Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato a seguito della riserva assunta in data 30-1-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4938/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(5-4-1949), rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Parte_1
Campese, e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Giuliana Cavalcanti, e con la stessa elettivamente domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22-7-2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data 12-7- 2024, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Si costituiva l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, CP_2 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio. All'udienza odierna il Giudice, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
La domanda è inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente dichiara che non sussistono in capo alla ricorrente i requisiti medico legali per l'indennità di accompagnamento;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) Liquida le spese relative alla CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto. Così deciso in Nola il 30-1-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
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