Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 18/12/2025, n. 22987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22987 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22987/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16382/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16382 del 2023, proposto da
AU NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Di Furia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Marasco, Gaetano Messuti e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'opposizione
al decreto ingiuntivo n. 6686/2023 emesso in data 6 ottobre 2023 dal T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, notificato il successivo 21 ottobre 2023, con cui si ingiunge il pagamento della somma di € 4.914,00 (quattromilanovecentoquattordici) oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, e refusione delle spese di lite liquidate in € 237,00 (duecentotrentasette/00);
NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO
di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi quali il provvedimento datato 9.09.2020 prot. GS/P20200039502, con il quale è stato disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento di accoglimento della richiesta di ammissione agli incentivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GS S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. NZ OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il sig. AU NE, per il tramite di un tecnico (che avrebbe, secondo gli accordi intercorsi, curato l’intera pratica), in data 9 febbraio 2018 ha presentato domanda di ammissione all’incentivo previsto dal D.M. 16 febbraio 2016 (c.d. “Conto Termico 2.0”).
Il GS, in accoglimento dell’istanza, ha riconosciuto l’incentivo – nella misura di € 4.914,00 (quattromilanovecentoquattordici/00) – con provvedimento del 12 marzo 2018.
In seguito, nel marzo 2020 il GS ha avviato (dandone la prescritta comunicazione) il procedimento per « l’annullamento in autotutela » del predetto provvedimento poiché, nell’ambito di indagini della Guardia di Finanza, era emerso che la documentazione a base della richiesta dell’incentivo risultava essere stata falsificata.
Il richiamato procedimento si concludeva con provvedimento prot. GS/P20200039502 del 9 settembre 2020, con cui il GS si è determinato per « l’annullamento » del provvedimento attribuitivo dell’incentivo.
Con successivi provvedimenti prot. GS/P20200050347 del 23 novembre 2020 e prot. GS/P20220025448 del 24 ottobre 2022, il Gestore ha richiesto la restituzione dell’incentivo indebitamente (per effetto della decadenza) erogato.
Detti provvedimenti non sono stati impugnati.
I.1.1. A fronte della mancata restituzione degli incentivi da parte del sig. NE, il GS ha chiesto a questo Tribunale di ingiungergli di pagare, a tale titolo, la suddetta somma di € 4.914,00 oltre interessi legali dalla domanda e refusione delle spese di lite.
Questo Tribunale, con decreto presidenziale n. 6686/2023 pubblicato l’11 ottobre 2023, ha accolto la domanda azionata in via monitoria.
I.1.2. Con ricorso notificato il 17 novembre 2023 e depositato il 12 dicembre 2023, il Sig. NE ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « 1. Illegittimità del provvedimento finale per Violazione ed errata applicazione di legge in relazione al decreto legge emanato in stato di emergenza Covid-19 ed Avvio del procedimento di annullamento in autotutela durante il periodo di sospensione »: lamenta il ricorrente che il GS avrebbe illegittimamente iniziato il procedimento amministrativo di secondo grado in un momento storico in cui, per effetto della normativa emergenziale, i termini erano sospesi e alcun atto avrebbe perciò potuto essere compiuto;
- « 2. Violazione ed errata applicazione di legge in relazione al DL 76/2020, cosiddetto decreto-legge
Semplificazioni in relazione alla Decadenza incentivi adottata dal GS oltre i 18 mesi dall’accoglimento »: secondo il ricorrente, il provvedimento di annullamento in autotutela sarebbe illegittimo per violazione delle disposizioni regolanti l’esercizio del potere di cui all’art. 42 d.lgs. 28/2011 (così come novellato dal D.L. 76/2020, conv. modif. L. 120/2020), non avendo il GS rispettato il termine perentorio ivi prescritto, non sussistendo un interesse pubblico e non essendo comunque stato compiuto alcun contemperamento con gli ulteriori interessi in gioco;
- « 3. Violazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla normativa in materia di decadenza dagli incentivi »: deduce il ricorrente che non sussisterebbero i presupposti (di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, L. 241/1990) per esercitare il potere oltre il prescritto termine perentorio;
- « 4. Violazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla normativa in materia di ripetizione di indebito »: il ricorrente, da ultimo, si duole che il GS avrebbe già ottenuto un titolo esecutivo per recuperare la somma, essendosi proficuamente costituito parte civile nel processo penale a carico del tecnico.
I.2. Il GS si è costituito in giudizio al fine di resistere al ricorso.
I.3. Fissata l’udienza di discussione, il Gestore ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione (perché sostanzialmente volta a contestare i suddetti provvedimenti amministrativi, divenuti inoppugnabili), della quale ha comunque contestato la fondatezza nel merito invocandone perciò il rigetto.
I.3.1. Anche l’opponente ha depositato una memoria con cui ha ribadito la fondatezza dei motivi di opposizione, nonché una replica con cui ha controdedotto alle difese del Gestore.
I.4. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso in parte inammissibile per le ragioni che si esporranno e in parte da respingere poiché destituito di giuridico fondamento.
