Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 09/12/2025, n. 7951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7951 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07951/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03945/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3945 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Siemens Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B464BEC601, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bonatti, Lorella Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” – Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Sorrentino, Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Instrumentation Laboratory S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento:
- della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta n. 694 del 25.06.2025, comunicata in pari data, recante aggiudicazione a Instrumentation Laboratory S.p.A. del lotto 2 della gara indetta dalla medesima Azienda per l’affidamento quinquennale in noleggio di sistemi diagnostici in POINT OF CARE, inclusiva di reagenti e materiali di consumo da destinare alle UU.OO. clinico-assistenziali (CIG B464BEC601);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, e segnatamente:
(i) tutti i verbali di gara, con particolare, ma non esaustivo, riferimento a quelli di attribuzione dei punteggi, e, ove occorra, e per quanto di ragione
(ii) la graduatoria stilata nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche;
(iii) la lex specialis di gara: il bando, il Disciplinare, ed i suoi allegati (Capitolato Speciale d’Appalto; Allegati al Capitolato Speciale d’Appalto);
il tutto con riferimento al lotto 2;
per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso e per la conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata in data 04.09.2025, per l’annullamento, in parte qua, di tutti gli atti impugnati in via principale, e segnatamente:
- della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta n. 694 del 25.06.2025, comunicata in pari data, recante aggiudicazione a Instrumentation Laboratory S.p.A. del lotto 2 della gara indetta dalla medesima Azienda per l’affidamento quinquennale in noleggio di sistemi diagnostici in POINT OF CARE, inclusiva di reagenti e materiali di consumo da destinare alle UU.OO. clinico-assistenziali (CIG B464BEC601), limitatamente alla parte in cui Siemens è stata ammessa in gara, o comunque non esclusa, e alla parte nella quale la commissione di gara non ha correttamente attribuito i punteggi favorendo indebitamente la ricorrente principale;
- dei verbali di gara tutti, con particolare riferimento a quelli di valutazione dell’offerta di Siemens e di attribuzione dei punteggi nella misura in cui non hanno disposto l’esclusione della stessa e comunque le hanno assegnato un punteggio più elevato rispetto a quello effettivamente spettante;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, e ove occorrer possa, della lex specialis di gara tutta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla controinteressata in data 15.09.2025, per l’annullamento, in parte qua:
- della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta n. 36 del 03/09/2025 relativa al lotto 2 della gara indetta dalla medesima Azienda per l’affidamento quinquennale in noleggio di sistemi diagnostici in POINT OF CARE, inclusiva di reagenti e materiali di consumo da destinare alle UU.OO. clinico-assistenziali (CIG B464BEC601), con relativo verbale del 19 agosto 2025;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, e ove occorrer possa, della lex specialis di gara tutta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 08.10.2025, per l’annullamento, previa sospensione:
- della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta n. 36 del 03/09/2025 relativa al lotto 2 della gara indetta dalla medesima Azienda per l’affidamento quinquennale in noleggio di sistemi diagnostici in POINT OF CARE, inclusiva di reagenti e materiali di consumo da destinare alle UU.OO. clinico-assistenziali (CIG: B464BEC601), con relativo verbale della Commissione del 19 agosto 2025, allegato n. 1 alla medesima deliberazione, recante presa d’atto degli esiti della relazione della Commissione giudicatrice redatta in seguito all’esame delle censure sollevate da Siemens durante la riunione tenutasi in data 19.08.2025 e conferma implicita dell’aggiudicazione della gara ad I.L.;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, e ove occorrer possa, la deliberazione del Direttore UOC Provveditorato ed Economato recante la proposta della predetta Deliberazione, la comunicazione (in data 19.08.2025) con cui il RUP ha preso atto del verbale della Commissione summenzionato e lex specialis di gara tutta;
