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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1111 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Dejoma Emilio, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso congiunto;
E
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vetro Controparte_1 cura in atti;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 471.bis. 50 c.p.c. del 14 ottobre 2024.
DEL P.M: cfr. visto del 18 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Controparte_1
sottoscritto e depositato in data 16 luglio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 91/2023, dichiarato esecutivo in data 16 gennaio 2023.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, IO e , Persona_1
maggiorenni non economicamente indipendenti e dei figli e , minorenni, e ravvisato Per_2 Per_3
che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario, tenuto conto delle condizioni di cui all'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Favara, il 3 maggio 2003, da
[...]
e , trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Favara al Pt_1 Controparte_1
n. 16, parte II, serie A, dell'anno 2003 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI AG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1111 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Dejoma Emilio, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso congiunto;
E
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vetro Controparte_1 cura in atti;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 471.bis. 50 c.p.c. del 14 ottobre 2024.
DEL P.M: cfr. visto del 18 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Controparte_1
sottoscritto e depositato in data 16 luglio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 91/2023, dichiarato esecutivo in data 16 gennaio 2023.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, IO e , Persona_1
maggiorenni non economicamente indipendenti e dei figli e , minorenni, e ravvisato Per_2 Per_3
che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario, tenuto conto delle condizioni di cui all'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Favara, il 3 maggio 2003, da
[...]
e , trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Favara al Pt_1 Controparte_1
n. 16, parte II, serie A, dell'anno 2003 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. DI AG