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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/10/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 146/2025 R.G
promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 d presso ia alla via Lustro n.29 è eletto domicilio
– ricorrente- contro
(PI: ), in persona del legale rappresentaante Controparte_1 P.IVA_1 pr ifesa rea ZEROLI presso il cui studio in Milano al Corso Monforte n. 13 è eletto domicilio
– convenuto –
Motivi della decisione Con ricorso ex art. 281decies cpc, lamentato che la aveva Controparte_1 omesso la consegna della quietanza di pagamento relativa all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 449206, evocava in giudizio la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 per sentirla condannare alla consegna di copia della quietanza di pagamento, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del Procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che il documento denominato “estratto conto”, consegnato al ricorrente, contenendo l'indicazione delle parti/la causale/la sottoscrizione del creditore/l'indicazione dettagliata dei pagamento eseguiti in corso di rapporto/l'espressa dicitura di quanto versato a titolo di estinzione anticipata e relativo saldo a zero quale debito residuo a seguito di tale pagamento, era equipollente alla pretesa quietanza liberatoria, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Come correttamente evidenziato dalla convenuta, non richiedendo formule sacramentali, va riconosciuta natura di quietanza al documento “estratto conto” indirizzato e consegnato al debitore/ricorrente, essendo stato rilasciato e firmato dalla , indirizzato a riferendosi CP_1 Controparte_2 al co iamento contr 06 e dando atto dell'avvenuto pagamento per l'estinzione anticipata, con residuo pari a 0.
1 dott. Pasquale LONGARINI Essendo stata la documentazione contrattuale richiesta integralmente consegnata sin dal 3.10.2024, non essendovi interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice (cass.
7.3.2006 n.4883), creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (cass., VI, 4.5.2016 n.8903). Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, il Giudice è tenuto in ogni caso a liquidarle - anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge – in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale, «laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito». Ebbene, nella specie, l'esistenza di un approccio ermeneutico contrastato ed incerto, concretato in non uniformi scelte esegetiche da parte dei giudici di prime cure, impone la compensazione delle spese processuali tra le parti
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) dichiara cessata la materia del contendere (b) compensa le spese processuali tra le parti In Imperia, 17.10.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritto con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 146/2025 R.G
promossa da
(CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 d presso ia alla via Lustro n.29 è eletto domicilio
– ricorrente- contro
(PI: ), in persona del legale rappresentaante Controparte_1 P.IVA_1 pr ifesa rea ZEROLI presso il cui studio in Milano al Corso Monforte n. 13 è eletto domicilio
– convenuto –
Motivi della decisione Con ricorso ex art. 281decies cpc, lamentato che la aveva Controparte_1 omesso la consegna della quietanza di pagamento relativa all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 449206, evocava in giudizio la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 per sentirla condannare alla consegna di copia della quietanza di pagamento, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del Procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che il documento denominato “estratto conto”, consegnato al ricorrente, contenendo l'indicazione delle parti/la causale/la sottoscrizione del creditore/l'indicazione dettagliata dei pagamento eseguiti in corso di rapporto/l'espressa dicitura di quanto versato a titolo di estinzione anticipata e relativo saldo a zero quale debito residuo a seguito di tale pagamento, era equipollente alla pretesa quietanza liberatoria, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Come correttamente evidenziato dalla convenuta, non richiedendo formule sacramentali, va riconosciuta natura di quietanza al documento “estratto conto” indirizzato e consegnato al debitore/ricorrente, essendo stato rilasciato e firmato dalla , indirizzato a riferendosi CP_1 Controparte_2 al co iamento contr 06 e dando atto dell'avvenuto pagamento per l'estinzione anticipata, con residuo pari a 0.
1 dott. Pasquale LONGARINI Essendo stata la documentazione contrattuale richiesta integralmente consegnata sin dal 3.10.2024, non essendovi interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice (cass.
7.3.2006 n.4883), creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (cass., VI, 4.5.2016 n.8903). Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, il Giudice è tenuto in ogni caso a liquidarle - anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge – in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale, «laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito». Ebbene, nella specie, l'esistenza di un approccio ermeneutico contrastato ed incerto, concretato in non uniformi scelte esegetiche da parte dei giudici di prime cure, impone la compensazione delle spese processuali tra le parti
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) dichiara cessata la materia del contendere (b) compensa le spese processuali tra le parti In Imperia, 17.10.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritto con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI