Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00553/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2025, proposto da
GE OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi, Elena Paba, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri N° 32;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Città Metropolitana di Cagliari Province Oristano Sud Sardegna, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
per la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato in relazione all’istanza inviata tramite p.e.c. del 13.03.2024 per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nell’immobile sito in San Giovanni di Sinis, nella via Vega, rinnovata con atto di significazione notificato in data 12.02.2025, con il quale è stata richiesta la conclusione del procedimento.
nonché per l’accertamento
dell’obbligo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna di concludere il procedimento avviato con la suddetta istanza del 13.03.2024, come detto rinnovata con atto di significazione del 12.02.2025, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Città Metropolitana di Cagliari Province Oristano Sud Sardegna e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha proposto l’odierno ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna (Soprintendenza) sull’istanza del 13.03.2024, integrata con documentazione il 23.05.2024, per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 21 del d.lgs. n. 42 del 2004, all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nell’immobile sito in San Giovanni di Sinis, nella via Vega, rinnovata con atto di significazione notificato in data 12.02.2025.
Nonostante il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 42 del 2004, il procedimento non è stato concluso.
2. Resiste in giudizio il Ministero della Cultura, che ha richiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso in quanto “ la Soprintendenza ha proceduto alla richiesta di necessarie integrazioni documentali al Comune di Cabras [il 7.05.2025] , ponendo in essere un contegno attivo che determina il venir meno dei presupposti della domanda del ricorrente ”.
3. Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, in vista della quale la ricorrente ha replicato alla deduzione del Ministero rilevando che “ la nota richiesta integrazioni SABAP-Ca prot. n. 8537 del 07.05.2025 non è, all’evidenza, idonea a concludere il procedimento, trattandosi piuttosto di una tardiva richiesta di integrazione documentale ”, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 42 del 2004 dispone che “ qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta ”.
La Soprintendenza ha richiesto i chiarimenti alla ricorrente a seguito della presentazione dell’istanza, evasa in data 23.05.2024.
Da tale momento dunque riprende a decorrere il termine di conclusione del procedimento, che, perciò, è ormai abbondantemente decorso, anche al momento della ulteriore richiesta di integrazioni documentali formulata al Comune di Cabras dalla Soprintendenza solo il 7 maggio 2025.
Non può ritenersi idonea ad escludere la formazione del silenzio inadempimento tale nuova richiesta di integrazioni documentali, peraltro non formulata alla parte istante, bensì ad un ente pubblico e che, perciò, non può neppure ritenersi propriamente disciplinata dalla fattispecie delle c.d. integrazioni documentali, che evidentemente sospendono il termine di conclusione del procedimento proprio perché necessitate dalla carenza della documentazione presentata dall’istante.
In ogni caso, è principio generale, sancito dall’art. 2, comma 7 della l. n. 241 del 1990, che i termini di conclusione del procedimento possono essere sospesi per integrazioni istruttorie solo una volta nel corso del procedimento e, peraltro, solo per acquisire informazioni “ non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni ”.
D’altronde, a ragionar diversamente, si dovrebbe ritenere che nel procedimento ex art. 21 e ss. d.lgs. n. 42 del 2004 il termine di conclusione – peraltro già lungo, pari a 120 giorni - potrebbe essere sospeso un numero indefinito di volte da parte della Soprintendenza con richieste istruttorie e, potenzialmente, non avere una conclusione; il che contrasta col principio generale della necessaria predeterminazione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.
L’atto amministrativo con cui la Soprintendenza ha richiesto ulteriori integrazioni al Comune di Cabras non è dunque idoneo a concludere il procedimento e non è di ostacolo alla formazione del silenzio inadempimento dedotto col ricorso introduttivo.
5. In conclusione, il ricorso avverso il silenzio è fondato e, per l’effetto, deve essere ordinato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna di concludere il procedimento avviato con l’istanza della ricorrente del 13.03.2024 con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 45 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Non ritiene il Collegio di nominare sin d’ora un commissario ad acta , alla cui nomina si provvederà in caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione e su istanza di parte, in ragione della particolare natura del potere da esercitarsi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna sull’istanza della ricorrente del 13.03.2024 e ordina alla Soprintendenza di provvedere entro il termine di giorni 45 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna alla rifusione delle spese del giudizio, in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO