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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 200/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
11/09/2024 promossa d a
OGGETTO: (C.F. ); Parte_1 C.F._1 Pt_2
Altre ipotesi di
(C.F. rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._2 responsabilità VENTURA RICCARDO, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico Extracontrattuale non presso il difensore avv. VENTURA RICCARDO ricomprese nelle altre
APPELLANTI materie c o n t r o
( C.F. , rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. GOTTA SIMONE e dall'avv. COMASCHI MARCO
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato in PIAZZETTA SANTA LUCIA, 1 CP_2
15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. GOTTA SIMONE
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona- pubblicata in data
19.1.2022 con il n. 17/22.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia adita, disattesa ogni contraria istanza,
previa acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado, così giudicare:
- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 17/2022 emessa del Tribunale di Cremona (r.g.n.
1784/2019) in data 10 gennaio 2022, pubb. in data 19 gennaio 2022, e pertanto,
- accertata la fondatezza della domanda attorea e la responsabilità del CP_1
per violazione dell'art. 52 comma 2 Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, in applicazione della sentenza n. 3415/2014 del Consiglio di Stato, condannare il convenuto al risarcimento del danno: Controparte_3
a) non patrimoniale, morale, esistenziale, di immagine, da quantificarsi in via equitativa.
- in via istruttoria:
* ammettere le seguenti prove testimoniali già articolate nel giudizio di primo grado e richiamate nell'atto di citazione in appello pagina 2 di 16 14. -“vero che il Maresciallo è stato operativo negli anni che Per_1
comprendono il periodo 2008 - 2010 presso la stazione con competenza territoriale sul comune di ”; Controparte_1
15. - “vero che ripetutamente nel corso degli anni dal 2006 e 2010 il dipendente comunale del Comune di - Parte_4
presentatosi in qualità di funzionario comunale - convocava i Carabinieri e chiedeva di eseguire numerosi sopralluoghi ed ispezioni – uno dei quali nel dicembre 2009 - presso l'abitazione del alla presenza inoltre della Pt_1
Polizia Locale onde verificare se risiedesse in , via Controparte_1
Carnevali numero 3”;
16. - “vero che la famiglia si è sempre comportata, nel corso degli anni, Pt_1
con civiltà e rispetto delle regole anche di cortesia, sicché la presenza di due corpi della Forza Pubblica poteva essere evitata in rapporto alla inesistente pericolosità delle persone ispezionate”;
17. - “vero che il giorno 15 giugno 2010 il Maresciallo veniva Per_1
chiamato dal Geom. - in qualità di funzionario comunale - per Pt_4
presenziare a riunione del Consiglio Comunale ove all'ordine del giorno vi era la discussione sulla presunta abusività dell'abitazione – ” Pt_1 Pt_2
teste , residente c/o Caserma CC sita in via Testimone_1
Salvo d'Acquisto 17, Pandino;
25. - “vero che la sig.ra assunse funzioni di assessore con delega alla Pt_5
edilizia privata tra il 2013 e il giugno 2016 e venne incaricata di risolvere la pagina 3 di 16 questione abitativa / ”, incontrandolo fra Pt_1 Controparte_3
il 2013 e il 2016”;
26. - “vero che la sig.ra nell'anno 2015 circa dichiarò al signor Pt_5 Pt_1
di non poter determinare la propria attività perché all'interno del comune non le veniva permesso, in particolare a seguito di pressioni del geom. ; Pt_4
27. - “vero che nel 2016 la sig.ra vedeva revocarsi l'incarico Pt_5
comunale e cessarsi la collaborazione con il Comune di ”; Controparte_1
28. - “vero che il geom. per tutto il mandato lavorativo della sig.ra Pt_4
continuò ad intervenire nel caso anche mediante esame dei Pt_5 Pt_1
documenti in possesso dell'ufficio, esercitando quotidiana presenza ed indicazione del da farsi”;
29. - “vero che nel periodo 2013-2016 il geom. era responsabile Pt_4
dell'ufficio tecnico del Comune di , la sua sigla negli atti Controparte_1
era RVDLNS, corrispondente al suo cod. fiscale, parte iniziale, come si evince dal documento ispezione ipotecaria c/o Agenzia Entrate del 21/05/2019 (DOC.
31) effettuato dal Comune di , che si rammostra al teste;
” CP_1
teste sig.ra , residente in [...]; Testimone_2 Controparte_1
“30. - “vero che dopo l'emissione del provvedimento con il quale il Consiglio
di Stato aveva sospeso in data 31/8/10 il provvedimento comunale di diniego edilizio (anticipatorio della sentenza vittoriosa per il sig. nel mese di Pt_1
ottobre 2011 presso il Comune di il sig. che aveva Controparte_1 Pt_6
funzioni di consigliere regionale, era presente insieme al sindaco Per_2
pagina 4 di 16 nella riunione della giunta comunale ove venne proposto di vendere al CP_4
sig. l'abitazione preventivamente sottrattagli”; Pt_1
31. - “vero che in relazione al punto precedente, il Comune ai fini della proposta dispose e fece attuare perizia sul valore dell'immobile, incarico affidato all'Arch. , via Indipendenza 71 Crema, valore di Controparte_5
cessione al sig. di circa € 65.000,00”, trattando la cosa anche con l'avv. Pt_1
Boschiroli per conto del sig. ; Pt_1
teste sig. nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Gorizia 5.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis,
rigettare l'appello promosso dal sig. e dalla sig.ra Parte_1 Parte_7
avverso la sentenza n. 17/2022 emessa dal Tribunale di Cremona, in
[...]
persona della Dott.ssa Alessandra Medea Marucchi, e pubblicata in data 19
gennaio 2022 (R.g. n. 1784/2019), notificata in data 3 febbraio 2022, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre spese generali del
15%, c.p.a. del 4%, i.v.a. di legge, esborsi e successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi e unitamente alla figlia Parte_1 Parte_7 [...]
convenivano in giudizio il chiedendone Pt_8 Controparte_3 pagina 5 di 16 la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati loro dalla condotta illecita dell'ente pubblico nel periodo intercorso tra il 2005
ed il 2014, che dimostrava un sistemico boicottaggio posto in essere dagli amministratori e dai funzionari del a loro nocumento. CP_1
A tal fine deducevano che il Comune: I) aveva emesso il 25.11.2005 un provvedimento di diniego del cambio di destinazione d'uso dell' immobile di loro proprietà da magazzino ad abitazione ed un secondo provvedimento datato 27.12.2006 di diniego del permesso di costruire un porcile,
costringendoli ad impugnare i provvedimenti, per aver ragione soltanto in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3415/14; II) aveva presentato alla Procura di Crema una denuncia contro di loro per abusivismo edilizio, in seguito alla quale erano stati condannati dal Tribunale di Crema con sentenza n. 204/10 al pagamento di € 4.000 di ammenda, pena sospesa;
III) dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, che aveva annullato i provvedimenti urbanistici adottati, l'ente aveva atteso sette mesi di disporre la cancellazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del provvedimento con il quale aveva acquisito al proprio patrimonio l'immobile sul presupposto –
ormai venuto meno - della sua contrarietà alla regolamentazione urbanistica vigente.
Il si costituiva chiedendo il rigetto di ogni Controparte_3
domanda.
pagina 6 di 16 Il Tribunale di Cremona pronunciava dapprima la sentenza parziale n. 363/20,
con la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del T.A.R.
rispetto alle domande risarcitorie relative ai danni causati dai due provvedimenti di diniego, poi risultati illegittimi.
La causa proseguiva per l'esame delle ulteriori domande.
Escusso il teste all'epoca dei fatti consigliere del Testimone_4
convenuto, il Tribunale pronunciava la sentenza definitiva n. 17/22, CP_1
che rigettava ogni domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
e non potevano aver subito alcun danno né dalla Parte_8 Parte_9
celebrazione del processo penale, ove non erano imputate di alcun reato, né
dagli asseriti ritardi nella cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli che il
Comune aveva eseguiti su immobili rispetto ai quali non vantavano alcun diritto.
Neppure poteva ottenere alcun risarcimento. Parte_1
La segnalazione di una notizia di reato rivelatasi infondata, per costituire fonte di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., richiede la prova del dolo tipico della calunnia, ovvero che la denuncia sia stata proposta da chi era consapevole della non colpevolezza del denunciato.
pagina 7 di 16 [... Nessun dolo poteva riscontrarsi in capo agli amministratori del CP_1
poichè avevano eseguito la segnalazione di reato in Controparte_3
seguito alla pronuncia del T.A.R. di Brescia n. 1239/2009 che aveva respinto il ricorso dei Peletti diretto all'annullamento dei provvedimenti di diniego delle autorizzazioni urbanistiche;
era di rilievo anche l'esito del procedimento penale instaurato dalla denuncia, che si era concluso con una sentenza di condanna.
Sotto altro profilo, il Tribunale rilevava che non aveva offerto Parte_1
prova del fatto che il aveva reso pubblica la sentenza penale, CP_1
circostanza che non era stata confermata dal teste Testimone_4
Infine, il mero ritardo di sette mesi nell'eseguire gli adempimenti successivi alla sentenza del Consiglio di Stato, in assenza sia di specifiche allegazioni dei danni ad esso seguiti che di prova, non poteva costituire di per sè alcun danno risarcibile.
La sentenza era gravata da e Parte_1 Parte_7
Si costituiva il resistendo all'impugnazione. Controparte_3
All'udienza dell'11.9.2024 la causa passava in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti evidenziano che, contrariamente a quanto pagina 8 di 16 ritenuto dal Tribunale, anche era stata imputata nonché Parte_7
condannata dal Tribunale di Crema per il reato di abuso edilizio, commesso su immobili dei quali era comproprietaria.
Chiedono pertanto la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda proposta da di condanna del Comune Parte_7
appellato al risarcimento del danno non patrimoniale biologico, determinato dall'aggravamento della patologia psichiatrica (disturbo ansioso generalizzato e di personalità depressivo cronico) da cui era già affetta.
Con il secondo motivo lamentano un' errata valutazione della domanda,
allegando che il Tribunale ha limitato alla richiesta dei danni consequenziali alla segnalazione della notizia di reato ed ai ritardi negli adempimenti successivi alla sentenza del Consiglio di Stato, omettendo però di considerare la complessiva ed ingiusta attività posta in essere dal CP_1
Sostengono che il primo giudice ha trascurato di valutare: I) il diniego di assegnare loro un' abitazione sostitutiva, richiesta con istanza del 4.12.2009;
II) l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'abitazione di loro proprietà,
avvenuta con comunicazione del 15.1.2010; II) il ritardo di oltre sette mesi della registrazione, voltura catastale e annotazione presso la Conservatoria
dell'annullamento della predetta acquisizione.
Con il terzo motivo chiedono che venga riformata la sentenza con la condanna del al risarcimento dei danni non Controparte_3
pagina 9 di 16 patrimoniali da sofferenza e da lesione dell'immagine della reputazione.
Imputano al Tribunale di aver escluso il risarcimento del danno morale da sofferenza attraverso una parziale ricostruzione dei fatti.
Chiedono che la Corte consideri: I) che al momento della denuncia alla
Procura di Crema della notizia di reato la sentenza del TAR di Brescia non era definitiva;
II) che dal verbale di deliberazione della giunta Comunale dell'11
aprile 2006 si deduce che il era consapevole della necessità di CP_1
adeguare il proprio regolamento edilizio per accogliere le domande proposte da III) che l'ente aveva consentito che le pratiche edilizie fossero Pt_1
gestite dal geometra nonostante fosse in conflitto di interessi Pt_4
determinata da un conflitto con la famiglia CP_6
Sostengono che il danno all'immagine ed alla reputazione è provato dall'aver riportato una condanna penale ingiusta;
dalla pubblicazione all'albo pretorio del verbale del Consiglio Comunale del 15.6.2010, che ricostruiva la vicenda urbanistica in termini falsati alla quale non aveva fatto seguito l' affissione della sentenza del Consiglio di Stato favorevole ai che denotava un Pt_1
atteggiamento sbilanciato e non trasparente nei loro confronti.
Con il quarto motivo chiedono che la Corte ammetta le prove per testi rigettate dal Tribunale.
-.-
I motivi possono essere trattati congiuntamente. pagina 10 di 16 è legittimata a proporre la domanda di condanna del Parte_7 [...]
causati dalle condotte censurate dagli appellanti. Controparte_3
I documenti prodotti forniscono la prova che era comproprietaria, unitamente al coniuge, degli immobili colpiti dai provvedimenti di diniego delle autorizzazioni urbanistiche richieste;
dall'esame della sentenza n. 204/10 del
Tribunale di Crema emerge che era stata condannata per le violazioni urbanistiche (cambio di destinazione d'uso del magazzino ad abitazione in violazione dell'art. 20 del NTA) ad entrambi i proprietari.
Per converso, le ulteriori doglianze sollevate si palesano infondate.
Si deve rimarcare, in primo luogo, quanto già evidenziato dal Tribunale
riguardo all'assenza di dolo negli amministratori del al momento CP_1
della segnalazione alla Procura di Crema, avvenuta allorchè il di CP_7
Brescia, con la sentenza n. 1239/09, aveva rigettato l'impugnativa dei provvedimenti di diniego delle autorizzazioni urbanistiche, rafforzando la convinzione che la condotta degli appellanti costituiva reato.
Neppure la discussione avvenuta in tema di Piano Regolatore vigente, coeva alla segnalazione, o l'aver affidato la gestione delle pratiche Peletti/Lunghi ad un funzionario che sarebbe stato in conflitto con i denunciati possono portare ad una diversa conclusione.
La discussione in Consiglio comunale costituisce una semplice valutazione del contenuto degli strumenti urbanistici del Comune.
pagina 11 di 16 All'epoca dei fatti il geometra era il dirigente dell'ufficio preposto alla Pt_4
valutazione delle pratiche urbanistiche di ogni residente, il suo coinvolgimento nella vicenda pertanto nulla prova riguardo ad atteggiamento vessatorio dell'ente pubblico.
In secondo luogo gli appellanti non hanno specificato quali sono state le estrinsecazioni negative sulla loro vita (ad esempio, perdita di amicizie,
frequentazioni, stima nelle persone loro vicine;
mutamento di abitudini e occasioni di svago) della sofferenza addotta alla denuncia di un reato urbanistico, che, sebbene non doverosa in capo all'ente, non era illegittima.
La ricostruzione sistematica del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, nel quale rientra anche quello causato da una condotta configurabile come reato, in seguito ad interpretazione evolutiva della giurisprudenza di legittimità (a far data dalla pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26972/29008)
richiede che sussista il nesso di causalità rappresentato dalla relazione condotta materiale- evento lesivo- conseguenza dannosa.
Il danno non patrimoniale, che al pari di quello patrimoniale costituisce un danno- conseguenza, deve pertanto essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, poiché non si può considerare in re ipsa.
Soto questo profilo la domanda di condanna al risarcimento avanzata dagli appellanti è carente.
Si noti che nessuna deduzione sul punto è contenuta nell'atto di citazione, che pagina 12 di 16 non è stata depositata la memoria integrativa ex art. 186 comma VI n. I c.p.c.
Soltanto con la memoria istruttoria gli attuali appellanti hanno dedotto che il aveva pubblicato sull'albo pretorio la sentenza penale di condanna, CP_1
ma non la sentenza del Consiglio di Stato emessa il 7 luglio 2014, che a loro dire avrebbe contribuito a riabilitare l'immagine della famiglia Pt_1
soprattutto del padre, che “ nel tempo è stato sempre più identificato sia presso gli uffici del sia in paese, come uno “scocciatore”. CP_1
Quest'ultima allegazione attiene ad una diceria, che non può concretare un danno all'immagine, inteso come lesione della reputazione sociale di tale valore da ritenersi un danno provato per presunzione.
Inoltre si deve considerare che il teste escusso nulla ha riferito sul punto,
mentre le prove testimoniali non ammesse dal Tribunale attengono a circostanze diverse da quelle relative alla cattiva fama assunta in paese da
Pt_1
ha chiesto anche la condanna del Comune al risarcimento del Parte_7
danno non patrimoniale biologico dinamico- relazionale, che sostiene sia stato causato dall'atteggiamento ostruzionistico del Comune nel concedere le autorizzazioni edilizie e dalla denuncia presso la Procura di Crema, dalla quale era derivata prima l'imputazione, poi il procedimento penale ed infine la condanna.
A sostegno dell'assunto ha prodotto una relazione medica datata 5.6.2012
pagina 13 di 16 proveniente dal dipartimento di salute mentale dell'Azienda Ospedaliera
“Ospedale Maggiore di Crema”, servita per ottenere la pensione per invalidità,
che ricostruiva la sua storia clinica.
Nella relazione i medici evidenziavano che che era seguita Parte_7
con regolarità presso il presidio ospedaliero sin dall'ottobre del 2003, che la sua malattia era causata da eventi traumatici (perdita della madre poco dopo la nascita, morte si una sorella) risalenti all'infanzia, poi proseguiti nell'adolescenza e gioventù, nonché da una predisposizione ereditaria (avendo familiari suicidatisi in entrambi i rami genitoriali).
dà rilievo all'attestazione che “ la sintomatologia clinica è Parte_7
sempre stata caratterizzata da fasi con tono dell'umore deflesso, ansia ed
angoscia, pensieri di vuoto e di morte. Nel corso degli anni i periodi di
sufficiente benessere sono sempre stati garantiti e mantenuti dalla salda
affettività della famiglia acquisita, attualmente perturbata da una serie di
eventi economici avversi denunce di abusi edilizi.. fino a giungere alla
requisizione della casa da parte del comune di residenza.”
Trascura però la conclusione dei medici secondo la quale è una paziente che “
necessita di un monitoraggio clinico-farmacologico costante sia per la
frequenza della ciclicità della malattia, sia per la necessità di rapide
variazioni farmacologiche.. che per la gravosità del carico genetico
familiare”.
pagina 14 di 16 Le vicessitudini occorse all'appellante durante il lungo contenzioso con il
, secondo le stesse dichiarazioni dei medici che Controparte_3
ben conoscono il suo caso, non sono state foriere di un aggravamento della salute psichica, che era già compromessa da eventi risalenti a molti anni prima, ma al più del manifestarsi di alcuni sintomi, che avevano richiesto una rimodulazione del trattamento farmacologico già in atto.
Nessuna doglianza può quindi essere accolta.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro,
al rimborso delle spese processuali del grado in favore del appellato, CP_1
che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14
(scaglione di valore dichiarato, valori medi).
Ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato ex art. 13 quater
DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 17/22 del Tribunale
di Cremona, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna e in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_7
al le spese del grado, che liquida in € 6.946 di Controparte_3 pagina 15 di 16 cui € 2.058 per la “fase di studio”, € 1.418 per la “fase introduttiva” ed €
3.470 per la “fase decisionale”), oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato ex art. 13 quater
DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
La Consigliere rel. La Presidente
Lucia Cannella Manuela Cantù
pagina 16 di 16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 200/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
11/09/2024 promossa d a
OGGETTO: (C.F. ); Parte_1 C.F._1 Pt_2
Altre ipotesi di
(C.F. rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._2 responsabilità VENTURA RICCARDO, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico Extracontrattuale non presso il difensore avv. VENTURA RICCARDO ricomprese nelle altre
APPELLANTI materie c o n t r o
( C.F. , rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. GOTTA SIMONE e dall'avv. COMASCHI MARCO
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato in PIAZZETTA SANTA LUCIA, 1 CP_2
15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. GOTTA SIMONE
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona- pubblicata in data
19.1.2022 con il n. 17/22.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia adita, disattesa ogni contraria istanza,
previa acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado, così giudicare:
- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 17/2022 emessa del Tribunale di Cremona (r.g.n.
1784/2019) in data 10 gennaio 2022, pubb. in data 19 gennaio 2022, e pertanto,
- accertata la fondatezza della domanda attorea e la responsabilità del CP_1
per violazione dell'art. 52 comma 2 Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, in applicazione della sentenza n. 3415/2014 del Consiglio di Stato, condannare il convenuto al risarcimento del danno: Controparte_3
a) non patrimoniale, morale, esistenziale, di immagine, da quantificarsi in via equitativa.
- in via istruttoria:
* ammettere le seguenti prove testimoniali già articolate nel giudizio di primo grado e richiamate nell'atto di citazione in appello pagina 2 di 16 14. -“vero che il Maresciallo è stato operativo negli anni che Per_1
comprendono il periodo 2008 - 2010 presso la stazione con competenza territoriale sul comune di ”; Controparte_1
15. - “vero che ripetutamente nel corso degli anni dal 2006 e 2010 il dipendente comunale del Comune di - Parte_4
presentatosi in qualità di funzionario comunale - convocava i Carabinieri e chiedeva di eseguire numerosi sopralluoghi ed ispezioni – uno dei quali nel dicembre 2009 - presso l'abitazione del alla presenza inoltre della Pt_1
Polizia Locale onde verificare se risiedesse in , via Controparte_1
Carnevali numero 3”;
16. - “vero che la famiglia si è sempre comportata, nel corso degli anni, Pt_1
con civiltà e rispetto delle regole anche di cortesia, sicché la presenza di due corpi della Forza Pubblica poteva essere evitata in rapporto alla inesistente pericolosità delle persone ispezionate”;
17. - “vero che il giorno 15 giugno 2010 il Maresciallo veniva Per_1
chiamato dal Geom. - in qualità di funzionario comunale - per Pt_4
presenziare a riunione del Consiglio Comunale ove all'ordine del giorno vi era la discussione sulla presunta abusività dell'abitazione – ” Pt_1 Pt_2
teste , residente c/o Caserma CC sita in via Testimone_1
Salvo d'Acquisto 17, Pandino;
25. - “vero che la sig.ra assunse funzioni di assessore con delega alla Pt_5
edilizia privata tra il 2013 e il giugno 2016 e venne incaricata di risolvere la pagina 3 di 16 questione abitativa / ”, incontrandolo fra Pt_1 Controparte_3
il 2013 e il 2016”;
26. - “vero che la sig.ra nell'anno 2015 circa dichiarò al signor Pt_5 Pt_1
di non poter determinare la propria attività perché all'interno del comune non le veniva permesso, in particolare a seguito di pressioni del geom. ; Pt_4
27. - “vero che nel 2016 la sig.ra vedeva revocarsi l'incarico Pt_5
comunale e cessarsi la collaborazione con il Comune di ”; Controparte_1
28. - “vero che il geom. per tutto il mandato lavorativo della sig.ra Pt_4
continuò ad intervenire nel caso anche mediante esame dei Pt_5 Pt_1
documenti in possesso dell'ufficio, esercitando quotidiana presenza ed indicazione del da farsi”;
29. - “vero che nel periodo 2013-2016 il geom. era responsabile Pt_4
dell'ufficio tecnico del Comune di , la sua sigla negli atti Controparte_1
era RVDLNS, corrispondente al suo cod. fiscale, parte iniziale, come si evince dal documento ispezione ipotecaria c/o Agenzia Entrate del 21/05/2019 (DOC.
31) effettuato dal Comune di , che si rammostra al teste;
” CP_1
teste sig.ra , residente in [...]; Testimone_2 Controparte_1
“30. - “vero che dopo l'emissione del provvedimento con il quale il Consiglio
di Stato aveva sospeso in data 31/8/10 il provvedimento comunale di diniego edilizio (anticipatorio della sentenza vittoriosa per il sig. nel mese di Pt_1
ottobre 2011 presso il Comune di il sig. che aveva Controparte_1 Pt_6
funzioni di consigliere regionale, era presente insieme al sindaco Per_2
pagina 4 di 16 nella riunione della giunta comunale ove venne proposto di vendere al CP_4
sig. l'abitazione preventivamente sottrattagli”; Pt_1
31. - “vero che in relazione al punto precedente, il Comune ai fini della proposta dispose e fece attuare perizia sul valore dell'immobile, incarico affidato all'Arch. , via Indipendenza 71 Crema, valore di Controparte_5
cessione al sig. di circa € 65.000,00”, trattando la cosa anche con l'avv. Pt_1
Boschiroli per conto del sig. ; Pt_1
teste sig. nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Gorizia 5.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis,
rigettare l'appello promosso dal sig. e dalla sig.ra Parte_1 Parte_7
avverso la sentenza n. 17/2022 emessa dal Tribunale di Cremona, in
[...]
persona della Dott.ssa Alessandra Medea Marucchi, e pubblicata in data 19
gennaio 2022 (R.g. n. 1784/2019), notificata in data 3 febbraio 2022, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, oltre spese generali del
15%, c.p.a. del 4%, i.v.a. di legge, esborsi e successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi e unitamente alla figlia Parte_1 Parte_7 [...]
convenivano in giudizio il chiedendone Pt_8 Controparte_3 pagina 5 di 16 la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati loro dalla condotta illecita dell'ente pubblico nel periodo intercorso tra il 2005
ed il 2014, che dimostrava un sistemico boicottaggio posto in essere dagli amministratori e dai funzionari del a loro nocumento. CP_1
A tal fine deducevano che il Comune: I) aveva emesso il 25.11.2005 un provvedimento di diniego del cambio di destinazione d'uso dell' immobile di loro proprietà da magazzino ad abitazione ed un secondo provvedimento datato 27.12.2006 di diniego del permesso di costruire un porcile,
costringendoli ad impugnare i provvedimenti, per aver ragione soltanto in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3415/14; II) aveva presentato alla Procura di Crema una denuncia contro di loro per abusivismo edilizio, in seguito alla quale erano stati condannati dal Tribunale di Crema con sentenza n. 204/10 al pagamento di € 4.000 di ammenda, pena sospesa;
III) dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, che aveva annullato i provvedimenti urbanistici adottati, l'ente aveva atteso sette mesi di disporre la cancellazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del provvedimento con il quale aveva acquisito al proprio patrimonio l'immobile sul presupposto –
ormai venuto meno - della sua contrarietà alla regolamentazione urbanistica vigente.
Il si costituiva chiedendo il rigetto di ogni Controparte_3
domanda.
pagina 6 di 16 Il Tribunale di Cremona pronunciava dapprima la sentenza parziale n. 363/20,
con la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del T.A.R.
rispetto alle domande risarcitorie relative ai danni causati dai due provvedimenti di diniego, poi risultati illegittimi.
La causa proseguiva per l'esame delle ulteriori domande.
Escusso il teste all'epoca dei fatti consigliere del Testimone_4
convenuto, il Tribunale pronunciava la sentenza definitiva n. 17/22, CP_1
che rigettava ogni domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
e non potevano aver subito alcun danno né dalla Parte_8 Parte_9
celebrazione del processo penale, ove non erano imputate di alcun reato, né
dagli asseriti ritardi nella cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli che il
Comune aveva eseguiti su immobili rispetto ai quali non vantavano alcun diritto.
Neppure poteva ottenere alcun risarcimento. Parte_1
La segnalazione di una notizia di reato rivelatasi infondata, per costituire fonte di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., richiede la prova del dolo tipico della calunnia, ovvero che la denuncia sia stata proposta da chi era consapevole della non colpevolezza del denunciato.
pagina 7 di 16 [... Nessun dolo poteva riscontrarsi in capo agli amministratori del CP_1
poichè avevano eseguito la segnalazione di reato in Controparte_3
seguito alla pronuncia del T.A.R. di Brescia n. 1239/2009 che aveva respinto il ricorso dei Peletti diretto all'annullamento dei provvedimenti di diniego delle autorizzazioni urbanistiche;
era di rilievo anche l'esito del procedimento penale instaurato dalla denuncia, che si era concluso con una sentenza di condanna.
Sotto altro profilo, il Tribunale rilevava che non aveva offerto Parte_1
prova del fatto che il aveva reso pubblica la sentenza penale, CP_1
circostanza che non era stata confermata dal teste Testimone_4
Infine, il mero ritardo di sette mesi nell'eseguire gli adempimenti successivi alla sentenza del Consiglio di Stato, in assenza sia di specifiche allegazioni dei danni ad esso seguiti che di prova, non poteva costituire di per sè alcun danno risarcibile.
La sentenza era gravata da e Parte_1 Parte_7
Si costituiva il resistendo all'impugnazione. Controparte_3
All'udienza dell'11.9.2024 la causa passava in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti evidenziano che, contrariamente a quanto pagina 8 di 16 ritenuto dal Tribunale, anche era stata imputata nonché Parte_7
condannata dal Tribunale di Crema per il reato di abuso edilizio, commesso su immobili dei quali era comproprietaria.
Chiedono pertanto la riforma della sentenza impugnata con l'accoglimento della domanda proposta da di condanna del Comune Parte_7
appellato al risarcimento del danno non patrimoniale biologico, determinato dall'aggravamento della patologia psichiatrica (disturbo ansioso generalizzato e di personalità depressivo cronico) da cui era già affetta.
Con il secondo motivo lamentano un' errata valutazione della domanda,
allegando che il Tribunale ha limitato alla richiesta dei danni consequenziali alla segnalazione della notizia di reato ed ai ritardi negli adempimenti successivi alla sentenza del Consiglio di Stato, omettendo però di considerare la complessiva ed ingiusta attività posta in essere dal CP_1
Sostengono che il primo giudice ha trascurato di valutare: I) il diniego di assegnare loro un' abitazione sostitutiva, richiesta con istanza del 4.12.2009;
II) l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'abitazione di loro proprietà,
avvenuta con comunicazione del 15.1.2010; II) il ritardo di oltre sette mesi della registrazione, voltura catastale e annotazione presso la Conservatoria
dell'annullamento della predetta acquisizione.
Con il terzo motivo chiedono che venga riformata la sentenza con la condanna del al risarcimento dei danni non Controparte_3
pagina 9 di 16 patrimoniali da sofferenza e da lesione dell'immagine della reputazione.
Imputano al Tribunale di aver escluso il risarcimento del danno morale da sofferenza attraverso una parziale ricostruzione dei fatti.
Chiedono che la Corte consideri: I) che al momento della denuncia alla
Procura di Crema della notizia di reato la sentenza del TAR di Brescia non era definitiva;
II) che dal verbale di deliberazione della giunta Comunale dell'11
aprile 2006 si deduce che il era consapevole della necessità di CP_1
adeguare il proprio regolamento edilizio per accogliere le domande proposte da III) che l'ente aveva consentito che le pratiche edilizie fossero Pt_1
gestite dal geometra nonostante fosse in conflitto di interessi Pt_4
determinata da un conflitto con la famiglia CP_6
Sostengono che il danno all'immagine ed alla reputazione è provato dall'aver riportato una condanna penale ingiusta;
dalla pubblicazione all'albo pretorio del verbale del Consiglio Comunale del 15.6.2010, che ricostruiva la vicenda urbanistica in termini falsati alla quale non aveva fatto seguito l' affissione della sentenza del Consiglio di Stato favorevole ai che denotava un Pt_1
atteggiamento sbilanciato e non trasparente nei loro confronti.
Con il quarto motivo chiedono che la Corte ammetta le prove per testi rigettate dal Tribunale.
-.-
I motivi possono essere trattati congiuntamente. pagina 10 di 16 è legittimata a proporre la domanda di condanna del Parte_7 [...]
causati dalle condotte censurate dagli appellanti. Controparte_3
I documenti prodotti forniscono la prova che era comproprietaria, unitamente al coniuge, degli immobili colpiti dai provvedimenti di diniego delle autorizzazioni urbanistiche richieste;
dall'esame della sentenza n. 204/10 del
Tribunale di Crema emerge che era stata condannata per le violazioni urbanistiche (cambio di destinazione d'uso del magazzino ad abitazione in violazione dell'art. 20 del NTA) ad entrambi i proprietari.
Per converso, le ulteriori doglianze sollevate si palesano infondate.
Si deve rimarcare, in primo luogo, quanto già evidenziato dal Tribunale
riguardo all'assenza di dolo negli amministratori del al momento CP_1
della segnalazione alla Procura di Crema, avvenuta allorchè il di CP_7
Brescia, con la sentenza n. 1239/09, aveva rigettato l'impugnativa dei provvedimenti di diniego delle autorizzazioni urbanistiche, rafforzando la convinzione che la condotta degli appellanti costituiva reato.
Neppure la discussione avvenuta in tema di Piano Regolatore vigente, coeva alla segnalazione, o l'aver affidato la gestione delle pratiche Peletti/Lunghi ad un funzionario che sarebbe stato in conflitto con i denunciati possono portare ad una diversa conclusione.
La discussione in Consiglio comunale costituisce una semplice valutazione del contenuto degli strumenti urbanistici del Comune.
pagina 11 di 16 All'epoca dei fatti il geometra era il dirigente dell'ufficio preposto alla Pt_4
valutazione delle pratiche urbanistiche di ogni residente, il suo coinvolgimento nella vicenda pertanto nulla prova riguardo ad atteggiamento vessatorio dell'ente pubblico.
In secondo luogo gli appellanti non hanno specificato quali sono state le estrinsecazioni negative sulla loro vita (ad esempio, perdita di amicizie,
frequentazioni, stima nelle persone loro vicine;
mutamento di abitudini e occasioni di svago) della sofferenza addotta alla denuncia di un reato urbanistico, che, sebbene non doverosa in capo all'ente, non era illegittima.