per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dalla stazione appaltante, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso e per la conseguente condanna al risarcimento del danno subito in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Instrumentation Laboratory S.p.A. e dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” – Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NC AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 24.07.2025 e depositato il 30.07.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate, ed esponeva:
- che, con deliberazione del D.G. n. 1200 del 20/11/2024, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta avviava, ai sensi dell’art. 71 D. Lgs. 36/2023, una procedura aperta, per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura quinquennale, in regime di noleggio, di sistemi diagnostici in Point of care testing (POCT), comprensivi di reagenti e materiale di consumo, destinati alle UU.OO. clinico-assistenziali;
- che la gara si articolava in due lotti, il secondo dei quali riguardante la fornitura di sistemi diagnostici per POCT specifici “per emogasanalisi”, il cui importo a base d’asta annuale era stimato in € 270.000 oltre IVA, corrispondente ad un valore complessivo di € 1.350.000 per l’intero quinquennio;
- che la valutazione delle offerte tecniche era stata strutturata dal disciplinare di gara secondo tre modalità distinte di attribuzione del punteggio: la prima, con punteggi tabellari, da assegnarsi in modo fisso e definitivo, basandosi esclusivamente sulla presenza o assenza dei requisiti richiesti; la seconda, con punteggi proporzionali, calcolati attraverso formule che consentono di graduare e differenziare la qualità o la quantità dell’offerta; la terza, con punteggi discrezionali, affidati al giudizio tecnico-soggettivo della Commissione;
- che la documentazione di gara era stata pubblicata sulla piattaforma SIAPS, allestita da Soresa Spa, in data 24.11.2024, fissando quale termine per la presentazione delle offerte il 03.02.2025;
- che entro tale termine, in riferimento al lotto in questione, avevano trasmesso domanda di partecipazione i seguenti operatori economici: Siemens Healthcare S.r.l., Instrumentation Laboratory e Nova Biomedical;
- che, con verbale n. 1 del 04.02.2025, il seggio di gara provvedeva alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti;
- che, nella seduta del 17.03.2025, venivano aperte le buste contenenti le offerte tecniche, il cui esame era effettuato nel corso delle sedute del 4 e 5 aprile 2025, all’esito delle quali venivano attribuiti i seguenti punteggi tecnici:
1) Instrumentation Laboratory: 66,9;
2) Siemens: 45,6;
3) Nova Biomedical: 43,5;
- che, in data 15.05.2025, si procedeva all’apertura delle offerte economiche, sicché, all’esito della seduta, venivano assegnati i seguenti punteggi economici:
1) Instrumentation Laboratory: 22,44;
2) Siemens: 30,00;
3) Nova Biomedical: 23,09;
- che quindi, sulla base delle risultanze dei punteggi tecnici ed economici, veniva stilata la seguente graduatoria:
1) Instrumentation Laboratory: 89,34 (aggiudicataria);
2) Siemens Healthcare S.r.l.: 75,60 (seconda classificata);
3) Nova Biomedical 66,59 (terza classificata);
- che, con la suddetta deliberazione impugnata, il Direttore Generale dell’AORN prendeva atto degli esiti della procedura e, per l’effetto, disponeva di affidare il lotto 2 alla ditta Instrumentation Laboratory.
2. Tanto premesso, la ricorrente impugnava gli atti suddetti sulla base del seguente motivo di ricorso: “ Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara – Violazione dei principi in materia di pubbliche gare (imparzialità, trasparenza, par condicio e buon andamento ex artt. 3 e 97 Cost.) - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione, illogicità manifesta e ingiustizia grave ”.
Il motivo si articolava nelle seguenti censure:
a) “ Erronea attribuzione del punteggio tecnico in relazione al criterio premiale n. 2 “Assenza di sonde esposte per l’esecuzione del campionamento da siringa” ”;
b) “ Erronea attribuzione del punteggio relativo al criterio n. 7 “Sistema di campionamento totalmente automatico ed autopulente che non preveda ingressi separati per campionamento da siringa e da capillare” ”;
c) “ Erronea attribuzione del punteggio relativo al criterio n. 5 “Sistema di calibrazione totalmente automatico” ”;
d) “ Erronea attribuzione del punteggio relativo al criterio n. 12 “calibrazione e verifica della calibrazione di tutti i parametri mediante soluzioni tonometrate (no aria ambiente)” ”.
3. Con atti depositati in data 31.07 e 04.09.2025, si costituivano in giudizio la società controinteressata e l’amministrazione resistente per opporsi, sulla base di varie argomentazioni, all’accoglimento del ricorso.
4. Con ricorso incidentale depositato in data 04.09.2025, la società controinteressata proponeva le domande innanzi riportate, sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
4.1. “ Primo motivo di ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 Cost., art. 1 L. n. 241/1990, artt. 1, 2, 8, 70 D. lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del disciplinare. Violazione del decreto regionale n. 145 del 21.04.2021. Violazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere contraddittorietà, errore di fatto, difetto di presupposti, difetto di motivazione, illogicità manifesta ”.
La controinteressata contestava l’operato della stazione appaltante nella parte in cui non aveva disposto l’esclusione della ricorrente, pur avendo quest’ultima formulato un’offerta parziale, priva di taluni componenti minimi richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis di gara, ed inidonea a soddisfare i fabbisogni individuati dall’Ente.
4.2. “ Secondo motivo di ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 Cost., art. 1 L.241/1990, artt. 1, 2, 8, 79 D. lgs. 36/2023. Violazione della lex specialis di gara. Violazione della par condicio. Eccesso di potere contraddittorietà, errore di fatto, difetto di presupposti, difetto di motivazione, illogicità manifesta ”.
La controinteressata contestava talune delle valutazioni compiute dalla Commissione di gara sull’offerta tecnica della ricorrente, sostenendo che erano emersi errori valutativi che, se correttamente emendati, avrebbero comportato una decurtazione del punteggio della ricorrente, impedendole di superare la soglia di sbarramento e comunque di superare la controinteressata in graduatoria.
5. Con motivi aggiunti depositati in data 08.10.2025, la parte ricorrente proponeva le domande sopra riportate, ed esponeva:
- che, il Direttore Generale dell’AORN Caserta, con deliberazione n. 694/2025 del 3 settembre 2025, aveva preso atto degli esiti della relazione della Commissione giudicatrice redatta in seguito all’esame delle censure sollevate dalla ricorrente, durante la riunione tenutasi in data 19.08.2025;
- che con tale atto era stato rivisto il solo punteggio attribuito alla controinteressata in relazione ad uno dei quattro parametri contestati (“ assenza di sonde esposte per il campionamento da siringa ”), senza tuttavia incidere sull’esito della graduatoria, né sull’aggiudicazione del lotto 2, essendo stati confermati i punteggi relativi agli altri tre profili di censura.
6. Tanto premesso, impugnava gli atti suddetti sulla base del seguente motivo: “ Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara – Violazione dei principi in materia di pubbliche gare (imparzialità, trasparenza, par condicio e buon andamento ex artt. 3 e 97 Cost.) - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea valutazione, illogicità manifesta e ingiustizia grave ”.
Il motivo di ricorso si articolava nelle seguenti censure.
b) “ Erronea attribuzione del punteggio relativo al criterio n. 7 “Sistema di campionamento totalmente automatico ed autopulente che non preveda ingressi separati per campionamento da siringa e da capillare” ”.
Sosteneva la ricorrente che, dall’analisi concreta dell’analizzatore offerto (GEM Premier 5000) dalla controinteressata, emergeva che il campionamento richiedeva interventi manuali continui, cosicché non si realizzerebbe l’automazione completa richiesta dal criterio.
c) “ Erronea attribuzione del punteggio relativo al criterio n. 5 “Sistema di calibrazione totalmente automatico” ”.
La ricorrente eccepiva che, sebbene la controinteressata avesse dichiarato di garantire la completa automaticità della calibrazione, la Commissione aveva omesso di considerare che, per la calibrazione del parametro obbligatorio della Bilirubina totale (tBili), era indispensabile ricorrere manualmente alla fiala monouso CVP5, come espressamente prescritto nel “Manuale Operatore” del “GEM Premier 5000”.
d) “ Erronea attribuzione del punteggio relativo al criterio n. 12 “calibrazione e verifica della calibrazione di tutti i parametri mediante soluzioni tonometrate (no aria ambiente)” ”.
La ricorrente evidenziava che la valutazione operata dalla Commissione risultava ingiustificata alla luce delle effettive modalità operative dello strumento in questione, in quanto, per il parametro obbligatorio della Bilirubina totale (tBili), l’apparecchio offerto dalla controinteressata richiedeva l’impiego manuale della fiala monouso esterna CVP5, che tuttavia non poteva essere considerata alla stregua di soluzione “tonometrata” (per tale intendendosi una soluzione preparata in condizioni controllate, sigillata e protetta da scambi con l’ambiente esterno, così da garantire stabilità, tracciabilità e riproducibilità della calibrazione, evitando contaminazioni esterne).
Aggiungeva che la fiala CVP5 doveva essere aperta manualmente e utilizzata mediante aspirazione diretta, con conseguente esposizione del liquido all’ambiente esterno e inevitabile compromissione della stabilità tensiometrica e metrologica.
7. Con motivi aggiunti depositati in data 15.09.2025, la controinteressata proponeva le domande di cui sopra, sulla base del seguente motivo: “ Primo e unico motivo di ricorso incidentale: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 Cost., art. 1 L. n. 241/1990, artt. 1, 2, 8, 70 D. lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del disciplinare. Violazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere, contraddittorietà, errore di fatto, difetto di presupposti, difetto di motivazione, illogicità manifesta ”.
La controinteressata contestava l’operato della stazione appaltante nella parte in cui non le aveva attribuito il punteggio corrispondente al criterio di natura tabellare “ Assenza di sonde esposte per l’esecuzione del campionamento da siringa ”, pari a n. 2 punti.
8. Con memorie, anche di replica, depositate rispettivamente in data 17.10, 14.11 e 21.11.2025, nonché in data 16.10, 12.11, 13.11 e 20.11.2025, la parte ricorrente e quella controinteressata insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.
9. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, il ricorso veniva discusso come da verbale e riservato per la decisione.
10. Ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo del giudizio e quello incidentale siano improcedibili.
Entrambi infatti sono stati proposti avverso la deliberazione n. 694 del 25.06.2025, poi superata – alla luce della nuova valutazione operata dalla commissione giudicatrice nella riunione del 19.08.2025, per esaminare le censure contenute nel ricorso introduttivo – dalla successiva deliberazione n. 36 del 03.09.2025.
Si ritiene infatti di poter condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l'atto di conferma si caratterizza per un riesame della precedente decisione, mediante una nuova valutazione degli elementi e l'acquisizione di nuovi, di talché l'atto di conferma va a sostituire l'atto confermato, rendendo improcedibile per difetto di interesse il ricorso originariamente proposto contro quest'ultimo, essendosi l'interesse del ricorrente spostato dall'annullamento del primo atto all'annullamento del secondo, che lo ha sostituito (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 16/10/2024, n. 17928).
11. Si esaminano quindi i motivi aggiunti al ricorso principale.
In riferimento alla prima censura, secondo cui, dall’analisi del prodotto offerto dalla controinteressata emergeva che il campionamento richiedeva interventi manuali continui, in modo tale che non si sarebbe realizzata l’automazione completa richiesta dal criterio in questione, ritiene il Collegio che la valutazione discrezionale operata dalla Commissione giudicatrice nella riunione del 19.08.2025 si riveli immune da vizi di legittimità.
Si legge infatti nel verbale della Commissione giudicatrice, in riferimento al criterio n. 7 “Sistema di campionamento totalmente automatico ed autopulente che non preveda ingressi separati per campionamento da siringa e da capillare”: « Letteralmente e funzionalmente il “campionamento” riguarda l’azione del “campionare”, ovvero l’atto di acquisire un’aliquota del campione dal dispositivo di prelievo.
Il campionamento automatico di tale aliquota prevede pertanto l’assenza di interventi manuali da parte dell’operatore, come per esempio, quello di “iniettare” il campione all’interno dello strumento.
Nel caso del sistema GEM Premier 5000, si evince che aspira automaticamente l’aliquota corretta del campione, garantendo un campionamento completamente automatizzato, così come rilevabile sul punto dalla Relazione tecnica di IL (…) e dal rif. alla Descrizione Tecnica (…).
La Commissione ritiene, per quanto su esposto, di aver interpretato correttamente il criterio, sia nella sua formulazione letterale sia nella logica sottostante e, pertanto, conferma il punteggio attribuito alla controinteressata ».
Ritiene il Collegio che la spiegazione tecnica offerta dalla commissione giudicatrice sia sufficientemente coerente ed esauriente, e di non potersi quindi sostituire alla valutazione operata, aderendo al costante orientamento ermeneutico secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione sono ammissibili solo entro il limite dell’abnormità della scelta tecnica, nel senso che, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 01/03/2022, n. 1445).
Non potendosi ritenere che tale dimostrazione sia stata fornita dalla parte ricorrente nel caso di specie, la censura deve considerarsi infondata.
12. Ne deriva l’inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure residue.
Infatti, a seguito della nuova valutazione operata dalla Commissione nella seduta del 19.08.2025, la graduatoria della gara risulta così formulata:
1) controinteressata: punti 87,34;
2) ricorrente: punti 75,60.
Orbene, essendo stata ritenuta infondata la suddetta censura relativa al criterio n. 7, per il quale la controinteressata ha ottenuto n. 4 punti, si deve concludere che, anche qualora risultassero fondate le residue censure, relative ai criteri nn. 5 e 12, alla controinteressata potrebbe essere sottratti, al massimo n. 9 punti. Sicché ad essa resterebbe attribuito un punteggio di 78,34, comunque superiore a quello della ricorrente.
Si aderisce infatti al costante orientamento secondo cui la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con la conseguenza che l'impugnazione dell'aggiudicazione di un appalto pubblico (che non sia finalizzata ad ottenere la rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria, ma) che risulti fondata sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, dev'essere sorretta, per essere ritenuta ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria (cfr. T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, 06/12/2018, n. 2072).
Le censure residue sono pertanto inammissibili.
13. Il rigetto dei motivi aggiunti al ricorso principale determina l’inammissibilità dei motivi aggiunti al ricorso incidentale.
Ritiene infatti il Collegio che, nel processo amministrativo, l'esame prioritario del ricorso principale sia ammesso, per ragioni di priorità logica, qualora sia evidente la sua infondatezza, con la conseguenza che l’esame prioritario delle censure dedotte in via principale può determinare l'inammissibilità del ricorso incidentale, per carenza di interesse a proporre le censure in quest’ultimo contenute (cfr. Cons. Stato, sez. V, 04/12/2017, n. 5692).
14. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; esse devono però essere compensate nei rapporti tra la ricorrente e l’amministrazione resistente, non avendo quest’ultima svolto ulteriori difese dopo l’emanazione della delibera oggetto del presente giudizio (n. 36 del 03.09.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; respinge i motivi aggiunti al ricorso principale; dichiara inammissibili i motivi aggiunti al ricorso incidentale.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte controinteressata, liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre accessori dovuti come per legge; compensa le spese processuali nei rapporti tra la parte ricorrente e l’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG AR Di AP, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario
NC AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC AS | UG AR Di AP |
IL SEGRETARIO