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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7851/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 7851 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con gli avv. Rela e Zampieri, attori contro
Controparte_1 convenuta contumace e con l'intervento della Cont Cont REPUBBLICA ITALIANA – PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, con l'avvocatura dello Stato terza chiamata avente ad oggetto: risarcimento danni, e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. del 19.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori, come da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter dd. 14.11.2024: previo rigetto delle eccezioni Cont tutte sollevate ex adverso, di carenza di legittimazione passiva della . nonché di prescrizione, si chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti e come di seguito precisate: 1) Accertata
e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd. “Terzo Reich”, per l'illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. dal 08/09/1943 al 29/04/1945, Parte_5 condannarsi la convenuta , quale successore del cd. “Terzo Reich”, al Controparte_1 risarcimento del danno cagionato al defunto , quantificato nella somma non minore di Parte_5 euro 7.927,37, quanto al danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 346.149,83, quanto al danno non patrimoniale (comprensivo di rivalutazione e interessi dalla data di insorgenza del danno al
30/09/2021), oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della debenza al saldo effettivo. 2) Condannarsi la convenuta a corrispondere agli eredi del Sig. , Sig.ri Controparte_1 Parte_5 Pt_1
1 , e , la somma riconosciuta a titolo di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 risarcimento del danno al dante causa, de cuius . 3) Spese, diritti ed onorari rifusi con Parte_5 distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. 4) In via istruttoria: […]
Per la della Repubblica italiana, come da note ai sensi dell'art. 127- Controparte_5 ter c.p.c. del 19.11.2024: Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1. In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc;
2. In via ulteriormente pregiudiziale, accertare e dichiarare che nessuna domanda è stata tempestivamente proposta nei confronti della o di altra Amministrazione dello Stato.
3. In via preliminare, nel merito Controparte_5 dichiarare la prescrizione della pretesa risarcitoria;
4. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. CP_1 Controparte_1 Cont 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.;
5. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano;
6. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa della comparsa di costituzione, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
7. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
8. In via istruttoria […];
9. con vittoria di spese, competenze ed onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , hanno proposto ricorso contro la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Repubblica federale di Germania per il risarcimento dei danni patiti dal congiunto , Parte_5 deceduto il 19.4.2010, di cui sono eredi. Espongono quanto segue. alla cessazione Parte_5 delle ostilità fra il Regno d'Italia e gli alleati (8.9.1943) era in servizio nel Regio Esercito e di stanza in
Sassuolo. Il giorno seguente alla diffusione del proclama che annunziò la resa del Regno d'Italia,
venne deportato in e internato dapprima nel campo di concentramento di Parte_5 CP_1
Küstrin e dall'ottobre 1943 al 29.4.1945 nel campo di Sachsenhausen. Nel corso dell'internamento venne obbligato a svolgere attività lavorativa, anche in una segheria. Dopo la liberazione fece ritorno in
Italia il 20.9.1945. Nel luglio 1956 la Commissione medica del Ministero del Tesoro accertò che in conseguenza dell'internamento egli era affetto da fibrosclerosi apicale ed esiti di pleurite basale destra e fibrosi ilare ed esisti di pleurite basale sinistra;
gli venne pertanto riconosciuta una pensione di guerra diretta a vita con decorrenza dal 1.1.1956. Egli presentò inoltre una richiesta di indennizzo agli enti competenti tedeschi, i quali tuttavia rigettarono la domanda. Gli attori ritengono sussistente la giurisdizione del giudice adito, all'esito dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa avutasi nel settore e da ultimo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013. Essi reputano inoltre che il diritto al risarcimento azionato sia imprescrittibile in quanto nascente dalla commissione di crimini internazionali, a loro volta imprescrittibili ai sensi del diritto internazionale generale, come evincibile da svariate fonti
2 internazionali (Risoluzione 95-I dd. 11.12.1946 dell'Assemblea generale dell'ONU, Principi di diritto internazionale adottati nel giugno del 1950 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni
Unite, Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 25.5.1993 n. 827/1993 e 8.11.1994 n.
955/94, Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il
17 luglio 1998) e come chiarito dalla giurisprudenza interna, anche di legittimità; inoltre, nessuna efficacia estintiva del diritto azionato dispiegherebbero le rinunce espresse dello Stato italiano ai sensi del Trattato di pace del 1947 (d.P.R. 1430/1947) e dell'Accordo di Bonn del 1961 (d.P.R. 1263/1962).
Essi ritengono che la fattispecie debba essere regolata dal diritto interno ai sensi dell'art. 62 l. 218/1995, poiché il locus commissi delicti è da individuare nel luogo ove ha avuto inizio la condotta, e cioè nel luogo della cattura (Sassuolo). Chiedono pertanto iure hereditatis il risarcimento dei danni patiti dal congiunto, patrimoniali, consistenti nell'equivalente monetario del lavoro prestato e non retribuito nei campi di concentramento, e non patrimoniali, per le sofferenze patite durante la prigionia e per la lesione dell'integrità fisica.
La Repubblica federale di Germania, cui gli atti introduttivi del giudizio sono stati correttamente notificati, non si è costituita in giudizio;
ha dimesso tuttavia una nota con cui si è richiamata al principio di immunità giurisdizionale degli Stati sovrani e ha fatto presente la volontà di non partecipare ulteriormente al giudizio.
Con ordinanza dd. 28.3.2022 è stato ordinato l'intervento in giudizio della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la Repubblica italiana tramite la che ha Controparte_6 eccepito l'indeterminatezza della domanda con riferimento alla terza chiamata per mancata determinazione della causa petendi nei confronti della stessa. Ha fatto inoltre presente che la disciplina applicabile alla fattispecie è mutata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 43 d.l. 36/2022, convertito con modifiche dalla l. 79/2022, il quale ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich. Nel merito, ha osservato che le condotte inflitte ad non possono Parte_5 qualificarsi come crimini contro l'umanità, in ragione della sua qualità di prigioniero di guerra che ai sensi dell'art. 4 Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aia sui prigionieri di guerra determinava la possibilità di internamento e di sottoposizione al lavoro;
inoltre ai sensi dello Statuto della Corte penale internazionale solo le condotte ai danni delle popolazioni civili possono integrare crimini contro l'umanità; non sussiste pertanto alcun illecito che dia luogo al risarcimento di danni. Sempre nel merito la terza chiamata non ritiene fondata la pretesa dei ricorrenti in difetto di prova del fatto e del danno. Ha quindi eccepito la prescrizione del diritto oggetto di giudizio, non essendo reperibile nell'ordinamento internazionale una norma consuetudinaria univoca relativa all'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, stante anche l'indeterminatezza di questa nozione;
inoltre, dal momento che le condotte in questione configurano il reato di riduzione in schiavitù, il diritto al risarcimento conseguente alle stesse si prescrive ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c. nel termine di venti anni, decorrenti dalla data di liberazione del prigioniero, epoca di cessazione della condotta illecita (29.4.1945); pertanto l'illecito è
3 prescritto. Ha poi dedotto che occorre tenere conto delle decadenze stabilite dalla l. 404/1963 e del d.P.R. 2043/1963, attuativi degli accordi tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana.
Ha quindi contestato l'ammontare delle richieste, osservando che in ogni caso va sottratto dall'eventuale somma liquidata quanto percepito a titolo di pensione di guerra. Ha chiesto quindi il mutamento del rito.
All'udienza del 29.9.2022 è stato disposto il mutamento del rito e sono state invitate le parti alla definizione transattiva della vertenza ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.l. 36/2022.
La causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della Repubblica di Germania convenuta. CP_1
Gli attori hanno infatti provveduto a notificare alla stessa gli atti introduttivi del giudizio per mezzo del
Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 142 c.p.c. La notifica si è perfezionata per via diplomatica, come si desume dalla documentazione in atti (doc. allegato alle note dd. 2.3.2022).
La Repubblica federale di Germania non si è costituita in giudizio ma ha fatto pervenire una nota informativa, dal che si desume con certezza che essa ha avuto conoscenza effettiva della pendenza della causa e ha deciso di non partecipare al giudizio.
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2. Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni patiti dal dante causa degli attori a seguito della deportazione in un campo di concentramento in territorio tedesco negli anni 1943-1945.
*
2.1. Sono note le vicende normative e giudiziarie della materia, opportunamente ricostruite con dovizia di dettagli da diverse sentenze delle giurisdizioni superiori (per tutte: Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punto 5; Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642, punto 2), che al riguardo si hanno qui per richiamate.
Il presente giudizio è stato proposto nel 2021.
All'epoca, per effetto della sentenza della Corte cost., 29.10.2014 n. 238, non vigeva più l'art. 3 l.
5/2013, disposizione che in adesione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3.2.2012 obbligava il giudice a dichiarare il difetto di giurisdizione nei giudizi concernenti la materia del risarcimento dei danni patiti dagli internati militari italiani.
Coerentemente a questo stato della materia, gli attori hanno proposto il presente giudizio contro la
Repubblica federale di Germania, la quale in applicazione della sentenza della Corte costituzionale citata non avrebbe potuto beneficiare dell'immunità statale al fine di negarsi al ristoro dei danni patiti dal dante causa degli attori.
In applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.) va dunque affermata la giurisdizione del giudice adito.
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2.2. In pendenza del presente giudizio è entrato in vigore il decreto-legge 36/2022, il cui articolo 43 ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di
4 cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (di seguito: il Fondo).
Non è prevista disciplina intertemporale che escluda dagli effetti dell'istituzione del Fondo i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore.
È invece stabilito espressamente che hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso decreto e da un decreto attuativo governativo, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dello stesso articolo 43, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6.
In ragione della menzione espressa delle «azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto» non può essere negata l'applicabilità della disposizione anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della novella, quale è il presente giudizio.
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2.2.1. Va anzitutto chiarito in che modo l'istituzione del Fondo ha inciso sulla vicenda sostanziale oggetto di giudizio.
Nel silenzio del legislatore deve ritenersi che l'art. 43 d.l. 36/2022 non si limita a regolare la sola fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna già emesse o da emettere;
al contrario, esso ha ridefinito secondo un nuovo paradigma l'intera fattispecie sostanziale del diritto al risarcimento del danno patito dagli internati militari italiani, con conseguente rilevanza anche per i giudizi di cognizione.
Non si ignorano i molteplici precedenti di merito di segno contrario e ampiamente illustrati negli scritti difensivi degli attori;
tuttavia, si reputa di aderire a una diversa ricostruzione della materia in base alle ragioni che seguono.
L'assunto si giustifica in primo luogo in base al tenore letterale della disposizione: essa non contempla infatti una limitazione espressa dei suoi effetti ai soli giudizi esecutivi;
si prevede quale titolo di accesso al Fondo una sentenza di accertamento e liquidazione del risarcimento, in luogo della sentenza di condanna (co. 2); si fa salvo l'operare della prescrizione e si prevede un termine decadenziale con riferimento esplicito al giudizio di cognizione (co. 6); è consentita la possibilità di accedere al Fondo anche in forza di un contratto di transazione da concludersi «sentita l'Avvocatura dello Stato» (co. 2); gli atti introduttivi dei nuovi giudizi sono da notificarsi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144
c.p.c. (co. 6).
In particolare, va osservato che la salvezza dei termini di prescrizione e l'introduzione del termine di decadenza sono sanciti espressamente per il giudizio di accertamento, necessario ad ottenere il titolo per accedere al fondo. Il riferimento ai termini di prescrizione ordinaria non può dunque concernere il termine di prescrizione del diritto nascente dal giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c., rilevante in astratto per la fase esecutiva, ma esclusivamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto del giudizio di cognizione.
5 Inoltre, merita considerazione la peculiare tipologia di sentenza che consente l'accesso al Fondo: non già di condanna ma di accertamento (l'aggiunta dell'inedito termine «liquidazione» non pare mutare la natura di sostanziale accertamento che connota la sentenza). La disposizione sancisce dunque espressamente l'impossibilità di ottenere una sentenza di condanna contro la parte convenuta, eventualmente coincidente con la , responsabile civile degli illeciti. Controparte_1
Pertanto, è da escludere che attualmente i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per l'internamento di militari possano concludersi con una sentenza che valga da titolo per l'esecuzione.
Quanto osservato e il fatto che il comma 3 della disposizione sancisce l'estinzione delle procedure esecutive contro la federale di Germania portano ad escludere in applicazione di un ordinario CP_1 canone di economia processuale che quest'ultima abbia più titolo per partecipare a un giudizio: essa infatti non potrebbe comunque subire gli effetti del giudicato.
Per converso l'istituzione del Fondo individua la Repubblica italiana come il soggetto giuridico titolare del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio.
Essa è infatti l'Ente che, mettendo a disposizione dei danneggiati ingenti risorse proprie – e cioè somme prelevate dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, l. 190/2014 e dal
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. 282/2004 (co. 1 e 7) – si incarica della soddisfazione delle loro ragioni e pertanto acquisisce il diritto di contraddire, subentrando all'originario soggetto titolare del lato passivo del rapporto sostanziale (e in questo giudizio anche processuale). Se così non fosse, lo Stato italiano, pur mettendo a disposizione le risorse per la soddisfazione dei crediti, si troverebbe nella singolare posizione di un debitore impossibilitato a far valere le sue ragioni ed esposto così alle conseguenze dell'inattività di un altro soggetto (la
[...]
) che per i motivi sopra esposti nessun interesse ha a costituirsi nel giudizio. Controparte_1
Un'ulteriore conferma si trae dal fatto che viene stabilito l'obbligo della notificazione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c., con ciò ammettendone la qualità di parte necessaria del giudizio. Le ragioni appena illustrate escludono che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
È però soprattutto sul piano sistematico e delle fonti dell'ordinamento che si giustifica l'attribuzione alla novella di una più ampia portata, non limitata alla regolazione della sola fase esecutiva del credito risarcitorio.
L'introduzione nell'ordinamento dell'art. 43 d.l. 36/2022 ha infatti inteso bilanciare i due opposti principi dell'immunità degli Stati e dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Si tratta di due principi di pari rango nell'ordinamento costituzionale della Repubblica: la tutela giurisdizionale dei diritti di tutti ai sensi dell'art. 24 Cost. si ascrive senza dubbio al novero dei principi fondamentali della Repubblica, come tali addirittura insuscettibili di revisione costituzionale;
mentre, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 117 Cost., il diritto internazionale costituisce al contempo un elemento conformativo e un vincolo di rango costituzionale per l'ordinamento interno, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
6 I precedenti della giurisprudenza costituzionale che si sono susseguiti in materia non hanno mai messo in discussione il principio di immunità degli Stati per atti commessi iure imperii, cioè nell'esercizio di attività sovrana e non meramente amministrativa, quali sono anche le attività belliche.
Anche dopo la sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238 rimane fermo il principio espresso dalla
Corte internazionale di giustizia nella sentenza sopra richiamata secondo cui gli Stati sono immuni da giurisdizione per gli atti espressione della loro sovranità, quand'anche consistenti in crimini internazionali (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.1: «l'interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un'interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa Corte»).
Secondo quanto sancito nella sentenza da ultimo citata, occorre tuttavia tutelare il diritto di chiunque ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 2 e 24 Cost.
Proprio questa esigenza di tutela aveva determinato la Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata a negare ingresso alla norma di diritto internazionale consuetudinario relativa alla immunità statuale e a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013.
Il legislatore ha dunque adottato all'esito delle note vicende legislative e giudiziarie una disposizione
«speciale e radicale», l'art. 43 d.l. 36/2022, «diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione» (Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punto 11).
