TAR Cagliari, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 553
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Sentenza 16 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, il 16 giugno 2025, riguarda un ricorso contro il silenzio serbato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in merito a un'istanza di autorizzazione paesaggistica per lavori di manutenzione straordinaria. La parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio e l'accertamento dell'obbligo della Soprintendenza di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Dall'altra parte, il Ministero della Cultura ha sostenuto l'improcedibilità del ricorso, argomentando che la Soprintendenza aveva attivato un procedimento di integrazione documentale.

Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che la richiesta di integrazioni documentali da parte della Soprintendenza non era idonea a sospendere il termine di conclusione del procedimento, già abbondantemente decorso. Ha richiamato il principio secondo cui le integrazioni possono essere richieste solo una volta e solo per acquisire informazioni non ottenibili da altre amministrazioni. Pertanto, ha dichiarato illegittimo il silenzio e ha ordinato alla Soprintendenza di concludere il procedimento entro 45 giorni dalla notifica della sentenza, condannando la Soprintendenza al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 553
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 553
    Data del deposito : 16 giugno 2025
    Fonte ufficiale :

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