La ricostruzione sistematica del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, nel quale rientra anche quello causato da una condotta configurabile come reato, in seguito ad interpretazione evolutiva della giurisprudenza di legittimità (a far data dalla pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26972/29008)
richiede che sussista il nesso di causalità rappresentato dalla relazione condotta materiale- evento lesivo- conseguenza dannosa.
Il danno non patrimoniale, che al pari di quello patrimoniale costituisce un danno- conseguenza, deve pertanto essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, poiché non si può considerare in re ipsa.
Soto questo profilo la domanda di condanna al risarcimento avanzata dagli appellanti è carente.
Si noti che nessuna deduzione sul punto è contenuta nell'atto di citazione, che pagina 12 di 16 non è stata depositata la memoria integrativa ex art. 186 comma VI n. I c.p.c.
Soltanto con la memoria istruttoria gli attuali appellanti hanno dedotto che il aveva pubblicato sull'albo pretorio la sentenza penale di condanna, CP_1
ma non la sentenza del Consiglio di Stato emessa il 7 luglio 2014, che a loro dire avrebbe contribuito a riabilitare l'immagine della famiglia Pt_1
soprattutto del padre, che “ nel tempo è stato sempre più identificato sia presso gli uffici del sia in paese, come uno “scocciatore”. CP_1
Quest'ultima allegazione attiene ad una diceria, che non può concretare un danno all'immagine, inteso come lesione della reputazione sociale di tale valore da ritenersi un danno provato per presunzione.
Inoltre si deve considerare che il teste escusso nulla ha riferito sul punto,
mentre le prove testimoniali non ammesse dal Tribunale attengono a circostanze diverse da quelle relative alla cattiva fama assunta in paese da
Pt_1
ha chiesto anche la condanna del Comune al risarcimento del Parte_7
danno non patrimoniale biologico dinamico- relazionale, che sostiene sia stato causato dall'atteggiamento ostruzionistico del Comune nel concedere le autorizzazioni edilizie e dalla denuncia presso la Procura di Crema, dalla quale era derivata prima l'imputazione, poi il procedimento penale ed infine la condanna.
A sostegno dell'assunto ha prodotto una relazione medica datata 5.6.2012
pagina 13 di 16 proveniente dal dipartimento di salute mentale dell'Azienda Ospedaliera
“Ospedale Maggiore di Crema”, servita per ottenere la pensione per invalidità,
che ricostruiva la sua storia clinica.
Nella relazione i medici evidenziavano che che era seguita Parte_7
con regolarità presso il presidio ospedaliero sin dall'ottobre del 2003, che la sua malattia era causata da eventi traumatici (perdita della madre poco dopo la nascita, morte si una sorella) risalenti all'infanzia, poi proseguiti nell'adolescenza e gioventù, nonché da una predisposizione ereditaria (avendo familiari suicidatisi in entrambi i rami genitoriali).
dà rilievo all'attestazione che “ la sintomatologia clinica è Parte_7
sempre stata caratterizzata da fasi con tono dell'umore deflesso, ansia ed
angoscia, pensieri di vuoto e di morte. Nel corso degli anni i periodi di
sufficiente benessere sono sempre stati garantiti e mantenuti dalla salda
affettività della famiglia acquisita, attualmente perturbata da una serie di
eventi economici avversi denunce di abusi edilizi.. fino a giungere alla
requisizione della casa da parte del comune di residenza.”
Trascura però la conclusione dei medici secondo la quale è una paziente che “
necessita di un monitoraggio clinico-farmacologico costante sia per la
frequenza della ciclicità della malattia, sia per la necessità di rapide
variazioni farmacologiche.. che per la gravosità del carico genetico
familiare”.
pagina 14 di 16 Le vicessitudini occorse all'appellante durante il lungo contenzioso con il
, secondo le stesse dichiarazioni dei medici che Controparte_3
ben conoscono il suo caso, non sono state foriere di un aggravamento della salute psichica, che era già compromessa da eventi risalenti a molti anni prima, ma al più del manifestarsi di alcuni sintomi, che avevano richiesto una rimodulazione del trattamento farmacologico già in atto.
Nessuna doglianza può quindi essere accolta.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro,
al rimborso delle spese processuali del grado in favore del appellato, CP_1
che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14
(scaglione di valore dichiarato, valori medi).
Ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato ex art. 13 quater
DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 17/22 del Tribunale
di Cremona, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna e in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_7
al le spese del grado, che liquida in € 6.946 di Controparte_3 pagina 15 di 16 cui € 2.058 per la “fase di studio”, € 1.418 per la “fase introduttiva” ed €
3.470 per la “fase decisionale”), oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato ex art. 13 quater
DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
La Consigliere rel. La Presidente
Lucia Cannella Manuela Cantù
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