La disposizione opera un non irragionevole bilanciamento tra i due principi, entrambi di rango costituzionale dell'immunità degli Stati e della tutela dei diritti (ibidem, punti 13 e 18). Essa infatti intende offrire un mezzo definitivo – anche per tale fine è fatto salvo il termine di prescrizione ordinario del diritto e si prevede il termine di decadenza per la proposizione dei giudizi di accertamento – per il
«ristoro» (e cioè il risarcimento) dei danni patiti dagli internati militari, lasciando al contempo immune la Repubblica federale di Germania dalle iniziative giudiziarie dei danneggiati.
Va infatti ribadito che il principio di immunità degli Stati sovrani per gli atti commessi nell'esercizio delle loro prerogative sovrane, come interpretato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3.2.2012, non è venuto meno per effetto della sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238.
In quella occasione la Corte costituzionale non ha discusso – né avrebbe potuto farlo – il contenuto del principio;
ha invece opposto coerentemente con il nostro sistema costituzionale il cd. controlimite della tutela dei diritti fondamentali, e in particolare dell'accesso alla giurisdizione, in considerazione del fatto che l'ordinamento giuridico italiano non consentiva alcuna altra forma di risarcimento dei danni in questione (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.4: «la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime»; similmente, punto
5.1).
7 Il rimedio introdotto dall'art. 43 d.l. 36/2022 intende dunque proprio garantire entrambi i principi, equi- ordinati e sempre vigenti, da una parte, apprestando cospicue risorse economiche di provenienza interna e prevedendo procedure amministrative che prendono il posto dei giudizi esecutivi, dall'altra, tenendo immune la Repubblica federale di dalla giurisdizione interna. CP_1
La possibilità di ottenere l'accesso al Fondo a seguito di un giudizio garantisce nell'attuale quadro normativo l'accesso al giudice, che nell'assetto precedente era invece interdetto dall'operatività del principio di immunità degli Stati, e al contempo garantisce il rispetto di questo principio.
Ne deriva che sul piano sostanziale a seguito della novella nessun diritto può più essere fatto valere contro la Repubblica federale di Germania, responsabile civile per gli illeciti oggetto di giudizio, giacché le è subentrata quale debitrice “definitiva” la Repubblica italiana per il tramite del Fondo istituito.
Il fenomeno è assimilabile sul piano sostanziale a una espromissione e lege, e non convenzionale, a efficacia eccezionalmente liberatoria del debitore originario, cui corrisponde la sostituzione del credito risarcitorio contro il Fondo a quello originario contro la (Corte cost., Controparte_1
21.7.2023 n. 159, punti 16 e 17, che ha affermato il principio con riferimento alle procedure di esecuzione).
In definitiva, debitrice non è più la Repubblica federale di Germania ma la Repubblica italiana, che ha fatto proprio il debito risarcitorio al fine di comporre il contrasto fra il principio costituzionale dell'accesso alla giurisdizione e l'ordinamento internazionale.
*
2.2.2. Nel presente giudizio si è pertanto verificato un fenomeno assimilabile alla successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
È ben vero che non vi è nel caso di specie trasferimento per atto fra vivi di un diritto;
tuttavia, per effetto di una disposizione di legge si è verificato il medesimo avvicendarsi di soggetti giuridici differenti rispetto a un diritto oggetto di giudizio, tale che nel corso di causa uno solo di essi è rimasto titolare del rapporto giuridico dedotto.
Si verifica successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 с.p.c. tutte le volte che a seguito di vicende che avvengano in corso di causa gli effetti del provvedimento giurisdizionale che definisce la lite incidono in negativo o in positivo nella sfera giuridica di soggetti diversi da quelli che rivestivano inizialmente la posizione di attore o di convenuto. La successione a titolo particolare nel diritto controverso si verifica infatti non soltanto nel caso in cui sia trasferito l'identico diritto che forma oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui il trasferimento importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare di un soggetto all'altro nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio (principi espressi, sia pure in materia di trasferimenti di diritti reali, da Cass., sez. II, 26.5.2003 n. 8316).
Opportunamente è stata pertanto disposta ai sensi dell'art. 107 c.p.c. la chiamata in giudizio della
Repubblica italiana, che, come visto, è il nuovo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio oggetto di giudizio. A questo riguardo è appena il caso di osservare che la chiamata in causa del terzo succeduto
8 a titolo particolare nella titolarità del rapporto giuridico oggetto di giudizio è ben possibile anche per comando del giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c. (Cass., sez. III, 25.6.1985 n. 3822).
*
2.3. Possono pertanto trarsi i seguenti corollari.
Va anzitutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla
[...] convenuta, in quanto la Repubblica italiana deve ritenersi succeduta a titolo Controparte_6 particolare nel diritto oggetto di giudizio.
In secondo luogo, va affermata la possibilità da parte della terza chiamata di eccepire al creditore tutte le eccezioni relative alla situazione sostanziale oggetto di giudizio, di cui è divenuta titolare dal lato passivo. L'affermazione trova conforto nella disciplina dell'espromissione che, come visto, è la vicenda di successione nel lato passivo dell'obbligazione risarcitoria verificatasi nel caso di specie. L'art. 1272, co. III, c.c. assicura infatti al creditore subentrante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporgli, se non personali o derivanti da fatti successivi all'espromissione.
*
3. La terza chiamata svolge eccezione di nullità degli atti introduttivi del giudizio per incertezza della causa petendi e per difetto di legittimazione passiva della terza chiamata, poiché non risulterebbero tempestivamente formulate domande contro lo Stato italiano e per mancata specificazione della causa petendi.
L'eccezione va rigettata.
Come sopra illustrato, la legittimazione passiva della per la Controparte_6
Repubblica italiana è un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio, per effetto dell'entrata in vigore di espressa disposizione di legge.
Nessuna domanda avrebbe potuto essere tempestivamente proposta dagli attori contro un soggetto giuridico che all'epoca dell'instaurazione del giudizio non era titolare del rapporto giuridico dedotto.
Quanto al difetto di causa petendi, il ricorso introduttivo si presenta debitamente dettagliato quanto ai fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, dovendosi ritenere notoria la condizione disumana degli internati nei campi di concentramento tedeschi nonché provata per via documentale la vicenda del dante causa degli attori.
*
4. Non risulta riproposta in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in favore del Ministero dell'Economia, originariamente svolta dalla nell'atto introduttivo. Controparte_6
Essa si ha dunque per rinunciata.
Gli attori, pur facendo riferimento alla questione nella comparsa conclusionale, non hanno formulato espressa e precisa eccezione sul punto.
*
9 5. La terza chiamata, che come visto è legittimata passiva ed è titolata a eccepire i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto oggetto di giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento azionato.
L'eccezione merita accoglimento.
Come si è visto, l'art. 43 d.l. 36/2022 ha fatto salvi gli ordinari termini di prescrizione, in riferimento al giudizio di cognizione e dunque al diritto oggetto di giudizio.
L'art. 2947, co. III, c.c. stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo del termine ordinario civile, è il primo ad applicarsi all'azione civile, salva l'applicabilità dei termini ordinari di prescrizione se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza penale di condanna.
*
5.1. In primo luogo, è da risolvere la questione relativa alla prescrittibilità o imprescrittibilità delle condotte illecite in questione.
Non consta che nell'ordinamento internazionale vi sia una regola specifica relativa alla imprescrittibilità degli illeciti civili.
La tesi dell'imprescrittibilità degli illeciti in questione deriverebbe dunque dalla teoria dell'imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale, che ormai ha acquisito efficacia normativa nell'ordinamento internazionale, anche convenzionale.
Tuttavia, è da considerare che solo a partire dagli anni '60 e in risposta all'ultimo conflitto mondiale la comunità internazionale ha sancito l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, per mezzo della Convenzione ONU, del 26 novembre 1968 e della Convenzione del Consiglio d'Europa del
25 gennaio 1974 (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044). Successivamente la regola è stata recepita nel trattato istitutivo della Corte penale internazionale (Trattato di Roma del 17.7.1998, art. 29).
La regola dell'imprescrittibilità conosce tuttavia anche nell'ordinamento internazionale il limite della retroattività.
A partire dal secondo dopoguerra gli strumenti internazionali stabiliscono infatti nell'ambito di diverse organizzazioni internazionali, globali e regionali, il principio della irretroattività della norma penale: la
Dichiarazione universale dei diritti umani, 10.12.1948, art. 11, co. 2; Patto internazionale dei diritti civili e politici, 16.12.1966, art. 15, co. 1; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49; Trattato di Roma del 17.7.1998, art. 22.
Pertanto, anche ad ammettere che i fatti oggetto di giudizio fossero illeciti secondo il diritto internazionale vigente all'epoca della loro commissione, essi non possono essere ritenuti imprescrittibili secondo il diritto internazionale, poiché la regola dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si è formata solo successivamente alla loro commissione.
Si deve dunque concludere che i fatti oggetto di giudizio non sono imprescrittibili, poiché la regola dell'imprescrittibilità si è formata nell'ordinamento internazionale solo successivamente alla loro
10 commissione e in nessun ordinamento attualmente vigente, interno o sovranazionale o internazionale, è consentita la retroattività della norma incriminatrice.
La conclusione è peraltro consonante con l'ordinamento interno.
Come noto l'art. 25, co II, Cost. impedisce la punizione per fatti che all'epoca della loro commissione non costituivano reato e l'art. 11 disp. prel. c.c. sopra richiamato sancisce in generale, sebbene a livello di legge ordinaria, l'irretroattività della legge.
Quanto all'ordinamento interno, l'art. 157, co. VIII, c.p. prevede quale unica ipotesi di imprescrittibilità
i reati per cui la legge preveda la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
L'ipotesi di reato che viene in questione con riferimento ai fatti allegati è quella dell'art. 600 c.p.
(riduzione in schiavitù) che all'epoca degli stessi era punita con la reclusione da cinque a quindici anni.
Non si rinviene dunque nemmeno nell'ordinamento interno una disposizione che sancisca l'imprescrittibilità dei fatti oggetto di causa.
L'art. 43, co. 6, d.l. 36/2022 nel fare salvi gli ordinari termini di prescrizione conforta peraltro l'assunto.
Non si ignora che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene un precedente in cui venne sancita l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044). Tuttavia, tale affermazione si sostanzia in un mero obiter dictum, giacché la Corte di cassazione non affrontò in quella pronuncia le questioni della imprescrittibilità o meno dei crimini di diritto internazionale e della retroattività o meno di tale regime, ma si limitò nel passo richiamato a effettuare una ricognizione delle caratteristiche dei crimini di diritto internazionale, come desumibili dall'ordinamento positivo internazionale. In particolare, non vi è nella sentenza richiamata alcuna statuizione circa la retroattività della imprescrittibilità dei crimini internazionali.
È invece significativo che in una più recente pronuncia di legittimità (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642)
– la quale anch'essa non tratta direttamente e principalmente il tema della imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale né quello della sua retroattività – si è affrontato e risolto il problema dell'individuazione del termine di computo del decorso della prescrizione, con ciò evidentemente ammettendo la prescrittibilità dei fatti illeciti del genere di quelli oggetto di questo giudizio.
In definitiva è da ritenere che l'illecito dedotto in giudizio non è imprescrittibile, né secondo l'ordinamento internazionale né secondo l'ordinamento interno.
*
5.2. Si pone dunque la questione relativa all'individuazione del termine di prescrizione e del dies a quo al fine di valutare se nel caso specifico le condotte imputate alla convenuta si sono prescritte o meno.
Anzitutto giova richiamare il principio secondo cui l'art. 2947, co. III, c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di
11 responsabilità indiretta (Cass., sez. III, 3.2.1989 n. 729). Questo comporta che anche nel presente giudizio, che si è incardinato non contro gli autori delle condotte illecite ma contro lo Stato che ne era responsabile civile, cui è succeduto un altro soggetto di diritto, va fatto impiego dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge penale.
Ai sensi dell'art. 2947, co. III, II periodo, c.c. nel caso in cui il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o risultasse intervenuta una sentenza di condanna penale, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario quinquennale, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dell'irrevocabilità della sentenza.
Nel caso di specie, è da ritenere che i reati in riferimento ai quali è proposta l'azione oggetto di questo giudizio sono prescritti per la morte dei rei che li perpetrarono.
Infatti, le condotte illecite si collocano negli anni 1943-1945 e furono commesse da persone che, non essendo ipotizzabile un arruolamento in età più giovane, avevano un'età di almeno sedici anni;
costoro erano pertanto nati al più nel 1929 e attualmente avrebbero novantasei anni.
Si tratta di elementi indiziari in basi ai quali è possibile presumere la morte degli autori delle condotte criminali in questione. Giova precisare al riguardo che è possibile trarre presunzioni da fatti noti sulla base di un criterio di ragionevolezza e verosimiglianza fondato su elementi esperienziali comuni e non necessariamente in base a un legame di assoluta ed esclusiva necessità (Cass., sez. III, 30.5.2019 n.
14762).
Pertanto, il termine di prescrizione è da individuare in quello quinquennale stabilito nella disposizione da ultimo richiamata.
Quanto al dies a quo, esso va individuato ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c. nel momento della verificazione della causa di estinzione del reato, e cioè dalla morte dei rei.
Ne deriva che l'illecito oggetto di giudizio è con ogni verosimiglianza prescritto, in ragione dei dati anagrafici e demografici sopra riportati. Il giudizio è stato infatti introdotto nel 2021, a settantasei anni di distanza dal momento di verificazione delle condotte e con ogni verosimiglianza oltre cinque anni dalla morte di coloro che commisero le condotte.
Anche ove non si ritenesse che il reato è estinto per la morte dei rei, i fatti risultano comunque prescritti ai sensi dell'art. 2947, co. III, I periodo, c.c.
Va precisato a questo riguardo, in linea con quanto già in precedenza affermato, che l'illecito civile è autonomo rispetto a quello penale, e pertanto i termini di prescrizione vanno individuati con riferimento alla disciplina applicabile all'epoca della loro commissione, con irrilevanza delle modifiche legislative sopravvenute (Cass., sez. VI, 14.3.2018 n. 6333).
Il reato costituente l'illecito civile che viene in questione è costituito dalla riduzione in schiavitù, come detto, punito dall'art. 600 c.p. con la reclusione da cinque a quindici anni, secondo la disciplina applicabile ratione temporis ai fatti di causa. Pertanto, il termine di prescrizione andrebbe individuato in tre lustri (Trib. Venezia, sez. II, 17.6.2024 n. 9689; Trib. Venezia, sez. II, 19.12.2024; Trib. Trento,
19.2.2025; Trib. Trento, 14.2.2025).
12 Il dies a quo in questa ipotesi va individuato ai sensi dell'art. 2935 c.c., che stabilisce la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine va individuato, se non nell'epoca di consumazione delle condotte illecite, quantomeno nel
1962, anno in cui nell'ordinamento interno si recepirono gli Accordi di Bonn e si previdero così i meccanismi indennitari cui gli internati militari avrebbero potuto ambire. Infatti, l'eventuale diniego dell'accesso a tali forme di ristori avrebbe potuto essere giustiziabile dinnanzi a un giudice, compreso quello costituzionale.
Esso, per quanto si va ad illustrare, in ogni caso decorrerebbe al più tardi dal 2004, epoca comunque successiva alle richieste risarcitorie che il dante causa degli attori avanzò nei confronti dello Stato italiano o di enti pubblici riconducibili a quello tedesco (doc. 6-7).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente affermato che i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 238/2014; fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere ai sensi art. 2935, c.c. (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642).
Secondo questo ragionamento, i diritti oggetto di questo giudizio si sono comunque prescritti nel 2019, due anni prima della proposizione del giudizio.
In ogni caso la pretesa azionata in giudizio è dunque prescritta.