II.2. Come condivisibilmente eccepito dal GS, i primi tre motivi di ricorso non sono ammissibili, perché contestano la sussistenza della pretesa sostanziale del GS che tuttavia si è cristallizzata in provvedimenti amministrativi non tempestivamente impugnati (della cui legittimità, perciò, questo Giudice Amministrativo non può conoscere in forza del disposto di cui all’art. 34, comma 2, secondo periodo, cod. proc. amm.).
II.2.1. In punto di legittimità del decreto ingiuntivo in fattispecie come quella in esame, è stato recentemente affermato che non « è condivisibile la tesi volta ad attribuire carattere paritetico alla richiesta di restituzione degli incentivi indebitamente erogati, in quanto atto inerente al rapporto, di carattere privatistico, instauratosi tra la società e il GS con la stipula della convenzione per l’erogazione della tariffa incentivante. […] La stipula di detta convenzione – di carattere accessorio al provvedimento di ammissione all’incentivazione (Cons. Stato, sez. II, 17 novembre 2022, n. 10121) – non incide, infatti, sulla titolarità dei poteri pubblicistici sottesi all’erogazione e alla revoca del beneficio. Nella vicenda da cui origina il credito, il GS non ha agito come semplice controparte contrattuale, bensì in veste di autorità, competente a verificare la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l’accesso al meccanismo incentivante (art. 42 del d.lgs. 28/2011). […] Una volta accertata la carenza dei requisiti e dichiarata la decadenza – con effetto ex tunc – del diritto a percepire gli incentivi in relazione al singolo impianto, la richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito costituisce provvedimento consequenziale e vincolato (cfr. art. 42, comma 3 del d.lgs. 28/2011, che impone al GS di procedere contestualmente al “recupero delle somme già erogate”). Per la giurisprudenza maggioritaria tale richiesta non è neppure espressione di una distinta ed autonoma volontà provvedimentale, ma configura un mero “atto esecutivo, conseguente alla qualifica di indebito oggettivo delle somme erogate per effetto della determinazione di decadenza” (Cons. Stato, sez. IV, 15 ottobre 2020, n. 6241). […] In definitiva, il credito azionato dal GS deve ritenersi certo, liquido ed esigibile, poiché consacrato in provvedimenti ormai consolidati (in termini, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2021, n. 1504). Tali atti costituiscono, al contempo, “prova scritta” utilmente valorizzabile in sede monitoria ai sensi degli art. 633 e 634 c.p.c. (cui rinvia l’art. 118 c.p.a.), a tal fine rilevando “qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulta con certezza l’esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (ex multis, Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3646) » (Cons. Stato, Sez. II, 25 giugno 2025, n. 5515).
II.2.2. Da quanto precede deriva che non può essere positivamente apprezzata la richiesta di chiamata in causa del tecnico incaricato dal ricorrente, poiché è quest’ultimo il destinatario dei provvedimenti (inoppugnati) posti alla base dell’azione monitoria avviata dal GS.
II.3. L’anzidetto rilievo fa emergere l’infondatezza del quarto motivo di ricorso: a proposito del rapporto fra l’azione monitoria e la costituzione di parte civile nel processo penale, è stato di recente evidenziato che non « ricorre […] la necessaria identità di oggetto tra le due azioni, da accertarsi “non in base alla loro funzione ultima, ovvero al risultato concreto che l’attore intendeva trarre, bensì esclusivamente alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: persone, petitum, causa petendi” (Cass. civ., sez. un., 6538/2010, cit.). L’azione monitoria promossa dal GS non è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da reato, quanto la restituzione di somme indebitamente percepite dalla società, per effetto della decadenza dagli incentivi pronunciata con provvedimento amministrativo definitivo. La relativa pretesa non dipende, quindi, dall’accertamento del reato né dalla condanna dell’imputato in sede penale, ma dal venir meno del titolo legittimante l’erogazione. […] Proprio in virtù della diversa causa petendi, non sussiste alcun rischio di contrasto di giudicati: l’eventuale esito favorevole del giudizio penale non avrebbe incidenza sulla validità e sull’efficacia del provvedimento di decadenza, né sulla fondatezza della correlata pretesa restitutoria » (Cons. Stato, II, n. 5515/2025 cit.).
A fortiori non può predicarsi alcuna identità fra le azioni in un caso, come quello di specie, in cui non vi sia corrispondenza soggettiva del destinatario passivo.
II.4. L’opposizione va perciò respinta quanto alla denunciata duplicazione di titoli esecutivi e nel resto dichiarata inammissibile.
A tale statuizione consegue la dichiarazione di esecutorietà del decreto opposto, in applicazione degli artt. 653, comma 1, e 654, comma 1, cod. proc. civ. (applicabili in forza dell’art. 118 cod. proc. amm.).
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge e, per l’effetto, dichiara esecutorio il decreto ingiuntivo con il medesimo opposto.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore del GS, delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AF IL, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
NZ OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ OS | AF IL |
IL SEGRETARIO