisogni di;
2) prosecuzione del monitoraggio e del supporto del nucleo familiare da parte dei SS (che assicureranno la prosecuzione del Pt_2 Pag. 3 di 14 3 Cfr. Cass. n. 2536 del 26/01/2024 e n. 4145 del 10/02/2023
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