*
6. La novità e la complessità delle questioni, cui contribuiscono la mancanza di univoci indirizzi nella giurisprudenza di legittimità e il tenore letterale dell'art. 43 d.l. 36/2022, giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o difesa respinta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Repubblica di Germania;
CP_1
2. rigetta le domande;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 28 marzo 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 7851 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con gli avv. Rela e Zampieri, attori contro
Controparte_1 convenuta contumace e con l'intervento della Cont Cont REPUBBLICA ITALIANA – PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, con l'avvocatura dello Stato terza chiamata avente ad oggetto: risarcimento danni, e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. del 19.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori, come da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter dd. 14.11.2024: previo rigetto delle eccezioni Cont tutte sollevate ex adverso, di carenza di legittimazione passiva della . nonché di prescrizione, si chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti e come di seguito precisate: 1) Accertata
e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd. “Terzo Reich”, per l'illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. dal 08/09/1943 al 29/04/1945, Parte_5 condannarsi la convenuta , quale successore del cd. “Terzo Reich”, al Controparte_1 risarcimento del danno cagionato al defunto , quantificato nella somma non minore di Parte_5 euro 7.927,37, quanto al danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 346.149,83, quanto al danno non patrimoniale (comprensivo di rivalutazione e interessi dalla data di insorgenza del danno al
30/09/2021), oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della debenza al saldo effettivo. 2) Condannarsi la convenuta a corrispondere agli eredi del Sig. , Sig.ri Controparte_1 Parte_5 Pt_1
1 , e , la somma riconosciuta a titolo di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 risarcimento del danno al dante causa, de cuius . 3) Spese, diritti ed onorari rifusi con Parte_5 distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. 4) In via istruttoria: […]
Per la della Repubblica italiana, come da note ai sensi dell'art. 127- Controparte_5 ter c.p.c. del 19.11.2024: Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1. In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc;
2. In via ulteriormente pregiudiziale, accertare e dichiarare che nessuna domanda è stata tempestivamente proposta nei confronti della o di altra Amministrazione dello Stato.
3. In via preliminare, nel merito Controparte_5 dichiarare la prescrizione della pretesa risarcitoria;
4. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. CP_1 Controparte_1 Cont 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.;
5. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano;
6. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa della comparsa di costituzione, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
7. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
8. In via istruttoria […];
9. con vittoria di spese, competenze ed onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , hanno proposto ricorso contro la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Repubblica federale di Germania per il risarcimento dei danni patiti dal congiunto , Parte_5 deceduto il 19.4.2010, di cui sono eredi. Espongono quanto segue. alla cessazione Parte_5 delle ostilità fra il Regno d'Italia e gli alleati (8.9.1943) era in servizio nel Regio Esercito e di stanza in
Sassuolo. Il giorno seguente alla diffusione del proclama che annunziò la resa del Regno d'Italia,
venne deportato in e internato dapprima nel campo di concentramento di Parte_5 CP_1
Küstrin e dall'ottobre 1943 al 29.4.1945 nel campo di Sachsenhausen. Nel corso dell'internamento venne obbligato a svolgere attività lavorativa, anche in una segheria. Dopo la liberazione fece ritorno in
Italia il 20.9.1945. Nel luglio 1956 la Commissione medica del Ministero del Tesoro accertò che in conseguenza dell'internamento egli era affetto da fibrosclerosi apicale ed esiti di pleurite basale destra e fibrosi ilare ed esisti di pleurite basale sinistra;
gli venne pertanto riconosciuta una pensione di guerra diretta a vita con decorrenza dal 1.1.1956. Egli presentò inoltre una richiesta di indennizzo agli enti competenti tedeschi, i quali tuttavia rigettarono la domanda. Gli attori ritengono sussistente la giurisdizione del giudice adito, all'esito dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa avutasi nel settore e da ultimo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013. Essi reputano inoltre che il diritto al risarcimento azionato sia imprescrittibile in quanto nascente dalla commissione di crimini internazionali, a loro volta imprescrittibili ai sensi del diritto internazionale generale, come evincibile da svariate fonti
2 internazionali (Risoluzione 95-I dd. 11.12.1946 dell'Assemblea generale dell'ONU, Principi di diritto internazionale adottati nel giugno del 1950 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni
Unite, Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 25.5.1993 n. 827/1993 e 8.11.1994 n.
955/94, Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il
17 luglio 1998) e come chiarito dalla giurisprudenza interna, anche di legittimità; inoltre, nessuna efficacia estintiva del diritto azionato dispiegherebbero le rinunce espresse dello Stato italiano ai sensi del Trattato di pace del 1947 (d.P.R. 1430/1947) e dell'Accordo di Bonn del 1961 (d.P.R. 1263/1962).
Essi ritengono che la fattispecie debba essere regolata dal diritto interno ai sensi dell'art. 62 l. 218/1995, poiché il locus commissi delicti è da individuare nel luogo ove ha avuto inizio la condotta, e cioè nel luogo della cattura (Sassuolo). Chiedono pertanto iure hereditatis il risarcimento dei danni patiti dal congiunto, patrimoniali, consistenti nell'equivalente monetario del lavoro prestato e non retribuito nei campi di concentramento, e non patrimoniali, per le sofferenze patite durante la prigionia e per la lesione dell'integrità fisica.
La Repubblica federale di Germania, cui gli atti introduttivi del giudizio sono stati correttamente notificati, non si è costituita in giudizio;
ha dimesso tuttavia una nota con cui si è richiamata al principio di immunità giurisdizionale degli Stati sovrani e ha fatto presente la volontà di non partecipare ulteriormente al giudizio.
Con ordinanza dd. 28.3.2022 è stato ordinato l'intervento in giudizio della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la Repubblica italiana tramite la che ha Controparte_6 eccepito l'indeterminatezza della domanda con riferimento alla terza chiamata per mancata determinazione della causa petendi nei confronti della stessa. Ha fatto inoltre presente che la disciplina applicabile alla fattispecie è mutata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 43 d.l. 36/2022, convertito con modifiche dalla l. 79/2022, il quale ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich. Nel merito, ha osservato che le condotte inflitte ad non possono Parte_5 qualificarsi come crimini contro l'umanità, in ragione della sua qualità di prigioniero di guerra che ai sensi dell'art. 4 Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aia sui prigionieri di guerra determinava la possibilità di internamento e di sottoposizione al lavoro;
inoltre ai sensi dello Statuto della Corte penale internazionale solo le condotte ai danni delle popolazioni civili possono integrare crimini contro l'umanità; non sussiste pertanto alcun illecito che dia luogo al risarcimento di danni. Sempre nel merito la terza chiamata non ritiene fondata la pretesa dei ricorrenti in difetto di prova del fatto e del danno. Ha quindi eccepito la prescrizione del diritto oggetto di giudizio, non essendo reperibile nell'ordinamento internazionale una norma consuetudinaria univoca relativa all'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, stante anche l'indeterminatezza di questa nozione;
inoltre, dal momento che le condotte in questione configurano il reato di riduzione in schiavitù, il diritto al risarcimento conseguente alle stesse si prescrive ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c. nel termine di venti anni, decorrenti dalla data di liberazione del prigioniero, epoca di cessazione della condotta illecita (29.4.1945); pertanto l'illecito è
3 prescritto. Ha poi dedotto che occorre tenere conto delle decadenze stabilite dalla l. 404/1963 e del d.P.R. 2043/1963, attuativi degli accordi tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana.
Ha quindi contestato l'ammontare delle richieste, osservando che in ogni caso va sottratto dall'eventuale somma liquidata quanto percepito a titolo di pensione di guerra. Ha chiesto quindi il mutamento del rito.
All'udienza del 29.9.2022 è stato disposto il mutamento del rito e sono state invitate le parti alla definizione transattiva della vertenza ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.l. 36/2022.
La causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della Repubblica di Germania convenuta. CP_1
Gli attori hanno infatti provveduto a notificare alla stessa gli atti introduttivi del giudizio per mezzo del
Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 142 c.p.c. La notifica si è perfezionata per via diplomatica, come si desume dalla documentazione in atti (doc. allegato alle note dd. 2.3.2022).
La Repubblica federale di Germania non si è costituita in giudizio ma ha fatto pervenire una nota informativa, dal che si desume con certezza che essa ha avuto conoscenza effettiva della pendenza della causa e ha deciso di non partecipare al giudizio.
*
2. Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni patiti dal dante causa degli attori a seguito della deportazione in un campo di concentramento in territorio tedesco negli anni 1943-1945.
*
2.1. Sono note le vicende normative e giudiziarie della materia, opportunamente ricostruite con dovizia di dettagli da diverse sentenze delle giurisdizioni superiori (per tutte: Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punto 5; Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642, punto 2), che al riguardo si hanno qui per richiamate.
Il presente giudizio è stato proposto nel 2021.
All'epoca, per effetto della sentenza della Corte cost., 29.10.2014 n. 238, non vigeva più l'art. 3 l.
5/2013, disposizione che in adesione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3.2.2012 obbligava il giudice a dichiarare il difetto di giurisdizione nei giudizi concernenti la materia del risarcimento dei danni patiti dagli internati militari italiani.
Coerentemente a questo stato della materia, gli attori hanno proposto il presente giudizio contro la
Repubblica federale di Germania, la quale in applicazione della sentenza della Corte costituzionale citata non avrebbe potuto beneficiare dell'immunità statale al fine di negarsi al ristoro dei danni patiti dal dante causa degli attori.
In applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.) va dunque affermata la giurisdizione del giudice adito.
*
2.2. In pendenza del presente giudizio è entrato in vigore il decreto-legge 36/2022, il cui articolo 43 ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di
4 cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (di seguito: il Fondo).
Non è prevista disciplina intertemporale che escluda dagli effetti dell'istituzione del Fondo i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore.
È invece stabilito espressamente che hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso decreto e da un decreto attuativo governativo, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dello stesso articolo 43, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6.
In ragione della menzione espressa delle «azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto» non può essere negata l'applicabilità della disposizione anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della novella, quale è il presente giudizio.
*
2.2.1. Va anzitutto chiarito in che modo l'istituzione del Fondo ha inciso sulla vicenda sostanziale oggetto di giudizio.
Nel silenzio del legislatore deve ritenersi che l'art. 43 d.l. 36/2022 non si limita a regolare la sola fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna già emesse o da emettere;
al contrario, esso ha ridefinito secondo un nuovo paradigma l'intera fattispecie sostanziale del diritto al risarcimento del danno patito dagli internati militari italiani, con conseguente rilevanza anche per i giudizi di cognizione.
Non si ignorano i molteplici precedenti di merito di segno contrario e ampiamente illustrati negli scritti difensivi degli attori;
tuttavia, si reputa di aderire a una diversa ricostruzione della materia in base alle ragioni che seguono.
L'assunto si giustifica in primo luogo in base al tenore letterale della disposizione: essa non contempla infatti una limitazione espressa dei suoi effetti ai soli giudizi esecutivi;
si prevede quale titolo di accesso al Fondo una sentenza di accertamento e liquidazione del risarcimento, in luogo della sentenza di condanna (co. 2); si fa salvo l'operare della prescrizione e si prevede un termine decadenziale con riferimento esplicito al giudizio di cognizione (co. 6); è consentita la possibilità di accedere al Fondo anche in forza di un contratto di transazione da concludersi «sentita l'Avvocatura dello Stato» (co. 2); gli atti introduttivi dei nuovi giudizi sono da notificarsi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144
c.p.c. (co. 6).
In particolare, va osservato che la salvezza dei termini di prescrizione e l'introduzione del termine di decadenza sono sanciti espressamente per il giudizio di accertamento, necessario ad ottenere il titolo per accedere al fondo. Il riferimento ai termini di prescrizione ordinaria non può dunque concernere il termine di prescrizione del diritto nascente dal giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c., rilevante in astratto per la fase esecutiva, ma esclusivamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto del giudizio di cognizione.
5 Inoltre, merita considerazione la peculiare tipologia di sentenza che consente l'accesso al Fondo: non già di condanna ma di accertamento (l'aggiunta dell'inedito termine «liquidazione» non pare mutare la natura di sostanziale accertamento che connota la sentenza). La disposizione sancisce dunque espressamente l'impossibilità di ottenere una sentenza di condanna contro la parte convenuta, eventualmente coincidente con la , responsabile civile degli illeciti. Controparte_1
Pertanto, è da escludere che attualmente i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per l'internamento di militari possano concludersi con una sentenza che valga da titolo per l'esecuzione.
Quanto osservato e il fatto che il comma 3 della disposizione sancisce l'estinzione delle procedure esecutive contro la federale di Germania portano ad escludere in applicazione di un ordinario CP_1 canone di economia processuale che quest'ultima abbia più titolo per partecipare a un giudizio: essa infatti non potrebbe comunque subire gli effetti del giudicato.
Per converso l'istituzione del Fondo individua la Repubblica italiana come il soggetto giuridico titolare del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio.
Essa è infatti l'Ente che, mettendo a disposizione dei danneggiati ingenti risorse proprie – e cioè somme prelevate dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, l. 190/2014 e dal
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. 282/2004 (co. 1 e 7) – si incarica della soddisfazione delle loro ragioni e pertanto acquisisce il diritto di contraddire, subentrando all'originario soggetto titolare del lato passivo del rapporto sostanziale (e in questo giudizio anche processuale). Se così non fosse, lo Stato italiano, pur mettendo a disposizione le risorse per la soddisfazione dei crediti, si troverebbe nella singolare posizione di un debitore impossibilitato a far valere le sue ragioni ed esposto così alle conseguenze dell'inattività di un altro soggetto (la
[...]
) che per i motivi sopra esposti nessun interesse ha a costituirsi nel giudizio. Controparte_1
Un'ulteriore conferma si trae dal fatto che viene stabilito l'obbligo della notificazione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c., con ciò ammettendone la qualità di parte necessaria del giudizio. Le ragioni appena illustrate escludono che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
È però soprattutto sul piano sistematico e delle fonti dell'ordinamento che si giustifica l'attribuzione alla novella di una più ampia portata, non limitata alla regolazione della sola fase esecutiva del credito risarcitorio.
L'introduzione nell'ordinamento dell'art. 43 d.l. 36/2022 ha infatti inteso bilanciare i due opposti principi dell'immunità degli Stati e dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Si tratta di due principi di pari rango nell'ordinamento costituzionale della Repubblica: la tutela giurisdizionale dei diritti di tutti ai sensi dell'art. 24 Cost. si ascrive senza dubbio al novero dei principi fondamentali della Repubblica, come tali addirittura insuscettibili di revisione costituzionale;
mentre, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 117 Cost., il diritto internazionale costituisce al contempo un elemento conformativo e un vincolo di rango costituzionale per l'ordinamento interno, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
6 I precedenti della giurisprudenza costituzionale che si sono susseguiti in materia non hanno mai messo in discussione il principio di immunità degli Stati per atti commessi iure imperii, cioè nell'esercizio di attività sovrana e non meramente amministrativa, quali sono anche le attività belliche.
Anche dopo la sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238 rimane fermo il principio espresso dalla
Corte internazionale di giustizia nella sentenza sopra richiamata secondo cui gli Stati sono immuni da giurisdizione per gli atti espressione della loro sovranità, quand'anche consistenti in crimini internazionali (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.1: «l'interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un'interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa Corte»).
Secondo quanto sancito nella sentenza da ultimo citata, occorre tuttavia tutelare il diritto di chiunque ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 2 e 24 Cost.
Proprio questa esigenza di tutela aveva determinato la Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata a negare ingresso alla norma di diritto internazionale consuetudinario relativa alla immunità statuale e a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013.
Il legislatore ha dunque adottato all'esito delle note vicende legislative e giudiziarie una disposizione
«speciale e radicale», l'art. 43 d.l. 36/2022, «diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione» (Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punto 11).
La disposizione opera un non irragionevole bilanciamento tra i due principi, entrambi di rango costituzionale dell'immunità degli Stati e della tutela dei diritti (ibidem, punti 13 e 18). Essa infatti intende offrire un mezzo definitivo – anche per tale fine è fatto salvo il termine di prescrizione ordinario del diritto e si prevede il termine di decadenza per la proposizione dei giudizi di accertamento – per il
«ristoro» (e cioè il risarcimento) dei danni patiti dagli internati militari, lasciando al contempo immune la Repubblica federale di Germania dalle iniziative giudiziarie dei danneggiati.
Va infatti ribadito che il principio di immunità degli Stati sovrani per gli atti commessi nell'esercizio delle loro prerogative sovrane, come interpretato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3.2.2012, non è venuto meno per effetto della sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238.
In quella occasione la Corte costituzionale non ha discusso – né avrebbe potuto farlo – il contenuto del principio;
ha invece opposto coerentemente con il nostro sistema costituzionale il cd. controlimite della tutela dei diritti fondamentali, e in particolare dell'accesso alla giurisdizione, in considerazione del fatto che l'ordinamento giuridico italiano non consentiva alcuna altra forma di risarcimento dei danni in questione (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.4: «la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime»; similmente, punto
5.1).
7 Il rimedio introdotto dall'art. 43 d.l. 36/2022 intende dunque proprio garantire entrambi i principi, equi- ordinati e sempre vigenti, da una parte, apprestando cospicue risorse economiche di provenienza interna e prevedendo procedure amministrative che prendono il posto dei giudizi esecutivi, dall'altra, tenendo immune la Repubblica federale di dalla giurisdizione interna. CP_1
La possibilità di ottenere l'accesso al Fondo a seguito di un giudizio garantisce nell'attuale quadro normativo l'accesso al giudice, che nell'assetto precedente era invece interdetto dall'operatività del principio di immunità degli Stati, e al contempo garantisce il rispetto di questo principio.
Ne deriva che sul piano sostanziale a seguito della novella nessun diritto può più essere fatto valere contro la Repubblica federale di Germania, responsabile civile per gli illeciti oggetto di giudizio, giacché le è subentrata quale debitrice “definitiva” la Repubblica italiana per il tramite del Fondo istituito.
Il fenomeno è assimilabile sul piano sostanziale a una espromissione e lege, e non convenzionale, a efficacia eccezionalmente liberatoria del debitore originario, cui corrisponde la sostituzione del credito risarcitorio contro il Fondo a quello originario contro la (Corte cost., Controparte_1
21.7.2023 n. 159, punti 16 e 17, che ha affermato il principio con riferimento alle procedure di esecuzione).
In definitiva, debitrice non è più la Repubblica federale di Germania ma la Repubblica italiana, che ha fatto proprio il debito risarcitorio al fine di comporre il contrasto fra il principio costituzionale dell'accesso alla giurisdizione e l'ordinamento internazionale.
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2.2.2. Nel presente giudizio si è pertanto verificato un fenomeno assimilabile alla successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
È ben vero che non vi è nel caso di specie trasferimento per atto fra vivi di un diritto;
tuttavia, per effetto di una disposizione di legge si è verificato il medesimo avvicendarsi di soggetti giuridici differenti rispetto a un diritto oggetto di giudizio, tale che nel corso di causa uno solo di essi è rimasto titolare del rapporto giuridico dedotto.
Si verifica successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 с.p.c. tutte le volte che a seguito di vicende che avvengano in corso di causa gli effetti del provvedimento giurisdizionale che definisce la lite incidono in negativo o in positivo nella sfera giuridica di soggetti diversi da quelli che rivestivano inizialmente la posizione di attore o di convenuto. La successione a titolo particolare nel diritto controverso si verifica infatti non soltanto nel caso in cui sia trasferito l'identico diritto che forma oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui il trasferimento importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare di un soggetto all'altro nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio (principi espressi, sia pure in materia di trasferimenti di diritti reali, da Cass., sez. II, 26.5.2003 n. 8316).
Opportunamente è stata pertanto disposta ai sensi dell'art. 107 c.p.c. la chiamata in giudizio della
Repubblica italiana, che, come visto, è il nuovo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio oggetto di giudizio. A questo riguardo è appena il caso di osservare che la chiamata in causa del terzo succeduto
8 a titolo particolare nella titolarità del rapporto giuridico oggetto di giudizio è ben possibile anche per comando del giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c. (Cass., sez. III, 25.6.1985 n. 3822).
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2.3. Possono pertanto trarsi i seguenti corollari.
Va anzitutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dalla
[...] convenuta, in quanto la Repubblica italiana deve ritenersi succeduta a titolo Controparte_6 particolare nel diritto oggetto di giudizio.
In secondo luogo, va affermata la possibilità da parte della terza chiamata di eccepire al creditore tutte le eccezioni relative alla situazione sostanziale oggetto di giudizio, di cui è divenuta titolare dal lato passivo. L'affermazione trova conforto nella disciplina dell'espromissione che, come visto, è la vicenda di successione nel lato passivo dell'obbligazione risarcitoria verificatasi nel caso di specie. L'art. 1272, co. III, c.c. assicura infatti al creditore subentrante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporgli, se non personali o derivanti da fatti successivi all'espromissione.
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3. La terza chiamata svolge eccezione di nullità degli atti introduttivi del giudizio per incertezza della causa petendi e per difetto di legittimazione passiva della terza chiamata, poiché non risulterebbero tempestivamente formulate domande contro lo Stato italiano e per mancata specificazione della causa petendi.
L'eccezione va rigettata.
Come sopra illustrato, la legittimazione passiva della per la Controparte_6
Repubblica italiana è un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio, per effetto dell'entrata in vigore di espressa disposizione di legge.
Nessuna domanda avrebbe potuto essere tempestivamente proposta dagli attori contro un soggetto giuridico che all'epoca dell'instaurazione del giudizio non era titolare del rapporto giuridico dedotto.
Quanto al difetto di causa petendi, il ricorso introduttivo si presenta debitamente dettagliato quanto ai fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, dovendosi ritenere notoria la condizione disumana degli internati nei campi di concentramento tedeschi nonché provata per via documentale la vicenda del dante causa degli attori.
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4. Non risulta riproposta in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in favore del Ministero dell'Economia, originariamente svolta dalla nell'atto introduttivo. Controparte_6
Essa si ha dunque per rinunciata.
Gli attori, pur facendo riferimento alla questione nella comparsa conclusionale, non hanno formulato espressa e precisa eccezione sul punto.
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9 5. La terza chiamata, che come visto è legittimata passiva ed è titolata a eccepire i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto oggetto di giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento azionato.
L'eccezione merita accoglimento.
Come si è visto, l'art. 43 d.l. 36/2022 ha fatto salvi gli ordinari termini di prescrizione, in riferimento al giudizio di cognizione e dunque al diritto oggetto di giudizio.
L'art. 2947, co. III, c.c. stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo del termine ordinario civile, è il primo ad applicarsi all'azione civile, salva l'applicabilità dei termini ordinari di prescrizione se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza penale di condanna.
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5.1. In primo luogo, è da risolvere la questione relativa alla prescrittibilità o imprescrittibilità delle condotte illecite in questione.
Non consta che nell'ordinamento internazionale vi sia una regola specifica relativa alla imprescrittibilità degli illeciti civili.
La tesi dell'imprescrittibilità degli illeciti in questione deriverebbe dunque dalla teoria dell'imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale, che ormai ha acquisito efficacia normativa nell'ordinamento internazionale, anche convenzionale.
Tuttavia, è da considerare che solo a partire dagli anni '60 e in risposta all'ultimo conflitto mondiale la comunità internazionale ha sancito l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, per mezzo della Convenzione ONU, del 26 novembre 1968 e della Convenzione del Consiglio d'Europa del
25 gennaio 1974 (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044). Successivamente la regola è stata recepita nel trattato istitutivo della Corte penale internazionale (Trattato di Roma del 17.7.1998, art. 29).
La regola dell'imprescrittibilità conosce tuttavia anche nell'ordinamento internazionale il limite della retroattività.
A partire dal secondo dopoguerra gli strumenti internazionali stabiliscono infatti nell'ambito di diverse organizzazioni internazionali, globali e regionali, il principio della irretroattività della norma penale: la
Dichiarazione universale dei diritti umani, 10.12.1948, art. 11, co. 2; Patto internazionale dei diritti civili e politici, 16.12.1966, art. 15, co. 1; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49; Trattato di Roma del 17.7.1998, art. 22.
Pertanto, anche ad ammettere che i fatti oggetto di giudizio fossero illeciti secondo il diritto internazionale vigente all'epoca della loro commissione, essi non possono essere ritenuti imprescrittibili secondo il diritto internazionale, poiché la regola dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si è formata solo successivamente alla loro commissione.
Si deve dunque concludere che i fatti oggetto di giudizio non sono imprescrittibili, poiché la regola dell'imprescrittibilità si è formata nell'ordinamento internazionale solo successivamente alla loro
10 commissione e in nessun ordinamento attualmente vigente, interno o sovranazionale o internazionale, è consentita la retroattività della norma incriminatrice.
La conclusione è peraltro consonante con l'ordinamento interno.
Come noto l'art. 25, co II, Cost. impedisce la punizione per fatti che all'epoca della loro commissione non costituivano reato e l'art. 11 disp. prel. c.c. sopra richiamato sancisce in generale, sebbene a livello di legge ordinaria, l'irretroattività della legge.
Quanto all'ordinamento interno, l'art. 157, co. VIII, c.p. prevede quale unica ipotesi di imprescrittibilità
i reati per cui la legge preveda la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
L'ipotesi di reato che viene in questione con riferimento ai fatti allegati è quella dell'art. 600 c.p.
(riduzione in schiavitù) che all'epoca degli stessi era punita con la reclusione da cinque a quindici anni.
Non si rinviene dunque nemmeno nell'ordinamento interno una disposizione che sancisca l'imprescrittibilità dei fatti oggetto di causa.
L'art. 43, co. 6, d.l. 36/2022 nel fare salvi gli ordinari termini di prescrizione conforta peraltro l'assunto.
Non si ignora che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene un precedente in cui venne sancita l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044). Tuttavia, tale affermazione si sostanzia in un mero obiter dictum, giacché la Corte di cassazione non affrontò in quella pronuncia le questioni della imprescrittibilità o meno dei crimini di diritto internazionale e della retroattività o meno di tale regime, ma si limitò nel passo richiamato a effettuare una ricognizione delle caratteristiche dei crimini di diritto internazionale, come desumibili dall'ordinamento positivo internazionale. In particolare, non vi è nella sentenza richiamata alcuna statuizione circa la retroattività della imprescrittibilità dei crimini internazionali.
È invece significativo che in una più recente pronuncia di legittimità (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642)
– la quale anch'essa non tratta direttamente e principalmente il tema della imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale né quello della sua retroattività – si è affrontato e risolto il problema dell'individuazione del termine di computo del decorso della prescrizione, con ciò evidentemente ammettendo la prescrittibilità dei fatti illeciti del genere di quelli oggetto di questo giudizio.
In definitiva è da ritenere che l'illecito dedotto in giudizio non è imprescrittibile, né secondo l'ordinamento internazionale né secondo l'ordinamento interno.
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5.2. Si pone dunque la questione relativa all'individuazione del termine di prescrizione e del dies a quo al fine di valutare se nel caso specifico le condotte imputate alla convenuta si sono prescritte o meno.
Anzitutto giova richiamare il principio secondo cui l'art. 2947, co. III, c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di
11 responsabilità indiretta (Cass., sez. III, 3.2.1989 n. 729). Questo comporta che anche nel presente giudizio, che si è incardinato non contro gli autori delle condotte illecite ma contro lo Stato che ne era responsabile civile, cui è succeduto un altro soggetto di diritto, va fatto impiego dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge penale.
Ai sensi dell'art. 2947, co. III, II periodo, c.c. nel caso in cui il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o risultasse intervenuta una sentenza di condanna penale, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario quinquennale, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dell'irrevocabilità della sentenza.
Nel caso di specie, è da ritenere che i reati in riferimento ai quali è proposta l'azione oggetto di questo giudizio sono prescritti per la morte dei rei che li perpetrarono.
Infatti, le condotte illecite si collocano negli anni 1943-1945 e furono commesse da persone che, non essendo ipotizzabile un arruolamento in età più giovane, avevano un'età di almeno sedici anni;
costoro erano pertanto nati al più nel 1929 e attualmente avrebbero novantasei anni.
Si tratta di elementi indiziari in basi ai quali è possibile presumere la morte degli autori delle condotte criminali in questione. Giova precisare al riguardo che è possibile trarre presunzioni da fatti noti sulla base di un criterio di ragionevolezza e verosimiglianza fondato su elementi esperienziali comuni e non necessariamente in base a un legame di assoluta ed esclusiva necessità (Cass., sez. III, 30.5.2019 n.
14762).
Pertanto, il termine di prescrizione è da individuare in quello quinquennale stabilito nella disposizione da ultimo richiamata.
Quanto al dies a quo, esso va individuato ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c. nel momento della verificazione della causa di estinzione del reato, e cioè dalla morte dei rei.
Ne deriva che l'illecito oggetto di giudizio è con ogni verosimiglianza prescritto, in ragione dei dati anagrafici e demografici sopra riportati. Il giudizio è stato infatti introdotto nel 2021, a settantasei anni di distanza dal momento di verificazione delle condotte e con ogni verosimiglianza oltre cinque anni dalla morte di coloro che commisero le condotte.
Anche ove non si ritenesse che il reato è estinto per la morte dei rei, i fatti risultano comunque prescritti ai sensi dell'art. 2947, co. III, I periodo, c.c.
Va precisato a questo riguardo, in linea con quanto già in precedenza affermato, che l'illecito civile è autonomo rispetto a quello penale, e pertanto i termini di prescrizione vanno individuati con riferimento alla disciplina applicabile all'epoca della loro commissione, con irrilevanza delle modifiche legislative sopravvenute (Cass., sez. VI, 14.3.2018 n. 6333).
Il reato costituente l'illecito civile che viene in questione è costituito dalla riduzione in schiavitù, come detto, punito dall'art. 600 c.p. con la reclusione da cinque a quindici anni, secondo la disciplina applicabile ratione temporis ai fatti di causa. Pertanto, il termine di prescrizione andrebbe individuato in tre lustri (Trib. Venezia, sez. II, 17.6.2024 n. 9689; Trib. Venezia, sez. II, 19.12.2024; Trib. Trento,
19.2.2025; Trib. Trento, 14.2.2025).
12 Il dies a quo in questa ipotesi va individuato ai sensi dell'art. 2935 c.c., che stabilisce la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine va individuato, se non nell'epoca di consumazione delle condotte illecite, quantomeno nel
1962, anno in cui nell'ordinamento interno si recepirono gli Accordi di Bonn e si previdero così i meccanismi indennitari cui gli internati militari avrebbero potuto ambire. Infatti, l'eventuale diniego dell'accesso a tali forme di ristori avrebbe potuto essere giustiziabile dinnanzi a un giudice, compreso quello costituzionale.
Esso, per quanto si va ad illustrare, in ogni caso decorrerebbe al più tardi dal 2004, epoca comunque successiva alle richieste risarcitorie che il dante causa degli attori avanzò nei confronti dello Stato italiano o di enti pubblici riconducibili a quello tedesco (doc. 6-7).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente affermato che i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 238/2014; fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere ai sensi art. 2935, c.c. (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642).
Secondo questo ragionamento, i diritti oggetto di questo giudizio si sono comunque prescritti nel 2019, due anni prima della proposizione del giudizio.
In ogni caso la pretesa azionata in giudizio è dunque prescritta.
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6. La novità e la complessità delle questioni, cui contribuiscono la mancanza di univoci indirizzi nella giurisprudenza di legittimità e il tenore letterale dell'art. 43 d.l. 36/2022, giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o difesa respinta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Repubblica di Germania;
CP_1
2. rigetta le domande;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 28 marzo 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
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