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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/11/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 927/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 927/2025 V.G.; avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 20.11.2025; promossa congiuntamente da
(c.f. , nato il [...] ad [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIA XXV APRILE
N. 65, presso lo studio dell'avv. VINCENZO SPINALI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
GU (SR), Via F. Hegel n. 48, elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA XXV APRILE
N. 65, presso lo studio dell'avv. VINCENZO SPINALI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti comunicati in data 7.5.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 502/2006 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare alla ex moglie la somma mensile di euro 309,00 Parte_1 a titolo di assegno divorzile in favore della stessa e di contributo per il mantenimento dei figli Per_1
e oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_2
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 le parti in causa chiedevano congiuntamente la revoca dell'assegno divorzile, avendo la sig.ra contratto nuovo matrimonio, nonché del CP_1 contributo al mantenimento dei figli in ragione dell'intervenuta indipendenza economica avendo, gli stessi, trovato uno stabile impiego.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 20.11.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il
Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussistano circostanze sopravvenute che giustificano la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico che la sig.ra ha contratto nuove nozze e i figli e hanno trovato uno CP_1 Per_1 Persona_2 stabile impiego lavorativo raggiungendo, così, l'indipendenza economica.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 927/2025 V.G., a parziale modifica della sentenza n. 502/2006 emessa da questo Tribunale in data 17.4.2006, così provvede: revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 mensile di euro 309,00 a titolo di assegno divorzile e di contributo per il mantenimento dei figli e oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della Per_1 Persona_2 domanda;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Sezione volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 927/2025 V.G.; avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” posta in decisione con decreto reso ex art. 127 ter c.p.c. in data 20.11.2025; promossa congiuntamente da
(c.f. , nato il [...] ad [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in AUGUSTA, VIA XXV APRILE
N. 65, presso lo studio dell'avv. VINCENZO SPINALI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
GU (SR), Via F. Hegel n. 48, elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA XXV APRILE
N. 65, presso lo studio dell'avv. VINCENZO SPINALI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti comunicati in data 7.5.2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 502/2006 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare alla ex moglie la somma mensile di euro 309,00 Parte_1 a titolo di assegno divorzile in favore della stessa e di contributo per il mantenimento dei figli Per_1
e oltre al 50% delle spese straordinarie. Persona_2
Con ricorso depositato in data 26.3.2025 le parti in causa chiedevano congiuntamente la revoca dell'assegno divorzile, avendo la sig.ra contratto nuovo matrimonio, nonché del CP_1 contributo al mantenimento dei figli in ragione dell'intervenuta indipendenza economica avendo, gli stessi, trovato uno stabile impiego.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 20.11.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il
Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussistano circostanze sopravvenute che giustificano la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico che la sig.ra ha contratto nuove nozze e i figli e hanno trovato uno CP_1 Per_1 Persona_2 stabile impiego lavorativo raggiungendo, così, l'indipendenza economica.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 927/2025 V.G., a parziale modifica della sentenza n. 502/2006 emessa da questo Tribunale in data 17.4.2006, così provvede: revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 mensile di euro 309,00 a titolo di assegno divorzile e di contributo per il mantenimento dei figli e oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della Per_1 Persona_2 domanda;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Sezione volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone